IL
RECESSO E LA LEGGE N. 185 DEL 1999
NEL
COMMERCIO ELETTRONICO
21
Dicembre 2001
Il
tema del recesso è disciplinato dal Decreto Legislativo del 15.01.1992,
n. 50 e dal Decreto legislativo del 22.05.1999, n. 185.
Esaminiamo
ora queste leggi singolarmente.
In
precedenza avevamo già esaminato, nel dettaglio, come venga
disciplinato il tema del recesso sulla base del D.Lgs: 50/1992, in
materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali (per vederlo
è possibile cliccare qui).
Esaminiamo
ora come venga disciplinato lo stesso argomento dal D.Lgs. 185/1999, in
materia di contratti a distanza. Ebbene, ecco le regole.
D.
LGS. del 22.05.99, n. 185
– Questa disposizione è stata emanata in attuazione della direttiva
97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti
a distanza e in tema di recesso prevede queste regole
·
Art.
5 - Esercizio del diritto di recesso.
1.
Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza,
senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine
di dieci giorni lavorativi decorrente:
a)
per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove
siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal giorno
in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo
la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi
dalla conclusione stessa;
b)
per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno
in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4,
qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre
il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
2.
Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui
all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di
tre mesi e decorre:
a)
per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b)
per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3.
Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare
il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a)
di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo
del consumatore, prima della scadenza del termine di dieci giorni
previsto dal comma 1 (1/a);
b)
di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni
dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di
controllare;
c)
di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati
o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di
deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d)
di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici
sigillati, aperti dal consumatore;
e)
di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f)
di servizi di scommesse e lotterie.
4.
Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine
previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della
sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso
termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione che
sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
entro le 48 ore successive.
5.
Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a
restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da
questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal
contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque
essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del
ricevimento del bene.
6.
Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di
recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di
restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal
contratto a distanza.
7.
Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente
alle disposizioni del presente articolo, il fornitore è tenuto al
rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire
gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta
giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza
dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
8.
Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a
distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso
al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra
questi e il fornitore, il contratto di credito si intende risolto di
diritto, senza alcuna penalità,
nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso
conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi. È fatto
obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente il credito
l'avvenuto
esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme
eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento
del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza
dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore
sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalità, fatta
salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
·
Art.
6 - Esecuzione del contratto.
1.
Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire
l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2.
In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore,
dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio
richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il
consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, e
provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il
pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi
prima o al momento della conclusione del contratto, il fornitore non
può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche
se di valore e qualità equivalenti o superiori.
·
Art.
7 - Esclusioni.
1.
Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
a)
ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri
beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del
consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da
distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b)
ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai
trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della
conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali
prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
·
Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali.
2.
Fino all’emanazione di un testo unico di coordinamento delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina
recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme
speciali di vendita previste dall’art. 9 del decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni più favorevoli per
il consumatore contenute nel presente decreto legislativo.