COMMENTO IL PROCESSO A INTERNET
SETTIMANALE ON-LINE: Diritto, Economia e Nuove Tecnologie
diretto da Amedeo Nigra
27 Giugno 2003
QUANDO LO SPAMMING E' LECITO
Il decreto legislativo del 9 Aprile 2003 n. 70, con cui è stata recepita la direttiva CEE 2000/31, ha regolato lo spamming, ossia le comunicazioni commerciali non autorizzate, inviate con e-mail o, più esattamente, la pubblicità sventagliata ai nostri indirizzi di posta elettronica. In particolare, all'articolo 9 di questa legge, stabilisce, come prima regola, che le comunicazioni commerciali non sollecitate (un modo tecnico per definire lo spamming), trasmesse da un prestatore per posta elettronica, devono essere identificate come pubblicità, fin dal momento in cui il destinatario le riceve. In pratica, il destinatario deve essere in grado di comprendere subito che ha di fronte a sé un messaggio pubblicitario e, quindi, sono vietati i metodi per far apparire il messaggio, come forma di comunicazione "individuale". Ebbene, questa disposizione costituisce una logica prosecuzione della regola generale, in base alla quale ogni forma di pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile. Una regola stabilita dalla legge sui messaggi pubblicitari, che - come prima difesa del consumatore - devono proprio essere riconoscibili come pubblicità.
E, così, proseguendo nell'esame della legge del 9/4/2003 n. 70, l'articolo 9 stabilisce anche che l'e-mail utilizzata per fare la pubblicità, deve contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi ai ricevimento in futuro di tali comunicazioni. Anche questa, è una logica prosecuzione della normativa sulla privacy, in base alla quale ciascuno di noi ha il diritto a far cancellare il proprio nome da banche dati, in cui il nostro nominativo sia stato archiviato.
La conseguenza complessiva di questa normativa è semplice. Ciò che è regolato è anche lecito. Quindi, rispettando le regole previste dalla legge 9/4/2003 n. 70, le cosiddette e-mail non autorizzate (spamming) diventano lecite.
(*) Nota: l'articolo, scritto da Amedeo Nigra (www.studiolegalenigra.com), è già stato pubblicato da Economia de Il Giorno il 21 Giugno 2003.
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