L. 23-8-1988 n. 400
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214,
S.O
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Capo I - Gli organi del Governo
1. Gli organi del Governo - Formula di
giuramento.
1. Il Governo della Repubblica è composto del
Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei ministri.
2. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio
dei ministri è da lui controfirmato, insieme ai decreti di accettazione
delle dimissioni del precedente Governo.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i
ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani
del Presidente della Repubblica con la seguente formula: "Giuro di
essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e
le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della
nazione".
2. Attribuzioni del Consiglio dei
ministri.
1. Il Consiglio dei ministri determina la politica
generale del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo
generale dell'azione amministrativa; delibera altresì su ogni questione
relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le
Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri.
2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla
iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la
questione di fiducia dinanzi alle Camere.
3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio
dei ministri:
a) le dichiarazioni relative all'indirizzo
politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo
chiede la fiducia del Parlamento;
b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei
disegni di legge già presentati al Parlamento;
c) i decreti aventi valore o forza di legge e i
regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;
d) gli atti di sua competenza previsti
dall'articolo 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e
delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito
dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle
d'Aosta;
e) le direttive da impartire tramite il
commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative
delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle;
f) le proposte che il ministro competente formula
per disporre il compimento degli atti in sostituzione
dell'amministrazione regionale, in caso di persistente inattività degli
organi nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora tali attività
comportino adempimenti da svolgersi entro i termini perentori previsti
dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi;
g) le proposte di sollevare conflitti di
attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello
Stato, delle regioni e delle province autonome;
h) le linee di indirizzo in tema di politica
internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi
internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare;
i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e
la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;
l) gli atti concernenti i rapporti previsti
dall'articolo 8 della Costituzione;
m) i provvedimenti da emanare con decreto del
Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il
ministro competente non intende conformarsi a tale parere;
n) la richiesta motivata di registrazione della
Corte dei conti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio
1934 n. 1214;
o) le proposte motivate per lo scioglimento dei
consigli regionali;
p) le determinazioni concernenti l'annullamento
straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti
amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei
soli casi di annullamento di atti amministrativi delle regioni e delle
province autonome, anche della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;
q) gli altri provvedimenti per i quali sia
prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna
la deliberazione consiliare.
4. L'individuazione degli atti da sottoporre alla
deliberazione del Consiglio dei Ministri è tassativa, anche agli
effetti dell'articolo 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1994, n. 20.
3. Nomine alla presidenza di enti,
istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale.
1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o
aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione
statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici
creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica
emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del
ministro competente.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine
all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
4. Convocazione, sedute e regolamento
interno del Consiglio dei ministri.
1. Il Consiglio dei ministri è convocato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno.
2. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, è il
segretario del Consiglio ed esercita le relative funzioni; cura la
verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni.
3. Il regolamento interno disciplina gli adempimenti
necessari per l'iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di
quelle relative all'attività normativa del Governo all'ordine del
giorno del Consiglio dei ministri; i modi di comunicazione dell'ordine
del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni
del Consiglio dei ministri; i modi di verbalizzazione, conservazione e
conoscenza delle deliberazioni adottate; le modalità di informazione
sui lavori del Consiglio.
4. Il regolamento interno del Consiglio dei ministri
è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
5. Attribuzioni del Presidente del
Consiglio dei ministri.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome
del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del
Governo e ogni mutamento in essa intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui
alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente
o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di
fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le
leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio
dei ministri, i disegni di legge per la presentazione alle Camere e, per
l'emanazione, i testi dei decreti aventi valore o forza di legge, dei
regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle
leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del
Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e,
insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di
iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente
delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all'articolo 72 della
Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11
marzo 1953 n. 87,
e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle
decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente
al Consiglio dei ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo
stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle
determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei ministri
competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle
questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare
l'opportunità di iniziative legislative del Governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai ministri le direttive politiche
ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei
ministri nonché quelle connesse alla propria responsabilità di
direzione della politica generale del Governo;
b) coordina e promuove l'attività dei ministri
in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;
c) può sospendere l'adozione di atti da parte
dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e
amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri nella riunione
immediatamente successiva;
c-bis) può deferire al Consiglio dei
Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali
siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso
titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti;
d) concorda con i ministri interessati le
pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta,
eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la
politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare
l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici
e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza
può richiedere al ministro competente relazioni e verifiche
amministrative;
f) promuove l'azione dei ministri per assicurare
che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo
gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in
coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del
Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla
legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
h) può disporre, con proprio decreto,
l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il compito di
esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di
esprimere parere su direttive dell'attività del Governo e su problemi
di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei ministri,
eventualmente avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla
pubblica amministrazione;
i) può disporre la costituzione di gruppi di
studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte
le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche
non appartenenti alla pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
direttamente o conferendone delega ad un ministro:
a) promuove e coordina l'azione del Governo
relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la
tempestività dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione
nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente
alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità
europee; cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti
normativi in corso nelle Comunità europee, informando il Parlamento
delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche
materie;
b) promuove e coordina l'azione del Governo per
quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e sovraintende all'attività dei commissari del
Governo.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita
le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
6. Consiglio di Gabinetto, Comitati di
ministri e Comitati interministeriali.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nello
svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 95, primo comma, della
Costituzione, può essere coadiuvato da un Comitato, che prende nome di
Consiglio di Gabinetto, ed è composto dai ministri da lui designati,
sentito il Consiglio dei ministri.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può
invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri ministri in
ragione della loro competenza.
3. I Comitati di ministri e quelli interministeriali
istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare al Presidente del
Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente
del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio
dei ministri, perché stabilisca le direttive alle quali i Comitati
debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti.
7. Delega per il riordinamento dei
Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi
valore di legge ordinaria intese a ridurre e riordinare i Comitati di
ministri, compresi quelli non istituiti con legge, ed i Comitati
interministeriali previsti dalle leggi vigenti, ad eccezione del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, anche in
relazione alle norme, agli strumenti ed alle procedure disciplinate
nella presente legge, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni
di competenze;
b) coordinamento delle attività inerenti a
settori omogenei di competenza anche se ripartiti fra più Ministeri.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati
previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per
materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti
delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla
richiesta.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari
volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla
fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e
alle forme di conoscenza delle attività dei Comitati.
8. Vicepresidenti del Consiglio dei
ministri.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può
proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più ministri
delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. Ricorrendo
questa ipotesi, in caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al
Vicepresidente o, qualora siano nominati più Vicepresidenti, al
Vicepresidente più anziano secondo l'età.
2. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente
del Consiglio dei ministri, la supplenza di cui al comma 1 spetta, in
assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio
dei ministri, al ministro più anziano secondo l'età.
9. Ministri senza portafoglio, incarichi
speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim.
1. All'atto della costituzione del Governo, il
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro
delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Consiglio
dei ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
2. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici
ad un ministro senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi
del comma 1, tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del
Consiglio dei ministri che può delegarli ad altro ministro.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il Consiglio dei ministri, può conferire ai ministri, con decreto di
cui è data notizia nella Gazzetta Ufficiale, incarichi speciali di
Governo per un tempo determinato.
4. Il Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, può conferire al Presidente del
Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim
un Dicastero, con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta
Ufficiale.
10. Sottosegretari di Stato.
1. I sottosegretari di Stato sono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il
sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei
ministri.
2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di
Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei
ministri con la formula di cui all'articolo 1.
3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro
ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi restando la responsabilità
politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi
dell'articolo 95 della Costituzione,
a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di
vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o
progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di
più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro
competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. I sottosegretari di Stato possono intervenire,
quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle
Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle
direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze.
I vice ministri di cui al comma 3 possono essere invitati dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a
partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di
voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro
delegata.
5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato
segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo
svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge
sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni
dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati
alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.
11. Commissari straordinari del Governo.
1. Al fine di realizzare specifici obiettivi
determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal
Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può
procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme
restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina è disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto
sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di
nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data
immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta
Ufficiale.
3. Sull'attività del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un
ministro da lui delegato.
Capo II - Rapporti tra lo Stato, le regione e le
province autonome
12. Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di
informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di
politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza
regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera,
alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente del
Consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra
circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto
anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province
autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede la
Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta
dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai
presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei
ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati
agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di
amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria,
disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere
l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni
o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico
delle regioni o delle province di provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attività normativa
che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli
obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica
finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in
base al comma 7 del presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio
delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai
rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti
infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla
elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le
competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il
Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il
parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla
Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività
della Conferenza.
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve
esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di
legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni
previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da
trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con
esclusione di quelle che operano sulla base di competenze
tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni
di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le
regioni e province autonome, determinando le modalità per
l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo
i presidenti delle regioni e delle province autonome.
13. Commissario del Governo.
1. Il commissario del Governo, oltre ad esercitare i
compiti di cui all'articolo 127 della Costituzione e quelli indicati dalle leggi vigenti, in conformità alle direttive del
Presidente del Consiglio dei ministri adottate sulla base degli
indirizzi del Consiglio dei ministri:
a) sovraintende, con la collaborazione dei
prefetti, alle funzioni esercitate dagli organi amministrativi
decentrati dello Stato per assicurare a livello regionale l'unità di
indirizzo e l'adeguatezza dell'azione amministrativa, convocando per il
coordinamento, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei
ministri o di singoli ministri, conferenze tra i responsabili degli
uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad
ordinamento autonomo, aventi sede nella regione. È informato, a tal
fine, dalle amministrazioni centrali dello Stato sulle direttive e sulle
istruzioni da esse impartite. Nulla è innovato rispetto alle competenze
di cui all'articolo 13 della legge 1 aprile 1981 n. 121;
b) coordina, d'intesa con il presidente della
regione, secondo le rispettive competenze, le funzioni amministrative
esercitate dallo Stato con quelle esercitate dalla regione, ai fini del
buon andamento della pubblica amministrazione e del conseguimento degli
obiettivi della programmazione e promuove tra i rappresentanti regionali
e i funzionari delle amministrazioni statali decentrate riunioni
periodiche che sono presiedute dal presidente della regione;
c) cura la raccolta delle notizie utili allo
svolgimento delle funzioni degli organi statali e regionali, costituendo
il tramite per l'esecuzione dell'obbligo di reciproca informazione nei
rapporti con le autorità regionali; fornisce dati ed elementi per la
redazione della "Relazione annuale sullo stato della pubblica
amministrazione"; agisce d'intesa con l'Istituto centrale di
statistica (ISTAT) e avvalendosi dei suoi uffici regionali per la
raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica;
d) segnala al Governo la mancata adozione, da
parte delle regioni, degli atti delegati per quanto previsto
dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975 n. 382, e provvede, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei
ministri, al compimento dei relativi atti sostitutivi;
e) propone al Presidente del Consiglio dei
ministri iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione, e
l'adozione di direttive per le attività delegate;
f) riferisce periodicamente al Presidente del
Consiglio dei ministri sulla propria attività, con particolare riguardo
all'attuazione coordinata dei programmi statali e regionali, anche in
funzione delle verifiche periodiche da compiere in seno alla Conferenza.
2. Per le regioni Friuli-Venezia Giulia,
Trentino-Alto Adige e per le province di Trento e Bolzano nonché per la
regione Sardegna si applicano le norme del presente articolo salva la
diversa disciplina prevista dai rispettivi Statuti e relative norme di
attuazione.
3. Per la regione siciliana e per la regione Valle
d'Aosta il coordinamento dei programmi degli interventi statali e
regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli Statuti speciali, viene
disciplinato dalle norme di attuazione, che dovranno prevedere apposite
forme di intesa. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta restano
ferme le disposizioni contenute nel D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1945 n. 545.
4. Il commissario del Governo nella regione è
nominato tra i prefetti, i magistrati amministrativi, gli avvocati dello
Stato e i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente
generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per
gli affari regionali, e con il ministro dell'interno previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
5. Il commissario del Governo, in caso di assenza o
di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal funzionario dello
Stato designato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41,
secondo comma, lettera a), della legge 10 febbraio 1953 n. 62.
6. Il commissario del Governo nella regione dipende
funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri.
7. La funzione di commissario del Governo, salvo che
per i prefetti nelle sedi capoluogo di regione, e fermo restando quanto
disposto dal precedente comma 6, è incompatibile con qualsiasi altra
attività od incarico a carattere continuativo presso amministrazioni
dello Stato od enti pubblici e comporta il collocamento fuori ruolo per
la durata dell'incarico.
8. Al commissario del Governo spetta per la durata
dell'incarico un trattamento economico non inferiore a quello del
dirigente generale di livello B.
Capo III - Potestà normativa del Governo
14. Decreti legislativi.
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai
sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di
"decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del
decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente
della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della
scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il
Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più
degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla
legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui
criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a
richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il
parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere
competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente
le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi,
esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere
definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.
15. Decreti-legge.
1. I provvedimenti provvisori con forza di legge
ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la
denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel
preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza
che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del
Consiglio dei ministri.
2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:
a) conferire deleghe legislative ai sensi
dell'articolo 76 della Costituzione;
b) provvedere nelle materie indicate
nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;
c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei
quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle
due Camere;
d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti non convertiti;
e) ripristinare l'efficacia di disposizioni
dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti
al procedimento.
3. I decreti devono contenere misure di immediata
applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e
corrispondente al titolo.
4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori
adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua
emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento
per la conversione in legge.
5. Le modifiche eventualmente apportate al
decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione,
salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in
allegato alla legge.
6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del
rifiuto di conversione o della conversione parziale, purché definitiva,
nonché della mancata conversione per decorrenza del termine sia data
immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
16. Atti aventi valore o forza di legge.
Valutazione delle conseguenze finanziarie.
1. Non sono soggetti al controllo preventivo di
legittimità della Corte dei conti i decreti del Presidente della
Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai
sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne
faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa
delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le
valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che
deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla
emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione
delle Camere.
17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli
relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da
parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti
di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di
Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici
della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità
sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della
loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di
"regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di
Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli
uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi
del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il
Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel
rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.
29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che
seguono:
a) riordino degli uffici di diretta
collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo
che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di
direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro
organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità
eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura
non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
Capo IV - Organizzazione amministrativa della
Presidenza del Consiglio dei ministri e riordino di talune funzioni
18. Segretariato generale della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
1. [Gli uffici di diretta collaborazione con il
Presidente del Consiglio dei ministri sono organizzati nel Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Fanno comunque
parte del Segretariato l'ufficio centrale per il coordinamento
dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo,
l'ufficio per il coordinamento amministrativo, nonché gli uffici del
consigliere diplomatico, del consigliere militare, del capo dell'ufficio
stampa del Presidente del Consiglio dei ministri e del cerimoniale].
2. Al Segretariato è preposto un segretario
generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello
Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra
estranei alla pubblica amministrazione. [Il trattamento economico del
segretario generale è fissato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro].
Il Presidente del Consiglio dei ministri può, con proprio decreto,
nominare altresì il vicesegretario generale scelto tra le predette
categorie. Con la medesima procedura può essere disposta la revoca del
decreto di nomina del segretario generale e del vicesegretario generale.
3. I decreti di nomina del segretario generale, del
vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici di cui
all'articolo 21 cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del
nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale ed i
capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, ove
pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni
di provenienza. Sono del pari collocati obbligatoriamente fuori ruolo
nelle amministrazioni di appartenenza, oltre agli esperti di cui
all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999 n. 50, i vice capi delle strutture che
operano nelle aree funzionali relative al coordinamento dell'attività
normativa ed amministrativa del Governo, al coordinamento degli affari
economici, alla promozione dell'innovazione nel settore pubblico e
coordinamento del lavoro pubblico, nonché il dirigente generale della
polizia di Stato preposto all'Ispettorato generale che è adibito alla
sicurezza del Presidente e delle sedi del Governo e che, per quanto
attiene al suo speciale impiego, dipende funzionalmente dal Segretario
generale.
4. La funzione di capo dell'ufficio stampa può
essere affidata ad un elemento estraneo all'amministrazione, il cui
trattamento economico è determinato in conformità a quello dei
dirigenti generali dello Stato.
5. [Il segretario generale dipende dal Presidente del
Consiglio dei ministri e, per quanto di competenza, dal sottosegretario
di Stato alla Presidenza, segretario del Consiglio dei ministri].
19. Compiti del Segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. Il Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri assicura il supporto all'espletamento dei compiti
del Presidente del Consiglio dei ministri, curando, qualora non siano
state affidate alle responsabilità di un ministro senza portafoglio o
delegate al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, le seguenti funzioni:
a) predisporre la base conoscitiva e progettuale
per l'aggiornamento del programma di Governo;
b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato
di attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema
informativo e di documentazione della Presidenza del Consiglio dei
ministri in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e
degli altri organismi pubblici ed avvalendosi dell'attività dell'ISTAT;
c) curare gli adempimenti e predisporre gli atti
necessari alla formulazione ed al coordinamento delle iniziative
legislative, nonché all'attuazione della politica istituzionale del
Governo;
d) provvedere alla periodica ricognizione delle
disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al fine del
coordinamento delle disposizioni medesime;
e) collaborare alle iniziative concernenti i
rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi dello
Stato nonché predisporre gli elementi di valutazione delle questioni di
rilevanza costituzionale;
f) predisporre gli elementi necessari per la
risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più Ministeri
e per assicurare all'azione amministrativa unità di indirizzo;
g) curare la raccolta comparativa dei dati
sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia
nazionale, ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza
economico-finanziaria dell'attività di Governo, avvalendosi dell'ISTAT
nonché dei sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre
amministrazioni e di organismi pubblici;
h) predisporre gli adempimenti per l'intervento
del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la
proposizione nelle sedi competenti delle priorità governative;
assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori
parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti,
del Governo; provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione
dei disegni di legge alle due Camere, vigilando affinché il loro esame
si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo;
curare gli adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti ai
progetti di legge all'esame del Parlamento, nonché gli adempimenti
concernenti gli atti del sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti
al Presidente del Consiglio e al Governo;
i) assistere, anche attraverso attività di
studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio dei ministri
nella sua attività per le relazioni internazionali che intrattiene e,
in generale, negli atti di politica estera;
i-bis) assistere il Presidente del
Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle sue attribuzioni
istituzionali in materia di rapporti con le Confessioni religiose, ferme
restando le attribuzioni del Ministero dell'interno di cui all'articolo
14, comma 2, lettera d), del decreto legislativo sul
riordinamento dei Ministeri;
l) assistere il Presidente del Consiglio dei
ministri nella sua attività per le relazioni con gli organismi che
provvedono alla difesa nazionale;
m) curare il cerimoniale della Presidenza 873
Consiglio dei ministri;
n) curare lo studio e l'elaborazione delle
modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine della
uguaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente del Consiglio dei
ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni competenti
nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine;
o) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai
tempi di applicazione della normativa comunitaria, nonché la raccolta
di dati e informazioni ed il compimento di analisi sulle implicazioni
per l'Italia delle politiche comunitarie;
p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti
con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; all'esame
delle leggi regionali ai fini dell'articolo 127 della Costituzione;
al coordinamento tra legislazione statale e regionale; all'attività dei
commissari del Governo nelle regioni; ai problemi delle minoranze
linguistiche e dei territori di confine;
q) mantenere i contatti con gli organi di
informazione attraverso il capo dell'ufficio stampa del Presidente del
Consiglio dei ministri;
r) svolgere le attività di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri inerenti alla gestione
amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, nonché
degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei
ministri fanno capo;
s) curare le attività preliminari e successive
alle deliberazioni del comitato per la liquidazione delle pensioni
privilegiate ordinarie e di ogni altro organo collegiale operante presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri per disposizione di legge o di
regolamento;
t) curare gli affari legali e del contenzioso e
mantenere i contatti con l'Avvocatura dello Stato;
u) curare le questioni concernenti il personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il coordinamento
dei servizi amministrativi e tecnici;
v) [fornire l'assistenza tecnica per lo
svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 marzo
1983 n. 93,
all'articolo 3 della legge 1 marzo 1986 n. 64,
nonché di quelle attinenti la ricerca scientifica e di quelle
attribuite ai dipartimenti di cui agli articoli 21 e 26];
z) [predisporre gli adempimenti e i mezzi
necessari a promuovere e raccordare a livello centrale le iniziative e
le strutture che concorrono all'attuazione del servizio nazionale della
protezione civile fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del
servizio stesso];
aa) curare ogni altro adempimento necessario per
l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri, del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio;
bb) assicurare la gestione amministrativa e la
manutenzione degli immobili di pertinenza o comunque in uso per le
esigenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese
quelle relative ai dipartimenti e agli uffici affidati alla
responsabilità dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi anche
delle amministrazioni competenti;
cc) [sovraintendere allo svolgimento delle
funzioni del dipartimento dell'informazione e dell'editoria, di cui al
successivo articolo 26].
20. Ufficio di segreteria del Consiglio
dei ministri.
1. Sono posti alle dirette dipendenze del
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
l'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri nonché i
dipartimenti ed uffici per i quali il sottosegretario abbia ricevuto
delega dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri
assicura la documentazione e l'assistenza necessarie per il Presidente
ed i ministri in Consiglio; coadiuva il sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, curando gli adempimenti
preparatori dei lavori del Consiglio, nonché quelli di esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio stesso.
21. Uffici e dipartimenti.
1. [Per gli adempimenti di cui alla lettera a)
dell'articolo 19, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio
decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma
dell'articolo 22].
2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n)
dell'articolo 19, è istituita una apposita commissione. La composizione
e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.
3. [Per gli altri adempimenti di cui all'articolo 19,
il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti, istituisce
uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano
affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione
omogenea].
4. [Con propri decreti il Presidente del Consiglio
dei ministri, d'intesa con il ministro per gli affari regionali e con il
ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione
degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni].
5. [Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di
ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del
Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro competente].
6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza
del Consiglio dei ministri sia affidato alla responsabilità di un
ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
ministro interessato. 7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad
un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal
segretario generale della Presidenza.
22. Comitato di esperti per il programma
di Governo.
[1. Il Segretario generale è assistito per lo
svolgimento delle sue funzioni dal comitato degli esperti per il
programma di Governo, di cui all'articolo 21, comma 1, che dipende
direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri].
23. Ufficio centrale per il coordinamento
dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo.
1. [Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, è istituito nell'ambito del
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri
l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e
dell'attività normativa del Governo. L'Ufficio provvede agli
adempimenti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 19].
2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e
per ciascun regolamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale l'Ufficio
segnala al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni abrogate o
direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni di legge o
di regolamento.
3. L'Ufficio indica in rapporti periodici al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri interessati
incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori
legislativi; segnala la necessità di procedere alla codificazione della
disciplina di intere materie o alla redazione di testi unici. Tali
rapporti vengono inviati a cura della Presidenza del Consiglio dei
ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza
del Senato della Repubblica.
4. In relazione a testi normativi di particolare
rilevanza l'Ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge
e del regolamento vigenti.
5. Le indicazioni fornite e i testi redatti
dall'Ufficio hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano
il valore degli atti normativi che ne sono oggetto.
6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
al comma 1 regolamenta l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio
prevedendo la possibilità che questo si avvalga di altri organi della
pubblica amministrazione e promuova forme di collaborazione con gli
uffici delle presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare i
testi normativi statali e regionali.
7. All'Ufficio è preposto un magistrato delle
giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente
generale dello Stato o un avvocato dello Stato o un professore
universitario di ruolo di discipline giuridiche.
24. Delega per la riforma degli enti
pubblici di informazione statistica.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi
valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi
pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) che sia attuato il sistematico collegamento e
l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e
alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale;
b) che sia istituito un ufficio di statistica
presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende
autonome, e che gli uffici così istituiti siano posti alle dipendenze
funzionali dell'ISTAT;
c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di
indirizzo e coordinamento;
d) che sia garantito il principio
dell'imparzialità e della completezza nella raccolta, nella
elaborazione e nella diffusione dei dati;
e) che sia garantito l'accesso diretto da parte
del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato,
di persone giuridiche, di associazioni e singoli cittadini ai dati
elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto
dei diritti fondamentali della persona;
f) che sia informato annualmente il Parlamento
sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei
dati statistici da parte della pubblica amministrazione;
g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in
materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati
previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per
materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti
delegati qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni
dalla richiesta.
25. Vigilanza su enti ed istituzioni.
1. Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed
istituzioni le cui funzioni istituzionali non siano considerate coerenti
con le competenze proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri, e
che siano attribuite alla Presidenza del Consiglio medesima da leggi,
regolamenti o statuti, sono trasferite ai ministri che saranno
individuati, in relazione agli specifici settori di competenza, con
decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. La funzione di vigilanza sul Consiglio nazionale
delle ricerche è attribuita al ministro competente a presentare al
Parlamento la relazione sullo stato della ricerca scientifica.
26. Dipartimento per l'informazione e
l'editoria.
1. Nell'ambito del Segretariato generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il dipartimento per
l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale delle
informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e
scientifica e subentra nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti.
2. All'organizzazione del dipartimento si provvede in
conformità al comma 3 dell'articolo 21.
3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a
quello della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle
disponibilità derivanti dall'applicazione del comma 3-ter,
realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la
radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a
sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di
prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis
sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-bis,
comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941 n. 633, e successive modificazioni.
27. Spese della Presidenza del Consiglio
dei ministri e istituzione di una ragioneria centrale.
[1. Le spese della Presidenza del Consiglio dei
ministri e degli organi dipendenti sono iscritte in apposito stato di
previsione del bilancio dello Stato.
2. Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro
il 31 maggio successivo al termine dell'anno finanziario, alla Corte dei
conti. Le spese riservate sono iscritte in apposito capitolo e non sono
soggette a rendicontazione.
3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.
4. In relazione alla istituzione della ragioneria
centrale di cui al comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali del
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata
di complessive 35 unità, così distribuite: 3 della ex carriera
ausiliaria, di cui 2 con qualifica di commesso (secondo livello
funzionale) e 1 con qualifica di commesso capo (terzo livello
funzionale); 11 della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui 10
con qualifica di coadiutore (quarto livello funzionale) e 1 con
qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); 3 della
ex cariera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore
tecnico (quarto livello funzionale); 8 della ex carriera di concetto, di
cui 7 con qualifica di ragioniere e segretario (sesto livello
funzionale) e 1 con qualifica di ragioniere capo e segretario capo
(settimo livello funzionale); 10 della ex carriera direttiva, di cui 7
con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e 3 con
qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello
funzionale).
5. Il quadro I della tabella VII dell'allegato
II al D. P. R. 30 giugno 1972 n. 748,
modificato da ultimo con legge 7 agosto 1985 n. 427,
viene aumentato di tre posti di primo dirigente con funzione di
direttore di divisione e di un posto di dirigente superiore con funzione
di direttore di ragioneria centrale].
28. Capi dei dipartimenti e degli uffici.
1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui
all'articolo 21 nonché dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei
ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri tra le categorie di personale di cui all'articolo 18, comma 2.
29. Consulenti e comitati di consulenza.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può
avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca
o di studio su specifiche questioni.
2. Per tali attività si provvede con incarichi a
tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari,
avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni
dello Stato, degli Enti pubblici, anche economici, delle aziende a
prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei
all'amministrazione dello Stato.
3. [Gli incarichi sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa il compenso di
concerto con il ministro del tesoro].
Capo V - Personale della Presidenza del Consiglio dei
ministri
30. Personale della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
[1. Per l'espletamento dei suoi compiti, la
Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, nei limiti numerici di
cui alle tabelle allegate alla presente legge, di personale dei propri
ruoli, di personale dello Stato, compreso quello dei due rami del
Parlamento, di personale di altre amministrazioni pubbliche e di enti
pubblici anche economici, di personale scelto tra persone anche estranee
alla pubblica amministrazione].
31. Consiglieri ed esperti.
1. [Le funzioni di direzione, di collaborazione e di
studio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono svolte da
consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale
organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa].
2. [I dipendenti di amministrazioni diverse dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri chiamati ad esercitare le funzioni
predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la
Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il
normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza].
3. [L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento
degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio
dei ministri o dai ministri senza portafoglio nell'ambito della
dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica
stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei
ministri].
4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti
nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche
diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti pubblici,
con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o
di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del
Governo, cessano di avere effetto.
5. [Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del
ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri è effettuato secondo
le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato].
32. Trattamento economico del personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. L'indennità di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto
1985 n. 455,
spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso di essa in
posizione di comando o fuori ruolo conservano il trattamento economico
dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una
indennità mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro ai fini
di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo con
quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata di cui al
comma 1. Tale indennità, spettante anche al personale dei Gabinetti e
delle segreterie particolari dei ministri senza portafoglio e dei
sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
non può comunque superare il limite massimo previsto dall'articolo 8,
comma 1, della legge 8 agosto 1985 n. 455, e ad essa si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina
con proprio decreto, di concerto con il ministro del tesoro, gli uffici
ed i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri cui si
applicano i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario di
cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973 n. 734.
4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo
parziale e del personale incaricato di cui alle tabelle A e B, allegate
alla presente legge, nonché dei componenti del comitato di cui
all'articolo 21, comma 1, è determinato con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro.
33. Personale dei corpi di polizia
assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro,
viene fissato il contingente del personale appartenente ai corpi di
polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per
l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di
provenienza.
2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza
resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri prevista dal comma 1 sono considerati disponibili
per nuove nomine.
3. La restituzione del personale di cui al presente
articolo al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in
soprannumero, salvo successivo riassorbimento.
34. Oneri relativi al personale a
disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri ed agli uffici
dei commissari del Governo nelle regioni.
1. Le amministrazioni e gli enti di appartenenza
continuano a corrispondere gli emolumenti al proprio personale posto a
disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza
del Consiglio dei ministri provvede a rimborsare i relativi oneri nei
riguardi delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e
delle amministrazioni pubbliche non statali e assume a proprio carico le
spese relative alla dotazione degli immobili da destinare a sede dei
commissari del Governo nelle regioni.
35. Consiglio di amministrazione.
[1. È costituito un consiglio di amministrazione
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega,
dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
segretario del Consiglio dei ministri, e composto:
a) dal segretario generale, dai capi dei
dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, anche se dipendenti
da un ministro senza portafoglio, nonché dal capo dell'ufficio di
segreteria del Consiglio dei ministri;
b) dai rappresentanti del personale eletti nel
numero e secondo le modalità vigenti per il restante personale dello
Stato.
2. Al consiglio di amministrazione si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 146 e 147 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato approvato con D. P. R. 10 gennaio 1957 n. 3, e
successive modificazioni].
36. Stato giuridico del personale
amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. Per quanto non diversamente disposto dalla
presente legge, al personale amministrativo della Presidenza del
Consiglio dei ministri si applicano le norme relative ai dipendenti
civili dello Stato.
2. Al predetto personale, proveniente da
amministrazioni pubbliche non statali e da enti pubblici anche
economici, è data facoltà di optare per il mantenimento della
posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione
generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive
dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di
previdenza esistenti presso le amministrazioni di provenienza.
37. Dotazioni organiche.
[1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali
del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei
ministri è determinata secondo quanto previsto dalla tabella B allegata
alla presente legge.
2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico
delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui
alla predetta tabella B, in posizione di comando o fuori ruolo
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti
pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecniche e con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere
conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi a persone
particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica.
3. Le qualifiche funzionali ed i profili
professionali del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri
sono disciplinati secondo le disposizioni vigenti in materia per le
amministrazioni dello Stato].
38. Norme per la copertura dei posti.
1. Il personale con qualifica di dirigente generale,
livello B e C, ed equiparata, di dirigente superiore e di
primo dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri alla data di entrata in vigore della presente legge, è
inquadrato a domanda, nei limiti della metà dei posti in ruolo indicati
nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei
consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. In sede di prima applicazione della presente
legge, l'accesso alla qualifica di primo dirigente, nel limite del 25
per cento dei posti di cui all'allegata tabella A, avviene mediante il
concorso speciale per esami previsto dall'articolo 2 della legge 10
luglio 1984 n. 301,
e secondo le modalità ivi stabilite, al quale sono ammessi, a domanda,
gli impiegati in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri in possesso di laurea inquadrati nelle qualifiche settima e
superiori, nonché quelli con qualifica di ispettore generale e di
direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, purché alla data di
entrata in vigore della presente legge gli aventi titolo a partecipare
al concorso abbiano maturato almeno nove anni di servizio effettivo
nella carriera direttiva.
3. Il personale delle qualifiche funzionali e di
quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri in posizione di comando o fuori ruolo, viene inquadrato a
domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo della
Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti dei posti della tabella
B disponibili.
4. Il personale di cui al comma 3 può chiedere di
essere inquadrato, anche in soprannumero e previo superamento di
esame-colloquio, nella qualifica funzionale della carriera
immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente
alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni,
purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla
nuova qualifica ovvero, ad esclusione della carriera direttiva, di
un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a dieci anni. Tale
beneficio non potrà comunque essere attribuito al personale che, per
effetto di norme analoghe a quella prevista nel presente comma, abbia
comunque fruito, anche presso le Amministrazioni di appartenenza, di
avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche superiori, disposti a
seguito di valutazione delle mansioni svolte.
5. Le domande di cui ai commi 1, 3 e 4 debbono essere
presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
6. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1
e 3, che debbono essere ultimate entro quindici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione
nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e presieduta dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri o,
per sua delega, da un magistrato amministrativo con qualifica di
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o equiparata e composta da
quattro membri effettivi e quattro supplenti di qualifica non inferiore
al personale da inquadrare o docenti universitari di diritto pubblico.
Tale commissione individua gli aventi diritto all'inquadramento, in
relazione ai posti disponibili, a seguito della valutazione, da
effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla commissione
stessa, dei titoli culturali, professionali e di merito, con particolare
riguardo alla qualità del servizio prestato, alla durata del periodo di
effettivo servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
nonché all'anzianità maturata presso le amministrazioni e gli enti di
provenienza.
7. Al personale di cui ai commi 3 e 4 si applicano le
disposizioni previste nei commi 3 e 4 dell' articolo 2 della legge 8
agosto 1985 n. 455.
8. I posti delle qualifiche funzionali rimasti
disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e quelli che tali si
renderanno nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono conferiti mediante concorso per titoli ed
esame-colloquio riservato al personale comunque in servizio presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980 n.
312. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri sono determinate, distintamente per le
categorie interessate, le materie dell'esame-colloquio e le modalità di
partecipazione e di svolgimento del concorso.
9. Ai fini di quanto previsto dai commi 3, 6 e 8 si
considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di
cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985 n. 455.
10. Il personale che abbia presentato domanda di
inquadramento ai sensi dei commi 1, 3 e 4 continua a prestare servizio
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri anche nel periodo
compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la
conclusione del procedimento di inquadramento. Nello stesso periodo
resta fermo per tale personale quanto previsto dall'articolo 8 della
legge 8 agosto 1985 n. 455.
11. Nella prima attuazione della presente legge, al
fine di far fronte alle vacanze eventualmente esistenti nei posti in
ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, potrà essere
chiamato personale di altre amministrazioni in posizione di comando o
fuori ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi a dette posizioni
previsti dalle allegate tabelle, nel numero massimo stabilito con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
ministro del tesoro.
12. Per lo svolgimento delle funzioni previste
dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983 n. 93,
la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del personale
dirigente e di quello delle qualifiche ad esaurimento e funzionali in
servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica, nei limiti dei
contingenti numerici di cui ai quadri A, B e C della tabella allegata al
D. P. R. 20 giugno 1984 n. 536. I
contingenti numerici di cui ai quadri B e C della predetta tabella si
aggiungono in ragione di due terzi alle posizioni di ruolo organico di
cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, e del restante
terzo alle posizioni di comando e di fuori ruolo di cui alle tabelle
stesse.
13. Il personale assunto entro la data del 31 agosto
1987, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986 n. 41,
ed in servizio alla medesima data, è collocato a domanda nelle
categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata
al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100,
e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
emanate disposizioni per l'inquadramento in ruolo del predetto
personale.
39. Personale amministrativo dei
commissariati del Governo nelle regioni.
[1. Il personale amministrativo in servizio presso i
commissariati del Governo alla data di entrata in vigore della presente
legge è inquadrato, a domanda, nel ruolo di cui all'allegata tabella C
secondo i criteri e le modalità previsti dai commi 1, 3, 6 e 7
dell'articolo 38. Al predetto personale si applicano altresì le
disposizioni di cui ai commi 8, 10 e 11 del medesimo articolo (17/a).
2. Con provvedimenti appositi saranno dettate le
necessarie disposizioni per il personale in servizio presso i
commissariati del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Restano ferme le disposizioni relative al ruolo
speciale ad esaurimento per la regione Friuli-Venezia Giulia di cui al
D:. P. C. M. 29 dicembre 1974,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 15 febbraio 1975].
Capo VI - Norme finali e finanziarie
40. Norme finali.
1. Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui
al comma 5 dell'articolo 21, restano ferme le disposizioni vigenti
relative alla organizzazione di uffici cui siano preposti ministri senza
portafoglio.
2. Per la segreteria particolare del Presidente del
Consiglio dei ministri, per i Gabinetti e le segreterie particolari del
Vicepresidente del Consiglio dei ministri e dei ministri senza
portafoglio, nonché per la segreteria particolare del sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le
disposizioni vigenti.
3. Sono abrogate le norme contenute nel regio
decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100
e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la costituzione
e la disciplina del Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
4. Sono soppressi i profili professionali e la
distinzione in ruoli di cui alla tabella allegata alla legge 8 agosto
1985 n. 455.
5. Si considerano indisponibili i posti da conferire
mediante i concorsi di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985 n.
455.
41. Disposizioni finanziarie.
1. L'onere derivante dalla attuazione della presente
legge nonché dell'articolo 8, legge 8 agosto 1985 n. 455, ivi compresa l'applicazione di
quest'ultima legge al personale comunque in servizio presso gli uffici
dei ministri senza portafoglio, presso il comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie e presso i commissari del Governo, è valutato in
lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed in lire 35.050 milioni per gli
anni 1989 e 1990. Alla spesa relativa si provvede, quanto a lire 6.000
milioni per l'anno 1988 ed a lire 34.750 milioni per ciascuno degli anni
1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento
"Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri", e, quanto a lire 300
milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante utilizzo delle
proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento "Riforma del
processo amministrativo" iscritto, ai fini del bilancio triennale
1988-1990, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per il 1988.
2. Contestualmente agli inquadramenti del personale
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel
ruolo di cui alle allegate tabelle, il ministro del tesoro è
autorizzato a stornare con propri decreti dai competenti capitoli degli
stati di previsione delle amministrazioni di provenienza ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri gli importi relativi agli stipendi ed altri assegni fissi in
godimento di ciascun dipendente interessato dall'inquadramento.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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