25 Marzo
2005
LA
U.E. NON CONDANNA LE TARIFFE PROFESSIONALI
Con
la sentenza del 19 Febbraio 2002, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha chiarito che le tariffe obbligatorie degli avvocati
italiani non sono in contrasto con le disposizioni del Trattato UE, in
materia di concorrenza, ed, in particolare con il suo art. 85 (ora
81), il quale sancisce che: "sono incompatibili con il mercato
comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di
associazione tra imprese e tutte le pratiche concordate che possano
pregiudicare il commercio tra gli stati membri e che abbiano per
oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco
della concorrenza all'interno del mercato comune".
Secondo
la Corte, alle tariffe professionali degli avvocati non si applicano
le norme UE a tutela della concorrenza poiché il processo di
formazione dei rispettivi minimi e massimi, non è delegato
interamente al Consiglio Nazionale Forense, bensì necessita
dell'approvazione del ministero della Giustizia. Quindi, senza tale
approvazione, che deve tener conto del parere di due organi pubblici
quali il Consiglio di Stato ed il CIP, il progetto di tariffa
elaborato dal Consiglio dell'Ordine non entra in vigore .
Attraverso
questo procedimento la tariffa viene varata attraverso un decreto
ministeriale e si qualifica, quindi, come "misura statale",
cui non si applica l'art. 85 (e 5) del Trattato CE.
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