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EFFICACIA PROBATORIA DEL DOCUMENTO

3 Maggio 2002

Firma digitale: parte terza

L’art. 5 del DPR 513/97 stabilisce che il documento informatico, sottoscritto con firma digitale, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell’articolo 2720 del codice civile.

Inoltre, il documento informatico, munito dei requisiti previsti dal suddetto regolamento, ha l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2712 del codice civile e soddisfa l’obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.

I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DPR 513/97, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del regolamento.

In particolare, i documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e i documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni legislative.

Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 1 dell’art. 3 del DPR 513/97.

La spedizione o il rilascio di copie dei suddetti atti e documenti esonera dalla produzione e dalla esibizione dell’originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell’art. 3.

 

    1. Definizione

    2. - Cos’è un documento informatico

      - Cos’è la firma digitale

      - Cos’è il sistema di validazione

      - Cosa sono le chiavi

      - Cos’è la certificazione

      - Cos’è la validazione temporale

      - Chi è il certificatore

      - Cosa si intende per revoca, sospensione e validità del

         certificato

       

    3. requisiti del documento informatico

    4. efficacia probatoria del documento

    5. validità dei contratti stipulati con la firma digitale

    6. trasmissione del documento e valore della notifica

    7. trasmissione telematica e privacy

    8. firma digitale autenticata

    9. documento informatico e pubblica amministrazione

     

     

     

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Omologa Tribunale di Milano: numero 4074

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Autorizzazione Comune di Milano: numero 34537/2000