EFFICACIA
PROBATORIA DEL DOCUMENTO
3
Maggio 2002
Firma
digitale: parte terza
L’art.
5 del DPR 513/97 stabilisce che il documento informatico, sottoscritto
con firma digitale, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell’articolo
2720 del codice civile.
Inoltre,
il documento informatico, munito dei requisiti previsti dal suddetto
regolamento, ha l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2712 del
codice civile e soddisfa l’obbligo previsto dagli articoli 2214 e
seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione
legislativa o regolamentare.
I
duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, secondo
quanto previsto dall’art. 6 del DPR 513/97, anche se riprodotti su
diversi tipi di supporto, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge, se conformi alle disposizioni del regolamento.
In
particolare, i documenti informatici contenenti copia o riproduzione di
atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli
atti e i documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena
efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad
essi è apposta o associata la firma digitale di colui che li spedisce o
rilascia, secondo le disposizioni legislative.
Le
copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su
supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni
effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro
conformità all’originale è autenticata da un notaio o da altro
pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al
documento informatico e asseverata con le modalità indicate dal decreto
di cui al comma 1 dell’art. 3 del DPR 513/97.
La
spedizione o il rilascio di copie dei suddetti atti e documenti esonera
dalla produzione e dalla esibizione dell’originale formato su supporto
cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
Gli
obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla
legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di
legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono
conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell’art. 3.
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Definizione
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Cos’è un documento informatico
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Cos’è la firma digitale
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Cos’è il sistema di validazione
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Cosa sono le chiavi
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Cos’è
la certificazione
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Cos’è la validazione temporale
-
Chi è il certificatore
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Cosa si intende per revoca, sospensione e validità del
certificato
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requisiti
del documento informatico
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efficacia
probatoria del documento
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validità
dei contratti stipulati con la firma digitale
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trasmissione
del documento e valore della notifica
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trasmissione
telematica e privacy
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firma
digitale autenticata
-
documento
informatico e pubblica amministrazione
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