e.attualità

MINI-CORSO SUL COMMERCIO ELETTRONICO

Marketing Sociale
Il sito La mappa La società Per scriverci Altavista

Mailing List

Invia un tuo intervento

HOME PAGE

MENU' DEL SITO

Commercio Elettronico

 * Leggi e commenti

 * Panoramica

    generale

 * Panoramica sulle

    controversie

 * Mappa

   Dibattiti

 * Inviate un Vostro

    intervento

 * Leggete qui

    gli interventi

 * Le opinioni

 * Mappa

Motori di ricerca di settore


  Promoziona

     la chiesa


  Marketing

     Politico

  New Economy

  Banca del metodo

  Promoziona

     te stesso

  Scienze

     pubblicitarie

  New Solidarity

  Banca dei siti

MENU' DEL

"SETTIMANALE"

"L'UOVO DI BERLUSCONI"

 L'Uovo di Berlusconi

 on-line

 * Il primo libro di

    marketing sociale

 * Recensioni

 * Prefazione del libro

 * Per acquistare il

    libro

  L'Uovo di Berlusconi

 nelle librerie

 * Libreria Mondadori

 * Cooperativa

    Libraria Lombarda

 * Libreria Hoepli

 * Libreria Accademia

Link utili


Il Sole 24 Ore
The counter

ANSA
Il Parlamento
Jumpy
Il Giorno
Arianna
Studio Legale Nigra

Microsoft
Italia Uno
Rete Quattro
Canale Cinque
Mediaset On Line

Corriere della Sera



Siti scientifici:

Ambiente

Archeologia

Architettura

Assicurazioni

Banche

Biologia

Diritto

Economia

Farmacia

Informatica

Ingegneria

Istruzione e

insegnamento



Siti scientifici:

Lettere e arti

Medicina

Meteorologia

Motori di ricerca

Per registrare

il Vostro sito

Politica e

enti pubblici

Pubblicità e marketing

Scambio banner

Scienze

Storia e filosofia

Trasporti e

telecomunicazioni



Promoziona te stesso:

 Per registrare un annuncio

Per registrare il Vostro sito

Ricerca per parola

Sfogliate la rubrica inserzioni per regione

Sfogliate la rubrica inserzioni per regione (richieste)



Promoziona te stesso:

Sfogliate la rubrica inserzioni per argomento (offerte)

Sfogliate la rubrica inserzioni per argomento (richieste)

Per chiedere di cancellare un annuncio



Link utili:

Link delle offerte di lavoro

Il commercio elettronico

Suggerimenti per i vostri acquisti

I link per le vendite

Banca Dati

Gratis

Scambio banner

Link per la propria promozione








































































































































 

Torna indietro

Direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989

Direttiva del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2 e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che gli obiettivi della Comunità stabiliti nel Trattato comprendono un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, più stretti rapporti tra gli Stati appartenenti alla Comunità, la realizzazione del progresso economico e sociale dei loro Paesi mediante un'azione comune, l'eliminazione delle barriere che dividono l'Europa, il miglioramento costante delle condizioni di vita dei suoi popoli, nonché la difesa e il rafforzamento della pace e della libertà;

considerando che il Trattato prevede la realizzazione di un Mercato comune che comporta l'eliminazione, tra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata;

considerando che le trasmissioni transfrontaliere diffuse con le diverse tecnologie costituiscono un mezzo per il conseguimento degli obiettivi della Comunità e che si devono adottare misure che assicurino il passaggio dai mercati nazionali ad un Mercato comune della produzione e distribuzione dei programmi e creino condizioni di concorrenza leale, senza pregiudicare la funzione di pubblico interesse che compete ai servizi televisivi;

considerando che il Consiglio d'Europa ha adottato la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera;

considerando che il Trattato prevede che siano adottate direttive per il coordinamento delle disposizioni volte a facilitare l'accesso alle attività autonome;

considerando che le attività televisive costituiscono, in circostanze normali, un servizio ai sensi del Trattato;

considerando che il Trattato prevede la libera circolazione di tutti i servizi normalmente forniti a pagamento, senza esclusioni connesse al loro contenuto culturale o di altra natura e senza restrizioni per i cittadini degli Stati membri stabiliti in un Paese della Comunità diverso da quello cui il servizio è destinato;

considerando che questo diritto riconosciuto alla diffusione e distribuzione di servizi di televisione rappresenta anche una specifica manifestazione, nel diritto comunitario, del principio più generale della libertà di espressione quale sancito dall'articolo 10, paragrafo 1 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata da tutti gli Stati membri e che, per tale motivo, l'adozione di direttive concernenti l'attività di diffusione e distribuzione di programmi televisivi deve garantire il libero esercizio ai sensi di tale articolo, con i soli limiti previsti dal paragrafo 2 del medesimo articolo e dall'articolo 56, paragrafo 1 del Trattato;

considerando che le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri applicabili all'esercizio di emissioni televisive e di distribuzione via cavo presentano disparità di cui alcune possono ostacolare la libera circolazione delle trasmissioni nella Comunità e falsare il libero svolgimento della concorrenza all'interno del Mercato comune;

considerando che tutti questi ostacoli alla libera emissione all'interno della Comunità devono essere eliminati in virtù del Trattato;

considerando che tale eliminazione deve essere accompagnata dal coordinamento delle legislazioni applicabili; che questo coordinamento deve facilitare l'esercizio delle attività professionali considerate e, più in generale, la libera circolazione delle informazioni e idee all'interno della Comunità;

considerando che è quindi necessario e sufficiente che tutte le trasmissioni rispettino la legislazione dello Stato membro da cui sono emesse;

considerando che la presente direttiva contiene le disposizioni minime necessarie per garantire la libera diffusione delle trasmissioni; che, quindi, essa non intacca le competenze degli Stati membri e delle loro autorità quanto all'organizzazione (compresi i sistemi di concessione, autorizzazione amministrativa o tassazione) e al finanziamento delle emissioni televisive, nonché al contenuto dei programmi; che restano così impregiudicate l'indipendenza dell'evoluzione culturale di ogni singolo Stato membro e la diversità culturale della Comunità;

considerando che, nel quadro del Mercato comune, è necessario che tutte le trasmissioni aventi la loro origine nella Comunità e che devono essere captate nella medesima, in particolare quelle destinate ad un altro Stato membro, rispettino sia le normative che lo Stato membro d'origine applica alle trasmissioni per il pubblico nel suo territorio sia le disposizioni della presente direttiva;

considerando che l'obbligo dello Stato membro di origine di controllare la conformità delle trasmissioni alle sue normative nazionali coordinate dalla presente direttiva è sufficiente, in base alla legislazione comunitaria, per assicurare la libera circolazione delle trasmissioni senza che si debba procedere, per gli stessi motivi, ad un secondo controllo negli Stati membri di ricezione; che tuttavia uno Stato membro di ricezione può, in via eccezionale e in particolari condizioni, sospendere provvisoriamente la ritrasmissione di programmi televisivi;

considerando che è essenziale che gli Stati membri vigilino affinché non si commettano atti pregiudizievoli per la libera circolazione e il commercio delle trasmissioni televisive o tali da favorire la formazione di posizioni dominanti comportanti limitazioni del pluralismo e della libertà dell'informazione televisiva nonché dell'informazione in genere;

considerando che la presente direttiva, limitandosi a norme concernenti specificamente le attività televisive, non pregiudica gli atti comunitari di armonizzazione esistenti o futuri, specie per rispondere ad esigenze imperative attinenti alla protezione dei consumatori, alla lealtà delle transazioni commerciali e alla concorrenza;

considerando che un coordinamento è tuttavia necessario per agevolare ai privati e alle imprese che producono programmi con finalità culturali l'accesso e l'esercizio di tali attività;

considerando che l'adozione di norme minime applicabili a tutti i programmi televisivi, pubblici o privati, della Comunità per le produzioni audiovisive europee costituisce un mezzo per promuovere la produzione, la produzione indipendente e la distribuzione nelle industrie summenzionate ed è complementare ad altri strumenti già proposti o che verranno proposti allo stesso fine;

considerando che è pertanto necessario promuovere la creazione di mercati sufficientemente estesi per permettere alle produzioni televisive degli Stati membri di ammortizzare gli investimenti necessari, non soltanto mediante l'adozione di norme comuni che aprano i mercati nazionali gli uni agli altri, ma anche prevedendo per le produzioni europee, ove possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, una proporzione preponderante nei programmi televisivi di tutti gli Stati membri; che, per consentire un controllo dell'applicazione di tali regole e della realizzazione degli obiettivi, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito al rispetto della proporzione che la presente direttiva prevede sia riservata ad opere europee e a produzioni indipendenti; che per il calcolo di questa proporzione occorre tener conto della situazione specifica della Repubblica ellenica e della Repubblica portoghese; che la Commissione porta a conoscenza degli altri Stati membri queste relazioni, eventualmente corredate di un parere che tenga conto, in particolare, dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive nonché della situazione specifica dei Paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva e con un'area linguistica ristretta;

considerando che per i suddetti fini occorre definire le opere europee, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di precisare questa definizione per quanto riguarda le emittenti televisive soggette alla loro competenza conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, nel rispetto del diritto comunitario e tenendo conto degli obiettivi della presente direttiva;

considerando l'importanza di ricercare strumenti e procedure adeguati e conformi al diritto comunitario che favoriscano il conseguimento di questi obiettivi, perché si possano adottare le misure appropriate per incoraggiare l'attività e lo sviluppo della produzione e della distribuzione audiovisiva europea, segnatamente nei Paesi con scarsa capacità di produzione o con un'area linguistica ristretta;

considerando che potranno essere applicati dispositivi nazionali di sostegno allo sviluppo della produzione europea, purché siano conformi al diritto comunitario;

considerando che l'impegno di trasmettere, ove possibile, una certa proporzione di opere indipendenti, realizzate da produttori che non dipendono dalle emittenti televisive, stimolerà nuove fonti di produzione televisiva, in particolare la costituzione di piccole e medie imprese, ed offrirà nuove opportunità e nuovi sbocchi per talenti creativi nonché per le professioni e i lavoratori del settore culturale; che, definendo la nozione di produttore indipendente, gli Stati membri devono tener conto di questo obiettivo, dando adeguato spazio alle piccole e medie imprese di produzione e permettendo la partecipazione finanziaria di società coproduttrici, filiali delle emittenti televisive;

considerando che si richiedono disposizioni affinché gli Stati membri provvedano a che trascorra un certo periodo tra l'inizio della programmazione di un'opera nelle sale cinematografiche e la sua prima diffusione televisiva;

considerando che, per promuovere attivamente l'una o l'altra lingua, gli Stati membri devono avere la facoltà di stabilire norme più rigorose o più particolareggiate, secondo criteri linguistici, sempreché tali norme rispettino il diritto comunitario e non si applichino alla ritrasmissione di programmi originari di altri Stati membri;

considerando che, per garantire un'integrale ed adeguata protezione degli interessi della categoria di consumatori costituita dai telespettatori, è essenziale che la pubblicità televisiva sia sottoposta ad un certo numero di norme minime e di criteri e che gli Stati membri abbiano la facoltà di stabilire norme più rigorose o più particolareggiate e, in alcuni casi, condizioni differenti per le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione;

considerando che gli Stati membri possono, nel rispetto del diritto comunitario, prevedere condizioni diverse per l'inserimento e l'entità della pubblicità per quanto riguarda trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere captate, direttamente o indirettamente, in uno o più altri Stati membri, al fine di agevolare queste particolari trasmissioni;

considerando che è necessario vietare ogni pubblicità televisiva per le sigarette e gli altri prodotti del tabacco, comprese le forme di pubblicità indiretta che, pur non citando direttamente il prodotto, cercano di eludere il divieto di pubblicità utilizzando marchi, simboli o altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende le cui attività principali o notorie includono la produzione o la vendita di tali prodotti;

considerando che occorre inoltre vietare qualsiasi pubblicità televisiva di medicinali e di cure disponibili unicamente con ricetta medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta l'emittente televisiva e adottare criteri rigorosi per la pubblicità televisiva delle bevande alcoliche;

considerando che, dato l'intervento crescente della sponsorizzazione nel finanziamento dei programmi, si devono stabilire opportune norme in materia;

considerando che è necessario stabilire norme per la protezione dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minorenni nei programmi e nella pubblicità televisiva;

considerando che, benché sia auspicabile che le emittenti televisive abbiano cura che le trasmissioni presentino lealmente i fatti e gli avvenimenti, esse devono nondimeno essere soggette ad obblighi analoghi in materia di rettifica o misure equivalenti, in modo che l'esercizio di questo diritto di rettifica o il ricorso a tali misure sia effettivamente assicurato ad ogni persona che sia stata lesa nei suoi legittimi diritti da un'asserzione formulata nel corso di una trasmissione televisiva,

ha adottato la presente direttiva:

Capitolo I

Definizioni

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva:

a) per "trasmissione televisiva" si intende la trasmissione, via cavo o via etere, nonché la trasmissione via satellite, in forma non codificata o codificata, di programmi televisivi destinati al pubblico. Il termine suddetto comprende la comunicazione di programmi effettuata tra le imprese ai fini della ritrasmissione al pubblico. La suddetta nozione non comprende invece i servizi di comunicazione che forniscono informazioni specifiche o altri messaggi su richiesta individuale, come la telecopiatura, le banche elettroniche di dati e servizi analoghi;

b) per "emittente" si intende la persona fisica o giuridica che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi ai sensi della precedente lettera a) e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi;

c) per "pubblicità televisiva" si intende ogni forma di messaggio televisivo trasmesso a pagamento o dietro altro compenso, ovvero a fini di auto-promozione, da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

d) per "pubblicità clandestina" si intende la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; si considera intenzionale una presentazione quando è fatta dietro compenso o altro pagamento;

e) per "sponsorizzazione" si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o di produzione di opere audiovisive, al finanziamento di programmi televisivi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti.

f) per "televendita" si intendono le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.

Capitolo II

Disposizioni generali

Articolo 2

1. Ciascuno Stato membro vigila a che tutte le trasmissioni televisive delle emittenti soggette alla sua giurisdizione rispettino le norme dell'ordinamento giuridico applicabili alle trasmissioni destinate al pubblico nel suo territorio.

2. Ai fini della presente direttiva, sono soggette alla giurisdizione di uno Stato membro:

- le emittenti televisive stabilite nel suo territorio a norma del paragrafo 3;

- le emittenti televisive cui si applica il paragrafo 4.

3. Ai fini della presente direttiva un'emittente televisiva si considera stabilita in uno Stato membro nei seguenti casi:

a) l'emittente televisiva ha la sede principale in quello Stato membro e le decisioni editoriali in merito al palinsesto sono prese sul suo territorio;

b) se un'emittente ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni editoriali sul palinsesto sono prese in un altro Stato membro, l'emittente si considera stabilita nello Stato membro in cui opera una parte significativa degli addetti all'attività di telediffusione; se una parte significativa degli addetti all'attività di telediffusione opera in ciascuno di tali Stati membri, l'emittente si ritiene stabilita nello Stato membro in cui si trova la sua sede principale; se in nessuno dei due Stati membri opera una parte significativa degli addetti all'attività di telediffusione, l'emittente si considera stabilita nel primo Stato membro nel quale essa ha iniziato a trasmettere nel rispetto dell'ordinamento giuridico di tale Stato membro, purché mantenga un legame stabile e effettivo con l'economia di tale Stato membro;

c) se un'emittente ha la sua sede principale in uno Stato membro ma le decisioni sul palinsesto sono prese in un Paese terzo, o viceversa, essa si considera stabilita in tale Stato membro, sempreché una parte significativa degli addetti all'attività di telediffusione operi in quello Stato membro.

4. Le emittenti cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 3 si considerano soggette alla giurisdizione di uno Stato membro nei seguenti casi:

a) utilizzano una frequenza concessa da tale Stato membro;

b) ancorché non utilizzino una frequenza concessa da uno Stato membro, si avvalgono di una capacità via satellite di competenza di tale Stato membro;

c) ancorché non utilizzino né una frequenza concessa da uno Stato membro né una capacità via satellite di competenza di uno Stato membro, si avvalgono di un "satellite up-link" situato in detto Stato membro.

5. Qualora non sia possibile determinare, a norma dei paragrafi 3 e 4, a quale Stato membro spetti la giurisdizione, lo Stato membro competente è quello in cui l'emittente televisiva è stabilita ai sensi dell'articolo 52 e seguenti del trattato che istituisce la Comunità europea.

6. La presente direttiva non si applica alle trasmissioni che sono destinate ad essere ricevute solo nei Paesi terzi e non sono ricevute direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri.

Articolo 2 bis

1. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono, in via provvisoria, derogare al paragrafo 1 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi in misura manifesta, seria e grave l'articolo 22, paragrafi 1 o 2 e/o l'articolo 22 bis;

b) nel corso dei dodici mesi precedenti l'emittente televisiva abbia già violato almeno due volte le disposizioni di cui alla lettera a);

c) lo Stato membro interessato abbia notificato per iscritto all'emittente televisiva e alla Commissione le violazioni rilevate e i provvedimenti che intende adottare in caso di nuove violazioni;

d) le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un termine di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera c) e ove persista la pretesa violazione.

Entro due mesi a decorrere dalla notifica del provvedimento adottato dallo Stato membro, la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità del provvedimento col diritto comunitario. In caso di decisione negativa, chiede allo Stato membro di revocare senza indugio il provvedimento adottato.

3. Il paragrafo 2 fa salva l'applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giuridico o sanzione contro tali violazioni nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione sull'emittente televisiva interessata.

Articolo 3

1. Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva.

3. I provvedimenti comprendono le procedure idonee a permettere che i terzi direttamente lesi, compresi i cittadini di altri Stati membri, possano adire le competenti autorità, giudiziarie o di altro tipo, per ottenere l'effettivo rispetto secondo le disposizioni nazionali.

Articolo 3 bis

1. Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale.

2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o che intendono adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee le misure prese e, almeno una volta all'anno, l'elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire su di un canale liberamente accessibile, attraverso in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale ultimo Stato membro a norma del paragrafo 1.

Capitolo III

Promozione della distribuzione e della produzione di programmi televisivi

Articolo 4

1. Gli Stati membri vigilano, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, che le emittenti televisive riservino ad opere europee ai sensi dell'articolo 6 la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. Tenuto conto delle responsabilità dell'emittente televisiva verso il suo pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e svago, questa proporzione dovrà essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati.

2. Qualora non possa essere raggiunta la proporzione definita al paragrafo 1, la proporzione effettiva non dovrà essere inferiore a quella constatata in media nel 1988 nello Stato membro in questione.

Tuttavia, per quanto riguarda la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese, il 1988 è sostituito dal 1990.

3. A decorrere dal 3 ottobre 1991, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5.

La relazione contiene in particolare una rassegna statistica della realizzazione della proporzione di cui al presente articolo e all'articolo 5 per ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato, le ragioni che, in ciascun caso, hanno impedito di raggiungere tale proporzione ed i provvedimenti adottati o previsti per raggiungerla.

La Commissione porta a conoscenza degli altri Stati membri e del Parlamento europeo queste relazioni, eventualmente corredate di un parere. Essa vigila affinché siano applicate le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5, conformemente alle disposizioni del Trattato. La Commissione potrà tener conto nel suo parere, in particolare, dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive nonché della situazione specifica dei Paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva o con un'area linguistica ristretta.

4. Il Consiglio riesamina l'attuazione del presente articolo basandosi su una relazione della Commissione, corredata delle proposte di revisione che essa ritenga appropriate, al più tardi alla fine del quinto anno dopo l'adozione della presente direttiva.

A tal fine, la relazione della Commissione tiene conto in particolare dell'evoluzione verificatasi nel mercato comunitario e del contesto internazionale, sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 5

Gli Stati membri vigilano, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, che le emittenti televisive riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10% almeno del loro tempo di trasmissione - escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite - oppure, a scelta dello Stato membro, il 10% almeno del loro bilancio destinato alla programmazione. Tenuto conto delle responsabilità delle emittenti verso il loro pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e svago, questa percentuale deve essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati; essa deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione.

Articolo 6

1. Ai fini del presente capitolo, per "opere europee" si intendono le opere seguenti:

a) le opere originarie di Stati membri;

b) le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, rispondenti ai requisiti del paragrafo 2;

c) le opere originarie di altri Stati terzi europei, rispondenti ai requisiti del paragrafo 3.

L'applicazione delle disposizioni delle lettere b) e c) è subordinata alla condizione che opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie in tali Paesi terzi.

2. Le opere di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più Stati di cui allo stesso paragrafo, lettere a) e b) rispondenti a una delle tre seguenti condizioni:

a) esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

b) la produzione di tali opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

c) il contributo dei coproduttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati.

3. Le opere di cui al paragrafo 1, lettera c), sono le opere realizzate in via esclusiva, o in coproduzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Paesi terzi europei con cui la Comunità ha concluso accordi nel settore audiovisivo qualora tali opere siano realizzate con il preponderante contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più Stati europei.

4. Le opere che non sono opere europee ai sensi del paragrafo 1 ma sono realizzate nell'ambito di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e Paesi terzi, sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei coproduttori comunitari nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che detta produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri.

5. Le opere che non sono opere europee ai sensi dei paragrafi 1 e 4 ma sono realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più Stati membri, sono considerate opere europee in misura corrispondente alla quota della partecipazione dei coproduttori comunitari al costo totale di produzione.

Articolo 7

Gli Stati membri fanno sì che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti.

Articolo 8

[Qualora lo ritengano necessario per il conseguimento di obiettivi di politica linguistica, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere norme più dettagliate o più rigorose, in particolare secondo criteri linguistici, per quanto riguarda alcune o tutte le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione].

Articolo 9

Il presente capitolo non si applica alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale.

Capitolo IV

Pubblicità televisiva, sponsorizzazione e televendita

Articolo 10

1. La pubblicità televisiva e la televendita devono essere chiaramente riconoscibili come tali ed essere nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici.

2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni.

3. Pubblicità e televendita non devono utilizzare tecniche subliminali.

4 La pubblicità e la televendita clandestine sono vietate.

Articolo 11

1. La pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purché ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrità ed il valore - tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura - nonché i diritti dei titolari.

2. Nei programmi composti di parti autonome o in programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.

3. La trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione (eccettuate le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari), di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la loro durata programmata supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti.

4. Quando programmi diversi da quelli di cui al paragrafo 2 sono interrotti dalla pubblicità o da spot di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma.

5. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita. Se la loro durata programmata è di almeno trenta minuti, si applicano i paragrafi precedenti.

Articolo 12

La pubblicità televisiva e la televendita non devono:

a) vilipendere la dignità umana;

b) comportare discriminazioni di razza, sesso o nazionalità;

c) offendere convinzioni religiose o politiche;

d) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

e) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente.

Articolo 13

È vietata qualsiasi forma di pubblicità televisiva e di televendita di sigarette e di altri prodotti a base di tabacco.

Articolo 14

1. È vietata la pubblicità televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta l'emittente televisiva.

2. È vietata la televendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione d'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali nonché la televendita di cure mediche.

Articolo 15

La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:

a) non rivolgersi espressamente ai minorenni, né, in particolare, presentare minorenni intenti a consumare tali bevande;

b) non collegare il consumo di alcolici con migliori prodezze fisiche o con la guida di autoveicoli;

c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;

d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità terapeutiche stimolanti o calmanti, o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;

e) non incoraggiare il consumo smodato di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà;

f) non insistere sul forte grado alcolico come qualità positiva delle bevande.

Articolo 16

1. La pubblicità televisiva non deve arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve pertanto rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;

b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi;

c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone;

d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose.

2. La televendita deve rispettare i requisiti di cui al paragrafo 1 e non deve, inoltre, esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e servizi.

Articolo 17

1. I programmi televisivi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:

a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dell'emittente nei confronti delle trasmissioni;

b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome e/o il logotipo dello sponsor all'inizio e/o alla fine del programma;

c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.

2. I programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.

3. La sponsorizzazione di programmi televisivi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa ma non di specifici medicinali o cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sull'emittente.

4. I telegiornali ed i notiziari di carattere politico non possono essere sponsorizzati.

Articolo 18

1. La proporzione di tempo di trasmissione destinata agli spot di televendita, spot pubblicitari e altre forme di pubblicità, ad eccezione delle finestre di televendita di cui all'articolo 18 bis, non deve superare il 20% del tempo di trasmissione quotidiano. Il tempo di trasmissione per spot pubblicitari non deve superare il 15% del tempo di trasmissione quotidiano.

2. La proporzione di spot pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il 20%.

3. Ai fini del presente articolo, non sono inclusi nella nozione di "pubblicità":

- gli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati;

- gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.

Articolo 18 bis

1. Le finestre di programmazione destinate alla televendita trasmesse da un canale non esclusivamente dedicato a quest'ultima devono avere una durata minima ininterrotta di quindici minuti.

2. Il numero massimo di finestre di programmazione giornaliere è otto. La loro durata complessiva non può superare le tre ore al giorno. Esse devono essere nettamente individuate come finestre di televendita attraverso dispositivi ottici e acustici.

Articolo 19

I capitoli I, II, IV, V, VI, VI bis e VII si applicano, mutatis mutandis, ai canali esclusivamente dedicati alla televendita. La pubblicità su tali canali è consentita entro i limiti quotidiani stabiliti all'articolo 18, paragrafo 1. Non si applica l'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 19 bis

I capitoli I, II, IV, V, VI, VI bis e VII si applicano, mutatis mutandis, ai canali esclusivamente dedicati all'autopromozione. Le altre forme di pubblicità su tali canali sono consentite entro i limiti stabiliti all'articolo 18, paragrafi 1 e 2. Tale disposizione è in particolare soggetta a revisione a norma dell'articolo 26.

Articolo 20

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 11, paragrafi da 2 a 5 e agli articoli 18 e 18 bis per quanto riguarda le trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente dal pubblico, in uno o più altri Stati membri.

Articolo 21

[Qualora la trasmissione televisiva non sia conforme alle disposizioni del presente capitolo, gli Stati membri, nell'ambito della loro legislazione, vigilano a che vengano applicate misure idonee a garantire l'osservanza di tali disposizioni].

Capitolo V

Tutela dei minori e ordine pubblico

Articolo 22

1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi.

3. Inoltre, qualora tali programmi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri fanno sì che essi siano preceduti da un'avvertenza acustica ovvero siano identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione.

Articolo 22 bis

Gli Stati membri fanno sì che le trasmissioni non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

Articolo 22 ter

1. Nella relazione di cui all'articolo 26, la Commissione considera con particolare attenzione l'applicazione del presente capitolo.

2. Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente direttiva, la Commissione effettua, di concerto con le autorità competenti degli Stati membri, un'indagine sugli eventuali vantaggi e inconvenienti di ulteriori provvedimenti volti a facilitare ai genitori o ai tutori il controllo dei programmi che potrebbero essere visti dai minori. Tale studio implica tra l'altro l'esame dell'opportunità di:

- prescrivere che i nuovi apparecchi televisivi siano dotati di dispositivi tecnici che consentano ai genitori o tutori di inibire la visione di taluni programmi;

- predisporre adeguati sistemi di classificazione;

- incoraggiare politiche di visione per le famiglie e altre misure di carattere educativo o di sensibilizzazione;

- tener conto dell'esperienza acquisita in questo campo in Europa o altrove e dell'opinione delle parti interessate, quali emittenti, produttori, educatori, specialisti di comunicazione e relative associazioni.

Capitolo VI

Diritto di rettifica

Articolo 23

1. Fatte salve le altre disposizioni civili, amministrative o penali adottate dagli Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l'onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo, deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti. Gli Stati membri fanno sì che l'esercizio effettivo del diritto di rettifica o delle misure equivalenti non sia ostacolato dall'imposizione di termini o condizioni irragionevoli. La rettifica dev'essere telediffusa entro un termine ragionevole a decorrere dalla motivazione della richiesta e in tempi e modalità adeguati alla trasmissione cui la richiesta si riferisce.

2. Il diritto di rettifica o le misure equivalenti possono essere fatti valere nei confronti di tutte le emittenti televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro.

3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire tale diritto o tali misure e stabiliscono la procedura da seguire per il loro esercizio. In particolare essi procurano che il termine previsto per l'esercizio del diritto di rettifica o delle misure equivalenti sia sufficiente e che le modalità siano tali da permettere alle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un altro Stato membro di esercitare adeguatamente tale diritto o il ricorso a tali misure.

4. La domanda di rettifica o di ricorso a misure equivalenti può essere respinta qualora la rettifica non si giustifichi in base alle disposizioni del paragrafo 1, costituisca un reato, renda civilmente responsabile l'emittente radiotelevisiva stessa o sia contraria al buon costume.

5. Saranno previste opportune procedure attraverso le quali possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale le controversie riguardanti l'esercizio del diritto di rettifica o il ricorso a misure equivalenti.

CAPITOLO VI bis

Comitato di contatto

Articolo 23 bis

1. È istituito un comitato di contatto sotto l'egida della Commissione. Esso è composto di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri. È presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce per iniziativa di quest'ultimo o a richiesta della delegazione di uno Stato membro.

2. I compiti del comitato sono:

a) agevolare l'effettiva attuazione della presente direttiva attraverso consultazioni regolari su ogni problema pratico che risulti dall'applicazione della stessa, nonché su ogni altro argomento su cui si considerino opportuni scambi di opinioni;

b) esprimere pareri di propria iniziativa o su richiesta della Commissione in merito all'applicazione delle disposizioni della direttiva da parte degli Stati membri;

c) essere una sede per uno scambio di opinioni per decidere quali argomenti affrontare nelle relazioni che gli Stati membri devono presentare a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, sulla metodologia da seguire, sul capitolato relativo allo studio indipendente di cui all'articolo 25 bis, sulla valutazione delle offerte per quest'ultimo e sullo studio stesso;

d) discutere i risultati delle consultazioni regolari tenute dalla Commissione con i rappresentanti di enti televisivi, produttori, consumatori, fabbricanti, prestatori di servizi, sindacati e con l'ambiente artistico;

e) agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla situazione e lo sviluppo di attività di regolamentazione per quanto concerne i servizi di trasmissione televisiva, tenendo conto della politica audiovisiva comunitaria, nonché dei pertinenti sviluppi nel settore tecnico;

f) esaminare gli sviluppi che si verificano nel settore su cui appaia utile uno scambio di opinioni.

Capitolo VII

Disposizioni finali

Articolo 24

Per quanto riguarda i settori non coordinati dalla presente direttiva, essa lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dalle convenzioni esistenti in materia di telecomunicazioni e di emissioni televisive.

Articolo 25

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 3 ottobre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

Articolo 25 bis

L'ulteriore esame di cui all'articolo 4, paragrafo 4 ha luogo anteriormente al 30 giugno 2002. Esso tiene conto di uno studio indipendente sull'impatto dei provvedimenti in questione sia a livello comunitario che a livello nazionale.

Articolo 26

Entro il 31 dicembre 2000 e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva, specialmente alla luce dei recenti sviluppi tecnologici.

Articolo 27

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 1989.

Per il Consiglio

il presidente

R. Dumas

Torna indietro


Home page Il sito La mappa La società Per scriverci Ricerca

| Inviate un Vostro intervento | Leggete qui gli interventi | Le opinioni  | Archivio |

| Intervista a Lucio Stanca, Ministro della Innovazione e Tecnologia e al Professor

Roberto Polillo di Etnoteam | Leggi e commenti |
|
La panoramica generale | Panoramica sulle controversie | Archivio |


Il Processo a Internet

Copyright © - 1999 Marketing Sociale®, tutti i diritti riservati. 02/89504671.
E-mail: marketing@marketing-sociale.com


Provider: Alinet S.p.A. - Via Lame n. 15 - 40122 Bologna - tel. +39/051/6563611

fax. +39/051/239245 - E-mail: info@alinet.it - sito: www.alinet.com

Gestore Internet: www.il-processo-a-internet.com

Registrazione Tribunale di Milano: numero 677 del 30/11/2001

Direttore: Amedeo Nigra - www.studiolegalenigra.com

Editore: Marketing Sociale S.r.l. - www.marketing-sociale.com

Omologa Tribunale di Milano: numero 4074

Registrazione Camera di Commercio: numero 81847/1999

Autorizzazione Comune di Milano: numero 34537/2000