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Direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989
Direttiva del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti l'esercizio delle attività televisive.
Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il Trattato che istituisce la Comunità
economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2 e
l'articolo 66,
vista la proposta della Commissione,
in cooperazione con il Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che gli obiettivi della Comunità
stabiliti nel Trattato comprendono un'unione sempre più stretta tra i
popoli europei, più stretti rapporti tra gli Stati appartenenti alla
Comunità, la realizzazione del progresso economico e sociale dei loro
Paesi mediante un'azione comune, l'eliminazione delle barriere che
dividono l'Europa, il miglioramento costante delle condizioni di vita
dei suoi popoli, nonché la difesa e il rafforzamento della pace e della
libertà;
considerando che il Trattato prevede la realizzazione
di un Mercato comune che comporta l'eliminazione, tra gli Stati membri,
degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e l'istituzione di
un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata;
considerando che le trasmissioni transfrontaliere
diffuse con le diverse tecnologie costituiscono un mezzo per il
conseguimento degli obiettivi della Comunità e che si devono adottare
misure che assicurino il passaggio dai mercati nazionali ad un Mercato
comune della produzione e distribuzione dei programmi e creino
condizioni di concorrenza leale, senza pregiudicare la funzione di
pubblico interesse che compete ai servizi televisivi;
considerando che il Consiglio d'Europa ha adottato la
Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera;
considerando che il Trattato prevede che siano
adottate direttive per il coordinamento delle disposizioni volte a
facilitare l'accesso alle attività autonome;
considerando che le attività televisive
costituiscono, in circostanze normali, un servizio ai sensi del
Trattato;
considerando che il Trattato prevede la libera
circolazione di tutti i servizi normalmente forniti a pagamento, senza
esclusioni connesse al loro contenuto culturale o di altra natura e
senza restrizioni per i cittadini degli Stati membri stabiliti in un
Paese della Comunità diverso da quello cui il servizio è destinato;
considerando che questo diritto riconosciuto alla
diffusione e distribuzione di servizi di televisione rappresenta anche
una specifica manifestazione, nel diritto comunitario, del principio
più generale della libertà di espressione quale sancito dall'articolo
10, paragrafo 1 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata da tutti gli Stati
membri e che, per tale motivo, l'adozione di direttive concernenti
l'attività di diffusione e distribuzione di programmi televisivi deve
garantire il libero esercizio ai sensi di tale articolo, con i soli
limiti previsti dal paragrafo 2 del medesimo articolo e dall'articolo
56, paragrafo 1 del Trattato;
considerando che le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri applicabili
all'esercizio di emissioni televisive e di distribuzione via cavo
presentano disparità di cui alcune possono ostacolare la libera
circolazione delle trasmissioni nella Comunità e falsare il libero
svolgimento della concorrenza all'interno del Mercato comune;
considerando che tutti questi ostacoli alla libera
emissione all'interno della Comunità devono essere eliminati in virtù
del Trattato;
considerando che tale eliminazione deve essere
accompagnata dal coordinamento delle legislazioni applicabili; che
questo coordinamento deve facilitare l'esercizio delle attività
professionali considerate e, più in generale, la libera circolazione
delle informazioni e idee all'interno della Comunità;
considerando che è quindi necessario e sufficiente
che tutte le trasmissioni rispettino la legislazione dello Stato membro
da cui sono emesse;
considerando che la presente direttiva contiene le
disposizioni minime necessarie per garantire la libera diffusione delle
trasmissioni; che, quindi, essa non intacca le competenze degli Stati
membri e delle loro autorità quanto all'organizzazione (compresi i
sistemi di concessione, autorizzazione amministrativa o tassazione) e al
finanziamento delle emissioni televisive, nonché al contenuto dei
programmi; che restano così impregiudicate l'indipendenza
dell'evoluzione culturale di ogni singolo Stato membro e la diversità
culturale della Comunità;
considerando che, nel quadro del Mercato comune, è
necessario che tutte le trasmissioni aventi la loro origine nella
Comunità e che devono essere captate nella medesima, in particolare
quelle destinate ad un altro Stato membro, rispettino sia le normative
che lo Stato membro d'origine applica alle trasmissioni per il pubblico
nel suo territorio sia le disposizioni della presente direttiva;
considerando che l'obbligo dello Stato membro di
origine di controllare la conformità delle trasmissioni alle sue
normative nazionali coordinate dalla presente direttiva è sufficiente,
in base alla legislazione comunitaria, per assicurare la libera
circolazione delle trasmissioni senza che si debba procedere, per gli
stessi motivi, ad un secondo controllo negli Stati membri di ricezione;
che tuttavia uno Stato membro di ricezione può, in via eccezionale e in
particolari condizioni, sospendere provvisoriamente la ritrasmissione di
programmi televisivi;
considerando che è essenziale che gli Stati membri
vigilino affinché non si commettano atti pregiudizievoli per la libera
circolazione e il commercio delle trasmissioni televisive o tali da
favorire la formazione di posizioni dominanti comportanti limitazioni
del pluralismo e della libertà dell'informazione televisiva nonché
dell'informazione in genere;
considerando che la presente direttiva, limitandosi a
norme concernenti specificamente le attività televisive, non pregiudica
gli atti comunitari di armonizzazione esistenti o futuri, specie per
rispondere ad esigenze imperative attinenti alla protezione dei
consumatori, alla lealtà delle transazioni commerciali e alla
concorrenza;
considerando che un coordinamento è tuttavia
necessario per agevolare ai privati e alle imprese che producono
programmi con finalità culturali l'accesso e l'esercizio di tali
attività;
considerando che l'adozione di norme minime
applicabili a tutti i programmi televisivi, pubblici o privati, della
Comunità per le produzioni audiovisive europee costituisce un mezzo per
promuovere la produzione, la produzione indipendente e la distribuzione
nelle industrie summenzionate ed è complementare ad altri strumenti
già proposti o che verranno proposti allo stesso fine;
considerando che è pertanto necessario promuovere la
creazione di mercati sufficientemente estesi per permettere alle
produzioni televisive degli Stati membri di ammortizzare gli
investimenti necessari, non soltanto mediante l'adozione di norme comuni
che aprano i mercati nazionali gli uni agli altri, ma anche prevedendo
per le produzioni europee, ove possibile e ricorrendo ai mezzi
appropriati, una proporzione preponderante nei programmi televisivi di
tutti gli Stati membri; che, per consentire un controllo
dell'applicazione di tali regole e della realizzazione degli obiettivi,
gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito al rispetto
della proporzione che la presente direttiva prevede sia riservata ad
opere europee e a produzioni indipendenti; che per il calcolo di questa
proporzione occorre tener conto della situazione specifica della
Repubblica ellenica e della Repubblica portoghese; che la Commissione
porta a conoscenza degli altri Stati membri queste relazioni,
eventualmente corredate di un parere che tenga conto, in particolare,
dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte
detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle
particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive
nonché della situazione specifica dei Paesi con scarsa capacità di
produzione audiovisiva e con un'area linguistica ristretta;
considerando che per i suddetti fini occorre definire
le opere europee, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di
precisare questa definizione per quanto riguarda le emittenti televisive
soggette alla loro competenza conformemente all'articolo 3, paragrafo 1,
nel rispetto del diritto comunitario e tenendo conto degli obiettivi
della presente direttiva;
considerando l'importanza di ricercare strumenti e
procedure adeguati e conformi al diritto comunitario che favoriscano il
conseguimento di questi obiettivi, perché si possano adottare le misure
appropriate per incoraggiare l'attività e lo sviluppo della produzione
e della distribuzione audiovisiva europea, segnatamente nei Paesi con
scarsa capacità di produzione o con un'area linguistica ristretta;
considerando che potranno essere applicati
dispositivi nazionali di sostegno allo sviluppo della produzione
europea, purché siano conformi al diritto comunitario;
considerando che l'impegno di trasmettere, ove
possibile, una certa proporzione di opere indipendenti, realizzate da
produttori che non dipendono dalle emittenti televisive, stimolerà
nuove fonti di produzione televisiva, in particolare la costituzione di
piccole e medie imprese, ed offrirà nuove opportunità e nuovi sbocchi
per talenti creativi nonché per le professioni e i lavoratori del
settore culturale; che, definendo la nozione di produttore indipendente,
gli Stati membri devono tener conto di questo obiettivo, dando adeguato
spazio alle piccole e medie imprese di produzione e permettendo la
partecipazione finanziaria di società coproduttrici, filiali delle
emittenti televisive;
considerando che si richiedono disposizioni affinché
gli Stati membri provvedano a che trascorra un certo periodo tra
l'inizio della programmazione di un'opera nelle sale cinematografiche e
la sua prima diffusione televisiva;
considerando che, per promuovere attivamente l'una o
l'altra lingua, gli Stati membri devono avere la facoltà di stabilire
norme più rigorose o più particolareggiate, secondo criteri
linguistici, sempreché tali norme rispettino il diritto comunitario e
non si applichino alla ritrasmissione di programmi originari di altri
Stati membri;
considerando che, per garantire un'integrale ed
adeguata protezione degli interessi della categoria di consumatori
costituita dai telespettatori, è essenziale che la pubblicità
televisiva sia sottoposta ad un certo numero di norme minime e di
criteri e che gli Stati membri abbiano la facoltà di stabilire norme
più rigorose o più particolareggiate e, in alcuni casi, condizioni
differenti per le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione;
considerando che gli Stati membri possono, nel
rispetto del diritto comunitario, prevedere condizioni diverse per
l'inserimento e l'entità della pubblicità per quanto riguarda
trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non
possono essere captate, direttamente o indirettamente, in uno o più
altri Stati membri, al fine di agevolare queste particolari
trasmissioni;
considerando che è necessario vietare ogni
pubblicità televisiva per le sigarette e gli altri prodotti del
tabacco, comprese le forme di pubblicità indiretta che, pur non citando
direttamente il prodotto, cercano di eludere il divieto di pubblicità
utilizzando marchi, simboli o altri elementi caratteristici di prodotti
del tabacco o di aziende le cui attività principali o notorie includono
la produzione o la vendita di tali prodotti;
considerando che occorre inoltre vietare qualsiasi
pubblicità televisiva di medicinali e di cure disponibili unicamente
con ricetta medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta
l'emittente televisiva e adottare criteri rigorosi per la pubblicità
televisiva delle bevande alcoliche;
considerando che, dato l'intervento crescente della
sponsorizzazione nel finanziamento dei programmi, si devono stabilire
opportune norme in materia;
considerando che è necessario stabilire norme per la
protezione dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minorenni nei
programmi e nella pubblicità televisiva;
considerando che, benché sia auspicabile che le
emittenti televisive abbiano cura che le trasmissioni presentino
lealmente i fatti e gli avvenimenti, esse devono nondimeno essere
soggette ad obblighi analoghi in materia di rettifica o misure
equivalenti, in modo che l'esercizio di questo diritto di rettifica o il
ricorso a tali misure sia effettivamente assicurato ad ogni persona che
sia stata lesa nei suoi legittimi diritti da un'asserzione formulata nel
corso di una trasmissione televisiva,
ha adottato la presente direttiva:
Capitolo I
Definizioni
Articolo 1
Ai fini della presente direttiva:
a) per "trasmissione televisiva" si intende
la trasmissione, via cavo o via etere, nonché la trasmissione via
satellite, in forma non codificata o codificata, di programmi televisivi
destinati al pubblico. Il termine suddetto comprende la comunicazione di
programmi effettuata tra le imprese ai fini della ritrasmissione al
pubblico. La suddetta nozione non comprende invece i servizi di
comunicazione che forniscono informazioni specifiche o altri messaggi su
richiesta individuale, come la telecopiatura, le banche elettroniche di
dati e servizi analoghi;
b) per "emittente" si intende la persona
fisica o giuridica che ha la responsabilità editoriale nella
composizione dei palinsesti dei programmi televisivi ai sensi della
precedente lettera a) e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi;
c) per "pubblicità televisiva" si intende
ogni forma di messaggio televisivo trasmesso a pagamento o dietro altro
compenso, ovvero a fini di auto-promozione, da un'impresa pubblica o
privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana
o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura,
dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i
diritti e le obbligazioni;
d) per "pubblicità clandestina" si intende
la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del
marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di
servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta
intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e
possa ingannare il pubblico circa la sua natura; si considera
intenzionale una presentazione quando è fatta dietro compenso o altro
pagamento;
e) per "sponsorizzazione" si intende ogni
contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività
televisive o di produzione di opere audiovisive, al finanziamento di
programmi televisivi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo
marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti.
f) per "televendita" si intendono le
offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro
pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le
obbligazioni.
Capitolo II
Disposizioni generali
Articolo 2
1. Ciascuno Stato membro vigila a che tutte le
trasmissioni televisive delle emittenti soggette alla sua giurisdizione
rispettino le norme dell'ordinamento giuridico applicabili alle
trasmissioni destinate al pubblico nel suo territorio.
2. Ai fini della presente direttiva, sono soggette
alla giurisdizione di uno Stato membro:
- le emittenti televisive stabilite nel suo
territorio a norma del paragrafo 3;
- le emittenti televisive cui si applica il paragrafo
4.
3. Ai fini della presente direttiva un'emittente
televisiva si considera stabilita in uno Stato membro nei seguenti casi:
a) l'emittente televisiva ha la sede principale in
quello Stato membro e le decisioni editoriali in merito al palinsesto
sono prese sul suo territorio;
b) se un'emittente ha la sede principale in uno Stato
membro ma le decisioni editoriali sul palinsesto sono prese in un altro
Stato membro, l'emittente si considera stabilita nello Stato membro in
cui opera una parte significativa degli addetti all'attività di
telediffusione; se una parte significativa degli addetti all'attività
di telediffusione opera in ciascuno di tali Stati membri, l'emittente si
ritiene stabilita nello Stato membro in cui si trova la sua sede
principale; se in nessuno dei due Stati membri opera una parte
significativa degli addetti all'attività di telediffusione, l'emittente
si considera stabilita nel primo Stato membro nel quale essa ha iniziato
a trasmettere nel rispetto dell'ordinamento giuridico di tale Stato
membro, purché mantenga un legame stabile e effettivo con l'economia di
tale Stato membro;
c) se un'emittente ha la sua sede principale in uno
Stato membro ma le decisioni sul palinsesto sono prese in un Paese
terzo, o viceversa, essa si considera stabilita in tale Stato membro,
sempreché una parte significativa degli addetti all'attività di
telediffusione operi in quello Stato membro.
4. Le emittenti cui non si applicano le disposizioni
del paragrafo 3 si considerano soggette alla giurisdizione di uno Stato
membro nei seguenti casi:
a) utilizzano una frequenza concessa da tale Stato
membro;
b) ancorché non utilizzino una frequenza concessa da
uno Stato membro, si avvalgono di una capacità via satellite di
competenza di tale Stato membro;
c) ancorché non utilizzino né una frequenza
concessa da uno Stato membro né una capacità via satellite di
competenza di uno Stato membro, si avvalgono di un "satellite
up-link" situato in detto Stato membro.
5. Qualora non sia possibile determinare, a norma dei
paragrafi 3 e 4, a quale Stato membro spetti la giurisdizione, lo Stato
membro competente è quello in cui l'emittente televisiva è stabilita
ai sensi dell'articolo 52 e seguenti del trattato che istituisce la
Comunità europea.
6. La presente direttiva non si applica alle
trasmissioni che sono destinate ad essere ricevute solo nei Paesi terzi
e non sono ricevute direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o
più Stati membri.
Articolo 2 bis
1. Gli Stati membri assicurano la libertà di
ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di
trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni
attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri possono, in via provvisoria,
derogare al paragrafo 1 qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) una trasmissione televisiva proveniente da un
altro Stato membro violi in misura manifesta, seria e grave l'articolo
22, paragrafi 1 o 2 e/o l'articolo 22 bis;
b) nel corso dei dodici mesi precedenti l'emittente
televisiva abbia già violato almeno due volte le disposizioni di cui
alla lettera a);
c) lo Stato membro interessato abbia notificato per
iscritto all'emittente televisiva e alla Commissione le violazioni
rilevate e i provvedimenti che intende adottare in caso di nuove
violazioni;
d) le consultazioni con lo Stato che effettua la
trasmissione e la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una
soluzione amichevole entro un termine di quindici giorni dalla notifica
di cui alla lettera c) e ove persista la pretesa violazione.
Entro due mesi a decorrere dalla notifica del
provvedimento adottato dallo Stato membro, la Commissione adotta una
decisione sulla compatibilità del provvedimento col diritto
comunitario. In caso di decisione negativa, chiede allo Stato membro di
revocare senza indugio il provvedimento adottato.
3. Il paragrafo 2 fa salva l'applicazione di
qualsiasi procedimento, rimedio giuridico o sanzione contro tali
violazioni nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione
sull'emittente televisiva interessata.
Articolo 3
1. Gli Stati membri conservano la facoltà di
richiedere alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione di
rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori
disciplinati dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri assicurano, con i mezzi
appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che le emittenti
televisive soggette alla loro giurisdizione rispettino effettivamente le
disposizioni della presente direttiva.
3. I provvedimenti comprendono le procedure idonee a
permettere che i terzi direttamente lesi, compresi i cittadini di altri
Stati membri, possano adire le competenti autorità, giudiziarie o di
altro tipo, per ottenere l'effettivo rispetto secondo le disposizioni
nazionali.
Articolo 3 bis
1. Ciascuno Stato membro può prendere le misure
compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le
emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in
esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la
società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello
Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta
o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato
membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che
considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale
elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato
membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta
integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per
ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o
parziale.
2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla
Commissione le misure che hanno adottato o che intendono adottare ai
sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione
verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e
le comunica agli altri Stati membri. La Commissione consulta il comitato
di cui all'articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee le misure prese e, almeno una volta
all'anno, l'elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati
membri.
3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati,
nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette
alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati
dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da
privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della
possibilità di seguire su di un canale liberamente accessibile,
attraverso in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti
necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in
differita integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale ultimo
Stato membro a norma del paragrafo 1.
Capitolo III
Promozione della distribuzione e della produzione di
programmi televisivi
Articolo 4
1. Gli Stati membri vigilano, ogniqualvolta sia
possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, che le emittenti televisive
riservino ad opere europee ai sensi dell'articolo 6 la maggior parte del
loro tempo di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari,
manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di
teletext e televendite. Tenuto conto delle responsabilità
dell'emittente televisiva verso il suo pubblico in fatto di
informazione, educazione, cultura e svago, questa proporzione dovrà
essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati.
2. Qualora non possa essere raggiunta la proporzione
definita al paragrafo 1, la proporzione effettiva non dovrà essere
inferiore a quella constatata in media nel 1988 nello Stato membro in
questione.
Tuttavia, per quanto riguarda la Repubblica ellenica
e la Repubblica portoghese, il 1988 è sostituito dal 1990.
3. A decorrere dal 3 ottobre 1991, gli Stati membri
trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione
sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e
dell'articolo 5.
La relazione contiene in particolare una rassegna
statistica della realizzazione della proporzione di cui al presente
articolo e all'articolo 5 per ciascuno dei programmi televisivi soggetti
alla giurisdizione dello Stato membro interessato, le ragioni che, in
ciascun caso, hanno impedito di raggiungere tale proporzione ed i
provvedimenti adottati o previsti per raggiungerla.
La Commissione porta a conoscenza degli altri Stati
membri e del Parlamento europeo queste relazioni, eventualmente
corredate di un parere. Essa vigila affinché siano applicate le
disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5, conformemente alle
disposizioni del Trattato. La Commissione potrà tener conto nel suo
parere, in particolare, dei progressi compiuti rispetto agli anni
precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere di
prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le
nuove emittenti televisive nonché della situazione specifica dei Paesi
con scarsa capacità di produzione audiovisiva o con un'area linguistica
ristretta.
4. Il Consiglio riesamina l'attuazione del presente
articolo basandosi su una relazione della Commissione, corredata delle
proposte di revisione che essa ritenga appropriate, al più tardi alla
fine del quinto anno dopo l'adozione della presente direttiva.
A tal fine, la relazione della Commissione tiene
conto in particolare dell'evoluzione verificatasi nel mercato
comunitario e del contesto internazionale, sulla base delle informazioni
comunicate dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 3.
Articolo 5
Gli Stati membri vigilano, ogniqualvolta sia
possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, che le emittenti televisive
riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle
emittenti stesse il 10% almeno del loro tempo di trasmissione - escluso
il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi
televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite - oppure, a
scelta dello Stato membro, il 10% almeno del loro bilancio destinato
alla programmazione. Tenuto conto delle responsabilità delle emittenti
verso il loro pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e
svago, questa percentuale deve essere raggiunta gradualmente secondo
criteri appropriati; essa deve essere raggiunta assegnando una quota
adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine
di cinque anni dalla loro produzione.
Articolo 6
1. Ai fini del presente capitolo, per "opere
europee" si intendono le opere seguenti:
a) le opere originarie di Stati membri;
b) le opere originarie di Stati terzi europei che
siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera
del Consiglio d'Europa, rispondenti ai requisiti del paragrafo 2;
c) le opere originarie di altri Stati terzi europei,
rispondenti ai requisiti del paragrafo 3.
L'applicazione delle disposizioni delle lettere b) e
c) è subordinata alla condizione che opere originarie degli Stati
membri non siano soggette a misure discriminatorie in tali Paesi terzi.
2. Le opere di cui al paragrafo 1, lettere a) e b)
sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e
lavoratori residenti in uno o più Stati di cui allo stesso paragrafo,
lettere a) e b) rispondenti a una delle tre seguenti condizioni:
a) esse sono realizzate da uno o più produttori
stabiliti in uno o più di tali Stati;
b) la produzione di tali opere avviene sotto la
supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti
in uno o più di tali Stati;
c) il contributo dei coproduttori di tali Stati è
prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è
controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali
Stati.
3. Le opere di cui al paragrafo 1, lettera c), sono
le opere realizzate in via esclusiva, o in coproduzione con produttori
stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o
più Paesi terzi europei con cui la Comunità ha concluso accordi nel
settore audiovisivo qualora tali opere siano realizzate con il
preponderante contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più
Stati europei.
4. Le opere che non sono opere europee ai sensi del
paragrafo 1 ma sono realizzate nell'ambito di accordi bilaterali di
coproduzione conclusi tra Stati membri e Paesi terzi, sono considerate
opere europee a condizione che la quota a carico dei coproduttori
comunitari nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e
che detta produzione non sia controllata da uno o più produttori
stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri.
5. Le opere che non sono opere europee ai sensi dei
paragrafi 1 e 4 ma sono realizzate essenzialmente con il contributo di
autori e lavoratori residenti in uno o più Stati membri, sono
considerate opere europee in misura corrispondente alla quota della
partecipazione dei coproduttori comunitari al costo totale di
produzione.
Articolo 7
Gli Stati membri fanno sì che le emittenti
televisive soggette alla loro giurisdizione non trasmettano opere
cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei
diritti.
Articolo 8
[Qualora lo ritengano necessario per il conseguimento
di obiettivi di politica linguistica, gli Stati membri hanno la
facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere norme più
dettagliate o più rigorose, in particolare secondo criteri linguistici,
per quanto riguarda alcune o tutte le trasmissioni delle emittenti
televisive soggette alla loro giurisdizione].
Articolo 9
Il presente capitolo non si applica alle emittenti
televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte
di una rete nazionale.
Capitolo IV
Pubblicità televisiva, sponsorizzazione e
televendita
Articolo 10
1. La pubblicità televisiva e la televendita devono
essere chiaramente riconoscibili come tali ed essere nettamente distinte
dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici.
2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati
devono costituire eccezioni.
3. Pubblicità e televendita non devono utilizzare
tecniche subliminali.
4 La pubblicità e la televendita clandestine sono
vietate.
Articolo 11
1. La pubblicità e gli spot di televendita devono
essere inseriti tra i programmi. Purché ricorrano le condizioni di cui
ai paragrafi da 2 a 5, la pubblicità e gli spot di televendita possono
essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne
siano pregiudicati l'integrità ed il valore - tenuto conto degli
intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura -
nonché i diritti dei titolari.
2. Nei programmi composti di parti autonome o in
programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga
struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di
televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o
negli intervalli.
3. La trasmissione di opere audiovisive come i
lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione
(eccettuate le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i
documentari), di durata programmata superiore a quarantacinque minuti,
può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di
quarantacinque minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la loro
durata programmata supera di almeno venti minuti due o più periodi
completi di quarantacinque minuti.
4. Quando programmi diversi da quelli di cui al
paragrafo 2 sono interrotti dalla pubblicità o da spot di televendita,
in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva
interruzione all'interno del programma.
5. La pubblicità e la televendita non possono essere
inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le
rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli
per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non
possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita. Se la
loro durata programmata è di almeno trenta minuti, si applicano i
paragrafi precedenti.
Articolo 12
La pubblicità televisiva e la televendita non
devono:
a) vilipendere la dignità umana;
b) comportare discriminazioni di razza, sesso o
nazionalità;
c) offendere convinzioni religiose o politiche;
d) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la
salute o la sicurezza;
e) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la
protezione dell'ambiente.
Articolo 13
È vietata qualsiasi forma di pubblicità televisiva
e di televendita di sigarette e di altri prodotti a base di tabacco.
Articolo 14
1. È vietata la pubblicità televisiva dei
medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta
medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta l'emittente
televisiva.
2. È vietata la televendita dei medicinali soggetti
ad autorizzazione d'immissione sul mercato ai sensi della direttiva
65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative relative ai medicinali nonché la televendita di cure
mediche.
Articolo 15
La pubblicità televisiva e la televendita delle
bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:
a) non rivolgersi espressamente ai minorenni, né, in
particolare, presentare minorenni intenti a consumare tali bevande;
b) non collegare il consumo di alcolici con migliori
prodezze fisiche o con la guida di autoveicoli;
c) non creare l'impressione che il consumo di
alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
d) non indurre a credere che le bevande alcoliche
possiedano qualità terapeutiche stimolanti o calmanti, o che
contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;
e) non incoraggiare il consumo smodato di bevande
alcoliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà;
f) non insistere sul forte grado alcolico come
qualità positiva delle bevande.
Articolo 16
1. La pubblicità televisiva non deve arrecare un
pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve pertanto rispettare i
seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare direttamente i minorenni ad
acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la
credulità;
b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere
genitori o altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i
minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone;
d) non mostrare, senza motivo, minorenni in
situazioni pericolose.
2. La televendita deve rispettare i requisiti di cui
al paragrafo 1 e non deve, inoltre, esortare i minorenni a stipulare
contratti di compravendita o di locazione di prodotti e servizi.
Articolo 17
1. I programmi televisivi sponsorizzati devono
rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto e la programmazione di una
trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati
dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia
editoriale dell'emittente nei confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come
programmi sponsorizzati e indicare il nome e/o il logotipo dello sponsor
all'inizio e/o alla fine del programma;
c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio
dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo
riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o
servizi.
2. I programmi televisivi non possono essere
sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o
la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.
3. La sponsorizzazione di programmi televisivi da
parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita
di medicinali e cure mediche può riguardare la promozione del nome o
dell'immagine dell'impresa ma non di specifici medicinali o cure mediche
disponibili unicamente con ricetta medica nello Stato membro che
esercita la sua giurisdizione sull'emittente.
4. I telegiornali ed i notiziari di carattere
politico non possono essere sponsorizzati.
Articolo 18
1. La proporzione di tempo di trasmissione destinata
agli spot di televendita, spot pubblicitari e altre forme di
pubblicità, ad eccezione delle finestre di televendita di cui
all'articolo 18 bis, non deve superare il 20% del tempo di trasmissione
quotidiano. Il tempo di trasmissione per spot pubblicitari non deve
superare il 15% del tempo di trasmissione quotidiano.
2. La proporzione di spot pubblicitari e di spot di
televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il 20%.
3. Ai fini del presente articolo, non sono inclusi
nella nozione di "pubblicità":
- gli annunci dell'emittente relativi ai propri
programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati;
- gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a
scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.
Articolo 18 bis
1. Le finestre di programmazione destinate alla
televendita trasmesse da un canale non esclusivamente dedicato a
quest'ultima devono avere una durata minima ininterrotta di quindici
minuti.
2. Il numero massimo di finestre di programmazione
giornaliere è otto. La loro durata complessiva non può superare le tre
ore al giorno. Esse devono essere nettamente individuate come finestre
di televendita attraverso dispositivi ottici e acustici.
Articolo 19
I capitoli I, II, IV, V, VI, VI bis e VII si
applicano, mutatis mutandis, ai canali esclusivamente dedicati alla
televendita. La pubblicità su tali canali è consentita entro i limiti
quotidiani stabiliti all'articolo 18, paragrafo 1. Non si applica
l'articolo 18, paragrafo 2.
Articolo 19 bis
I capitoli I, II, IV, V, VI, VI bis e VII si
applicano, mutatis mutandis, ai canali esclusivamente dedicati all'autopromozione.
Le altre forme di pubblicità su tali canali sono consentite entro i
limiti stabiliti all'articolo 18, paragrafi 1 e 2. Tale disposizione è
in particolare soggetta a revisione a norma dell'articolo 26.
Articolo 20
Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri hanno la
facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere condizioni
diverse da quelle di cui all'articolo 11, paragrafi da 2 a 5 e agli
articoli 18 e 18 bis per quanto riguarda le trasmissioni destinate
unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute,
direttamente o indirettamente dal pubblico, in uno o più altri Stati
membri.
Articolo 21
[Qualora la trasmissione televisiva non sia conforme
alle disposizioni del presente capitolo, gli Stati membri, nell'ambito
della loro legislazione, vigilano a che vengano applicate misure idonee
a garantire l'osservanza di tali disposizioni].
Capitolo V
Tutela dei minori e ordine pubblico
Articolo 22
1. Gli Stati membri adottano le misure atte a
garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla
loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere
gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in
particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza
gratuita.
2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 si applicano
anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico,
mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di
trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i
minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a
tali programmi.
3. Inoltre, qualora tali programmi siano trasmessi in
chiaro, gli Stati membri fanno sì che essi siano preceduti da
un'avvertenza acustica ovvero siano identificati mediante la presenza di
un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione.
Articolo 22 bis
Gli Stati membri fanno sì che le trasmissioni non
contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di razza,
sesso, religione o nazionalità.
Articolo 22 ter
1. Nella relazione di cui all'articolo 26, la
Commissione considera con particolare attenzione l'applicazione del
presente capitolo.
2. Entro un anno dalla data di pubblicazione della
presente direttiva, la Commissione effettua, di concerto con le
autorità competenti degli Stati membri, un'indagine sugli eventuali
vantaggi e inconvenienti di ulteriori provvedimenti volti a facilitare
ai genitori o ai tutori il controllo dei programmi che potrebbero essere
visti dai minori. Tale studio implica tra l'altro l'esame
dell'opportunità di:
- prescrivere che i nuovi apparecchi televisivi siano
dotati di dispositivi tecnici che consentano ai genitori o tutori di
inibire la visione di taluni programmi;
- predisporre adeguati sistemi di classificazione;
- incoraggiare politiche di visione per le famiglie e
altre misure di carattere educativo o di sensibilizzazione;
- tener conto dell'esperienza acquisita in questo
campo in Europa o altrove e dell'opinione delle parti interessate, quali
emittenti, produttori, educatori, specialisti di comunicazione e
relative associazioni.
Capitolo VI
Diritto di rettifica
Articolo 23
1. Fatte salve le altre disposizioni civili,
amministrative o penali adottate dagli Stati membri, ogni persona fisica
o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi
interessi, in particolare l'onore e la reputazione, siano stati lesi a
seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un
programma televisivo, deve poter fruire di un diritto di rettifica o di
misure equivalenti. Gli Stati membri fanno sì che l'esercizio effettivo
del diritto di rettifica o delle misure equivalenti non sia ostacolato
dall'imposizione di termini o condizioni irragionevoli. La rettifica
dev'essere telediffusa entro un termine ragionevole a decorrere dalla
motivazione della richiesta e in tempi e modalità adeguati alla
trasmissione cui la richiesta si riferisce.
2. Il diritto di rettifica o le misure equivalenti
possono essere fatti valere nei confronti di tutte le emittenti
televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro.
3. Gli Stati membri adottano le disposizioni
necessarie per istituire tale diritto o tali misure e stabiliscono la
procedura da seguire per il loro esercizio. In particolare essi
procurano che il termine previsto per l'esercizio del diritto di
rettifica o delle misure equivalenti sia sufficiente e che le modalità
siano tali da permettere alle persone fisiche o giuridiche residenti o
stabilite in un altro Stato membro di esercitare adeguatamente tale
diritto o il ricorso a tali misure.
4. La domanda di rettifica o di ricorso a misure
equivalenti può essere respinta qualora la rettifica non si giustifichi
in base alle disposizioni del paragrafo 1, costituisca un reato, renda
civilmente responsabile l'emittente radiotelevisiva stessa o sia
contraria al buon costume.
5. Saranno previste opportune procedure attraverso le
quali possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale le controversie
riguardanti l'esercizio del diritto di rettifica o il ricorso a misure
equivalenti.
CAPITOLO VI bis
Comitato di contatto
Articolo 23 bis
1. È istituito un comitato di contatto sotto l'egida
della Commissione. Esso è composto di rappresentanti delle competenti
autorità degli Stati membri. È presieduto da un rappresentante della
Commissione e si riunisce per iniziativa di quest'ultimo o a richiesta
della delegazione di uno Stato membro.
2. I compiti del comitato sono:
a) agevolare l'effettiva attuazione della presente
direttiva attraverso consultazioni regolari su ogni problema pratico che
risulti dall'applicazione della stessa, nonché su ogni altro argomento
su cui si considerino opportuni scambi di opinioni;
b) esprimere pareri di propria iniziativa o su
richiesta della Commissione in merito all'applicazione delle
disposizioni della direttiva da parte degli Stati membri;
c) essere una sede per uno scambio di opinioni per
decidere quali argomenti affrontare nelle relazioni che gli Stati membri
devono presentare a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, sulla
metodologia da seguire, sul capitolato relativo allo studio indipendente
di cui all'articolo 25 bis, sulla valutazione delle offerte per
quest'ultimo e sullo studio stesso;
d) discutere i risultati delle consultazioni regolari
tenute dalla Commissione con i rappresentanti di enti televisivi,
produttori, consumatori, fabbricanti, prestatori di servizi, sindacati e
con l'ambiente artistico;
e) agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati
membri e la Commissione sulla situazione e lo sviluppo di attività di
regolamentazione per quanto concerne i servizi di trasmissione
televisiva, tenendo conto della politica audiovisiva comunitaria,
nonché dei pertinenti sviluppi nel settore tecnico;
f) esaminare gli sviluppi che si verificano nel
settore su cui appaia utile uno scambio di opinioni.
Capitolo VII
Disposizioni finali
Articolo 24
Per quanto riguarda i settori non coordinati dalla
presente direttiva, essa lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi
degli Stati membri derivanti dalle convenzioni esistenti in materia di
telecomunicazioni e di emissioni televisive.
Articolo 25
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva al più tardi il 3 ottobre 1991. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano
nei settori disciplinati dalla presente direttiva.
Articolo 25 bis
L'ulteriore esame di cui all'articolo 4, paragrafo 4
ha luogo anteriormente al 30 giugno 2002. Esso tiene conto di uno studio
indipendente sull'impatto dei provvedimenti in questione sia a livello
comunitario che a livello nazionale.
Articolo 26
Entro il 31 dicembre 2000 e successivamente ogni due
anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al
Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della
presente direttiva e, se necessario, elabora ulteriori proposte per
adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva,
specialmente alla luce dei recenti sviluppi tecnologici.
Articolo 27
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 1989.
Per il Consiglio
il presidente
R. Dumas
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