30 Luglio 2002
Direttiva 31/2000: parte prima
-
Obiettivi e campo
d'applicazione.
-
Definizioni.
-
Mercato interno.
-
Principio
dell'assenza di autorizzazione preventiva.
-
Informazioni
generali da fornire.
-
Informazioni da
fornire.
-
Comunicazione
commerciale non sollecitata.
-
Professioni
regolamentate.
-
Disciplina dei
contratti per via elettronica.
-
Informazioni da
fornire.
-
Inoltro dell'ordine.
-
Semplice trasporto
("mere conduit").
-
Memorizzazione
temporanea detta "caching".
-
"Hosting".
-
Assenza dell'obbligo
generale di sorveglianza.
-
Codici di condotta.
-
Composizione
extragiudiziale delle controversie.
-
Ricorsi
giurisdizionali.
-
Cooperazione.
-
Sanzioni.
-
Riesame.
-
Attuazione.
-
Entrata in vigore.
-
Destinatari.
-
Allegato
OBIETTIVI E
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno
stabilito i propri obiettivi su internet e il commercio elettronico
nell’articolo 1 capo I della direttiva 31/2000, in base alla quale:
a) si mira a contribuire al buon
funzionamento del mercato, garantendo la libera circolazione dei
servizi;
b) si
ravvicinano alcune norme nazionali sui servizi della società
dell’informazione che interessano il mercato interno, lo stabilimento
dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per via
elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta,
la composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorsi
giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri;
c) si
completa il diritto comunitario relativo ai servizi della società
dell’informazione, eccetto il livello di tutela, per quanto riguarda la
sanità pubblica e dei consumatori, garantito dagli strumenti comunitari
e dalla legislazione nazionale di attuazione, nella misura in cui lo
stesso livello di tutela non limita la libertà di fornire servizi della
società dell’informazione;
d) non
si introducono norme supplementari di diritto internazionale privato,
né sulle competenze degli organi giurisdizionali.
E’ previsto, inoltre, nello stesso articolo
1, che la medesima direttiva non sia applicata:
a) al
settore tributario;
b) alle
questioni relative ai servizi della società dell’informazione, oggetto
delle direttive 95/46/CE e 97/66/Ce;
c) alle
questioni relative a accordi o pratiche disciplinati dal diritto delle
intese;
d) alle
seguenti attività, all’interno dei servizi della società
dell’informazione:
1) notarili
o di altre professioni equivalenti, nella misura in cui implicano un
nesso diretto e specifico con l’esercizio dei pubblici poteri;
2) rappresentanza
e difesa processuali;
3) giochi
d’azzardo che prevedono una posta pecuniaria in giochi di fortuna,
comprese le lotterie e le scommesse;
Infine, l’ultimo comma
dell’articolo 1 – Obiettivi e campi di applicazione della direttiva
31/2000 - prevede che le misure adottate a livello comunitario, o
nazionale nel rispetto del diritto comunitario - per promuovere la
diversità linguistica e culturale e garantire la salvaguardia del
pluralismo – rimangano impregiudicate.
