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22 Novembre
2002
Direttiva 31/2000: PARTE SECONDA
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Obiettivi e campo
d'applicazione.
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Definizioni.
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Mercato interno.
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Principio
dell'assenza di autorizzazione preventiva.
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Informazioni
generali da fornire.
-
Informazioni da
fornire.
-
Comunicazione
commerciale non sollecitata.
-
Professioni
regolamentate.
-
Disciplina dei
contratti per via elettronica.
-
Informazioni da
fornire.
-
Inoltro dell'ordine.
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Semplice trasporto
("mere conduit").
-
Memorizzazione
temporanea detta "caching".
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"Hosting".
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Assenza dell'obbligo
generale di sorveglianza.
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Codici di condotta.
-
Composizione
extragiudiziale delle controversie.
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Ricorsi
giurisdizionali.
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Cooperazione.
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Sanzioni.
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Riesame.
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Attuazione.
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Entrata in vigore.
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Destinatari.
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Allegato
DEFINIZIONI
L’articolo 2
della “Direttiva sul commercio elettronico” (n. 2000/31 dell’8.06.2000),
al fine di semplificarne l’interpretazione e di chiarirne l’ambito di
applicazione, fornisce la definizione delle espressioni ricorrenti e
caratterizzanti la materia trattata.
Vediamole:
-
I “servizi
della società dell’informazione” sono i servizi prestati a
distanza, per via elettronica, su richiesta di un interessato e dietro
retribuzione.
-
Il “prestatore”
è la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società
dell’informazione.
-
Il
“prestatore stabilito” è il prestatore che esercita effettivamente e a
tempo indeterminato un’attività economica, mediante un’installazione
stabile.
-
Il “destinatario
del servizio” è la persona fisica o giuridica che, a scopi
professionali e non, utilizza un servizio della società
dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili
delle informazioni.
-
Il “consumatore”
è qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella
sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale.
-
Le “comunicazioni
commerciali” sono tutte le forme di comunicazione destinate, in
modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di
un’impresa, di un’organizzazione o di una persona che esercita
un’attività commerciale, industriale, artigianale o una libera
professione. Non sono di per sé comunicazioni commerciali: - le
indicazioni necessarie per accedere direttamente all’attività di tale
impresa, organizzazione o persona, come un nome di dominio (“domain
name”) o un indirizzo di posta elettronica; - le comunicazioni
relative a beni, servizi o all’immagine di tale impresa,
organizzazione o persona elaborate in modo da essa indipendente, in
particolare se a titolo gratuito.
-
La “professione
regolamentata” è la professione ai sensi dell’articolo 1, lettera
d), della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988,
relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di
istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una
durata minima di tre anni, o dell’articolo 1, lettera f), della
direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un
secondo sistema generale di riconoscimento della formazione
professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE.
L’”ambito
regolamentato” è quello delle prescrizioni degli ordinamenti degli
Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società
dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione,
indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro
specificatamente destinati.
L’ambito
regolamentato riguarda le prescrizioni che il prestatore deve
soddisfare per quanto concerne:
- l’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione,
quali ad esempio le prescrizioni riguardanti le qualifiche e i regimi
di autorizzazione o notifica;
- l’esercizio del’attività di servizi della società dell’informazione,
quali ad esempio le prescrizioni riguardanti il comportamento del
prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le,
prescrizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, oppure la
responsabilità del prestatore.
L’ambito regolamentato non comprende le norme su:
- le merci
in quanto tali;
- la consegna delle merci;
- i servizi non prestati per via elettronica.
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Tribunale di Milano: numero 4074
Registrazione
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Autorizzazione
Comune di Milano: numero 34537/2000
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