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22 Novembre 2002

Direttiva 31/2000: PARTE SECONDA

  1. Obiettivi e campo d'applicazione.

  2. Definizioni.

  3. Mercato interno.

  4. Principio dell'assenza di autorizzazione preventiva.

  5. Informazioni generali da fornire.

  6. Informazioni da fornire.

  7. Comunicazione commerciale non sollecitata.

  8. Professioni regolamentate.

  9. Disciplina dei contratti per via elettronica.

  10. Informazioni da fornire.

  11. Inoltro dell'ordine.

  12. Semplice trasporto ("mere conduit").

  13. Memorizzazione temporanea detta "caching".

  14. "Hosting".

  15. Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza.

  16. Codici di condotta.

  17. Composizione extragiudiziale delle controversie.

  18. Ricorsi giurisdizionali.

  19. Cooperazione.

  20. Sanzioni.

  21. Riesame.

  22. Attuazione.

  23. Entrata in vigore.

  24. Destinatari.

  25. Allegato

DEFINIZIONI

L’articolo 2 della “Direttiva sul commercio elettronico” (n. 2000/31 dell’8.06.2000), al fine di semplificarne l’interpretazione e di chiarirne l’ambito di applicazione, fornisce la definizione delle espressioni ricorrenti e caratterizzanti la materia trattata.
Vediamole:

  1. I “servizi della società dell’informazione” sono i servizi prestati a distanza, per via elettronica, su richiesta di un interessato e dietro retribuzione.

  2. Il “prestatore” è la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione.

  3.  Il “prestatore stabilito” è il prestatore che esercita effettivamente e a tempo indeterminato un’attività economica, mediante un’installazione stabile.

  4. Il “destinatario del servizio” è la persona fisica o giuridica che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili delle informazioni.

  5. Il “consumatore” è qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale.

  6. Le “comunicazioni commerciali” sono tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di una persona che esercita un’attività commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Non sono di per sé comunicazioni commerciali: - le indicazioni necessarie per accedere direttamente all’attività di tale impresa, organizzazione o persona, come un nome di dominio (“domain name”) o un indirizzo di posta elettronica; - le comunicazioni relative a beni, servizi o all’immagine di tale impresa, organizzazione o persona elaborate in modo da essa indipendente, in particolare se a titolo gratuito.

  7. La “professione regolamentata” è la professione ai sensi dell’articolo 1, lettera d), della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, o dell’articolo 1, lettera f), della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE.

     L’”ambito regolamentato” è quello delle prescrizioni degli ordinamenti degli Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificatamente destinati.

    L’ambito regolamentato riguarda le prescrizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:
    - l’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o notifica;
    - l’esercizio del’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le, prescrizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, oppure la responsabilità del prestatore.
    L’ambito regolamentato non comprende le norme su:

    - le merci in quanto tali;
    - la consegna delle merci;
    - i servizi non prestati per via elettronica.
     

  8.  

 

 

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Omologa Tribunale di Milano: numero 4074

Registrazione Camera di Commercio: numero 81847/1999

Autorizzazione Comune di Milano: numero 34537/2000