COS'E'
LA FIRMA DIGITALE
21
Febbraio 2002
Firma
digitale: parte prima lettera B
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Definizione
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Cos’è un documento informatico
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Cos’è
la firma digitale
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Cos’è il sistema di validazione
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Cosa sono le chiavi
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Cos’è la certificazione
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Cos’è la validazione temporale
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Chi è il certificatore
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Cosa si intende per revoca, sospensione e validità del certificato
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requisiti
del documento informatico
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efficacia
probatoria del documento
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validità’
dei contratti stipulati con la firma digitale
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trasmissione
del documento e valore della notifica
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trasmissione
telematica e privacy
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firma
digitale autenticata
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documento
informatico e pubblica amministrazione
COS’E’
LA FIRMA DIGITALE
Per
firma digitale si intende il risultato della procedura informatica (validazione)
basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una
privata, che consente al sottoscrittore, tramite la chiave privata, e al
destinatario, tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere
manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un
documento informatico o di un insieme di documenti informatici. La
materia è regolata dall’articolo 1, lettera B) del Decreto del
Presidente della Repubblica n° 513/97.
Il
successivo articolo 10 dispone, poi, che a ciascun documento
informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché al
duplicato o copia di essi, possa essere apposta, o associata una firma
digitale.
L’apposizione
o l’associazione della firma digitale al documento informatico
equivale alla sottoscrizione, prevista per gli atti e documenti in forma
scritta su supporto cartaceo.
La
firma digitale deve riferirsi esclusivamente ad un solo soggetto ed al
documento, o all’insieme di documenti, cui è apposta o associata. Per
la generazione della firma digitale occorre una chiave privata e la
corrispondente chiave pubblica non deve risultare priva di validità
ovvero revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l’ha
certificata.
L’utilizzo
della firma con chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata
sottoscrizione. Inoltre, la revoca o la sospensione, comunque motivate,
hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o
chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza
di tutte le parti interessate.
L’apposizione
di firma digitale, integra e sostituisce l’apposizione di sigilli,
punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
Infine,
attraverso la firma digitale devono potersi rilevare, nei modi e con le
tecniche definiti con il Decreto del Presidente della Repubblica 513/97,
gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del
soggetto che l’ha certificata e del registro su cui essa è pubblicata
per la consultazione.