4 Novembre
2005
CONTRATTI VALIDI ANCHE
SENZA FIRMA DIGITALE
di Amedeo Nigra
Il legislatore frequentemente emette norme di scarsa utilità pratica.
E’ questo il caso dell’articolo 11 del D. P. R. n° 513 del 1997,
disposizione con cui si stabilisce che i contratti stipulati con
strumenti informatici o per via telematica, mediante l’uso della firma
digitale, siano validi ed efficaci a tutti gli effetti di legge. La
disciplina è anche confermata anche dall’articolo 11 del D. P. R. n°
445 del 2000 (decreto che ha regolato la formazione, l'archiviazione e
la trasmissione di documenti informatici), dove si afferma lo stesso
principio.
Ebbene, se non ci fossero state queste norme, un contratto stipulato
con firma digitale, sarebbe stato forse invalido o incompleto?
Certamente no. E questo ci consente di spiegare in generale come si
stipuli un contratto in via telematica, attraverso il commercio
elettronico, o anche con e-mail, e a cosa serva, in realtà, la firma
digitale.
In estrema sintesi, il contratto si conclude nel tempo e nel luogo in
cui chi ha fatto una proposta viene a conoscenza dell’accettazione
dell’altra parte (art. 1326 c.c.). Pertanto, quando un navigatore
internet, dichiara via e-mail o anche per telefono, di accettare la
proposta contenuta nel sito che ha visitato, dove egli abbia trovato
qualcosa di interessante per lui, in quello stesso momento, il
contratto è concluso. Certo, esiste il problema di provare, ossia di
dare la dimostrazione, di tutti gli aspetti del problema (qualità e
quantità della merce, prezzo, tempo dell’accettazione, esistenza del
consenso), ma, dal punto di vista legale, non si scappa: il contratto
sarà stipulato, in quel preciso momento.
La firma digitale non cambia questo problema e la sua presenza, non
rende “più valido” il contratto. L’unico scopo della firma digitale
consisterà nel “rassicurare” il destinatario. Chi deve spedire un
pacco o chi deve fare un bonifico, avendo una richiesta, al cui
termine esiste la firma digitale, potrà essere tranquillo: avrà la
certezza che la comunicazione proviene proprio da “quella” persona e,
oltre a questo, conservando il file, potrà dimostrarlo in futuro.
(www.studiolegalenigra.com)
(*) Nota:
l'articolo, scritto da Amedeo Nigra (www.studiolegalenigra.com),
è già stato pubblicato da Economia de Il Giorno il 10 Maggio 2003 e viene
qui riproposto per la sua attualità.
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