10 Dicembre
2004
COME SI APRE NELLA
RETE UN NEGOZIO VIRTUALE
Il potenziale di internet e del commercio elettronico è veramente
grandissimo. Normalmente, noi consideriamo "importante" un negozio, in
un centro cittadino, dove passano migliaia di persone ogni giorno.
Ebbene, con questo paragone, noi possiamo comprendere con facilità
quale sia il valore economico di un negozio virtuale, su internet,
dove si muovono ogni giorno quasi quattrocento milioni di visitatori
e, dove, con un po’ di abilità, potremmo far arrivare migliaia di
visite quotidiane. Basti pensare che il sito che pubblicò
l'interrogatorio di Clinton, sul caso Monica Lewisky, raccolse in
pochi giorni 30 milioni di visite. In pratica, il commercio
elettronico è proprio “il sogno di tutti i negozianti”.
La novità, comunque, sta solo nel metodo,. Perché, per il resto, il
commercio – da sempre – è una grandissima opportunità economica e
culturale per gli uomini. La sua forza sta in una regola molto
semplice. Le merci spostandosi da un luogo ad un altro, cambiano
valore. Una maglietta di cotone, in Cina costa 50, ma in Italia costa
almeno 60 volte di più. E questo vale per tutti i beni della terra,
che – con il commercio – tendono a portarsi dove saranno più
apprezzati e dove verranno pagati di più. La concorrenza avverrà
sempre di più, anche tra Stati. E molti governi seguiranno presto
l'esempio del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, che sta
portando il Ministero degli Esteri a un'attività di appoggio al
commercio italiano.
Dunque, chi aprirà un
negozio virtuale entrerà nel mondo commerciale e dovrà per l'appunto
ricordare la recente riforma del settore commercio (D. Lgs. 31 marzo
1998, n. 114), dove si prevede che l'attività di vendita via Internet
debba essere comunicata al Comune con raccomandata, entro 30 giorni
dall'inizio. In pratica, ai sensi dell’articolo 18 di questa legge, la
vendita al dettaglio, per corrispondenza o tramite televisione o altri
sistemi di comunicazione, tra i quali appunto Internet e il commercio
elettronico, potrà essere iniziata solo decorsi trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione, da inviare al comune ove ha sede
l'esercizio commerciale. Quindi - se si tratta di Internet - la
comunicazione dovrà essere inviata al Comune del luogo dove ha sede la
società o la persona che mette on line le pagine web.
Nella comunicazione di
inizio attività, diretta al Comune, dovrà essere dichiarato e
precisato il settore merceologico e il possesso dei requisiti
normalmente necessari per ciascuna attività svolta. Occorreranno
inoltre tutte le normali notizie necessarie per descrivere il proprio
negozio virtuale: dall’indirizzo internet, ai temi trattati, alle
altre caratteristiche di vendita. Tutte queste informazioni saranno
utili soprattutto per noi stessi. Infatti, una descrizione incompleta
potrà far nascere contestazioni in futuro, con l'’utorità
amministrativa, mentre, al contrario, una buona indicazione di tutti i
dati ci metterà al sicuro.
Come sempre, occorrerà
molta attenzione. Perché l'articolo 22 dello stesso decreto
legislativo (1998 n. 114) sulla riforma del settore commerciale,
prevede una multa dai 5 ai 30 milioni per chi abbia aperto un negozio
virtuale in rete senza aver comunicato la cosa al Comune di residenza
entro trenta giorni. Peraltro, chi "aggiungerà" il negozio virtuale,
su internet, ad un negozio che già opera nelle forme tradizionali,
avrà il compito facilitato, perché sarà già in possesso delle
conoscenze e dei requisiti necessari.
Naturalmente, aprire un
negozio virtuale, sarà solo l’inizio e il successo arriverà solo se ci
daremo da fare. Perché, come diceva Orazio, “nihil natura dedit
hominibus sine magno labore” ossia la natura non ci ha mai dato
nulla, senza una grande fatica. Sono passati duemila anni. Ma,
nonostante internet, questa regola non è cambiata.
(www.studiolegalenigra.com)
(*) Nota:
l'articolo, scritto da Amedeo Nigra (www.studiolegalenigra.com),
è già stato pubblicato da Economia de Il Giorno il 30/11/2002 e viene
qui riproposto per la sua attualità.