27 Maggio
2005
LA CASSAZIONE DECIDE SULLA COMPETENZA
PER LE CONTROVERSIE SU INTERNET
Individuata la competenza territoriale per il
reato di diffamazione via Internet nel luogo in cui danneggiato ha il
proprio domicilio. Si tratta di una decisione innovativa che elimina
il rischio della “competenza ambulante”.
La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza
6591 dell’8 Maggio 2002, ha stabilito che la competenza territoriale
per il reato di diffamazione compiuto su Internet deve essere
individuata nel Tribunale del luogo di residenza dell’offeso.
Questa decisione costituisce un’inversione di tendenza, rispetto a
quanto precedentemente deciso sia in dottrina che nella giurisprudenza
di merito.
La decisione si spiega, secondo i giudici, perché quando l’offesa
viene arrecata ad una persona giuridica, questa comprende sia il danno
patrimoniale che il danno morale. E l’obbligazione di risarcimento dei
danni morali (cosiddetti danni – conseguenze) sorge quando questi
ultimi si sono realizzati, ragion per cui, giuridicamente,
l’obbligazione sorge nel luogo in cui si è verificato il danno. Tale
luogo deve essere identificato con il luogo dove il soggetto offeso ha
il proprio domicilio, poiché il domicilio è la sede principale degli
affari e, quindi, il luogo dove si verificano maggiormente gli effetti
negativi del reato.
La competenza resta fissata anche nel caso in cui, successivamente
all’evento dannoso, il soggetto offeso abbia cambiato il domicilio.
In questo modo si evita il rischio della “competenza ambulante”, cioè
della competenza di tutti i Tribunali dei luoghi in cui era stata
diffusa la notizia (paradossalmente infiniti, nel caso di Internet).
L’ordinanza della Cassazione, infine, ha stabilito una netta
differenza tra le conseguenze penali e quelle civili del reato. Per
quelle penali, la competenza è individuata nel luogo in cui il delitto
si è consumato (il luogo dove si è realizzato l’evento), mentre quelle
civili si verificano solo in presenza di effettivo danno.
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