Nel
contratto concluso tra il consumatore ed il professionista[, che ha per
oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi,] (1) si
considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede,
determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei
diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
In
relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la
persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista
è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro
della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il
contratto di cui al primo comma. Si presumono vessatorie fino a prova
contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
1)
escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di
morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da
un'omissione del professionista;
2)
escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti
del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o
parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
3)
escludere o limitare l'opponibilità da parte del consumatore della
compensazione di un debito nei confronti del professionista con un
credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
4)
prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione
della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il
cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
5)
consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata
dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede,
senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista
il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il
contratto oppure a recedere;
6)
imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo
nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di
risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo
manifestamente eccessivo;
7)
riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la
facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista
di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a
titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia
il professionista a recedere dal contratto;
8)
consentire al professionista di recedere da contratti a tempo
indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta
causa;
9)
stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza
del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita
proroga o rinnovazione;
10)
prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non
ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del
contratto;
11)
consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole
del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da
fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
12)
stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al
momento della consegna o della prestazione;
13)
consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del
servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è
eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
14)
riservare al professionista il potere di accertare la conformità del
bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o
conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi
del contratto;
15)
limitare la responsabilità del professionista rispetto alle
obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari
o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di
particolari formalità;
16)
limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da
parte del consumatore;
17)
consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti
derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del
consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di
quest'ultimo;
18)
sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà
di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità
giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o
modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà
contrattuale nei rapporti con i terzi;
19)
stabilire come sede del foro competente sulle controversie la località
diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
20)
prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come
subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà
del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace
del consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355.
Se
il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo
indeterminato il professionista può, in deroga ai numeri 8) e 11) del
terzo comma:
1)
recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso,
dandone immediata comunicazione al consumatore;
2)
modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del
contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha
diritto di recedere dal contratto.
Se
il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il
professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un
giustificato motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma, il
tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla
prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone
immediatamente comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere
dal contratto.
I
numeri 8), 11), 12) e 13) del terzo comma non si applicano ai contratti
aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri
prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un
corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non
controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta
estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi
in valuta estera.
I
numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole di
indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che
le modalità di variazione siano espressamente descritte.
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