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D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6
febbraio 1996, n. 52
1. Definizioni.
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario):
il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per
le società e la borsa;
d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
e) "società di intermediazione mobiliare"
(SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario,
autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e
direzione generale in Italia;
f) "impresa di investimento comunitaria":
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di
investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo
Stato comunitario, diverso dall'Italia;
g) "impresa di investimento
extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a
svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato
extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le SIM e le
imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) "società di investimento a capitale
variabile" (SICAV): la società per azioni a capitale variabile con
sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al
pubblico di proprie azioni;
j) "fondo comune di investimento": il
patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità
di partecipanti, gestito in monte;
k) "fondo aperto": il fondo comune di
investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi
tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle
regole di funzionamento del fondo;
l) "fondo chiuso": il fondo comune di
investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene
riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
m) "organismi di investimento collettivo del
risparmio" (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV;
n) "gestione collettiva del risparmio": il
sevizio che si realizza attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di
fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i
partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti
finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;
o) "società di gestione del risparmio": la
società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia
autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
p) "società promotrice": la società di
gestione del risparmio che svolge l'attività indicata nella lettera n),
numero 1);
q) "gestore" la società di gestione del
risparmio che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 2);
r) "soggetti abilitati": le imprese di
investimento, le società di gestione del risparmio, le SICAV nonché
gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo
107 del T.U. bancario (4/b) e le banche autorizzati all'esercizio dei
servizi di investimento;
s) "servizi ammessi al mutuo
riconoscimento": i servizi elencati nelle sezioni A e C della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato
comunitario d'origine;
t) "sollecitazione all'investimento": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma
rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di
prodotti finanziari; non costituisce sollecitazione all'investimento la
raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di
strumenti finanziari;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti
finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;
v) "offerta pubblica di acquisto o di
scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale,
in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio
di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti superiore a
quello indicato nel regolamento previsto dall'articolo 100 nonché di
ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo
regolamento;
w) "emittenti quotati": i soggetti italiani
o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di
capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri
titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
c) le quote di fondi comuni di investimento;
d) i titoli normalmente negoziati sul mercato
monetario;
e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e
i relativi indici;
f) i contratti "futures" su strumenti
finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi
indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti;
g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps)
su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity
swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti;
h) i contratti a termine collegati a strumenti
finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi
indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti;
i) i contratti di opzione per acquistare o vendere
gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici,
nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci
e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il
pagamento di differenziali in contanti;
j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati
nelle precedenti lettere.
3. Per "strumenti finanziari derivati" si
intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g),
h), i) e j).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti
finanziari.
5. Per "servizi di investimento" si
intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) negoziazione per conto terzi;
c) collocamento, con o senza preventiva
sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei
confronti dell'emittente;
d) gestione su base individuale di portafogli di
investimento per conto terzi;
e) ricezione e trasmissione di ordini nonché
mediazione.
6. Per "servizi accessori" si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti
finanziari;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori
per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti
finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il
finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché
la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di
imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione
di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la consulenza in materia di investimenti in
strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla
prestazione di servizi d'investimento.
23. Contratti.
1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi
di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è
consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può
prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in
relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di
contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di
inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.
2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per
la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro
onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può
essere fatta valere solo dal cliente.
4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.
bancario (5/f) non si applicano ai servizi di investimento né al
servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f).
5. Nell'ambito della prestazione dei servizi di
investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli
analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non
si applica l'articolo 1933 del codice civile.
6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al
cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli
accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver
agito con la specifica diligenza richiesta.
30. Offerta fuori sede.
1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione
e il collocamento presso il pubblico:
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla
sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente
l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del
collocamento;
b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla
sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il
servizio.
2. Non costituisce offerta fuori sede quella
effettuata nei confronti di investitori professionali, come definiti con
regolamento della CONSOB, sentita la Banca d'Italia.
3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può
essere effettuata:
a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del
servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c);
b) dalle società di gestione del risparmio e dalle
SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR.
4. Le imprese di investimento, le banche, gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107
del T.U. bancario e le società di gestione del risparmio possono
effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi d'investimento. Ove
l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le
imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo
svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5), lettera c).
5. Le imprese di investimento possono procedere
all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e
dai servizi d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con
regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia.
6. L'efficacia dei contratti di collocamento di
strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi
fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 è
sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di
sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine
l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né
corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale
facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore.
La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate
fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell'articolo 32.
7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei
moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può
essere fatta valere solo dal cliente.
8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche
di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri
strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali
azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in
mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.
9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti
finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti indicati
nell'articolo 100, comma 1, lettera f).
32. Promozione e collocamento a distanza di servizi
di investimento e strumenti finanziari.
1. Per tecniche di comunicazione a distanza si
intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla
pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del
cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può
disciplinare con regolamento, in conformità dei princìpi stabiliti
nell'articolo 30, la promozione e il collocamento mediante tecniche di
comunicazione a distanza di servizi di investimento e di prodotti
finanziari, diversi da quelli indicati nell'articolo 100, comma 1,
lettera f), individuando anche i casi in cui i soggetti abilitati devono
avvalersi di promotori finanziari.
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