e.attualità

MINI-CORSO SUL COMMERCIO ELETTRONICO

Marketing Sociale
Il sito La mappa La società Per scriverci Altavista

Mailing List

Invia un tuo intervento

HOME PAGE

MENU' DEL SITO

Commercio Elettronico

 * Leggi e commenti

 * Panoramica

    generale

 * Panoramica sulle

    controversie

 * Mappa

   Dibattiti

 * Inviate un Vostro

    intervento

 * Leggete qui

    gli interventi

 * Le opinioni

 * Mappa

Motori di ricerca di settore

  Promoziona

     la chiesa

  Marketing

     Politico

  Il Processo a

    Internet

  Banca del metodo

  Promoziona

     te stesso

  Sgobbolino

 Banca dei siti

Link utili


Il Sole 24 Ore
Telenova

ANSA
Il Parlamento

Camera di Commercio
Rassegna stampa
Il Giorno
B.N.L.
Studio Legale Nigra

Ipse
Italia Uno
Rete Quattro
Canale Cinque
Mediaset On Line

Corriere della Sera



Siti scientifici:

Ambiente

Archeologia

Architettura

Assicurazioni

Banche

Biologia

Diritto

Economia

Farmacia

Informatica

Ingegneria

Istruzione e

insegnamento



Siti scientifici:

Lettere e arti

Medicina

Meteorologia

Motori di ricerca

Per registrare

il Vostro sito

Politica e

enti pubblici

Pubblicità e marketing

Scambio banner

Scienze

Storia e filosofia

Trasporti e

telecomunicazioni



Promoziona te stesso:

 Per registrare un annuncio

Per registrare il Vostro sito

Ricerca per parola

Sfogliate la rubrica inserzioni per regione

Sfogliate la rubrica inserzioni per regione (richieste)



Promoziona te stesso:

Sfogliate la rubrica inserzioni per argomento (offerte)

Sfogliate la rubrica inserzioni per argomento (richieste)

Per chiedere di cancellare un annuncio



Link utili:

Link delle offerte di lavoro

Il commercio elettronico

Suggerimenti per i vostri acquisti

I link per le vendite

Banca Dati

Gratis

Scambio banner

Link per la propria promozione



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


 

Torna indietro

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52

1. Definizioni.

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

e) "società di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;

f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;

g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;

i) "società di investimento a capitale variabile" (SICAV): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;

j) "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte;

k) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;

l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;

m) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV;

n) "gestione collettiva del risparmio": il sevizio che si realizza attraverso:

1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;

2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;

o) "società di gestione del risparmio": la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

p) "società promotrice": la società di gestione del risparmio che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 1);

q) "gestore" la società di gestione del risparmio che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 2);

r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio, le SICAV nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario (4/b) e le banche autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento;

s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i servizi elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario d'origine;

t) "sollecitazione all'investimento": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari; non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari;

u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;

v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'articolo 100 nonché di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;

w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;

2. Per "strumenti finanziari" si intendono:

a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;

b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;

c) le quote di fondi comuni di investimento;

d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;

f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j).

4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.

5. Per "servizi di investimento" si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

a) negoziazione per conto proprio;

b) negoziazione per conto terzi;

c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

e) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione.

6. Per "servizi accessori" si intendono:

a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari;

b) la locazione di cassette di sicurezza;

c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;

d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;

e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;

f) la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;

g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento.

23. Contratti.

1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.

2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario (5/f) non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f).

5. Nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile.

6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

30. Offerta fuori sede.

1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:

a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;

b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.

2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali, come definiti con regolamento della CONSOB, sentita la Banca d'Italia.

3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:

a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c);

b) dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR.

4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le società di gestione del risparmio possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi d'investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 5), lettera c).

5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia.

6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell'articolo 32.

7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.

9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f).

32. Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari.

1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità dei princìpi stabiliti nell'articolo 30, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi di investimento e di prodotti finanziari, diversi da quelli indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f), individuando anche i casi in cui i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari.

Torna indietro


Home page Il sito La mappa La società Per scriverci Ricerca

| Leggi e commenti | Panoramica sulle controversie | La panoramica generale | Mappa |

| Le opinioni  | Leggete qui gli interventi | Inviate un Vostro intervento | Mappa |

| La nostra diretta | I nostri servizi | Una Via di Milano |


| Cosa è il Marketing Sociale | Rassegna stampa  |
| Marketing sociale | Management politico | Marketing politico | Scienze pubblicitarie |

| Marketing sindacale | Socialismo contrattuale |
| Un commento su un tema caldo | Considerazioni legali | Comitato scientifico |

| Segnalazioni statistiche e operative | Impresa del mese | Pubblicità del mese |

| Consigli per gli acquisti | New trade economy | Il Processo a Internet |
| Rassegna stampa | Consigli per la navigazione | Sgobbolino |
| Per l'acquisto di pubblicità | Social mix marketing | Political management |
|
Political marketing | Contractual socialism | One comment |


Il Processo a Internet

Copyright © - 1999 Marketing Sociale®, tutti i diritti riservati. 02/89504671.
E-mail: marketing@marketing-sociale.com


Provider: Alinet S.p.A. - Via Lame n. 15 - 40122 Bologna - tel. +39/051/6563611

fax. +39/051/239245 - E-mail: info@alinet.it - sito: www.alinet.com

Gestore Internet: www.il-processo-a-internet.com

Registrazione Tribunale di Milano: numero 677 del 30/11/2001

Direttore: Amedeo Nigra - www.studiolegalenigra.com

Editore: Marketing Sociale S.r.l. - www.marketing-sociale.com

Omologa Tribunale di Milano: numero 4074

Registrazione Camera di Commercio: numero 81847/1999

Autorizzazione Comune di Milano: numero 34537/2000