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Regole di Naming

(Versione - 3.2)

SEZIONE 1

Regolamento di Assegnazione

1. Scopo

Il presente Regolamento contiene le norme per l'assegnazione dei Nomi a Dominio all'interno del ccTLD "it" (Italia), per quel che riguarda sia gli standard Internet Protocol Suite (IPS) sia gli standard Open System Interconnection (OSI). Il presente Regolamento e le procedure in base alle quali opera la Registration Authority Italiana (RA) sono definite dalla Naming Authority Italiana (NA).

Nota Dichiaratoria: i principali concetti e termini presenti in questo Regolamento, nelle Procedure Tecniche di Registrazione e nei documenti a cui si fa riferimento sono descritti in un apposito "Tutorial" disponibile presso la NA. Il Tutorial non fa parte in alcun modo della normativa, non puo' venire utilizzato come testo probante ed e' messo a disposizione a puro scopo didattico informativo.

2. Compiti della Registration Authority Italiana

La RA gestisce e mantiene il database dei nomi a dominio sotto il ccTLD "it", detto anche "Registro dei Nomi Assegnati" (RNA). Le modalita' operative generali della RA derivano dalle specifiche ISO 9834-1, RFC1591 e ICANN ICP-1 e successivi aggiornamenti.

Alla RA e' affidata la verifica della rispondenza delle richieste di assegnazione in uso dei nomi a dominio al presente Regolamento ed alle Procedure Tecniche di Registrazione.

La RA provvede alla registrazione e assegnazione in uso dei seguenti oggetti relativi ai nomi a dominio all'interno del ccTLD "it" (ISO 3166), compresa la parte geografica: a) nomi a dominio secondo lo standard ISO/IEC 10021 e successivi aggiornamenti; b) nomi a dominio secondo gli standard IPS RFC822, RFC1034, RFC1035 e loro successivi aggiornamenti; c) regole di traduzione tra lo standard ISO/IEC 10021 (ITU X.400) e IPS RFC822 secondo lo standard IPS MIXER (RFC2156) e successivi aggiornamenti; d) "relative distinguished names" secondo lo standard ITU X.500 e successivi aggiornamenti.

3. Nomi a dominio

I nomi a dominio vengono assegnati in uso dalla RA ai richiedenti, seguendo l'ordine cronologico delle richieste, come definito dalle Procedure Tecniche di Registrazione. I nomi a dominio hanno la sola funzione di identificare univocamente gruppi di oggetti (servizi, macchine, caselle postali, etc) presenti sulla rete.

4.Registrazione

I nomi a dominio all'interno del ccTLD "it" possono essere assegnati in uso a soggetti appartenenti ad un paese membro dell'Unione Europea. Le associazioni che non siano dotate di partita IVA o codice fiscale (o equivalente) e le persone fisiche non dotate di partita IVA (o equivalente) possono registrare un solo nome a dominio.

5. Struttura dell'albero dei nomi a dominio Italiani

I nomi a dominio possono essere assegnati direttamente sotto al ccTLD "it" oppure sotto la struttura geografica predefinita. La struttura geografica predefinita e' costruita con i nomi e le sigle delle province e delle regioni italiane, nonche', al di sotto delle province, con i nomi dei comuni italiani. I nomi a dominio che costituiscono la struttura geografica predefinita sono un contenitore gerarchico per altri nomi a dominio (funzionalmente equivalente ad un ccTLD o gTLD) e come tali non sono assegnabili. La struttura geografica completa dell'albero dei nomi a dominio italiano e' riportata nel documento "Nomi a Dominio Riservati" disponibile presso la NA.

6. Obbligatorieta' della registrazione

Per tutti i nomi a domino collocati direttamente sotto al ccTLD "it", oppure direttamente sotto la struttura geografica predefinita, e' obbligatoria la registrazione presso la RA.

7. Nomi Riservati

Alcuni nomi a dominio sono riservati, e come tali non assegnabili od assegnabili solo a soggetti predeterminati. Non sono assegnabili i nomi a dominio costituiti da uno o due soli caratteri: direttamente al di sotto del ccTLD "it" (IPS); come campo PRMD (ISO/IEC 10021); come campo Org (X.500). L'elenco dei nomi a dominio riservati, riportato nel documento "Nomi a Dominio Riservati", e' parte integrante delle presenti regole di naming ed e' disponibile presso la NA.

8. Nomi a dominio pregressi, prenotazioni

Un nome a dominio non e' prenotabile. Un nome a dominio assegnato in uso all'interno dello spazio dei nomi sotto il ccTLD "it" non puo' considerarsi come pre-riservato in altre posizioni dell'albero dei nomi stesso.

9. Assegnazione di un nome a dominio

La procedura di assegnazione di un nome a dominio si conclude quando avviene il suo caricamento nel RNA. Tale caricamento viene effettuato solo dopo che e' pervenuta alla RA la documentazione richiesta ed e' stata verificata la effettiva funzionalita', cioe': la corretta operativita' dei nameserver autoritativi del nome a dominio e la raggiungibilita' dell'indirizzo "postmaster" per il nome a dominio nel caso IPS e ISO/IEC 10021; la corretta operativita' e la raggiungibilita' del DSA nel caso ITU X.500.

10. Modifica di un nome a dominio assegnato

Una richiesta di modifica di un nome a dominio assegnato, compreso il cambiamento di posizione all'interno dell'albero dei nomi a dominio italiano, e' considerata a tutti gli effetti come una rinuncia al nome a dominio precedentemente assegnato unita ad una richiesta di un nuovo nome a dominio.

11. Revoca dell'assegnazione di un nome a dominio

La RA puo' revocare l'assegnazione di un nome a dominio soltanto: a) dietro rinuncia dell'assegnatario; oppure b) d'ufficio; oppure c) a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale.

11.1 Revoca per rinuncia

Nel caso di revoca per rinuncia ad un nome a dominio da parte dell'assegnatario, se da questi richiesta la RA e' tenuta ad assicurare il mantenimento del vecchio nome a dominio per un periodo massimo di sei mesi.

11.2 Revoca d'ufficio

La RA revoca d'ufficio l'assegnazione di un nome a dominio nei seguenti casi: venuta meno degli elementi oggettivi e soggettivi che hanno determinato la assegnazione di un nome a dominio nel ccTLD "it", ove previsti; mancata presentazione dei documenti richiesti dalla RA ai sensi del successivo articolo 13.2; non "visibilita'/raggiungibilita'" degli oggetti appartenenti al nome a dominio assegnato per piu' di tre mesi. La verifica di questa mancanza di visibilita'/raggiungibilita' deve essere effettuata tecnicamente a cura della RA. In tal caso il nome a dominio non puo' venire riassegnato in uso ad altri prima di un mese dalla data della revoca.

11.3 Revoca a seguito di sentenza o decisione arbitrale

La RA revoca l'assegnazione di un nome a dominio a fronte di una decisione arbitrale o sentenza passata in giudicato che stabilisca che l'assegnatario non ne aveva diritto all'uso. Un nome a dominio sospeso non puo' venire riassegnato in uso ad altri se non dopo che sia stato revocato. Un nome a dominio revocato ai sensi del comma precedente e' immediatamente reso disponibile per l'assegnazione ad altri soggetti diversi dal precedente assegnatario, a meno di esplicita indicazione contraria espressa nella decisione arbitrale o nella sentenza.

12. Sospensione dell'assegnazione di un nome a dominio

La RA puo' sospendere l'assegnazione di un nome a dominio soltanto: a) per ordine dell'autorita', oppure b) su richiesta dell'assegnatario.

12.1 Sospensione per ordine dell'autorita'

La RA sospende l'assegnazione di un nome a dominio su ordine dell'autorita' giudiziaria notificatole nelle forme di legge o di provvedimento cautelare comunicatole dal collegio arbitrale, con cui ne venga inibito all'assegnatario l'uso. Il nome a dominio cosi' sospeso viene ripristinato a favore dell'originario assegnatario solo a fronte di provvedimento esecutivo dell'autorita' giudiziaria o di decisione arbitrale con cui siano respinte le richieste di chi ne contestava la legittimita' dell'uso, oppure a fronte della dimostrazione che il procedimento, nell'ambito del quale il provvedimento che ha portato alla sospensione e' stato emesso, si e' estinto. Il nome a dominio sospeso ai sensi del primo comma del presente articolo viene revocato dalla RA solo a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale che confermi l'atto sospensivo o dichiari che l'assegnatario non ne aveva diritto all'uso.

12.2 Sospensione a richiesta dell'assegnatario

La RA sospende un nome a dominio su richiesta dell'assegnatario al quale ne sia contestato giudizialmente l'uso. In questa ipotesi, la RA e' tenuta a ripristinare il nome a dominio a favore dell'assegnatario originale non appena questi glielo richieda.

13. Documentazione per l'assegnazione di un nome a dominio

La richiesta di un nuovo nome a dominio avviene attraverso un modulo elettronico contenente i dati tecnici necessari alla sua funzionalita' ed operativita' inviato dal provider/maintainer del nome a dominio alla RA ed una lettera di assunzione di responsabilita' predisposta da chi richiede l'uso del nome a dominio. La RA accetta richieste di assegnazione solo se accompagnate dalla suddetta documentazione, redatta in modo conforme alle sue istruzioni.

13.1 Lettera di Assunzione di Responsabilita'

L'assegnatario di un nome a dominio si assume la piena responsabilita' civile e penale dell'uso del nome a dominio stesso. A tale fine il richiedente e' tenuto ad inviare alla RA una lettera di Assunzione di Responsabilita' (lettera di AR) secondo schema predisposto dalla RA. Nella lettera di AR devono essere dichiarati i dati identificativi del richiedente. Il richiedente deve inoltre dichiarare di conoscere i principi fondamentali di utilizzo delle risorse e della rete Internet, di avere preso visione delle norme predisposte dalla NA e dei principi espressi nel documento "Netiquette" (disponibile presso la NA) e di impegnarsi a rispettarli. Nella lettera di AR, il dichiarante puo' impegnarsi a devolvere le controversie relative al nome a dominio richiesto al comitato arbitrale costituito presso la NA.

13.2 Verifiche della Documentazione

La RA puo', a sua discrezione, chiedere che le siano forniti i documenti comprovanti quanto dichiarato nella lettera AR. I suddetti documenti devono essere fatti pervenire alla RA entro 30 giorni dalla richiesta.

13.3 Mancata presentazione di documentazione.

Nei casi in cui: la documentazione non pervenga alla RA entro il suddetto termine; oppure il richiedente si rifiuti di inviarla; oppure emerga la non rispondenza al vero delle dichiarazioni effettuate dal richiedente; e' facolta' della RA revocare l'assegnazione del nome a dominio.

13.4 Pubblicazione dei moduli e delle istruzioni.

La RA e' tenuta a rendere pubblici e mantenere in linea sui propri server i modelli del modulo e della lettera di assunzione di responsabilita', nonche' le istruzioni per la registrazione dei nomi a dominio e di quanto altro necessario.

SEZIONE 2

Risoluzione delle Dispute

14. Procedura di Contestazione

Chiunque puo' contestare presso la RA i nomi a dominio da essa assegnati in uso e contenuti nel RNA.

14.1 Introduzione della contestazione

Una contestazione ha inizio mediante lettera raccomandata indirizzata alla RA da chi assume aver subito un pregiudizio a causa di un oggetto assegnato in uso ad un soggetto altrui. La lettera di contestazione deve contenere le generalita' del mittente, il nome a dominio contestato, i motivi della contestazione, il pregiudizio subito dal mittente o il proprio diritto che questi assume leso.

14.2 Procedure della Registration Authority in caso di Contestazione

In presenza di una contestazione, la RA aggiunge la annotazione "valore contestato/challenged value" al valore contenuto nel RNA, e vi annota anche la data di inizio contestazione in un apposito file non ad accesso pubblico ma ottenibile su richiesta. Inoltre, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, la RA comunica via posta elettronica all'assegnatario la contestazione dell'oggetto a lui assegnato, e invita entrambe le parti a dar inizio alla procedura arbitrale di cui all'articolo 15. La comunicazione all'assegnatario dell'oggetto contestato deve contenere tutte le informazioni rilevanti alla contestazione, comprese le informazioni non disponibili per la consultazione pubblica nel RNA. La RA e' tenuta a fornire tutti i dati e la documentazione relativa all'oggetto contestato alla parte che ne faccia richiesta, previo rimborso delle spese.

14.3 Contestazione Pendente

La RA non prende parte alla risoluzione di una contestazione, che, nel caso non possa essere risolta amichevolmente, puo' essere devoluta dalle parti al collegio arbitrale di cui all'articolo 15. La RA non e' tenuta a nessun'altra azione sino a che la contestazione viene risolta. In pendenza di contestazione, la parte che l'ha posta e' tenuta a confermare alla RA almeno ogni due anni la propria volonta' di mantenere pendente la contestazione ed il proprio interesse per l'oggetto contestato. In mancanza, la RA riterra' risolta la contestazione.

14.4 Contestazione Risolta

La RA considera una contestazione come risolta nel momento in cui riceve comunicazione in tal senso da tutte le parti interessate; oppure riceve dal presidente del collegio arbitrale una decisione arbitrale sulla questione reso in conformita' con quanto previsto all'articolo 15.6 di questo Regolamento; oppure riceve notifica di sentenza passata in giudicato dell'autorita' giudiziaria, o lodo arbitrale passato in giudicato che risolve la questione; oppure riceve dalla parte che ha posto la contestazione comunicazione della sua volonta' di abbandonarla; oppure la precedente assegnataria dell'oggetto contestato rinuncia alla sua assegnazione; una delle due parti offre prova dell'avvenuta estinzione di un procedimento giudiziario avviato per la risoluzione della controversia; oppure siano trascorsi 2 anni dal momento in cui e' stata posta la contestazione senza che la parte che l'ha iniziata abbia ribadito la propria volonta' di mantenere la sua contestazione; oppure siano trascorsi 2 anni dall'ultima volta in cui la parte che ha iniziato la contestazione abbia ribadito la propria volonta' di mantenerla. Una contestazione risolta non puo' essere nuovamente riproposta fra le stesse parti per lo stesso nome a dominio.

14.5 Effetti della risoluzione della contestazione.

Risolta la contestazione ai sensi del precedente articolo 14.4, la RA: a - se la risoluzione e' avvenuta in base ai punti "4", "6", "7" o "8" del precedente articolo 14.4, oppure in base ai punti "2" o "3" del precedente articolo 14.4 e la sentenza, il lodo o la decisione arbitrale siano favorevoli all'assegnatario resistente alla contestazione, oppure in base al punto "1" del precedente articolo 14.4 e le parti concordino sulla legittimita' della registrazione ell'assegnatario resistente alla contestazione, allora la RA rimuove dal RNA la notazione "valore contestato/challenged value" per il nome a dominio contestato; b - se la risoluzione e' avvenuta in base ai punti "2" o "3" del precedente articolo 14.4) e la sentenza, il lodo o la decisione arbitrale siano favorevoli ha chi ha posto la contestazione, oppure in base al punto "1" del precedente articolo 14.4 e le parti concordino sulla illegittimita' della registrazione dell'assegnatario resistente alla contestazione, oppure in base al punto "5" del precedente articolo 14.4 allora la RA rimuove dal RNA l'assegnazione del nome a dominio contestato.

14.6 Riassegnazione del nome a dominio contestato e rimosso

Nei casi previsto al punto "b" dal precedente articolo 14.5, la rimozione del nome a dominio sotto contestazione non ne comporta la automatica assegnazione alla parte che ha iniziato la contestazione. Risolta la contestazione, la RA non rende disponibile il nome a dominio contestato per libera assegnazione per almeno 30 giorni. La RA deve inoltre invitare, non oltre 10 giorni lavorativi dalla risoluzione della contestazione, la parte che ha iniziato la contestazione ad iniziare la normale procedura per l'assegnazione del nome a dominio. Se la procedura per l'assegnazione non viene iniziata entro 30 giorni dal momento in cui la contestazione e' stata risolta, il nome a dominio puo' essere nuovamente assegnato dalla RA a chiunque ne faccia richiesta.

15. Comitato di arbitrazione

15.1. Clausola arbitrale.

Chi richiede in uso un nome a dominio presso la RA puo' impegnarsi, con la lettera di AR o con atto successivo, a devolvere ad arbitrato irrituale le eventuali controversie connesse alla assegnazione di quel nome a dominio ai sensi delle presenti regole di naming, riconoscendo come valide e vincolanti le decisioni prese dal collegio arbitrale.

15.2 Costituzione del comitato di arbitrazione. E' costituito presso la NA un comitato di arbitrazione. Il comitato e' composto dai membri della NA che ne abbiano fatto richiesta al Presidente della NA, con esclusione del Presidente stesso, del Vicepresidente e del Direttore del Comitato Esecutivo (CE) in carica. L'elenco degli arbitri nominati dal CE facenti parte del comitato di arbitrazione e' disponibile presso la segreteria della NA.

15.3 Composizione del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale e' composto da tre arbitri membri del comitato di arbitrazione di cui due scelti uno da ciascuna delle due parti, il terzo, che funge da presidente del collegio arbitrale, scelto dai due arbitri di parte come sopra nominati.

La parte che desidera dar inizio alla procedura arbitrale e' tenuta a procedere alla nomina del proprio arbitro mediante lettera raccomandata indirizzata alla controparte, all'arbitro che intende nominare ed al Presidente della NA, nella quale e' indicato il nome dell'arbitro prescelto fra quelli componenti il comitato di arbitrazione, l'oggetto della domanda da sottoporre al collegio arbitrale, le ragioni di fatto e di diritto su cui essa si fonda, le proprie conclusioni, il proprio domicilio ed il proprio indirizzo di posta elettronica, nonche' l'invito all'altra parte a nominare il proprio arbitro fra i membri del comitato di arbitrazione. La parte alla quale e' rivolto l'invito di nomina dell'arbitro e' tenuta a sua volta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione a nominare il proprio arbitro negli stessi modi indicati al precedente comma. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito puo' chiedere che la nomina sia fatta dal Presidente della NA, il quale procede alla nomina di tale arbitro entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. La nomina e' comunicata alle parti per posta elettronica. Gli arbitri di parte cosi' nominati scelgono entro 5 giorni lavorativi dalla nomina del secondo arbitro il presidente del collegio arbitrale. Qualora tale scelta non si verifichi entro tale termine, la parte piu' diligente puo' chiedere la nomina del terzo arbitro al Presidente della NA, che procede entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, comunicando il nominativo del presidente del collegio arbitrale prescelto alle parti via posta elettronica. Il collegio arbitrale si considera costituito a far data dal giorno successivo alla accettazione dell'incarico da parte del presidente del collegio stesso.

Gli arbitri devono pronunciare la loro decisione entro 90 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.

15.4. Procedura innanzi al collegio arbitrale.

Il presidente del collegio arbitrale puo' nominare un segretario che assiste il collegio durante il procedimento e redige i verbali delle sedute in cui siano sentite la parti o i loro rappresentanti. Il collegio arbitrale ha facolta' di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene piu' opportuno, purche' sia assicurato il rispetto del contraddittorio. E' in ogni caso tenuto a concedere alle parti un termine non minore di 10 giorni lavorativi per presentare le proprie difese ed i propri documenti, e un ulteriore termine non minore di 10 per le repliche, nonche' a convocare personalmente le parti e sentirle in contraddittorio qualora cio' sia richiesto anche da una sola di esse. Innanzi al collegio arbitrale ciascuna parte puo' farsi rappresentare da altra persona, salvo che il collegio arbitrale non ritenga sentirla personalmente. Le comunicazioni del collegio arbitrale alle parti, lo scambio delle memorie e delle repliche puo' avvenire anche per posta elettronica, salvo che le parti non ne richiedano esplicitamente la forma scritta cartacea, o che sia necessario scambiare o esaminare documentazione originale non trasmissibile per posta elettronica.

15.5 Poteri cautelari ed istruttori del collegio arbitrale.

Ricorrendo gravi motivi, su richiesta di una delle parti il collegio arbitrale ha facolta' di prendere provvedimenti cautelari relativi al nome a dominio e al nome a dominio assegnato in contestazione. La RA e' tenuta ad dare immediatamente esecuzione a tali provvedimenti. Nel caso vi sia necessita' di istruttoria, il collegio arbitrale puo' delegare gli atti di istruzione ad uno solo degli arbitri. La RA e' tenuta a fornire al Collegio arbitrale tutte le informazioni da esso richieste.

15.6 Decisione del collegio arbitrale.

Gli arbitri giudicano secondo equita', quali amichevoli compositori, sulla base delle presenti regole di naming e delle norme dell'ordinamento italiano. Il presidente del collegio arbitrale comunica via Raccomandata A.R. la decisione definitiva alle parti, al Presidente e al Comitato Esecutivo della NA, ed alla RA. Le decisioni del collegio arbitrale sono conservate presso la segreteria della NA a disposizione dei membri del comitato arbitrale. La decisione arbitrale e' resa pubblico a cura del presidente della NA, salvo che il collegio arbitrale, su richiesta di una parte, decida il contrario. La decisione del collegio arbitrale e' inappellabile. Le decisioni del collegio arbitrale sono poste in esecuzione da parte della RA nel termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della decisione stessa.

15.7 Compenso del collegio arbitrale e spese.

Con la decisione, gli arbitri liquidano anche il loro compenso e quello del segretario del collegio, ponendoli, in tutto o in parte, a carico della parte soccombente. Su richiesta anche di una sola delle parti, il collegio puo' anche condannare il soccombente a rifondere in tutto o in parte le spese sostenute per il giudizio dalla parte vittoriosa, determinandole, se del caso, in via equitativa. I compensi che il collegio arbitrale liquida agli arbitri per il giudizio non possono essere superiori alla meta' del massimo previsto dalla tariffa forense vigente al momento della decisione.

Procedure Tecniche di Registrazione

Versione 3.1

Questo documento descrive le procedure per l'assegnazione, la modifica, la sospensione e la revoca di un nome a dominio da parte della Registration Authority Italiana (RA). In questo documento, ovunque si parli di comunicazione scritta, si può intendere anche fax, ma non posta elettronica.

1.Terminologia ed Elementi per la Registrazione

  1. Provider/Maintainer. Il provider/maintainer è colui che ha stipulato un contratto con la RA per la registrazione per conto proprio o per conto di terzi di nomi a dominio nel ccTLD "it".
  2. Lettera di Assunzione di Responsabilità. La lettera di assunzione di responsabilità (lettera di AR) è la lettera con la quale il richiedente del nome a dominio si assume la piena responsabilità civile e penale dell'uso del dominio stesso. Nella lettera di AR, oltre a quanto previsto all'articolo 13.1 delle Regole di Naming, devono essere dichiarati, secondo lo schema predisposto dalla RA: per le società: numero e data di iscrizione alla Camera di Commercio, ove prevista dalla legge; numero di partita IVA;nome e cognome del legale rappresentante; sede sociale; per le ditte individuali il numero di partita IVA per i liberi professionisti: il numero di partita IVA, ove previsto dalla legge; la data e il numero di iscrizione al relativo albo, se esistente; per gli Enti pubblici: la titolarità del richiedente a rappresentare l'Ente; gli estremi del provvedimento con cui l'Ente è stato costituito, ove possibile; il codice fiscale o partita IVA, ove possibile; nel caso di enti pubblici Italiani, se l'Ente Pubblico rientra o meno tra quelli sottoposti al controllo di AIPA; per le associazioni: data di costituzione, data e numero di registrazione ove prevista dalla legge; nome e cognome del legale rappresentante, codice fiscale o partita IVA ove previsti. per le persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza identificativo unico (per l'Italia Codice Fiscale) e paese dell'Unione Europea che lo ha emesso. La lettera di AR, firmata dal richiedente, va inviata, direttamente o tramite il proprio provider/maintainer, alla RA al seguente indirizzo: Registration Authority Italiana, Network Information Cente c/o Istituto IAT del CNR, Via Vittorio Alfieri 1, I-56010 GHEZZANO (PI), Fax: +39050542420. La lettera di AR può essere inviata, dal richiedente o tramite il proprio provider/maintainer, anche via fax.
  3. Modulo di registrazione per nomi a dominio. Il modulo di registrazione per nomi a dominio contiene le informazioni che andranno memorizzate nel Registro dei Nomi Assegnati (RNA) ad accesso pubblico. Il modulo deve essere redatto dal provider/maintainer secondo il modello predisposto dalla RA e deve essere da questi inviato per posta elettronica alla RA al seguente indirizzo: domain@nic.it o in sintassi X.400 S=domain; P=nic; A=GARR; C=it; Il provider/maintainer è il garante della correttezza delle informazioni fornite nel modulo per conto del richiedente. E' compito del provider/maintainer ottenere, tramite il database server del Ripe (indirizzo: auto-dbm@ripe.net), gli identificativi (NIC-HDL) di tutte le persone i cui nominativi entrano nel modulo di registrazione. Si considerano validi anche i NIC-HDL ottenuti presso: Arin, Internic, Apnic
  4. Attivazione dei nameserver Internet o del DSA

Nel caso di registrazione di un nome a dominio in formato IPS, o in formato ISO/IEC 10021 con relativa regola di traduzione in formato IPS, il richiedente o il suo provider/maintainer deve attivare almeno due nameserver autoritativi, uno primario e uno secondario, per il nuovo nome a domini. Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: i nameserver specificati nel modulo devono essere almeno 2 e devono corrispondere esattamente a quelli configurati per il nome a dominio; gli indirizzi IP dei nameserver specificati nel modulo devono corrispondere a quelli reali ad essi associati; il primo nameserver specificato nel modulo deve essere uguale a quello indicato nel record SOA del nome a dominio; al nome a dominio non deve essere associato un CNAME; il nome del nameserver specificato nel record SOA non deve essere un CNAME; i nomi dei nameserver autoritativi per il nome a dominio non devono essere un CNAME; deve esistere almeno un record MX o un record A per il nome a dominio; al record MX, eventualmente presente, non deve essere associato un CNAME i nameserver, quando sottoposti ad interrogazione, non devono fornire le seguenti risposte: not responding not reachable not running non-existent domain Host not found server failure Query failed

  • /maintainer se nel modulo compare dns2.nic.it (e quindi viene richiesto un servizio di nameserver secondario), l'indirizzo IP specificato per questo nameserver nel modulo deve essere esatto. Inoltre, in tal caso, deve anche risultare che: il "refresh period" non sia minore di 86400 il "retry interval" non sia minore di 1800 l'"expire time" non sia minore di 604800 i nameserver indicati nel modulo devono essere tutti autoritativi per il nome a dominio (ad eccezione di dns2.nic.it che viene configurato automaticamente a registrazione avvenuta). I documenti di riferimento per i controlli di cui sopra sono RFC974, RFC1034 e RFC1912. Nel caso di registrazione di un nome a dominio in formato ITU X.500, il richiedente o il suo provider deve attivare almeno un Directory System Agent (DSA) per il nuovo nome a domini.

2. Assegnazione di un nuovo nome a dominio

2.1.Procedura di registrazione

La procedura di registrazione prevede inizialmente tre passi. Il primo può essere effettuato indifferentemente dal richiedente del nome a dominio o dal provider/maintainer. Gli altri due devono essere effettuati dal provider/maintainer: Invio alla RA della lettera di AR, secondo le specifiche definite in: 1.2 Invio del modulo di registrazione alla RA, secondo le modalità definite in 1.3 Configurazione dei nameserver primari e secondari, come definito in 1.4 Tutti i moduli, le lettere di AR e le richieste inviate alla RA devono essere formulate in lingua italiana. La procedura di registrazione si considera attivata dal momento in cui la RA riceve la lettera di AR, anche via fax, debitamente compilata e firmata. L'ordine di precedenza con cui vengono evase le richieste di registrazione si basa sull'ordine temporale di arrivo delle lettere di AR. Entro 10 giorni lavorativi dall'attivazione della procedura di registrazione, il provider/maintainer deve completare presso la RA la documentazione relativa alla registrazione. In caso contrario, la procedura di registrazione fallisce, la richiesta viene annullata (ed il provider/maintainer che ha sottomesso la richiesta di registrazione del nome a domini viene informato del fallimento della procedura di registrazione).

2.2 Verifiche formali e tecniche sulla registrazione

Una volta in possesso della lettera di AR e del Modulo di Registrazione, la RA inizia le verifiche formali e tecniche indicate di seguito. Se vi sono problemi sintattici, semantici e tecnici la RA li comunica al provider/maintainer entro 10 giorni lavorativi dalla data di inizio delle predette verifiche dando al provider/maintainer il termine di 10 giorni lavorativi per la soluzione dei problemi stessi. Qualora i problemi non vengano risolti entro i termini sopra citati la richiesta di registrazione è annullata, ed al provider/maintainer viene comunicato il fallimento della procedura di registrazione.

2.2.1 Verifiche sul nome richiesto

Il nome a dominio richiesto è comparato con tutti gli altri nomi a dominio presenti nel RNA e con i nomi di domini la cui procedura di registrazione è attiva. Se si verifica una delle seguenti condizioni: il nome a dominio richiesto è un duplicato nella sintassi IPS, oppure il nome a dominio richiesto è un duplicato nella sintassi ISO/IEC 10021 ed il valore del campo ADMD è diverso da "0", oppure il nome a dominio richiesto è un duplicato nella sintassi ITU X.500, la richiesta di registrazione viene automaticamente respinta.

2.2.2 Verifiche di congruenza della documentazione

La RA controlla che la lettera di AR ed il Modulo di Registrazione siano tra loro congruenti, ossia che: la persona indicata sul modulo come "admin-c" coincida con il firmatario della lettera di AR il provider/maintainer specificato sulla lettera di AR sia quello da cui perviene il modulo elettronico.

2.2.3 Verifiche sul modulo di registrazione

La correttezza sintattica del modulo viene verificata dalla RA (eventualmente anche tramite una procedura automatica), che comunica via e-mail al mittente se il modulo è corretto, oppure se sono stati commessi errori di compilazione. Il provider/maintainer deve accertarsi di ricevere tale comunicazione. In caso di errori, dovrà correggerli e procedere ad un nuovo invio del modulo fino ad ottenere comunicazione del successo dell'operazione. Una volta superato il controllo sintattico, la RA controlla che per ciascuna persona referenziata sul modulo di registrazione esista una entry "person" per la sua identificazione. Tale entry deve essere presente in una delle seguenti forme: nel modulo di registrazione, se si tratta di una nuova persona o se si tratta di un aggiornamento dei dati relativi ad una entry esistente; nel database della RA, se la registrazione della entry relativa alla persona era già stata fatta in precedenza. La RA controlla inoltre che sia stato inserito l'indirizzo di posta elettronica (obbligatorio) relativo al postmaster del nome a dominio.

2.2.4. Verifiche sulla corretta configurazione dei nameserver

La corretta configurazione dei nameserver, secondo le specifiche 1.4 viene verificata dalla RA (eventualmente anche tramite una procedura automatica), che comunica al mittente la correttezza della configurazione oppure gli eventuali errori commessi nella configurazione dei nameserver autoritativi per il nome a dominio richiesto. Il provider/maintainer deve accertarsi di ricevere tale comunicazione. In caso di errori, dovrà correggerli e procedere ad un nuovo invio del modulo fino ad ottenere comunicazione del successo dell'operazione.

2.3 Conclusione con successo della procedura di registrazione

Se tutte le verifiche formali e tecniche vengono superate, la RA provvede a che: le deleghe autoritative per il nuovo nome a dominio siano correttamente inserite negli opportuni nameserver oppure nelle tabelle operative necessarie al corretto utilizzo dello stesso siano attivate tutte le altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei servizi relativi al nuovo nome a dominio. In particolare l'indirizzo di posta elettronica indicato nel campo "postmaster:" del modulo di registrazione viene iscritto nella lista di distribuzione postmita@nic.it/S=postmita; P=nic; A=GARR; C=it; contenente tutti i postmaster dei nomi a dominio sotto il ccTLD "it". A questo punto la RA provvede all'inserimento del nuovo nome a dominio nel RNA e invia al provider/maintainer una conferma della avvenuta registrazione.

2.4 Reiezione della domanda.

La richiesta di assegnazione in uso di un nome a dominio viene respinta, nei seguenti casi: a) Se è già attiva una procedura di registrazione per il nome a dominio richiesto, b) Se le verifiche formali e tecniche sui documenti di registrazione danno esito negativo e il provider/maintainer non fornisce entro 10 giorni le correzioni richieste, c) Se l'invio della documentazione non viene completato entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di AR. Il provider/maintainer che ha sottomesso la richiesta di registrazione del nome a dominio viene informato via e mail del fallimento della procedura di registrazione.

3. Revoca di un nome a dominio assegnato

Sono qui riportate le procedure per la revoca di un nome a dominio precedentemente registrato. La procedura di revoca di un nome a dominio viene effettuata in uno dei seguenti casi: l'assegnatario ha fatto richiesta di cambiare il proprio nome a dominio o rinuncia al nome a dominio che ha in uso; il dominio viene passato in NO-PROVIDER-MNT; si è verificato uno dei casi previsti dagli articoli 11.2 E 11.3 delle regole di naming che determinano la revoca del nome a dominio assegnato. Nel primo caso la richiesta di revoca è presentata dall'assegnatario del nome a dominio, nel secondo caso è inoltrata dal provider/maintainer, nel terzo caso la RA procede d'ufficio.

3.1 Rinuncia o cambio di un nome a dominio da parte dell'assegnatario

L'assegnatario di un nome a dominio può rinunciarvi inviando alla RA richiesta scritta in tal senso. La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a provare la legittimazione di chi sottoscrive la richiesta. Al termine dell'eventuale periodo di mantenimento del nome a dominio ai sensi dell'art. 11.1 delle regole di naming, o immediatamente nel caso di mancanza di tale richiesta, la RA rimuove dai nameserver o DSA le deleghe autoritative per il nome a dominio, cancella tutte le altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei relativi servizi e cancella il nome dal RNA, comunicando al suo provider/maintainer l'avvenuta cancellazione della registrazione.

3.2 Revoca di un nome a dominio non più mantenuto dal provider/maintainer

Nel caso in cui il provider/maintainer non voglia più mantenere un nome a dominio deve provvedere a informare la RA con una comunicazione scritta. La RA sostituisce nella registrazione del nome a dominio contenuta nel RNA il valore contenuto del campo "mnt-by:" con NO-PROVIDER-MNT ed invia all'assegnatario una raccomandata a.r. in cui comunica il passaggio del nome a dominio nello stato di NO-PROVIDER-MNT. Trascorsi 3 mesi senza che la RA abbia ricevuto da parte del soggetto assegnatario ulteriori comunicazioni in merito a tale registrazione, essa rimuove dai nameserver o DSA le deleghe autoritative per il nome a dominio, cancella tutte le altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei relativi servizi e cancella il nome dal RNA, comunicando al provider/maintainer l'avvenuta cancellazione della registrazione

3.3 Revoca da parte della RA

Nel caso di revoca d'ufficio o a seguito di sentenza o decisione arbitrale della assegnazione di un nome a dominio, la RA rimuove dai nameserver o DSA le deleghe autoritative per il nome a dominio, cancella tutte le altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei relativi servizi e cancella il nome dal RNA.

Inoltre la RA comunica all'assegnatario del nome rimosso ed al suo provider/maintainer l'avvenuta rimozione d'ufficio del nome a dominio, specificando le motivazioni della revoca ed allegando tutta la documentazione relativa.

4. Sospensione di un nome a dominio assegnato

Sono qui riportate le procedure per la sospensione di un nome a dominio.

La procedura di sospensione di un nome a dominio viene effettuata in uno dei seguenti casi: ordine di sospensione da parte dell'autorità giudiziaria o del collegio arbitrale di cui all'art. 15.5 delle regole di naming; richiesta di sospensione da parte dell'assegnatario ai sensi dell'art. 12.2 delle regole di naming. Nel primo caso la richiesta di sospensione deve essere notificata da chi ha interesse alla RA nelle forme di legge oppure comunicatale dal collegio arbitrale. Nel secondo caso la richiesta di sospensione è presentata tramite comunicazione scritta dallÕassegnatario del nome a dominio. In entrambi i casi la RA rimuove dai nameserver o DSA le deleghe autoritative per il nome a dominio e cancella tutte le altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei relativi servizi. Inoltre la RA aggiunge alla registrazione presente nel RNA il campo "SOSPESO/SUSPENDED "

4.1 Riattivazione di un nome a dominio sospeso

Per riattivare il nome a dominio sospeso la RA provvede al reinserimento nei nameserver o DSA delle deleghe autoritative per il nome a dominio, ed al reinserimento di tutte le altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei relativi servizi. La RA deve anche effettuare le verifiche tecniche di corretta configurazione dei nameserver o del DSA, come previste nel caso di attivazione di un nuovo nome a dominio. Inoltre la RA rimuove dalla registrazione presente nel RNA il campo "SOSPESO/SUSPENDED". Al termine della procedura la RA comunica all'assegnatario del nome a dominio ed al suo provider/maintainer la riattivazione del nome a dominio.

5. Modifica della registrazione di un nome a dominio

Sono qui riportate le procedure per la modifica della registrazione di un nome a dominio esistente. Per modifica si intende la variazione di alcune informazioni contenute nella registrazione, pur rimanendo invariati i valori del nome a dominio nelle sintassi IPS, ISO/IEC 10021 o ITU X.500 e del soggetto che ha in uso il nome a dominio. In caso di modifica del nome a dominio o del soggetto assegnatario, si dovrà invece provvedere alla cancellazione del nome a dominio precedente ed alla registrazione del nuovo nome a dominio, seguendo la procedura descritta negli articoli 3 e 2.

5.1 Modifica semplice della registrazione

Nei casi in cui la modifica non comporti un mutamento di provider/maintainer, si applicano le procedure descritte negli articoli 2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3 e 2.4. Una nuova lettera di AR è necessaria solo nel caso in cui si intenda variare l'admin-c del dominio.

5.2 Cambio di provider/maintainer

L'assegnatario del nome a dominio invia per iscritto alla RA la dichiarazione di cambio del proprio provider/maintainer. Tale dichiarazione deve essere firmata da colui che è indicato come admin-c nel modulo di registrazione o da una persona aventi i poteri di legale rappresentante del soggetto che ha in uso il nome a dominio e deve contenere l'indicazione del provider/maintainer precedente e futuro. La RA modifica nel modulo del nome a dominio interessato (contenuto nel RNA) il valore del campo "mnt-by:" ad esso associato, inserendo il valore CHANGING-MNT, che identifica i nomi a dominio per i quali è in corso la procedura di cambio di provider/maintainer. La RA invia quindi via posta elettronica ad entrambi i provider/maintainer coinvolti nell'operazione l'avviso di inizio della procedura di cambio provider/maintainer. La RA invita anche il nuovo provider/maintainer ad inviare tramite posta elettronica il modulo nuovo di registrazione per il nome a dominio interessato, aggiornandone i dati contenuti. A questo punto si applicano le procedure di verifica descritte negli articoli 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4. In aggiunta, la RA verifica che il provider/maintainer precedente abbia rimosso le precedenti deleghe. In assenza di tale rimozione DA PARTE DEL PRECEDENTE provider/maintainer A QUESTI viene inibita la registrazione di ulteriori nomi a dominio.

5.2.1 Modifica della delega

Se tutte le verifiche vengono superate, la RA provvede affinchè le deleghe autoritative per il nome a dominio modificato siano correttamente inserite nei nameserver o DSA e modificate tutte le tabelle operative necessarie al corretto utilizzo dello stesso e le altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei servizi relativi al nome a dominio. La RA invia una comunicazione per posta elettronica ad entrambi i provider/maintainer interessati dell'avvenuto cambio di delega. La RA provvede inoltre a chiedere al precedente provider/maintainer la rimozione delle deleghe dai precedenti nameserver autoritativi. E' compito di questi provvedere a rimuovere le deleghe dai nameserver autoritativi del dominio, gestite direttamente o indirettamente e a darne conferma alla RA. In assenza di tale rimozione al provider/maintainer viene inibita la registrazione di ulteriori nomi a dominio.

5.3 Reiezione della richiesta

Se eventuali problemi tecnici non vengono risolti dal nuovo provider/mantainer dell'assegnatario del nome a dominio entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione degli stessi da parte della RA, la richiesta di modifica è annullata e il richiedente riceve comunicazione del fallimento della procedura di cambio provider. Il dominio viene quindi riassegnato al precedente provider/maintainer.

6. Documentazione verificabile

In qualsiasi momento la RA può chiedere che le siano forniti i seguenti documenti: originale della lettera di assunzione di responsabilità, nel caso in cui essa sia stata inviata in copia o via fax; per le società private, visura camerale e/o certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità ove previsto dalla legge, e copia del documento di attribuzione della partita IVA; per le ditte individuali, copia del documento di attribuzione della partita IVA; per i liberi professionisti, copia del documento di attribuzione della partita IVA ove previsto dalla legge, e certificato di iscrizione all'albo, se esistente; per gli Enti pubblici, documento attestante la titolarità del richiedente a rappresentare l'Ente, anche mediante auto- certificazione, copia del provvedimento amministrativo con cui è stato istituito l'Ente, se possibile, e copia del documento di attribuzione della partita IVA o del codice fiscale per le associazioni, l'atto costitutivo e/o lo statuto. per le persone fisiche, la copia del documento d'identità e la copia del documento con l'identificativo unico (per l'Italia il Codice Fiscale). Nel caso si tratti di documentazione in lingua straniera, ad essa deve essere allegata la relativa traduzione giurata in italiano.

Nomi a Dominio Riservati

Versione 3.1

Il presente documento contiene l'elenco dei nomi a dominio riservati, come specificato nell'articolo 7 delle Regole di Naming.

Nelle tabelle per il caso ISO/IEC 10021, il valore del campo Administration Domain "ADMD" viene indicato genericamente con <any>. Questo va sostituito con il valore di un qualsiasi ADMD Italiano o con uno dei due campi speciali "0" (zero) oppure " " (spazio).

1. Nomi Riservati Geografici

Non sono assegnabili:

a livello due (IPS) ed a livello PRMD (ISO/IEC 10021) e "Org" (X.500):

i nomi delle Province Italiane

i nomi delle Regioni Italiane

le sigle a due lettere delle Province Italiane

le sigle a tre lettere delle Regioni Italiane

i nomi corrispondenti all'identificazione dell'Italia

immediatamente al di sotto del nome o sigla della provincia di appartenenza:

i nomi dei Comuni Italiani

Sono inoltre considerati nomi geografici riservati anche le traduzioni in lingua inglese dei nomi geografici riservati.

Nelle province e regioni nelle quali sono in vigore, in base alla norme dell'ordinamento italiano sulle minoranze etnico-linguistiche, anche lingue diverse dalla lingua italiana, sono considerati nomi geografici riservati anche le traduzioni in tali lingue dei nomi stessi.

I Nomi Riservati Geografici sono elencati nelle Tabelle 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, in formato IPS, ISO/IEC 10021 e X.500.

2. Nomi Riservati di Utilizzo Generale

Non sono assegnabili a livello due (IPS) ed a livello PRMD (ISO/IEC 10021) e "Org" (X.500), o comunque al di sotto di un ramo interamente geografico:

alcuni nomi e relative sigle ufficiali di servizi o protocolli di rete

i nomi dei Generic Top Level domain (gTLD)

I Nomi Riservati di Utilizzo Generale sono elencati nelle Tabelle 2.1, 2.2 e 2.3, in formato IPS, ISO/IEC 10021 e X.500.

3. Nomi Riservati di Pubblica Amministrazione

Sono nomi a dominio riservati e come tali assegnabili solo all'ente territoriale corrispondente:

il nome "regione" al di sotto del nome a dominio geografico corrispondente ad una regione o della sua sigla elencato in Tabella 1.2

il nome "provincia" al di sotto del nome a dominio geografico corrispondente ad una provincia o della sua sigla elencato in Tabella 1.3

il nome "comune" al di sotto del nome a dominio geografico corrispondente ad un comune elencati in Tabella 1.4

Per i territori in cui in base all'ordinamento italiano vige il multilinguismo, sono nomi riservati anche le traduzioni di "comune", "provincia" e "regione" nella lingua in questione.

TABELLE

Tabella 1.1 - Nomi Geografici Riservati corrispondenti all'Italia

IPS:

it.it

Italia.it

Italy.it

Italie.it

Italien.it

Repubblica-Italiana.it

RepubblicaItaliana.it

Italian-Republic.it

ItalianRepublic.it

Republique-Italienne.it

RepubliqueItalienne.it

Italienische-Republik.it

ItalienischeRepublik.it

ISO/IEC 10021:

prmd=it; admd=<any>; c=it;

prmd=Italia; admd=<any>; c=it;

prmd=Italy; admd=<any>; c=it;

prmd=Italie; admd=<any>; c=it;

prmd=Italien; admd=<any>; c=it;

prmd=Repubblica-Italiana; admd=<any>; c=it;

prmd=RepubblicaItaliana; admd=<any>; c=it;

prmd=Italian-Republic; admd=<any>; c=it;

prmd=ItalianRepublic; admd=<any>; c=it;

prmd=Republique-Italienne; admd=<any>; c=it;

prmd=RepubliqueItalienne; admd=<any>; c=it;

prmd=Italienische-Republik; admd=<any>; c=it;

prmd=ItalienischeRepublik; admd=<any>; c=it;

X.500:

Org=it; c=it;

Org=Italia; c=it;

Org=Italy; c=it;

Org=Italie; c=it;

Org=Italien; c=it;

Org=Repubblica-Italiana; c=it;

Org=RepubblicaItaliana; c=it;

Org=Italian-Republic; c=it;

Org=ItalianRepublic; c=it;

Org=Republique-Italienne; c=it;

Org=RepubliqueItalienne; c=it;

Org=Italienische-Republik; c=it;

Org=ItalienischeRepublik; c=it;

 

Tabella 1.2 - Nomi Geografici Riservati corrispondenti alle Regioni Italiane

IPS:

Valle-Aosta.it

ValleAosta.it

Vallee-Aoste.it

ValleeAoste.it

Aosta-Valley.it

AostaValley.it

VAO.it

Piemonte.it

Piedmont.it

PMN.it

Liguria.it

LIG.it

Lombardia.it

Lombardy.it

LOM.it

Veneto.it

VEN.it

Trentino-A-Adige.it

TrentinoAAdige.it

Trentino-S-Tirol.it

TrentinoSTirol.it

Trentino-S-Tyrol.it

TrentinoSTyrol.it

TAA.it

Friuli-Ve-Giulia.it

FriuliVeGiulia.it

FVG.it

Emilia-Romagna.it

EmiliaRomagna.it

EMR.it

Toscana.it

Tuscany.it

TOS.it

Marche.it

MAR.it

Umbria.it

UMB.it

Abruzzo.it

ABR.it

Molise.it

MOL.it

Lazio.it

LAZ.it

Campania.it

CAM.it

Puglia.it

PUG.it

Basilicata.it

Lucania.it

BAS.it

Calabria.it

CAL.it

Sicilia.it

Sicily.it

SIC.it

Sardegna.it

Sardinia.it

SAR.it

ISO/IEC 10021:

prmd=Valle-Aosta; admd=<any>; c=it;

prmd=ValleAosta; admd=<any>; c=it;

prmd=Vallee-Aoste; admd=<any>; c=it;

prmd=ValleeAoste; admd=<any>; c=it;

prmd=Aosta-Valley; admd=<any>; c=it;

prmd=AostaValley; admd=<any>; c=it;

prmd=VAO; admd=<any>; c=it;

prmd=Piemonte; admd=<any>; c=it;

prmd=Piedmont; admd=<any>; c=it;

prmd=PMN; admd=<any>; c=it;

prmd=Liguria; admd=<any>; c=it;

prmd=LIG; admd=<any>; c=it;

prmd=Lombardia; admd=<any>; c=it;

prmd=Lombardy; admd=<any>; c=it;

prmd=LOM; admd=<any>; c=it;

prmd=Veneto; admd=<any>; c=it;

prmd=VEN; admd=<any>; c=it;

prmd=Trentino-A-Adige; admd=<any>; c=it;

prmd=TrentinoAAdige; admd=<any>; c=it;

prmd=Trentino-S-Tirol; admd=<any>; c=it;

prmd=TrentinoSTirol; admd=<any>; c=it;

prmd=Trentino-S-Tyrol; admd=<any>; c=it;

prmd=TrentinoSTyrol; admd=<any>; c=it;

prmd=TAA; admd=<any>; c=it;

prmd=Friuli-Ve-Giulia; admd=<any>; c=it;

prmd=FriuliVeGiulia; admd=<any>; c=it;

prmd=FVG; admd=<any>; c=it;

prmd=Emilia-Romagna; admd=<any>; c=it;

prmd=EmiliaRomagna; admd=<any>; c=it;

prmd=EMR; admd=<any>; c=it;

prmd=Toscana; admd=<any>; c=it;

prmd=Tuscany; admd=<any>; c=it;

prmd=TOS; admd=<any>; c=it;

prmd=Marche; admd=<any>; c=it;

prmd=MAR; admd=<any>; c=it;

prmd=Umbria; admd=<any>; c=it;

prmd=UMB; admd=<any>; c=it;

prmd=Abruzzo; admd=<any>; c=it;

prmd=ABR; admd=<any>; c=it;

prmd=Molise; admd=<any>; c=it;

prmd=MOL; admd=<any>; c=it;

prmd=Lazio; admd=<any>; c=it;

prmd=LAZ; admd=<any>; c=it;

prmd=Campania; admd=<any>; c=it;

prmd=CAM; admd=<any>; c=it;

prmd=Puglia; admd=<any>; c=it;

prmd=PUG; admd=<any>; c=it;

prmd=Basilicata; admd=<any>; c=it;

prmd=Lucania; admd=<any>; c=it;

prmd=BAS; admd=<any>; c=it;

prmd=Calabria; admd=<any>; c=it;

prmd=CAL; admd=<any>; c=it;

prmd=Sicilia; admd=<any>; c=it;

prmd=Sicily; admd=<any>; c=it;

prmd=SIC; admd=<any>; c=it;

prmd=Sardegna; admd=<any>; c=it;

prmd=Sardinia; admd=<any>; c=it;

prmd=SAR; admd=<any>; c=it;

X.500:

Org=Valle-Aosta; c=it;

Org=ValleAosta; c=it;

Org=Vallee-Aoste; c=it;

Org=ValleeAoste; c=it;

Org=Aosta-Valley; c=it;

Org=AostaValley; c=it;

Org=VAO; c=it;

Org=Piemonte; c=it;

Org=Piedmont; c=it;

Org=PMN; c=it;

Org=Liguria; c=it;

Org=LIG; c=it;

Org=Lombardia; c=it;

Org=Lombardy; c=it;

Org=LOM; c=it;

Org=Veneto; c=it;

Org=VEN; c=it;

Org=Trentino-A-Adige; c=it;

Org=TrentinoAAdige; c=it;

Org=Trentino-S-Tirol; c=it;

Org=TrentinoSTirol; c=it;

Org=Trentino-S-Tyrol; c=it;

Org=TrentinoSTyrol; c=it;

Org=TAA; c=it;

Org=Friuli-Ve-Giulia; c=it;

Org=FriuliVeGiulia; c=it;

Org=FVG; c=it;

Org=Emilia-Romagna; c=it;

Org=EmiliaRomagna; c=it;

Org=EMR; c=it;

Org=Toscana; c=it;

Org=Tuscany; c=it;

Org=TOS; c=it;

Org=Marche; c=it;

Org=MAR; c=it;

Org=Umbria; c=it;

Org=UMB; c=it;

Org=Abruzzo; c=it;

Org=ABR; c=it;

Org=Molise; c=it;

Org=MOL; c=it;

Org=Lazio; c=it;

Org=LAZ; c=it;

Org=Campania; c=it;

Org=CAM; c=it;

Org=Puglia; c=it;

Org=PUG; c=it;

Org=Basilicata; c=it;

Org=Lucania; c=it;

Org=BAS; c=it;

Org=Calabria; c=it;

Org=CAL; c=it;

Org=Sicilia; c=it;

Org=Sicily; c=it;

Org=SIC; c=it;

Org=Sardegna; c=it;

Org=Sardinia; c=it;

Org=SAR; c=it;

 

Tabella 1.3 - Nomi Geografici Riservati corrispondenti alle Province Italiane

IPS:

Agrigento.it

AG.it

Alessandria.it

AL.it

Ancona.it

AN.it

Aosta.it

Aoste.it

AO.it

Aquila.it

AQ.it

Arezzo.it

AR.it

Ascoli-Piceno.it

AscoliPiceno.it

AP.it

Asti.it

AT.it

Avellino.it

AV.it

Bari.it

BA.it

Belluno .it

BL.it

Benevento.it

BN.it

Bergamo .it

BG.it

Biella.it

BI.it

Bologna.it

BO.it

Bolzano.it

Bozen.it

Balsan .it

Alto-Adige.it

AltoAdige.it

Suedtirol.it

BZ.it

Brescia.it

BS.it

Brindisi.it

BR.it

Cagliari.it

CA.it

Caltanissetta.it

CL.it

Campobasso.it

CB.it

Caserta.it

CE.it

Catania.it

CT.it

Catanzaro.it

CZ.it

Chieti.it

CH.it

Como.it

CO.it

Cosenza.it

CS.it

Cremona.it

CR.it

Crotone.it

KR.it

Cuneo.it

CN.it

Enna.it

EN.it

Ferrara.it

FE.it

Firenze.it

Florence.it

FI.it

Foggia.it

FG.it

Forli-Cesena.it

ForliCesena.it

FO.it

Frosinone.it

FR.it

Genova.it

Genoa.it

GE.it

Gorizia.it

GO.it

Grosseto.it

GR.it

Imperia.it

IM.it

Isernia.it

IS.it

La-Spezia.it

LaSpezia.it

SP.it

Latina.it

LT.it

Lecce.it

LE.it

Lecco.it

LC.it

Livorno.it

LI.it

Lodi.it

LO.it

Lucca.it

LU.it

Macerata.it

MC.it

Mantova.it

MN.it

Massa-Carrara.it

MassaCarrara.it

MS.it

Matera.it

MT.it

Messina.it

ME.it

Milano.it

Milan.it

MI.it

Modena.it

MO.it

Napoli.it

Naples.it

NA.it

Novara.it

NO.it

Nuoro.it

NU.it

Oristano.it

OR.it

Padova.it

Padua.it

PD.it

Palermo.it

PA.it

Parma.it

PR.it

Pavia.it

PV.it

Perugia.it

PG.it

Pescara.it

PE.it

Pesaro-Urbino.it

PesaroUrbino.it

PS.it

Piacenza.it

PC.it

Pisa.it

PI.it

Pistoia.it

PT.it

Pordenone.it

PN.it

Potenza .it

PZ.it

Prato.it

PO.it

Ragusa.it

RG.it

Ravenna.it

RA.it

Reggio-Calabria.it

ReggioCalabria.it

RC.it

Reggio-Emilia.it

ReggioEmilia.it

RE.it

Rieti.it

RI.it

Rimini.it

RN.it

Roma.it

Rome.it

RM.it

Rovigo.it

RO.it

Salerno.it

SA.it

Sassari.it

SS.it

Savona.it

SV.it

Siena.it

SI.it

Siracusa.it

SR.it

Sondrio.it

SO.it

Taranto.it

TA.it

Teramo.it

TE.it

Terni.it

TR.it

Torino.it

Turin.it

TO.it

Trapani.it

TP.it

Trento.it

Trentino.it

TN .it

Treviso.it

TV.it

Trieste.it

TS.it

Udine.it

UD.it

Varese.it

VA.it

Venezia.it

Venice.it

VE.it

Verbania.it

VB.it

Vercelli.it

VC.it

Verona.it

VR.it

Vibo-Valentia.it

ViboValentia.it

VV.it

Vicenza.it

VI.it

Viterbo.it

VT.it

ISO/IEC 10021:

prmd=Agrigento; admd=<any>; c=it;

prmd=AG; admd=<any>; c=it;

prmd=Alessandria; admd=<any>; c=it;

prmd=AL; admd=<any>; c=it;

prmd=Ancona; admd=<any>; c=it;

prmd=AN; admd=<any>; c=it;

prmd=Aosta; admd=<any>; c=it;

prmd=Aoste; admd=<any>; c=it;

prmd=AO; admd=<any>; c=it;

prmd=Aquila; admd=<any>; c=it;

prmd=AQ; admd=<any>; c=it;

prmd=Arezzo; admd=<any>; c=it;

prmd=AR; admd=<any>; c=it;

prmd=Ascoli-Piceno; admd=<any>; c=it;

prmd=AscoliPiceno; admd=<any>; c=it;

prmd=AP; admd=<any>; c=it;

prmd=Asti; admd=<any>; c=it;

prmd=AT; admd=<any>; c=it;

prmd=Avellino; admd=<any>; c=it;

prmd=AV; admd=<any>; c=it;

prmd=Bari; admd=<any>; c=it;

prmd=BA; admd=<any>; c=it;

prmd=Belluno ; admd=<any>; c=it;

prmd=BL; admd=<any>; c=it;

prmd=Benevento; admd=<any>; c=it;

prmd=BN; admd=<any>; c=it;

prmd=Bergamo ; admd=<any>; c=it;

prmd=BG; admd=<any>; c=it;

prmd=Biella; admd=<any>; c=it;

prmd=BI; admd=<any>; c=it;

prmd=Bologna; admd=<any>; c=it;

prmd=BO; admd=<any>; c=it;

prmd=Bolzano; admd=<any>; c=it;

prmd=Bozen; admd=<any>; c=it;

prmd=Balsan ; admd=<any>; c=it;

prmd=Alto-Adige; admd=<any>; c=it;

prmd=AltoAdige; admd=<any>; c=it;

prmd=Suedtirol; admd=<any>; c=it;

prmd=BZ; admd=<any>; c=it;

prmd=Brescia; admd=<any>; c=it;

prmd=BS; admd=<any>; c=it;

prmd=Brindisi; admd=<any>; c=it;

prmd=BR; admd=<any>; c=it;

prmd=Cagliari; admd=<any>; c=it;

prmd=CA; admd=<any>; c=it;

prmd=Caltanissetta; admd=<any>; c=it;

prmd=CL; admd=<any>; c=it;

prmd=Campobasso; admd=<any>; c=it;

prmd=CB; admd=<any>; c=it;

prmd=Caserta; admd=<any>; c=it;

prmd=CE; admd=<any>; c=it;

prmd=Catania; admd=<any>; c=it;

prmd=CT; admd=<any>; c=it;

prmd=Catanzaro; admd=<any>; c=it;

prmd=CZ; admd=<any>; c=it;

prmd=Chieti; admd=<any>; c=it;

prmd=CH; admd=<any>; c=it;

prmd=Como; admd=<any>; c=it;

prmd=CO; admd=<any>; c=it;

prmd=Cosenza; admd=<any>; c=it;

prmd=CS; admd=<any>; c=it;

prmd=Cremona; admd=<any>; c=it;

prmd=CR; admd=<any>; c=it;

prmd=Crotone; admd=<any>; c=it;

prmd=KR; admd=<any>; c=it;

prmd=Cuneo; admd=<any>; c=it;

prmd=CN; admd=<any>; c=it;

prmd=Enna; admd=<any>; c=it;

prmd=EN; admd=<any>; c=it;

prmd=Ferrara; admd=<any>; c=it;

prmd=FE; admd=<any>; c=it;

prmd=Firenze; admd=<any>; c=it;

prmd=Florence; admd=<any>; c=it;

prmd=FI; admd=<any>; c=it;

prmd=Foggia; admd=<any>; c=it;

prmd=FG; admd=<any>; c=it;

prmd=Forli-Cesena; admd=<any>; c=it;

prmd=ForliCesena; admd=<any>; c=it;

prmd=FO; admd=<any>; c=it;

prmd=Frosinone; admd=<any>; c=it;

prmd=FR; admd=<any>; c=it;

prmd=Genova; admd=<any>; c=it;

prmd=Genoa; admd=<any>; c=it;

prmd=GE; admd=<any>; c=it;

prmd=Gorizia; admd=<any>; c=it;

prmd=GO; admd=<any>; c=it;

prmd=Grosseto; admd=<any>; c=it;

prmd=GR; admd=<any>; c=it;

prmd=Imperia; admd=<any>; c=it;

prmd=IM; admd=<any>; c=it;

prmd=Isernia; admd=<any>; c=it;

prmd=IS; admd=<any>; c=it;

prmd=La-Spezia; admd=<any>; c=it;

prmd=LaSpezia; admd=<any>; c=it;

prmd=SP; admd=<any>; c=it;

prmd=Latina; admd=<any>; c=it;

prmd=LT; admd=<any>; c=it;

prmd=Lecce; admd=<any>; c=it;

prmd=LE; admd=<any>; c=it;

prmd=Lecco; admd=<any>; c=it;

prmd=LC; admd=<any>; c=it;

prmd=Livorno; admd=<any>; c=it;

prmd=LI; admd=<any>; c=it;

prmd=Lodi; admd=<any>; c=it;

prmd=LO; admd=<any>; c=it;

prmd=Lucca; admd=<any>; c=it;

prmd=LU; admd=<any>; c=it;

prmd=Macerata; admd=<any>; c=it;

prmd=MC; admd=<any>; c=it;

prmd=Mantova; admd=<any>; c=it;

prmd=MN; admd=<any>; c=it;

prmd=Massa-Carrara; admd=<any>; c=it;

prmd=MassaCarrara; admd=<any>; c=it;

prmd=MS; admd=<any>; c=it;

prmd=Matera; admd=<any>; c=it;

prmd=MT; admd=<any>; c=it;

prmd=Messina; admd=<any>; c=it;

prmd=ME; admd=<any>; c=it;

prmd=Milano; admd=<any>; c=it;

prmd=Milan; admd=<any>; c=it;

prmd=MI; admd=<any>; c=it;

prmd=Modena; admd=<any>; c=it;

prmd=MO; admd=<any>; c=it;

prmd=Napoli; admd=<any>; c=it;

prmd=Naples; admd=<any>; c=it;

prmd=NA; admd=<any>; c=it;

prmd=Novara; admd=<any>; c=it;

prmd=NO; admd=<any>; c=it;

prmd=Nuoro; admd=<any>; c=it;

prmd=NU; admd=<any>; c=it;

prmd=Oristano; admd=<any>; c=it;

prmd=OR; admd=<any>; c=it;

prmd=Padova; admd=<any>; c=it;

prmd=Padua; admd=<any>; c=it;

prmd=PD; admd=<any>; c=it;

prmd=Palermo; admd=<any>; c=it;

prmd=PA; admd=<any>; c=it;

prmd=Parma; admd=<any>; c=it;

prmd=PR; admd=<any>; c=it;

prmd=Pavia; admd=<any>; c=it;

prmd=PV; admd=<any>; c=it;

prmd=Perugia; admd=<any>; c=it;

prmd=PG; admd=<any>; c=it;

prmd=Pescara; admd=<any>; c=it;

prmd=PE; admd=<any>; c=it;

prmd=Pesaro-Urbino; admd=<any>; c=it;

prmd=PesaroUrbino; admd=<any>; c=it;

prmd=PS; admd=<any>; c=it;

prmd=Piacenza; admd=<any>; c=it;

prmd=PC; admd=<any>; c=it;

prmd=Pisa; admd=<any>; c=it;

prmd=PI; admd=<any>; c=it;

prmd=Pistoia; admd=<any>; c=it;

prmd=PT; admd=<any>; c=it;

prmd=Pordenone; admd=<any>; c=it;

prmd=PN; admd=<any>; c=it;

prmd=Potenza ; admd=<any>; c=it;

prmd=PZ; admd=<any>; c=it;

prmd=Prato; admd=<any>; c=it;

prmd=PO; admd=<any>; c=it;

prmd=Ragusa; admd=<any>; c=it;

prmd=RG; admd=<any>; c=it;

prmd=Ravenna; admd=<any>; c=it;

prmd=RA; admd=<any>; c=it;

prmd=Reggio-Calabria; admd=<any>; c=it;

prmd=ReggioCalabria; admd=<any>; c=it;

prmd=RC; admd=<any>; c=it;

prmd=Reggio-Emilia; admd=<any>; c=it;

prmd=ReggioEmilia; admd=<any>; c=it;

prmd=RE; admd=<any>; c=it;

prmd=Rieti; admd=<any>; c=it;

prmd=RI; admd=<any>; c=it;

prmd=Rimini; admd=<any>; c=it;

prmd=RN; admd=<any>; c=it;

prmd=Roma; admd=<any>; c=it;

prmd=Rome; admd=<any>; c=it;

prmd=RM; admd=<any>; c=it;

prmd=Rovigo; admd=<any>; c=it;

prmd=RO; admd=<any>; c=it;

prmd=Salerno; admd=<any>; c=it;

prmd=SA; admd=<any>; c=it;

prmd=Sassari; admd=<any>; c=it;

prmd=SS; admd=<any>; c=it;

prmd=Savona; admd=<any>; c=it;

prmd=SV; admd=<any>; c=it;

prmd=Siena; admd=<any>; c=it;

prmd=SI; admd=<any>; c=it;

prmd=Siracusa; admd=<any>; c=it;

prmd=SR; admd=<any>; c=it;

prmd=Sondrio; admd=<any>; c=it;

prmd=SO; admd=<any>; c=it;

prmd=Taranto; admd=<any>; c=it;

prmd=TA; admd=<any>; c=it;

prmd=Teramo; admd=<any>; c=it;

prmd=TE; admd=<any>; c=it;

prmd=Terni; admd=<any>; c=it;

prmd=TR; admd=<any>; c=it;

prmd=Torino; admd=<any>; c=it;

prmd=Turin; admd=<any>; c=it;

prmd=TO; admd=<any>; c=it;

prmd=Trapani; admd=<any>; c=it;

prmd=TP; admd=<any>; c=it;

prmd=Trento; admd=<any>; c=it;

prmd=Trentino; admd=<any>; c=it;

prmd=TN ; admd=<any>; c=it;

prmd=Treviso; admd=<any>; c=it;

prmd=TV; admd=<any>; c=it;

prmd=Trieste; admd=<any>; c=it;

prmd=TS; admd=<any>; c=it;

prmd=Udine; admd=<any>; c=it;

prmd=UD; admd=<any>; c=it;

prmd=Varese; admd=<any>; c=it;

prmd=VA; admd=<any>; c=it;

prmd=Venezia; admd=<any>; c=it;

prmd=Venice; admd=<any>; c=it;

prmd=VE; admd=<any>; c=it;

prmd=Verbania; admd=<any>; c=it;

prmd=VB; admd=<any>; c=it;

prmd=Vercelli; admd=<any>; c=it;

prmd=VC; admd=<any>; c=it;

prmd=Verona; admd=<any>; c=it;

prmd=VR; admd=<any>; c=it;

prmd=Vibo-Valentia; admd=<any>; c=it;

prmd=ViboValentia; admd=<any>; c=it;

prmd=VV; admd=<any>; c=it;

prmd=Vicenza; admd=<any>; c=it;

prmd=VI; admd=<any>; c=it;

prmd=Viterbo; admd=<any>; c=it;

prmd=VT; admd=<any>; c=it;

X.500:

Org=Agrigento; c=it;

Org=AG; c=it;

Org=Alessandria; c=it;

Org=AL; c=it;

Org=Ancona; c=it;

Org=AN; c=it;

Org=Aosta; c=it;

Org=Aoste; c=it;

Org=AO; c=it;

Org=Aquila; c=it;

Org=AQ; c=it;

Org=Arezzo; c=it;

Org=AR; c=it;

Org=Ascoli-Piceno; c=it;

Org=AscoliPiceno; c=it;

Org=AP; c=it;

Org=Asti; c=it;

Org=AT; c=it;

Org=Avellino; c=it;

Org=AV; c=it;

Org=Bari; c=it;

Org=BA; c=it;

Org=Belluno ; c=it;

Org=BL; c=it;

Org=Benevento; c=it;

Org=BN; c=it;

Org=Bergamo ; c=it;

Org=BG; c=it;

Org=Biella; c=it;

Org=BI; c=it;

Org=Bologna; c=it;

Org=BO; c=it;

Org=Bolzano; c=it;

Org=Bozen; c=it;

Org=Balsan ; c=it;

Org=Alto-Adige; c=it;

Org=AltoAdige; c=it;

Org=Suedtirol; c=it;

Org=BZ; c=it;

Org=Brescia; c=it;

Org=BS; c=it;

Org=Brindisi; c=it;

Org=BR; c=it;

Org=Cagliari; c=it;

Org=CA; c=it;

Org=Caltanissetta; c=it;

Org=CL; c=it;

Org=Campobasso; c=it;

Org=CB; c=it;

Org=Caserta; c=it;

Org=CE; c=it;

Org=Catania; c=it;

Org=CT; c=it;

Org=Catanzaro; c=it;

Org=CZ; c=it;

Org=Chieti; c=it;

Org=CH; c=it;

Org=Como; c=it;

Org=CO; c=it;

Org=Cosenza; c=it;

Org=CS; c=it;

Org=Cremona; c=it;

Org=CR; c=it;

Org=Crotone; c=it;

Org=KR; c=it;

Org=Cuneo; c=it;

Org=CN; c=it;

Org=Enna; c=it;

Org=EN; c=it;

Org=Ferrara; c=it;

Org=FE; c=it;

Org=Firenze; c=it;

Org=Florence; c=it;

Org=FI; c=it;

Org=Foggia; c=it;

Org=FG; c=it;

Org=Forli-Cesena; c=it;

Org=ForliCesena; c=it;

Org=FO; c=it;

Org=Frosinone; c=it;

Org=FR; c=it;

Org=Genova; c=it;

Org=Genoa; c=it;

Org=GE; c=it;

Org=Gorizia; c=it;

Org=GO; c=it;

Org=Grosseto; c=it;

Org=GR; c=it;

Org=Imperia; c=it;

Org=IM; c=it;

Org=Isernia; c=it;

Org=IS; c=it;

Org=La-Spezia; c=it;

Org=LaSpezia; c=it;

Org=SP; c=it;

Org=Latina; c=it;

Org=LT; c=it;

Org=Lecce; c=it;

Org=LE; c=it;

Org=Lecco; c=it;

Org=LC; c=it;

Org=Livorno; c=it;

Org=LI; c=it;

Org=Lodi; c=it;

Org=LO; c=it;

Org=Lucca; c=it;

Org=LU; c=it;

Org=Macerata; c=it;

Org=MC; c=it;

Org=Mantova; c=it;

Org=MN; c=it;

Org=Massa-Carrara; c=it;

Org=MassaCarrara; c=it;

Org=MS; c=it;

Org=Matera; c=it;

Org=MT; c=it;

Org=Messina; c=it;

Org=ME; c=it;

Org=Milano; c=it;

Org=Milan; c=it;

Org=MI; c=it;

Org=Modena; c=it;

Org=MO; c=it;

Org=Napoli; c=it;

Org=Naples; c=it;

Org=NA; c=it;

Org=Novara; c=it;

Org=NO; c=it;

Org=Nuoro; c=it;

Org=NU; c=it;

Org=Oristano; c=it;

Org=OR; c=it;

Org=Padova; c=it;

Org=Padua; c=it;

Org=PD; c=it;

Org=Palermo; c=it;

Org=PA; c=it;

Org=Parma; c=it;

Org=PR; c=it;

Org=Pavia; c=it;

Org=PV; c=it;

Org=Perugia; c=it;

Org=PG; c=it;

Org=Pescara; c=it;

Org=PE; c=it;

Org=Pesaro-Urbino; c=it;

Org=PesaroUrbino; c=it;

Org=PS; c=it;

Org=Piacenza; c=it;

Org=PC; c=it;

Org=Pisa; c=it;

Org=PI; c=it;

Org=Pistoia; c=it;

Org=PT; c=it;

Org=Pordenone; c=it;

Org=PN; c=it;

Org=Potenza ; c=it;

Org=PZ; c=it;

Org=Prato; c=it;

Org=PO; c=it;

Org=Ragusa; c=it;

Org=RG; c=it;

Org=Ravenna; c=it;

Org=RA; c=it;

Org=Reggio-Calabria; c=it;

Org=ReggioCalabria; c=it;

Org=RC; c=it;

Org=Reggio-Emilia; c=it;

Org=ReggioEmilia; c=it;

Org=RE; c=it;

Org=Rieti; c=it;

Org=RI; c=it;

Org=Rimini; c=it;

Org=RN; c=it;

Org=Roma; c=it;

Org=Rome; c=it;

Org=RM; c=it;

Org=Rovigo; c=it;

Org=RO; c=it;

Org=Salerno; c=it;

Org=SA; c=it;

Org=Sassari; c=it;

Org=SS; c=it;

Org=Savona; c=it;

Org=SV; c=it;

Org=Siena; c=it;

Org=SI; c=it;

Org=Siracusa; c=it;

Org=SR; c=it;

Org=Sondrio; c=it;

Org=SO; c=it;

Org=Taranto; c=it;

Org=TA; c=it;

Org=Teramo; c=it;

Org=TE; c=it;

Org=Terni; c=it;

Org=TR; c=it;

Org=Torino; c=it;

Org=Turin; c=it;

Org=TO; c=it;

Org=Trapani; c=it;

Org=TP; c=it;

Org=Trento; c=it;

Org=Trentino; c=it;

Org=TN ; c=it;

Org=Treviso; c=it;

Org=TV; c=it;

Org=Trieste; c=it;

Org=TS; c=it;

Org=Udine; c=it;

Org=UD; c=it;

Org=Varese; c=it;

Org=VA; c=it;

Org=Venezia; c=it;

Org=Venice; c=it;

Org=VE; c=it;

Org=Verbania; c=it;

Org=VB; c=it;

Org=Vercelli; c=it;

Org=VC; c=it;

Org=Verona; c=it;

Org=VR; c=it;

Org=Vibo-Valentia; c=it;

Org=ViboValentia; c=it;

Org=VV; c=it;

Org=Vicenza; c=it;

Org=VI; c=it;

Org=Viterbo; c=it;

Org=VT; c=it;

 

Tabella 1.4 - Nomi Geografici Riservati corrispondenti ai Comuni Italiani

L'elenco del Nomi Geografici Riservati corrispondenti ai Comuni Italiani e' suddiviso, per facilitarne la consultazione, in 3 sottodocumenti separati, come indicato in seguito.

IPS:

Nomi Riservati dei Comuni - IPS (nomi-comuni-v31-ips.txt)

ISO/IEC 10021:

Nomi Riservati dei Comuni - ISO/IEC 10021 (nomi-comuni-v31-x400.txt)

X.500:

Nomi Riservati dei Comuni - X.500 (nomi-comuni-v31-x500.txt )

 

Tabella 2.1 - Nomi Riservati di Utilizzo Generale: servizi e protocolli di rete

IPS:

decnet.it

dns.it

dsa.it

e-mail.it

extranet.it

finger.it

ftam.it

ftp.it

gopher.it

internet.it

intranet.it

ldap.it

mail.it

mime.it

naming-authority.it

namingauthority.it

news.it

nic.it

nis.it

noc.it

osi.it

ping.it

pop.it

registration-authority.it

registrationauthority.it

rlogin.it

slip.it

smtp.it

sna.it

talk.it

tcpip.it

telnet.it

uucp.it

wais.it

whois.it

www.it

x25.it

x400.it

x42d.it

x500.it

ISO/IEC 10021:

prmd=decnet; admd=<any>; c=it;

prmd=dns; admd=<any>; c=it;

prmd=dsa; admd=<any>; c=it;

prmd=e-mail; admd=<any>; c=it;

prmd=extranet; admd=<any>; c=it;

prmd=finger; admd=<any>; c=it;

prmd=ftam; admd=<any>; c=it;

prmd=ftp; admd=<any>; c=it;

prmd=gopher; admd=<any>; c=it;

prmd=internet; admd=<any>; c=it;

prmd=intranet; admd=<any>; c=it;

prmd=ldap; admd=<any>; c=it;

prmd=mail; admd=<any>; c=it;

prmd=mime; admd=<any>; c=it;

prmd=naming-authority; admd=<any>; c=it;

prmd=namingauthority; admd=<any>; c=it;

prmd=news; admd=<any>; c=it;

prmd=nic; admd=<any>; c=it;

prmd=nis; admd=<any>; c=it;

prmd=noc; admd=<any>; c=it;

prmd=osi; admd=<any>; c=it;

prmd=ping; admd=<any>; c=it;

prmd=pop; admd=<any>; c=it;

prmd=registration-authority; admd=<any>; c=it;

prmd=registrationauthority; admd=<any>; c=it;

prmd=rlogin; admd=<any>; c=it;

prmd=slip; admd=<any>; c=it;

prmd=smtp; admd=<any>; c=it;

prmd=sna; admd=<any>; c=it;

prmd=talk; admd=<any>; c=it;

prmd=tcpip; admd=<any>; c=it;

prmd=telnet; admd=<any>; c=it;

prmd=uucp; admd=<any>; c=it;

prmd=wais; admd=<any>; c=it;

prmd=whois; admd=<any>; c=it;

prmd=www; admd=<any>; c=it;

prmd=x25; admd=<any>; c=it;

prmd=x400; admd=<any>; c=it;

prmd=x42d; admd=<any>; c=it;

prmd=x500; admd=<any>; c=it;

X.500:

Org=decnet; c=it;

Org=dns; c=it;

Org=dsa; c=it;

Org=e-mail; c=it;

Org=extranet; c=it;

Org=finger; c=it;

Org=ftam; c=it;

Org=ftp; c=it;

Org=gopher; c=it;

Org=internet; c=it;

Org=intranet; c=it;

Org=ldap; c=it;

Org=mail; c=it;

Org=mime; c=it;

Org=naming-authority; c=it;

Org=namingauthority; c=it;

Org=news; c=it;

Org=nic; c=it;

Org=nis; c=it;

Org=noc; c=it;

Org=osi; c=it;

Org=ping; c=it;

Org=pop; c=it;

Org=registration-authority; c=it;

Org=registrationauthority; c=it;

Org=rlogin; c=it;

Org=slip; c=it;

Org=smtp; c=it;

Org=sna; c=it;

Org=talk; c=it;

Org=tcpip; c=it;

Org=telnet; c=it;

Org=uucp; c=it;

Org=wais; c=it;

Org=whois; c=it;

Org=www; c=it;

Org=x25; c=it;

Org=x400; c=it;

Org=x42d; c=it;

Org=x500; c=it;

 

Tabella 2.2 - Nomi Riservati di Utilizzo Generale: gTLD

IPS:

com.it

edu.it

gov.it

int.it

mil.it

net.it

org.it

web.it

shop.it

firm.it

info.it

arts.it

rec.it

nom.it

ISO/IEC 10021:

prmd=com; admd=<any>; c=it;

prmd=edu; admd=<any>; c=it;

prmd=gov; admd=<any>; c=it;

prmd=int; admd=<any>; c=it;

prmd=mil; admd=<any>; c=it;

prmd=net; admd=<any>; c=it;

prmd=org; admd=<any>; c=it;

prmd=web; admd=<any>; c=it;

prmd=shop; admd=<any>; c=it;

prmd=firm; admd=<any>; c=it;

prmd=info; admd=<any>; c=it;

prmd=arts; admd=<any>; c=it;

prmd=rec; admd=<any>; c=it;

prmd=nom; admd=<any>; c=it;

X.500:

Org=com; c=it;

Org=edu; c=it;

Org=gov; c=it;

Org=int; c=it;

Org=mil; c=it;

Org=net; c=it;

Org=org; c=it;

Org=web; c=it;

Org=shop; c=it;

Org=firm; c=it;

Org=info; c=it;

Org=arts; c=it;

Org=rec; c=it;

Org=nom; c=it;

ALLEGATO 17

Statuto della Naming Authority italiana

Articolo 1: NAMING AUTHORITY

È costituita la Naming Authority Italiana (nel seguito denominata per brevità anche "NA"), le cui procedure operative sono definite dal presente statuto.

Articolo 2: ORGANI DELL'AUTHORITY

Sono organi della "NA":

A - l'assemblea;

B - il presidente dell'assemblea;

C - il comitato esecutivo;

D - il direttore del comitato esecutivo.

Articolo 3: ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente o da un numero di iscritti alla lista "NA" pari ad almeno un quinto del numero dei partecipanti alla precedente assemblea validamente costituita. Tutte le procedure per la convocazione avvengono tramite la mailing list dell'assemblea stessa (ITA-PE@nic.it), contenente gli iscritti alla lista "NA". La convocazione deve avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea. Il presidente può disporre che la notizia della convocazione ed il relativo ordine del giorno siano resi pubblici mediante diffusione tramite i mezzi di comunicazione da lui ritenuti più opportuni. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli iscritti alla Lista "NA" o loro delegati. L'assemblea decide a maggioranza semplice degli iscritti alla lista "NA" presenti o rappresentati, e votanti, salvo che per le modifiche al presente regolamento, per le quali è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Articolo 4: PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA

L'assemblea è pubblica. Hanno diritto a partecipare all'assemblea con diritto di voto i soggetti iscritti nella lista "NA". Il presidente, a suo insindacabile giudizio, può concedere la parola anche a persone non iscritte alla lista "NA". Ciascun iscritto alla lista "NA" ha diritto ad 1 (un) voto nell'assemblea. L'elezione del comitato esecutivo, del presidente e del vice-presidente avviene mediante votazione pubblica sui nomi di chi si sia presentato candidato. Sono eletti alla carica i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 5: LISTA "NA"

Sono iscritti alla lista "NA", a richiesta degli interessati:

  1. Le persone giuridiche che hanno almeno un contratto mantainer con la Registration Authority italiana;
  2. persone fisiche, persone giuridiche, associazioni ed altri soggetti che siano stati ammessi a far parte della lista "NA" con voto favorevole a maggioranza semplice dall'assemblea;
  3. i soggetti già facenti parte del Gruppo ITA-PE che abbiano partecipato alla costituzione della Naming Authority ed alla approvazione del presente regolamento, e non facciano parte dei soggetti di cui al punto a) del presente articolo.

Articolo 6: PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea elegge un presidente e un vicepresidente che durano in carica sino alla nomina del presidente della successiva assemblea.

Articolo 7: FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL';ASSEMBLEA

Il presidente:

  1. tiene la lista "NA" degli aventi diritto al voto;
  2. aggiorna la lista "NA", procedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni nei modi previsti dal presente statuto;
  3. verifica l'esistenza dei requisiti degli soggetti di cui all'articolo 5.a che chiedono l'iscrizione alla lista "NA";
  4. convoca l'assemblea;
  5. relaziona l'assemblea sulle richieste di iscrizione alla lista degli aventi diritto al voto da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 5.a;
  6. propone discrezionalmente la cancellazione dalla lista degli aventi diritto al voto dei soggetti che non abbiano partecipato alle ultime tre assemblee o, se soggetti di cui all'articolo 5.a, non ne abbiano più i requisiti.
  7. esercita le funzioni di controllo sull'operato del comitato esecutivo specificate nel successivo articolo 17.

Nel caso di impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente.

Articolo 8: SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Il presidente nomina un proprio segretario e verifica la valida costituzione dell'assemblea. Indi relaziona l'assemblea sulle nuove iscrizioni di soggetti di cui all';articolo 5.a avvenute durante il suo mandato e sottopone all'assemblea sia le richieste di iscrizione alla lista "NA" provenienti da soggetti di cui all';articolo 5.b, sia le proprie proposte di cancellazione di iscritti alle lista "NA" di cui siano venuti meno i requisiti. Il presidente relaziona anche sul le proposte di cancellazione di membri di cui all';articolo 5.b pervenute da parte dei membri della lista "NA". L'assemblea approva a maggioranza semplice le richieste di iscrizione di soggetti di cui all';articolo 5.b e le proposte di cancellazione dalla lista "NA" avanzate dal presidente, le quali, se approvate, hanno effetto immediato. L'assemblea procede quindi alla elezione del nuovo presidente, sotto la cui direzione delibera sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 9: ISCRIZIONE ALLA LISTA "NA" DEI SOGGETTI DI CUI ALL';ARTICOLO 5.a

L'iscrizione alla lista "NA" dei soggetti di cui all';articolo 5.a viene effettuata dal presidente su richiesta degli interessati, entro 20 giorni dalla presentazione delle relativa documentazione comprovante la sussistenza in c apo al richiedente dei requisiti indicati nel presente statuto.

Nel caso in cui il presidente non proceda all'iscrizione nel suddetto termine, la domanda di iscrizione si considera rifiutata. Contro il rifiuto del presidente ad iscrivere il richiedente alla lista "NA" è ammesso ricorso al comitato esecutivo, che decide, sentito il presidente ed il ricorrente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Il ricorso può essere presentato sia per iscritto che per posta elettronica.

Articolo 10: ISCRIZIONE ALLA LISTA "NA" DEI SOGGETTI DI CUI ALL';ARTICOLO 5.b

L'iscrizione dei soggetti di cui all';articolo 5.b alla lista "NA" è deliberata dall'assemblea. Dal momento in cui l'assemblea approva la iscrizione alla lista, il nuovo iscritto pu esercitare il proprio diritto di voto e si co nsidera a tutti gli effetti iscritto alla lista "NA".

Articolo 11: ISCRIZIONI DI DIRITTO ALLA LISTA "NA"

Sono iscritti alla lista "NA" a cura del presidente:

  1. i soggetti già facenti parte del gruppo ITA-PE che abbiano partecipato alla costituzione della Naming Authority ed alla approvazione del presente statuto;
  2. di diritto le persone elette dall'assemblea nel comitato esecutivo, i membri di diritto del comitato esecutivo, il presidente e il vicepresidente dell'assemblea, semprechè non vi siano già iscritti.

Articolo 12: IL COMITATO ESECUTIVO

Il comitato esecutivo è composto da un massimo di 15 membri, di cui

  • 8 (otto) eletti dall'assemblea
  • 1 (un) rappresentante di UNINFO
  • 1 (un) rappresentante del Ministero delle Comunicazioni
  • 1 (un) rappresentante della Registration Authority Italiana

Il comitato esecutivo può cooptare sino ad altri 4 (quattro) membri, scelti fra rappresentanti di enti dello Stato o segnalati dal Ministero delle Comunicazioni o aventi competenze specifiche o territoriali, con particolare riguard o all'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA), alla Conferenza Stato Regioni, al Garante per le Comunicazioni, al Ministero dell'Industria. Il comitato esecutivo è validamente costituito e può deliberare sin dal momento della elezione degli otto membri da parte dell'assemblea. La mancata nomina o cooptazione degli ulteriori membri non inficia l'operatività del comitato. Al suo interno il comitato esecutivo elegge un direttore, il cui voto, in caso di parità, vale doppio. Il direttore provvede alla convocazione delle riunioni del comitato esecutivo, per la cui validità è necessaria la presenza di almeno 3 (tre) membri, ed alla pubblicazione delle sue decisioni.

Articolo 13: DURATA DEL COMITATO ESECUTIVO

Il comitato esecutivo dura in carica 1 (un) anno. L'assemblea elegge 8 (otto) membri del comitato esecutivo. Possono essere eletti a far parte del comitato esecutivo solo persone fisiche.

Articolo 14: COMPITI E POTERI DEL COMITATO ESECUTIVO

Il comitato esecutivo stabilisce le Regole di Naming per il Top Level Domain (TLD) ed il Country Code ISO (CC) "it". Il comitato esecutivo gestisce anche l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Naming Authority. Le decisioni del comitato esecutivo sono prese a maggioranza dei presenti votanti. Esse sono rese pubbliche mediante pubblicazione sulla rete (almeno sulla lista ITA-PE) e divengono esecutive dopo 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione, salvo veto del presidente.

Articolo 15: DELEGA DI FUNZIONI

Specifiche mansioni di gestione ordinaria e di applicazione delle Regole di Naming (ivi comprese le decisioni di cui all'articolo 16) possono essere delegate dal comitato a persone o enti anche esterni al comitato esecutivo stesso o non iscritti alla lista "NA".

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento a maggioranza semplice dal Comitato esecutivo. Le funzioni del comitato esecutivo di cui all'articolo 9, III comma non possono essere delegate. Ciascun membro del comitato esecutivo può pretendere che specifiche questioni, anche se delegate ai sensi del I comma del presente articolo, siano decise dal comitato esecutivo. I membri del comitato esecutivo non possono delegare ad altri le proprie funzioni in seno al comitato esecutivo.

Articolo 16: POTERE PROPOSITIVO

Chiunque può sottoporre al comitato esecutivo questioni o proposte. Dette proposte devono essere presentate al comitato via posta elettronica e sono pubblicate sulla rete (almeno sulla lista ITA-PE) a cura del direttore del comitato. Il comitato decide non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della richiesta, tenuto conto dei suggerimenti pervenuti nel frattempo.

Articolo 17: CONTROLLO DEL PRESIDENTE SUL COMITATO ESECUTIVO

Il presidente controlla la trasparenza degli atti del comitato esecutivo e la rispondenza formale al presente statuto. Il presidente dell'assemblea ha potere di veto su tutte le decisioni e le azioni del comitato esecutivo. In caso di espressione di veto da parte del presidente, la decisione viene rimandata al comitato esecutivo. Se il comitato esecutivo persiste nella propria decisione, e il presidente esprime nuovamente il proprio veto, la esecutività della decisione viene sospesa, ed il presidente deve convocare entro 10 (dieci) giorni l'assemblea per deliberare sulla decisione controversa. La deliberazione dell'assemblea deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dall'espressione del secondo veto.

Articolo 18: ACCETTAZIONE DELLO STATUTO

L'iscrizione alla lista "NA" comporta la accettazione dello statuto e delle decisioni dell'assemblea e del comitato esecutivo.

Articolo 19: SEDE DELLA NAMING AUTHORITY

La sede della Naming Authority è fissata in Pisa via Santa Maria 36. Ad ogni effetto di legge l'adesione alla Naming Authority e la iscrizione alla lista "NA" si considerano perfezionate presso la suddetta sede.

Articolo 20: RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale della Naming Authority spetta al presidente dell'assemblea.

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