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Regole
di Naming
(Versione
- 3.2)
SEZIONE
1
Regolamento
di Assegnazione
1.
Scopo
Il
presente Regolamento contiene le norme per l'assegnazione dei Nomi a
Dominio all'interno del ccTLD "it" (Italia), per quel che
riguarda sia gli standard Internet Protocol Suite (IPS) sia gli standard
Open System Interconnection (OSI). Il presente Regolamento e le
procedure in base alle quali opera la Registration Authority Italiana
(RA) sono definite dalla Naming Authority Italiana (NA).
Nota
Dichiaratoria: i principali concetti e termini presenti in questo
Regolamento, nelle Procedure Tecniche di Registrazione e nei documenti a
cui si fa riferimento sono descritti in un apposito "Tutorial"
disponibile presso la NA. Il Tutorial non fa parte in alcun modo della
normativa, non puo' venire utilizzato come testo probante ed e' messo a
disposizione a puro scopo didattico informativo.
2.
Compiti della Registration Authority Italiana
La
RA gestisce e mantiene il database dei nomi a dominio sotto il ccTLD
"it", detto anche "Registro dei Nomi Assegnati" (RNA).
Le modalita' operative generali della RA derivano dalle specifiche ISO
9834-1, RFC1591 e ICANN ICP-1 e successivi aggiornamenti.
Alla
RA e' affidata la verifica della rispondenza delle richieste di
assegnazione in uso dei nomi a dominio al presente Regolamento ed alle
Procedure Tecniche di Registrazione.
La
RA provvede alla registrazione e assegnazione in uso dei seguenti
oggetti relativi ai nomi a dominio all'interno del ccTLD "it"
(ISO 3166), compresa la parte geografica: a) nomi a dominio secondo lo
standard ISO/IEC 10021 e successivi aggiornamenti; b) nomi a dominio
secondo gli standard IPS RFC822, RFC1034, RFC1035 e loro successivi
aggiornamenti; c) regole di traduzione tra lo standard ISO/IEC 10021 (ITU
X.400) e IPS RFC822 secondo lo standard IPS MIXER (RFC2156) e successivi
aggiornamenti; d) "relative distinguished names" secondo lo
standard ITU X.500 e successivi aggiornamenti.
3.
Nomi a dominio
I
nomi a dominio vengono assegnati in uso dalla RA ai richiedenti,
seguendo l'ordine cronologico delle richieste, come definito dalle
Procedure Tecniche di Registrazione. I nomi a dominio hanno la sola
funzione di identificare univocamente gruppi di oggetti (servizi,
macchine, caselle postali, etc) presenti sulla rete.
4.Registrazione
I
nomi a dominio all'interno del ccTLD "it" possono essere
assegnati in uso a soggetti appartenenti ad un paese membro dell'Unione
Europea. Le associazioni che non siano dotate di partita IVA o codice
fiscale (o equivalente) e le persone fisiche non dotate di partita IVA
(o equivalente) possono registrare un solo nome a dominio.
5.
Struttura dell'albero dei nomi a dominio Italiani
I
nomi a dominio possono essere assegnati direttamente sotto al ccTLD
"it" oppure sotto la struttura geografica predefinita. La
struttura geografica predefinita e' costruita con i nomi e le sigle
delle province e delle regioni italiane, nonche', al di sotto delle
province, con i nomi dei comuni italiani. I nomi a dominio che
costituiscono la struttura geografica predefinita sono un contenitore
gerarchico per altri nomi a dominio (funzionalmente equivalente ad un
ccTLD o gTLD) e come tali non sono assegnabili. La struttura geografica
completa dell'albero dei nomi a dominio italiano e' riportata nel
documento "Nomi a Dominio Riservati" disponibile presso la NA.
6.
Obbligatorieta' della registrazione
Per
tutti i nomi a domino collocati direttamente sotto al ccTLD "it",
oppure direttamente sotto la struttura geografica predefinita, e'
obbligatoria la registrazione presso la RA.
7.
Nomi Riservati
Alcuni
nomi a dominio sono riservati, e come tali non assegnabili od
assegnabili solo a soggetti predeterminati. Non sono assegnabili i nomi
a dominio costituiti da uno o due soli caratteri: direttamente al di
sotto del ccTLD "it" (IPS); come campo PRMD (ISO/IEC 10021);
come campo Org (X.500). L'elenco dei nomi a dominio riservati, riportato
nel documento "Nomi a Dominio Riservati", e' parte integrante
delle presenti regole di naming ed e' disponibile presso la NA.
8.
Nomi a dominio pregressi, prenotazioni
Un
nome a dominio non e' prenotabile. Un nome a dominio assegnato in uso
all'interno dello spazio dei nomi sotto il ccTLD "it" non puo'
considerarsi come pre-riservato in altre posizioni dell'albero dei nomi
stesso.
9.
Assegnazione di un nome a dominio
La
procedura di assegnazione di un nome a dominio si conclude quando
avviene il suo caricamento nel RNA. Tale caricamento viene effettuato
solo dopo che e' pervenuta alla RA la documentazione richiesta ed e'
stata verificata la effettiva funzionalita', cioe': la corretta
operativita' dei nameserver autoritativi del nome a dominio e la
raggiungibilita' dell'indirizzo "postmaster" per il nome a
dominio nel caso IPS e ISO/IEC 10021; la corretta operativita' e la
raggiungibilita' del DSA nel caso ITU X.500.
10.
Modifica di un nome a dominio assegnato
Una
richiesta di modifica di un nome a dominio assegnato, compreso il
cambiamento di posizione all'interno dell'albero dei nomi a dominio
italiano, e' considerata a tutti gli effetti come una rinuncia al nome a
dominio precedentemente assegnato unita ad una richiesta di un nuovo
nome a dominio.
11.
Revoca dell'assegnazione di un nome a dominio
La
RA puo' revocare l'assegnazione di un nome a dominio soltanto: a) dietro
rinuncia dell'assegnatario; oppure b) d'ufficio; oppure c) a fronte di
sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale.
11.1
Revoca per rinuncia
Nel
caso di revoca per rinuncia ad un nome a dominio da parte
dell'assegnatario, se da questi richiesta la RA e' tenuta ad assicurare
il mantenimento del vecchio nome a dominio per un periodo massimo di sei
mesi.
11.2
Revoca d'ufficio
La
RA revoca d'ufficio l'assegnazione di un nome a dominio nei seguenti
casi: venuta meno degli elementi oggettivi e soggettivi che hanno
determinato la assegnazione di un nome a dominio nel ccTLD "it",
ove previsti; mancata presentazione dei documenti richiesti dalla RA ai
sensi del successivo articolo 13.2; non "visibilita'/raggiungibilita'"
degli oggetti appartenenti al nome a dominio assegnato per piu' di tre
mesi. La verifica di questa mancanza di visibilita'/raggiungibilita'
deve essere effettuata tecnicamente a cura della RA. In tal caso il nome
a dominio non puo' venire riassegnato in uso ad altri prima di un mese
dalla data della revoca.
11.3
Revoca a seguito di sentenza o decisione arbitrale
La
RA revoca l'assegnazione di un nome a dominio a fronte di una decisione
arbitrale o sentenza passata in giudicato che stabilisca che
l'assegnatario non ne aveva diritto all'uso. Un nome a dominio sospeso
non puo' venire riassegnato in uso ad altri se non dopo che sia stato
revocato. Un nome a dominio revocato ai sensi del comma precedente e'
immediatamente reso disponibile per l'assegnazione ad altri soggetti
diversi dal precedente assegnatario, a meno di esplicita indicazione
contraria espressa nella decisione arbitrale o nella sentenza.
12.
Sospensione dell'assegnazione di un nome a dominio
La
RA puo' sospendere l'assegnazione di un nome a dominio soltanto: a) per
ordine dell'autorita', oppure b) su richiesta dell'assegnatario.
12.1
Sospensione per ordine dell'autorita'
La
RA sospende l'assegnazione di un nome a dominio su ordine dell'autorita'
giudiziaria notificatole nelle forme di legge o di provvedimento
cautelare comunicatole dal collegio arbitrale, con cui ne venga inibito
all'assegnatario l'uso. Il nome a dominio cosi' sospeso viene
ripristinato a favore dell'originario assegnatario solo a fronte di
provvedimento esecutivo dell'autorita' giudiziaria o di decisione
arbitrale con cui siano respinte le richieste di chi ne contestava la
legittimita' dell'uso, oppure a fronte della dimostrazione che il
procedimento, nell'ambito del quale il provvedimento che ha portato alla
sospensione e' stato emesso, si e' estinto. Il nome a dominio sospeso ai
sensi del primo comma del presente articolo viene revocato dalla RA solo
a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale che
confermi l'atto sospensivo o dichiari che l'assegnatario non ne aveva
diritto all'uso.
12.2
Sospensione a richiesta dell'assegnatario
La
RA sospende un nome a dominio su richiesta dell'assegnatario al quale ne
sia contestato giudizialmente l'uso. In questa ipotesi, la RA e' tenuta
a ripristinare il nome a dominio a favore dell'assegnatario originale
non appena questi glielo richieda.
13.
Documentazione per l'assegnazione di un nome a dominio
La
richiesta di un nuovo nome a dominio avviene attraverso un modulo
elettronico contenente i dati tecnici necessari alla sua funzionalita'
ed operativita' inviato dal provider/maintainer del nome a dominio alla
RA ed una lettera di assunzione di responsabilita' predisposta da chi
richiede l'uso del nome a dominio. La RA accetta richieste di
assegnazione solo se accompagnate dalla suddetta documentazione, redatta
in modo conforme alle sue istruzioni.
13.1
Lettera di Assunzione di Responsabilita'
L'assegnatario
di un nome a dominio si assume la piena responsabilita' civile e penale
dell'uso del nome a dominio stesso. A tale fine il richiedente e' tenuto
ad inviare alla RA una lettera di Assunzione di Responsabilita' (lettera
di AR) secondo schema predisposto dalla RA. Nella lettera di AR devono
essere dichiarati i dati identificativi del richiedente. Il richiedente
deve inoltre dichiarare di conoscere i principi fondamentali di utilizzo
delle risorse e della rete Internet, di avere preso visione delle norme
predisposte dalla NA e dei principi espressi nel documento "Netiquette"
(disponibile presso la NA) e di impegnarsi a rispettarli. Nella lettera
di AR, il dichiarante puo' impegnarsi a devolvere le controversie
relative al nome a dominio richiesto al comitato arbitrale costituito
presso la NA.
13.2
Verifiche della Documentazione
La
RA puo', a sua discrezione, chiedere che le siano forniti i documenti
comprovanti quanto dichiarato nella lettera AR. I suddetti documenti
devono essere fatti pervenire alla RA entro 30 giorni dalla richiesta.
13.3
Mancata presentazione di documentazione.
Nei
casi in cui: la documentazione non pervenga alla RA entro il suddetto
termine; oppure il richiedente si rifiuti di inviarla; oppure emerga la
non rispondenza al vero delle dichiarazioni effettuate dal richiedente;
e' facolta' della RA revocare l'assegnazione del nome a dominio.
13.4
Pubblicazione dei moduli e delle istruzioni.
La
RA e' tenuta a rendere pubblici e mantenere in linea sui propri server i
modelli del modulo e della lettera di assunzione di responsabilita',
nonche' le istruzioni per la registrazione dei nomi a dominio e di
quanto altro necessario.
SEZIONE
2
Risoluzione
delle Dispute
14.
Procedura di Contestazione
Chiunque
puo' contestare presso la RA i nomi a dominio da essa assegnati in uso e
contenuti nel RNA.
14.1
Introduzione della contestazione
Una
contestazione ha inizio mediante lettera raccomandata indirizzata alla
RA da chi assume aver subito un pregiudizio a causa di un oggetto
assegnato in uso ad un soggetto altrui. La lettera di contestazione deve
contenere le generalita' del mittente, il nome a dominio contestato, i
motivi della contestazione, il pregiudizio subito dal mittente o il
proprio diritto che questi assume leso.
14.2
Procedure della Registration Authority in caso di Contestazione
In
presenza di una contestazione, la RA aggiunge la annotazione
"valore contestato/challenged value" al valore contenuto nel
RNA, e vi annota anche la data di inizio contestazione in un apposito
file non ad accesso pubblico ma ottenibile su richiesta. Inoltre, entro
10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, la RA comunica
via posta elettronica all'assegnatario la contestazione dell'oggetto a
lui assegnato, e invita entrambe le parti a dar inizio alla procedura
arbitrale di cui all'articolo 15. La comunicazione all'assegnatario
dell'oggetto contestato deve contenere tutte le informazioni rilevanti
alla contestazione, comprese le informazioni non disponibili per la
consultazione pubblica nel RNA. La RA e' tenuta a fornire tutti i dati e
la documentazione relativa all'oggetto contestato alla parte che ne
faccia richiesta, previo rimborso delle spese.
14.3
Contestazione Pendente
La
RA non prende parte alla risoluzione di una contestazione, che, nel caso
non possa essere risolta amichevolmente, puo' essere devoluta dalle
parti al collegio arbitrale di cui all'articolo 15. La RA non e' tenuta
a nessun'altra azione sino a che la contestazione viene risolta. In
pendenza di contestazione, la parte che l'ha posta e' tenuta a
confermare alla RA almeno ogni due anni la propria volonta' di mantenere
pendente la contestazione ed il proprio interesse per l'oggetto
contestato. In mancanza, la RA riterra' risolta la contestazione.
14.4
Contestazione Risolta
La
RA considera una contestazione come risolta nel momento in cui riceve
comunicazione in tal senso da tutte le parti interessate; oppure riceve
dal presidente del collegio arbitrale una decisione arbitrale sulla
questione reso in conformita' con quanto previsto all'articolo 15.6 di
questo Regolamento; oppure riceve notifica di sentenza passata in
giudicato dell'autorita' giudiziaria, o lodo arbitrale passato in
giudicato che risolve la questione; oppure riceve dalla parte che ha
posto la contestazione comunicazione della sua volonta' di abbandonarla;
oppure la precedente assegnataria dell'oggetto contestato rinuncia alla
sua assegnazione; una delle due parti offre prova dell'avvenuta
estinzione di un procedimento giudiziario avviato per la risoluzione
della controversia; oppure siano trascorsi 2 anni dal momento in cui e'
stata posta la contestazione senza che la parte che l'ha iniziata abbia
ribadito la propria volonta' di mantenere la sua contestazione; oppure
siano trascorsi 2 anni dall'ultima volta in cui la parte che ha iniziato
la contestazione abbia ribadito la propria volonta' di mantenerla. Una
contestazione risolta non puo' essere nuovamente riproposta fra le
stesse parti per lo stesso nome a dominio.
14.5
Effetti della risoluzione della contestazione.
Risolta
la contestazione ai sensi del precedente articolo 14.4, la RA: a - se la
risoluzione e' avvenuta in base ai punti "4", "6",
"7" o "8" del precedente articolo 14.4, oppure in
base ai punti "2" o "3" del precedente articolo 14.4
e la sentenza, il lodo o la decisione arbitrale siano favorevoli
all'assegnatario resistente alla contestazione, oppure in base al punto
"1" del precedente articolo 14.4 e le parti concordino sulla
legittimita' della registrazione ell'assegnatario resistente alla
contestazione, allora la RA rimuove dal RNA la notazione "valore
contestato/challenged value" per il nome a dominio contestato; b -
se la risoluzione e' avvenuta in base ai punti "2" o
"3" del precedente articolo 14.4) e la sentenza, il lodo o la
decisione arbitrale siano favorevoli ha chi ha posto la contestazione,
oppure in base al punto "1" del precedente articolo 14.4 e le
parti concordino sulla illegittimita' della registrazione
dell'assegnatario resistente alla contestazione, oppure in base al punto
"5" del precedente articolo 14.4 allora la RA rimuove dal RNA
l'assegnazione del nome a dominio contestato.
14.6
Riassegnazione del nome a dominio contestato e rimosso
Nei
casi previsto al punto "b" dal precedente articolo 14.5, la
rimozione del nome a dominio sotto contestazione non ne comporta la
automatica assegnazione alla parte che ha iniziato la contestazione.
Risolta la contestazione, la RA non rende disponibile il nome a dominio
contestato per libera assegnazione per almeno 30 giorni. La RA deve
inoltre invitare, non oltre 10 giorni lavorativi dalla risoluzione della
contestazione, la parte che ha iniziato la contestazione ad iniziare la
normale procedura per l'assegnazione del nome a dominio. Se la procedura
per l'assegnazione non viene iniziata entro 30 giorni dal momento in cui
la contestazione e' stata risolta, il nome a dominio puo' essere
nuovamente assegnato dalla RA a chiunque ne faccia richiesta.
15.
Comitato di arbitrazione
15.1.
Clausola arbitrale.
Chi
richiede in uso un nome a dominio presso la RA puo' impegnarsi, con la
lettera di AR o con atto successivo, a devolvere ad arbitrato irrituale
le eventuali controversie connesse alla assegnazione di quel nome a
dominio ai sensi delle presenti regole di naming, riconoscendo come
valide e vincolanti le decisioni prese dal collegio arbitrale.
15.2
Costituzione del comitato di arbitrazione. E' costituito presso la NA un
comitato di arbitrazione. Il comitato e' composto dai membri della NA
che ne abbiano fatto richiesta al Presidente della NA, con esclusione
del Presidente stesso, del Vicepresidente e del Direttore del Comitato
Esecutivo (CE) in carica. L'elenco degli arbitri nominati dal CE facenti
parte del comitato di arbitrazione e' disponibile presso la segreteria
della NA.
15.3
Composizione del collegio arbitrale.
Il
collegio arbitrale e' composto da tre arbitri membri del comitato di
arbitrazione di cui due scelti uno da ciascuna delle due parti, il
terzo, che funge da presidente del collegio arbitrale, scelto dai due
arbitri di parte come sopra nominati.
La
parte che desidera dar inizio alla procedura arbitrale e' tenuta a
procedere alla nomina del proprio arbitro mediante lettera raccomandata
indirizzata alla controparte, all'arbitro che intende nominare ed al
Presidente della NA, nella quale e' indicato il nome dell'arbitro
prescelto fra quelli componenti il comitato di arbitrazione, l'oggetto
della domanda da sottoporre al collegio arbitrale, le ragioni di fatto e
di diritto su cui essa si fonda, le proprie conclusioni, il proprio
domicilio ed il proprio indirizzo di posta elettronica, nonche' l'invito
all'altra parte a nominare il proprio arbitro fra i membri del comitato
di arbitrazione. La parte alla quale e' rivolto l'invito di nomina
dell'arbitro e' tenuta a sua volta entro 10 giorni lavorativi dalla
ricezione a nominare il proprio arbitro negli stessi modi indicati al
precedente comma. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito puo'
chiedere che la nomina sia fatta dal Presidente della NA, il quale
procede alla nomina di tale arbitro entro 5 giorni lavorativi dalla
richiesta. La nomina e' comunicata alle parti per posta elettronica. Gli
arbitri di parte cosi' nominati scelgono entro 5 giorni lavorativi dalla
nomina del secondo arbitro il presidente del collegio arbitrale. Qualora
tale scelta non si verifichi entro tale termine, la parte piu' diligente
puo' chiedere la nomina del terzo arbitro al Presidente della NA, che
procede entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, comunicando il
nominativo del presidente del collegio arbitrale prescelto alle parti
via posta elettronica. Il collegio arbitrale si considera costituito a
far data dal giorno successivo alla accettazione dell'incarico da parte
del presidente del collegio stesso.
Gli
arbitri devono pronunciare la loro decisione entro 90 giorni dalla
costituzione del collegio arbitrale.
15.4.
Procedura innanzi al collegio arbitrale.
Il
presidente del collegio arbitrale puo' nominare un segretario che
assiste il collegio durante il procedimento e redige i verbali delle
sedute in cui siano sentite la parti o i loro rappresentanti. Il
collegio arbitrale ha facolta' di regolare lo svolgimento del giudizio
nel modo che ritiene piu' opportuno, purche' sia assicurato il rispetto
del contraddittorio. E' in ogni caso tenuto a concedere alle parti un
termine non minore di 10 giorni lavorativi per presentare le proprie
difese ed i propri documenti, e un ulteriore termine non minore di 10
per le repliche, nonche' a convocare personalmente le parti e sentirle
in contraddittorio qualora cio' sia richiesto anche da una sola di esse.
Innanzi al collegio arbitrale ciascuna parte puo' farsi rappresentare da
altra persona, salvo che il collegio arbitrale non ritenga sentirla
personalmente. Le comunicazioni del collegio arbitrale alle parti, lo
scambio delle memorie e delle repliche puo' avvenire anche per posta
elettronica, salvo che le parti non ne richiedano esplicitamente la
forma scritta cartacea, o che sia necessario scambiare o esaminare
documentazione originale non trasmissibile per posta elettronica.
15.5
Poteri cautelari ed istruttori del collegio arbitrale.
Ricorrendo
gravi motivi, su richiesta di una delle parti il collegio arbitrale ha
facolta' di prendere provvedimenti cautelari relativi al nome a dominio
e al nome a dominio assegnato in contestazione. La RA e' tenuta ad dare
immediatamente esecuzione a tali provvedimenti. Nel caso vi sia
necessita' di istruttoria, il collegio arbitrale puo' delegare gli atti
di istruzione ad uno solo degli arbitri. La RA e' tenuta a fornire al
Collegio arbitrale tutte le informazioni da esso richieste.
15.6
Decisione del collegio arbitrale.
Gli
arbitri giudicano secondo equita', quali amichevoli compositori, sulla
base delle presenti regole di naming e delle norme dell'ordinamento
italiano. Il presidente del collegio arbitrale comunica via Raccomandata
A.R. la decisione definitiva alle parti, al Presidente e al Comitato
Esecutivo della NA, ed alla RA. Le decisioni del collegio arbitrale sono
conservate presso la segreteria della NA a disposizione dei membri del
comitato arbitrale. La decisione arbitrale e' resa pubblico a cura del
presidente della NA, salvo che il collegio arbitrale, su richiesta di
una parte, decida il contrario. La decisione del collegio arbitrale e'
inappellabile. Le decisioni del collegio arbitrale sono poste in
esecuzione da parte della RA nel termine di 5 giorni lavorativi dal
ricevimento della comunicazione della decisione stessa.
15.7
Compenso del collegio arbitrale e spese.
Con
la decisione, gli arbitri liquidano anche il loro compenso e quello del
segretario del collegio, ponendoli, in tutto o in parte, a carico della
parte soccombente. Su richiesta anche di una sola delle parti, il
collegio puo' anche condannare il soccombente a rifondere in tutto o in
parte le spese sostenute per il giudizio dalla parte vittoriosa,
determinandole, se del caso, in via equitativa. I compensi che il
collegio arbitrale liquida agli arbitri per il giudizio non possono
essere superiori alla meta' del massimo previsto dalla tariffa forense
vigente al momento della decisione.
Procedure
Tecniche di Registrazione
Versione
3.1
Questo
documento descrive le procedure per l'assegnazione, la modifica, la
sospensione e la revoca di un nome a dominio da parte della Registration
Authority Italiana (RA). In questo documento, ovunque si parli di
comunicazione scritta, si può intendere anche fax, ma non posta
elettronica.
1.Terminologia
ed Elementi per la Registrazione
- Provider/Maintainer.
Il
provider/maintainer è colui che ha stipulato un contratto con la RA
per la registrazione per conto proprio o per conto di terzi di nomi
a dominio nel ccTLD "it".
- Lettera di
Assunzione di Responsabilità. La
lettera di assunzione di responsabilità (lettera di AR) è la
lettera con la quale il richiedente del nome a dominio si assume la
piena responsabilità civile e penale dell'uso del dominio stesso.
Nella lettera di AR, oltre a quanto previsto all'articolo 13.1 delle
Regole di Naming, devono essere dichiarati, secondo lo schema
predisposto dalla RA: per le società: numero e data di iscrizione
alla Camera di Commercio, ove prevista dalla legge; numero di
partita IVA;nome e cognome del legale rappresentante; sede sociale;
per le ditte individuali il numero di partita IVA per i liberi
professionisti: il numero di partita IVA, ove previsto dalla legge;
la data e il numero di iscrizione al relativo albo, se esistente;
per gli Enti pubblici: la titolarità del richiedente a
rappresentare l'Ente; gli estremi del provvedimento con cui l'Ente
è stato costituito, ove possibile; il codice fiscale o partita IVA,
ove possibile; nel caso di enti pubblici Italiani, se l'Ente
Pubblico rientra o meno tra quelli sottoposti al controllo di AIPA;
per le associazioni: data di costituzione, data e numero di
registrazione ove prevista dalla legge; nome e cognome del legale
rappresentante, codice fiscale o partita IVA ove previsti. per le
persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo
di residenza identificativo unico (per l'Italia Codice Fiscale) e
paese dell'Unione Europea che lo ha emesso. La lettera di AR,
firmata dal richiedente, va inviata, direttamente o tramite il
proprio provider/maintainer, alla RA al seguente indirizzo:
Registration Authority Italiana, Network Information Cente c/o
Istituto IAT del CNR, Via Vittorio Alfieri 1, I-56010 GHEZZANO (PI),
Fax: +39050542420. La lettera di AR può essere inviata, dal
richiedente o tramite il proprio provider/maintainer, anche via fax.
- Modulo di
registrazione per nomi a dominio. Il
modulo di registrazione per nomi a dominio contiene le informazioni
che andranno memorizzate nel Registro dei Nomi Assegnati (RNA) ad
accesso pubblico. Il modulo deve essere redatto dal provider/maintainer
secondo il modello predisposto dalla RA e deve essere da questi
inviato per posta elettronica alla RA al seguente indirizzo: domain@nic.it
o in sintassi X.400 S=domain; P=nic; A=GARR; C=it; Il provider/maintainer
è il garante della correttezza delle informazioni fornite nel
modulo per conto del richiedente. E' compito del provider/maintainer
ottenere, tramite il database server del Ripe (indirizzo: auto-dbm@ripe.net),
gli identificativi (NIC-HDL) di tutte le persone i cui nominativi
entrano nel modulo di registrazione. Si considerano validi anche i
NIC-HDL ottenuti presso: Arin, Internic, Apnic
- Attivazione dei
nameserver Internet o del DSA
Nel
caso di registrazione di un nome a dominio in formato IPS, o in formato
ISO/IEC 10021 con relativa regola di traduzione in formato IPS, il
richiedente o il suo provider/maintainer deve attivare almeno due
nameserver autoritativi, uno primario e uno secondario, per il nuovo
nome a domini. Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: i
nameserver specificati nel modulo devono essere almeno 2 e devono
corrispondere esattamente a quelli configurati per il nome a dominio;
gli indirizzi IP dei nameserver specificati nel modulo devono
corrispondere a quelli reali ad essi associati; il primo nameserver
specificato nel modulo deve essere uguale a quello indicato nel record
SOA del nome a dominio; al nome a dominio non deve essere associato un
CNAME; il nome del nameserver specificato nel record SOA non deve essere
un CNAME; i nomi dei nameserver autoritativi per il nome a dominio non
devono essere un CNAME; deve esistere almeno un record MX o un record A
per il nome a dominio; al record MX, eventualmente presente, non deve
essere associato un CNAME i nameserver, quando sottoposti ad
interrogazione, non devono fornire le seguenti risposte: not responding
not reachable not running non-existent domain Host not found server
failure Query failed
- /maintainer se
nel modulo compare dns2.nic.it (e quindi viene richiesto un servizio
di nameserver secondario), l'indirizzo IP specificato per questo
nameserver nel modulo deve essere esatto. Inoltre, in tal caso, deve
anche risultare che: il "refresh period" non sia minore di
86400 il "retry interval" non sia minore di 1800 l'"expire
time" non sia minore di 604800 i nameserver indicati nel modulo
devono essere tutti autoritativi per il nome a dominio (ad eccezione
di dns2.nic.it che viene configurato automaticamente a registrazione
avvenuta). I documenti di riferimento per i controlli di cui sopra
sono RFC974, RFC1034 e RFC1912. Nel caso di registrazione di un nome
a dominio in formato ITU X.500, il richiedente o il suo provider
deve attivare almeno un Directory System Agent (DSA) per il nuovo
nome a domini.
2.
Assegnazione di un nuovo nome a dominio
2.1.Procedura
di registrazione
La
procedura di registrazione prevede inizialmente tre passi. Il primo può
essere effettuato indifferentemente dal richiedente del nome a dominio o
dal provider/maintainer. Gli altri due devono essere effettuati dal
provider/maintainer: Invio alla RA della lettera di AR, secondo le
specifiche definite in: 1.2 Invio del modulo di registrazione alla RA,
secondo le modalità definite in 1.3 Configurazione dei nameserver
primari e secondari, come definito in 1.4 Tutti i moduli, le lettere di
AR e le richieste inviate alla RA devono essere formulate in lingua
italiana. La procedura di registrazione si considera attivata dal
momento in cui la RA riceve la lettera di AR, anche via fax, debitamente
compilata e firmata. L'ordine di precedenza con cui vengono evase le
richieste di registrazione si basa sull'ordine temporale di arrivo delle
lettere di AR. Entro 10 giorni lavorativi dall'attivazione della
procedura di registrazione, il provider/maintainer deve completare
presso la RA la documentazione relativa alla registrazione. In caso
contrario, la procedura di registrazione fallisce, la richiesta viene
annullata (ed il provider/maintainer che ha sottomesso la richiesta di
registrazione del nome a domini viene informato del fallimento della
procedura di registrazione).
2.2
Verifiche formali e tecniche sulla registrazione
Una
volta in possesso della lettera di AR e del Modulo di Registrazione, la
RA inizia le verifiche formali e tecniche indicate di seguito. Se vi
sono problemi sintattici, semantici e tecnici la RA li comunica al
provider/maintainer entro 10 giorni lavorativi dalla data di inizio
delle predette verifiche dando al provider/maintainer il termine di 10
giorni lavorativi per la soluzione dei problemi stessi. Qualora i
problemi non vengano risolti entro i termini sopra citati la richiesta
di registrazione è annullata, ed al provider/maintainer viene
comunicato il fallimento della procedura di registrazione.
2.2.1
Verifiche sul nome richiesto
Il
nome a dominio richiesto è comparato con tutti gli altri nomi a dominio
presenti nel RNA e con i nomi di domini la cui procedura di
registrazione è attiva. Se si verifica una delle seguenti condizioni:
il nome a dominio richiesto è un duplicato nella sintassi IPS, oppure
il nome a dominio richiesto è un duplicato nella sintassi ISO/IEC 10021
ed il valore del campo ADMD è diverso da "0", oppure il nome
a dominio richiesto è un duplicato nella sintassi ITU X.500, la
richiesta di registrazione viene automaticamente respinta.
2.2.2
Verifiche di congruenza della documentazione
La
RA controlla che la lettera di AR ed il Modulo di Registrazione siano
tra loro congruenti, ossia che: la persona indicata sul modulo come
"admin-c" coincida con il firmatario della lettera di AR il
provider/maintainer specificato sulla lettera di AR sia quello da cui
perviene il modulo elettronico.
2.2.3
Verifiche sul modulo di registrazione
La
correttezza sintattica del modulo viene verificata dalla RA
(eventualmente anche tramite una procedura automatica), che comunica via
e-mail al mittente se il modulo è corretto, oppure se sono stati
commessi errori di compilazione. Il provider/maintainer deve accertarsi
di ricevere tale comunicazione. In caso di errori, dovrà correggerli e
procedere ad un nuovo invio del modulo fino ad ottenere comunicazione
del successo dell'operazione. Una volta superato il controllo
sintattico, la RA controlla che per ciascuna persona referenziata sul
modulo di registrazione esista una entry "person" per la sua
identificazione. Tale entry deve essere presente in una delle seguenti
forme: nel modulo di registrazione, se si tratta di una nuova persona o
se si tratta di un aggiornamento dei dati relativi ad una entry
esistente; nel database della RA, se la registrazione della entry
relativa alla persona era già stata fatta in precedenza. La RA
controlla inoltre che sia stato inserito l'indirizzo di posta
elettronica (obbligatorio) relativo al postmaster del nome a dominio.
2.2.4.
Verifiche sulla corretta configurazione dei nameserver
La
corretta configurazione dei nameserver, secondo le specifiche 1.4 viene
verificata dalla RA (eventualmente anche tramite una procedura
automatica), che comunica al mittente la correttezza della
configurazione oppure gli eventuali errori commessi nella configurazione
dei nameserver autoritativi per il nome a dominio richiesto. Il provider/maintainer
deve accertarsi di ricevere tale comunicazione. In caso di errori,
dovrà correggerli e procedere ad un nuovo invio del modulo fino ad
ottenere comunicazione del successo dell'operazione.
2.3
Conclusione con successo della procedura di registrazione
Se
tutte le verifiche formali e tecniche vengono superate, la RA provvede a
che: le deleghe autoritative per il nuovo nome a dominio siano
correttamente inserite negli opportuni nameserver oppure nelle tabelle
operative necessarie al corretto utilizzo dello stesso siano attivate
tutte le altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento
dei servizi relativi al nuovo nome a dominio. In particolare l'indirizzo
di posta elettronica indicato nel campo "postmaster:" del
modulo di registrazione viene iscritto nella lista di distribuzione
postmita@nic.it/S=postmita; P=nic; A=GARR; C=it; contenente tutti i
postmaster dei nomi a dominio sotto il ccTLD "it". A questo
punto la RA provvede all'inserimento del nuovo nome a dominio nel RNA e
invia al provider/maintainer una conferma della avvenuta registrazione.
2.4
Reiezione della domanda.
La
richiesta di assegnazione in uso di un nome a dominio viene respinta,
nei seguenti casi: a) Se è già attiva una procedura di registrazione
per il nome a dominio richiesto, b) Se le verifiche formali e tecniche
sui documenti di registrazione danno esito negativo e il provider/maintainer
non fornisce entro 10 giorni le correzioni richieste, c) Se l'invio
della documentazione non viene completato entro 10 giorni dalla
ricezione della lettera di AR. Il provider/maintainer che ha sottomesso
la richiesta di registrazione del nome a dominio viene informato via e
mail del fallimento della procedura di registrazione.
3.
Revoca di un nome a dominio assegnato
Sono
qui riportate le procedure per la revoca di un nome a dominio
precedentemente registrato. La procedura di revoca di un nome a dominio
viene effettuata in uno dei seguenti casi: l'assegnatario ha fatto
richiesta di cambiare il proprio nome a dominio o rinuncia al nome a
dominio che ha in uso; il dominio viene passato in NO-PROVIDER-MNT; si
è verificato uno dei casi previsti dagli articoli 11.2 E 11.3 delle
regole di naming che determinano la revoca del nome a dominio assegnato.
Nel primo caso la richiesta di revoca è presentata dall'assegnatario
del nome a dominio, nel secondo caso è inoltrata dal provider/maintainer,
nel terzo caso la RA procede d'ufficio.
3.1
Rinuncia o cambio di un nome a dominio da parte dell'assegnatario
L'assegnatario
di un nome a dominio può rinunciarvi inviando alla RA richiesta scritta
in tal senso. La richiesta deve essere corredata da documentazione
idonea a provare la legittimazione di chi sottoscrive la richiesta. Al
termine dell'eventuale periodo di mantenimento del nome a dominio ai
sensi dell'art. 11.1 delle regole di naming, o immediatamente nel caso
di mancanza di tale richiesta, la RA rimuove dai nameserver o DSA le
deleghe autoritative per il nome a dominio, cancella tutte le altre
registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei relativi
servizi e cancella il nome dal RNA, comunicando al suo provider/maintainer
l'avvenuta cancellazione della registrazione.
3.2
Revoca di un nome a dominio non più mantenuto dal provider/maintainer
Nel
caso in cui il provider/maintainer non voglia più mantenere un nome a
dominio deve provvedere a informare la RA con una comunicazione scritta.
La RA sostituisce nella registrazione del nome a dominio contenuta nel
RNA il valore contenuto del campo "mnt-by:" con
NO-PROVIDER-MNT ed invia all'assegnatario una raccomandata a.r. in cui
comunica il passaggio del nome a dominio nello stato di NO-PROVIDER-MNT.
Trascorsi 3 mesi senza che la RA abbia ricevuto da parte del soggetto
assegnatario ulteriori comunicazioni in merito a tale registrazione,
essa rimuove dai nameserver o DSA le deleghe autoritative per il nome a
dominio, cancella tutte le altre registrazioni tecniche necessarie per
il funzionamento dei relativi servizi e cancella il nome dal RNA,
comunicando al provider/maintainer l'avvenuta cancellazione della
registrazione
3.3
Revoca da parte della RA
Nel
caso di revoca d'ufficio o a seguito di sentenza o decisione arbitrale
della assegnazione di un nome a dominio, la RA rimuove dai nameserver o
DSA le deleghe autoritative per il nome a dominio, cancella tutte le
altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei
relativi servizi e cancella il nome dal RNA.
Inoltre
la RA comunica all'assegnatario del nome rimosso ed al suo provider/maintainer
l'avvenuta rimozione d'ufficio del nome a dominio, specificando le
motivazioni della revoca ed allegando tutta la documentazione relativa.
4.
Sospensione di un nome a dominio assegnato
Sono
qui riportate le procedure per la sospensione di un nome a dominio.
La
procedura di sospensione di un nome a dominio viene effettuata in uno
dei seguenti casi: ordine di sospensione da parte dell'autorità
giudiziaria o del collegio arbitrale di cui all'art. 15.5 delle regole
di naming; richiesta di sospensione da parte dell'assegnatario ai sensi
dell'art. 12.2 delle regole di naming. Nel primo caso la richiesta di
sospensione deve essere notificata da chi ha interesse alla RA nelle
forme di legge oppure comunicatale dal collegio arbitrale. Nel secondo
caso la richiesta di sospensione è presentata tramite comunicazione
scritta dallÕassegnatario del nome a dominio. In entrambi i casi la RA
rimuove dai nameserver o DSA le deleghe autoritative per il nome a
dominio e cancella tutte le altre registrazioni tecniche necessarie per
il funzionamento dei relativi servizi. Inoltre la RA aggiunge alla
registrazione presente nel RNA il campo "SOSPESO/SUSPENDED "
4.1
Riattivazione di un nome a dominio sospeso
Per
riattivare il nome a dominio sospeso la RA provvede al reinserimento nei
nameserver o DSA delle deleghe autoritative per il nome a dominio, ed al
reinserimento di tutte le altre registrazioni tecniche necessarie per il
funzionamento dei relativi servizi. La RA deve anche effettuare le
verifiche tecniche di corretta configurazione dei nameserver o del DSA,
come previste nel caso di attivazione di un nuovo nome a dominio.
Inoltre la RA rimuove dalla registrazione presente nel RNA il campo
"SOSPESO/SUSPENDED". Al termine della procedura la RA comunica
all'assegnatario del nome a dominio ed al suo provider/maintainer la
riattivazione del nome a dominio.
5.
Modifica della registrazione di un nome a dominio
Sono
qui riportate le procedure per la modifica della registrazione di un
nome a dominio esistente. Per modifica si intende la variazione di
alcune informazioni contenute nella registrazione, pur rimanendo
invariati i valori del nome a dominio nelle sintassi IPS, ISO/IEC 10021
o ITU X.500 e del soggetto che ha in uso il nome a dominio. In caso di
modifica del nome a dominio o del soggetto assegnatario, si dovrà
invece provvedere alla cancellazione del nome a dominio precedente ed
alla registrazione del nuovo nome a dominio, seguendo la procedura
descritta negli articoli 3 e 2.
5.1
Modifica semplice della registrazione
Nei
casi in cui la modifica non comporti un mutamento di provider/maintainer,
si applicano le procedure descritte negli articoli 2.1, 2.2.2, 2.2.3,
2.2.4, 2.3 e 2.4. Una nuova lettera di AR è necessaria solo nel caso in
cui si intenda variare l'admin-c del dominio.
5.2
Cambio di provider/maintainer
L'assegnatario
del nome a dominio invia per iscritto alla RA la dichiarazione di cambio
del proprio provider/maintainer. Tale dichiarazione deve essere firmata
da colui che è indicato come admin-c nel modulo di registrazione o da
una persona aventi i poteri di legale rappresentante del soggetto che ha
in uso il nome a dominio e deve contenere l'indicazione del provider/maintainer
precedente e futuro. La RA modifica nel modulo del nome a dominio
interessato (contenuto nel RNA) il valore del campo "mnt-by:"
ad esso associato, inserendo il valore CHANGING-MNT, che identifica i
nomi a dominio per i quali è in corso la procedura di cambio di
provider/maintainer. La RA invia quindi via posta elettronica ad
entrambi i provider/maintainer coinvolti nell'operazione l'avviso di
inizio della procedura di cambio provider/maintainer. La RA invita anche
il nuovo provider/maintainer ad inviare tramite posta elettronica il
modulo nuovo di registrazione per il nome a dominio interessato,
aggiornandone i dati contenuti. A questo punto si applicano le procedure
di verifica descritte negli articoli 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4. In aggiunta,
la RA verifica che il provider/maintainer precedente abbia rimosso le
precedenti deleghe. In assenza di tale rimozione DA PARTE DEL PRECEDENTE
provider/maintainer A QUESTI viene inibita la registrazione di ulteriori
nomi a dominio.
5.2.1
Modifica della delega
Se
tutte le verifiche vengono superate, la RA provvede affinchè le deleghe
autoritative per il nome a dominio modificato siano correttamente
inserite nei nameserver o DSA e modificate tutte le tabelle operative
necessarie al corretto utilizzo dello stesso e le altre registrazioni
tecniche necessarie per il funzionamento dei servizi relativi al nome a
dominio. La RA invia una comunicazione per posta elettronica ad entrambi
i provider/maintainer interessati dell'avvenuto cambio di delega. La RA
provvede inoltre a chiedere al precedente provider/maintainer la
rimozione delle deleghe dai precedenti nameserver autoritativi. E'
compito di questi provvedere a rimuovere le deleghe dai nameserver
autoritativi del dominio, gestite direttamente o indirettamente e a
darne conferma alla RA. In assenza di tale rimozione al provider/maintainer
viene inibita la registrazione di ulteriori nomi a dominio.
5.3
Reiezione della richiesta
Se
eventuali problemi tecnici non vengono risolti dal nuovo provider/mantainer
dell'assegnatario del nome a dominio entro 10 giorni lavorativi dalla
comunicazione degli stessi da parte della RA, la richiesta di modifica
è annullata e il richiedente riceve comunicazione del fallimento della
procedura di cambio provider. Il dominio viene quindi riassegnato al
precedente provider/maintainer.
6.
Documentazione verificabile
In
qualsiasi momento la RA può chiedere che le siano forniti i seguenti
documenti: originale della lettera di assunzione di responsabilità, nel
caso in cui essa sia stata inviata in copia o via fax; per le società
private, visura camerale e/o certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio in corso di validità ove previsto dalla legge, e copia del
documento di attribuzione della partita IVA; per le ditte individuali,
copia del documento di attribuzione della partita IVA; per i liberi
professionisti, copia del documento di attribuzione della partita IVA
ove previsto dalla legge, e certificato di iscrizione all'albo, se
esistente; per gli Enti pubblici, documento attestante la titolarità
del richiedente a rappresentare l'Ente, anche mediante auto-
certificazione, copia del provvedimento amministrativo con cui è stato
istituito l'Ente, se possibile, e copia del documento di attribuzione
della partita IVA o del codice fiscale per le associazioni, l'atto
costitutivo e/o lo statuto. per le persone fisiche, la copia del
documento d'identità e la copia del documento con l'identificativo
unico (per l'Italia il Codice Fiscale). Nel caso si tratti di
documentazione in lingua straniera, ad essa deve essere allegata la
relativa traduzione giurata in italiano.
Nomi
a Dominio Riservati
Versione
3.1
Il
presente documento contiene l'elenco dei nomi a dominio riservati, come
specificato nell'articolo 7 delle Regole di Naming.
Nelle
tabelle per il caso ISO/IEC 10021, il valore del campo Administration
Domain "ADMD" viene indicato genericamente con <any>.
Questo va sostituito con il valore di un qualsiasi ADMD Italiano o con
uno dei due campi speciali "0" (zero) oppure " "
(spazio).
1.
Nomi Riservati Geografici
Non
sono assegnabili:
a
livello due (IPS) ed a livello PRMD (ISO/IEC 10021) e "Org"
(X.500):
i
nomi delle Province Italiane
i
nomi delle Regioni Italiane
le
sigle a due lettere delle Province Italiane
le
sigle a tre lettere delle Regioni Italiane
i
nomi corrispondenti all'identificazione dell'Italia
immediatamente
al di sotto del nome o sigla della provincia di appartenenza:
i
nomi dei Comuni Italiani
Sono
inoltre considerati nomi geografici riservati anche le traduzioni in
lingua inglese dei nomi geografici riservati.
Nelle
province e regioni nelle quali sono in vigore, in base alla norme
dell'ordinamento italiano sulle minoranze etnico-linguistiche, anche
lingue diverse dalla lingua italiana, sono considerati nomi geografici
riservati anche le traduzioni in tali lingue dei nomi stessi.
I
Nomi Riservati Geografici sono elencati nelle Tabelle 1.1, 1.2, 1.3 e
1.4, in formato IPS, ISO/IEC 10021 e X.500.
2.
Nomi Riservati di Utilizzo Generale
Non
sono assegnabili a livello due (IPS) ed a livello PRMD (ISO/IEC 10021) e
"Org" (X.500), o comunque al di sotto di un ramo interamente
geografico:
alcuni
nomi e relative sigle ufficiali di servizi o protocolli di rete
i
nomi dei Generic Top Level domain (gTLD)
I
Nomi Riservati di Utilizzo Generale sono elencati nelle Tabelle 2.1, 2.2
e 2.3, in formato IPS, ISO/IEC 10021 e X.500.
3.
Nomi Riservati di Pubblica Amministrazione
Sono
nomi a dominio riservati e come tali assegnabili solo all'ente
territoriale corrispondente:
il
nome "regione" al di sotto del nome a dominio geografico
corrispondente ad una regione o della sua sigla elencato in Tabella 1.2
il
nome "provincia" al di sotto del nome a dominio geografico
corrispondente ad una provincia o della sua sigla elencato in Tabella
1.3
il
nome "comune" al di sotto del nome a dominio geografico
corrispondente ad un comune elencati in Tabella 1.4
Per
i territori in cui in base all'ordinamento italiano vige il
multilinguismo, sono nomi riservati anche le traduzioni di
"comune", "provincia" e "regione" nella
lingua in questione.
TABELLE
Tabella
1.1 - Nomi Geografici Riservati corrispondenti all'Italia
IPS:
it.it
Italia.it
Italy.it
Italie.it
Italien.it
Repubblica-Italiana.it
RepubblicaItaliana.it
Italian-Republic.it
ItalianRepublic.it
Republique-Italienne.it
RepubliqueItalienne.it
Italienische-Republik.it
ItalienischeRepublik.it
ISO/IEC
10021:
prmd=it;
admd=<any>; c=it;
prmd=Italia;
admd=<any>; c=it;
prmd=Italy;
admd=<any>; c=it;
prmd=Italie;
admd=<any>; c=it;
prmd=Italien;
admd=<any>; c=it;
prmd=Repubblica-Italiana;
admd=<any>; c=it;
prmd=RepubblicaItaliana;
admd=<any>; c=it;
prmd=Italian-Republic;
admd=<any>; c=it;
prmd=ItalianRepublic;
admd=<any>; c=it;
prmd=Republique-Italienne;
admd=<any>; c=it;
prmd=RepubliqueItalienne;
admd=<any>; c=it;
prmd=Italienische-Republik;
admd=<any>; c=it;
prmd=ItalienischeRepublik;
admd=<any>; c=it;
X.500:
Org=it;
c=it;
Org=Italia;
c=it;
Org=Italy;
c=it;
Org=Italie;
c=it;
Org=Italien;
c=it;
Org=Repubblica-Italiana;
c=it;
Org=RepubblicaItaliana;
c=it;
Org=Italian-Republic;
c=it;
Org=ItalianRepublic;
c=it;
Org=Republique-Italienne;
c=it;
Org=RepubliqueItalienne;
c=it;
Org=Italienische-Republik;
c=it;
Org=ItalienischeRepublik;
c=it;
Tabella
1.2 - Nomi Geografici Riservati corrispondenti alle Regioni Italiane
IPS:
Valle-Aosta.it
ValleAosta.it
Vallee-Aoste.it
ValleeAoste.it
Aosta-Valley.it
AostaValley.it
VAO.it
Piemonte.it
Piedmont.it
PMN.it
Liguria.it
LIG.it
Lombardia.it
Lombardy.it
LOM.it
Veneto.it
VEN.it
Trentino-A-Adige.it
TrentinoAAdige.it
Trentino-S-Tirol.it
TrentinoSTirol.it
Trentino-S-Tyrol.it
TrentinoSTyrol.it
TAA.it
Friuli-Ve-Giulia.it
FriuliVeGiulia.it
FVG.it
Emilia-Romagna.it
EmiliaRomagna.it
EMR.it
Toscana.it
Tuscany.it
TOS.it
Marche.it
MAR.it
Umbria.it
UMB.it
Abruzzo.it
ABR.it
Molise.it
MOL.it
Lazio.it
LAZ.it
Campania.it
CAM.it
Puglia.it
PUG.it
Basilicata.it
Lucania.it
BAS.it
Calabria.it
CAL.it
Sicilia.it
Sicily.it
SIC.it
Sardegna.it
Sardinia.it
SAR.it
ISO/IEC
10021:
prmd=Valle-Aosta;
admd=<any>; c=it;
prmd=ValleAosta;
admd=<any>; c=it;
prmd=Vallee-Aoste;
admd=<any>; c=it;
prmd=ValleeAoste;
admd=<any>; c=it;
prmd=Aosta-Valley;
admd=<any>; c=it;
prmd=AostaValley;
admd=<any>; c=it;
prmd=VAO;
admd=<any>; c=it;
prmd=Piemonte;
admd=<any>; c=it;
prmd=Piedmont;
admd=<any>; c=it;
prmd=PMN;
admd=<any>; c=it;
prmd=Liguria;
admd=<any>; c=it;
prmd=LIG;
admd=<any>; c=it;
prmd=Lombardia;
admd=<any>; c=it;
prmd=Lombardy;
admd=<any>; c=it;
prmd=LOM;
admd=<any>; c=it;
prmd=Veneto;
admd=<any>; c=it;
prmd=VEN;
admd=<any>; c=it;
prmd=Trentino-A-Adige;
admd=<any>; c=it;
prmd=TrentinoAAdige;
admd=<any>; c=it;
prmd=Trentino-S-Tirol;
admd=<any>; c=it;
prmd=TrentinoSTirol;
admd=<any>; c=it;
prmd=Trentino-S-Tyrol;
admd=<any>; c=it;
prmd=TrentinoSTyrol;
admd=<any>; c=it;
prmd=TAA;
admd=<any>; c=it;
prmd=Friuli-Ve-Giulia;
admd=<any>; c=it;
prmd=FriuliVeGiulia;
admd=<any>; c=it;
prmd=FVG;
admd=<any>; c=it;
prmd=Emilia-Romagna;
admd=<any>; c=it;
prmd=EmiliaRomagna;
admd=<any>; c=it;
prmd=EMR;
admd=<any>; c=it;
prmd=Toscana;
admd=<any>; c=it;
prmd=Tuscany;
admd=<any>; c=it;
prmd=TOS;
admd=<any>; c=it;
prmd=Marche;
admd=<any>; c=it;
prmd=MAR;
admd=<any>; c=it;
prmd=Umbria;
admd=<any>; c=it;
prmd=UMB;
admd=<any>; c=it;
prmd=Abruzzo;
admd=<any>; c=it;
prmd=ABR;
admd=<any>; c=it;
prmd=Molise;
admd=<any>; c=it;
prmd=MOL;
admd=<any>; c=it;
prmd=Lazio;
admd=<any>; c=it;
prmd=LAZ;
admd=<any>; c=it;
prmd=Campania;
admd=<any>; c=it;
prmd=CAM;
admd=<any>; c=it;
prmd=Puglia;
admd=<any>; c=it;
prmd=PUG;
admd=<any>; c=it;
prmd=Basilicata;
admd=<any>; c=it;
prmd=Lucania;
admd=<any>; c=it;
prmd=BAS;
admd=<any>; c=it;
prmd=Calabria;
admd=<any>; c=it;
prmd=CAL;
admd=<any>; c=it;
prmd=Sicilia;
admd=<any>; c=it;
prmd=Sicily;
admd=<any>; c=it;
prmd=SIC;
admd=<any>; c=it;
prmd=Sardegna;
admd=<any>; c=it;
prmd=Sardinia;
admd=<any>; c=it;
prmd=SAR;
admd=<any>; c=it;
X.500:
Org=Valle-Aosta;
c=it;
Org=ValleAosta;
c=it;
Org=Vallee-Aoste;
c=it;
Org=ValleeAoste;
c=it;
Org=Aosta-Valley;
c=it;
Org=AostaValley;
c=it;
Org=VAO;
c=it;
Org=Piemonte;
c=it;
Org=Piedmont;
c=it;
Org=PMN;
c=it;
Org=Liguria;
c=it;
Org=LIG;
c=it;
Org=Lombardia;
c=it;
Org=Lombardy;
c=it;
Org=LOM;
c=it;
Org=Veneto;
c=it;
Org=VEN;
c=it;
Org=Trentino-A-Adige;
c=it;
Org=TrentinoAAdige;
c=it;
Org=Trentino-S-Tirol;
c=it;
Org=TrentinoSTirol;
c=it;
Org=Trentino-S-Tyrol;
c=it;
Org=TrentinoSTyrol;
c=it;
Org=TAA;
c=it;
Org=Friuli-Ve-Giulia;
c=it;
Org=FriuliVeGiulia;
c=it;
Org=FVG;
c=it;
Org=Emilia-Romagna;
c=it;
Org=EmiliaRomagna;
c=it;
Org=EMR;
c=it;
Org=Toscana;
c=it;
Org=Tuscany;
c=it;
Org=TOS;
c=it;
Org=Marche;
c=it;
Org=MAR;
c=it;
Org=Umbria;
c=it;
Org=UMB;
c=it;
Org=Abruzzo;
c=it;
Org=ABR;
c=it;
Org=Molise;
c=it;
Org=MOL;
c=it;
Org=Lazio;
c=it;
Org=LAZ;
c=it;
Org=Campania;
c=it;
Org=CAM;
c=it;
Org=Puglia;
c=it;
Org=PUG;
c=it;
Org=Basilicata;
c=it;
Org=Lucania;
c=it;
Org=BAS;
c=it;
Org=Calabria;
c=it;
Org=CAL;
c=it;
Org=Sicilia;
c=it;
Org=Sicily;
c=it;
Org=SIC;
c=it;
Org=Sardegna;
c=it;
Org=Sardinia;
c=it;
Org=SAR;
c=it;
Tabella
1.3 - Nomi Geografici Riservati corrispondenti alle Province Italiane
IPS:
Agrigento.it
AG.it
Alessandria.it
AL.it
Ancona.it
AN.it
Aosta.it
Aoste.it
AO.it
Aquila.it
AQ.it
Arezzo.it
AR.it
Ascoli-Piceno.it
AscoliPiceno.it
AP.it
Asti.it
AT.it
Avellino.it
AV.it
Bari.it
BA.it
Belluno
.it
BL.it
Benevento.it
BN.it
Bergamo
.it
BG.it
Biella.it
BI.it
Bologna.it
BO.it
Bolzano.it
Bozen.it
Balsan
.it
Alto-Adige.it
AltoAdige.it
Suedtirol.it
BZ.it
Brescia.it
BS.it
Brindisi.it
BR.it
Cagliari.it
CA.it
Caltanissetta.it
CL.it
Campobasso.it
CB.it
Caserta.it
CE.it
Catania.it
CT.it
Catanzaro.it
CZ.it
Chieti.it
CH.it
Como.it
CO.it
Cosenza.it
CS.it
Cremona.it
CR.it
Crotone.it
KR.it
Cuneo.it
CN.it
Enna.it
EN.it
Ferrara.it
FE.it
Firenze.it
Florence.it
FI.it
Foggia.it
FG.it
Forli-Cesena.it
ForliCesena.it
FO.it
Frosinone.it
FR.it
Genova.it
Genoa.it
GE.it
Gorizia.it
GO.it
Grosseto.it
GR.it
Imperia.it
IM.it
Isernia.it
IS.it
La-Spezia.it
LaSpezia.it
SP.it
Latina.it
LT.it
Lecce.it
LE.it
Lecco.it
LC.it
Livorno.it
LI.it
Lodi.it
LO.it
Lucca.it
LU.it
Macerata.it
MC.it
Mantova.it
MN.it
Massa-Carrara.it
MassaCarrara.it
MS.it
Matera.it
MT.it
Messina.it
ME.it
Milano.it
Milan.it
MI.it
Modena.it
MO.it
Napoli.it
Naples.it
NA.it
Novara.it
NO.it
Nuoro.it
NU.it
Oristano.it
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.it
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TN
.it
Treviso.it
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Venice.it
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VB.it
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Verona.it
VR.it
Vibo-Valentia.it
ViboValentia.it
VV.it
Vicenza.it
VI.it
Viterbo.it
VT.it
ISO/IEC
10021:
prmd=Agrigento;
admd=<any>; c=it;
prmd=AG;
admd=<any>; c=it;
prmd=Alessandria;
admd=<any>; c=it;
prmd=AL;
admd=<any>; c=it;
prmd=Ancona;
admd=<any>; c=it;
prmd=AN;
admd=<any>; c=it;
prmd=Aosta;
admd=<any>; c=it;
prmd=Aoste;
admd=<any>; c=it;
prmd=AO;
admd=<any>; c=it;
prmd=Aquila;
admd=<any>; c=it;
prmd=AQ;
admd=<any>; c=it;
prmd=Arezzo;
admd=<any>; c=it;
prmd=AR;
admd=<any>; c=it;
prmd=Ascoli-Piceno;
admd=<any>; c=it;
prmd=AscoliPiceno;
admd=<any>; c=it;
prmd=AP;
admd=<any>; c=it;
prmd=Asti;
admd=<any>; c=it;
prmd=AT;
admd=<any>; c=it;
prmd=Avellino;
admd=<any>; c=it;
prmd=AV;
admd=<any>; c=it;
prmd=Bari;
admd=<any>; c=it;
prmd=BA;
admd=<any>; c=it;
prmd=Belluno
; admd=<any>; c=it;
prmd=BL;
admd=<any>; c=it;
prmd=Benevento;
admd=<any>; c=it;
prmd=BN;
admd=<any>; c=it;
prmd=Bergamo
; admd=<any>; c=it;
prmd=BG;
admd=<any>; c=it;
prmd=Biella;
admd=<any>; c=it;
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admd=<any>; c=it;
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admd=<any>; c=it;
prmd=BO;
admd=<any>; c=it;
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admd=<any>; c=it;
prmd=Bozen;
admd=<any>; c=it;
prmd=Balsan
; admd=<any>; c=it;
prmd=Alto-Adige;
admd=<any>; c=it;
prmd=AltoAdige;
admd=<any>; c=it;
prmd=Suedtirol;
admd=<any>; c=it;
prmd=BZ;
admd=<any>; c=it;
prmd=Brescia;
admd=<any>; c=it;
prmd=BS;
admd=<any>; c=it;
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admd=<any>; c=it;
prmd=BR;
admd=<any>; c=it;
prmd=Cagliari;
admd=<any>; c=it;
prmd=CA;
admd=<any>; c=it;
prmd=Caltanissetta;
admd=<any>; c=it;
prmd=CL;
admd=<any>; c=it;
prmd=Campobasso;
admd=<any>; c=it;
prmd=CB;
admd=<any>; c=it;
prmd=Caserta;
admd=<any>; c=it;
prmd=CE;
admd=<any>; c=it;
prmd=Catania;
admd=<any>; c=it;
prmd=CT;
admd=<any>; c=it;
prmd=Catanzaro;
admd=<any>; c=it;
prmd=CZ;
admd=<any>; c=it;
prmd=Chieti;
admd=<any>; c=it;
prmd=CH;
admd=<any>; c=it;
prmd=Como;
admd=<any>; c=it;
prmd=CO;
admd=<any>; c=it;
prmd=Cosenza;
admd=<any>; c=it;
prmd=CS;
admd=<any>; c=it;
prmd=Cremona;
admd=<any>; c=it;
prmd=CR;
admd=<any>; c=it;
prmd=Crotone;
admd=<any>; c=it;
prmd=KR;
admd=<any>; c=it;
prmd=Cuneo;
admd=<any>; c=it;
prmd=CN;
admd=<any>; c=it;
prmd=Enna;
admd=<any>; c=it;
prmd=EN;
admd=<any>; c=it;
prmd=Ferrara;
admd=<any>; c=it;
prmd=FE;
admd=<any>; c=it;
prmd=Firenze;
admd=<any>; c=it;
prmd=Florence;
admd=<any>; c=it;
prmd=FI;
admd=<any>; c=it;
prmd=Foggia;
admd=<any>; c=it;
prmd=FG;
admd=<any>; c=it;
prmd=Forli-Cesena;
admd=<any>; c=it;
prmd=ForliCesena;
admd=<any>; c=it;
prmd=FO;
admd=<any>; c=it;
prmd=Frosinone;
admd=<any>; c=it;
prmd=FR;
admd=<any>; c=it;
prmd=Genova;
admd=<any>; c=it;
prmd=Genoa;
admd=<any>; c=it;
prmd=GE;
admd=<any>; c=it;
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admd=<any>; c=it;
prmd=GO;
admd=<any>; c=it;
prmd=Grosseto;
admd=<any>; c=it;
prmd=GR;
admd=<any>; c=it;
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admd=<any>; c=it;
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admd=<any>; c=it;
prmd=Isernia;
admd=<any>; c=it;
prmd=IS;
admd=<any>; c=it;
prmd=La-Spezia;
admd=<any>; c=it;
prmd=LaSpezia;
admd=<any>; c=it;
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admd=<any>; c=it;
prmd=Latina;
admd=<any>; c=it;
prmd=LT;
admd=<any>; c=it;
prmd=Lecce;
admd=<any>; c=it;
prmd=LE;
admd=<any>; c=it;
prmd=Lecco;
admd=<any>; c=it;
prmd=LC;
admd=<any>; c=it;
prmd=Livorno;
admd=<any>; c=it;
prmd=LI;
admd=<any>; c=it;
prmd=Lodi;
admd=<any>; c=it;
prmd=LO;
admd=<any>; c=it;
prmd=Lucca;
admd=<any>; c=it;
prmd=LU;
admd=<any>; c=it;
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admd=<any>; c=it;
prmd=MC;
admd=<any>; c=it;
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admd=<any>; c=it;
prmd=MN;
admd=<any>; c=it;
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admd=<any>; c=it;
prmd=MassaCarrara;
admd=<any>; c=it;
prmd=MS;
admd=<any>; c=it;
prmd=Matera;
admd=<any>; c=it;
prmd=MT;
admd=<any>; c=it;
prmd=Messina;
admd=<any>; c=it;
prmd=ME;
admd=<any>; c=it;
prmd=Milano;
admd=<any>; c=it;
prmd=Milan;
admd=<any>; c=it;
prmd=MI;
admd=<any>; c=it;
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admd=<any>; c=it;
prmd=MO;
admd=<any>; c=it;
prmd=Napoli;
admd=<any>; c=it;
prmd=Naples;
admd=<any>; c=it;
prmd=NA;
admd=<any>; c=it;
prmd=Novara;
admd=<any>; c=it;
prmd=NO;
admd=<any>; c=it;
prmd=Nuoro;
admd=<any>; c=it;
prmd=NU;
admd=<any>; c=it;
prmd=Oristano;
admd=<any>; c=it;
prmd=OR;
admd=<any>; c=it;
prmd=Padova;
admd=<any>; c=it;
prmd=Padua;
admd=<any>; c=it;
prmd=PD;
admd=<any>; c=it;
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admd=<any>; c=it;
prmd=PA;
admd=<any>; c=it;
prmd=Parma;
admd=<any>; c=it;
prmd=PR;
admd=<any>; c=it;
prmd=Pavia;
admd=<any>; c=it;
prmd=PV;
admd=<any>; c=it;
prmd=Perugia;
admd=<any>; c=it;
prmd=PG;
admd=<any>; c=it;
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admd=<any>; c=it;
prmd=PE;
admd=<any>; c=it;
prmd=Pesaro-Urbino;
admd=<any>; c=it;
prmd=PesaroUrbino;
admd=<any>; c=it;
prmd=PS;
admd=<any>; c=it;
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admd=<any>; c=it;
prmd=PC;
admd=<any>; c=it;
prmd=Pisa;
admd=<any>; c=it;
prmd=PI;
admd=<any>; c=it;
prmd=Pistoia;
admd=<any>; c=it;
prmd=PT;
admd=<any>; c=it;
prmd=Pordenone;
admd=<any>; c=it;
prmd=PN;
admd=<any>; c=it;
prmd=Potenza
; admd=<any>; c=it;
prmd=PZ;
admd=<any>; c=it;
prmd=Prato;
admd=<any>; c=it;
prmd=PO;
admd=<any>; c=it;
prmd=Ragusa;
admd=<any>; c=it;
prmd=RG;
admd=<any>; c=it;
prmd=Ravenna;
admd=<any>; c=it;
prmd=RA;
admd=<any>; c=it;
prmd=Reggio-Calabria;
admd=<any>; c=it;
prmd=ReggioCalabria;
admd=<any>; c=it;
prmd=RC;
admd=<any>; c=it;
prmd=Reggio-Emilia;
admd=<any>; c=it;
prmd=ReggioEmilia;
admd=<any>; c=it;
prmd=RE;
admd=<any>; c=it;
prmd=Rieti;
admd=<any>; c=it;
prmd=RI;
admd=<any>; c=it;
prmd=Rimini;
admd=<any>; c=it;
prmd=RN;
admd=<any>; c=it;
prmd=Roma;
admd=<any>; c=it;
prmd=Rome;
admd=<any>; c=it;
prmd=RM;
admd=<any>; c=it;
prmd=Rovigo;
admd=<any>; c=it;
prmd=RO;
admd=<any>; c=it;
prmd=Salerno;
admd=<any>; c=it;
prmd=SA;
admd=<any>; c=it;
prmd=Sassari;
admd=<any>; c=it;
prmd=SS;
admd=<any>; c=it;
prmd=Savona;
admd=<any>; c=it;
prmd=SV;
admd=<any>; c=it;
prmd=Siena;
admd=<any>; c=it;
prmd=SI;
admd=<any>; c=it;
prmd=Siracusa;
admd=<any>; c=it;
prmd=SR;
admd=<any>; c=it;
prmd=Sondrio;
admd=<any>; c=it;
prmd=SO;
admd=<any>; c=it;
prmd=Taranto;
admd=<any>; c=it;
prmd=TA;
admd=<any>; c=it;
prmd=Teramo;
admd=<any>; c=it;
prmd=TE;
admd=<any>; c=it;
prmd=Terni;
admd=<any>; c=it;
prmd=TR;
admd=<any>; c=it;
prmd=Torino;
admd=<any>; c=it;
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admd=<any>; c=it;
prmd=TO;
admd=<any>; c=it;
prmd=Trapani;
admd=<any>; c=it;
prmd=TP;
admd=<any>; c=it;
prmd=Trento;
admd=<any>; c=it;
prmd=Trentino;
admd=<any>; c=it;
prmd=TN
; admd=<any>; c=it;
prmd=Treviso;
admd=<any>; c=it;
prmd=TV;
admd=<any>; c=it;
prmd=Trieste;
admd=<any>; c=it;
prmd=TS;
admd=<any>; c=it;
prmd=Udine;
admd=<any>; c=it;
prmd=UD;
admd=<any>; c=it;
prmd=Varese;
admd=<any>; c=it;
prmd=VA;
admd=<any>; c=it;
prmd=Venezia;
admd=<any>; c=it;
prmd=Venice;
admd=<any>; c=it;
prmd=VE;
admd=<any>; c=it;
prmd=Verbania;
admd=<any>; c=it;
prmd=VB;
admd=<any>; c=it;
prmd=Vercelli;
admd=<any>; c=it;
prmd=VC;
admd=<any>; c=it;
prmd=Verona;
admd=<any>; c=it;
prmd=VR;
admd=<any>; c=it;
prmd=Vibo-Valentia;
admd=<any>; c=it;
prmd=ViboValentia;
admd=<any>; c=it;
prmd=VV;
admd=<any>; c=it;
prmd=Vicenza;
admd=<any>; c=it;
prmd=VI;
admd=<any>; c=it;
prmd=Viterbo;
admd=<any>; c=it;
prmd=VT;
admd=<any>; c=it;
X.500:
Org=Agrigento;
c=it;
Org=AG;
c=it;
Org=Alessandria;
c=it;
Org=AL;
c=it;
Org=Ancona;
c=it;
Org=AN;
c=it;
Org=Aosta;
c=it;
Org=Aoste;
c=it;
Org=AO;
c=it;
Org=Aquila;
c=it;
Org=AQ;
c=it;
Org=Arezzo;
c=it;
Org=AR;
c=it;
Org=Ascoli-Piceno;
c=it;
Org=AscoliPiceno;
c=it;
Org=AP;
c=it;
Org=Asti;
c=it;
Org=AT;
c=it;
Org=Avellino;
c=it;
Org=AV;
c=it;
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c=it;
Org=BA;
c=it;
Org=Belluno
; c=it;
Org=BL;
c=it;
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c=it;
Org=BN;
c=it;
Org=Bergamo
; c=it;
Org=BG;
c=it;
Org=Biella;
c=it;
Org=BI;
c=it;
Org=Bologna;
c=it;
Org=BO;
c=it;
Org=Bolzano;
c=it;
Org=Bozen;
c=it;
Org=Balsan
; c=it;
Org=Alto-Adige;
c=it;
Org=AltoAdige;
c=it;
Org=Suedtirol;
c=it;
Org=BZ;
c=it;
Org=Brescia;
c=it;
Org=BS;
c=it;
Org=Brindisi;
c=it;
Org=BR;
c=it;
Org=Cagliari;
c=it;
Org=CA;
c=it;
Org=Caltanissetta;
c=it;
Org=CL;
c=it;
Org=Campobasso;
c=it;
Org=CB;
c=it;
Org=Caserta;
c=it;
Org=CE;
c=it;
Org=Catania;
c=it;
Org=CT;
c=it;
Org=Catanzaro;
c=it;
Org=CZ;
c=it;
Org=Chieti;
c=it;
Org=CH;
c=it;
Org=Como;
c=it;
Org=CO;
c=it;
Org=Cosenza;
c=it;
Org=CS;
c=it;
Org=Cremona;
c=it;
Org=CR;
c=it;
Org=Crotone;
c=it;
Org=KR;
c=it;
Org=Cuneo;
c=it;
Org=CN;
c=it;
Org=Enna;
c=it;
Org=EN;
c=it;
Org=Ferrara;
c=it;
Org=FE;
c=it;
Org=Firenze;
c=it;
Org=Florence;
c=it;
Org=FI;
c=it;
Org=Foggia;
c=it;
Org=FG;
c=it;
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c=it;
Org=ForliCesena;
c=it;
Org=FO;
c=it;
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c=it;
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c=it;
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c=it;
Org=Genoa;
c=it;
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c=it;
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c=it;
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c=it;
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c=it;
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c=it;
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c=it;
Org=IM;
c=it;
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c=it;
Org=IS;
c=it;
Org=La-Spezia;
c=it;
Org=LaSpezia;
c=it;
Org=SP;
c=it;
Org=Latina;
c=it;
Org=LT;
c=it;
Org=Lecce;
c=it;
Org=LE;
c=it;
Org=Lecco;
c=it;
Org=LC;
c=it;
Org=Livorno;
c=it;
Org=LI;
c=it;
Org=Lodi;
c=it;
Org=LO;
c=it;
Org=Lucca;
c=it;
Org=LU;
c=it;
Org=Macerata;
c=it;
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c=it;
Org=Mantova;
c=it;
Org=MN;
c=it;
Org=Massa-Carrara;
c=it;
Org=MassaCarrara;
c=it;
Org=MS;
c=it;
Org=Matera;
c=it;
Org=MT;
c=it;
Org=Messina;
c=it;
Org=ME;
c=it;
Org=Milano;
c=it;
Org=Milan;
c=it;
Org=MI;
c=it;
Org=Modena;
c=it;
Org=MO;
c=it;
Org=Napoli;
c=it;
Org=Naples;
c=it;
Org=NA;
c=it;
Org=Novara;
c=it;
Org=NO;
c=it;
Org=Nuoro;
c=it;
Org=NU;
c=it;
Org=Oristano;
c=it;
Org=OR;
c=it;
Org=Padova;
c=it;
Org=Padua;
c=it;
Org=PD;
c=it;
Org=Palermo;
c=it;
Org=PA;
c=it;
Org=Parma;
c=it;
Org=PR;
c=it;
Org=Pavia;
c=it;
Org=PV;
c=it;
Org=Perugia;
c=it;
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c=it;
Org=Pescara;
c=it;
Org=PE;
c=it;
Org=Pesaro-Urbino;
c=it;
Org=PesaroUrbino;
c=it;
Org=PS;
c=it;
Org=Piacenza;
c=it;
Org=PC;
c=it;
Org=Pisa;
c=it;
Org=PI;
c=it;
Org=Pistoia;
c=it;
Org=PT;
c=it;
Org=Pordenone;
c=it;
Org=PN;
c=it;
Org=Potenza
; c=it;
Org=PZ;
c=it;
Org=Prato;
c=it;
Org=PO;
c=it;
Org=Ragusa;
c=it;
Org=RG;
c=it;
Org=Ravenna;
c=it;
Org=RA;
c=it;
Org=Reggio-Calabria;
c=it;
Org=ReggioCalabria;
c=it;
Org=RC;
c=it;
Org=Reggio-Emilia;
c=it;
Org=ReggioEmilia;
c=it;
Org=RE;
c=it;
Org=Rieti;
c=it;
Org=RI;
c=it;
Org=Rimini;
c=it;
Org=RN;
c=it;
Org=Roma;
c=it;
Org=Rome;
c=it;
Org=RM;
c=it;
Org=Rovigo;
c=it;
Org=RO;
c=it;
Org=Salerno;
c=it;
Org=SA;
c=it;
Org=Sassari;
c=it;
Org=SS;
c=it;
Org=Savona;
c=it;
Org=SV;
c=it;
Org=Siena;
c=it;
Org=SI;
c=it;
Org=Siracusa;
c=it;
Org=SR;
c=it;
Org=Sondrio;
c=it;
Org=SO;
c=it;
Org=Taranto;
c=it;
Org=TA;
c=it;
Org=Teramo;
c=it;
Org=TE;
c=it;
Org=Terni;
c=it;
Org=TR;
c=it;
Org=Torino;
c=it;
Org=Turin;
c=it;
Org=TO;
c=it;
Org=Trapani;
c=it;
Org=TP;
c=it;
Org=Trento;
c=it;
Org=Trentino;
c=it;
Org=TN
; c=it;
Org=Treviso;
c=it;
Org=TV;
c=it;
Org=Trieste;
c=it;
Org=TS;
c=it;
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c=it;
Org=UD;
c=it;
Org=Varese;
c=it;
Org=VA;
c=it;
Org=Venezia;
c=it;
Org=Venice;
c=it;
Org=VE;
c=it;
Org=Verbania;
c=it;
Org=VB;
c=it;
Org=Vercelli;
c=it;
Org=VC;
c=it;
Org=Verona;
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Org=VR;
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c=it;
Org=ViboValentia;
c=it;
Org=VV;
c=it;
Org=Vicenza;
c=it;
Org=VI;
c=it;
Org=Viterbo;
c=it;
Org=VT;
c=it;
Tabella
1.4 - Nomi Geografici Riservati corrispondenti ai Comuni Italiani
L'elenco
del Nomi Geografici Riservati corrispondenti ai Comuni Italiani e'
suddiviso, per facilitarne la consultazione, in 3 sottodocumenti
separati, come indicato in seguito.
IPS:
Nomi
Riservati dei Comuni - IPS (nomi-comuni-v31-ips.txt)
ISO/IEC
10021:
Nomi
Riservati dei Comuni - ISO/IEC 10021 (nomi-comuni-v31-x400.txt)
X.500:
Nomi
Riservati dei Comuni - X.500 (nomi-comuni-v31-x500.txt )
Tabella
2.1 - Nomi Riservati di Utilizzo Generale: servizi e protocolli di rete
IPS:
decnet.it
dns.it
dsa.it
e-mail.it
extranet.it
finger.it
ftam.it
ftp.it
gopher.it
internet.it
intranet.it
ldap.it
mail.it
mime.it
naming-authority.it
namingauthority.it
news.it
nic.it
nis.it
noc.it
osi.it
ping.it
pop.it
registration-authority.it
registrationauthority.it
rlogin.it
slip.it
smtp.it
sna.it
talk.it
tcpip.it
telnet.it
uucp.it
wais.it
whois.it
www.it
x25.it
x400.it
x42d.it
x500.it
ISO/IEC
10021:
prmd=decnet;
admd=<any>; c=it;
prmd=dns;
admd=<any>; c=it;
prmd=dsa;
admd=<any>; c=it;
prmd=e-mail;
admd=<any>; c=it;
prmd=extranet;
admd=<any>; c=it;
prmd=finger;
admd=<any>; c=it;
prmd=ftam;
admd=<any>; c=it;
prmd=ftp;
admd=<any>; c=it;
prmd=gopher;
admd=<any>; c=it;
prmd=internet;
admd=<any>; c=it;
prmd=intranet;
admd=<any>; c=it;
prmd=ldap;
admd=<any>; c=it;
prmd=mail;
admd=<any>; c=it;
prmd=mime;
admd=<any>; c=it;
prmd=naming-authority;
admd=<any>; c=it;
prmd=namingauthority;
admd=<any>; c=it;
prmd=news;
admd=<any>; c=it;
prmd=nic;
admd=<any>; c=it;
prmd=nis;
admd=<any>; c=it;
prmd=noc;
admd=<any>; c=it;
prmd=osi;
admd=<any>; c=it;
prmd=ping;
admd=<any>; c=it;
prmd=pop;
admd=<any>; c=it;
prmd=registration-authority;
admd=<any>; c=it;
prmd=registrationauthority;
admd=<any>; c=it;
prmd=rlogin;
admd=<any>; c=it;
prmd=slip;
admd=<any>; c=it;
prmd=smtp;
admd=<any>; c=it;
prmd=sna;
admd=<any>; c=it;
prmd=talk;
admd=<any>; c=it;
prmd=tcpip;
admd=<any>; c=it;
prmd=telnet;
admd=<any>; c=it;
prmd=uucp;
admd=<any>; c=it;
prmd=wais;
admd=<any>; c=it;
prmd=whois;
admd=<any>; c=it;
prmd=www;
admd=<any>; c=it;
prmd=x25;
admd=<any>; c=it;
prmd=x400;
admd=<any>; c=it;
prmd=x42d;
admd=<any>; c=it;
prmd=x500;
admd=<any>; c=it;
X.500:
Org=decnet;
c=it;
Org=dns;
c=it;
Org=dsa;
c=it;
Org=e-mail;
c=it;
Org=extranet;
c=it;
Org=finger;
c=it;
Org=ftam;
c=it;
Org=ftp;
c=it;
Org=gopher;
c=it;
Org=internet;
c=it;
Org=intranet;
c=it;
Org=ldap;
c=it;
Org=mail;
c=it;
Org=mime;
c=it;
Org=naming-authority;
c=it;
Org=namingauthority;
c=it;
Org=news;
c=it;
Org=nic;
c=it;
Org=nis;
c=it;
Org=noc;
c=it;
Org=osi;
c=it;
Org=ping;
c=it;
Org=pop;
c=it;
Org=registration-authority;
c=it;
Org=registrationauthority;
c=it;
Org=rlogin;
c=it;
Org=slip;
c=it;
Org=smtp;
c=it;
Org=sna;
c=it;
Org=talk;
c=it;
Org=tcpip;
c=it;
Org=telnet;
c=it;
Org=uucp;
c=it;
Org=wais;
c=it;
Org=whois;
c=it;
Org=www;
c=it;
Org=x25;
c=it;
Org=x400;
c=it;
Org=x42d;
c=it;
Org=x500;
c=it;
Tabella
2.2 - Nomi Riservati di Utilizzo Generale: gTLD
IPS:
com.it
edu.it
gov.it
int.it
mil.it
net.it
org.it
web.it
shop.it
firm.it
info.it
arts.it
rec.it
nom.it
ISO/IEC
10021:
prmd=com;
admd=<any>; c=it;
prmd=edu;
admd=<any>; c=it;
prmd=gov;
admd=<any>; c=it;
prmd=int;
admd=<any>; c=it;
prmd=mil;
admd=<any>; c=it;
prmd=net;
admd=<any>; c=it;
prmd=org;
admd=<any>; c=it;
prmd=web;
admd=<any>; c=it;
prmd=shop;
admd=<any>; c=it;
prmd=firm;
admd=<any>; c=it;
prmd=info;
admd=<any>; c=it;
prmd=arts;
admd=<any>; c=it;
prmd=rec;
admd=<any>; c=it;
prmd=nom;
admd=<any>; c=it;
X.500:
Org=com;
c=it;
Org=edu;
c=it;
Org=gov;
c=it;
Org=int;
c=it;
Org=mil;
c=it;
Org=net;
c=it;
Org=org;
c=it;
Org=web;
c=it;
Org=shop;
c=it;
Org=firm;
c=it;
Org=info;
c=it;
Org=arts;
c=it;
Org=rec;
c=it;
Org=nom;
c=it;
ALLEGATO
17
Statuto
della Naming Authority italiana
Articolo
1: NAMING AUTHORITY
È
costituita la Naming Authority Italiana (nel seguito denominata per
brevità anche "NA"), le cui procedure operative sono definite
dal presente statuto.
Articolo
2: ORGANI DELL'AUTHORITY
Sono
organi della "NA":
A
- l'assemblea;
B
- il presidente dell'assemblea;
C
- il comitato esecutivo;
D
- il direttore del comitato esecutivo.
Articolo
3: ASSEMBLEA
L'assemblea
è convocata almeno una volta all'anno dal presidente o da un numero di
iscritti alla lista "NA" pari ad almeno un quinto del numero
dei partecipanti alla precedente assemblea validamente costituita. Tutte
le procedure per la convocazione avvengono tramite la mailing list
dell'assemblea stessa (ITA-PE@nic.it), contenente gli iscritti alla
lista "NA". La convocazione deve avvenire almeno 15 (quindici)
giorni prima della data dell'assemblea. Il presidente può disporre che
la notizia della convocazione ed il relativo ordine del giorno siano
resi pubblici mediante diffusione tramite i mezzi di comunicazione da
lui ritenuti più opportuni. L'assemblea è validamente costituita con
la presenza di almeno un quarto degli iscritti alla Lista "NA"
o loro delegati. L'assemblea decide a maggioranza semplice degli
iscritti alla lista "NA" presenti o rappresentati, e votanti,
salvo che per le modifiche al presente regolamento, per le quali è
richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Articolo
4: PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA
L'assemblea
è pubblica. Hanno diritto a partecipare all'assemblea con diritto di
voto i soggetti iscritti nella lista "NA". Il presidente, a
suo insindacabile giudizio, può concedere la parola anche a persone non
iscritte alla lista "NA". Ciascun iscritto alla lista
"NA" ha diritto ad 1 (un) voto nell'assemblea. L'elezione del
comitato esecutivo, del presidente e del vice-presidente avviene
mediante votazione pubblica sui nomi di chi si sia presentato candidato.
Sono eletti alla carica i candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti.
Articolo
5: LISTA "NA"
Sono
iscritti alla lista "NA", a richiesta degli interessati:
- Le persone
giuridiche che hanno almeno un contratto mantainer con la
Registration Authority italiana;
- persone
fisiche, persone giuridiche, associazioni ed altri soggetti che
siano stati ammessi a far parte della lista "NA" con voto
favorevole a maggioranza semplice dall'assemblea;
- i soggetti già
facenti parte del Gruppo ITA-PE che abbiano partecipato alla
costituzione della Naming Authority ed alla approvazione del
presente regolamento, e non facciano parte dei soggetti di cui al
punto a) del presente articolo.
Articolo
6: PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea
elegge un presidente e un vicepresidente che durano in carica sino alla
nomina del presidente della successiva assemblea.
Articolo
7: FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL';ASSEMBLEA
Il
presidente:
- tiene la lista
"NA" degli aventi diritto al voto;
- aggiorna la
lista "NA", procedendo alle iscrizioni ed alle
cancellazioni nei modi previsti dal presente statuto;
- verifica
l'esistenza dei requisiti degli soggetti di cui all'articolo 5.a che
chiedono l'iscrizione alla lista "NA";
- convoca
l'assemblea;
- relaziona
l'assemblea sulle richieste di iscrizione alla lista degli aventi
diritto al voto da parte di soggetti diversi da quelli di cui
all'articolo 5.a;
- propone
discrezionalmente la cancellazione dalla lista degli aventi diritto
al voto dei soggetti che non abbiano partecipato alle ultime tre
assemblee o, se soggetti di cui all'articolo 5.a, non ne abbiano
più i requisiti.
- esercita le
funzioni di controllo sull'operato del comitato esecutivo
specificate nel successivo articolo 17.
Nel
caso di impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dal
vicepresidente.
Articolo
8: SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
Il
presidente nomina un proprio segretario e verifica la valida
costituzione dell'assemblea. Indi relaziona l'assemblea sulle nuove
iscrizioni di soggetti di cui all';articolo 5.a avvenute durante il suo
mandato e sottopone all'assemblea sia le richieste di iscrizione alla
lista "NA" provenienti da soggetti di cui all';articolo 5.b,
sia le proprie proposte di cancellazione di iscritti alle lista
"NA" di cui siano venuti meno i requisiti. Il presidente
relaziona anche sul le proposte di cancellazione di membri di cui
all';articolo 5.b pervenute da parte dei membri della lista
"NA". L'assemblea approva a maggioranza semplice le richieste
di iscrizione di soggetti di cui all';articolo 5.b e le proposte di
cancellazione dalla lista "NA" avanzate dal presidente, le
quali, se approvate, hanno effetto immediato. L'assemblea procede quindi
alla elezione del nuovo presidente, sotto la cui direzione delibera
sugli argomenti all'ordine del giorno.
Articolo
9: ISCRIZIONE ALLA LISTA "NA" DEI SOGGETTI DI CUI
ALL';ARTICOLO 5.a
L'iscrizione
alla lista "NA" dei soggetti di cui all';articolo 5.a viene
effettuata dal presidente su richiesta degli interessati, entro 20
giorni dalla presentazione delle relativa documentazione comprovante la
sussistenza in c apo al richiedente dei requisiti indicati nel presente
statuto.
Nel
caso in cui il presidente non proceda all'iscrizione nel suddetto
termine, la domanda di iscrizione si considera rifiutata. Contro il
rifiuto del presidente ad iscrivere il richiedente alla lista
"NA" è ammesso ricorso al comitato esecutivo, che decide,
sentito il presidente ed il ricorrente, entro 30 giorni dalla
presentazione del ricorso. Il ricorso può essere presentato sia per
iscritto che per posta elettronica.
Articolo
10: ISCRIZIONE ALLA LISTA "NA" DEI SOGGETTI DI CUI
ALL';ARTICOLO 5.b
L'iscrizione
dei soggetti di cui all';articolo 5.b alla lista "NA" è
deliberata dall'assemblea. Dal momento in cui l'assemblea approva la
iscrizione alla lista, il nuovo iscritto pu esercitare il proprio
diritto di voto e si co nsidera a tutti gli effetti iscritto alla lista
"NA".
Articolo
11: ISCRIZIONI DI DIRITTO ALLA LISTA "NA"
Sono
iscritti alla lista "NA" a cura del presidente:
- i soggetti già
facenti parte del gruppo ITA-PE che abbiano partecipato alla
costituzione della Naming Authority ed alla approvazione del
presente statuto;
- di diritto le
persone elette dall'assemblea nel comitato esecutivo, i membri di
diritto del comitato esecutivo, il presidente e il vicepresidente
dell'assemblea, semprechè non vi siano già iscritti.
Articolo
12: IL COMITATO ESECUTIVO
Il
comitato esecutivo è composto da un massimo di 15 membri, di cui
- 8 (otto) eletti
dall'assemblea
- 1 (un)
rappresentante di UNINFO
- 1 (un)
rappresentante del Ministero delle Comunicazioni
- 1 (un)
rappresentante della Registration Authority Italiana
Il
comitato esecutivo può cooptare sino ad altri 4 (quattro) membri,
scelti fra rappresentanti di enti dello Stato o segnalati dal Ministero
delle Comunicazioni o aventi competenze specifiche o territoriali, con
particolare riguard o all'Autorità per l'Informatica nella Pubblica
Amministrazione (AIPA), alla Conferenza Stato Regioni, al Garante per le
Comunicazioni, al Ministero dell'Industria. Il comitato esecutivo è
validamente costituito e può deliberare sin dal momento della elezione
degli otto membri da parte dell'assemblea. La mancata nomina o
cooptazione degli ulteriori membri non inficia l'operatività del
comitato. Al suo interno il comitato esecutivo elegge un direttore, il
cui voto, in caso di parità, vale doppio. Il direttore provvede alla
convocazione delle riunioni del comitato esecutivo, per la cui validità
è necessaria la presenza di almeno 3 (tre) membri, ed alla
pubblicazione delle sue decisioni.
Articolo
13: DURATA DEL COMITATO ESECUTIVO
Il
comitato esecutivo dura in carica 1 (un) anno. L'assemblea elegge 8
(otto) membri del comitato esecutivo. Possono essere eletti a far parte
del comitato esecutivo solo persone fisiche.
Articolo
14: COMPITI E POTERI DEL COMITATO ESECUTIVO
Il
comitato esecutivo stabilisce le Regole di Naming per il Top Level
Domain (TLD) ed il Country Code ISO (CC) "it". Il comitato
esecutivo gestisce anche l'amministrazione sia ordinaria che
straordinaria della Naming Authority. Le decisioni del comitato
esecutivo sono prese a maggioranza dei presenti votanti. Esse sono rese
pubbliche mediante pubblicazione sulla rete (almeno sulla lista ITA-PE)
e divengono esecutive dopo 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione, salvo
veto del presidente.
Articolo
15: DELEGA DI FUNZIONI
Specifiche
mansioni di gestione ordinaria e di applicazione delle Regole di Naming
(ivi comprese le decisioni di cui all'articolo 16) possono essere
delegate dal comitato a persone o enti anche esterni al comitato
esecutivo stesso o non iscritti alla lista "NA".
Il
mandato può essere revocato in qualsiasi momento a maggioranza semplice
dal Comitato esecutivo. Le funzioni del comitato esecutivo di cui
all'articolo 9, III comma non possono essere delegate. Ciascun membro
del comitato esecutivo può pretendere che specifiche questioni, anche
se delegate ai sensi del I comma del presente articolo, siano decise dal
comitato esecutivo. I membri del comitato esecutivo non possono delegare
ad altri le proprie funzioni in seno al comitato esecutivo.
Articolo
16: POTERE PROPOSITIVO
Chiunque
può sottoporre al comitato esecutivo questioni o proposte. Dette
proposte devono essere presentate al comitato via posta elettronica e
sono pubblicate sulla rete (almeno sulla lista ITA-PE) a cura del
direttore del comitato. Il comitato decide non prima di 10 (dieci)
giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della
richiesta, tenuto conto dei suggerimenti pervenuti nel frattempo.
Articolo
17: CONTROLLO DEL PRESIDENTE SUL COMITATO ESECUTIVO
Il
presidente controlla la trasparenza degli atti del comitato esecutivo e
la rispondenza formale al presente statuto. Il presidente dell'assemblea
ha potere di veto su tutte le decisioni e le azioni del comitato
esecutivo. In caso di espressione di veto da parte del presidente, la
decisione viene rimandata al comitato esecutivo. Se il comitato
esecutivo persiste nella propria decisione, e il presidente esprime
nuovamente il proprio veto, la esecutività della decisione viene
sospesa, ed il presidente deve convocare entro 10 (dieci) giorni
l'assemblea per deliberare sulla decisione controversa. La deliberazione
dell'assemblea deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dall'espressione
del secondo veto.
Articolo
18: ACCETTAZIONE DELLO STATUTO
L'iscrizione
alla lista "NA" comporta la accettazione dello statuto e delle
decisioni dell'assemblea e del comitato esecutivo.
Articolo
19: SEDE DELLA NAMING AUTHORITY
La
sede della Naming Authority è fissata in Pisa via Santa Maria 36. Ad
ogni effetto di legge l'adesione alla Naming Authority e la iscrizione
alla lista "NA" si considerano perfezionate presso la suddetta
sede.
Articolo
20: RAPPRESENTANZA LEGALE
La
rappresentanza legale della Naming Authority spetta al presidente
dell'assemblea.
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