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Raccomandazione n. 92/295/CEE
del 7 aprile 1992
Raccomandazione della
Commissione relativa a codici di comportamento per la tutela dei
consumatori in materia di contratti negoziati a distanza.
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità
economica europea,
considerando che vanno adottate le disposizioni
intese a realizzare progressivamente il mercato interno e che la vendita
transfrontaliera a distanza può rappresentare una delle principali
manifestazioni concrete della sua realizzazione per il consumatore;
considerando che è stato deciso di presentare
mediante direttiva un complesso di norme minime di tutela del
consumatore necessarie per il buon funzionamento di questo mercato; che
questa iniziativa è ispirata, fra l'altro, dalla preoccupazione di
evitare una frammentazione delle legislazioni nazionali;
considerando che è auspicabile che queste norme di
base imperative siano completate da regole di autodisciplina
professionale sotto forma di codici di comportamento;
considerando che le imprese che operano mediante
contratti a distanza utilizzano tecniche particolari di promozione delle
vendite; che queste tecniche di promozione possono presentare
caratteristiche specifiche dovute alle tecniche di comunicazione
impiegate; che è quindi particolarmente necessario vegliare a che il
consumatore sia sufficientemente informato al riguardo;
considerando che il pagamento anticipato può porre
un problema di sicurezza finanziaria per il consumatore; che il rischio
è particolarmente elevato quando l'impresa è difficilmente
identificabile e localizzabile; che è necessario che il consumatore
possa essere certo di essere rimborsato in caso di inesecuzione del
contratto;
considerando che quando un'impresa aderisce ad un
codice deve informarne i clienti; che occorre quindi che il consumatore
possa conoscere il contenuto e che sappia quali passi intraprendere ove
ritenga che sia stato violato;
considerando che la Commissione valuterà a tempo
debito l'attuazione della presente raccomandazione;
che essa valuterà in tale occasione l'esigenza di
altri provvedimenti,
raccomanda alle organizzazioni professionali dei
fornitori:
1) di dotarsi di codici di comportamento, intesi
segnatamente a precisare, secondo i settori interessati o le tecniche
impiegate, le regole minime contenute nella direttiva in materia di
contratti negoziati a distanza;
2) di inserire in detti codici disposizioni relative
in particolare ai punti riportati in allegato;
3) di vegliare al rispetto dei codici da parte dei
loro aderenti;
4) di informare la Commissione, un anno dopo la
pubblicazione della direttiva nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee, circa il contenuto di questi codici e della loro osservanza da
parte degli aderenti.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1992.
Per la
Commissione
Karel Van
Miert
membro della
Commissione
Allegato
Punti che potrebbero essere trattati nei codici di
comportamento in materia di contratti negoziati a distanza:
- diffusione della sollecitazione: mezzi che
consentano al consumatore che ne abbia espresso la volontà di non
ricevere sollecitazioni;
- presentazione: princìpi etici cui deve conformarsi
qualunque sollecitazione, in particolare in materia di rispetto della
dignità umana e delle convinzioni religiose o politiche;
- promozione delle vendita: disposizioni riguardanti
le tecniche di promozione delle vendite (riduzioni, premi, regali,
lotterie e concorsi) per rispettare i princìpi di una sana e leale
concorrenza e particolarmente un'informazione del consumatore esente da
ambiguità;
- sicurezza finanziaria: dispositivi che permettano
di garantire i rimborsi di pagamenti effettuati dal consumatore all'atto
dell'ordinazione;
- diritto di rescissione: in caso di esercizio del
diritto di rescissione da parte del consumatore, termine di rimborso
degli anticipi;
- conoscenza del codice: informazione del consumatore
riguardo all'esistenza del codice, al suo contenuto e agli effetti della
sua applicazione.
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