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Raccomandazione n. 92/295/CEE del 7 aprile 1992

Raccomandazione della Commissione relativa a codici di comportamento per la tutela dei consumatori in materia di contratti negoziati a distanza.

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che vanno adottate le disposizioni intese a realizzare progressivamente il mercato interno e che la vendita transfrontaliera a distanza può rappresentare una delle principali manifestazioni concrete della sua realizzazione per il consumatore;

considerando che è stato deciso di presentare mediante direttiva un complesso di norme minime di tutela del consumatore necessarie per il buon funzionamento di questo mercato; che questa iniziativa è ispirata, fra l'altro, dalla preoccupazione di evitare una frammentazione delle legislazioni nazionali;

considerando che è auspicabile che queste norme di base imperative siano completate da regole di autodisciplina professionale sotto forma di codici di comportamento;

considerando che le imprese che operano mediante contratti a distanza utilizzano tecniche particolari di promozione delle vendite; che queste tecniche di promozione possono presentare caratteristiche specifiche dovute alle tecniche di comunicazione impiegate; che è quindi particolarmente necessario vegliare a che il consumatore sia sufficientemente informato al riguardo;

considerando che il pagamento anticipato può porre un problema di sicurezza finanziaria per il consumatore; che il rischio è particolarmente elevato quando l'impresa è difficilmente identificabile e localizzabile; che è necessario che il consumatore possa essere certo di essere rimborsato in caso di inesecuzione del contratto;

considerando che quando un'impresa aderisce ad un codice deve informarne i clienti; che occorre quindi che il consumatore possa conoscere il contenuto e che sappia quali passi intraprendere ove ritenga che sia stato violato;

considerando che la Commissione valuterà a tempo debito l'attuazione della presente raccomandazione;

che essa valuterà in tale occasione l'esigenza di altri provvedimenti,

raccomanda alle organizzazioni professionali dei fornitori:

1) di dotarsi di codici di comportamento, intesi segnatamente a precisare, secondo i settori interessati o le tecniche impiegate, le regole minime contenute nella direttiva in materia di contratti negoziati a distanza;

2) di inserire in detti codici disposizioni relative in particolare ai punti riportati in allegato;

3) di vegliare al rispetto dei codici da parte dei loro aderenti;

4) di informare la Commissione, un anno dopo la pubblicazione della direttiva nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, circa il contenuto di questi codici e della loro osservanza da parte degli aderenti.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1992.

Per la Commissione

Karel Van Miert

membro della Commissione

Allegato

Punti che potrebbero essere trattati nei codici di comportamento in materia di contratti negoziati a distanza:

- diffusione della sollecitazione: mezzi che consentano al consumatore che ne abbia espresso la volontà di non ricevere sollecitazioni;

- presentazione: princìpi etici cui deve conformarsi qualunque sollecitazione, in particolare in materia di rispetto della dignità umana e delle convinzioni religiose o politiche;

- promozione delle vendita: disposizioni riguardanti le tecniche di promozione delle vendite (riduzioni, premi, regali, lotterie e concorsi) per rispettare i princìpi di una sana e leale concorrenza e particolarmente un'informazione del consumatore esente da ambiguità;

- sicurezza finanziaria: dispositivi che permettano di garantire i rimborsi di pagamenti effettuati dal consumatore all'atto dell'ordinazione;

- diritto di rescissione: in caso di esercizio del diritto di rescissione da parte del consumatore, termine di rimborso degli anticipi;

- conoscenza del codice: informazione del consumatore riguardo all'esistenza del codice, al suo contenuto e agli effetti della sua applicazione.

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