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Legge 18 dicembre 1984, n. 975
Ratifica ed esecuzione della
convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, con
protocollo e due dichiarazioni comuni, adottata a Roma il 19 giugno
1980.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali, con protocollo e due dichiarazioni comuni, adottata a Roma
il 19 giugno 1980.
2. Piena ed intera esecuzione è data dalla
convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata
in vigore in conformità all'art. 29 della convenzione stessa.
CONVENZIONE
SULLA LEGGE
APPLICABILE
ALLE
OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI
Preambolo
Le Alte Parti contraenti del trattato che istituisce
la Comunità economica europea,sollecite di continuare, nel campo del
diritto internazionale privato, l'opera di unificazione giuridica già
intrapresa nella Comunità in particolare in materia di competenza
giurisdizionale e di esecuzione delle sentenze, desiderose d'adottare
delle regole uniformi concernenti la legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali,
Hanno convenuto le disposizioni seguenti:
TITOLO I
Campo d'applicazione
Articolo 1
Campo d'applicazione
1. Le disposizioni della presente convenzione si
applicano alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni che implicano
un conflitto di leggi.
2. Esse non si applicano:
a) alle
questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo
l'art. 11;
b) alle
obbligazioni contrattuali relative a:
- testamenti
e successioni,
- regimi
matrimoniali,
- diritti e
doveri derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o
di affinità, compresi gli obblighi alimentari a favore dei figli
naturali;
c) alle obbligazioni che derivano da cambiali,
assegni, vaglia cambiari nonché da altri strumenti negoziabili, qualora
le obbligazioni derivanti da tali strumenti risultino dal loro carattere
negoziabile;
d) ai compromessi, alle clausole compromissorie e
alle convenzioni sul foro competente;
e) alle questioni inerenti al diritto delle società,
associazioni e persone giuridiche, quali la costituzione, la capacità
giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle società,
associazioni e persone giuridiche, nonché la responsabilità legale
personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società,
associazione o persona giuridica;
f) alla questione di stabilire se l'atto compiuto da
un intermediario valga a obbligare di fronte ai terzi la persona per
conto della quale egli ha affermato di agire, o se l'atto compiuto da un
organo di una società, associazione o persona giuridica valga ad
obbligare di fronte ai terzi la società, l'associazione o la persona
giuridica;
g) alla costituzione di "trusts" né ai
rapporti che ne derivano tra i costituenti, i "trustees" e i
Beneficiari;
h) alla prova e alla procedura, fatto salvo l'art.
14.
3. Le disposizioni della presente convenzione non si
applicano ai contratti di assicurazione per la copertura di rischi
localizzati nei territori degli Stati membri della Comunità economica
europea. Al fine di determinare se un rischio è localizzato in questi
territori, il giudice applica la propria legge interna.
4. Il paragrafo 3 non concerne i contratti di
riassicurazione.
Articolo 2
Carattere universale
La legge designata dalla presente convenzione si
applica anche se è la legge di uno Stato non contraente.
TITOLO II
Norme uniformi
Articolo 3
Libertà di scelta
1. Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle
parti. La scelta dev'essere espressa, o risultare in modo
ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle
circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il
contratto, ovvero a una parte soltanto di esso.
2. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento,
di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo
regolava in precedenza vuoi in funzione di una scelta anteriore secondo
il presente articolo, vuoi in funzione di altre disposizioni della
presente convenzione. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione
della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del
contratto, non inficia la validità formale del contratto ai sensi
dell'art. 9 e non pregiudica i diritti dei terzi.
3. La scelta di una legge straniera ad opera delle
parti, accompagnata o non dalla scelta di un tribunale straniero,
qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si
riferiscano a un unico paese, non può recare pregiudizio alle norme
alle quali la legge di tale paese non consente di derogare per
contratto, qui di seguito denominate "disposizioni
imperative".
4. L'esistenza e la validità del consenso delle
parti sulla legge applicabile al contratto sono regolate dagli articoli
8, 9 e 11.
Articolo 4
Legge applicabile in mancanza di scelta
1. Nella misura in cui la legge che regola il
contratto non sia stata scelta a norma dell'art. 3, il contratto è
regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più
stretto. Tuttavia, qualora una parte del contratto sia separabile dal
resto e presenti un collegamento più stretto con un altro paese, a tale
parte del contratto potrà applicarsi, in via eccezionale, la legge di
quest'altro paese.
2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 5, si presume
che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui
la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento
della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si
tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria
amministrazione centrale. Tuttavia, se il contratto è concluso
nell'esercizio dell'attività economica o professionale della suddetta
parte, il paese da considerare è quello dove è situata la sede
principale di detta attività oppure, se a norma del contratto la
prestazione dev'essere fornita da una sede diversa dalla sede
principale, quello dove è situata questa diversa sede.
3. Quando il contratto ha per oggetto il diritto
reale su un bene immobile o il diritto di utilizzazione di un bene
immobile, si presume, in deroga al paragrafo 2, che il contratto
presenti il collegamento più stretto con il paese in cui l'immobile è
situato.
4. La presunzione del paragrafo 2 non vale per il
contratto di trasporto di merci. Si presume che questo contratto
presenti il collegamento più stretto col paese in cui il vettore ha la
sua sede principale al momento della conclusione del contratto, se il
detto paese coincide con quello in cui si trova il luogo di carico o di
scarico o la sede principale del mittente. Ai fini dell'applicazione del
presente paragrafo sono considerati come contratti di trasporto di merci
i contratti di noleggio a viaggio o altri contratti il cui oggetto
essenziale sia il trasporto di merci.
5. È esclusa l'applicazione del paragrafo 2 quando
la prestazione caratteristica non può essere determinata. Le
presunzioni dei paragrafi 2, 3 e 4 vengono meno quando dal complesso
delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più
stretto con un altro paese.
Articolo 5
Contratto concluso dai consumatori
1. Il presente articolo si applica ai contratti
aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi a
una persona, il consumatore, per un uso che può considerarsi estraneo
alla sua attività professionale, e ai contratti destinati al
finanziamento di tale fornitura.
2. In deroga all'art. 3, la scelta ad opera delle
parti della legge applicabile non può aver per risultato di privare il
consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative
della legge del paese nel quale risiede abitualmente:
- se la conclusione del contratto è stata preceduta
in tale paese da una proposta specifica o da una pubblicità e se il
consumatore ha compiuto nello stesso paese gli atti necessari per la
conclusione del contratto o
- se l'altra parte o il suo rappresentante ha
ricevuto l'ordine del consumatore nel paese di residenza o
- se il contratto rappresenta una vendita di merci e
se il consumatore si è recato dal paese di residenza in un paese
straniero e vi ha stipulato l'ordine, a condizione che il viaggio sia
stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere
una vendita.
3. In deroga all'art. 4 ed in mancanza di scelta
effettuata a norma dell'art. 3, tali contratti sono sottoposti alla
legge del paese nel quale il consumatore ha la sua residenza abituale
sempreché ricorrano le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente
articolo.
4. Il presente articolo non si applica:
a) al contratto di trasporto;
b) al contratto di fornitura di servizi quando i
servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un
paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente.
5. In deroga al paragrafo 4, il presente articolo si
applica al contratto che prevede per un prezzo globale prestazioni
combinate di trasporto e di alloggio.
Articolo 6
Contratto individuale di lavoro
1. In deroga all'art. 3, nei contratti di lavoro, la
scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare
il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative
della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, a norma
del paragrafo 2.
2. In deroga all'art. 4 ed in mancanza di scelta a
norma dell'art. 3, il contratto di lavoro è regolato:
a) dalla legge del paese in cui il lavoratore, in
esecuzione del contratto compie abitualmente il suo lavoro, anche se è
inviato temporaneamente in un altro paese, oppure
b) dalla legge del paese dove si trova la sede che ha
proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia
abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese, a meno che non risulti
dall'insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un
collegamento più stretto con un altro paese. In questo caso si applica
la legge di quest'altro paese.
Articolo 7
Disposizioni imperative e legge del contratto
1. Nell'applicazione, in forza della presente
convenzione, della legge di un paese determinato potrà essere data
efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la
situazione presenti uno stretto legame, se e nella misura in cui,
secondo il diritto di quest'ultimo paese, le norme stesse siano
applicabili quale che sia la legge regolatrice del contratto. Ai fini di
decidere se debba essere data efficacia a queste norme imperative, si
terrà conto della loro natura e del loro oggetto nonché delle
conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione o non
applicazione.
2. La presente convenzione non può impedire
l'applicazione delle norme in vigore nel paese del giudice, le quali
disciplinano imperativamente il caso concreto indipendentemente dalla
legge che regola il contratto.
Articolo 8
Esistenza e validità sostanziale
1. L'esistenza e la validità del contratto o di una
sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe
applicabile in virtù della presente convenzione se il contratto o la
disposizione fossero validi.
2. Tuttavia un contraente, al fine di dimostrare che
non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui
ha la sua residenza abituale, se dalle circostanze risulti che non
sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del comportamento di questo
contraente secondo la legge prevista nel paragrafo 1.
Articolo 9
Requisiti di forma
1. Un contratto concluso tra persone che si trovano
nello stesso paese è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti
di forma della legge del luogo che ne regola la sostanza in forza della
presente convenzione o della legge del luogo in cui viene concluso.
2. Un contratto concluso tra persone che si trovano
in paesi differenti è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti
di forma della legge che ne regola la sostanza in forza della presente
convenzione o della legge di uno di questi paesi.
3. Quando il contratto è concluso da un
rappresentante, il paese in cui il rappresentante agisce è quello che
deve essere preso in considerazione per l'applicazione dei paragrafi 1 e
2.
4. Un atto giuridico unilaterale relativo ad un
contratto concluso o da concludere è valido quanto alla forma se
soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo che regola o
regolerebbe la sostanza del contratto in forza della presente
convenzione o della legge del luogo in cui detto atto è compiuto.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai contratti
cui si applica l'art. 5, conclusi nelle circostanze enunciate nell'art.
5, paragrafo 2. La forma di questi contratti è regolata dalla legge del
paese in cui il consumatore ha la sua residenza abituale.
6. in deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualsiasi
contratto che ha per oggetto un diritto reale su un immobile o un
diritto di utilizzazione di un immobile è sottoposto alle regole
imperative di forma della legge del paese in cui l'immobile è situato
semprechè, secondo questa legge, esse si applichino indipendentemente
dal luogo di conclusione del contratto e dalla legge che ne regola la
sostanza.
Articolo 10
Portata della legge del contratto
1. La legge che regola il contratto in forza degli
articoli da 3 a 6 e dell'art. 12 regola in particolare:
a) la sua interpretazione;
b) l'esecuzione delle obbligazioni che ne discendono;
c) nei limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla
sua legge processuale, le conseguenze dell'inadempimento totale o
parziale di quelle obbligazioni, compresa la liquidazione del danno in
quanto sia governata da norme giuridiche;
d) i diversi modi di estinzione delle obbligazioni
nonché le prescrizioni e decadenze fondate sul decorso di un termine;
e) le conseguenze della nullità del contratto.
2. Per quanto concerne le modalità di esecuzione e
le misure che il creditore dovrà prendere in caso di esecuzione
difettosa, si avrà riguardo alla legge del paese dove l'esecuzione ha
luogo.
Articolo 11
Incapacità
In un contratto concluso tra persone che si trovano
in uno stesso paese, una persona fisica, capace secondo la legge di
questo paese, può invocare la sua incapacità risultante da un'altra
legge soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l'altra
parte contraente era a conoscenza di tale incapacità o l'ha ignorata
soltanto per imprudenza da parte sua.
Articolo 12
Cessione del credito
1. Le obbligazioni tra cedente e cessionario di un
credito sono regolate dalla legge che, in forza della presente
convenzione, si applica al contratto tra essi intercorso.
2. La legge che regola il credito ceduto determina la
cedibilità di questo, i rapporti tra cessionario e debitore, le
condizioni di opponibilità della cessione al debitore e il carattere
liberatorio della prestazione fatta dal debitore.
Articolo 13
Surrogazione
1. Quando una persona, il creditore, ha diritti
derivanti da contratto, nei confronti di un'altra persona, il debitore,
ed una terza persona ha l'obbligo di soddisfare il creditore oppure lo
ha soddisfatto in esecuzione di detto obbligo, la legge applicabile a
questo obbligo del terzo stabilisce se costui possa totalmente o solo in
parte far valere i diritti che il creditore ha contro il debitore in
forza della legge che regola i loro rapporti.
2. La stessa regola si applica quando più persone
sono sottoposte alla stessa obbligazione contrattuale ed una di esse
abbia soddisfatto il creditore.
Articolo 14
Prova
1. La legge regolatrice del contratto di forza della
presente convenzione è applicabile in quanto, in materia di
obbligazioni contrattuali, essa stabilisca presunzioni legali o
ripartisca l'onere della prova.
2. Gli atti giuridici possono essere approvati con
ogni mezzo di prova ammesso tanto dalla legge del foro quanto da quella
tra le leggi contemplate all'art. 9 secondo la quale l'atto è valido
quanto alla forma, semprechè il mezzo di prova di cui si tratta possa
essere impiegato davanti al giudice adito.
Articolo 15
Esclusione del rinvio
Quando la presente convenzione prescrive
l'applicazione della legge di un paese, essa si riferisce alle norme
giuridiche in vigore in questo paese, ad esclusione delle norme di
diritto internazionale privato.
Articolo 16
Ordine pubblico
L'applicazione di una norma della legge designata
dalla presente convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione
sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
Articolo 17
Applicazione nel tempo
La presente convenzione si applica in ogni Stato
contraente ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore in questo
Stato.
Articolo 18
Interpretazione uniforme
Nell'interpretazione e applicazione delle norme
uniformi che precedono, si terrà conto del loro carattere
internazionale e dell'opportunità che siano interpretate e applicate in
modo uniforme.
Articolo 19
Sistemi giuridici non unificati
1. Se uno Stato si compone di più unità
territoriali di cui ciascuna ha le proprie norme in materia
d'obbligazioni contrattuali, ogni unità territoriale è considerata
come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile
secondo la presente convenzione.
2. Uno Stato, in cui differenti unità territoriali
abbiano le proprie norme di diritto in materia d'obbligazioni
contrattuali, non sarà tenuto ad applicare la presente convenzione ai
conflitti di leggi che riguardano unicamente queste unità territoriali.
Articolo 20
Primato del diritto comunitario
La presente convenzione non pregiudica l'applicazione
delle disposizioni che, in materie particolari, regolano i conflitti di
leggi nel campo delle obbligazioni contrattuali e che sono contenute in
atti emanati o da emanarsi dalle istituzioni delle Comunità europee o
nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.
Articolo 21
Rapporti con altre convenzioni
La presente convenzione non pregiudica l'applicazione
delle convenzioni internazionali di cui uno Stato contraente è o sarà
parte.
Articolo 22
Riserve
1. Ogni Stato contraente potrà, al momento della
firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione, riservarsi
il diritto di non applicare:
a) l'art. 7, paragrafo 1;
b) l'art. 10, paragrafo 1, lettera e).
2. Nel notificare l'estensione dell'applicazione
della convenzione conformemente all'art. 27, paragrafo 2, ogni Stato
contraente potrà anche esprimere una o più riserve con effetto
limitato ai territori o a taluni dei territori previsti dall'estensione.
3. Ogni Stato contraente potrà in ogni momento
ritirare una riserva che avrà fatto; l'effetto della riserva cesserà
il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notifica del
ritiro.
TITOLO III
Clausole finali
Articolo 23
1. Se uno Stato contraente, dopo l'entrata in vigore
della presente convenzione nei suoi confronti, desidera adottare una
nuova norma di conflitto di leggi per una categoria particolare di
contratti che rientrano nel campo di applicazione della convenzione,
esso comunica la sua intenzione agli altri Stati firmatari per il
tramite del Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee.
2. Nel termine di sei mesi dalla comunicazione fatta
al Segretario Generale, ogni Stato firmatario potrà domandargli di
organizzare consultazioni tra gli Stati firmatari allo scopo di
raggiungere un accordo.
3. Se, entro questo termine, nessuno Stato firmatario
ha domandato la consultazione o se, nei due anni successivi alla
comunicazione fatta al Segretario Generale, non è intervenuto nessun
accordo in seguito alle consultazioni, lo Stato contraente può
modificare la sua legislazione. La modificazione è comunicata agli
altri Stati firmatari per il tramite del Segretario Generale del
Consiglio delle Comunità europee.
Articolo 24
1. Se uno Stato contraente, dopo l'entrata in vigore
della presente convenzione nei suoi confronti, desidera divenire parte
di una convenzione multilaterale che ha quale suo oggetto principale, o
comprende tra i suoi oggetti principali, una disciplina di diritto
internazionale privato concernente una delle materie disciplinate dalla
presente convenzione, si applica la procedura prevista all'art. 23.
Tuttavia il termine di due anni, previsto all'art.
23, paragrafo 3, è ridotto a un anno.
2. Non si segue la procedura prevista al paragrafo 1
se uno Stato contraente o una delle Comunità europee sono già parti
alla convenzione multilaterale o se l'oggetto di questa è la revisione
di una convenzione cui lo Stato interessato è parte, ovvero se si
tratta di una convenzione conclusa nel quadro dei trattati istitutivi
delle Comunità europee.
Articolo 25
Se uno Stato contraente ritiene che l'unificazione
realizzata dalla presente convenzione è compromessa dalla conclusione
di accordi non previsti all'art. 24, paragrafo 1, esso può domandare al
Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee di organizzare
consultazioni tra gli Stati firmatari della presente convenzione.
Articolo 26
Ogni Stato contraente può chiedere la revisione
della presente convenzione. In tal caso, il Presidente del Consiglio
delle Comunità europee convoca un conferenza di revisione.
Articolo 27
1. La presente convenzione si applica al territorio
europeo degli Stati contraenti, ivi compresa la Groenlandia, e
all'insieme del territorio della Repubblica francese.
2. In deroga al paragrafo 1:
a) la presente convenzione non si applica alle Isole
Faeröer, salvo dichiarazione contraria del Regno di Danimarca;
b) la presente convenzione non si applica ai
territori europei situati fuori del Regno Unito, di cui il Regno Unito
assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero, salvo dichiarazione
contraria del Regno Unito relativamente ad uno o più territori;
c) la presente convenzione si applica alle Antille
olandesi, se il Regno dei Paesi Bassi fa una dichiarazione a tale
effetto.
3. Queste dichiarazioni possono essere fatte in ogni
momento mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio delle
Comunità europee.
4. I procedimenti d'appello proposti nel Regno Unito
avverso decisioni pronunciate dai tribunali situati in uno dei territori
di cui al paragrafo 2, lettera b) sono considerati come procedimenti
pendenti davanti a tali tribunali.
Articolo 28
1. La presente convenzione è aperta dal 19 giugno
1980 alla firma degli Stati parti del trattato che istituisce la Comunità
economica europea.
2. La presente convenzione sarà ratificata,
accettata o approvata, dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica,
di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il
Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee.
Articolo 29
1. La presente convenzione entrerà in vigore il
primo giorno del terzo mese successivo al deposito del settimo strumento
di ratifica, di accettazione o di approvazione.
2. Per ogni Stato firmatario che la ratifichi,
accetti o approvi posteriormente, la convenzione entrerà in vigore il
primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di
ratifica, di accettazione o di approvazione.
Articolo 30
1. La convenzione avrà una durata di dieci anni a
partire dalla sua entrata in vigore conformemente all'art. 29, paragrafo
1, anche per gli Stati per i quali essa entri in vigore posteriormente.
2. La convenzione si rinnoverà tacitamente di cinque
anni in cinque anni, salvo denuncia.
3. La denuncia sarà notificata, almeno sei mesi
prima della scadenza del termine fissato in dieci o cinque anni secondo
il caso, al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee.
Essa potrà essere limitata ad uno dei territori ai quali la convenzione
sia stata estesa in applicazione dell'art. 27, paragrafo 2.
4. La denuncia avrà effetto unicamente nei confronti
dello Stato che l'ha notificata. La convenzione resterà in vigore per
gli altri Stati contraenti.
Articolo 31
Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità
europee notificherà agli Stati parti del trattato che istituisce la
Comunità economica europea:
a) le firme;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di
accettazione o di approvazione;
c) la data di entrata in vigore della presente
convenzione;
d) le comunicazioni fatte in applicazione degli
articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 30;
e) le riserve ed il ritiro dalle riserve di cui
all'art. 22.
Articolo 32
Il protocollo allegato alla presente convenzione ne
costituisce parte integrante.
Articolo 33
La presente convenzione, redatta in un unico
esemplare in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana,
olandese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, sarà
depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle
Comunità europee. Il Segretario Generale provvederà a trasmetterne
copia certificata conforme al Governo di ciascuno degli stati firmatari.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente
autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto a Roma, addì diciannove giugno
millenovecentottanta.
PROTOCOLLO
Le Alte Parti contraenti hanno convenuto la
disposizione seguente che è allegata alla convenzione:
In deroga alle disposizioni della convenzione, la
Danimarca può mantenere la disposizione di cui all'art. 169 della
"SÀlov" (legislazione marittima) concernente la legge
applicabile ai problemi relativi al trasporto di merci per mare e può
modificare tale disposizione senza seguire la procedura di cui all'art.
23 della convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente
autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo.
Fatto a Roma, addì diciannove giugno
millenovecentottanta.
DICHIARAZIONE COMUNE
Al momento della firma della convenzione sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali, i Governi del Regno del
Belgio, del Regno della Danimarca, della Repubblica federale di
Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica
italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
I. solleciti di evitare, nei limiti del possibile, la
dispersione delle norme di diritto internazionale privato in molteplici
strumenti e le divergenze tra queste norme, esprimono il voto che le
istituzioni delle
Comunità europee, nell'esercizio delle loro
competenze sulla base dei trattati istitutivi, si sforzino,
all'occorrenza, d'adottare delle norme di diritto internazionale privato
che, per quanto possibile, siano in armonia con quelle della presente
convenzione;
II. dichiarano la loro intenzione di procedere, fin
dalla firma della convenzione e in attesa di essere vincolati dall'art.
24 della convenzione, a consultazioni reciproche nel caso in cui uno
degli Stati firmatari desiderasse diventare parte contraente di una
convenzione alla quale si applicherebbe la procedura prevista nel
suddetto articolo;
III. considerando il contributo della convenzione
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali all'unificazione
delle norme sui conflitti di leggi in seno alle Comunità europee,
esprimono il parere che ogni Stato che diventerà membro delle Comunità
europee dovrebbe aderire a tale convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente
autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente dichiarazione comune.
Fatto a Roma, addì diciannove giugno
millenovecentottanta.
DICHIARAZIONE COMUNE
I Governi del Regno del Belgio, del Regno di
Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica
francese, della Repubblica italiana, dell'Irlanda, del Granducato del
Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord,al momento della firma della convenzione
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, desiderosi di
garantire un'applicazione quanto più possibile efficace delle
disposizioni di detta convenzione, solleciti di evitare divergenze di
interpretazione della convenzione che possano nuocere al suo carattere
unitario, si dichiarano pronti:
1. a esaminare la possibilità di attribuire talune
competenze alla Corte di giustizia delle Comunità europee e,
all'occorrenza, a negoziare a tale scopo un accordo;
2. a istituire contatti periodici tra i loro
rappresentanti.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente
autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente dichiarazione comune.
Fatto a Roma, addì diciannove giugno
millenovecentottanta.
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