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L. 16 febbraio 1913, n. 89
Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.
Ministero delle finanze: Circ. 20 gennaio 1999,
n. 21/E;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ.
13 marzo 1996, n. 160.
TITOLO I
Disposizioni generali
1. I notari sono ufficiali pubblici istituiti per
ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro
pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie i
certificati e gli estratti.
Ai notai è concessa anche la facoltà di:
1 sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli
affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a
ciascuno di essi affidate dalle parti;
2 ricevere con giuramento atti di notorietà in
materia civile e commerciale;
3 ricevere le dichiarazioni di accettazione di
eredità col beneficio dell'inventario di cui nell'articolo 955 del
Codice civile, nonché gli atti di autorizzazione dei minori al
commercio, a mente dell'art. 9 del Codice di commercio.
Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno
efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi
registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;
4 procedere, in seguito a delegazione della autorità
giudiziaria:
a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei
casi previsti dalle leggi civili e commerciali;
b) agli inventari in materia civile e
commerciale, ai termini dell'art. 866 del Codice di procedura civile,
salvo che il pretore, sulla istanza e nell'interesse della parte, non
creda di delegare il cancelliere;
c) agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a
tutte le operazioni all'uopo necessarie;
5 rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed
agli altri assegnatari dello Stato, giusta l'articolo 402 del
regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.
I notari esercitano inoltre, le altre attribuzioni
loro deferite dalle leggi.
2. L'ufficio di notaro è incompatibile con
qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Province e
dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la
professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di
commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore
del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione
esattoriale e con la qualità di Ministro di qualunque culto.
Sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi
puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche,
musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gl'impieghi ed
uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a
pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e
l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura.
3. [In ogni distretto dove ha sede il tribunale
civile e penale, vi è un Collegio di notari ed un Consiglio notarile].
Il distretto cui siano assegnati meno di 15 notari,
sarà con decreto Reale riunito ad altro distretto limitrofo dipendente
dalla stessa Corte d'appello.
Inoltre, quando le circostanze lo consigliano, può
sempre con decreto Reale, previo il parere della Corte d'appello,
ordinarsi la riunione di più distretti limitrofi dipendenti dalla
stessa Corte d'appello.
I distretti riuniti sono considerati come unico
distretto.
4. Un decreto Reale da pubblicarsi entro sei mesi
dalla entrata in vigore della presente legge, determinerà il numero e
la residenza dei notari per ciascun distretto, uditi i Consigli notarili
e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità
degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di
comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile
corrispondano una popolazione di almeno ottomila abitanti, ed un reddito
annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni di almeno lire
duemila di onorari professionali. Però il numero dei notari in ogni
Comune non dovrà superare quello attualmente assegnatogli.
La tabella che determina il numero e la residenza dei
notari, dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere
riveduta ogni dieci anni, e potrà essere modificata parzialmente anche
dentro un termine più breve, quando ne sia dimostrata la necessità.
TITOLO II
Dei notari
Capo I - Della nomina dei notari.
5. Per ottenere la nomina a notaro è necessario:
1 essere cittadino del regno ed aver compiuto l'età
di anni 21;
2 essere di moralità e di condotta sotto ogni
rapporto incensurate;
3 non aver subìto condanna per un reato non colposo
punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata
inflitta una pena di durata minore; l'esercizio dell'azione penale per
uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel
ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla
declaratoria di estinzione del reato;
4 essere fornito della laurea in giurisprudenza data
o confermata in una delle Università del Regno;
5 avere ottenuto, dopo conseguita la laurea,
l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed avere
fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione, presso un
notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro
stesso e coll'approvazione del Consiglio.
Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine
giudiziario almeno per due anni, per gli avvocati in esercizio e per i
procuratori pure in esercizio da almeno due anni, basta la pratica per
un anno continuo.
La pratica incominciata in un distretto può essere
continuata in un altro distretto; nel qual caso il praticante dovrà
trasferire presso il Consiglio notarile di quest'ultimo distretto la
iscrizione già ottenuta nell'altro e fare la pratica presso il notaro
del distretto in cui intende proseguirla;
6 avere sostenuto con approvazione un esame di
idoneità, dopo compiuta la pratica notarile.
5-bis. 1. Le prove scritte del concorso per la
nomina a notaio, di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n.
1365, sono precedute da una prova di preselezione eseguita con strumenti
informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte
multiple prefissate, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Alla prova di preselezione sono ammessi i
candidati aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio
1970, n. 358.
3. L'ammissione è deliberata dal direttore generale
degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e
giustizia.
4. La prova di preselezione è sostenuta dai
candidati prima delle prove scritte di ciascun concorso.
5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro
che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi
espletati in precedenza.
5-ter. 1. La prova di preselezione si svolge, con
cadenza annuale, a Roma in sede unica nazionale, anche per gruppi di
candidati divisi per lettera.
2. La prova di preselezione è unica per ciascun
candidato e verte sulle materie oggetto del concorso. I quesiti, in
numero uguale per ciascun candidato, sono circoscritti a dati normativi,
con esclusione di argomenti dottrinali e giurisprudenziali, e devono
essere formulati in modo da assicurare parità di trattamento per i
candidati.
3. Oltre ai candidati di cui al comma 5 dell'articolo
5-bis, è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di
candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso e, comunque, non
inferiore a novecento, secondo la graduatoria formata in base al
punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.
4. Sono comunque ammessi alle prove scritte i
candidati classificati ex aequo rispetto all'ultimo che risulterebbe
ammesso ai sensi del comma 3.
5-quater. 1. Presso il Ministero di grazia e
giustizia è istituita la Commissione permanente per la conservazione,
la gestione e l'aggiornamento del sistema per la prova di preselezione
del concorso per la nomina a notaio e del relativo archivio informatico
dei quesiti. La Commissione è formata dal direttore generale degli
affari civili e delle libere professioni del Ministero o da un suo
delegato, dal direttore dell'Ufficio notariato dello stesso Ministero,
dal presidente del Consiglio nazionale del notariato o da un suo
delegato e da sei notai nominati per non più di cinque anni con le
modalità stabilite dal regolamento. La partecipazione alla Commissione
non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né
alcun tipo di rimborso spese.
2. I contenuti dell'archivio informatico dei quesiti
non sono segreti.
6. [Nelle isole, dove non esiste alcun notaro,
potrà con decreto Reale, previo il parere del Consiglio notarile e
della Corte d'appello, essere temporaneamente autorizzato ad esercitare
le funzioni uno degli aspiranti al notariato, che, fornito dei requisiti
necessari per la nomina, ne faccia domanda, e, in difetto, il
cancelliere della pretura, o il sindaco o il segretario comunale, o
altro tra i funzionari e le persone residenti nel luogo, che sia
reputato di sufficiente idoneità.
Nel medesimo modo potrà provvedersi pure riguardo ai
Comuni o alle frazioni di Comune in cui non esiste alcun notaro e che
per le condizioni topografiche o di viabilità non possano agevolmente,
anche solo per certi periodi dell'anno comunicare con i luoghi viciniori
provvisti di notaro.
L'esercente in tal modo autorizzato sarà considerato
come notaro, rispetto alla responsabilità civile, penale e disciplinare
dipendente dai suoi atti, i quali al cessar dell'esercizio dovranno
essere depositati nell'archivio del distretto, osservando, per quanto
sia possibile, le norme stabilite per l'assicurazione e la consegna
degli atti e volumi dei notari.
Egli non potrà prestare il proprio Ministero fuori
dell'isola, del Comune o della frazione di Comune assegnatagli. Il
decreto Reale determina le condizioni relative all'esercizio].
7. Chi vuole ottenere la iscrizione fra i
praticanti e chi vuole essere ammesso all'esame di idoneità, deve
presentare la domanda al Consiglio notarile con gli attestati che
provino rispettivamente il concorso dei requisiti indicati nei nn. 2, 3
e 4 dell'art. 5 per la iscrizione, e dei nn. 2, 3, 4 e 5 dello stesso
articolo, per l'esame d'idoneità.
Il Consiglio delibera sulla iscrizione e
sull'ammissione all'esame, e la sua deliberazione deve essere sempre
motivata. Tale deliberazione sarà nel termine di dieci giorni
comunicata all'interessato ed al procuratore del Re del tribunale civile
nella cui giurisdizione è compresa la sede del Consiglio. Tanto
l'interessato quanto il procuratore del Re potranno nei dieci giorni
successivi alla ricevuta comunicazione, ricorrere al tribunale civile
che pronunzierà in Camera di consiglio.
Il ricorso del pubblico ministero sarà notificato
all'interessato e su quello dell'interessato sarà udito l'avviso del
pubblico Ministero.
Qualora il Consiglio notarile non si riunisca nel
termine di un mese dalla presentazione della domanda, il presidente del
Consiglio stesso potrà ordinare, in via d'urgenza, l'iscrizione fra i
praticanti, salvo la notifica del Consiglio nella sua prima adunanza.
8-9..
10-15..
16.
17. Il cambio di residenza fra due notari può,
col loro consenso, essere disposto, purché da non meno di due anni essi
abbiano preso possesso dell'ufficio ed esercitato effettivamente le loro
funzioni, e purché si tratti di residenze di pressoché uguale
importanza e l'età e l'anzianità d'esercizio dei richiedenti siano
pressoché uguali.
Il relativo provvedimento sarà dato con decreto
Reale, uditi i pareri dei Consigli notarili e delle Corti d'appello
competenti.
Capo II - Dell'esercizio delle funzioni notarili.
18. Il notaro, prima di assumere l'esercizio
delle proprie funzioni, deve:
1 dare cauzione nel modo stabilito negli articoli
seguenti;
2 prestare giuramento, davanti al tribunale civile
nella cui giurisdizione trovasi la sua sede, "di essere fedele
al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del
Regno e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni
che gli sono affidate";
3 fare registrare alla segreteria del Consiglio
notarile il decreto di nomina, l'attestato della cauzione data e l'atto
di prestazione di giuramento;
4 ricevere il sigillo o segno di tabellionato, che a
sue spese gli sarà fornito dal Consiglio notarile;
5 scrivere in un registro apposito, tenuto nella
segreteria del Consiglio, la propria firma accompagnata dall'impronta
del sigillo anzidetto;
6
7 adempiere agli altri obblighi indicati nell'art 24.
19. La cauzione è data o in titoli di rendita
del debito pubblico, o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o con
deposito di danaro presso la Cassa dei depositi e prestiti, nei modi
determinati dalle leggi e dai regolamenti, o con prima ipoteca su beni
immobili.
I titoli sopraindicati devono agli effetti della
cauzione valutarsi per l'importo minore tra il corso di borsa e il
valore nominale.
Il notaro esercente potrà in ogni tempo sostituire
l'uno all'altro modo di cauzione.
20. La cauzione deve rappresentare il valore:
di L. 15.000 per i notari titolari di uffici notarili
in Comune che abbia una popolazione eccedente i 100.000;
di L. 12.000 per i notari titolari di uffici notarili
in Comune che abbia una popolazione eccedente i 50.000 abitanti;
di 9000 lire per i titolari di uffici notarili in
Comune che abbia una popolazione eccedente i 10.000 abitanti;
di 3000 lire per tutti gli altri notari.
Se la cauzione è data mediante ipoteca sopra beni
immobili, questi devono rappresentare un valore doppio dell'ammontare
della cauzione suindicata, accresciuto degli accessori, a norma
dell'art. 2027 del Codice civile.
Il suddetto valore degli stabili verrà accertato
mediante perizia redatta dall'ufficio tecnico di finanza o dal genio
civile e a spese del notaro interessato.
La iscrizione dell'ipoteca si fa a cura e spese del
notaro. La rinnovazione si fa d'ufficio dal conservatore delle ipoteche
a spese del notaro.
21. L'idoneità della cauzione è dichiarata in
Camera di consiglio dal tribunale civile del luogo ove è la sede del
Consiglio notarile, premesso il parere del Consiglio stesso e udito il
pubblico ministero.
La deliberazione del tribunale sarà, nel termine di
dieci giorni, a cura del cancelliere, comunicata all'interessato e al
pubblico ministero, i quali potranno proporre ricorso contro la medesima
alla Corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
22. La cauzione è vincolata con diritto di
prelazione nell'ordine seguente:
1 al risarcimento dei danni cagionati dal notaro
nell'esercizio delle sue funzioni;
2 al rimborso delle spese sostenute dall'archivio dal
Consiglio notarile nell'interesse del notaro o contro il medesimo, o
nell'interesse dei suoi eredi o contro i medesimi;
3 al pagamento delle tasse da lui dovute all'erario
dello Stato;
4 al pagamento delle tasse da lui dovute all'archivio
o al Consiglio notarile;
5 al pagamento delle pene pecuniarie incorse
nell'esercizio delle sue funzioni.
23. Il sigillo menzionato nel n. 4 dell'art. 18
deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dalla leggenda
"N... N... di (o fu) notaro in N. . ." senza aggiunta di altri
titoli o indicazioni.
Nel caso di smarrimento, il Consiglio notarile ne
fornisce un altro, nel quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno
speciale.
Anche di tale sigillo deve lasciarsi l'impronta nel
registro del Consiglio, a termini del n. 5 dell'art. 18.
Se il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaro non
potrà servirsene, ma dovrà invece consegnarlo all'archivio notarile
che, previo annullamento, lo conserverà come quelli dei notari che
hanno cessato dall'esercizio, a termini dell'art. 40.
24. Il notaro deve, entro novanta giorni dalla
data della registrazione del decreto di nomina o di trasferimento,
compiere le formalità stabilite nell'art. 18, e aprire l'ufficio nel
luogo assegnatogli.
Tale termine può essere abbreviato dal Ministro di
grazia e giustizia per ragioni di pubblico servizio, come può essere
dallo stesso Ministro prorogato di altri novanta giorni, per gravi e
giustificati motivi.
Adempiuto quanto è innanzi prescritto, il presidente
del Consiglio, sull'istanza che il notaro deve avanzare non oltre i
dieci giorni successivi, ordina l'iscrizione di lui nel ruolo dei notari
esercenti del collegio, dandone immediato avviso al Ministero, e fa
pubblicare gratuitamente nel giornale degli annunzi giudiziari
l'ammissione del notaro all'esercizio delle sue funzioni.
Nel caso di negata iscrizione nel ruolo, il notaro
interessato può reclamare al tribunale, il quale decide in Camera di
consiglio.
Dal giorno dell'avvenuta iscrizione nel ruolo il
notaro è investito nell'esercizio delle sue funzioni.
25. Le disposizioni degli artt. 18 e 24 si
osserveranno anche nel caso di trasferimento del notaro da una ad altra
residenza, in quanto siano applicabili.
Qualora la nuova sede appartenga ad altro distretto
notarile, la pubblicazione di cui nell'articolo precedente, sarà fatta,
in entrambi i distretti, a cura dei rispettivi presidenti dei Consigli
notarili.
26. Per assicurare il funzionamento regolare e
continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione
di Comune assegnatagli, studio aperto con il deposito degli atti,
registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo
studio istesso nei giorni della settimana e coll'orario che saranno
fissati dal presidente della Corte d'appello, previo parere del
Consiglio notarile, giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.
Il notaro potrà recarsi, per ragioni delle sue
funzioni, in tutto il territorio del distretto in cui trovasi la sua
sede notarile, sempreché ne sia richiesto.
Il notaro non può assentarsi dal distretto per più
di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel Comune assegnatogli non
sia che un solo notaro, e per più di dieci giorni, se vi sia altro
notaro, salvo per ragioni di pubblico servizio o per adempiere ai suoi
obblighi presso i pubblici uffici.
Volendo assentarsi per un tempo maggiore deve
ottenere il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che glielo
può concedere per un termine non eccedente un mese. Per i congedi da
uno a tre mesi, la facoltà d; concederli spetta al Consiglio notarile.
Per un termine più lungo, il permesso non può essere concesso che dal
Ministro di grazia e giustizia, udito sempre il parere del Consiglio
notarile.
Tanto il presidente del Consiglio notarile quanto il
Consiglio notarile non possono, per ciascuno, concedere allo stesso
notaro che un permesso d'assenza nel periodo di dodici mesi.
Nei Comuni dove risiedono più di sei notari
effettivamente esercenti, il Consiglio notarile potrà concedere
permissioni di assenza fino ad un anno, purché concorrano giustificati
motivi e rimanga in esercizio la metà dei notari assegnati al Comune.
Tanto il Ministero quanto l'autorità che ha concesso
la permissione di assenza potranno in ogni caso revocarla, ove in
qualunque modo si dimostrasse l'opportunità di farlo.
Nei luoghi dove non esiste altro notaro, il
presidente o il Consiglio notarile, secondo i casi, potranno supplire al
notaro assente, delegando un notaro viciniore a compierne in tutto o in
parte le funzioni, preferendo però fra i viciniori quello proposto
dallo stesso notaro assente.
27. Il notaro è obbligato a prestare il suo
ministero ogni volta che ne è richiesto.
Egli non può prestarlo fuori del territorio del
distretto in cui trovasi la sede notarile.
28. Il notaro non può ricevere atti:
1 se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o
manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;
2 se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi
parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea
collaterale, fino al terzo grado inclusivamente, ancorché
v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;
3 se contengano disposizioni che interessino lui
stesso, la moglie sua, o alcuno de' suoi parenti od affini nei gradi
anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto, da
stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non
scritto dal notaro, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui
consegnato sigillato dal testatore.
Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono
applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.
Il notaro può ricusare il suo ministero se le parti
non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e
delle spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al
beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti.
29. È vietato a due notari, parenti od affini
tra loro nei gradi contemplati dal n. 2 dell'articolo precedente, di
ricevere uno stesso testamento pubblico.
Capo III - Della decadenza della nomina di notaro,
della cessazione, sospensione o interruzione dell'esercizio notarile
30. Il notaio decade dalla nomina se, nel termine
di cui all'articolo 24, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non
adempie gli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24.
Nel caso di trasferimento di notaio in esercizio, il
mancato adempimento, nel termine prescritto, dei predetti obblighi
comporta sia la decadenza della nomina nella nuova sede, sia la perdita
del diritto ad esercitare le funzioni nella precedente residenza.
Tale diritto non si perde se il notaio prova di non
aver potuto compiere gli adempimenti suddetti per cause indipendenti
dalla sua volontà.
A seguito della decadenza dalla nomina la sede messa
a concorso è assegnata agli altri concorrenti, secondo l'ordine di
graduatoria del concorso.
Cessa inoltre dall'esercizio notarile per dispensa,
interdizione ed inabilitazione all'ufficio notarile, rimozione,
sospensione o destituzione.
Cessa poi temporaneamente dall'esercizio il notaro
che per causa di servizio militare rimanga assente dalla residenza oltre
il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l'art. 26; ma al
termine del servizio militare dovrà essere riammesso all'esercizio del
notariato nel posto prima occupato.
31. La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del
notaro, o quando il notaro, per debolezza di mente o per infermità, sia
divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio, salvo il disposto
dell'articolo 45 per i casi ivi contemplati.
Se la debolezza di mente o la infermità è soltanto
temporanea, il notaro può essere interdetto dall'esercizio per un tempo
determinato non maggiore di un anno.
Se al termine dell'anno la debolezza di mente o la
infermità continui, il notaro sarà dispensato.
Parimente sarà dispensato qualora venisse interdetto
o inabilitato a termini degli artt. 324 e 339 del Codice civile.
32. La rimozione ha luogo:
1 se il notaro accetta un impiego, esercita una
professione od assume una qualità incompatibili con l'esercizio del
notariato;
2 se, mancata o diminuita la cauzione, lascia scadere
inutilmente il termine assegnatogli per reintegrarla;
3 se ha cessato, senza giustificato motivo, di
comparire da oltre due mesi nel luogo della sua residenza;
4 se si trova nella condizione prevista dall'art.
141.
33. I notari rimossi o dispensati possono essere
riammessi all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante,
sempreché siano cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione ed
alla dispensa.
34. La decadenza dalla nomina e la cessazione
dall'esercizio per dispensa, domandata dal notaro, sono dichiarate con
decreto Reale.
La cessazione dall'esercizio per le altre cause di
cui negli articoli precedenti, è dichiarata, sull'istanza del pubblico
ministero o d'ufficio, udito sempre l'interessato, giusta le norme
stabilite negli artt. 151 e seguenti.
L'istanza promossa dal pubblico ministero per la
cessazione definitiva dell'esercizio notarile, produce di diritto, dal
giorno in cui sarà stata notificata al notaro, l'inabilitazione del
medesimo fino al provvedimento definitivo.
35. L'inabilitazione, la sospensione e la
destituzione sono pronunziate nei casi determinati dagli artt. 138, 139,
140, 141 e 142.
36. Quando siano iniziati atti esecutivi sopra la
cauzione, il Consiglio notarile può assegnare al notaro un termine non
maggiore di novanta giorni per costituire in tutto o in parte
un'ulteriore cauzione, e dà notizia del provvedimento al pubblico
ministero, il quale può promuovere l'interdizione temporanea del notaro
durante il detto termine.
Quando il notaro non adempie all'obbligo su
accennato, oppure quando la cauzione è effettivamente mancata o
diminuita in seguito al giudizio di esecuzione, esso è interdetto di
diritto fino a che la cauzione non venga reintegrata.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
quando, per qualunque altra causa, la cauzione venga a mancare o a
diminuire, o a riconoscersi insufficiente.
37. La cessazione del notaro dall'esercizio delle
sue funzioni, pronunciata in qualunque dei casi determinati dalla legge,
sarà prontamente pubblicata a cura del presidente del Consiglio
notarile e gratuitamente nella Gazzetta Ufficiale, nel giornale degli
annunzi giudiziari, e per mezzo di avviso affisso nel capoluogo del
collegio notarile.
Un esemplare del detto avviso dovrà poi essere
trasmesso al presidente del tribunale civile da cui dipende la sede
notarile.
38. L'ufficiale dello stato civile, che riceve la
dichiarazione di morte di un notaro, deve informarne immediatamente il
Consiglio notarile presso il quale il notaro era iscritto ed il capo
dell'archivio notarile del distretto in cui il medesimo aveva la sua
residenza.
Gli eredi e i detentori degli atti del notaro devono
pure informarne il capo dell'archivio notarile del distretto entro dieci
giorni dalla morte, o dall'avutane notizia, sotto pena della sanzione
amministrativa estensibile a lire 12.000.
39. Nel caso di morte o di cessazione definitiva
dall'esercizio notarile, il capo dell'archivio notarile del distretto
deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i
repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello
studio del notaio od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la
rimozione dei sigilli procederà al ritiro degli atti e dei repertori.
Nei casi di urgenza potrà essere provveduto dal capo
dell'archivio notarile, con l'intervento del presidente del consiglio
notarile del distretto o di un membro da lui delegato, alla rimozione
dei sigilli, allo scopo di aprire un testamento, rilasciare copie,
estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione.
Nel caso di sospensione, d'inabilitazione o
d'interdizione temporanea del notaro dall'esercizio, sarà provveduto
giusta l'art. 43.
40. Il sigillo del notaro morto o che ha cessato
dall'esercizio, od è stato nominato ad altra residenza, deve essere
depositato nell'archivio, dopo che sarà eseguito d'ordine del
presidente del consiglio notarile un segno sull'incisione, per cui il
sigillo sia reso inservibile, ma si possa sempre riconoscere.
Deve pure ordinarsi il deposito nel detto archivio
del sigillo del notaro che ha cessato temporaneamente dall'esercizio,
finché dura tale cessazione.
41. Nel caso di morte o di cessazione
dall'esercizio, lo svincolo della cauzione è pronunziato dal tribunale
civile nella cui circoscrizione è la sede del Consiglio notarile, da
cui dipende l'ultima residenza del notaro morto o cessato, dopoché gli
atti ricevuti dal notaro stesso siano stati sottoposti alla ispezione
notarile di cui all'art. 108, e riconosciuti regolari.
La domanda di svincolo deve essere presentata alla
cancelleria del tribunale suddetto, inserita, per estratto, due volte
con l'intervallo di dieci giorni, nei giornali degli annunzi giudiziari
delle Province a cui appartengono le residenze nelle quali il notaro ha
esercitato, e pubblicata per affissione alla porta delle case comunali
dei luoghi in cui il notaro ha successivamente avuta la sua residenza,
ed alla porta dei rispettivi uffici del registro.
Le opposizioni allo svincolo debbono farsi alla
cancelleria del tribunale indicata nella prima parte di questo articolo.
Decorsi sei mesi dall'ultima inserzione e
pubblicazione, senza che siano state fatte opposizioni, il tribunale
pronunzierà lo svincolo in Camera di consiglio, udito il pubblico
ministero. Quando siano state fatte opposizioni, lo svincolo non può
essere pronunziato se non dopo che le opposizioni siano state rimosse
con sentenza passata in cosa giudicata.
Lo stesso procedimento sarà osservato nei casi in
cui, durante o cessato l'esercizio, debbasi procedere in seguito a
regolare istanza o d'ufficio, all'alienazione totale o parziale della
cauzione.
42. Le disposizioni del precedente articolo sono
applicabili alle domande di riduzione della cauzione, nel caso di
cambiamento di residenza del notaro.
Capo IV - Dei coadiutori e delegati
43. Nel caso di sospensione, di inabilitazione o
di interdizione temporanea di un notaro dall'esercizio, il Consiglio
notarile determinerà se gli atti originali ed i repertori debbano
rimanere tuttavia presso il notaro sospeso, inabilitato od interdetto,
od essere depositati presso un altro notaro esercente, che sarà
nominato dal presidente del Consiglio stesso.
Il notaro da nominarsi per tale funzione sarà scelto
fra i notari esercenti nello stesso distretto del notaro sospeso,
inabilitato o interdetto, e, quando giusti motivi non consiglino
altrimenti, fra quelli esercenti nella stessa residenza, o, in mancanza,
nella residenza più vicina.
Per la consegna degli atti e dei repertori al notaro
nominato a riceverne il deposito e per la restituzione al notaro già
sospeso, inabilitato o interdetto, si compilerà processo verbale coll'intervento
di un notaro delegato dal presidente del Consiglio notarile.
44. Quando per assenza, per sospensione,
inabilitazione o interdizione temporanea, per malattia o per qualsiasi
altro impedimento temporaneo, il notaro non possa esercitare le proprie
finzioni, il presidente del Consiglio notarile delegherà d'ufficio un
altro notaro esercente, scelto cogli stessi criteri di cui all'articolo
precedente per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle
copie, degli estratti e dei certificati.
Tale funzione, quando sia nominato un notaro a
ricevere in deposito gli atti e repertori di altro notaro, a sensi
dell'articolo precedente, spetterà di diritto al medesimo notaro
nominato.
45. Al notaro divenuto cieco, sordo, o
assolutamente impedito a scrivere, o che abbia già quarant'anni di
esercizio effettivo, può, sulla sua proposta, essere nominato dal
Ministro di grazia e giustizia, udito il parere del Consiglio notarile,
un coadiutore fra le persone che abbiano tutti i requisiti per la nomina
a notaro, o anche fra i notari esercenti nello stesso Comune.
Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in
nome e nell'interesse del notaro impedito e ne assume tutti gli
obblighi, ma non ha alcun diritto di futura successione.
Il notaro coadiuvato ha facoltà di assistere il
coadiutore e di concorrere con lui nell'esercizio delle funzioni
notarili, ma non può esercitarle da solo.
Un coadiutore temporaneo potrà analogamente essere
nominato, per un periodo non minore di un mese, dall'autorità
competente a concedere il permesso d'assenza, al notaro assente in
servizio militare, o, in luogo del delegato di cui all'art. 44, del
notaro assente in permesso, o temporaneamente impedito.
46. Il notaro depositario, delegato o coadiutore
deve in ogni atto, non escluse le autenticazioni delle copie, degli
estratti, e dei certificati, far menzione dell'avuta nomina o
delegazione, indicandone la data senza esprimerne la causa.
Al notaio impedito, sospeso, inabilitato o interdetto
temporaneamente spetterà soltanto la metà degli onorari per le
operazioni compiute dal notaro depositario o delegato, a vantaggio del
quale rimarranno i rimanenti proventi.
TITOLO III
Degli atti notarili
Capo I - Della forma degli atti notarili
47. L'atto notarile non può essere ricevuto dal
notaro se non in presenza delle parti e, salvo che la legge stabilisca
diversamente, di due testimoni.
La presenza dei testimoni non è necessaria negli
atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1, nonché di quelli di
autenticazione delle firme apposte su titoli all'ordine, e in genere su
tutti i titoli commerciali trasmissibili mediante girata, e su quelli
del debito pubblico.
Spetta al notaro soltanto d'indagare la volontà
delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale
dell'atto.
48. Per tutti gli atti tra vivi, eccettuate le
donazioni e i contratti di matrimonio, la parte o le parti che sappiano
leggere e scrivere, hanno facoltà di rinunziare di comune accordo alla
assistenza dei testimoni all'atto. Il notaro farà espressa menzione di
tale accordo in principio dell'atto.
Se una sola delle parti non consenta alla detta
rinunzia, l'atto dovrà essere compiuto con l'assistenza dei testimoni.
Anche nel caso di rinunzia delle parti, il notaro,
ove lo creda necessario, può richiedere l'assistenza dei testimoni.
L'atto ricevuto in conformità alla presente
disposizione, deve considerarsi a tutti gli effetti come compiuto con
l'assistenza dei testimoni.
49. Il notaio deve essere certo dell'identità
personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento
della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo
convincimento.
In caso contrario il notaio può avvalersi di due
fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni.
50. I testimoni debbono essere maggiorenni,
cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti che abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età, avere la capacità di agire e non
essere interessati nell'atto.
Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti,
i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati
nell'art. 28, il coniuge dell'uno o delle altre e coloro che non sanno o
non possono sottoscrivere.
I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per
i testimoni, ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualità
accennate nel precedente capoverso, né il non sapere o il non poter
sottoscrivere.
51. L'atto notarile reca la intestazione:
REPUBBLICA ITALIANA
L'atto deve contenere:
1 l'indicazione in lettere per disteso dell'anno del
mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui è ricevuto;
2 il nome, il cognome e l'indicazione della residenza
del notaro, e del Collegio notarile presso cui e iscritto;
3 il nome, il cognome, la paternità, il luogo di
nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei
testimoni e dei fidefacenti.
Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto
per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno,
non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La
procura deve rimanere ammessa all'atto medesimo o in originale o in
copia, a meno che l'originale o la copia non si trovi negli atti del
notaro rogante;
4 la dichiarazione della certezza dell'identità
personale delle parti o la dichiarazione dell'accertamento fattorie per
mezzo dei fidefacienti;
5 l'indicazione, almeno per la prima volta, in
lettere per disteso, delle date, delle somme e della quantità delle
cose che formano oggetto dell'atto;
6 la designazione precisa delle cose che formano
oggetto dell'atto, in modo da non potersi scambiare con altre.
Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno
designati, per quanto sia possibile, con l'indicazione della loro
natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe
censuarie, dove esistono, e dei loro confini in modo da accertare la
identità degli immobili stessi;
7 l'indicazione dei titoli e delle scritture che
s'inseriscono nell'atto;
8 la menzione che dell'atto, delle scritture, dei
titoli inserti nel medesimo, fu data dal notaro, o, presente il notaro,
da persona di sua fiducia, lettura alle parti, in presenza dei
testimoni, se questi siano intervenuti.
Il notaro non potrà commettere ad altri la lettura
dell'atto che non sia stato scritto da lui salvo ciò che dispone il
Codice civile in ordine ai testamenti.
La lettura delle scritture e dei titoli inserti può
essere omessa per espressa volontà delle parti, purché sappiano
leggere e scrivere. Di tale volontà si farà menzione nell'atto;
9 la menzione che l'atto è stato scritto dal notaro
o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui consta e
delle pagine scritte;
10 la sottoscrizione col nome, cognome delle parti,
dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro.
I fidefacienti possono allontanarsi dopo la
dichiarazione prescritta al n. 4. In tal caso debbono apporre la loro
firma subito dopo quella dichiarazione, e il notaro ne deve fare
menzione.
Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non
sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo
impedisce e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione;
11 per gli atti di ultima volontà, l'indicazione
dell'ora in cui la sottoscrizione dell'atto avviene. Tale indicazione
sarà pure fatta, quando le parti lo richiedano, o il notaro lo ritenga
opportuno, negli altri atti;
12 negli atti contenuti in più fogli, la
sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome,
delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro, eccettuato il
foglio contenente le sottoscrizioni finali.
Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte
anche su ciascun foglio delle scritture e dei titoli inserti nell'atto,
eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati.
Se le parti intervenute, che sappiano o possano
sottoscrivere, eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni
loro, si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione
di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi
interessi.
La firma marginale del notaro nei fogli intermedi non
è necessaria, se l'atto è stato scritto tutto di sua mano.
52. La firma che il notaro appone in fine
dell'atto, dev'essere munita dell'impronta del suo sigillo.
53. Gli originali degli atti notarili saranno
scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza
lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature,
correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza
raschiature.
Occorrendo di togliere, variare, o aggiungere qualche
parola prima della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti,
dell'interprete e dei testimoni, il notaro deve:
1 cancellare le parole che si vogliono togliere o
variare in modo che si possano sempre leggere;
2 portare le variazioni od aggiunte in fine dell'atto
per postilla, prima delle dette sottoscrizioni;
3 fare menzione in fine dell'atto e prima delle
stesse sottoscrizioni del numero tanto delle parole cancellate, quanto
delle postille, nonché della lettura delle postille stesse se fatte
dopo che sia stata data lettura dell'atto.
Nel caso che i fidefacienti si siano allontanati
prima della fine dell'atto a norma dell'art. 51, n. 10, nessuna
variazione o aggiunta può essere fatta senza la loro presenza per ciò
che si riferisce alla identità delle persone da essi accertata.
Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare
dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro
abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione,
lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova
sottoscrizione.
Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non
approvate nei modi sopra stabiliti si reputano non avvenute.
54. Gli atti notarili devono essere scritti in
lingua italiana.
Quando però le parti dichiarino di non conoscere la
lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera, sempre
che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve
porsi di fronte all'originale o in calce al medesimo la traduzione in
lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è
stabilito nell'art. 51.
55. Qualora il notaro non conosca la lingua
straniera, l'atto potrà tuttavia essere ricevuto con l'intervento
dell'interprete, che sarà scelto dalle parti.
L'interprete deve avere i requisiti necessari per
essere testimone e non può essere scelto fra i testimoni ed i
fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di
adempiere fedelmente il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione
nell'atto.
Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere,
due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua
straniera. Se sanno o possono sottoscrivere, basterà che uno solo dei
testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.
L'atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte
all'originale o in calce al medesimo dovrà porsi anche la traduzione in
lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno
sottoscritti come è disposto nell'art. 51. L'interprete pure dovrà
sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale
quanto la traduzione.
56. Se alcuna delle parti è interamente priva
dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò si farà menzione nel
medesimo.
Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire
all'atto un interprete, che sarà nominato dal presidente del tribunale
tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere
dal medesimo con segni e gesti.
L'interprete deve avere i requisiti necessari per
essere testimone, e prestare giuramento, giusta il primo capoverso
dell'art. 55, può essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e
non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente.
Egli deve sottoscrivere l'atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12
dell'articolo 51.
57. Se alcuna delle parti sia un muto o un
sordomuto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo
precedente, si osserveranno le seguenti norme:
il muto o sordomuto, che sappia leggere e scrivere,
deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima
delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua
volontà;
se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà
necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da
uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo
interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo
precedente.
58. L'atto notarile è nullo, salvo ciò che è
disposto dall'art. 1316 del Codice civile:
1 se è stato rogato dal notaro prima che sia
avvenuta l'iscrizione di lui nel ruolo a norma dell'art. 24;
2 se fu ricevuto da un notaro che abbia cessato
dall'esercizio per una delle cause espresse dalla legge, e dopo che la
cessazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale;
3 se fu ricevuto in contravvenzione agli articoli 28,
n. 2 e 29; la contravvenzione al n. 3 dell'art. 29 importa la nullità
delle sole disposizioni accennate nello stesso numero;
4 se non furono osservate le disposizioni degli artt.
27, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57 e dei nn. 10 e 11 dell'art. 51;
5 se esso manca della data e non contiene
l'indicazione del Comune in cui fu ricevuto;
6 se non fu data lettura dell'atto alle parti, in
presenza dei testimoni quando questi siano intervenuti.
Fuori di questi casi l'atto notarile non è nullo, ma
il notaro che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto
alle pene dalla medesima sancite.
59. È vietato al notaro di fare in qualunque
tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati
dalla legge. Sono autorizzate le annotazioni riflettenti l'adempimento
delle formalità ipotecarie o d'iscrizione e trascrizione demandate al
notaro per disposizione di legge, le annotazioni riflettenti le
eventuali omologazioni, la dichiarazione di nullità per sentenza della
competente autorità giudiziaria, la revocazione espressa del mandato a
mente dell'art. 1759 del Codice civile e la revoca dell'autorizzazione
maritale.
60. Le disposizioni di questo capo si applicano
anche ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non siano contrarie a
quelle contenute nel Codice civile, nel Codice di procedura civile o in
qualunque altra legge del Regno, ma le completino.
Capo II - Della custodia degli atti presso il notaro
e dei repertori.
61. Il notaro deve custodire con esattezza ed in
luogo sicuro, con i relativi allegati:
a) gli atti da lui ricevuti compresi gli
inventari di tutela ed i verbali delle operazioni di divisione
giudiziaria, salvo le eccezioni stabilite dalla legge;
b) gli atti presso di lui depositati per
disposizione di legge o a richiesta delle parti.
A questo effetto li rilegherà in volumi per ordine
cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo.
Ciascuno degli allegati avrà lo stesso numero progressivo dell'atto, ed
una lettera alfabetica che lo controdistingue.
I testamenti pubblici prima della morte del
testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il
notaro, prima della loro apertura e pubblicazione, sono custoditi in
fascicoli distinti.
I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e
su richiesta di chiunque possa avervi interesse, e gli altri dopo la
loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e
repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale
degli atti notarili. L'ordine cronologico col quale ciascun testamento
dovrà essere collocato nel fascicolo, sarà determinato dalla data dei
rispettivi verbali di richiesta, per i testamenti pubblici; di apertura
per i testamenti segreti e di pubblicazione per i testamenti olografi.
62. Il notaro deve tenere, oltre i registri
prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra
vivi, il quale servirà anche agli effetti della legge sulle tasse di
registro, e l'altro per gli atti di ultima volontà. In essi deve
prender nota giornalmente, senza spazi in bianco ed interlinee, e per
ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e
di ultima volontà, compresi tra i primi quelli rilasciati in originale,
le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari.
Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna
colonna, conterrà:
1 il numero progressivo;
2 la data dell'atto e dell'autenticazione e
l'indicazione del Comune in cui l'atto fu ricevuto;
3 la natura dell'atto ricevuto o autenticato;
4 i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o
la residenza;
5 l'indicazione sommaria delle cose costituenti
l'obbietto dell'atto, ed il relativo prezzo e valore, ed ove trattisi di
atti che abbiano per oggetto la proprietà od altri diritti reali, od il
godimento di beni immobili, anche la situazione dei medesimi;
6 l'annotazione della seguìta registrazione e della
tassa pagata per gli atti registrati;
7 l'onorario spettante al notaro e la tassa
d'archivio dovuta;
8 le eventuali osservazioni.
Nel repertorio per gli atti di ultima volontà si
scriveranno solamente le indicazioni contenute nelle prime quattro
colonne.
La serie progressiva dei numeri degli atti e dei
repertori, prescritta da questo e dal precedente articolo, viene
continuata fino al giorno in cui il notaro avrà cessato dall'esercizio
delle sue funzioni nel distretto in cui è iscritto: e, cambiando
residenza in un altro distretto, il notaro dovrà cominciare una nuova
numerazione.
Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio
speciale degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, si
noterà in questo ultimo il numero che l'atto aveva nel primo repertorio
e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio degli
atti tra vivi.
Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei
repertori, e corredare ciascun volume di un indice alfabetico dei nomi e
cognomi delle parti desunti dallo stesso.
Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due
notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio rispettivo;
ma il testamento si conserverà dal notaro destinato dal testatore, ed
in mancanza di dichiarazione, dal più anziano di ufficio.
Il notaro non è tenuto a dar visione del repertorio,
né copia, certificato od estratto, se non a chi è autorizzato a
chiederli dalla legge, dall'autorità giudiziaria avanti la quale verta
un giudizio, o, negli altri casi, dal presidente del tribunale, da cui
il notaro dipende.
63. Nei casi in cui il notaro, adempiendo a
disposizioni di legge, abbia presentato alla competente autorità il
proprio repertorio, egli deve servirsi di un fascicolo supplementare di
fogli, esenti da bollo, numerati e firmati dal capo dell'archivio
notarile del distretto a mente dell'art. 64, per segnarvi le indicazioni
sul repertorio appena gli sarà restituito.
Di tale circostanza egli deve far menzione nella
colonna "Osservazioni" del repertorio di contro ai numeri
riportati e i fogli a parte debbono rimanere allegati al repertorio
stesso.
Le autorità cui il repertorio sarà presentato
debbono sul medesimo indicare, subito dopo l'ultimo atto annotatovi, il
giorno della presentazione e quello della restituzione.
64. Ogni repertorio, prima di essere posto in
uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio
notarile distrettuale, il quale nella prima pagina attesta di quanti
fogli è composto il repertorio apponendovi la data in tutte le lettere.
65. Il notaro ha l'obbligo di trasmettere
all'archivio notarile distrettuale, ogni mese, una copia dei repertori
limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente,
con l'importo delle tasse dovute all'archivio, compresa la parte del
diritto di iscrizione a repertorio di che all'art. 24 dell'annessa
tariffa.
Tale copia sarà scritta in carta libera,
sottoscritta dal notaro, e munita dell'impronta del suo sigillo.
Qualora nel mese il notaro non abbia ricevuto alcun
atto, trasmetterà, sempre nel termine suindicato, un certificato
negativo.
66. Il notaro non può rilasciare ad alcuno gli
originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 70, e non può
essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi
determinati dalla legge.
Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di
presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo,
dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'originale dal
capo dell'archivio notarile del distretto. Di ciò si formerà processo
verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la
presentazione o il deposito. Di tutto il notaro prenderà nota nel
repertorio, alla colonna delle osservazioni in corrispondenza del
relativo atto.
Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia
dell'atto, affinché vi resti fino alla restituzione di quello, e,
occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esse del detto
processo verbale.
Nel caso di restituzione o di apertura e
pubblicazione del testamento segreto od olografo, le formalità
stabilite negli artt. 913, 915 e 922 del Codice civile saranno eseguite
nell'ufficio del depositario del testamento.
Il notaro dovrà fare una copia in carta libera di
ogni testamento pubblico da lui ricevuto e trasmetterla, chiusa e
sigillata, all'archivio notarile distrettuale, entro il termine di dieci
giorni dalla data dell'atto.
Capo III - Delle copie degli estratti e dei
certificati.
67. Il notaro, finché risiede nel distretto
dello stesso Consiglio notarile, e continua nell'esercizio del
notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la
lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti
da lui ricevuti, o presso di lui depositati.
Egli non può permettere l'ispezione né la lettura,
né dar copia degli atti di ultima volontà, e rilasciarne estratti e
certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo
od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.
Nel caso di testamento rogato da due notari di cui
all'art. 777 del Codice civile e 62 della presente legge, la facoltà di
rilasciarne copia appartiene soltanto al notaro che ne ha il deposito.
68. Le disposizioni dell'art. 53 sul modo in cui
debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni aggiunte o
cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai
certificati.
Le variazioni però od aggiunte fatte nell'originale
nelle forme stabilite nel detto articolo, saranno copiate di seguito nel
corpo dell'atto, e non per postilla.
Le copie potranno essere fatte anche colla stampa o
con altri mezzi meccanici, come sarà stabilito dal regolamento.
69. Il notaro deve trascrivere alla fine delle
copie le procure annesse a tutti gli altri allegati all'originale,
salvoché, riguardo a questi ultimi, chi richiede la copia vi abbia
rinunziato, in questo caso il notaro deve fare nella copia menzione
della rinuncia, indicando la data e la natura degli allegati non
copiati.
Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si
osserveranno le disposizioni dell'art. 1384 del Codice civile.
Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere
alla fine la data del rilascio, essere autenticate dal notaro colla
sottoscrizione, col sigillo e con la dichiarazione, quanto alle copie ed
agli estratti, in conformità dell'originale. Se la copia, l'estratto od
il certificato consta di più fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto
al margine dal notaro.
Oltre le accennate formalità, il notaro deve
osservare, nelle copie che rilascia, le altre formalità stabilite dal
Codice di procedura civile.
Capo IV - Degli atti che si rilasciano in originale,
dell'autenticazione e della legalizzazione delle firme.
70. Oltre i casi determinati da altre leggi, il
notaro può rilasciare in originale alle parti soltanto gli atti che
contengono procure alle liti, o procure o consensi od autorizzazioni
riguardanti, gli atti necessari alla esecuzione di un solo affare, o
delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato, nei casi
determinati dalle leggi politiche od amministrative.
Rilascerà pure i ricorsi di volontaria
giurisdizione, le dichiarazioni e gli atti, i certificati di vita di cui
ai nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 1, e gli atti di autenticazione di cui agli
artt. 47 e 72.
71. Il notaro può trasmettere il sunto o il
contenuto degli atti, per telegrafo o per telefono.
Nel caso che la trasmissione si limiti ad un sunto
dell'atto, il sunto verrà compilato dal notaro che ne redigerà
apposito verbale, in presenza della parte o delle parti.
Il sunto come sopra redatto, deve essere trascritto
sugli appositi moduli per telegrammi, dal notaro, che vi farà precedere
l'indicazione in lettere del numero di repertorio dell'atto e vi
apporrà la propria firma, munita dell'impronta del sigillo.
L'ufficio telegrafico mittente assicurerà quello
ricevente che il telegramma è stato spedito realmente dal notaro.
Il modulo del telegramma sarà conservato a norma dei
regolamenti speciali dall'ufficio telegrafico mittente, per essere da
questo depositato, dopo un anno dalla data, nell'archivio notarile
distrettuale.
Quando si tratti di trasmissione per telefono, essa
deve essere fatta e ricevuta rispettivamente e personalmente da due
notari, i quali dovranno far risultare la loro identità e l'oggetto
della comunicazione agli uffici telefonici.
Il notaro ricevente tradurrà in iscritto la
comunicazione avuta e ne curerà la collazione col notaro trasmittente.
Tale atto verrà conservato dal notaro ricevente fra
i suoi rogiti e di esso potrà lasciare copie, salva la facoltà di cui
all'art. 67 per il notaro trasmittente.
Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche come
sopra accertate, si presumono conformi agli atti originali fino a prova
contraria.
72. L'autenticazione delle firme apposte in fine
delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi è stesa
di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le
firme furono apposte in presenza del notaro e, quando decorrano, dei
testi e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.
Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi
basterà che di seguito alle medesime il notaro aggiunga la propria
firma.
Le scritture private autenticate dal notaro,
verranno, salvo contrario desiderio delle parti restituite alle
medesime. In ogni caso però debbono essere prima, a cura del notaro,
registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro.
73. Gli atti, le copie, gli estratti ed i
certificati dei quali occorre far uso fuori del distretto del Consiglio
notarile, saranno legalizzati dal presidente del tribunale o dal
pretore.
Capo V - Degli onorari e degli altri diritti del
notaro e delle spese.
74. Il notaro ha diritto per ogni atto, copia,
estratto o certificato, e per ogni altra operazione eseguita
nell'esercizio della sua professione, ad essere retribuito dalle parti
mediante onorario, oltre al rimborso delle spese ed ai diritti
accessori.
Gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in
rimborso al notaro sono determinati dalla tariffa annessa alla presente
legge.
75. Se l'atto contiene più convenzioni distinte,
sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni.
Quando l'atto comprenda più disposizioni
necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une
dalle altre, sarà considerato come se comprendesse la sola disposizione
che dà luogo all'onorario più favorevole al notaro, se pure essa possa
considerarsi come accessoria alle altre.
76. Quando l'atto sia nullo per causa imputabile
al notaro, o la spedizione della copia dell'estratto o del certificato
non faccia fede per essere irregolare, non sarà dovuto alcun onorario,
diritto o rimborso di spese.
Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni
a norma di legge, il notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli
fossero state pagate.
77. Il notaro dovrà apporre in fine od in
margine dell'originale, delle copie, degli estratti e dei certificati,
la nota da lui sottoscritta delle spese, dei diritti e degli onorari
relativi.
78. Salvo quanto è disposto dall'art. 28, ultimo
capoverso, per le persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio,
le parti sono tenute in solido verso il notaro tanto al pagamento degli
onorari e diritti accessori quanto al rimborso delle spese.
Il notaro può rifiutarsi verso chiunque alla
spedizione delle copie degli estratti e dei certificati, finché
l'accennato pagamento o, rimborso non sia interamente eseguito.
79. È in facoltà del notaro di valersi, ove lo
creda, del procedimento stabilito dall'art. 379 del Codice di procedura
civile. In tal caso egli deve presentare la nota degli onorari, dei
diritti accessori e delle spese al pretore del mandamento in cui è
l'ufficio, o al presidente del tribunale da cui dipende la sede del
Consiglio notarile, giusta le norme di competenza per valore. La nota
deve essere stata preventivamente liquidata ed approvata dal presidente
del Consiglio notarile o da una Commissione delegata dal Consiglio
stesso.
80. Salvo il caso di errore scusabile, il notaro
che abbia esatto per gli onorari, per i diritti accessori e per le spese
una somma maggiore di quella dovutagli, incorre in una sanzione
amministrativa uguale alla somma esatta in più, salvo sempre il diritto
alla parte di chiedere la restituzione dell'indebito pagato.
81. Nelle cause riguardanti persone ammesse al
gratuito patrocinio il notaro, per la riscossione degli onorari e degli
altri diritti a lui spettanti, potrà valersi dell'art. 12 della legge 7
luglio 1901, n. 283.
82. Sono permesse associazioni di notari, purché
appartenenti allo stesso distretto, per mettere in comune, in tutto o in
parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi in tutto o in
parte, per quote uguali o disuguali.
TITOLO IV
Dei collegi e dei Consigli notarili
Capo I - Dei collegi notarili.
83. I notari residenti in ciascun distretto
formano un collegio. In ogni collegio è costituito un Consiglio
notarile.
La sede del Consiglio è quella medesima del
tribunale, e, nel caso di più distretti riuniti, quella del tribunale
indicato nel decreto di riunione.
84. Le adunanze del collegio sono ordinarie e
straordinarie, e sono convocate per mezzo di avvisi del presidente del
Consiglio notarile, da trasmettersi per ciascuna adunanza ai singoli
notari, con l'indicazione degli oggetti da trattare.
Salvo giustificati casi di urgenza, l'avviso deve
essere trasmesso per le adunanze ordinarie almeno dieci giorni prima.
Nelle adunanze non si potrà discutere né deliberare
se non su oggetti che interessino direttamente il ceto dei notari e che
siano stati indicati nel rispettivo avviso di convocazione.
85. L'adunanza ordinaria del collegio ha luogo
ogni anno, non più tardi del mese di febbraio, all'oggetto di procedere
alla nomina dei membri del Consiglio, di discutere il conto consuntivo e
il conto preventivo presentati dal Consiglio medesimo, e di approvare la
tabella di cui all'art. 93 ultimo capoverso.
Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che
il Consiglio lo reputi conveniente, o che ne faccia istanza un terzo
almeno dei notari appartenenti al collegio.
86. Terranno l'ufficio di presidente e quello di
segretario, rispettivamente, il presidente ed il segretario del
Consiglio notarile, o, in mancanza, chi ne fa le veci.
Per la validità delle deliberazioni è necessario
l'intervento almeno della metà dei notari appartenenti al collegio; se
alla prima convocazione non interviene la metà dei notari, si farà una
seconda convocazione, ed in questa seconda il collegio delibera
validamente, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di
voti dai notari presenti.
Capo II - Dei Consigli notarili.
87. Il Consiglio notarile è composto di cinque,
sette, nove o undici membri per ciascun collegio, secondo che il numero
dei notari al medesimo assegnati non superi i trenta o superi
rispettivamente i trenta, i cinquanta o i settanta.
I parenti e affini sino al terzo grado inclusivamente,
non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio
notarile; e nel caso di simultanea elezione, resta di diritto escluso il
meno anziano nell'ufficio di notaro.
88. I membri del Consiglio sono eletti fra i
notari esercenti nel distretto.
I membri del Consiglio restano in ufficio tre anni e
possono esser rieletti.
I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in
ciascun anno, giusta l'ordine di anzianità di nomina.
Tra i consiglieri di pari anzianità di nomina il
terzo da rinnovarsi sarà estratto a sorte.
Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle
funzioni anzi tempo o per morte o per altra causa, rimane in ufficio
soltanto quel tempo pel quale sarebbe rimasto il consigliere da lui
surrogato.
Fra più surroganti, colui che ha riportato maggiori
voti e, in caso di parità di voti, il più anziano per esercizio,
surroga il consigliere che doveva rimanere in ufficio per più lungo
tempo.
89. Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno
a schede segrete.
Nella prima votazione s'intendono eletti coloro che
hanno riportato la maggioranza assoluta di voti.
Se alcuno non ottenga tale maggioranza, o se gli
eletti non raggiungano il numero di membri per cui è indetta
l'elezione, si procederà nella stessa adunanza ad una seconda
votazione, nella quale s'intenderanno eletti quelli che avranno ottenuto
il maggior numero di voti.
A parità di voti è preferito il più anziano in
esercizio, e fra egualmente anziani, il maggiore di età.
90. Il Consiglio notarile elegge nel proprio seno
il presidente, il segretario ed il tesoriere, osservate le norme
stabilite nell'articolo precedente.
Essi durano in ufficio per tre anni e possono essere
confermati se conservano la qualità di membri del Consiglio.
Il presidente e il segretario dovranno essere scelti
preferibilmente fra i notari residenti nella città ove ha sede il
Consiglio, ed a parità di voti sarà preferito per il presidente il
più anziano e per il segretario il più giovane d'età.
In mancanza del presidente e del segretario, ne
faranno rispettivamente le veci il più anziano ed il meno anziano in
ufficio fra i membri del Consiglio.
91. Il presidente convoca e dirige le adunanze
del Consiglio.
Il segretario compila i processi verbali delle
adunanze, custodisce tutte le carte relative alle medesime, e, su
autorizzazione del presidente, rilascia le copie.
I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e
dal segretario.
Chiunque può, mediante il pagamento del relativo
diritto stabilito dalla tariffa, aver copia delle deliberazioni, tranne
che concernano questioni di persone. Contro il rifiuto al rilascio delle
copie, è ammesso il ricorso al presidente della Corte d'appello.
92. Per la validità delle deliberazioni del
Consiglio, è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei
presenti. Nel caso di parità di voti, quello del presidente dà la
preponderanza.
I membri che non intervengono alle adunanze per tre
volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo
impedimento sono dichiarati dimissionari dal Consiglio; e nel caso che
il Consiglio per mancanza di numero non possa validamente deliberare, la
dichiarazione sarà fatta con decreto dal presidente del tribunale.
93. Il Consiglio, oltre quelle altre attribuzioni
che gli sono demandate dalla legge:
1 vigila alla conservazione del decoro nell'esercizio
della professione, e nella condotta dei notari iscritti presso il
medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri;
2 vigila alla condotta dei praticanti e sul modo come
i medesimi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;
3 emette, ad ogni richiesta delle autorità
competenti, il suo parere sulle materie attinenti al notariato;
4 forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notari
esercenti e praticanti;
5 s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni
tra notari, e tra notari e terzi, sia per la restituzione di carte e
documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro
oggetto attinente all'esercizio del notariato;
6 riceve dal tesoriere, in principio di ogni anno, il
conto delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno
seguente, salva l'approvazione del collegio.
Per supplire alle spese è imposta ai notari, in
proporzione dei proventi riscossi da ciascuno di essi nell'anno
precedente, quali si desumono dalla tassa d'archivio da loro pagata, una
tassa annua non minore di lire dieci né maggiore di lire cento, secondo
una tabella di classificazione proposta dal Consiglio ed approvata dal
collegio.
94. Il tesoriere del Consiglio discute i diritti
e le tasse dovute al Consiglio notarile, a norma della tariffa, nonché
le ammende, avvalendosi della procedura speciale, prescritta per la
esazione delle tasse, multe e pene pecuniarie di registro.
95. Il Ministro di grazia e giustizia, previo il
parere della Corte d'appello in Camera di consiglio, può sciogliere il
Consiglio notarile quando questo, richiamato alla osservanza degli
obblighi ad esso imposti dalla legge, persista a violarli o a non
adempierli, o per altri gravi motivi. In tal caso, e sino alla
composizione del nuovo Consiglio, le attribuzioni del medesimo sono
esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui
delegato, i quali dureranno in ufficio tre mesi. Questo termine potrà
essere prorogato dal Ministro di altri tre mesi, in caso di riconosciuto
bisogno.
Entro i termini sopraindicati, si procederà alla
elezione dei nuovi membri, nei modi stabiliti dall'art. 89.
Eletti i nuovi membri, il presidente del tribunale
civile o il giudice da lui delegato, convoca ed insedia il Consiglio.
TITOLO V
Degli archivi notarili
Capo I - Degli archivi notarili distrettuali.
96. In ogni Comune sede di tribunale civile è
stabilito un archivio distrettuale.
97. Gli archivi notarili sono finanziariamente
autonomi, e si mantengono coi proventi e coi fondi indicati nella
presente legge. Amministrativamente dipendono dal Ministero di grazia e
giustizia.
L'amministrazione degli archivi è soggetta al
Controllo della Corte dei conti e del Parlamento, al quale ogni anno
sarà presentato il bilancio come allegato a quello della spesa del
Ministero di grazia e giustizia.
98. Ogni archivio notarile ha un conservatore, il
quale è pure tesoriere dell'archivio.
Oltre al conservatore l'archivio ha quegli altri
impiegati che sono richiesti dai bisogni del servizio.
Questi avranno, in ragione dei rispettivi gradi e
delle rispettive funzioni, eguale denominazione in tutto il Regno, di
archivisti, sottoarchivisti e assistenti.
Per poter essere nominato impiegato negli archivi
notarili occorre, oltre il possesso dei requisiti appresso indicati:
a) essere cittadino italiano, o di altre regioni
italiane anche quando manchi la naturalità;
b) essere di moralità e di condotta incensurate.
Sono estese a tutti gli impiegati degli archivi
notarili le vigenti disposizioni sugli aumenti sessennali e sulla misura
dell'imposta di ricchezza mobile, sulla sequestrabilità e cedibilità
degli stipendi, le agevolazioni concesse agli impiegati dello Stato, per
i trasporti per terra e per mare, nonché le disposizioni della legge 22
novembre 1908, n. 686, sullo stato giuridico degli impiegati civili, in
quanto riguardano la disponibilità, le aspettative, i congedi, le
dimissioni, la dispensa dal servizio, la riammissione in servizio e le
punizioni disciplinari.
Le attribuzioni del consiglio di amministrazione e di
disciplina, di cui all'art. 47 della detta legge, saranno esercitate per
gli impiegati degli archivi notarili da una Commissione nominata al
principio di ciascun anno dal Ministro di grazia e giustizia, e composta
di un direttore generale del Ministero, che la presiede, del direttore
capo divisione del notariato, funzionante come capo del personale degli
archivi, di un ispettore superiore dello stesso Ministero, di un
consigliere della Corte di appello di Roma, e di un referendario del
Consiglio di Stato.
Le norme per la nomina e per il funzionamento di tale
Commissione saranno stabilite nel regolamento.
99. Gli impieghi d'archivio sono incompatibili
con l'esercizio del notariato e con qualunque altra professione, salvo
l'insegnamento di materie giuridiche ed archivistiche.
Sono pure incompatibili con qualunque altro pubblico
impiego, salvo speciale autorizzazione da concedersi, per ogni singolo
caso, con decreto Ministeriale.
Tanto il conservatore, quanto gli archivisti,
sottoarchivisti ed assistenti, debbono fissare la loro residenza nel
Comune dove è l'archivio.
100-101.
102.
103.
104. Gli stipendi degli impiegati addetti ad un
archivio saranno corrisposti dalla cassa dell'archivio stesso.
La parte dei proventi che in ciascun mese sopravanzi,
dopo il pagamento degli stipendi e delle spese, sarà dal conservatore
entro i primi dieci giorni del mese successivo, versata nella Cassa
depositi e prestiti ed accreditata ad uno speciale conto corrente
intestato al Ministero di grazia e giustizia col titolo: "Fondo dei
sopravanzi degli archivi notarili del Regno".
Omettendo di eseguire i versamenti alla tesoreria nei
termini indicati in questo articolo, i conservatori incorreranno in una
penale di L. 50 per ogni giorno di ritardo.
Il maggiore stipendio ottenuto in seguito alla
formazione ed alle modificazioni della pianta organica, assorbe fino
alla sua concorrenza gli aumenti sessennali, di cui l'impiegato fosse in
godimento.
105.
106. Nell'archivio notarile distrettuale sono
depositati e conservati:
1 le copie certificate conformi degli atti notarili
che gli uffici del registro devono trasmettere al medesimo decorsi due
anni dalla registrazione dell'atto, e che non debbono essere conservati
negli archivi mandamentali a norma degli articoli seguenti;
2 i moduli dei telegrammi e i verbali di fonogrammi
di cui è parola nell'art. 71;
3 le copie degli annotamenti fatti a repertorio di
cui nell'art. 65;
4 gli originali e le copie degli atti pubblici rogati
e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso
nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano già
depositati presso un notaio esercente in Italia; sono esclusi
dall'obbligo di deposito gli atti previsti dall'art. 14, comma 2, della
convenzione ratificata ai sensi della L. 2 maggio 1977, n. 342, per i
quali è previsto l'obbligo della trascrizione tavolare, e in tal caso
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 13-ter,
13-quater e 13-quinquies, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165,
riguardanti l'obbligo di indicare il reddito fondiario dell'immobile
oggetto dell'atto, intendendosi sostituito il giudice tavolare al
pubblico ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio
distrettuale delle imposte dirette;
5 i repertori, i registri e gli atti appartenenti ai
notari morti o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero
hanno trasferito la loro residenza nel distretto di altro Consiglio
notarile;
6 gli atti ricevuti dalle persone autorizzate ad
esercitare le funzioni di notaro, giusta l'art. 6, al cessare
dell'esercizio stesso;
7 i sigilli dei notari nei casi indicati negli artt.
23 e 40;
8 le copie autentiche, non depositate negli uffici
del registro, delle scritture private autenticate che i conservatori
delle ipoteche devono trasmettere all'archivio per le disposizioni della
legge 28 giugno 1885, n. 3186;
9 i contratti originali di affrancazioni stipulati
dagli uffici demaniali, secondo l'art. 8 della legge 19 gennaio 1880, n.
5253.
107. La consegna degli atti, volumi e sigilli
indicati nei nn. 5, 6, 7 dell'articolo precedente, è fatta nel termine
di un mese dal giorno della cessazione dall'esercizio o del cambiamento
di residenza. Nei casi indicati nell'articolo 39, il capo dell'archivio
notarile del distretto procede alla rimozione dei sigilli ed al ritiro
degli atti, volumi e sigilli nella sede dell'ufficio del notaio, con
l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un
membro da lui delegato. Nel caso di dispensa per rinunzia, o di
cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaro o da un suo
procuratore speciale, nella sede dell'archivio, al conservatore, con
l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto presso
il quale era iscritto il notaro, o di un membro da esso delegato.
Il capo dell'archivio notarile compila il processo
verbale contenente l'inventario delle cose consegnate o ritirate che,
sottoscritto da lui, dal presidente del consiglio notarile o dal membro
da lui delegato, dal notaio o dal suo procuratore, viene conservato
nell'archivio notarile. Nel caso in cui sia il notaio o un suo
procuratore ad effettuare la consegna, il processo verbale viene
compilato in duplice originale, uno dei quali viene rimesso allo stesso
notaio.
Le spese occorrenti per la apposizione e remozione
dei sigilli, per l'inventario, il trasporto e deposito nell'archivio e
tutte le altre spese accessorie sono a carico dell'archivio stesso.
L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di
bollo e registro.
108. Quando sia seguito il deposito degli atti
originali, dei repertori e dei registri, si procederà immediatamente
alla ispezione e verificazione di tutti i detti atti, repertori e
registri, in presenza del conservatore dell'archivio, e se ne farà
constare con apposito verbale da redigersi dal conservatore in carta
libera.
Copia tanto di questo verbale, quanto di quello
prescritto nell'articolo precedente, potrà essere rilasciata in carta
da bollo di lire 1,20 al notaro, ai suoi eredi o aventi diritto, se la
richiedano.
109. Gli atti originali ed i repertori debbono
essere custoditi nell'archivio, in luogo separato da quello in cui sono
custodite le copie.
Le copie devono rilegarsi in volumi corrispondenti ai
volumi degli originali di ciascun notaro.
110. Il conservatore dell'archivio rappresenta
l'archivio, nel cui interesse può compiere, giusta le norme da
stabilirsi con regolamento, tutti gli atti conservatori e, previa
autorizzazione del Ministero, costituirsi in giudizio sia come attore
che come convenuto.
Occorrendo, la difesa degli archivi può essere
affidata alla Regia avvocatura erariale, la quale provvederà a norma
dei propri regolamenti delegando pure per la rappresentanza in giudizio,
ove del caso, lo stesso conservatore d'archivio.
Il conservatore è responsabile della custodia e
conservazione di tutti i documenti, repertori e sigilli depositati
nell'archivio. Esso veglia al regolare andamento del medesimo,
all'esatto adempimento degli obblighi imposti ai notari verso
l'archivio, e denunzia alla competente autorità le contravvenzioni in
cui i notari o altre persone fossero incorse per inosservanza delle
disposizioni concernenti gli archivi.
Ogni anno forma il conto delle spese dell'archivio
dell'anno decorso e quello preventivo dell'anno corrente, e li trasmette
per l'approvazione al Ministero di grazia e giustizia.
111. Il conservatore, nella qualità di tesoriere
dell'archivio, riscuote, con la procedura indicata nell'art. 94, i
diritti e le tasse spettanti all'archivio a norma della tariffa annessa
alla presente legge; provvede alle spese del servizio, e paga gli
stipendi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.
Per il ricupero dei diritti e delle tasse spettanti
all'archivio, ed annotati a debito in applicazione delle leggi sul
gratuito patrocinio, il conservatore può avvalersi della disposizione
indicata nell'articolo 81.
112. Il conservatore permette l'ispezione e la
lettura degli atti depositati in archivio, ne rilascia le copie anche in
forma esecutiva, nonché gli estratti ed i certificati positivi o
negativi, salvo il disposto dell'art. 67.
In ogni archivio si terrà uno speciale registro
cronologico in cui il conservatore od un impiegato da lui delegato,
annoterà giornalmente tutte le copie, i certificati e gli estratti
rilasciati a pagamento o a debito, a termini di legge, indicando da chi
fu fatta la richiesta.
Nella copia, nel certificato e nell'estratto sarà
fatta espressa menzione dell'eseguita annotazione nel registro
cronologico, ed indicato il numero progressivo assegnato nel registro
medesimo all'atto che si rilascia.
Il conservatore che non adempie alle formalità sopra
indicate sarà passibile di una penale nella misura da L. 25 a L. 50.
Tale registro sarà sottoposto alle formalità
stabilite dall'art. 64.
Il conservatore procede nel proprio ufficio anche
all'apertura, pubblicazione e restituzione dei testamenti olografi o
segreti depositati in archivio, osservate le disposizioni contenute
negli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile.
Nelle copie, negli estratti e nei certificati da
rilasciarsi, dovranno essere osservate le disposizioni degli artt. 68 e
69 della presente legge, e vi si dovrà sempre apporre l'impronta del
sigillo d'ufficio.
Il conservatore, in caso di assenza o di legittimo
impedimento, può delegare tutte o alcune delle sue funzioni ad un
impiegato dell'archivio, purché di grado non inferiore a
sottoarchivista, o ad un notaro del luogo, e la delegazione deve essere
approvata dal presidente del tribunale civile. Se la delegazione non
venga fatta dal conservatore, vi provvederà di ufficio il presidente
del tribunale.
Nel caso che l'assenza o l'impedimento del
conservatore si prolunghino oltre sei mesi, o in caso di morte,
rinunzia, remozione o sospensione del conservatore, provvederà il
Ministro di grazia e giustizia alla nomina di un reggente.
È in facoltà del Ministro per la giustizia
provvedere alla nomina di un reggente anche nel caso di assenza o di
impedimento del capo dell'archivio per una durata inferiore a sei mesi.
Qualora la persona delegata o il reggente non abbia i
requisiti necessari per la nomina a notaro, spetterà in tutti i casi al
presidente del tribunale di designare il notaro del luogo che dovrà
autenticare le copie in forma esecutiva, ed assistere alle operazioni di
apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi o segreti.
113.
Il notaro, finché vive, può, senza il pagamento di
alcuna tassa, prendere visione degli atti originali e dei repertori da
lui depositati.
114.
In ogni archivio saranno compilati due indici
generali per ordine alfabetico, uno per i notari, e indicherà i cognomi
ed i nomi dei notari i cui atti sono depositati, e la data del primo e
dell'ultimo atto da ciascuno di essi rogato; e l'altro che indicherà i
cognomi ed i nomi delle parti intervenute nell'atto. Nel primo saranno
indicati anche gli scaffali ove si custodiscono gli atti di ciascun
notaro; nel secondo sarà enunciata la qualità e la data degli atti, ed
il nome del notaro rogante.
115. È vietato di entrare o di rimanere
nell'archivio in tempo di notte, di portare, accendere e ritenere in
qualunque tempo fuoco o lume, e di fumare nei locali dell'archivio,
senza speciale permesso del conservatore, il quale è responsabile delle
disposizioni date.
116. Salvo le maggiori penalità stabilite dal
Codice penale, i contravventori all'articolo precedente sono punibili
con la sanzione amministrativa di lire 10.000, estensibile a lire 16.000
in caso di recidiva; e se il recidivo è un impiegato dell'archivio,
potrà essere punito anche con la sospensione e con la destituzione
dall'impiego.
117. Le penalità di cui agli artt. 38, 80, 104,
112 e 116 sono applicate dal tribunale in Camera di consiglio, udito
l'interessato. Esse sono devolute a beneficio dell'archivio notarile.
Capo II - Degli archivi notarili mandamentali.
118. Gli archivi mandamentali sono istituiti
sulla domanda e a spese dei Comuni interessati. In essi vengono
depositate le copie certificate conformi degli atti notarili che gli
uffici del registro del mandamento dovranno loro trasmettere ai termini
della legge sul registro, decorsi dieci anni dalla registrazione
dell'atto.
119-120. Il conservatore e tesoriere
dell'archivio mandamentale è nominato con decreto del Ministro per la
giustizia e gli affari di culto, su proposta del conservatore
dell'archivio notarile distrettuale e sentite le giunte dei comuni
interessati, fra i notari titolari delle sedi notarili assegnate al
capoluogo o fra le persone aventi i requisiti per la nomina a notaro.
121. Lo stipendio del conservatore sarà fissato
di volta in volta per ciascun conservatore dal Ministro di grazia e
giustizia, sulla proposta dei Comuni interessati, udito il parere del
conservatore dell'archivio notarile distrettuale e del pubblico
Ministero, e sarà pagato direttamente dai Comuni interessati.
122. Il conservatore dell'archivio deve fissare
la residenza nel Comune dove è l'archivio, ed a lui è applicabile
quanto dispone l'art. 102 circa la cauzione, la cui misura però sarà
determinata per ogni singolo conservatore dal Ministero di grazia e
giustizia, sentito il parere del conservatore dell'archivio notarile
distrettuale, e del pubblico Ministero.
123. Sono pure applicabili al conservatore
dell'archivio mandamentale le disposizioni della legge sullo stato
giuridico degli impiegati civili indicate nell'art. 98 e gli ultimi tre
capoversi dell'art. 112.
124. Salvo il disposto degli artt. 67, prima
parte, e 78, il conservatore dell'archivio notarile mandamentale
permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati, e ne rilascia i
certificati, gli estratti e le copie a norma dell'art. 1334 del Codice
civile, osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69.
125. I proventi dell'archivio notarile
mandamentale prelevate le quote di partecipazione a mente dell'art. 113,
sono devoluti a vantaggio dei Comuni interessati.
126. Gli archivi notarili mandamentali sono posti
sotto la direzione e sorveglianza del conservatore dell'archivio
notarile distrettuale, e sono ad essi applicabili gli artt. 110, 111,
115 e 116.
TITOLO VI
Della vigilanza sui notari, sui Consigli e sugli
archivi - Delle ispezioni, delle pene disciplinari e dei
procedimenti per l'applicazione delle medesime
Capo I - Della vigilanza e delle ispezioni.
127. Il Ministro di grazia e giustizia esercita
l'alta vigilanza sopra tutti i notari, i Consigli e gli archivi
notarili, e può ordinare le ispezioni che creda opportune.
La stessa vigilanza spetta ai procuratori generali
presso le Corti d'appello, ed ai procuratori del Re, nei limiti delle
rispettive giurisdizioni.
128. Nel primo semestre successivo di ogni
biennio i notari dovranno presentare personalmente, o per mezzo di
speciale procuratore, al Consiglio notarile i repertori, i registri e
gli atti rogati nell'ultimo biennio per l'ispezione dei medesimi.
Il notaro che non adempie a quest'obbligo sarà
punito con la sospensione, che durerà fino a che vi abbia ottemperato.
In tali ispezioni si curerà di accertare
specialmente se nella redazione e conservazione degli atti, dei registri
e dei repertori, nella riscossione e nel versamento delle tasse, siano
state osservate le disposizioni di legge.
129. Le ispezioni saranno eseguite:
1 agli atti e repertori dei notari, dal presidente
del Consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato, unitamente
al conservatore dell'archivio notarile del distretto od a chi ne fa le
veci. Nel caso che chi fa le veci del conservatore non sia fornito dei
requisiti per la nomina a notaro e, in genere, in tutti i casi in cui
ragioni speciali lo consiglino, il Ministro di grazia e giustizia può
delegare di volta in volta il conservatore di altro archivio.
130.
131. Il Governo del Re è autorizzato ad
aumentare di quattro il numero degli attuali ispettori superiori del
Ministero di grazia e giustizia, per sopraintendere a tutto il servizio
delle ispezioni notarili, e a dare le occorrenti disposizioni per il
regolare andamento del medesimo.
132. Indipendentemente dalle verificazioni
ordinarie e periodiche di cui all'art. 128, il Ministro di grazia e
giustizia può far procedere ad ispezioni straordinarie anche ai fini di
controllare le operazioni di verifica di cui all'art. 129.
Qualora in seguito ad ispezione straordinaria, venga
accertata alcuna irregolarità punibile con pena superiore alla sanzione
amministrativa di lire 10.000, le spese dell'ispezione saranno a carico
di chi vi avrà dato causa; nel caso contrario saranno a carico del
Ministero.
Ugualmente se risultassero delle irregolarità
commesse nelle ispezioni dal notaro o dal conservatore ispezionante, i
responsabili saranno tenuti a rimborsare le spese dell'ispezione, senza
pregiudizio dell'applicazione delle pene disciplinari stabilite dalla
presente legge.
133. Di ciascuna ispezione sarà steso processo
verbale in doppio esemplare in carta libera, da compilarsi e conservarsi
secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento.
134. Tutte le spese per il servizio delle
ispezioni (compresi gli stipendi ed indennità agli ispettori
superiori), quelle pel funzionamento della Commissione di cui all'art.
98 e le altre in genere occorrenti per la esecuzione della presente
legge saranno pagate sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia,
ed il relativo ammontare sarà prelevato sui sopravanzi degli archivi
notarili esistenti presso la Cassa dei depositi e prestiti.
Capo II - Delle pene disciplinari.
135. Le pene disciplinari per notari che mancano
ai propri doveri sono:
1 l'avvertimento;
2 la censura;
3 l'ammenda;
4 la sospensione;
5 la destituzione.
Tali pene si applicano indipendentemente da quelle
comminate da altre leggi ed anche nel caso che l'infrazione non produca
la nullità dell'atto, o che il fatto non costituisca altro reato.
136. L'avvertimento consiste in un rimprovero al
notaro per la mancanza commessa, con esortazione a non ricadervi.
La censura è una dichiarazione formare di biasimo
per la mancanza commessa, e copia del relativo provvedimento deve
rimanere affissa per 15 giorni alla porta esterna della sala delle
riunioni del Consiglio notarile.
137. È punito con l'ammenda da L. 40 a L. 400 il
notaro che contravviene alle disposizioni dei nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9
dell'art. 51 e degli articoli 53, 59, 65, 66, 70, 72 e che nella
conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio contravviene alle
disposizioni degli artt. 61 e 62.
È punito con l'ammenda da L. 400 a L. 3200 il notaro
che contravviene alle disposizioni dell'articolo 26, dei nn. 1, 8, 10,
11, 12 dell'art. 51 e del capoverso dell'art. 67.
È punito con l'ammenda da L. 800 a L. 4000 il notaro
che durante la sospensione o l'inabilitazione rilascia copie,
certificati od estratti.
138. È punito con la sospensione da uno a sei
mesi il notaro:
1 che è recidivo nella contravvenzione di cui
all'art. 26;
2 che contravviene alle disposizioni degli articoli
54, 55, 56 e 57;
3 che non conserva, per negligenza, gli atti da lui
ricevuti o presso lui depositati;
4 che non tiene il repertorio prescritto dall'art.
62, oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'art. 64;
5 che è recidivo nelle contravvenzioni di cui ai nn.
1, 8, 10, 11, 12 dell'art. 51;
6 che si oppone alle ispezioni di cui all'articolo
128 o lo rende altrimenti impossibile.
È punito con la sospensione da sei mesi ad un anno
il notaro che contravviene alle disposizioni degli artt. 27, 28, 29, 47,
48 e 49.
La sospensione produce, oltre alla decadenza dalla
qualità di membro del Consiglio, la privazione del diritto di
eleggibilità fino a due anni dopo cessata la sospensione medesima.
138-bis. 1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel
registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali,
dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultino manifestamente
inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28,
primo comma, n. 1, della presente legge, ed è punito con la sospensione
prevista dal secondo comma dell'articolo 138 e con la sanzione
amministrativa da lire 1.000.000 a lire 30.000.000.
2. Con sanzione amministrativa pari a quella di cui
al comma 1 è punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro
delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui
rogato, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni
richieste dalla legge.
139. È inabilitato di diritto all'esercizio
delle sue funzioni il notaro:
1 contro il quale sia stato rilasciato mandato di
cattura;
2 che sia stato condannato per alcuno dei reati
indicati nell'art. 5, n. 3, con sentenza non ancora passata in cosa
giudicata, e quando sia stata pronunciata la destituzione con sentenza o
con provvedimento non ancora definitivi;
3 che, condannato per qualunque altro reato ad una
pena restrittiva della libertà personale, la stia scontando.
140. Può essere inabilitato all'esercizio delle
sue funzioni: il notaro contro il quale si sia iniziato procedimento per
contravvenzione notarile punibile con la destituzione o per alcuno dei
reati indicati nell'art. 5, n. 3; e il notaro contro il quale sia stata
pronunciata condanna non definitiva per qualunque altro reato, a pena
restrittiva della libertà personale non inferiore a tre mesi.
141. Qualora l'inabilitazione di cui al n. 3
dell'art. 139 si protragga per oltre un anno, il notaro cessa
definitivamente dall'esercizio ed il suo posto diviene vacante.
Egli potrà essere riammesso all'esercizio
concorrendo nuovamente ad un posto vacante.
142. È punito con la destituzione:
il notaro che continua nell'esercizio durante la
sospensione o l'inabilitazione, salvo il disposto dell'ultimo capoverso
dell'art. 137;
il notaro che è recidivo nelle contravvenzioni
all'art. 27, o nelle contravvenzioni indicate nell'art. 158, nn. 2, 3,
4, o che è una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni all'art. 26
o ai numeri 1, 8, 11, 12 dell'art. 51;
il notaro che abbandona il luogo di sua residenza in
occasione di malattie epidemiche o contagiose;
il notaro che dolosamente non ha conservato i
repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, salvo
le pene maggiori sancite dal Codice penale.
È destituito di diritto il notaro che ha riportato
una delle condanne indicate nell'art. 5, n. 3, o che è stato con
sentenza interdetto dall'ufficio di giurato.
143. Salvo particolari disposizioni diverse, si
applicano al notaro, per quanto riguarda gli altri repertori e registri
che le leggi gli fanno obbligo di tenere, le stesse pene comminate per
l'irregolare tenuta o la mancanza del repertorio.
144. Se nel fatto imputato al notaro concorrono
circostanze attenuanti, la sospensione e la pena pecuniaria possono
essere diminuite di un sesto, e può essere sostituita alla destituzione
la sospensione, ed alla censura l'avvertimento.
145. Si avrà la recidiva sempre che la nuova
contravvenzione sia commessa nei cinque anni dalla precedente condanna.
146. L'azione disciplinare contro i notari per le
infrazioni da loro commesse alle disposizioni della presente legge,
punibili con l'avvertimento, la censura e l'ammenda, la sospensione e la
destituzione, si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa
infrazione, ancorché vi siano stati atti di procedura.
La condanna ad una delle dette pene si prescrive nel
termine di cinque anni compiuti dal giorno in cui fu pronunciata.
147. Il notaro che in qualunque modo comprometta
con la sua condotta nella vita pubblica e privata la sua dignità e
reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, o con
riduzioni degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita
concorrenza, è punito con la censura o con la sospensione fino ad un
anno, e nei casi più gravi con la destituzione. La destituzione sarà
sempre applicata qualora il notaro, dopo essere stato condannato per due
volte alla sospensione per contravvenzione alla disposizione del
presente articolo, vi contravvenga nuovamente.
Capo III - Dell'applicazione delle pene disciplinari
e della riabilitazione.
148. Le applicazioni delle pene dell'avvertimento
e della censura spettano al Consiglio notarile da cui dipende il notaro.
Il Consiglio provvede sull'istanza fatta dal proprio
presidente, oppure dal pubblico ministero, o dietro denunzia delle
parti, e previo avviso dato al notaro dal presidente, di presentare
entro un termine non minore di dieci giorni le sue giustificazioni.
149. Del provvedimento del Consiglio è data, nei
cinque giorni successivi, copia al notaro ed al procuratore del Re
presso il tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del
Consiglio.
Tanto il notaro quanto il procuratore del Re hanno
facoltà di appellare nel termine di otto giorni da che hanno ricevuta
la copia del provvedimento, al tribunale civile, il quale pronunzierà
in Camera di consiglio, udito il pubblico ministero.
150. Se il notaro è membro del Consiglio
notarile, l'avvertimento o la censura sono applicati con decreto del
presidente del tribunale civile designato nell'articolo precedente,
udito l'avviso del pubblico ministero.
In tal caso l'avviso al notaro a presentare le sue
giustificazione sarà dato dal presidente del tribunale.
Del decreto sarà dal cancelliere data copia al
notaro e al procuratore del Re, i quali potranno produrre, avverso il
medesimo, reclamo al tribunale.
Per quant'altro occorra si osserveranno le
disposizioni dell'articolo precedente.
Contro la sentenza del tribunale non è ammesso
appello.
151. Le pene dell'ammenda, della sospensione e
della destituzione sono applicate dal tribunale civile nella cui
giurisdizione è la sede del Consiglio notarile da cui dipende il notaro.
Il notaro, però, che non sia recidivo, potrà, in
caso di contravvenzione punibile con la sola ammenda, prevenire ed
arrestare il corso del procedimento, pagando una somma corrispondente al
quarto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre le spese
del procedimento, se ne siano state fatte.
152. Su l'istanza fatta dal pubblico ministero,
il presidente del tribunale civile stabilisce il giorno in cui il notaro
dovrà comparire davanti al tribunale, per esporre le sue difese.
Copia dell'istanza o del decreto è notificata al
notaro nei modi stabiliti dal regolamento per le citazioni e nei termini
fissati dal decreto medesimo.
Tra il giorno della notifica del decreto e quello
della comparizione devono passare almeno dieci giorni.
153. Il notaro può comparire personalmente o per
mezzo di un mandatario, munito di un mandato speciale; può farsi
assistere da un avvocato o da un procuratore e presentare memorie a sua
difesa.
Il mandato può essere scritto in fine della copia
del decreto notificata al notaro.
154. Il tribunale, sentito il notaro, ove sia
comparso, ed il pubblico ministero, pronunzia in Camera di consiglio
sulle istanze proposte.
Copia della sentenza del tribunale deve essere, a
cura del cancelliere, notificata al notaro ed al pubblico ministero nei
modi stabiliti dal regolamento.
155. La sentenza del tribunale non è soggetta ad
opposizione, ma solo ad appello.
L'appello, tanto del notaro quanto del pubblico
ministero, è proposto entro trenta giorni dalla notificazione della
sentenza, con ricorso alla Corte, depositato nella cancelleria, e
notificato all'altra parte.
Il cancelliere deve presentare, non più tardi del
giorno successivo, il ricorso al presidente che stabilisce il giorno
della discussione. Il decreto del presidente sarà, a cura del
cancelliere, comunicato alle parti almeno cinque giorni prima della
discussione.
Le norme stabilite negli artt. 152, 153 e 154 saranno
osservate nel procedimento avanti la Corte d'appello.
156. Dalle sentenze della Corte d'appello è
ammesso soltanto il ricorso alla Corte di cassazione per incompetenza,
per violazione o falsa applicazione della legge.
Il ricorso deve essere fatto nei modi e termini
prescritti dall'articolo precedente, ed è esente dal deposito per
multa. Quanto al procedimento, si osserveranno le regole nel detto
articolo stabilite.
157. Sono nel rimanente applicabili ai
procedimenti, di cui nel presente capo, le disposizioni del Codice di
procedura civile riguardanti gli affari da trattarsi in Camera di
consiglio.
158. Nelle sentenze di condanna a pene che
producono di diritto la destituzione del notaro, sarà fatta la relativa
dichiarazione.
Tanto nelle dette sentenze, quanto in quelle che
pronunciano la destituzione e nei mandati di cattura, sarà dichiarata
l'inabilitazione del notaro all'esercizio delle sue funzioni, giusta il
disposto dell'art. 139.
Qualora tali dichiarazioni siano state omesse, il
pubblico ministero dovrà richiedere l'autorità che emise la sentenza e
il mandato di cattura, di riparare l'omissione, con ordinanza che sarà
emanata senza contraddittorio. Se la sentenza fu pronunziata da una
Corte di assise, la richiesta di riparare l'omissione sarà fatta alla
sezione penale della Corte d'appello.
La pronunzia della inabilitazione nei casi degli artt.
139 e 140 è esecutiva nonostante appello.
Di tutti i provvedimenti emessi dall'autorità
giudiziaria contro i notari in materia penale e disciplinare, sarà data
comunicazione a cura del cancelliere al Ministero di grazia e giustizia
ed al Consiglio notarile.
Dei provvedimenti emessi dal Consiglio notarile in
materia disciplinare sarà data comunicazione, a cura del presidente, al
Ministero di grazia e giustizia.
159. Il notaro che sia stato destituito può
essere riabilitato all'esercizio notarile con deliberazione del
Consiglio notarile:
1 se abbia ottenuta la riabilitazione giusta le
prescrizioni delle leggi penali, nel caso che sia stato condannato per
uno dei reati indicati nel n. 3 dell'art. 5;
2 se, negli altri casi, siano decorsi almeno 3 anni
dalla destituzione o dalla espiazione della pena.
La domanda, corredata dei documenti e anche da prove
che facciano presumere il ravvedimento del notaro, deve essere
presentata al Consiglio notarile da cui dipendeva il notaro quando fu
destituito, e la deliberazione del Consiglio deve essere sottoposta alla
omologazione della Corte di appello, la quale pronunzia sulla
riabilitazione in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Non potrà mai essere riabilitato all'esercizio il
notaro che sia stato condannato per falso, furto, frode, appropriazione
indebita qualificata, peculato, truffe e calunnie.
160. Salvi i diritti riservati alla Cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili dalla
legge 12 dicembre 1907, numero 755, i proventi delle pene pecuniarie
applicate per contravvenzioni previste da questa legge sono devoluti
alla Cassa del Consiglio notarile del luogo dove ha sede il magistrato
che pronunciò in primo grado.
Disposizioni finali e transitorie.
161. È approvata l'annessa tariffa, la quale fa
parte integrante della presente legge.
162-179.
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