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L. 31 dicembre 1996, n. 676
Delega al Governo in materia di tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
1. Delega per l'emanazione di disposizioni
integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni
integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) specificare le modalità di trattamento dei
dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica,
tenendo conto dei princìpi contenuti nella raccomandazione n. R. [83]
10, adottata il 23 settembre 1983 dal Consiglio d'Europa, e successive
modificazioni, con particolare riferimento alla durata della loro
conservazione ed alle garanzie adeguate prescritte dalla normativa
comunitaria riguardo ai dati raccolti per scopi diversi da quelli
statistici, storici o scientifici e successivamente conservati per tali,
diverse finalità;
b) garantire la piena attuazione dei princìpi
previsti dalla legislazione in materia di dati personali nell'ambito dei
diversi settori di attività, nel rispetto dei criteri direttivi e dei
princìpi della normativa comunitaria e delle seguenti raccomandazioni
adottate dal Consiglio d'Europa;
1) n. R. [81] 1, del 23 gennaio 1981, in materia di
dati sanitari, e successive modificazioni;
2) n. R. [85] 20, del 25 ottobre 1985, sui dati
utilizzati per fini di direct marketing;
3) n. R. [86] 1, del 23 gennaio 1986, sui dati
impiegati per scopi di sicurezza sociale;
4) n. R. [89] 2, del 18 gennaio 1989, sui dati
utilizzati per finalità di lavoro;
5) n. R. [90] 19, del 13 settembre 1990, in materia
di dati personali utilizzati per finalità di pagamento e di altre
operazioni connesse;
6) n. R. [91] 10, del 9 settembre 1991, sulla
comunicazione a terzi dei dati personali detenuti da organi pubblici;
7) n. R. [95] 4, del 7 febbraio 1995, sulla
protezione dei dati personali nel settore dei servizi di
telecomunicazione, con particolare riguardo ai servizi telefonici;
c) razionalizzare il trattamento economico del
personale del Garante per la protezione dei dati personali in relazione
a quello previsto dall'ordinamento per ogni altra Autorità di garanzia
secondo il tendenziale criterio dell'uniformità a parità di
responsabilità costituzionale;
d) individuare i presupposti per l'attribuzione
di un numero di identificazione personale, ivi compreso il codice
fiscale, e per il trattamento del medesimo e delle informazioni ad esso
connesse, nonché per il collegamento con altri dati, sentita
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, prevedendo
adeguate garanzie con riferimento ai numeri di identificazione personale
connessi a dati di carattere sensibile o idonei a rivelare i
provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d),
2 e 3 del codice di procedura penale;
e) stabilire le modalità e i termini per
l'aggiornamento, per la rettificazione e per le altre modificazioni dei
dati effettuati in conseguenza dell'esercizio dei diritti
dell'interessato o di un provvedimento del Garante per la protezione dei
dati personali, quando i dati personali sono riprodotti su disco ottico;
f) prevedere forme semplificate di notificazione
del trattamento dei dati personali e del loro trasferimento all'estero,
con particolare riguardo ai trattamenti non automatizzati di dati
diversi da quelli sensibili e da quelli di cui all'articolo 686 del
codice di procedura penale, ed ulteriori casi di esonero dal relativo
obbligo per trattamenti da individuare preventivamente che, in ragione
delle relative modalità o della natura dei dati personali, non
presentino rischi di un danno all'interessato, ferma restando
l'applicabilità delle altre disposizioni di legge;
g) prevedere forme di semplificazione degli
adempimenti a carico delle piccole imprese e di coloro che esercitano
imprese artigiane;
h) estendere l'applicazione delle disposizioni
relative al trattamento dei dati da parte di chi esercita la professione
di giornalista, ad eccezione delle disposizioni concernenti i dati
sensibili, ai soggetti che esercitano con carattere di continuità
l'attività di pubblicista o di praticante giornalista iscritti,
rispettivamente, negli elenchi di cui agli articoli 26 e 33 della legge
3 febbraio 1963, n. 69;
i) adattare, ai trattamenti in ambito pubblico
esclusi dall'applicazione della legislazione in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
i princìpi desumibili dalla medesima legislazione, sulla base dei
seguenti criteri;
1) pieno recepimento dei princìpi medesimi;
2) rispetto dei princìpi stabiliti dalla Convenzione
n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il
28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98,
nonché della normativa comunitaria, tenendo conto dei criteri di cui
alla raccomandazione n. R. [87] 15, adottata il 17 settembre 1987 dal
Consiglio d'Europa;
3) ricognizione puntuale dei soggetti pubblici
titolari dei trattamenti esclusi, nonché dei medesimi trattamenti;
4) introduzione degli adattamenti resi indispensabili
dalla specificità degli interessi perseguiti dai suddetti trattamenti
in ambito pubblico;
5) particolare considerazione per i trattamenti di
dati che implichino maggiori rischi di un danno all'interessato;
6) specificazione delle modalità attraverso le quali
si svolge il controllo sul rispetto delle disposizioni di legge che
presiedono ai suddetti trattamenti in ambito pubblico;
l) prevedere norme che favoriscano lo sviluppo
dell'informatica giuridica e le modalità di collegamento, per
l'autorità giudiziaria e per l'autorità di pubblica sicurezza, con le
banche dati della pubblica amministrazione;
m) mantenere il raccordo tra le attività del
Garante per la protezione dei dati personali e quelle dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, anche modificando le
disposizioni della legislazione in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, nonché
l'armonizzazione dello stato giuridico del relativo personale;
n) stabilire le modalità applicative della
legislazione in materia di protezione dei dati personali ai servizi di
comunicazione e di informazione offerti per via telematica, individuando
i titolari del trattamento di dati inerenti i servizi accessibili al
pubblico e la corrispondenza privata, nonché i compiti del gestore
anche in rapporto alle connessioni con reti sviluppate su base
internazionale;
o) individuare i casi in cui, all'atto della
comunicazione e della diffusione di dati personali provenienti da
archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da pubbliche
amministrazioni, debba essere indicata la fonte di acquisizione dei
dati.
2. Delega per l'emanazione di disposizioni
correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni
correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rispetto dei princìpi e della impostazione
sistematica della legislazione in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
b) introduzione delle sole correzioni a tale
legislazione che, dopo il primo periodo di applicazione della medesima,
sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e nelle materie
di sua competenza l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, si dimostrino necessarie per realizzarne pienamente i
princìpi o per assicurarne la migliore attuazione o per adeguarla
all'evoluzione tecnica del settore.
3. Esercizio della delega.
1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2
sono adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400.
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