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Legge 31 dicembre 1996, n. 675
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali
Capo I - Princìpi generali
1. Finalità e definizioni.
1. La presente legge garantisce che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con
particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;
garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro
ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso
di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o
più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati
tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione
o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque
informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la
persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle
finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi
compreso il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica,
la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di
dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la
persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati
personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza
dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei
dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in
origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati
personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
m) per "Garante", l'autorità istituita ai
sensi dell'articolo 30.
2. Ambito di applicazione.
1. La presente legge si applica al trattamento di
dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
3. Trattamento di dati per fini esclusivamente
personali.
1. Il trattamento di dati personali effettuato da
persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto
all'applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano
destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in
ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui
all'articolo 15 nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
4. Particolari trattamenti in ambito pubblico.
1. La presente legge non si applica al trattamento di
dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8
della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43,
comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in
base alla legge, nonché in virtù dell'accordo di adesione alla
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con
legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6
della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (4), ovvero sui dati coperti da
segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale
di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 778 (5), e successive modificazioni, o,
in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella
materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del
codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di
uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del
Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa
o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano
specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in
ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32,
commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui
alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e
34.
5. Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di
mezzi elettronici.
1. Il trattamento di dati personali svolto senza
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla
medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio
di tali mezzi.
6. Trattamento di dati detenuti all'estero.
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati
personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della
presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un
trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si
applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.
Capo II - Obblighi per il titolare del trattamento
7. Notificazione.
1. Il titolare che intenda procedere ad un
trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della
presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante.
2. La notificazione è effettuata preventivamente ed
una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo
idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle
operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può
riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova
notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati
nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e
dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e
il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e
le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei
dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non
appartenenti all'Unione europea o, qualora, riguardino taluno dei dati
di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare
l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la
sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche
di dati cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessione
con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio
nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e
il domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di
tale indicazione si considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono
essere annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del
codice civile, nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui
all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n.
580, alle camere di commercio, industria, artigiano e agricoltura,
possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime,
secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo
33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare
la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di
categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei
rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la
disposizione di cui al comma 3.
5-bis. La notificazione in forma semplificata può
non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c),
e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3, quando il trattamento è effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli
articoli 22, comma 3, e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo
articolo 24;
b) nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, ovvero dai
soggetti indicati nel comma 4-bis dell'articolo 25, nel rispetto del
codice di deontologia di cui al medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità
strettamente collegate all'organizzazione interna dell'attività
esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in una
banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24;
c-bis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di
statistica in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa
comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti
ai sensi dell'articolo 31.
5-ter. Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il
trattamento non è soggetto a notificazione quando:
a) è necessario per l'assolvimento di un compito
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria,
relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalità di cui all'articolo 20, comma 1,
lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione
del protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione
della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento alle
generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e
all'organizzazione di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non
destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e
di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13,
comma l, lettera e);
e) è finalizzato unicamente all'adempimento di
specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali
e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di dati,
di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione
strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre
il periodo necessario all'adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma
5-bis, lettera b), da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi
professionali, per le sole finalità strettamente collegate
all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto
professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui
all'articolo 2083 del codice civile per le sole finalità strettamente
collegate allo svolgimento dell'attività professionale esercitata e
limitatamente alle categorie di dati, di interessati, di destinatari
della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei dati
necessari per il perseguimento delle finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi
professionali in conformità alle leggi e ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità
dell'ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità
alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative
culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni,
comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale,
ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di
lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati
inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità
hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o
l'organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli
interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera
l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di
cui agli articoli 22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato
esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli,
saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di
deontologia di cui all'articolo 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o
comunque automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni
aventi finalità di informazione giuridica, relativamente a dati desunti
da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive
finalità di raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa
popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei
condomini di cui all'articolo 1117 e seguenti del codice civile,
limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari
della comunicazione necessarie per l'amministrazione dei beni comuni,
conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei
corrispondenti diritti;
q-bis) è compreso nel programma statistico nazionale
o in atti di programmazione statistica previsti dalla legge ed è
effettuato in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa
comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti
ai sensi dell'articolo 31.
5-quater. Il titolare si può avvalere della
notificazione semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter,
sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie
di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e
diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione dei
dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonché:
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e
5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o
dalla normativa comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal
codice di deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante con le
autorizzazioni rilasciate con le modalità previste dall'articolo 41,
comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e
24, con provvedimenti analoghi.
5-quinquies. Il titolare che si avvale dell'esonero
di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a
chiunque ne faccia richiesta.
8. Responsabile.
1. Il responsabile, se designato, deve essere
nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi
alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche
periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui
al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione
di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere
analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i
dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del
titolare o del responsabile.
Capo III - Trattamento dei dati personali
Sezione I - Raccolta e requisiti dei dati
9. Modalità di raccolta e requisiti dei dati
personali.
1. I dati personali oggetto di trattamento devono
essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento
in termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore
a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
1-bis. Il trattamento di dati personali per scopi
storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli
scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può
essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi
scopi.
10. Informazioni rese al momento della raccolta.
1. L'interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente
o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui
sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati
medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e
il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del
responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non
comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la
cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche
ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di
cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo
interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia
prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica
quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il
Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero
nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La
medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono
trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento
dei dati
11. Consenso.
1. Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento
ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è
espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e
se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo
10.
12. Casi di esclusione del consenso.
1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi
derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per
l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca
scientifica o di statistica ed è effettuato nel rispetto dei codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In
tal caso si applica il codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di
attività economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13,
comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento.
13. Diritti dell'interessato.
1. In relazione al trattamento di dati personali
l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al
registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato
all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del
responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro
origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora
vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri
2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di
dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il
momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di
esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera
c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti
confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese,
non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità
ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33,
comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati
personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da
chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1
l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone
fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale
degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte
della notizia.
14. Limiti all'esercizio dei diritti.
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere
c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di
dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite
ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti
pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per
esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il
sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati
creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio
per lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di
cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su
segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1,
lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo
32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni,
verificandone l'attuazione.
Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati,
limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno
15. Sicurezza dei dati.
1. I dati personali oggetto di trattamento devono
essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al
minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza,
i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi,
di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via
preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono
adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi
regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in
relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati
dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
16. Cessazione del trattamento dei dati.
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del
trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al
Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un
trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono
raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non
destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
c-bis) conservati o ceduti ad altro titolare, per
scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, in conformità
alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto
previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge
in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai
sensi dell'articolo 39, comma 1.
17. Limiti all'utilizzabilità di dati personali.
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o
amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può
essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati
personali volto a definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di
decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del
presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo
che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o
dell'esecuzione di un contatto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge.
18. Danni cagionati per effetto del trattamento di
dati personali.
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del
trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati
19. Incaricati del trattamento.
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei
dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile,
e che operano sotto la loro diretta autorità.
20. Requisiti per la comunicazione e la diffusione
dei dati.
1. La comunicazione e la diffusione dei dati
personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la
loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i
limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in
particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico. Si applica inoltre il codice di deontologia di cui
all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di
attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della
vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso
in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa
sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel
rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa
sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati
ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime
finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati
personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.
21. Divieto di comunicazione e diffusione.
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di
dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la
cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato
nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno
dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando
la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della
collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai
sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono
comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca
scientifica o di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici
di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo
31;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o
di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di
reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Capo IV - Trattamento di dati particolari
22. Dati sensibili.
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi
agli aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato
siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della
Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a
finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con
le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti
civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o
diffusi fuori delle medesime confessioni.
Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla
richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la
mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali
verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da
parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella
quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico
perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai
casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione
della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre
1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle
more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività,
tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono
rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è
conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei
dati indicati al comma 1.
3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del
comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono
specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti
pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai
decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono
pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di
operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle
finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione
periodicamente.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa
autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai
fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in
sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli
accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un
apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità
di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto
dall'art. 43, comma 2.
23. Dati inerenti alla salute.
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli
organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del
Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute,
limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il
perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della
salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o
la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il
trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Con decreto del Ministro della sanità
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e il Garante, sono
individuate modalità semplificate per le informative di cui
all'articolo 10 e per la prestazione del consenso nei confronti di
organismi sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le
professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario
nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei medesimi
soggetti, sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione di informative effettuate da un unico
soggetto, in particolare da parte del medico di medicina generale scelto
dall'interessato, per conto di più titolari di trattamento;
b) validità, nei confronti di più titolari di
trattamento, del consenso prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
per conto di più titolari di trattamento, anche con riguardo alla
richiesta di prestazioni specialistiche, alla prescrizione di farmaci,
alla raccolta di dati da parte del medico di medicina generale detenuti
da altri titolari, e alla pluralità di prestazioni mediche effettuate
da un medesimo titolare di trattamento;
c) identificazione di casi di urgenza nei quali,
anche per effetto delle situazioni indicate nel comma 1-ter,
l'informativa e il consenso possono intervenire successivamente alla
richiesta della prestazione;
d) previsione di modalità di applicazione del comma
2 del presente articolo ai professionisti sanitari, diversi dai medici,
che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;
e) previsione di misure volte ad assicurare che
nell'organizzazione dei servizi e delle prestazioni sia garantito il
rispetto dei diritti di cui all'articolo 1.
1-ter . Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche
quanto previsto dall'articolo 22, comma 3-bis, della legge.
1-quater. In caso di incapacità di agire, ovvero di
impossibilità fisica o di incapacità di intendere o di volere, il
consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è
validamente manifestato nei confronti di esercenti le professioni
sanitarie e di organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita
legalmente la potestà ovvero da un familiare, da un prossimo congiunto,
da un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimori.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui al
comma 1-ter solo per il tramite di un medico designato dall'interessato
o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata,
salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di
sanità. È vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti
fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato
di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità
di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
24. Dati relativi ai provvedimenti di cui
all'articolo 686 del codice di procedura penale.
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3,
del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da
espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che
specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni
autorizzate.
25. Trattamento di dati particolari nell'esercizio
della professione di giornalista.
1. Le disposizioni relative al consenso
dell'interessato e all'autorizzazione del Garante, nonché il limite
previsto dall'articolo 24, non si applicano quando il trattamento dei
dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di
cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse
pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i dati relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso
i suoi comportamenti in pubblico.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo
31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale
dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia
relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente
articolo, effettuato nell'esercizio della professione di giornalista,
che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda
quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Nella
fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in
cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti
a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire. Il
codice è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a cura del Garante e
diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il
codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal
Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è adottato in via
sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso
codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione
delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può
vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite,
altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli
indicati negli articoli 22 e 24. Il codice può prevedere forme
semplificate per le informative di cui all'articolo 10.
4-bis. Le disposizioni della presente legge che
attengono all'esercizio della professione di giornalista si applicano
anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell'elenco dei
pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33
della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla
pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero.
26. Dati concernenti persone giuridiche.
1. Il trattamento nonché la cessazione del
trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni
non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 28.
Capo V - Trattamenti soggetti a regime speciale
27. Trattamento da parte di soggetti pubblici.
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento
di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono
ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o
risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa
comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che
vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se
risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati
personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici
economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di
regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente
legge.
28. Trasferimento di dati personali all'estero.
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del
territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante,
qualora sia diretto verso un paese non appartenente all'Unione europea o
riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo
quindici giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti
giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento
dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un
livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati
di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato
dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalità del
trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la
natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio
consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati
di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi
derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per
l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di
quest'ultimo ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un
contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse
pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero
specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il
trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di
accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di
informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o
documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un
contratto.
g-bis) il trattamento sia finalizzato unicamente a
scopi di ricerca scientifica o di statistica e sia effettuato nel
rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai
sensi dell'articolo 31.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente
articolo può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29,
commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente
articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in
apposita sezione del registro previsto dall'articolo 31, comma 1,
lettera a). La notificazione può essere effettuata con un unico atto
unitamente a quella prevista dall'articolo 7.
Capo VI - Tutela amministrativa e giurisdizionale
29. Tutela.
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono
essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al
Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il
medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità
giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine
esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al
Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni
dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La
presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda
dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo
oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare,
il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di
presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche
d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se
ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con
decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo,
indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e
assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è
comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del
Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi trenta giorni dalla
data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il
Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte
di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più
operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto
se, entro i successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui
al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto
tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre
opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il
termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o
dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione
del provvedimento.
6-bis. Il decorso dei termini previsti dai commi 4, 5
e 6 è sospeso di diritto dal 1° al 30 agosto di ciascun anno e
riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il
decorso abbia inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito
alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui
sussista il pregiudizio di cui al comma 2 e non preclude l'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 5.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga
al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato E), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del
provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente il
ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle
inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma
1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono
di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei
casi di violazione dell'articolo 9.
Capo VII - Garante per la protezione dei dati
personali
30. Istituzione del Garante.
1. È istituito il Garante per la protezione dei dati
personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da
quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato
della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un
presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti
tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di
riconosciuta competenza nelle materie del diritto o dell'informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro
anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la
durata dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a
pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né
essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né
ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il
presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di
pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se
professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza
assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il
personale collocato fuori o ruolo o in aspettativa non può essere
sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione
non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo
presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di
funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al
presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate, con il
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in misura tale da poter
essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
31. Compiti del Garante.
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei
trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel
rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformità alla
notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le
modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli
interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad
inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi
presentati ai sensi dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o
dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi
causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati
perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a
causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie
interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la
conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di
osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme
che regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle misure
di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei
dati o disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei
dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che
esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un
pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di
provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione
sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge,
che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza indicata nel
capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale,
adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21
febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della
cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione
medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui
all'articolo 4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se
rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun
ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle
norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere
sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, è tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5.
Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante
promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre
pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del
registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale,
preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il
pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l),
del presente articolo, può essere proposta opposizione ai sensi
dell'articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei
rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato
membro dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte
alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine
del giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale
specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei
rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti per il
settore creditizio, per le attività assicurative e per la
radiodiffusione e l'editoria.
32. Accertamenti e controlli.
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante
può richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a
terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai
fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di
trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle banche di
dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il
trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al
medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di
altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti
previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per
territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede
senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le
relative modalità di svolgimento sono individuate con il regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono
tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14,
comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro
designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle
disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o
al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne
verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo
che ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1°
aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della
presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono
delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della specificità
della verifica, il membro designato può farsi assistere da personale
specializzato che è tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma
6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità
tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e
dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle
funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo
ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti
relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei
documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
33. Ufficio del Garante.
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio
composto, in sede di prima applicazione, da dipendenti dello Stato e di
altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo
ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle
rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è
determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su
proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione
pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante. Il
segretario generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari o
amministrativi.
1-bis. È istituito il ruolo organico del personale
dipendente del Garante. Con proprio regolamento il Garante definisce: a)
l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento secondo le
procedure previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni; b) le modalità
dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data di
entrata in vigore del regolamento; c) il trattamento giuridico ed
economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31
luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni dirigenziali,
dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 29, come
sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative.
Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nelle more della
più generale razionalizzazione del trattamento economico delle
autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito
l'ottanta per cento del trattamento economico del personale
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per il periodo
intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore del
regolamento, resta ferma l'indennità di cui all'articolo 41 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, corrisposta al
personale in servizio. Dal 1° gennaio 1998 e fino alla data di entrata
in vigore del medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la differenza
tra il nuovo trattamento e la retribuzione già in godimento maggiorata
della predetta indennità di funzione.
1-ter. L'ufficio può avvalersi, per motivate
esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche
o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore,
complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento
delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale
di cui al presente comma è corrisposta una indennità pari alla
eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o
dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale
di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di cui all'articolo
41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1991.
1-quater. Con proprio regolamento il Garante
ripartisce l'organico, fissato nel limite di cento unità, tra il
personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e
disciplina l'organizzazione, il funzionamento dell'ufficio, la
riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi
quelli corrisposti dall'8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche
in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Il
regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
1-quinquies. In aggiunta al personale di ruolo,
l'ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non
superiore a venti unità, ivi compresi i consulenti assunti con
contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4.
1-sexies. All'ufficio del Garante, al fine di
garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i
princìpi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile
del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le
funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice,
e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti
(19/g).
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante
sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio
dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è
soggetta al controllo della Corte dei conti.
3. In sede di prima applicazione della presente
legge, le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la
riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato,
sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e
dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo
regolamento sono determinate le indennità di cui all'articolo 30, comma
6, e altresì previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al
Garante di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali
da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno
rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme
volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 13, nonché della notificazione di cui all'articolo 7, per
via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di
Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento può
comunque essere emanato.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le
norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza
dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di
consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe
professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di
durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non
più di due volte.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio
del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione
informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le
garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di
indisponibilità, ad enti pubblici convenzionali.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i
consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a
conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di
dati e ad operazioni di trattamento.
6-bis. Il personale dell'ufficio del Garante addetto
agli accertamenti di cui all'articolo 32 riveste, in numero non
superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e
secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente
di polizia giudiziaria.
Capo VIII - Sanzioni
34. Omessa o infedele notificazione.
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle
notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse
notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione
prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena è della reclusione sino ad
un anno.
35. Trattamento illecito di dati personali.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad
altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione
di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la
reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o
diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad
altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di
quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di
cui all'articolo 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a
due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva
nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.
36. Omessa adozione di misure necessarie alla
sicurezza dei dati.
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le
misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in
violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal
fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due
anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per
colpa si applica la reclusione fino ad un anno.
37. Inosservanza dei provvedimenti del Garante.
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il
provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o
dell'articolo 29, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a
due anni.
38. Pena accessoria.
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla
presente legge importa la pubblicazione della sentenza.
39. Sanzioni amministrative.
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di
esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29,
comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 10 e 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad
irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il Garante. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
I proventi, nella misura del cinquanta per cento del
totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 33, comma 2,
e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli
articoli 31, comma 1, lettera i) e 32.
Capo IX - Disposizioni transitorie e finali ed
abrogazioni
40. Comunicazioni al Garante.
1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità
giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla
legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria,
al Garante.
41. Disposizioni transitorie.
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli
articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono
il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati
personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della
legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data.
Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla
comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima
del 1° gennaio 1998, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28
sono effettuate dal 1° gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i
trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24,
nonché per quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e),
dal 1° aprile 1998 al 30 giugno 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo
15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso
di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera
tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma
1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono
essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui
all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli
enti pubblici economici, e all'articolo 24, possono essere proseguiti
anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa
comunicazione al Garante ).
6. In sede di prima applicazione della presente
legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le
funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per
l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono
un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima
autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo
28, comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime
disposizioni possono essere applicate dal Garante anche mediante il
rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari
o di trattamenti.
7-bis. In sede di prima applicazione della presente
legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma
3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997.
42. Modifiche a disposizioni vigenti.
1.
2.
3.
4.
43. Abrogazioni.
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di
regolamento incompatibili con la presente legge e, in particolare, il
quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della
legge 1° aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione
del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il
Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il materiale
informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8
della legge n. 121 del 1981.
2. Restando ferme le disposizioni della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e
successive modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, nonché le vigenti norme in materia di accesso ai documenti
amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresì ferme le
disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi
in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera e), della presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento
di dati ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a),
della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Capo X - Copertura finanziaria ed entrata in vigore
44. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045
milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
19971999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire
4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari
esteri, e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la
Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999,
quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e,
quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
45. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore centoventi
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i
trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22
e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorre dal
1° gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma
2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in
esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e
alla nomina del Garante.
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