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L. 15 marzo 1997, n. 59.
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
Capo I
1. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il
31 marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle
regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 18 della
Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei
princìpi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai
fini della presente legge, per "conferimento" si intende
trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per
"enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità
montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali,
nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4,
comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi
dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142, tutte le funzioni e i
compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla
promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le
funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi
territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello
Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti
pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonché
cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di
rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni,
esplosivi e materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni
religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio
storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo
politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e
passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse
quelle regionali;
h) moneta, perequazione delle risorse
finanziarie, sistema valutario e banche;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale
temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti
scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale
dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;
r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di
interesse nazionale.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1
e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo già
attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla
programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti
infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale
ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i
decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il
Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri. Alle modifiche della rete
autostradale e stradale classificata di interesse nazionale ai sensi dei
predetti decreti, fatte salve le norme in materia di programmazione e
realizzazione di opere autostradali, si provvede, su proposta della
regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di
protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente
e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore
dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la
distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini
della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza
dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via
definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di
autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e dalle università degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione
europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello
nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e
dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema
statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi
derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi
internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la
valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca
applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le
province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle
rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e
delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle
esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela
dell'ambiente.
2. 1. La disciplina legislativa delle funzioni e
dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta
alle regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo
117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle
regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, della Costituzione.
2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti
ai sensi dell'articolo 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e
nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli
enti locali.
2-bis. Le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a
maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina
delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente
articolo nonché quelli per l'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, e quelli relativi
alle materie disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze che
in materia regolamentare competono nel settore delle attività
produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali.
3. 1. Con i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 sono:
a) individuati tassativamente le funzioni e i
compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e
nei limiti di cui all'articolo 1;
b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le
funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui
all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142, e osservando il
principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a),
della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o
funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della
Costituzione, nonché i criteri di conseguente e contestuale
attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti
locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo
massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni
conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di
raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova
costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che
consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra
regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche
con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle
regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative
ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario,
di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture,
necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo,
coordinamento e controllo;
d) soppresse, trasformate o accorpate le
strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di
funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7,
comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e l'accesso
delle comunità locali alle strutture sovraregionali;
e) individuate le modalità e le procedure per il
trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica;
f) previste le modalità e le condizioni con le
quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di
interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti
interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi;
g) individuate le modalità e le condizioni per
il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti
che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte
delle regioni e degli enti locali;
h) previste le modalità e le condizioni per
l'accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente
dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o
debba usufruire.
2. Speciale normativa è emanata con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in
considerazione della sua collocazione territoriale separata e della
conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria,
doganale, fiscale e finanziaria.
4. 1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della
Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti
regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti
locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a
livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono
sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere
ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove
costituiti dalle leggi regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo
1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province,
comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui
all'articolo 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2
avvengono nell'osservanza dei seguenti princìpi fondamentali:
a) il principio di sussidiarietà, con
l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni
amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane,
secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e
organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le
dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al
fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza
sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla
autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini
interessati;
b) il principio di completezza, con la
attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative
non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di
programmazione;
c) il principio di efficienza e di economicità,
anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti
superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato,
regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata
partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;
e) i princìpi di responsabilità ed unicità
dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico
soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e
complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico
soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o
attività amministrativa;
f) il principio di omogeneità, tenendo conto in
particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di
funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione
all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire,
anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
h) il principio di differenziazione
nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse
caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e
strutturali degli enti riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e
patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative;
l) il principio di autonomia organizzativa e
regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio
delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il
Governo provvede anche a:
a) delegare alle regioni i compiti di
programmazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse
regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire,
d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi
qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda
di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei
bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto
a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino
l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione
delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi
di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le
regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro
il 30 giugno 1999;
b) prevedere che le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei
servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma
affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25
della legge 8 giugno 1990 n. 142, mediante contratti di servizio
pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n.
1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche
di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro
il 1 gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra
ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di
infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del
Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse
regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento
degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto
urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel
periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro
delle regioni entro il 1 gennaio 2000 con propri autonomi contratti di
servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e
Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla
base dei princìpi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al
comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per
quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina
relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per
quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti
nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto
agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le
politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi
compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la
ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della
internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato
globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale
anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e
dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione
nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto
riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla
ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio
degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e
valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con
particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente,
della sicurezza e della salute pubblica.
4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di
cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti
per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di
assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia
espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della
legge 8 giugno 1990 n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al
comma 3, lettera a) e del principio di efficienza e di
economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma, del
presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi
dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale
individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e
di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non
provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare,
entro il 31 marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o più
decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti
locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in
vigore della legge regionale.
5. 1. È istituita una Commissione parlamentare,
composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente
dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il
presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce
per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi
componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla
costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso
dalle competenti Commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni
di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente
legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi
alle Camere.
6. 1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui
all'articolo 1 il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui
all'articolo 5 e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali, che devono essere espressi entro quarantacinque giorni dalla
ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì i pareri
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città
e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane;
tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione
degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente
comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente i
termini previsti dal presente articolo, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
7. 1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e
modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da
trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti
locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e
il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve
comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al
contempo deve comportare la parallela soppressione o il
ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto
ad eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1
è acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città
e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane.
Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono
essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente
tale termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di
cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n.
400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro
novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al
comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere
del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è
reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso
inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il
parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni
dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti
possono essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo è delegato a emanare,
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30
settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale
comunale all'IRPEF. Si applicano i princìpi e i criteri direttivi di
cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997 n.
449.
8. 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle
funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico,
nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate,
sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla
prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al
comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri,
previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali
da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può
provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I
provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli
organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il
Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine
ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di
coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione
del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni
parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti
funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l'art. 3 legge 22 luglio 1975 n. 382;
b) l'art. 4, secondo comma, del D. P. R. 24
luglio 1977 n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente
alle parole da: "nonché la funzione di indirizzo" fino a:
"n. 382" e alle parole "e con la Comunità economica
europea", nonché il terzo comma del medesimo articolo,
limitatamente alle parole: "impartisce direttive per l'esercizio
delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad
osservarle, ed";
c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della
legge 23 agosto 1988 n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti
di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni
e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano";
d) l'articolo 13, comma 1, lettera e),
legge 23 agosto 1988 n. 400 limitatamente alle parole: "anche per
quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh),
della legge 12 gennaio 1991 n. 13.
6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a)
del primo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1980 n. 281.
9. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei poteri e delle funzioni
della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i
processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed
infraregionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria;
b) semplificazione delle procedure di raccordo
tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza
di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche
attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi
all'interno delle amministrazioni pubbliche;
c) specificazione delle materie per le quali è
obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;
d) definizione delle forme e modalità della
partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle
comunità montane.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Città
e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.
10. 1. Disposizioni correttive e integrative dei
decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con
il rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le stesse
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore, anche
nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni
formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine
stabilito dall'articolo 6, comma 1.
Capo II
11.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999 uno o più decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di
amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali
operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche
all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema
produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi
diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e
tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni
dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi
e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla
data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del D.
Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, alle
disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri direttivi
per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 3 febbraio
1993 n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il
31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti
legislativi, si attiene ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98
della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2
della legge 23 ottobre 1992 n. 421, a partire dal principio della
separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e
compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché,
ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente
estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e
delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il
regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme
le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del D. Lgs. 3
febbraio 1993 n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di
cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;
c) semplificare e rendere più spedite le
procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale
delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei
contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione
tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e
direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti
da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo
quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo
15 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, e
stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti
pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto
dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per
ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche
amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi
contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione
delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio
di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978 n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere
elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti,
designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il
termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si
intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo
dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici
giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio
direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto
collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva;
prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per
consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di
sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a),
tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via
incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della
disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di
carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico
del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato;
infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice
amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno,
in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo
altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di
consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni
di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica
amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina
contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici
di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche;
prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le
modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della
funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4
sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti
competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data
di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della
legge 28 dicembre 1995 n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in
contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle
disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992 n.
421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed
equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le parole:
"prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la
contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle
seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in
coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q) è
abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici
per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da
espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del D. Lgs. 3
febbraio 1993 n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i
quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.
12. 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà,
oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988 n.
400, dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, e dal D. Lgs. 3 febbraio 1993 n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e
operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le
amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'articolo 95
della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e
coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con
eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle
risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati
settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli
articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi
autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni
di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei
ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed
anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi
della legge 23 agosto 1988 n. 400, il diritto di opzione tra il
permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il
transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le
competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri
senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi
direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei
ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria
nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi
finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e
redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle
esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei
conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei princìpi e dei
criteri direttivi indicati dall'articolo 4 e dal presente articolo, in
ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita
all'inizio della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e
funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di
esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale
trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli
uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche
mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento
autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di
uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità,
di complementarietà e di organicità;
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei
medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della
presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con
funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli
enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni
interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi
pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al
controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se
organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità
alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale.
Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali
impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con
riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta
salva l'unità di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche
dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da
realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo
funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i
cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di
riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi
della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione
dell'articolo 14 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive
modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria
ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni
omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei
Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di
reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento,
sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via
aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line,
e fornire criteri generali e princìpi uniformi per la disciplina degli
uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di
supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e
amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta
collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività
amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione
amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure,
anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento
tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di
ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni;
razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante
soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle
funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di
supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica
istituiti ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 1989 n. 322, prevedendo
interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che
non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di
flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti,
sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilità
ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base
territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del D. Lgs. 3 febbraio
1993 n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le
amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di
cui all'articolo 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione,
riordino e fusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),
procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il
personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti
disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le
modalità previste dall'articolo 3, commi 205 e 206, della legge 28
dicembre 1995 n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni
provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi
di gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e
razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi
formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le
attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
2. Nell'àmbito dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non
affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio
dei ministri può disporre variazioni compensative, in termini di
competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data
di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni
pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a
domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti
pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le
dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C
allegate alla legge 23 agosto 1988 n. 400, sono corrispondentemente
ridotte.
13. 1..
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, introdotto dal comma
1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni
dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i
pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, introdotto dal comma
1 del presente articolo, sostituiscono, per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, i decreti di cui all'articolo 6,
commi 1 e 2, del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito
dall'articolo 4 del D. Lgs. 23 dicembre 1993 n. 546, fermo restando il
comma 4 del predetto articolo 6. I regolamenti già emanati o adottati
restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato
articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988 n. 400,
introdotto dal comma 1 del presente articolo.
14. 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, il Governo perseguirà
l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si
atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 7
agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, dal D. Lgs. 3 febbraio
1993 n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalità
omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia
non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di
altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con
il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per
i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare
contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12,
comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone
giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o
servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui
funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico;
trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto
privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di
cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale
piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettera s), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneità di organizzazione per enti
omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle
procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del
numero di componenti degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei
poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di
rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova
disciplina del commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento,
anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di
contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo
20, comma 7, del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, e successive
modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilità e
l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.
15. 1. Al fine della realizzazione della rete
unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di
coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di
stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del
contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi
e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità
si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni
ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del D.
Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono
tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli
atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del
Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39, hanno
facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i
contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione
e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a
tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del
presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i
privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400. Gli schemi
dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti
Commissioni.
16. 1. Il Comitato scientifico di cui
all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, individua, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
criteri stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica,
previa ricognizione delle attività già espletate ivi comprese quelle
relative a progetti in corso, i progetti più strettamente finalizzati
alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, all'efficacia e
all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro di una ottimizzazione e
razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Il
Comitato procede altresì alla verifica di congruità dei costi di
attuazione dei progetti selezionati ed alla eventuale riduzione della
spesa autorizzata.
2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del
comma 1 si applicano le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e
6, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, e al D. P. R. 19 aprile 1994 n.
303. I progetti non selezionati o per i quali non sia stata accettata la
rideterminazione dei costi non possono avere ulteriore esecuzione. Con
decreto del Ministro per la funzione pubblica è dichiarata la revoca
dell'approvazione dei predetti progetti ed è determinato il rimborso
delle spese per le attività già svolte e per i costi sostenuti
relativamente ad essi.
3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo
affluiscono allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro allo stato
di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la
realizzazione di nuovi progetti per l'attuazione dei processi di riforma
della pubblica amministrazione previsti dalla presente legge, secondo le
procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24
dicembre 1993 n. 537, e al D. P. R. 19 aprile 1994 n. 303, nonché per
attività di studio e ricerca per l'elaborazione di schemi normativi
necessari per la predisposizione dei provvedimenti attuativi di cui alla
presente legge, svolta anche in forma collegiale.
17. 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà,
oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990 n.
241, e successive modificazioni, dal D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, e
successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14
gennaio 1994 n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione
organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo
interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo
annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la
valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati
dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo
ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso
sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei
diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme
associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione
dei risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione
provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di
specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla
valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attività di
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione
annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con
tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a)
ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988 n. 400;
f) previsione, per i casi di mancato rispetto del
termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del
provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e
delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di
indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il
provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e
degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo,
assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico
delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione
dell'indennizzo stesso.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta
annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attività
di cui al comma 1.
18. 1. Nell'attuazione della delega di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera d), il Governo, oltre a quanto
previsto dall'articolo 14 della presente legge, si attiene ai seguenti
ulteriori princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione di una sede di indirizzo
strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca,
anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della
ricerca;
b) riordino, secondo criteri di programmazione,
degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro
funzionamento e delle procedure di assunzione del personale,
nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di
promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare
il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza,
nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e
consorzi;
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento
delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e
spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della
tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media, individuando
un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il
riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di
interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, riordinando gli enti
operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione,
in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della presente legge,
favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme di
partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni
imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;
d) previsione di organismi, strumenti e procedure
per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e
dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e
sociale;
e) riordino degli organi consultivi, assicurando
una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti
di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;
f) programmazione e coordinamento dei flussi
finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;
g) adozione di misure che valorizzino la
professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la
mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e
imprese.
2. In sede di prima attuazione e ai fini
dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è
autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le
modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni
di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'articolo 20, comma 8,
della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo 11,
secondo comma, della legge 17 febbraio 1982 n. 46, ai programmi di
ricerca finanziati a totale carico dello Stato.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle
linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale:
a) siano censiti e individuati i soggetti già
operanti nel settore o da istituire, articolati per tipologie e
funzioni;
b) sia indicata la natura della loro autonomia e
dei rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;
c) sia delineata la tipologia degli interventi
per la programmazione e la valutazione, nonché di quelli riguardanti la
professionalità e la mobilità dei ricercatori.
19. 1. Sui provvedimenti di attuazione delle
norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del
lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Capo III
20. 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione
di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti
amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto
della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma
5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo
stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'articolo 117, primo
comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano
applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare
autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2, della presente legge e dall'articolo 7 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro
competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del
Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del
Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono
abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti
amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente
connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando
le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei,
sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri
interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una
unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per
procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello
stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso
diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove
ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero
che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre
in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle
procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni
analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del D. Lgs. 3
febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai
dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma
collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di
servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che
risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in
contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale
o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che
comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati
dei benefìci conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione
da parte degli interessati
g-quater) adeguamento della disciplina
sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi
ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime
concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora
non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina
settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti
gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi
contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui
all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di
modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti
amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti
per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione
nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi
contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento
giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle
regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente
articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi
regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988 n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui
all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 19990 n. 245, e successive
modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla
legge 24 dicembre 1993 n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi
collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio
nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e
di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e
contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso
agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di
mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare
percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a
carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato
per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri
di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni
economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni
economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera
sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni
parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'articolo 73 del D. P. R. 11 luglio 1980
n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre
1993 n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni
autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a),
b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di
cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre
1991 n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della
Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui
all'articolo 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di
delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi
o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate
dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della
presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di
sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all'articolo 4, norme per la delegificazione delle
materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), non coperte
da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4, comma 4, lettera c),
anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di
norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente
articolo.
20-bis. 1. I regolamenti di delegificazione
possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono
obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e
possono, in tale caso, alternativamente:
a) eliminare o modificare detti obblighi,
ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del
procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della
corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale
ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si
applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate,
secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di
semplificazione.
Capo IV
21. 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche
e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione
della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo.
Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della
pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione,
fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto
allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato,
sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando
a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie,
alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità
giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte
ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di
contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro
specificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si
provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, nel termine di nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7,
8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il
parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono
essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo
unico approvato con D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, con quelle della
presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per
l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate
nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del
servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a
particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in
rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione
scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse
nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui
le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in
cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano
che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso
piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il
31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle
istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di
autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del
personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed
economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di
gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni
stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di
quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita
dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e
didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione
perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro
vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo
svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di
orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di
scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta
l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per
spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare
le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentito il parere delle commissioni
parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione
della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione
ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da
parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali
necessari a garantire l'efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione.
La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i
finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli
intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa
obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di
inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione
perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui
capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite
dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata
annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di
parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai
Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentito il parere delle commissioni
parlamentari competenti.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e
legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti
superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni
aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte
salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di
avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per
donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni
scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa
realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di
dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e
didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di
istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla
realizzazione della flessibilità, della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla
integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture,
all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il
contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante
superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione,
dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse
umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando
i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la
distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio
dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti
invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita
programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di
istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà
di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere.
Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel
rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni
iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa
l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi
e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine,
sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23
dicembre 1996 n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli
organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per
ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di
ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e
strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che
in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano
anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di
utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari
extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative
di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e,
nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica,
percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e
sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e
organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la
Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a
carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo
unico approvato con D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2
sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle
Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie
artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte
drammatica e di danza, secondo i princìpi contenuti nei commi 8, 9 e 10
e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali
istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche
possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni
vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai
regolamenti stessi. [Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette
disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al D. Lgs.
16 aprile 1994 n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie
modifiche].
14. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la
formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per
la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché
per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti
di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 1993 n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della
pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto
della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo
apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche
riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze,
nel rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze
dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli
articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche
autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma
dell'articolo 12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera
g);
d) valorizzazione del collegamento con le
comunità locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 59 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, e successive
modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di
insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure
professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della
funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale
contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e
dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I
contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono
individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, da emanare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze
degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di
coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di
risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in
ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla
lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi
dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento,
riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in
armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del D. Lgs. 3
febbraio 1993 n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi
d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto
scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e
le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali
anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta
ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione
dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui
risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche
normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la
materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri
statuti e delle relative norme di attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui
al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di
svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua
francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10
dicembre 1997 n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle
prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5
dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997 n. 425.
22. 1. Sono trasferite alle regioni le funzioni
amministrative dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle
acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative. Le
partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i
patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già
inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT)
e del Centro ittico tarantino-campano spa sono trasferiti a titolo
gratuito alle regioni, alle province autonome e ai comuni nel cui
territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di
rilancio di cui al comma 2.
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la
regione o la provincia autonoma o ai comuni entro novanta giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge,
presenta al Ministro del tesoro un piano di rilancio delle terme, nel
quale sono indicati gli interventi, le risorse ed i tempi di
realizzazione con impegno dell'ente interessato al risanamento delle
passività dei bilanci delle società termali, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avrà
luogo entro sessanta giorni dalla presentazione del piano.
3. Le regioni e le province autonome possono cedere,
in tutto o in parte, le partecipazioni nonché le attività, i beni e i
patrimoni ad esse trasferiti ai comuni interessati, i quali possono
altresì prevedere forme di gestione attraverso società a capitale
misto pubblico-privato o attraverso affidamento a privati.
4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome
o i comuni territorialmente interessati non presentino alcun progetto
entro il termine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in
deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità
dello Stato, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la
valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative
delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per
l'economia generale, nonché per gli interessi turistici.
Allegato 1
(previsto dall'articolo 20, comma 8)
1. Procedimento per il versamento di somme
all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello
Stato (con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione
europea):
R. D. 18 novembre 1923 n. 2440, articolo 55;
L. 5 agosto 1978 n. 468, articolo 17;
L. 16 aprile 1987 n. 183, articolo 6;
regolamento approvato con D. P. R. 29 dicembre 1988
n. 568, articoli 7 e 10;
L. 19 febbraio 1992 n. 142, articolo 74;
decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1992;
L. 23 dicembre 1993 n. 559, articolo 25, sostitutivo
dell'articolo 5 della citata L. n. 468 del 1978
L. 28 dicembre 1995 n. 551, articolo 24, comma 19.
2. Procedimento di concessione ai comuni di un
contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari:
L. 24 aprile 1941/392;
L. 25 giugno 1956 n. 702;
L. 15 febbraio 1957 n. 26.
3. [Procedimento in materia di collaborazioni
culturali:
D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, articolo 7, comma 6;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, comma
27].
4. [Procedimenti per l'erogazione delle spese per
missioni e lavoro straordinario del personale dello Stato:
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860;
legge 18 dicembre 1973, n. 836;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1977, n. 422;
decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio
1978, n. 513;
legge 26 luglio 1978, n. 417].
5. [Procedimento per la fornitura di apparecchi di
protesi e di presìdi agli invalidi del lavoro:
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 178].
6. Presa in consegna di immobili e compiti di
sorveglianza sugli immobili demaniali:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
legge 29 ottobre 1991, n. 358;
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 287;
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
7. Procedimento per la concessione del nulla osta per
ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio:
legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, articolo 19.
8. Procedimento di autorizzazione alle imprese per
autoproduzione:
legge 9 gennaio 1991, n. 9.
9. [Procedimento di concessione per
l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale
naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche:
regolamento approvato con regio decreto 14 agosto
1920, n. 1285;
testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775;
legge 24 gennaio 1977, n. 7;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275].
10. Procedimento di concessione per la distribuzione
automatica di carburante:
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1971, n. 1269;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18
settembre 1989;
decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
11. Procedimento per la denuncia di installazioni e
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti
elettrici pericolosi:
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
legge 5 marzo 1990, n. 46;
decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
1991, n. 447.
12. Procedura per le acquisizioni di beni e servizi
di informatica:
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 573;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 6,
modificato dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 44;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
13. Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione
abusiva di suolo demaniale marittimo:
articoli 54 e 55 del codice della navigazione.
14. Procedimento di prevenzione degli incendi:legge
26 luglio 1965, n. 966;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
legge 7 dicembre 1984, n. 818.
15. Procedimento in materia di collaudi degli
impianti da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL):
regolamento approvato con regio decreto 12 maggio
1927, n. 824;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, articoli 25 e 131;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.
16. Procedimento per la disciplina degli albi dei
beneficiari di provvidenze di natura economica:
legge 30 dicembre 1991, n. 412.
17. Procedimenti di riconoscimento di persone
giuridiche private, di approvazione delle modifiche dell'atto
costitutivo e dello statuto, di autorizzazione all'acquisto di beni
immobili, all'accettazione di atti di liberalità da parte di
associazioni o fondazioni, nonché di donazioni o lasciti in favore di
enti:
codice civile, articoli 12, 16 e 17;
disposizioni attuative del codice civile, articoli 5
e 7;
legge 5 giugno 1850, n. 1037;
regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
legge 21 giugno 1896, n. 218;
regio decreto 26 luglio 1896, n. 361;
legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 65.
18. Procedimento di espropriazione per causa di
pubblica utilità e altre procedure connesse:
legge 25 giugno 1865, n. 2359;
legge 22 ottobre 1971, n. 865.
19. Procedimento per l'erogazione e per la
rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti
presso le rappresentanze all'estero:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
legge 6 febbraio 1985, n. 15;
legge 22 dicembre 1990, n. 401;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367.
20. [Procedimento di autorizzazione al lavoro per i
cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea:
legge 30 dicembre 1986, n. 943;
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39].
21. Procedimento di concessione di beni demaniali
marittimi nel caso di più domande di concessione:
articolo 37 del codice della navigazione.
22. Procedimenti di esecuzione delle decisioni di
condanna e risarcimento di danno erariale:
norme approvate con regio decreto 5 settembre 1909,
n. 776;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
regolamento approvato con regio decreto 13 agosto
1933, n. 1038;
testo unico approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214.
23. Procedimento di riconoscimento di infermità,
concessione di equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria
(modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 349):
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
legge 8 agosto 1991, n. 274;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 349.
24. Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da
parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi
collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione
dei bilanci, di programmazione dell'impiego dei fondi disponibili, di
modifica dei regolamenti di erogazione delle prestazioni istituzionali,
di modifica della struttura amministrativa e della dotazione di
personale:
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
legge 30 aprile 1969, n. 153;
legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29;
legge 23 dicembre 1978, n. 833;
legge 11 marzo 1988, n. 67;
legge 9 marzo 1989, n. 88;
decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio
1990, n. 43, articolo 14, comma 14;
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3.
25. Procedimento di unificazione dei termini per i
contributi previdenziali:
legge 30 aprile 1969, n. 153;
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
26. Procedimento di autorizzazione per la
realizzazione di nuovi impianti produttivi:
legge 17 agosto 1942, n. 1150;
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 gennaio 1977, n. 10.
27. [Procedimento per la nomina e decadenza dei capi
dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonché dei consiglieri ed esperti e per il conferimento di
incarichi di consulenza:
legge 23 agosto 1988, n. 400, articoli 18, 21, 28, 29
e 31;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1993, n. 106;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
marzo 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 65 della Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, recante riorganizzazione nell'ambito
della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dipartimenti e degli
uffici del segretariato generale].
28. Procedimento per la liquidazione dei supplementi
di pensione e per la ricostruzione delle pensioni di competenza
dell'assicurazione generale obbligatoria:
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1957, n. 818, articolo 22;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, articolo 19, sostitutivo dell'articolo 4 della legge 12
agosto 1962, n. 1338;
legge 23 aprile 1981, n. 155, articolo 7.
29. Procedimento di accertamento di infrazione alle
norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di
cittadini extracomunitari:
legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 27.
30. Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni
e indennità di guerra:
legge 28 luglio 1971, n. 585;
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
31. Procedimento per la ricongiunzione dei periodi
assicurativi:
legge 7 febbraio 1979, n. 29, articolo 2.
32. Procedimenti per la stipula di contratti di
collaborazione per attività didattiche:
legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 69;
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, articolo 273.
33. Procedimenti per la gestione dell'itinerario
scolastico degli alunni e per lo svolgimento degli esami di idoneità
con esclusione degli esami di maturità e di diploma finale:
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, dall'articolo 143 all'articolo 150; dall'articolo 176
all'articolo 187; dall'articolo 192 all'articolo 199.
34. Procedimenti per lo svolgimento degli esami di
ammissione, revisione, promozione, idoneità, compimento e diploma nelle
accademie e nei conservatori con esclusione degli esami di maturità e
di diploma finale:
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, articoli 250 e 252.
35. Procedimenti in materia di cessazione dal
servizio e trattamento di quiescenza del personale della scuola:
legge 4 gennaio 1968, n. 15;
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, articoli 510 e 580.
36. Procedimenti in materia di ordinamento dello
stato civile:
regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
37. [Istruttoria per la valutazione di incidenti
rilevanti connessi a determinate attività industriali:
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175].
38. Procedimento per il finanziamento della ricerca
corrente e finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e
privato:
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
articolo 12, comma 2, lettera a), n. 3);
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, articolo
6, commi 3, 4 e 5.
39. Procedimento per il finanziamento annuo della
Croce rossa italiana:
decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, articolo 7.
40. Procedimento per l'assegnazione del contributo
alla Lega italiana contro i tumori e al Centro internazionale di
ricerche per il cancro a Lione:
legge 18 marzo 1982, n. 88 e legge 21 aprile 1977, n.
164;
legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 40
(Tab. A - Amministrazione 17 - Ministero della sanità).
41. Procedimenti per l'ammissione alle agevolazioni e
agli aiuti concessi alle imprese per le spese di ricerca e le
innovazioni tecnologiche, per l'erogazione dei relativi finanziamenti,
con determinazione di forme, modalità e limiti dei medesimi
finanziamenti e della proprietà dei risultati, nonché per incentivare
la ricerca, l'innovazione e la relativa formazione nelle diverse aree
del Paese:
legge 12 agosto 1977, n. 675;
legge 17 febbraio 1982, n. 46;
legge 1 marzo 1986 n. 64;
legge 5 agosto 1988, n. 346;
legge 5 ottobre 1991, n. 317;
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641.
42. Procedure relative all'incentivazione,
all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti
industriali:
legge 12 agosto 1977, n. 675;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
43. Procedure per la localizzazione degli impianti
industriali e per la determinazione delle aree destinate agli
insediamenti produttivi:
legge 17 agosto 1942, n. 1150;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 gennaio 1977, n. 10;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
legge 8 luglio 1986, n. 349;
legge 9 gennaio 1991, n. 10;
legge 26 ottobre 1995, n. 447.
44. Procedure per la produzione e commercializzazione
di additivi alimentari e per la conservazione delle sostanze alimentari:
legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
45. [Procedimento per il trattamento delle acque
reflue:
legge 5 gennaio 1994, n. 36].
46. Procedimenti relativi alla produzione e
commercializzazione dei presìdi sanitari:
legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
1968, n. 1255;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
47. Procedure attinenti le specialità medicinali di
automedicazione:
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.
48. Procedure di autorizzazione e commercializzazione
di presìdi medici-chirurgici:
regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante testo
unico delle leggi sanitarie (articolo 189);
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
1986, n. 128.
49. [Procedimento per la richiesta di escavazione di
pozzi e per la concessione di utilizzo d'acqua per uso industriale:
regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775].
50. Procedimento per l'esecuzione di opere interne
nei fabbricati ad uso impresa:
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
51. [Procedimento relativo alla organizzazione
territoriale del servizio idrico integrato:
legge 16 aprile 1987, n. 183;
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236;
legge 18 maggio 1989, n. 183;
legge 5 gennaio 1994, n. 36].
52. [Procedimenti relativi alla realizzazione di
nuovi interventi nelle aree depresse:
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341].
53. [Procedimenti relativi agli interventi
straordinari nel Mezzogiorno:
legge 1 marzo 1976 n. 184;
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488].
54. Procedimenti relativi ad interventi a favore
dell'imprenditoria femminile:
legge 25 febbraio 1992, n. 215.
55. [Procedimenti per il credito alla cooperazione e
la salvaguardia dei livelli occupazionali:
legge 27 febbraio 1985, n. 49].
56. Procedimenti per l'assicurazione ed il
finanziamento del credito all'esportazione:
legge 24 maggio 1977, n. 227.
57. Procedimenti per il risanamento dell'industria
siderurgica:
legge 31 maggio 1984, n. 193.
58. Procedimenti a favore dell'industria bellica:
legge 24 dicembre 1985, n. 808;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo 6.
59. Procedimenti per la concessione di finanziamenti
a favore del commercio:
legge 10 ottobre 1975, n. 517.
60. Procedimenti relativi agli interventi a favore
dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-alimentari:
legge 28 febbraio 1986, n. 41.
61. [Procedimenti relativi agli interventi a favore
dell'imprenditoria giovanile:
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95].
62. Procedimenti per la concessione di contributi per
la promozione degli investimenti esteri in Italia:
decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla
legge 20 maggio 1993, n. 156.
63. Procedimenti per la concessione di contributi per
la realizzazione di progetti-pilota nel settore agro-alimentare in Paesi
non appartenenti all'Unione europea:
legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 2.
64. Procedimenti per la concessione di finanziamenti
a tasso agevolato per la partecipazione a gare internazionali in Paesi
non appartenenti all'Unione europea:
legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3.
65. Procedimenti per la concessione di finanziamenti
alle imprese italiane esportatrici:
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
66. Procedimenti di concessione di contributi ad
istituti, enti ed associazioni per iniziative volte a promuovere le
esportazioni:
legge 29 ottobre 1954, n. 1083.
67. Procedimenti sull'assicurazione e il
finanziamento dei crediti inerenti all'esportazione di merci e servizi
nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo
internazionale:
legge 24 maggio 1977, n. 227.
68. Procedimenti di finanziamento e di concessione di
contributi per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo:
legge 26 febbraio 1987, n. 49.
69. Procedimenti di concessione di contributi a
consorzi per il commercio estero:
legge 21 febbraio 1989, n. 83.
70. Procedimenti di concessione di contributi a
consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri:
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
71. [Procedimenti di concessione di contributi alle
camere di commercio italiane all'estero:
legge 1 luglio 1970 n. 518
72. Procedimenti di concessione di contributi per
l'incremento della collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed
orientale:
legge 26 febbraio 1992, n. 212.
73. Procedimenti sulla promozione alla partecipazione
a società ed imprese miste all'estero:
legge 24 aprile 1990, n. 100;
legge 9 gennaio 1991, n. 19, articolo 2.
74. Procedimenti per l'iscrizione all'albo nazionale
degli autotrasportatori e per l'applicazione delle tariffe
sull'autotrasporto delle merci:
legge 6 giugno 1974, n. 298;
decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio
1976, n. 32;
decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio
1978, n. 56.
75. [Procedimento in materia di strumenti per pesare:
legge 10 ottobre 1975, n. 517;
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121].
76. Procedimenti di concessione di beni del demanio
marittimo utilizzati per finalità turistiche, ricreative e per la
realizzazione e la gestione di attività commerciali, ricreative,
sportive, turistiche e per quelle relative ai porti:
articoli 33-37 del codice della navigazione;
articoli 5-21 del regolamento di esecuzione del
codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;
legge 28 gennaio 1994, n. 84;
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
77. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di
pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi
ed attività imprenditoriali e tenuta di registri in materia di
attività commerciali:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635;
legge 1 marzo 1975 n. 44;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
legge 17 maggio 1983, n. 217.
78. Procedimento di dichiarazione di agibilità da
parte della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di
pubblico spettacolo e trattenimento:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.
79. Procedimenti di vigilanza e controllo su bevande
e acque minerali:
legge 2 maggio 1976, n. 160.
80. Procedimenti di controllo su grassi idrogenati e
margarina:
legge 23 dicembre 1956, n. 1526;
legge 16 giugno 1960, n. 623.
81. [Procedimento di controllo su importazione,
produzione e detenzione latte in polvere e burro:legge 11 aprile 1974,
n. 138].
82. Procedimenti relativi alla detenzione e alla
commercializzazione di sostanze zuccherine e miele:
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1965, n. 162;
legge 12 ottobre 1982, n. 753.
83. Procedimenti relativi alla vendita e al
confezionamento di mosti, vini e aceto:
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n. 930;
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1965, n. 162;
legge 2 maggio 1976, n. 160.
84. Procedimento di controllo su tappi di chiusura e
contenitori:
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
85. Procedimenti relativi al controllo, alla
commercializzazione e al deposito degli alcoli:
regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;
regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;
regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;
decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito
dalla legge 16 giugno 1950, n. 331;
legge 28 marzo 1968, n. 415;
decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464.
86. Procedimento per la certificazione antimafia:
legge 31 maggio 1965, n. 575;
legge 19 marzo 1990, n. 55;
legge 17 gennaio 1994, n. 7;
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
87. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che
utilizzano fonti convenzionali (gruppi elettrogeni):
legge 9 gennaio 1991, n. 9.
88. [Procedimento per il versamento dei contributi
assistenziali:
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502].
89. Procedimento per l'iscrizione unica ai fini
previdenziali ed assistenziali (sportelli polifunzionali):
legge 30 dicembre 1991, n. 412.
90. Procedimento per la concessione del trattamento
di Cassa integrazione guadagni straordinaria:
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
91. Procedimento per la concessione del trattamento
di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di
solidarietà:
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
92. Procedimento per la presentazione di ricorsi
avverso l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali:
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
93. [Procedimento per l'applicazione di sanzioni nei
confronti delle aziende che occupano lavoratori pensionati, per mancata
osservanza del divieto di cumulo fra pensione ed attività lavorativa
subordinata:
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488;
legge 24 novembre 1981, n. 689;
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503].
94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e
cancellazione dal registro delle imprese:
legge 29 dicembre 1993, n. 580;
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581.
95. Procedimento per la tenuta e conservazione di
documenti di lavoro e dei libri aziendali obbligatori:
legge 10 gennaio 1935, n. 112;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547;
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124;
legge 30 aprile 1969, n. 153;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605;
legge 11 gennaio 1979, n. 12;
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
decreto legge 1 ottobre 1996 n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
96. Procedure relative alla composizione e al
funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato e
all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese
artigiane:
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
legge 8 agosto 1985, n. 443;
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
97. Procedimento per la verifica del possesso dei
requisiti previsti per l'esercizio delle attività di installazione, di
ampliamento e di trasformazione degli impianti:
legge 5 marzo 1990, n. 46;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 392.
98. Procedimento per la verifica del possesso dei
requisiti previsti per l'esercizio delle attività di autoriparazione:
legge 5 febbraio 1992, n. 122; decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.
98-bis. Procedimento per la verifica del
possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di
pulizia:
legge 25 gennaio 1994, n. 82;
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274.
99. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni,
licenze, nulla osta, permessi comunali per attivare esercizi industriali
o artigiani, fabbriche, magazzini, officine, laboratori destinati alla
produzione ed alla vendita di prodotti e merci od all'esercizio di
qualsiasi commercio, arte, industria o mestiere:
regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;
regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
legge 29 novembre 1952, n. 2388;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
100. [Procedimenti di denuncia nominativa all'INAIL
degli assicurati:
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63].
101. [Procedimenti di riconoscimento dell'invalidità
civile:
legge 15 ottobre 1990, n. 295].
102. [Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti
pubblici di servizi:
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre
1979, n. 696;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157].
103. [Procedimenti per l'affidamento di appalti
pubblici di forniture:
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre
1979, n. 696;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358].
104. [Procedimenti per il rilascio delle
autorizzazioni per lo scarico idrico al suolo:
legge 10 maggio 1976, n. 319].
105. Procedimenti per il rilascio delle concessioni
edilizie e di altri atti di assenso concernenti attività edilizie:
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo 31);
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (articolo 4);
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (articolo 4).
106. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti di
lavori pubblici:
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
gennaio 1991, n. 55;
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
legge 11 febbraio 1994, n. 109;
decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.
107. [Procedimenti per l'iscrizione all'Albo
nazionale dei costruttori:
legge 10 febbraio 1962, n. 57;
legge 8 agosto 1977, n. 584;
legge 19 marzo 1990, n. 55;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
gennaio 1991, n. 55].
108. Procedimento per il rilascio di autorizzazioni
di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri,
esercizi ed attività imprenditoriali:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo
regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635.
109. Procedimenti per il rilascio delle
autorizzazioni per le emissioni in atmosfera:
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203;
decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991.
110. [Procedimenti per l'autorizzazione
all'immissione di nuove sostanze farmaceutiche e specialità medicinali
già in uso all'estero e per l'inclusione nel prontuario farmaceutico
nazionale:
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178].
111. Procedure per la verifica e il controllo di
nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali:
legge 7 agosto 1973, n. 519;
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 754.
112. Procedimenti riguardanti l'erogazione dei fondi
destinati alla formazione professionale e allo sviluppo:
legge 21 dicembre 1978, n. 845;
legge 14 febbraio 1987, n. 40;
legge 16 aprile 1987, n. 183;
decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito
dalla legge 12 novembre 1988, n. 492;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1.
112-bis. Procedimento per il collocamento
ordinario dei lavoratori:
legge 29 aprile 1949, n. 264;
legge 28 febbraio 1987, n. 56;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
legge 24 giugno 1997, n. 196.
112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese
in materia di lavoro dipendente:
regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
legge 10 aprile 1991, n. 125.
112-quater. Procedimenti di rilascio di
autorizzazioni all'esportazione e all'importazione:
regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo
1994;
regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30
marzo 1994;
decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30
ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990.
112-quinquies. Procedimento di rilascio del
certificato di agibilità:
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52;
legge 9 gennaio 1989, n. 13.
112-sexies. Procedimenti di rilascio di
autorizzazioni per trasporti eccezionali:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli
61 e 62;
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
112-septies. Procedimento per la composizione
del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni:
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
112-octies. Procedimenti relativi
all'elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate in conto
proprio:
legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39;
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1977, n. 783.
112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle
autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni:
testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221.
112-decies. [Procedimento per la riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato:
testo unico approvato con regio decreto 14 aprile
1910, n. 639].
112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli,
rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e
sulle acque territoriali:
regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
codice della navigazione, approvato con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;
legge 2 febbraio 1960, n. 68;
legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1;
decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno
1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968;
legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12;
legge 25 marzo 1985, n. 106;
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
1988, n. 404, articolo 6, come sostituito dall'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207.
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