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Legge 15 marzo 1997, n. 59
Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa.
4. 1. Nelle
materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in
conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle
province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non
richiedono 'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento
delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli
enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi
rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi
regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo
1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province,
comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui
all'articolo 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2
avvengono nell'osservanza dei seguenti princìpi fondamentali:
a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione
della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni,
alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni
territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole
funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le
responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di
funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie,
associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e
funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
b) il principio di completezza, con la attribuzione
alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati
ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;
c) il principio di efficienza e di economicità,
anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti
superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed
enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle
iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;
e) i princìpi di responsabilità ed unicità
dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico
soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e
complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico
soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o
attività amministrativa;
f) il principio di omogeneità, tenendo conto in
particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di
funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione
all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire,
anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
h) il principio di differenziazione nell'allocazione
delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche
associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti
riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e
patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative;
l) il principio di autonomia organizzativa e
regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio
delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il
Governo provvede anche a:
a) delegare alle regioni i compiti di programmazione
in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e
locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli
enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e
quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei
cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali,
prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi
siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio;
prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative
risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma
tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime,
sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno
1999;
b) prevedere che le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei
servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma
affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25
della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio
pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n.
1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche
di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro
il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra
ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di
infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del
Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse
regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento
degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto
urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel
periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro
delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di
servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e
Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla
base dei princìpi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al
comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per
quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina
relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per
quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti
nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto
agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le
politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi
compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la
ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della
internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato
globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale
anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e
dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione
nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto
riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla
ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio
degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e
valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con
particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente,
della sicurezza e della salute pubblica.
4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al
comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti
per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di
assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia
espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi .
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al
comma 3, lettera a) e del principio di efficienza e di economicità di
cui alla lettera c) del medesimo comma, del presente articolo, ciascuna
regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto
legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni
trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo
alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine
indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1999,
sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di
ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni
si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.
15. 1. Al fine
della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni,
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è
incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata
competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle
vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più
contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture
relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a
contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze,
sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti
contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove
previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra
quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di
cui al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i
contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione
e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a
tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del
presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i
privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli
schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti
Commissioni.
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