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Legge 29 dicembre 1993, n. 580
Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
Capo I - Disposizioni generali
1. Natura e sede.
1. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, di seguito denominate "camere di commercio", sono
enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della
circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse
generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito
delle economie locali.
2. Le camere di commercio hanno sede in ogni
capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide,
di regola, con quella della provincia o dell'area metropolitana di cui
all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. I consigli di due o più camere di commercio
possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei
componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle
risorse agricole, alimentari e forestali, sentiti i presidenti delle
giunte regionali interessati, è istituita la camera di commercio
derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo
stesso decreto sono disciplinati le modalità e i criteri per la
successione nei rapporti giuridici esistenti.
2. Attribuzioni.
1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della
circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di
promozione degli interessi generali delle imprese nonché, fatte salve
le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato
alle amministrazioni statali e alle regioni, funzioni nelle materie
amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le
camere di commercio esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate
dallo Stato e dalle regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni
internazionali.
2. Per il raggiungimento dei propri scopi le camere
di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed
infrastrutture di interesse economico generale a livello locale,
regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione,
secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e
privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a
società. Possono inoltre costituire aziende speciali operanti secondo
le norme del diritto privato.
3. Per la realizzazione di interventi a favore del
sistema delle imprese e dell'economia le camere di commercio e le loro
unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le camere di commercio, singolarmente o in forma
associata, possono tra l'altro:
a) promuovere la costituzione di commissioni
arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra
imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;
b) predisporre e promuovere contratti-tipo tra
imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti;
c) promuovere forme di controllo sulla presenza di
clausole inique inserite nei contratti.
5. Le camere di commercio possono costituirsi parte
civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica,
l'industria e il commercio. Possono altresì promuovere l'azione per la
repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del
codice civile.
6. Le camere di commercio possono formulare pareri e
proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti
locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della
circoscrizione territoriale di competenza.
3. Potestà statutaria.
1. In conformità ai princìpi della presente legge,
ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria. Lo
statuto disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio:
a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di
commercio;
b) le competenze e le modalità di funzionamento
degli organi;
c) la composizione degli organi per le parti non
disciplinate dalla presente legge;
d) le forme di partecipazione.
2. Gli statuti sono deliberati dai consigli con il
voto dei due terzi dei rispettivi componenti e sono approvati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Vigilanza.
1. La vigilanza sull'attività delle camere di
commercio e delle loro unioni spetta al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, che ogni anno presenta al Parlamento una
relazione generale sulle attività delle camere di commercio e delle
loro unioni, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai
programmi attuati.
2. Le delibere di approvazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo, della dotazione complessiva del
personale nonché quelle di variazione del bilancio preventivo e di
costituzione di aziende speciali sono trasmesse al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del
tesoro e alla regione competente.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con
proprio decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e
finanziaria delle camere di commercio.
4. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive
se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto
a trenta giorni per le delibere di variazione del bilancio preventivo,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ne
disponga, con provvedimento motivato, anche su richiesta delle regioni
competenti, l'annullamento per vizi di legittimità ovvero il rinvio
alla camera di commercio per il riesame.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato può sospendere i termini di cui al comma 4 per una
sola volta e per un periodo di pari durata.
6. Le delibere riesaminate dalle camere di commercio
sono soggette unicamente al controllo di legittimità, limitatamente
alle parti modificate.
5. Scioglimento dei consigli.
1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di
legge o per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non ne possa essere assicurato il normale
funzionamento;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio
preventivo o il conto consuntivo;
d) nel caso di mancata elezione del presidente di cui
all'articolo 16, comma 1.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale il bilancio preventivo o il conto
consuntivo devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla
giunta il relativo progetto, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato nomina un commissario con il compito di predisporre il
progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque
quando il consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di
bilancio preventivo o di conto consuntivo predisposto dalla giunta, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna al
consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non
superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il quale
dispone lo scioglimento del consiglio.
3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede alla
nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con
il decreto stesso.
6. Unioni regionali.
1. Le camere di commercio possono associarsi, ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile, in unioni regionali per lo
sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della regione, più
di una circoscrizione territoriale e per il coordinamento dei rapporti
con gli enti regionali territorialmente competenti.
2. L'attività delle unioni regionali delle camere di
commercio è disciplinata da uno statuto deliberato, con il voto dei due
terzi dei componenti, dall'assemblea dei rappresentanti delle camere di
commercio associate, sentito il parere della regione.
3. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali
delle camere di commercio è assicurato da un'aliquota delle entrate
delle camere di commercio associate.
7. Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
1. L'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) cura e rappresenta
gli interessi generali delle camere di commercio; promuove, realizza e
gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali,
nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad
enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato,
servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle
categorie economiche.
2. Lo statuto dell'Unioncamere è deliberato, con il
voto dei due terzi dei componenti, dall'assemblea composta dai
rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere è
rappresentata da un'aliquota delle entrate delle camere di commercio.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo
73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per quanto
riguarda il personale dell'Unioncamere.
Capo II - Registro delle imprese
8. Registro delle imprese.
1. È istituito presso la camera di commercio
l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice
civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile,
nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui
al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice
delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato
dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un
dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro
delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del
medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte
agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (4), sono altresì
annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti
previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e
la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese
ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare
completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette
ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il
territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicità di cui al presente
articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale
data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro
delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di
attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicità realizzata
attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino
ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile
1973, n. 256, e successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via
telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese
o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o
di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia
integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti
l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità
alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative
per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro,
evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle
imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle
camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico,
statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel
registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso
duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori
diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del
diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), è
determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella
misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.
10. È abrogato il secondo comma dell'articolo 47 del
testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e
successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro
delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria
banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel
registro delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla
banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al
termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di
ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il
quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità
disposte dal regolamento di cui al comma 8.
Capo III - Organi
9. Organi.
1. Sono organi delle camere di commercio:
a) il consiglio;
b) la giunta;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti.
10. Consiglio.
1. Il numero dei componenti del consiglio è
determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle
imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel
modo seguente:
a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.
2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei
consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione
territoriale di competenza in rappresentanza dei settori
dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio,
del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e
spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per
l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del
consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle
società in forma cooperativa.
3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono
definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del
presente articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di
occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.
4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei
settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del
commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio
assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al
comma 2.
5. Nei settori dell'industria, del commercio e
dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per
le piccole imprese.
6. Del consiglio fanno parte due componenti in
rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza.
7. Il consiglio dura in carica cinque anni.
11. Funzioni del consiglio.
1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di
competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare
le seguenti funzioni:
a) predispone e delibera lo statuto e le relative
modifiche;
b) elegge tra i suoi componenti, con distinte
votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei
revisori dei conti;
c) determina gli indirizzi generali e approva il
programma pluriennale di attività della camera di commercio;
d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni
e il conto consuntivo;
e) delibera gli emolumenti per i componenti degli
organi della camera di commercio, in conformità ai criteri stabiliti
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro e fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 1° agosto 1988, n. 340.
12. Costituzione del consiglio.
1. I componenti del consiglio sono designati dalle
organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di
cui all'articolo 10, comma 2, nonché dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 6.
2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di
cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno dei settori di cui
all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro
rappresentatività in ambito provinciale.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare
riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla
procedura di designazione dei componenti il consiglio e alle modalità
per esperire i ricorsi relativi all'individuazione della
rappresentatività delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché all'elezione dei membri della
giunta.
4. Il consiglio è nominato dal presidente della
giunta regionale.
5. I consigli nominati ai sensi del presente articolo
possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei
consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in
rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte
dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel
registro di cui all'articolo 8.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al
comma 5, prevedendo in particolare:
a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o
attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto
della segretezza del voto medesimo;
b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al
numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;
c) la ripartizione proporzionale per liste e per
settori delle rappresentanze provinciali.
13. Requisiti per la nomina e cause ostative.
1. Possono far parte del consiglio i cittadini
italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti
civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o
amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti
in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo
12, comma 3, e che esercitino la loro attività nell'ambito della
circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati
ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunità
economica europea in possesso dei suddetti requisiti.
2. Non possono far parte del consiglio:
a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri
regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta
provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei
comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
b) gli amministratori non nominati in rappresentanza
delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o
aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o
che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o
in parte facoltativa;
c) i dipendenti della camera di commercio;
d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti
non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione
pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili
con pena non inferiore, nel minimo, a un anno e superiore, nel massimo,
a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste
dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalità
organizzata;
e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di
amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati
responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano
estinto il debito;
f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti
in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un
giuramento o una promessa solenne.
3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la
sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e)
ed f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il
provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'autorità
competente per la nomina.
4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una
delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare,
entro trenta giorni, per una delle cariche.
14. Giunta.
1. La giunta è l'organo esecutivo della camera di
commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri non
inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio
arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto.
Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in
rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio,
dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della
giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non
superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.
2. La giunta dura in carica cinque anni in
coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è
rinnovabile per due sole volte.
3. La giunta nomina tra i suoi membri il
vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne
assume temporaneamente le funzioni.
4. La giunta può essere convocata in via
straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli
argomenti che si intendono trattare.
5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione
del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto
consuntivo:
a) adotta i provvedimenti necessari per la
realizzazione del programma di attività e per la gestione delle
risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la
carriera del personale, da disporre su proposta del segretario generale,
in base a quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme di
attuazione;
b) delibera sulla partecipazione della camera di
commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e
servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;
c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in
altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza.
6. La giunta adotta ogni altro atto per
l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente
legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla
legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.
7. La giunta delibera inoltre in casi di urgenza
sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione
è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione
successiva.
15. Riunioni e deliberazioni.
1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria in due
sessioni, entro il mese di aprile per l'approvazione del conto
consuntivo ed entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio
preventivo; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il
presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio
stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono
valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono
assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese,
a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio
segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
4. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione
delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee
alle competenze degli organi deliberanti.
16. Presidente.
1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla
nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo
scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza
votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei
componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata
raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione
di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno
ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di
ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il
consiglio decade. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un
commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli
organi.
2. Il presidente rappresenta la camera di commercio,
convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del
giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della
giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all'articolo 4.
In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella
prima riunione successiva.
3. Il presidente dura in carica cinque anni, in
coincidenza con la durata del consiglio, e può essere rieletto una sola
volta.
17. Collegio dei revisori dei conti.
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal
consiglio ed è composto da tre membri effettivi designati,
rispettivamente, dal presidente della giunta regionale, dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro del
tesoro, e da due membri supplenti. I membri effettivi e quelli supplenti
devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti. Fino alla
pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori dei conti di cui al
presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei
requisiti prescritti per l'iscrizione nel suddetto registro, dietro
presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte
di ciascun interessato. Il collegio nomina al proprio interno il
presidente. I revisori nominati devono risiedere nella regione ove ha
sede la camera di commercio.
2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica
quattro anni.
3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli
atti e ai documenti della camera di commercio.
4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità
allo statuto, alle disposizioni della presente legge e alle relative
norme di attuazione, collabora con il consiglio nella sua funzione di
controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e
attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della
gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto
consuntivo predisposto dalla giunta. Il collegio dei revisori dei conti
redige altresì una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative
variazioni.
5. Nelle relazioni di cui al comma 4, il collegio dei
revisori dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una
migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. I revisori dei conti rispondono della veridicità
delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del
mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne
riferiscono immediatamente al consiglio.
7. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le
disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per
azioni, in quanto compatibili.
Capo IV - Disposizioni sul finanziamento e sul
personale
18. Finanziamento delle camere di commercio.
1. Al finanziamento ordinario delle camere di
commercio si provvede mediante:
a) i contributi a carico del bilancio dello Stato
quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale
svolte per conto della pubblica amministrazione;
b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
commi 3, 4 e 5;
c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e
dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
d) le entrate e i contributi derivanti da leggi
statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle
attribuzioni delle camere di commercio;
e) i diritti di segreteria sull'attività
certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e
albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni
di cittadini o di enti pubblici e privati;
g) altre entrate e altri contributi.
2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di
cui alla lettera e) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di
gestione e di fornitura dei relativi servizi.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, determina ed aggiorna con proprio
decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere
e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera
di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri
di cui all'articolo 8, da applicare secondo le modalità di cui al comma
4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere
inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonché
gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto
sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle
unità locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione,
accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si
applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento
dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei princìpi e del
procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è
determinato in base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è
tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle
funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a
quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a)
di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di
efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle
funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali
fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del
registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati
al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
d) nei primi due anni di applicazione l'importo non
potrà comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto
annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano
una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione
istituito presso l'Unioncamere, nonché criteri per la ripartizione del
fondo stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su
tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni
amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere
di commercio.
6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per
scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni
economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di
commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli
esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo
del 20 per cento.
19. Personale delle camere di commercio.
1. Al personale delle camere di commercio si
applicano le disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421,
e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il trattamento previdenziale dei dipendenti delle
camere di commercio continua ad essere disciplinato dalle disposizioni
vigenti.
20. Segretario generale.
1. Al segretario generale, ferme restando le
competenze attribuitegli dalle norme vigenti, competono le funzioni di
vertice dell'amministrazione delle camere di commercio, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. Il segretario generale sovraintende altresì al
personale delle camere di commercio.
2. Il segretario generale, su designazione della
giunta, è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato tra gli iscritti in un apposito elenco.
3. Nell'elenco di cui al comma 2 possono essere
iscritti, a domanda:
a) i dirigenti delle camere di commercio, dell'Unioncamere
e di altre amministrazioni o enti pubblici che, oltre ad essere in
possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al
comma 4 del presente articolo, siano iscritti all'albo di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in
materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e
in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 4 del
presente articolo, provenienti da imprese pubbliche o private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche
dirigenziali.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, in conformità ai princìpi di
cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, sono definiti criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco di
cui al comma 2 del presente articolo e per la tenuta dell'elenco
medesimo.
5. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3,
al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è
consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di
provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di
provenienza non possono procedere all'ampliamento della pianta organica qualora i dirigenti di cui alla
lettera a) del comma 3 vengano nominati segretari generali. Nulla è
innovato in ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai
segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge
25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni .
21. Disposizioni in materia di responsabilità.
1. Per gli amministratori e per i dipendenti delle
camere di commercio e dell'Unioncamere si osservano le disposizioni
vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello
Stato.
2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque
anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli
amministratori e dei dipendenti delle camere di commercio e dell'Unioncamere
è personale e non si estende agli eredi.
Capo V - Disposizioni finali e transitorie
22. Uso della denominazione "camera di
commercio".
1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge,
possono assumere nel territorio nazionale la denominazione "camera
di commercio" le associazioni cui partecipino enti ed imprese
italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui
amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per
reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini
stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza
diplomatica dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il
riconoscimento di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518 (14), ovvero
siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del
Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'articolo 1
dello statuto dell'Unioncamere, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, tutti gli altri organismi che usino la
denominazione "camera di commercio" e che non risultino
disciplinati dalla presente legge sono tenuti a mutare la propria
denominazione. In caso di inosservanza, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di lire cinque milioni ad un
massimo di lire dieci milioni e, previa diffida a provvedere al
mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale
mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale
territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori.
23. Riordinamento di uffici.
1. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del
tesoro, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme
per:
a) determinare, secondo i criteri di cui all'articolo
1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , al fine prevalente della tutela
dei consumatori e della fede pubblica, le attribuzioni e le attività
degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e degli uffici metrici provinciali, nell'ambito delle
competenze del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del quale curano, ove richiesta, l'esecuzione di atti e
provvedimenti;
b) prevedere l'applicazione di specifici diritti
connessi alla fornitura di servizi a domanda individuale da definire
nelle voci e negli importi secondo i criteri e le modalità di cui al
comma 2 dell'articolo 18;
c) fornire indirizzi per il migliore raccordo delle
attività e delle strutture delle stazioni sperimentali per l'industria
con le analoghe attività e strutture delle camere di commercio
eventualmente esistenti, anche in relazione al sistema nazionale di
certificazione.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, provvede a garantire il coordinamento, anche tramite
accordi di programma, delle attività di promozione di cui all'articolo
2 della presente legge svolte dal sistema delle camere di commercio e
dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di cui alla legge
18 marzo 1989, n. 106, sulla base dei seguenti criteri:
a) evitare la compresenza nello stesso territorio di
organismi a carattere pubblico che svolgano la medesima funzione,
assicurando contestualmente un'adeguata diffusione dell'informazione e
dei servizi in materia di promozione delle attività di esportazione;
b) coordinare le attività di certificazione di
qualità di prodotti agricoli di competenza dell'ICE con il sistema
nazionale di certificazione.
24. Disposizioni finali e transitorie.
1. In sede di prima applicazione, le norme statutarie
di cui all'articolo 10, comma 2, sono deliberate dalle giunte in carica
alla data di entrata in vigore della presente legge e sono approvate con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Gli organi delle camere di commercio in carica
alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica
fino alla loro naturale scadenza e comunque fino all'approvazione, ai
sensi del comma 1 del presente articolo, delle norme statutarie di cui
all'articolo 10, comma 2.
3. In sede di prima applicazione dell'articolo 14, il
numero minimo dei componenti della giunta è elevato a sei.
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