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D.
Lgs. 50/92
Attuazione
della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori
dei locali commerciali
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'art. 42 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al
Governo per l'attuazione della direttiva n. 85/577/CEE Consiglio del 20
dicembre 1985, concernente la tutela dei consumatori in caso di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28 dicembre 1991;
Sulla
proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana
il seguente decreto legislativo:
(giurisprudenza)
1.
Campo di applicazione.
1.
Il presente decreto si applica ai contratti tra un operatore commerciale
ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di
servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:
a)
durante la visita dell'operatore commerciale al domicilio del
consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del
consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche
temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b)
durante una escursione organizzata dall'operatore commerciale al di
fuori dei propri locali commerciali;
c)
in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una
nota d'ordine, comunque denominata;
d)
per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il
consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza dell'operatore
commerciale.
2.
Il presente decreto si applica anche nel caso di proposte contrattuali
sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in
condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non
sia ancora intervenuta l'accettazione dell'operatore commerciale.
2.
Definizioni.
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a)
consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti o alle
proposte contrattuali disciplinati dal presente decreto, agisce per
scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività
professionale;
b)
operatore commerciale: la persona fisica o giuridica che, in relazione
ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinati dal presente
decreto, agisce nell'ambito della propria attività commerciale o
professionale, nonché la persona che agisce in nome o per conto di un
operatore commerciale.
3.
Esclusioni.
1.
Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
a)
i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed
i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con
eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro
incorporazione in beni immobili, nonché i contratti relativi alla
riparazione di beni immobili;
b)
i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o
di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze
frequenti e regolari;
c)
i contratti di assicurazione;
d)
i contratti relativi ai valori mobiliari.
2.
Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto anche i contratti
aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i
quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del
consumatore non supera l'importo di lire cinquantamila, comprensivo di
oneri fiscali ed al netto di
eventuali
spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota
d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione
della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni del
presente decreto nel caso di più contratti stipulati contestualmente
tra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale,
indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo
di lire cinquantamila.
4.
Diritto di recesso.
1.
Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle
disposizioni del presente decreto è attribuito al consumatore un
diritto di recesso nei termini ed alle condizioni indicati negli
articoli seguenti.
5.
Informazione sul diritto di recesso.
1.
Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle
disposizioni del presente decreto l'operatore commerciale deve informare
il consumatore del diritto di cui all'art. 4. L'informazione deve essere
fornita per iscritto e deve contenere:
a)
l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni
per l'esercizio del diritto di recesso;
b)
l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di
recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona
giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché
l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto
eventualmente già consegnato, se diverso.
Qualora
il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso non sia
soggetto ad alcun termine o modalità, l'informazione deve comunque
contenere gli elementi indicati nella lettera b).
2.
Per i contratti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, qualora sia
sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d'ordine,
comunque denominata, l'informazione di cui al comma 1 deve essere
riportata nella suddetta nota d'ordine, separatamente dalle altre
clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a
quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota
d'ordine, recante l'indicazione del luogo e della data di
sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.
3.
Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione deve
essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto
ovvero all'atto della formulazione della proposta, nell'ipotesi prevista
dal comma 2 dell'art. 1, ed il relativo documento deve contenere, in
caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1,
l'indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al
consumatore, nonché gli elementi necessari per identificare il
contratto. Di tale documento l'operatore commerciale può richiederne
una copia sottoscritta dal consumatore.
4.
Per i contratti di cui all'art. 1, lettera d), l'informazione sul
diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento
illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella
relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a
quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del
contratto, contenute nel documento. Nella nota d'ordine, comunque, in
luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 1, può
essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il
recesso, con la specificazione del relativo termine e con rinvio alle
indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della
merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti
nell'informazione.
5.
L'operatore commerciale non potrà accettare a titolo di corrispettivo
effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a 15 giorni dalla
stipulazione del contratto e non potrà presentarli allo sconto prima di
tale termine.
6.
Esercizio del diritto di recesso.
1.
Il consumatore che intenda esercitare il diritto di cui all'art. 4 deve
inviare all'operatore commerciale o al soggetto indicato nel precedente
art. 5, ove sia diverso, una comunicazione in tal senso nel termine di 7
giorni, che decorrono:
a)
dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente
l'informazione di cui al precedente art. 5 ovvero, nel caso in cui non
sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione
dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di
servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora
al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato
dall'operatore commerciale il prodotto oggetto del contratto;
b)
dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti
riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato
effettuato senza la presenza dell'operatore commerciale ovvero sia stato
mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del
contratto.
Le
parti possono convenire nel contratto garanzie più ampie nei confronti
dei consumatori rispetto a quanto previsto nel presente decreto.
2.
Qualora l'operatore commerciale abbia omesso di fornire al consumatore
l'informazione sul diritto di recesso, ai sensi dell'art. 5, oppure
abbia fornito una informazione incompleta o errata che non abbia
consentito il corretto esercizio di tale diritto, il termine indicato
nel comma 1 è di sessanta giorni dalla data di stipulazione del
contratto, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, ovvero
dalla data di
ricevimento
della merce, nel caso di contratti riguardanti la fornitura di beni.
3.
La comunicazione di cui al comma 1, sottoscritta dal medesimo soggetto
che ha stipulato il contratto o che ha formulato la proposta
contrattuale, deve essere inviata mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, che si intende spedita in tempo utile se
consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal
presente decreto o dal contratto, ove diversi. La comunicazione può
essere inviata anche mediante telegramma, telex e fac-simile spediti
entro i termini indicati nel comma 1 o nel comma 2, a condizione che sia
confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con le
medesime modalità, entro le 48 ore successive. L'avviso di ricevimento
non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del
diritto di recesso.
4.
Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione
concernente il diritto di recesso in luogo di una specifica
comunicazione, è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui
al comma 1, della merce ricevuta.
7.
Condizioni per l'esercizio del diritto di recesso.
1.
Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la
consegna della merce, la sostanziale integrità della merce da
restituire ai sensi del successivo art. 8 è condizione essenziale per
l'esercizio del diritto di recesso. Nell'ipotesi prevista dal comma 2
dell'art. 6 è comunque sufficiente che la merce sia restituita in
normale stato di conservazione, in quanto sia stata custodita ed
eventualmente adoperata con l'uso della normale diligenza.
2.
Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di
recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che
siano state già eseguite.
8.
Effetti dell'esercizio del diritto di recesso.
1.
Con la ricezione da parte dell'operatore commerciale della comunicazione
di cui al precedente art. 6, le parti sono sciolte dalle rispettive
obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale,
fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel
frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui
ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2.
Qualora sia avvenuta la consegna della merce, il consumatore è tenuto a
restituire all'operatore commerciale o al soggetto da questi designato
la merce ricevuta entro sette giorni dalla data del suo ricevimento
ovvero entro il maggior termine convenuto dalle parti. Ai fini della
scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui
viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere. Le
spese di spedizione sono a carico del consumatore.
3.
L'operatore commerciale entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui all'art. 6 ovvero dal ricevimento della merce
restituita, deve rimborsare al consumatore le somme da questi
eventualmente pagate, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra.
Dal rimborso sono escluse soltanto le eventuali spese accessorie, così
come individuate ai sensi dell'art. 3, comma 2, a condizione che tale
esclusione sia stata espressamente prevista nella nota d'ordine o
nell'informazione di cui all'art. 5, ovvero nel catalogo o altro
documento illustrativo. Le somme si intendono rimborsate nei termini
qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con
valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente
indicato. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per
mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora
presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla
qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del
consumatore delle somme versate, in conseguenza dell'esercizio del
diritto di recesso.
9.
Altre forme speciali di vendita.
1.
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai contratti
riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati
fuori dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al
pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e
finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché ai
contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici.
2.
Per i contratti di cui al comma 1 l'informazione sul diritto di cui
all'art. 4 deve essere fornita nel corso della presentazione del
prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le
particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento
impiegato e dalle relative evoluzioni
tecnologiche.
Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite
il mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel
corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte.
L'informazione di cui all'art. 5 deve essere altresì fornita per
iscritto, con le modalità previste dal comma 3 di tale articolo, non
oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il
termine per l'invio della comunicazione, indicato nel precedente art. 6,
decorre dalla data di ricevimento della merce.
10.
Irrinunciabilità del diritto di recesso.
1.
Il diritto di cui all'art. 4 è irrinunciabile.
2.
È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente
decreto.
11.
Sanzioni.
1.
Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto
costituisca reato, nell'ipotesi in cui l'operatore commerciale non abbia
fornito l'informazione di cui al comma 1 dell'art. 5 o abbia fornito una
informazione incompleta o errata o comunque non conforme a quanto
prescritto dagli articoli 5 e 9 del presente decreto, che ostacoli
l'esercizio del diritto di recesso, o abbia presentato all'incasso o
allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di
cui al comma 5 dell'art. 5 o non abbia rimborsato al consumatore le
somme da questi eventualmente pagate o non abbia restituito gli effetti
cambiari secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 8 del
presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire un milione a lire dieci milioni.
2.
Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e
massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3.
Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689
(3). Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento
degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dell'art. 13 della
predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle
violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui
vi è la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.
12.
Foro competente.
1.
Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente
decreto la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo
di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio
dello Stato.
13.
Disposizioni transitorie e finali.
1.
Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2.
In via transitoria è consentito, per il periodo di centoottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che i cataloghi o
altri documenti illustrativi della merce o del servizio oggetto del
contratto non contengano l'informazione di cui al comma 1 dell'art. 5, a
condizione che tale informazione sia riportata nella nota d'ordine o in
altro documento consegnato al consumatore.
3.
È altresì consentito per il periodo di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto che la nota d'ordine
eventualmente sottoposta al consumatore per la sottoscrizione ai sensi
del comma 2 dell'art. 5 non contenga l'informazione sul diritto di
recesso, purché tale informazione sia comunque fornita al consumatore
per iscritto, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 5, con
documento a parte, che deve essere sottoscritto dal consumatore ed
allegato alla nota d'ordine medesima.
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