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D. Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50
Attuazione della direttiva n.
85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali
3. Esclusioni.
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente
decreto:
a) i contratti per la costruzione, vendita e
locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti
concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla
fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili, nonché
i contratti relativi alla riparazione di beni immobili;
b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti
alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente
consegnati a scadenze frequenti e regolari;
c) i contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi ai valori mobiliari.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente
decreto anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la
prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve
essere pagato da parte del consumatore non supera l'importo di lire
cinquantamila, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali
spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota
d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione
della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni del
presente decreto nel caso di più contratti stipulati contestualmente
tra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale,
indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo
di lire cinquantamila.
6. Esercizio del diritto di recesso.
1. Il consumatore che intenda esercitare il diritto
di cui all'art. 4 deve inviare all'operatore commerciale o al soggetto
indicato nel precedente art. 5, ove sia diverso, una comunicazione in
tal senso nel termine di 7 giorni, che decorrono:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine
contenente l'informazione di cui al precedente art. 5 ovvero, nel caso
in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione
dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di
servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora
al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato
dall'operatore commerciale il prodotto oggetto del contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se
successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora
l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza dell'operatore
commerciale ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo
diverso da quello oggetto del contratto.
Le parti possono convenire nel contratto garanzie più
ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto nel
presente decreto.
2. Qualora l'operatore commerciale abbia omesso di
fornire al consumatore l'informazione sul diritto di recesso, ai sensi
dell'art. 5, oppure abbia fornito una informazione incompleta o errata
che non abbia consentito il corretto esercizio di tale diritto, il
termine indicato nel comma 1 è di sessanta giorni dalla data di
stipulazione del contratto, per i contratti riguardanti la prestazione
di servizi, ovvero dalla data di ricevimento della merce, nel caso di
contratti riguardanti la fornitura di beni.
3. La comunicazione di cui al comma 1, sottoscritta
dal medesimo soggetto che ha stipulato il contratto o che ha formulato
la proposta contrattuale, deve essere inviata mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, che si intende spedita in tempo
utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini
previsti dal presente decreto o dal contratto, ove diversi. La
comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, telex e
fac-simile spediti entro i termini indicati nel comma 1 o nel comma 2, a
condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, con le medesime modalità, entro le 48 ore successive.
L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per
provare l'esercizio del diritto di recesso.
4. Qualora espressamente previsto nell'offerta o
nell'informazione concernente il diritto di recesso in luogo di una
specifica comunicazione, è sufficiente la restituzione, entro il
termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.
9. Altre forme speciali di vendita.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano
anche ai contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di
servizi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di offerte
effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi
audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto
stesso, nonché ai contratti conclusi mediante l'uso di strumenti
informatici e telematici.
2. Per i contratti di cui al comma 1 l'informazione
sul diritto di cui all'art. 4 deve essere fornita nel corso della
presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto,
compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche
dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per
i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il
mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel
corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte.
L'informazione di cui all'art. 5 deve essere altresì fornita per
iscritto, con le modalità previste dal comma 3 di tale articolo, non
oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il
termine per l'invio della comunicazione, indicato nel precedente art. 6,
decorre dalla data di ricevimento della merce.
12. Foro competente.
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente
decreto la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo
di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio
dello Stato.
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