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Legge 17 dicembre 1997, n. 433
Delega al Governo per l'introduzione
dell'EURO
Capo I - Disposizioni generali
1. Delega al Governo.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, uno o più decreti
legislativi recanti le norme necessarie per dare piena attuazione alle
disposizioni comunitarie sul passaggio alla moneta unica europea e per
favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla lira all'EURO,
nonché per assicurare la compatibilità dell'ordinamento nazionale con
quanto disposto dall'articolo 108 del Trattato che istituisce la
Comunità europea.
2. I decreti legislativi sono adottati su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e delle finanze e con gli altri Ministri interessati
in relazione all'oggetto delle norme delegate.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi
sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il
parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i
decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il
termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da
essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei
commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1, coordinandovi, qualora
necessario, le norme vigenti nelle stesse materie.
5. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere emanate
le disposizioni necessarie ad adeguare la disciplina legislativa degli
ordinamenti di settore delle pubbliche amministrazioni alle esigenze
derivanti dall'introduzione della moneta unica europea, in conformità
dei princìpi e criteri generali della presente legge e delle
disposizioni comunitarie in materia.
2. Criteri e princìpi direttivi generali della
delega legislativa.
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi
stabiliti negli articoli seguenti ed in coerenza con quelli contenuti
nelle disposizioni comunitarie, i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri
direttivi generali:
a) continuità degli strumenti e dei rapporti
giuridici;
b) principio della neutralità del passaggio dalla
moneta nazionale all'EURO e degli effetti conseguenti;
c) piena informativa delle regole della transizione;
d) previsione, mediante norme per la fase
transitoria, di periodi di adattamento che favoriscano il passaggio
graduale alla nuova moneta ed il suo consapevole utilizzo, in
particolare da parte dei consumatori;
e) per evitare disarmonie con le discipline vigenti,
nei settori interessati dalla normativa da attuare, potranno essere
introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline
stesse;
f) previsione della possibilità di disporre la
delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva
assoluta di legge, per l'adeguamento alle esigenze derivanti
dall'introduzione della moneta unica europea, nel rispetto dei princìpi
e criteri generali della presente legge e delle disposizioni comunitarie
in materia;
g) assicurare che la disciplina disposta sia conforme
alle disposizioni comunitarie eventualmente intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
h) alla copertura di eventuali spese non contemplate
da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle
amministrazioni statali si provvederà, in quanto non sia possibile
farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni,
a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23
agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni.
Capo II - Disposizioni specifiche e princìpi e
criteri direttivi speciali di delega legislativa
3. Disposizioni specifiche.
1. Nell'ambito dei decreti legislativi di cui
all'articolo 1, comma 1, sono emanate le disposizioni intese a
disciplinare, in particolare, le materie e gli oggetti previsti dagli
articoli successivi, secondo i princìpi e i criteri direttivi speciali
ivi indicati ed in conformità ai princìpi e criteri generali di cui
all'articolo 2.
4. Parametri di indicizzazione.
1. I parametri di indicizzazione venuti meno a
seguito dell'introduzione dell'EURO che non possano essere
automaticamente sostituiti sono ridefiniti rispettando la continuità
fra vecchi e nuovi parametri ed assicurando la equivalenza
economico-finanziaria rispetto ai parametri cessati, al fine di
garantire l'ordinata prosecuzione dei rapporti in corso.
5. Calcoli intermedi.
1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dai
regolamenti comunitari in materia, le norme delegate disciplinano le
modalità di utilizzo dell'EURO nei calcoli intermedi effettuati ai fini
della successiva quantificazione di importi monetari da contabilizzare o
da pagare.
6. Effetti della conversione di importi contenuti in
norme vigenti.
1. Le norme delegate disciplinano gli effetti della
conversione in EURO degli importi in lire contenuti in norme vigenti,
nel rispetto dei seguenti criteri:
a) dovrà prevedersi l'irrilevanza degli scarti
derivanti dalla automatica conversione di lire in EURO, con riferimento
alle conseguenze che la norma riconnette agli scostamenti dall'importo
indicato;
b) qualora si renda opportuno modificare il risultato
della conversione, la modifica dovrà essere effettuata mantenendo
inalterato l'ordine di grandezza dell'originario importo in lire e
salvaguardando gli effetti giuridici che vi sono connessi, nel rispetto
della funzione svolta nell'ordinamento dalla disposizione considerata;
c) dovrà essere concesso un adeguato periodo di
adattamento agli importi stabiliti in EURO ai sensi della lettera a),
prevedendo a tal fine una disciplina transitoria che tenga conto del
valore delle modifiche apportate;
d) le norme che prevedono sanzioni pecuniarie, da
sole, alternative o congiunte a pene detentive per la commissione di
taluni reati o che derivino da pene sostitutive o da conversione di
altre sanzioni, dovranno essere oggetto di singoli provvedimenti per
gruppi di materie al fine di conservare l'omogeneità, la congruità e
la proporzionalità delle sanzioni medesime. Gli stessi princìpi
dovranno essere osservati anche in relazione alle disposizioni omologhe
contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nelle disposizioni
legislative di depenalizzazione successivamente emanate, nonché alle
sanzioni amministrative.
2. Le norme delegate disciplinano i criteri di
arrotondamento degli importi in EURO nelle ipotesi in cui una norma, pur
non indicando un importo, ne preveda comunque i criteri di
quantificazione, nel rispetto della funzione svolta nell'ordinamento
dalla disposizione considerata e tenendo conto dell'equilibrio degli
interessi delle parti coinvolte dalla disposizione medesima.
7. Disposizioni per la ridenominazione in EURO degli
strumenti finanziari.
1. Le norme delegate provvedono a disciplinare le
modalità per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo
transitorio, del debito e degli altri strumenti finanziari dello Stato e
di emittenti pubblici. Provvedono altresì a disciplinare le modalità
per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio,
degli strumenti finanziari privati, tenendo conto dell'esigenza di non
determinare oneri rilevanti a carico degli emittenti.
2. Ferme restando le competenze previste dalla
normativa vigente, sono emanate le disposizioni necessarie a
determinare, sin dall'inizio del periodo transitorio, i modi per la
ridenominazione in EURO dell'unità di conto utilizzata nei mercati per
il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti
elencati nella sezione B dell'allegato al decreto legislativo 23 luglio
1996, n. 415, e delle merci, nonché dell'unità di conto utilizzata nei
sistemi per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione dei
pagamenti.
8. Adozione dell'EURO quale moneta di conto.
1. Le norme delegate, al fine di soddisfare
l'esigenza di una trasparente e coerente redazione dei documenti
contabili obbligatori delle imprese e dei gruppi di imprese,
disciplinano i criteri e i modi di utilizzo dell'EURO quale moneta di
conto durante il periodo transitorio.
9. Rilevazione nei bilanci delle imprese delle
operazioni influenzate dall'introduzione dell'EURO.
1. Le norme delegate disciplinano i criteri e le
modalità di rilevazione nei bilanci delle imprese delle operazioni
influenzate dalla fissazione irrevocabile dei tassi di conversione tra
le monete nazionali degli Stati membri partecipanti, l'ECU e l'EURO, nel
rispetto del principio della neutralità del passaggio dalla lira
all'EURO e degli effetti conseguenti.
10. Dematerializzazione degli strumenti finanziari
pubblici e privati.
1. Le norme delegate disciplinano la
dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati, come
individuati dalle vigenti disposizioni, determinandone termini e
condizioni anche al fine di agevolarne la ridenominazione e la
circolazione, tenuto conto dell'esigenza di tutelare la posizione
dell'emittente e del possessore e di assicurare il regolare svolgimento
delle operazioni di compensazione, liquidazione, garanzia e pagamento.
11. Pagamenti.
1. Le norme delegate disciplinano, in conformità ai
princìpi generali stabiliti dall'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, lo scambio delle informazioni
su base elettronica relative ai pagamenti, al fine di agevolare i
rapporti fra i diversi soggetti pubblici interessati ai pagamenti
stessi, anche regolamentando le modalità di effettuazione di
conversioni multiple intermedie dello stesso importo, in modo da ridurne
gli effetti sulla determinazione dell'ammontare trasferito.
12. Dichiarazioni, attestazioni e regolamenti in EURO
nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.
1. Le norme delegate disciplinano i tempi e i modi in
cui si potranno produrre all'amministrazione tributaria, e alle altre
amministrazioni e soggetti pubblici, dichiarazioni, attestazioni e altri
documenti di cui sia obbligatoria la presentazione, con gli importi
indicati in EURO.
2. Ai creditori e ai debitori delle amministrazioni
pubbliche è assicurata, nel periodo transitorio, la possibilità di
ottenere il pagamento o di effettuare il versamento in EURO, qualora
l'adempimento non avvenga in contanti.
13. Documenti contabili delle pubbliche
amministrazioni.
1. Le amministrazioni pubbliche assicurano nel
periodo transitorio, per i documenti contabili per i quali l'indicazione
dei valori in EURO risulti particolarmente significativa, l'indicazione
degli importi in lire e in EURO, anche ai fini della redazione di conti
consolidati in EURO della pubblica amministrazione.
14. Comitato di indirizzo e coordinamento per
l'attuazione dell'EURO.
1. Il Comitato di indirizzo strategico di cui alla
direttiva approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 27 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
176 del 29 luglio 1996, istituito con decreto del Ministro del tesoro
del 12 novembre 1996 con il compito di coordinare tutte le problematiche
correlate con l'introduzione dell'EURO nel sistema economico e
nell'ordinamento giuridico italiano, continua ad operare, non oltre i
sei mesi successivi alla cessazione del corso legale della lira, quale
organismo straordinario presso il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, assumendo la denominazione di Comitato
di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO (Comitato EURO).
2. Il Comitato EURO ha compiti di indirizzo e di
coordinamento in materia di attuazione della moneta unica europea nel
sistema economico e nell'ordinamento nazionale. A tal fine promuove ed
attua le iniziative necessarie ad assicurare l'equilibrato passaggio
alla moneta unica, ivi comprese le attività di studio e di
informazione, di proposta nei confronti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e di consulenza giuridica,
anche attraverso la soluzione di quesiti nelle materie di cui al
presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica o, su sua delega, il presidente del Comitato
EURO riferisce ogni sei mesi alle competenti Commissioni parlamentari
sul processo di attuazione della moneta unica e sui risultati
dell'attività svolta dal Comitato.
3. All'organizzazione e al funzionamento del Comitato
EURO si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (9). Fino alla data di entrata in
vigore del predetto regolamento il Comitato EURO continua ad essere
disciplinato dal decreto del Ministro del tesoro del 12 novembre 1996.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo, ulteriori rispetto all'utilizzo delle risorse
destinate al concorso in programmi cofinanziati dalla Comunità europea,
valutati in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998,
all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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