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D. Lgs.
1 settembre 1993, n. 385
Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
107. Elenco speciale.
1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca
d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e
patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari
finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle
deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco
speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché
l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La
Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le
materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di
attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio .
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con
le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche,
nonché ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con
facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti
necessari.
4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli
intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente
decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si
applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di
investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per
un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle
disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo
degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'articolo 57,
commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati
finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 52.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto
dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47.
117. Contratti.
1. I contratti sono redatti per iscritto e un
esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni
tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il
contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni
altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di
credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. La possibilità di variare in senso sfavorevole al
cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve
essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata
specificamente dal cliente.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le
clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi
di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché
quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i
clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle
ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei
buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari
eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le
operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel
corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di
operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati
contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione
o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto
tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta
ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario
per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.
124. Contratti.
1. Ai contratti di credito al consumo si applica
l'art. 117, commi 1 e 3.
2. I contratti di credito al consumo indicano:
a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole
rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo
cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono
esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare
esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica; oltre
essi, nulla è dovuto dal consumatore;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste al
consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.
3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti
di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati
beni o servizi contengono, a pena di nullità:
a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo
stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di
proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia
immediato.
4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata
al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le
clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni
economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.
5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole
contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i
seguenti criteri:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei
buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente
indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la
conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene
costituita in favore del finanziatore.
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