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Legge 31 maggio 1995, n. 218
Riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato
TITOLO I
Disposizioni generali
1. Oggetto della legge.
1. La presente legge determina l'ambito della
giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto
applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti
stranieri.
2. Convenzioni internazionali.
1. Le disposizioni della presente legge non
pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore
per l'Italia.
2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà
conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro
applicazione uniforme.
TITOLO II
Giurisdizione italiana
3. Ambito della giurisdizione.
1. La giurisdizione italiana sussiste quando il
convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante
che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del
codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla
legge.
2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai
criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione
concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27
settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e
successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il
convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente,
quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione
della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste
anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.
4. Accettazione e deroga della giurisdizione.
1. Quando non vi sia giurisdizione in base
all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano
convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per
iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il
difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.
2. La giurisdizione italiana può essere
convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un
arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte
su diritti disponibili.
3. La deroga è inefficace se il giudice o gli
arbitri incaricati declinano la giurisdizione o comunque non possono
conoscere della causa.
5. Azioni reali relative ad immobili siti all'estero.
1. La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad
azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero.
6. Questioni preliminari.
1. Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le
questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui
soluzione è necessaria per decidere sulla domanda proposta.
7. Pendenza di un processo straniero.
1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la
previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo
oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice
italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre
effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice
straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento
straniero non è riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in
Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata.
2. La pendenza della causa innanzi al giudice
straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo
si svolge.
3. Nel caso di pregiudizialità di una causa
straniera, il giudice italiano può sospendere il processo se ritiene
che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento
italiano.
8. Momento determinante della giurisdizione.
1. Per la determinazione della giurisdizione italiana
si applica l'articolo 5 del codice di procedura civile. Tuttavia la
giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano
sopravvengono nel corso del processo.
9. Giurisdizione volontaria.
1. In materia di giurisdizione volontaria, la
giurisdizione sussiste, oltre che nei casi specificamente contemplati
dalla presente legge e in quelli in cui è prevista la competenza per
territorio di un giudice italiano, quando il provvedimento richiesto
concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o
quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la
legge italiana.
10. Materia cautelare.
1. In materia cautelare, la giurisdizione italiana
sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando
il giudice italiano ha giurisdizione nel merito.
11. Rilevabilità del difetto di giurisdizione.
1. Il difetto di giurisdizione può essere rilevato,
in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto
costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la
giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in
qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se
ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, ovvero se la giurisdizione
italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.
12. Legge regolatrice del processo.
1. Il processo civile che si svolge in Italia è
regolato dalla legge italiana.
TITOLO III
Diritto applicabile
Capo I - Disposizioni generali
13. Rinvio.
1. Quando negli articoli successivi è richiamata la
legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto
internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato:
a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;
b) se si tratta di rinvio alla legge italiana.
2. L'applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa:
a) nei casi in cui le disposizioni della presente
legge rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta
effettuata in tal senso dalle parti interessate;
b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma
degli atti;
c) in relazione alle disposizioni del Capo XI del
presente Titolo.
3. Nei casi di cui agli articoli 33, 34 e 35 si tiene
conto del rinvio soltanto se esso conduce all'applicazione di una legge
che consente lo stabilimento della filiazione.
4. Quando la presente legge dichiara in ogni caso
applicabile una convenzione internazionale si segue sempre, in materia
di rinvio, la soluzione adottata dalla convenzione.
14. Conoscenza della legge straniera applicabile.
1. L'accertamento della legge straniera è compiuto
d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli
strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni
acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può
altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.
2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la
legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la
legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente
previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la
legge italiana.
15. Interpretazione e applicazione della legge
straniera.
1. La legge straniera è applicata secondo i propri
criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo.
16. Ordine pubblico.
1. La legge straniera non è applicata se i suoi
effetti sono contrari all'ordine pubblico.
2. In tal caso si applica la legge richiamata
mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la
medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.
17. Norme di applicazione necessaria.
1. È fatta salva la prevalenza sulle disposizioni
che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto
e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla
legge straniera.
18. Ordinamenti plurilegislativi.
1. Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle
disposizioni della presente legge coesistono più sistemi normativi a
base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo
i criteri utilizzati da quell'ordinamento.
2. Se tali criteri non possono essere individuati, si
applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il
collegamento più stretto.
19. Apolidi, rifugiati e persone con più
cittadinanze.
1. Nei casi in cui le disposizioni della presente
legge richiamano la legge nazionale di una persona, se questa è apolide
o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in
mancanza, la legge dello Stato di residenza.
2. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la
legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il
collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana,
questa prevale.
Capo II - Capacità e diritti delle persone fisiche
20. Capacità giuridica delle persone fisiche.
1. La capacità giuridica delle persone fisiche è
regolata dalla loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacità,
prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate
dalla stessa legge.
21. Commorienza.
1. Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una
persona ad un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, il
momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del
rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva.
22. Scomparsa, assenza e morte presunta.
1. I presupposti e gli effetti della scomparsa,
dell'assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla
sua ultima legge nazionale.
2. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie
di cui al comma 1:
a) se l'ultima legge nazionale della persona era
quella italiana;
b) se l'ultima residenza della persona era in Italia;
c) se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o
della morte presunta può produrre effetti giuridici nell'ordinamento
italiano.
23. Capacità di agire delle persone fisiche.
1. La capacità di agire delle persone fisiche è
regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge
regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di
agire, queste sono regolate dalla stessa legge.
2. In relazione a contratti tra persone che si
trovano nello stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge
dello Stato in cui il contratto è concluso può invocare l'incapacità
derivante dalla propria legge nazionale solo se l'altra parte
contraente, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza
di tale incapacità o l'ha ignorata per sua colpa.
3. In relazione agli atti unilaterali, la persona
considerata capace dalla legge dello Stato in cui l'atto è compiuto può
invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale soltanto
se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno
fatto affidamento sulla capacità dell'autore dell'atto.
4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si
applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per
causa di morte, né agli atti relativi a diritti reali su immobili
situati in uno Stato diverso da quello in cui l'atto è compiuto.
24. Diritti della personalità.
1. L'esistenza ed il contenuto dei diritti della
personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia
i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla
legge applicabile a tale rapporto.
2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui
al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità
per fatti illeciti.
Capo III - Persone giuridiche
25. Società ed altri enti.
1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed
ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura
associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui
territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si
applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è
situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di
tali enti.
2. In particolare sono disciplinati dalla legge
regolatrice dell'ente:
a) la natura giuridica;
b) la denominazione o ragione sociale;
c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
d) la capacità;
e) la formazione, i poteri e le modalità di
funzionamento degli organi;
f) la rappresentanza dell'ente;
g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità
di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale
qualità;
h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
i) le conseguenze delle violazioni della legge o
dell'atto costitutivo.
3. I trasferimenti della sede statutaria in altro
Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia
soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati
interessati.
Capo IV - Rapporti di famiglia
26. Promessa di matrimonio.
1. La promessa di matrimonio e le conseguenze della
sua violazione sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o,
in mancanza, dalla legge italiana.
27. Condizioni per contrarre matrimonio.
1. La capacità matrimoniale e le altre condizioni
per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun
nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno
dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o
riconosciuto in Italia.
28. Forma del matrimonio.
1. Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è
considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge
nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o
dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
29. Rapporti personali tra coniugi.
1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati
dalla legge nazionale comune.
2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse
cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello
Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
30. Rapporti patrimoniali tra coniugi.
1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati
dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono
tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono
regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino
o nel quale almeno uno di essi risiede.
2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è
valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo
in cui l'accordo è stato stipulato.
3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi
regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne
abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa.
Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilità è
limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità
prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
31. Separazione personale e scioglimento del
matrimonio.
1. La separazione personale e lo scioglimento del
matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al
momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio;
in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita
matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
2. La separazione personale e lo scioglimento del
matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera
applicabile, sono regolati dalla legge italiana.
32. Giurisdizione in materia di nullità,
annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio.
1. In materia di nullità e di annullamento del
matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio,
la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti
dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il
matrimonio è stato celebrato in Italia.
33. Filiazione.
1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge
nazionale del figlio al momento della nascita.
2. È legittimo il figlio considerato tale dalla
legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della
nascita del figlio.
3. La legge nazionale del figlio al momento della
nascita regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della
contestazione dello stato di figlio. Lo stato di figlio legittimo,
acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può
essere contestato che alla stregua di tale legge.
34. Legittimazione.
1. La legittimazione per susseguente matrimonio è
regolata dalla legge nazionale del figlio nel momento in cui essa
avviene o dalla legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo
momento.
2. Negli altri casi, la legittimazione è regolata
dalla legge dello Stato di cui è cittadino, al momento della domanda,
il genitore nei cui confronti il figlio viene legittimato. Per la
legittimazione destinata ad avere effetto dopo la morte del genitore
legittimante, si tiene conto della sua cittadinanza al momento della
morte.
35. Riconoscimento di figlio naturale.
1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio
naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della
nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa
il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene.
2. La capacità del genitore di fare il
riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale.
3. La forma del riconoscimento è regolata dalla
legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la
sostanza.
36. Rapporti tra genitori e figli.
1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e
figli, compresa la potestà dei genitori, sono regolati dalla legge
nazionale del figlio.
37. Giurisdizione in materia di filiazione.
1. In materia di filiazione e di rapporti personali
fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei
casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei
genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia.
Capo V - Adozione
38. Adozione.
1. I presupposti, la costituzione e la revoca
dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli
adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale
gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel
quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al
momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando è
richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad
attribuirgli lo stato di figlio legittimo.
2. È in ogni caso salva l'applicazione della legge
nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che
essa eventualmente richieda.
39. Rapporto fra adottato e famiglia adottiva.
1. I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato
e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal
diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in
mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi
residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita
matrimoniale è prevalentemente localizzata.
40. Giurisdizione in materia di adozione.
1. I giudici italiani hanno giurisdizione in materia
di adozione allorché:
a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono
cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia;
b) l'adottando è un minore in stato di abbandono in
Italia.
2. In materia di rapporti personali o patrimoniali
fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi i
giudici italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste
dall'articolo 3, ogni qualvolta l'adozione si è costituita in base al
diritto italiano.
41. Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in
materia di adozione.
1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione
sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66.
2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali
in materia di adozione dei minori.
Capo VI - Protezione degli incapaci e obblighi
alimentari
42. Giurisdizione e legge applicabile in materia di
protezione dei minori.
1. La protezione dei minori è in ogni caso regolata
dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle
autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori,
resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742 (3).
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano
anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge
nazionale, nonché alle persone la cui residenza abituale non si trova
in uno degli Stati contraenti.
(3) Riportata alla voce Maternità e infanzia.
43. Protezione dei maggiori d'età.
1. I presupposti e gli effetti delle misure di
protezione degli incapaci maggiori di età, nonché i rapporti fra
l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale
dell'incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la
persona o i beni dell'incapace, il giudice italiano può adottare le
misure previste dalla legge italiana.
44. Giurisdizione in materia di protezione dei
maggiori d'età.
1. La giurisdizione italiana in materia di misure di
protezione degli incapaci maggiori di età sussiste, oltre che nei casi
previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando esse si rendono necessarie
per proteggere, in via provvisoria e urgente, la persona o i beni
dell'incapace che si trovino in Italia.
2. Quando in base all'articolo 66 nell'ordinamento
italiano si producono gli effetti di un provvedimento straniero in
materia di capacità di uno straniero, la giurisdizione italiana
sussiste per pronunciare i provvedimenti modificativi o integrativi
eventualmente necessari.
45. Obbligazioni alimentari nella famiglia.
1. Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in
ogni caso regolate dalla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla
legge applicabile alle obbligazioni alimentari, resa esecutiva con la
legge 24 ottobre 1980, n. 745.
Capo VII - Successioni
46. Successione per causa di morte.
1. La successione per causa di morte è regolata
dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al
momento della morte.
2. Il soggetto della cui eredità si tratta può
sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera
successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha
effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in
tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la
scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai
legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona
della cui successione si tratta.
3. La divisione ereditaria è regolata dalla legge
applicabile alla successione, salvo che i condividenti, d'accordo fra
loro, abbiano designato la legge del luogo d'apertura della successione
o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.
47. Capacità di testare.
1. La capacità di disporre per testamento, di
modificarlo o di revocarlo è regolata dalla legge nazionale del
disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca.
48. Forma del testamento.
1. Il testamento è valido, quanto alla forma, se è
considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha
disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento
del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in
cui aveva il domicilio o la residenza.
49. Successione dello Stato.
1. Quando la legge applicabile alla successione, in
mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i
beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano.
50. Giurisdizione in materia successoria.
1. In materia successoria la giurisdizione italiana
sussiste:
a) se il defunto era cittadino italiano al momento
della morte;
b) se la successione si è aperta in Italia;
c) se la parte dei beni ereditari di maggiore
consistenza economica è situata in Italia;
d) se il convenuto è domiciliato o residente in
Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda
sia relativa a beni immobili situati all'estero;
e) se la domanda concerne beni situati in Italia.
Capo VIII - Diritti reali
51. Possesso e diritti reali.
1. Il possesso, la proprietà e gli altri diritti
reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato
in cui i beni si trovano.
2. La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita,
salvo che in materia successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un
diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto.
52. Diritti reali su beni in transito.
1. I diritti reali su beni in transito sono regolati
dalla legge del luogo di destinazione.
53. Usucapione di beni mobili.
1. L'usucapione di beni mobili è regolata dalla
legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine
prescritto.
54. Diritti su beni immateriali.
1. I diritti su beni immateriali sono regolati dalla
legge dello Stato di utilizzazione.
55. Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali.
1. La pubblicità degli atti di costituzione,
trasferimento ed estinzione dei diritti reali è regolata dalla legge
dello Stato in cui il bene si trova al momento dall'atto.
Capo IX - Donazioni
56. Donazioni.
1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale
del donante al momento della donazione.
2. Il donante può, con dichiarazione espressa
contestualmente alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla
legge dello Stato in cui egli risiede.
3. La donazione è valida, quanto alla forma, se è
considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla
legge dello Stato nel quale l'atto è compiuto.
Capo X - Obbligazioni contrattuali
57. Obbligazioni contrattuali.
1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso
regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge
18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni
internazionali, in quanto applicabili.
Capo XI - Obbligazioni non contrattuali
58. Promessa unilaterale.
1. La promessa unilaterale è regolata dalla legge
dello Stato in cui viene manifestata.
59. Titoli di credito.
1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono
in ogni caso regolati dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di
Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale
e di vaglia cambiario, di cui al regio decreto-legge 25 agosto 1932, n.
1130, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1946, e del 19 marzo
1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di cui al
regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, convertito dalla legge 4
gennaio 1934, n. 61.
2. Tali disposizioni si applicano anche alle
obbligazioni assunte fuori dei territori degli Stati contraenti o
allorché esse designino la legge di uno Stato non contraente.
3. Gli altri titoli di credito sono regolati dalla
legge dello Stato in cui il titolo è stato emesso. Tuttavia le
obbligazioni diverse da quella principale sono regolate dalla legge
dello Stato in cui ciascuna è stata assunta.
60. Rappresentanza volontaria.
1. La rappresentanza volontaria è regolata dalla
legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari
sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia
conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si
applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via
principale i suoi poteri nel caso concreto.
2. L'atto di conferimento dei poteri di
rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla
legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è
posto in essere.
61. Obbligazioni nascenti dalla legge.
1. La gestione di affari altrui, l'arricchimento
senza causa, il pagamento dell'indebito e le altre obbligazioni legali,
non diversamente regolate dalla presente legge, sono sottoposti alla
legge dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva
l'obbligazione.
62. Responsabilità per fatto illecito.
1. La responsabilità per fatto illecito è regolata
dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il
danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui
si è verificato il fatto che ha causato il danno.
2. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto
cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di
tale Stato.
63. Responsabilità extracontrattuale per danno da
prodotto.
1. La responsabilità per danno da prodotto è
regolata, a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si
trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure da quella
dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, a meno che il
produttore provi che il prodotto vi è stato immesso in commercio senza
il suo consenso.
TITOLO IV
Efficacia di sentenze ed atti stranieri
64. Riconoscimento di sentenze straniere.
1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia
senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere
della causa secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri
dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato
a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge
del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i
diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la
legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata
dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del
luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza
pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice
italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto
inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari
all'ordine pubblico.
65. Riconoscimento di provvedimenti stranieri.
1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri
relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti
di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati
pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle
norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di
quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché
non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i
diritti essenziali della difesa.
66. Riconoscimento di provvedimenti stranieri di
giurisdizione volontaria.
1. I provvedimenti stranieri di volontaria
giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad
alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui
all'articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle
autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni
della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello
Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono
pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri
corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.
67. Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri
di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento.
1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione
del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento
straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario
procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può
chiedere alla corte d'appello del luogo di attuazione l'accertamento dei
requisiti del riconoscimento.
2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero
di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la
domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e per
l'esecuzione forzata.
3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un
processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio.
68. Attuazione ed esecuzione di atti pubblici
ricevuti all'estero.
1. Le norme di cui all'articolo 67 si applicano anche
rispetto all'attuazione e all'esecuzione forzata in Italia di atti
pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva.
69. Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici
stranieri.
1. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri
riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti,
interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono
resi esecutivi con decreto della corte d'appello del luogo in cui si
deve procedere a tali atti.
2. Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta
dalla parte interessata, l'istanza è proposta alla corte mediante
ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del
provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti. Se l'assunzione è
domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in
via diplomatica.
3. La corte delibera in camera di consiglio e,
qualora autorizzi l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente.
4. Può disporsi l'assunzione di mezzi di prova o
l'espletamento di altri atti istruttori non previsti dall'ordinamento
italiano sempreché essi non contrastino con i princìpi
dell'ordinamento stesso.
5. L'assunzione o l'espletamento richiesti sono
disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le forme
espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera in quanto
compatibili con i princìpi dell'ordinamento italiano.
70. Esecuzione richiesta in via diplomatica.
1. Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova
di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata
non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i
provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal
giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.
71. Notificazione di atti di autorità straniere.
1. La notificazione di citazioni a comparire davanti
ad autorità straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero
è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui
giurisdizione la notificazione si deve eseguire.
2. La notificazione richiesta in via diplomatica è
eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da
lui richiesto.
3. La notificazione avviene secondo le modalità
previste dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le modalità
richieste dall'autorità straniera in quanto compatibili con i princìpi
dell'ordinamento italiano. In ogni caso l'atto può essere consegnato,
da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo accetti
volontariamente.
TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
72. Disposizioni transitorie.
1. La presente legge si applica in tutti i giudizi
iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva
l'applicabilità alle situazioni esaurite prima di tale data delle
previgenti norme di diritto internazionale privato.
2. I giudizi pendenti sono decisi dal giudice
italiano se i fatti e le norme che determinano la giurisdizione
sopravvengono nel corso del processo.
73. Abrogazioni.
1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonché
gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37,
secondo comma, del codice di procedura civile; gli articoli dal 796
all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 31
dicembre 1996.
74. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il 1° settembre
1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996.
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