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Legge 2 gennaio 1991, n. 1
Disciplina dell'attività di
intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati
mobiliari.
TITOLO I
Disciplina dell'attività di intermediazione
mobiliare
1.
2.
3. Albo.
1.
2. La CONSOB autorizza l'esercizio delle attività di
cui all'articolo 1, comma 1, e dispone l'iscrizione all'albo delle
società indicando le attività per le quali le società stesse sono
autorizzate, sulla base dell'accertamento della sussistenza dei seguenti
requisiti, oltre che della conformità dello statuto sociale alle
disposizioni della presente legge:
a);
b) gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti muniti di rappresentanza ed i soci accomandatari devono
possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1, quarto
comma, lettera c), della citata legge n. 77 del 1983, e non devono
trovarsi in una delle condizioni di esclusione dai locali della borsa
previste dall'articolo 8 della legge 20 marzo 1913, n. 272, né essere
stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge
13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni. Gli
amministratori, i direttori generali e i dirigenti cui sono conferiti
poteri di rappresentanza nonché i soci accomandatari devono altresì
avere svolto per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad
un triennio, funzioni di amministratore o funzioni di carattere
direttivo in società o enti del settore creditizio, assicurativo o
finanziario, o in società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre
1939, n. 1966, o in società commissionarie ammesse agli antirecinti
alle grida delle borse valori, o in società di gestione di fondi comuni
di investimento mobiliare, o in società di intermediazione mobiliare, o
avere esercitato la professione di agente di cambio facendo fronte ai
propri impegni come previsto dalla legge, ovvero avere svolto funzioni
di procuratore generale o rappresentante alle grida di agenti di cambio;
c) anche agli effetti dell'articolo 1, quarto comma,
lettera b), della citata legge n. 77 del 1983, per le funzioni svolte
dai soggetti indicati alla lettera b), secondo periodo, del presente
comma, presso società o enti che non hanno come attività esclusiva una
o più di quelle indicate alla medesima lettera b), si può tener conto
delle funzioni svolte presso uffici e settori finanziari della società
o dell'ente, purché il volume di attività del settore o dell'ufficio
abbia dimensioni adeguate a quelle della società di gestione o di
intermediazione mobiliare presso la quale la carica deve essere
ricoperta. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per l'applicazione delle
disposizioni della presente lettera, con particolare riferimento
all'individuazione degli uffici e settori finanziari delle società o
degli enti ed alla verifica dell'adeguatezza della loro dimensione
rispetto a quella della società di intermediazione mobiliare;
d) i componenti del collegio sindacale devono essere
iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e dei
periti commerciali o degli avvocati o dei procuratori e al ruolo dei
revisori ufficiali dei conti;
e) i soggetti che, in virtù della partecipazione al
capitale in via diretta o per interposta persona o per il tramite di
società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtù di
particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della società
devono documentare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità
di cui alla lettera b); ove il soggetto controllante sia una persona
giuridica o una società di persone, tali requisiti devono essere
posseduti dagli amministratori e dai direttori generali .
3.
4. Partecipazione al capitale delle società di
intermediazione mobiliare.
1.
2. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche alle
società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui
alla citata legge n. 77 del 1983. Le comunicazioni sono inviate alla
Banca d'Italia, che ne dà immediata notizia alla CONSOB.
3-4.
5. 6. 7. 8.
9. Vigilanza sulle società di intermediazione
mobiliare.1-11.
12. Alle partecipazioni nelle società di gestione di
fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77
del 1983, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della
citata legge 4 giugno 1985, n. 281. La Banca d'Italia dà immediata
notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute.
13. Ai sensi della citata legge n. 77 del 1983, la
Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, stabilisce con provvedimenti di
carattere generale i limiti di investimento dei fondi comuni, di cui
alla stessa legge, in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo
cui appartiene la società di gestione ai sensi dell'articolo 4, comma
3, nonché in titoli oggetto dell'attività di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b), svolta dai medesimi soggetti collegati.
14. Ferme restando le disposizioni della citata legge
n. 77 del 1983, la CONSOB, con il regolamento di cui al comma 2,
stabilisce, con riferimento all'attività delle società di gestione dei
fondi comuni di investimento mobiliare:
a) le regole di comportamento di cui al comma 2,
lettere e) e g);
b) modi ed i termini della comunicazione da parte
delle società di gestione delle operazioni effettuate nell'attività di
gestione dei fondi aventi ad oggetto titoli emessi da soggetti
appartenenti al gruppo cui appartiene la stessa società di gestione ai
sensi dell'articolo 4, comma 3, ovvero titoli oggetto dell'attività di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), svolta dai medesimi soggetti.
15-17.
10-12
13
14.
15. Fondo nazionale di garanzia.
1. È istituito un fondo nazionale di garanzia per la
tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di
intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, in
conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in
valori mobiliari.
2. Il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB,
formulata d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con proprio decreto
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalità di organizzazione e
di funzionamento del fondo nonché la misura del contributo, i casi, le
modalità ed i limiti di intervento del fondo e le norme per la gestione
e l'investimento delle attività del fondo stesso.
3. L'adesione al fondo è obbligatoria per le società
di intermediazione mobiliare e per i soggetti autorizzati all'esercizio
delle attività di cui all'articolo 1, comma 1. Il contributo al fondo
è stabilito in misura non superiore al 2 per cento dei proventi lordi
derivanti dallo svolgimento delle attività di intermediazione
mobiliare, tenuto conto anche della diversa composizione dei rischi
dell'attivo.
L'intervento del fondo è condizionato alla
dichiarazione di insolvenza.
4. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 deve
altresì essere previsto il trasferimento al fondo nazionale di garanzia
della quota parte dei fondi comuni di cui all'articolo 7 del regio
decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio
1933, n. 118, spettante ad ogni singolo agente di cambio partecipante
alle società di intermediazione mobiliare a diminuzione di quanto
dovuto al fondo stesso da parte delle medesime società a decorrere dal
compimento delle procedure previste dall'art. 62 del decreto medesimo.
16-21
22
23-28
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