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D.
Lgs. 185/1999
Attuazione
della direttiva 97/7/CEE relativa alla protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio
1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti
a distanza;
Vista la
legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il
decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
Visto
l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14
e del 21 maggio 1999;
Sulla
proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Emana il
seguente decreto legislativo:
1.
Definizioni.
1. Ai
fini del presente decreto si intende per:
a)
contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi
stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di
vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore
che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di
comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa
la conclusione del contratto stesso;
b)
consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui
alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attività
professionale eventualmente svolta;
c)
fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza
agisce nel quadro della sua attività professionale;
d)
tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la
presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa
impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un
elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto è
riportato nell'allegato I;
e)
operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere
a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a
distanza.
2. Campo
di applicazione.
1. Il
presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i
contratti:
a)
relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è
riportato nell'allegato II;
b)
conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
c)
conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni
pubblici;
d)
relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a
beni immobili, con esclusione della locazione;
e)
conclusi in occasione di una vendita all'asta.
3.
Informazioni per il consumatore.
1. In
tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza,
il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a)
identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il
pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b)
caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo
del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese
di consegna;
e)
modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del
servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f)
esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi
dell'articolo 5, comma 3;
g)
modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di
esercizio del diritto di recesso;
h) costo
dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è
calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata
della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata
minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o
la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le
informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere
inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile,
con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza
impiegata, osservando in particolare i princìpi di buona fede e di
lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua
delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori
particolarmente
vulnerabili.
3. In
caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore e lo scopo
commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo
inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena
di nullità del contratto.
4. Nel
caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione
individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il
consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite
nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui
all'articolo 4.
4.
Conferma scritta delle informazioni.
1. Il
consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su
altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di
tutte le informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima od al
momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle
stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le
seguenti informazioni:
a)
un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto
di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui all'articolo
5, comma 2;
b)
l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può
presentare reclami;
c) le
informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali
esistenti;
d) le
condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o
superiore ad un anno.
2. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la
cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a
distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e
siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in
tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico
della sede del fornitore cui poter presentare reclami.
5.
Esercizio del diritto di recesso.
1. Il
consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza,
senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine
di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i
beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano
stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal giorno in cui
questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la
conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla
conclusione stessa;
b) per i
servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui
siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4, qualora ciò
avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine
di tre mesi dalla conclusione stessa.
2. Nel
caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui
all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di
tre mesi e decorre:
a) per i
beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i
servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo
diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il
diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di
fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del
consumatore, prima della scadenza del termine di dieci giorni previsto
dal comma 1 (1/a);
b) di
fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei
tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di
controllare;
c) di
fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o
che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di
deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di
fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati,
aperti dal consumatore;
e) di
fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di
servizi di scommesse e lotterie.
4. Il
diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto,
di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del
fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La
comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche
mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia confermata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore
successive.
5.
Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a
restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da
questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti
dal
contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque
essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del
ricevimento del bene.
6. Le
uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di
recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di
restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal
contratto a distanza.
7. Se il
diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle
disposizioni del presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso
delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire
gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta
giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza
dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
8.
Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a
distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso
al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra
questi e il fornitore, il contratto di credito si intende risolto di
diritto, senza alcuna
penalità,
nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso
conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi. È fatto
obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente il credito
l'avvenuto
esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme
eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento
del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza
dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore
sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalità, fatta
salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
6.
Esecuzione del contratto.
1. Salvo
diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione
entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il
consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In
caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore,
dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio
richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il
consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, e
provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il
pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi
prima o al momento della conclusione del contratto, il fornitore non può
adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se
di valore e qualità equivalenti o superiori.
7.
Esclusioni.
1. Gli
articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
a) ai
contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni
per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del
consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da
distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai
contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti,
alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione
del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una
data determinata o in un periodo prestabilito.
8.
Pagamento mediante carta.
1. Il
consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia
previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore al
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del presente decreto
legislativo.
2.
L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al
consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto
al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento
della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo,
fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di
addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
9.
Fornitura non richiesta.
1. È
vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una
sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una
richiesta di pagamento.
2. Il
consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di
fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa
consenso.
10.
Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza.
1.
L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica
di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore
o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.
2.
Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma
1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere
impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente
contrario.
11.
Irrinunciabilità dei diritti.
1. I
diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo sono
irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le
disposizioni del presente decreto.
2. Ove le
parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa
da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute
le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo.
12.
Sanzioni.
1. Fatta
salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca
reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3,
4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola
l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore secondo le
modalità di cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme
da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei
casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo
della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le
sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della
predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle
violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui
vi è la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.
13.
Azioni collettive.
1. In
relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le
associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
14. Foro
competente.
1. Per le
controversie civili inerenti all'applicazione del presente decreto
legislativo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del
luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel
territorio dello Stato.
15.
Disposizioni transitorie e finali.
1. Il
contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente decreto
legislativo.
2. Fino
alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni di
cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita
previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50,
e dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
si applicano le disposizioni più favorevoli per il consumatore
contenute nel presente decreto legislativo.
3. Il
presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Allegato
I
Tecniche
di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d):
stampati
senza indirizzo;
stampati
con indirizzo;
lettera
circolare;
pubblicità
stampa con buono d'ordine;
catalogo;
telefono
con intervento di un operatore;
telefono
senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata,
audiotext);
radio;
videotelefono
(telefono con immagine);
teletext
(microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o schermo sensibile
al tatto;
posta
elettronica;
fax;
televisore,
(teleacquisto, televendita).
Allegato
II
Servizi
finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):
servizi
d'investimento;
operazioni
di assicurazione e di riassicurazione;
servizi
bancari;
operazioni
riguardanti fondi di pensione;
servizi
riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali
servizi comprendono in particolare:
i servizi
di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi
di società di investimenti collettivi;
i servizi
che rientrano nelle attività che beneficiano del riconoscimento
reciproco di cui si applica l'allegato della seconda direttiva
89/646/CEE;
le
operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e
riassicurazione di cui:
all'articolo
1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato
della direttiva 79/267/CEE;
alla
direttiva 64/225/CEE;
alle
direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
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