Torna
indietro
D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 175
Attuazione della direttiva
92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione
sulla vita.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
legge 22 febbraio 1994, n. 146 - legge comunitaria per il 1993, ed in
particolare gli articoli 18 e 19, recanti delega al Governo per
l'attuazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992,
che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e
88/357/CEE, e della direttiva 91/371/CEE del Consiglio del 20 giugno
1991, relativa all'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica
europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita;
Vista la
legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante norme sull'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti;
Vista la
legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle
assicurazioni private contro i danni;
Vista la
legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Vista la
legge 22 ottobre 1986, n. 742, regolante l'esercizio delle assicurazioni
private sulla vita;
Vista la
legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge
n. 576 del 1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o
enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 febbraio 1995;
Acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16
marzo 1995;
Sulla
proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica
incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 92/49/CEE CHE COORDINA LE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI
L'ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA E CHE
MODIFICA LE DIRETTIVE 73/239/CEE E 88/357/CEE (TERZA DIRETTIVA
ASSICURAZIONE NON VITA)
TITOLO I
Disposizioni generali
1. Definizioni.
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) Stato membro: uno Stato membro della Unione
europea;
b) Stato terzo: uno Stato che non è membro
dell'Unione europea;
c) impresa: ogni società che esercita le
assicurazioni nei rami indicati nella tabella allegata al presente
decreto;
d) stabilimento: la sede legale o una sede secondaria
di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 82, comma
5;
e) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato membro in cui si trovano i beni, quando
l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni
mobili in essi contenuti, sempreché entrambi siano coperti dallo stesso
contratto di assicurazione;
2) lo Stato membro di immatricolazione, quando
l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad
immatricolazione;
3) lo Stato membro in cui l'assicurato ha
sottoscritto il contratto, quando questo abbia durata inferiore o pari a
quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una
vacanza;
4) lo Stato membro in cui l'assicurato ha il proprio
domicilio abituale, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo
Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in
tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri precedenti;
f) rischio assunto in regime di stabilimento: il
rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio
del medesimo Stato membro in cui è ubicato il rischio;
g) rischio assunto in regime di libertà di
prestazione di servizi: il rischio che un'impresa assume da uno
stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da
quello in cui è ubicato il rischio;
h) Stato membro d'origine: lo Stato in cui è situata
la sede legale dell'impresa che assume il rischio;
i) Stato membro di stabilimento: lo Stato in cui è
situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
l) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
membro in cui è ubicato il rischio quando esso è assunto da uno
stabilimento situato in un altro Stato membro;
m) società controllata: una società si considera
controllata nei casi previsti dall'articolo 2359 del codice civile. Sono
in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro
soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la
maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o
revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di
voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto;
n) partecipazione qualificata: il fatto di detenere
in un'impresa, direttamente o per il tramite di società controllate,
società fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del
capitale o dei diritti di voto. I diritti di voto da prendere in
considerazione sono quelli indicati nell'art. 1 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 90. Si considera altresì partecipazione qualificata
quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dia
comunque la possibilità di esercitare su questa un'influenza notevole,
ancorché non dominante;
o) mercato regolamentato: un mercato finanziario così
come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva n. 93/22/CEE 10
maggio 1993, che può essere situato in uno Stato membro o in uno Stato
terzo. In questo secondo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo
Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti
analoghi. Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di
qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o
sui mercati regolamentati dello Stato membro in questione;
p) autorità di controllo: le autorità nazionali
incaricate del controllo delle imprese;
q) unità di conto europea (ECU): quella definita
dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 e
successive modificazioni, applicabile al bilancio generale della Unione
europea;
r) congruenza: la rappresentazione degli impegni
esigibili in una determinata valuta, con corrispondenti attività
espresse o realizzabili in questa stessa valuta;
s) localizzazione: la presenza di attività mobiliari
ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I
crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli
stessi sono esigibili;
t) grandi rischi: si intendono per grandi rischi
quelli rientranti nei seguenti rami indicati nel punto A) della tabella
allegata del presente decreto:
a. 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di
veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7
(merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi,
lacustri e fluviali) salvo quanto previsto alla successiva lettera c);
b. 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato
eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o
intellettuale e il rischio riguardi questa attività;
c. 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli
ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni),
10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e
fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione
obbligatoria ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
e successive modifiche, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie),
purché il contraente assicurato superi i limiti di almeno due dei tre
criteri seguenti:
il totale dell'attivo dello stato patrimoniale
risulti superiore ai 6,2 milioni di ECU;
l'importo del volume d'affari risulti superiore ai
12,8 milioni di ECU;
il numero dei dipendenti occupati in media durante
l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità.
Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di
un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di
cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;
u) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a
circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica,
senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche
se non agganciati ad una motrice;
v) ufficio nazionale di assicurazione: organizzazione
professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5
adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del
comitato dei trasporti interni della commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di
assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad
esercitare il ramo "responsabilità civile autoveicoli";
z) fondo di garanzia: un organismo creato da uno
Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, almeno entro i
limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone
causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato
adempimento dell'obbligo di assicurazione;
aa) decreto legislativo vita: il decreto legislativo
che recepisce la direttiva n. 92/96/CEE 10 novembre 1992.
2. Oggetto.
1. Il presente decreto disciplina l'esercizio delle
assicurazioni indicate nel punto A) della tabella allegata. Esso si
applica:
a) alle imprese aventi la sede legale nel territorio
della Repubblica, per l'attività da queste esercitata nel predetto
territorio e per quella esercitata in regime di stabilimento o in regime
di libertà di prestazione di servizi nel territorio di altri Stati
membri o di Stati terzi, nonché per quella svolta in regime di libertà
di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso
sedi secondarie situate in altri Stati membri;
b) alle imprese aventi la sede legale in un altro
Stato membro, per l'attività da queste esercitata nel territorio della
Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di
servizi;
c) alle imprese aventi la sede legale in Stati terzi,
per l'attività da queste esercitata nel territorio della Repubblica in
regime di stabilimento.
3. Condizioni specifiche di assicurazione per
circostanze particolari del rischio.
1. Le disposizioni del presente decreto che fanno
riferimento alle condizioni generali e speciali di polizza non
riguardano le condizioni specifiche di assicurazione che contemplano, in
un caso determinato, circostanze particolari del rischio da coprire.
TITOLO II
Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede
legale nel territorio della Repubblica
Capo I - Disposizioni generali
4. Campo di applicazione.
1. L'accesso da parte di imprese aventi la sede
legale nel territorio della Repubblica alle attività indicate nel punto
A) della tabella allegata, e l'esercizio da parte delle stesse imprese
delle predette attività nel territorio della Repubblica o in quello di
altri Stati membri o di Stati terzi, sono disciplinati dalle
disposizioni contenute nel presente titolo.
2. Non sono soggette alle disposizioni del presente
titolo:
a) le amministrazioni pubbliche, gli enti di
previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro, gli
istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che
gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie
professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime
legale obbligatorio;
b) le associazioni agrarie di mutua assicurazione,
costituite a norma della legge 7 luglio 1907, n. 526 e del regio
decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759 (4), modificato dal regio
decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti nella legge
17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificata dall'art. 9 del regio
decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12
febbraio 1935, n. 303;
c) le società di mutua assicurazione, quando
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
1) nello statuto sia prevista la possibilità di
procedere ad un richiamo di contributi;
2) sia escluso l'esercizio dell'assicurazione di
responsabilità civile, salvo che si tratti di garanzia accessoria ai
sensi del punto C) della tabella allegata, e delle assicurazioni del
credito e delle cauzioni;
3) l'ammontare annuo dei contributi riscossi, in
dipendenza delle operazioni di assicurazione contro i danni, in misura
in lire italiane non eccedente il controvalore di un milione di unità
di conto europea;
4) almeno la metà dei contributi riscossi per
operazioni di assicurazione contro i danni provenga da parte dei soci;
d) le stesse società di mutua assicurazione che
abbiano stipulato con un'impresa della stessa natura, avente la sede
legale in Italia, una convenzione che preveda la riassicurazione
integrale dei contratti da essa sottoscritti o la sostituzione
dell'impresa cessionaria all'impresa cedente per l'esecuzione degli
impegni risultanti dai suddetti contratti. L'impresa riassicuratrice
cessionaria è soggetta al presente decreto e la convenzione deve essere
approvata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo (ISVAP);
e) la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli
sportivi riconosciuta con regio decreto 16 ottobre
1934, n. 2047;
f) le imprese che esercitano unicamente l'attività
di assistenza, di cui al numero 18 del punto A) della tabella allegata,
allorché la relativa attività comporti soltanto prestazioni in natura,
sia limitata ad un ambito territoriale puramente locale e l'importo
complessivo annuale dei ricavi non superi, in lire italiane, il
controvalore di 200.000 unità di conto europee.
5. Norme applicabili alle società di mutua
assicurazione.
1. Alle società di mutua assicurazione di cui
all'art. 4, comma 2, lettere c) e d), continuano ad applicarsi le
disposizioni che regolano l'esercizio delle assicurazioni contro i danni
contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni. Le misure del fondo di
garanzia previste dall'art. 38 del predetto testo unico e quelle della
cauzione minima globale prevista dall'art. 40, primo comma, dello stesso
testo unico sono ridotte alla metà.
2. Qualora le società di mutua assicurazione di cui
all'art. 4, comma 2, lettera c), operino in un solocomune e abbiano un
incasso annuo di contributi non superiore a dieci milioni di lire per
ciascun ramo esercitato, con un massimo di cinquanta milioni complessivi
per tutti i rami, le misure del predetto fondo di garanzia e della
cauzione minima sono ridotte ad un decimo di quanto previsto
rispettivamente dagli articoli 38 e 40 citati nel comma 1.
6. Assicurazioni escluse dal campo di applicazione
del decreto.
1. Il presente decreto non si applica alle
assicurazioni dei danni alla persona praticate in via complementare a
quelle sulla durata della vita umana.
2. Esso non si applica del pari alle assicurazioni
dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonché ai
prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione
di lavoro all'estero, assunte e gestite dalla S.A.C.E. - Sezione
autonoma del credito all'esportazione, ai sensi delle leggi speciali che
regolano la materia.
7. Tipi di società che possono esercitare le
assicurazioni indicate nel punto A) della tabella allegata.
1. Salvo quanto previsto dalle norme speciali per le
associazioni agrarie di mutua assicurazione, le attività indicate nel
punto A) della tabella allegata al presente decreto possono essere
esercitate soltanto da società per azioni, società cooperative a
responsabilità limitata e società di mutua assicurazione costituite ai
sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice
civile, nonché da società europee allorché tale forma societaria verrà
istituita nell'Unione europea.
2. Le società di cui al comma 1 debbono limitare
l'oggetto sociale all'esercizio delle attività indicate nel punto A)
della predetta tabella, della relativa riassicurazione e delle
operazioni connesse a tali attività, con esclusione di qualsiasi altra
attività commerciale.
3. Le società di cui al comma 1, che limitino
l'oggetto sociale all'esercizio delle sole assicurazioni rientranti nei
rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella
allegata, nonché della relativa riassicurazione e delle operazioni
connesse, possono tuttavia comprendere nell'oggetto sociale anche
l'esercizio delle attività rientranti nel punto A) della tabella di cui
all'allegato I del decreto legislativo vita nonché della relativa
riassicurazione e delle operazioni connesse. Per l'esercizio di tali
attività esse debbono conformarsi alle disposizioni contenute in
quest'ultimo decreto.
4. È vietata la costituzione nel territorio della
Repubblica di società che abbiano per oggetto l'esercizio delle attività
indicate nel punto A) della tabella allegata esclusivamente all'estero.
8. Contratti compresi nel portafoglio del lavoro
diretto italiano.
1. Sono compresi nel portafoglio italiano tutti i
contratti stipulati dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 9,
ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in
Stati terzi.
Capo II - Condizioni di accesso
9. Autorizzazione.
1. Le imprese aventi la sede legale nel territorio
della Repubblica che intendono esercitare le assicurazioni indicate nel
punto A) della tabella allegata debbono essere autorizzate dall'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP) con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. L'autorizzazione è valida per il territorio della
Repubblica, nonché per quello degli altri Stati membri o di Stati
terzi, fermo l'obbligo dell'impresa di conformarsi alle disposizioni del
capo V del presente titolo.
3. L'autorizzazione è soggetta alla tassa di
concessione governativa prevista dal n. 80 della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
successive modificazioni.
4. L'impresa non può iniziare l'attività
assicurativa prima della pubblicazione del provvedimento di
autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
10. Contenuto dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o
più dei rami indicati al punto A) della tabella allegata. Nel caso in
cui comprenda contemporaneamente uno o più dei gruppi di rami indicati
al punto B) della stessa tabella, essa è rilasciata per ciascun gruppo
sotto la denominazione ivi indicata per il gruppo stesso.
2. L'autorizzazione copre tutti i rischi rientranti
nei rami cui si riferisce, quali previsti al punto A) della tabella
allegata, nonché i rischi accessori. Si considerano accessori i rischi
compresi in altri rami quando ricorrono le condizioni indicate al punto
C) della suddetta tabella.
3. Le imprese possono richiedere che l'autorizzazione
sia limitata soltanto ad una parte dei rischi che rientrano nei singoli
rami.
11. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.
1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa deve
farne domanda all'ISVAP, fornendo la prova di possedere un capitale
sociale, se si tratta di società per azioni o di società cooperativa,
o un fondo di
garanzia, se si tratta di società di mutua
assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'art. 12.
1-bis. Quando sussistono stretti legami tra una
impresa di assicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, l'ISVAP
concede l'autorizzazione se tali legami non ostacolano l'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza. L'impresa deve fornire le
informazioni chieste dall'ISVAP per poter garantire il rispetto
permanente di tale condizione.
1-ter. La direzione generale e amministrativa
dell'impresa richiedente deve essere stabilita nel territorio della
Repubblica.
2. L'impresa deve unire alla domanda di
autorizzazione i seguenti documenti:
a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello
statuto, il quale deve indicare i singoli rami di assicurazione che
l'impresa intende esercitare e, se l'impresa intende esercitare, oltre
alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione;
b) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto
costitutivo e dello statuto presso l'Ufficio del registro delle imprese
e della relativa iscrizione a norma del codice civile;
c) l'elenco nominativo delle persone alle quali sono
attribuite funzioni di amministrazione, direzione nonché di controllo.
Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilità e
professionalità prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta
dell'ISVAP;
d) l'elenco nominativo delle persone fisiche o
giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa il
controllo o una partecipazione qualificata, con l'indicazione dell'entità
di ciascuna di queste partecipazioni. Le medesime persone debbono
possedere i requisiti di onorabilità prescritti con apposito decreto
emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
su proposta dell'ISVAP, tenuto conto che, nel caso si tratti di persone
giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli
amministratori, dai direttori generali e dai sindaci delle stesse;
e) il programma dell'attività che intende
esercitare, contenente gli elementi di cui all'articolo 14 e
accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 15.
3. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni
altro documento che sia richiesto dall'ISVAP.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è altresì
subordinato all'approvazione dello statuto dell'impresa da parte
dell'ISVAP.
11-bis. Stretti legami.
1. Due o più persone fisiche o giuridiche presentano
stretti legami nei casi in cui sussiste:
a) un legame di controllo come definito dall'articolo
1, comma 1, lettera m), del presente decreto;
b) una partecipazione, detenuta direttamente o per il
tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta
persona, almeno del 10 per cento del capitale o dei diritti di voto,
ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra
indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza
notevole ancorché non dominante;
c) un legame in base al quale le persone medesime
sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque
sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una
clausola statutaria, oppure quando i loro organi di amministrazione sono
composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria può
concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione;
d) un collegamento di carattere tecnico,
organizzativo, finanziario, convenzionale e familiare che possa influire
in misura rilevante sulla gestione dell'impresa.
2. L'ISVAP, con proprio provvedimento da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, indica le modalità
tecniche di individuazione delle fattispecie di cui al comma 1.
12. Misura del capitale, del fondo di garanzia e del
fondo di organizzazione.
1. Il capitale delle società per azioni e il fondo
di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere
inferiori a:
a) cinque milioni di euro quando l'esercizio
comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13,
14 e 15 del punto A) della tabella allegata;
b) duemilionicinquecentomila euro quando l'esercizio
comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 16 e 18 del punto A) della suddetta tabella;
c) unmilionecinquecentomila euro quando l'esercizio
comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto
A) della suddetta tabella.
2. Per le società cooperative a responsabilità
limitata il capitale non può essere inferiore alla metà degli importi
fissati nel comma 1.
3. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2
il capitale od il fondo di garanzia debbono essere interamente
costituiti con conferimenti in denaro e debbono essere interamente
versati.
4. Se l'autorizzazione comprende più rami di
assicurazione si ha riguardo, per l'applicazione del presente articolo,
al solo ramo per il cui esercizio è richiesto il capitale o il fondo di
garanzia di importo più elevato.
5. La misura minima del fondo di organizzazione
necessaria per la copertura delle spese di cui all'articolo 14, comma 1,
lettera c), è determinata, in via generale, dall'ISVAP, con proprio
provvedimento; in ogni caso tale misura non può essere superiore alla
metà di quella del capitale di cui ai commi 1 e 2.
6. Le società che alla data di entrata in vigore del
presente decreto abbiano un capitale inferiore all'ammontare minimo
devono, entro sette anni dalla stessa data, adeguarlo a detto ammontare.
13. Quote ed azioni delle società cooperative di
assicurazione.
1. Il limite individuale per le quote o le azioni
delle società cooperative costituite per l'esercizio delle attività
previste al punto A) della tabella allegata non può eccedere lo 0,50
per cento del capitale sociale. Tale limite non si applica alle persone
giuridiche, per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo
comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni,
con legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo sostituito dall'art. 3 della
legge 17 febbraio 1971, n. 127.
14. Programma di attività.
1. Il programma di attività deve indicare:
a) i rischi che l'impresa intende assumere;
b) gli elementi patrimoniali che costituiscono il
capitale sociale ovvero, per le società di mutua assicurazione, il
fondo di garanzia;
c) le previsioni relative alle spese di impianto dei
servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della
organizzazione agenziale e produttiva, nonché i mezzi finanziari di cui
l'impresa dispone in eccedenza al capitale sociale o al fondo di
garanzia per far fronte a tali spese e che costituiscono il fondo di
organizzazione;
d) i criteri che l'impresa intende seguire per la
riassicurazione dei rischi assicurati.
2. Il programma deve inoltre indicare, con riguardo
ai primi tre esercizi:
a) l'indicazione della prevedibile situazione di
tesoreria;
b) le previsioni relative ai mezzi finanziari
necessari per la copertura degli impegni e del margine di solvibilità
di cui agli articoli 23 e seguenti;
c) un piano che esponga dettagliatamente le
previsioni dei costi e dei ricavi, con adeguata specificazione per ramo,
sia per le operazioni dirette, sia per le operazioni di riassicurazione
passiva, nonché per le operazioni di riassicurazione attiva qualora
l'impresa intenda essere autorizzata all'esercizio di quest'ultima, e
che contenga inoltre un conto economico previsionale riassuntivo;
d) le previsioni relative alle spese di gestione,
diverse dalle spese di impianto, ed in particolare quelle relative alle
spese generali correnti e all'ammontare delle provvigioni;
e) le previsioni relative al gettito dei premi o dei
contributi, tenendo conto in particolare delle possibilità operative
offerte dal mercato;
f) le previsioni relative all'ammontare dei sinistri
da pagare e da iscrivere a riserva, comprese le spese di liquidazione.
3. L'impresa che richiede l'autorizzazione per
l'esercizio delle assicurazioni obbligatorie di cui al n. 10 (r.c.
autoveicoli terrestri) e n. 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e
fluviali) deve altresì allegare al programma di attività le relative
condizioni generali e speciali di contratto.
4. L'impresa che richiede l'autorizzazione per
l'esercizio delle assicurazioni di cui al n. 17 (tutela giudiziaria) del
punto A) della tabella allegata, deve inoltre indicare a quali modalità
intende attenersi per la gestione dei sinistri e la relativa attività
di consulenza.
5. L'impresa che richiede l'autorizzazione per
l'esercizio delle assicurazioni di cui al n. 18 (assistenza) del punto
A) della tabella allegata, deve inoltre indicare il personale e le
attrezzature di cui essa dispone per fornire l'assistenza promessa.
15. Relazione tecnica.
1. Il programma di attività deve essere accompagnato
da una relazione tecnica contenente l'esposizione dei criteri in base ai
quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le
previsioni relative ai ricavi ed ai costi. Per l'assicurazione
obbligatoria disciplinata dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni, le previsioni relative ai sinistri di cui
all'art. 14, comma 2, lettera f), debbono essere effettuate tenendo
conto della frequenza media e del costo medio dei sinistri.
16. Estensione dell'autorizzazione ad altri rami.
1. L'impresa già autorizzata all'esercizio di uno o
più dei rami indicati al punto A) della tabella allegata che intende
estendere la propria attività ad altri rami ivi indicati deve essere a
ciò autorizzata dall'ISVAP, nelle forme e con le modalità stabilite
dall'art. 9.
2. Per ottenere l'estensione della autorizzazione
l'impresa deve dare la prova di disporre interamente del capitale
sociale o del fondo di garanzia di cui all'art. 12 e di essere in regola
con le disposizioni relative al margine di solvibilità ed alla quota di
garanzia di cui agli articoli 33 e seguenti, nonché alle riserve
tecniche. Qualora per l'esercizio di nuovi rami sia prescritta dall'art.
39 una quota di garanzia più elevata di quella posseduta, l'impresa
deve altresì dimostrare di disporre di tale quota minima.
3. La domanda di estensione dell'autorizzazione deve
essere accompagnata dall'ultimo bilancio approvato e da un programma di
attività per l'esercizio dei nuovi rami per i quali viene richiesta
l'estensione dell'autorizzazione, redatto in conformità a quanto
stabilito dall'art.14. Si applica la disposizione di cui all'art. 15.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione
limitata ai sensi dell'art. 10, comma 3, intenda estendere l'esercizio
ad altri rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata.
17. Diniego dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione, oltre che per difetto dei
requisiti indicati dagli articoli 7 e 11, commi 1, 1-ter e 4, non può
essere rilasciata:
a) se i documenti indicati nel comma 2 dello stesso
art. 11 non sono presentati o sono presentati in modo incompleto o
irregolare;
b) se non è fornita la prova che si è provveduto
all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia;
c) se non è fornita la prova dell'effettiva
disponibilità del fondo di organizzazione;
d) se le persone alle quali sono attribuite le
funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo non
posseggono i requisiti prescritti con il regolamento di cui all'art. 11,
comma 2, lettera c);
e) se le persone fisiche, o gli amministratori, i
direttori generali ed i sindaci delle persone giuridiche, che detengono
il controllo o una partecipazione qualificata nell'impresa difettano dei
requisiti prescritti con il decreto di cui all'art. 11, comma 2, lettera
d), o, comunque, non garantiscono una gestione sana e prudente della
stessa;
f) se il programma di attività non soddisfi alle
esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di
una impresa assicuratrice;
g) nel caso in cui la domanda di autorizzazione
riguardi il ramo assistenza, se l'impresa non prova di disporre del
personale e delle attrezzature di cui al comma 5 dell'art. 14.
g-bis) se le disposizioni legislative regolamentari o
amministrative di uno Stato terzo cui sono soggette una o più persone
fisiche o giuridiche con le quali l'impresa ha stretti legami, ovvero
difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche alla domanda di estensione
dell'autorizzazione all'esercizio di nuovi rami.
18. Modalità di diniego dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione è negata dall'ISVAP con
provvedimento motivato da notificare all'impresa interessata, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione
completa dei documenti indicati negli articoli 11, 14 e 15 o da quella
della presentazione dei documenti aggiuntivi e dei chiarimenti
richiesti.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che
l'ISVAP si sia pronunciato, l'autorizzazione si intende rifiutata.
19. Decadenza dall'autorizzazione.
1. L'impresa che non dà inizio all'esercizio
dell'attività entro un anno dalla data di pubblicazione del
provvedimento di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana decade dall'autorizzazione.
2. Se entro il termine di cui al comma 1 l'impresa ha
iniziato ad esercitare solamente alcuni dei rami autorizzati, essa
decade dall'autorizzazione limitatamente ai rami non esercitati.
3. La decadenza dall'autorizzazione è dichiarata
dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
20. Autorizzazione all'esercizio dei rami vita e
capitalizzazione.
1. Le imprese di cui al presente titolo, che hanno
limitato il proprio oggetto sociale all'attività nei rami 1 (infortuni)
e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata, e che
intendono esercitare anche le attività rientranti nei rami indicati nel
punto A) della Tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo
vita, debbono essere a ciò autorizzate in conformità a quanto disposto
da detto decreto.
2. In aggiunta al capitale minimo di cui al
precedente art. 12, le imprese di cui al comma 1 debbono possedere il
capitale sociale minimo di cui al decreto legislativo vita.
Capo III - Condizioni di esercizio
21. Vigilanza.
1. Le imprese di cui al presente titolo sono soggette
alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attività esercitata nel territorio
della Repubblica, sia per quella esercitata in regime di stabilimento e
di libertà di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati
membri.
2. L'ISVAP esercita nei confronti delle imprese di
cui al comma 1 tutte le funzioni di vigilanza ad esso attribuite dalle
disposizioni legislative e regolamentari che non siano espressamente
abrogate dal presente decreto o non risultino comunque con esso
incompatibili.
3. Nel quadro dei compiti di vigilanza dell'ISVAP
rientra in particolare la vigilanza finanziaria, la quale consiste nel
costante controllo della situazione patrimoniale e finanziaria
dell'impresa, e specialmente del possesso del margine di solvibilità e
di riserve tecniche sufficienti in rapporto all'insieme dell'attività
svolta, fermo restando quanto disposto dall'art. 22, nonché di attivi
congrui ai fini della loro integrale copertura, conformemente a quanto
disposto dal presente decreto.
4. Le imprese di cui al comma 1 debbono essere dotate
di un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e debbono
disporre di adeguate procedure di controllo interno.
5. Per le imprese autorizzate all'esercizio del ramo
18 (assistenza) di cui al punto A) della tabella allegata, la vigilanza
dell'ISVAP si estende anche al controllo del personale e dei mezzi
tecnici di cui le imprese stesse dispongono per fornire l'assistenza
promessa.
6. L'ISVAP vigila affinché le imprese di cui al
comma 1 che svolgono attività sia in regime di stabilimento che di
libertà di prestazione di servizi in Stati terzi dispongano di un
margine di solvibilità sufficiente avuto riguardo anche alla predetta
attività e di riserve tecniche adeguate agli impegni assunti
nell'esercizio delle stesse.
22. Obbligo di gestione distinta per le imprese
autorizzate ad esercitare anche i rami vita e capitalizzazione.
1. Le imprese di cui all'art. 20 debbono tenere per
ciascuna delle due attività una gestione distinta secondo le
disposizioni dettate dal decreto legislativo vita.
23. Riserve tecniche relative al portafoglio
italiano.
1. Le imprese hanno l'obbligo di costituire, per i
contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche sufficienti a
garantire le obbligazioni assunte. Dette riserve debbono essere
costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione ed in conformità
agli articoli 31, 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del decreto
legislativo di attuazione della Direttiva 91/674 CEE del 19 dicembre
1991.
2. Le imprese che esercitano le assicurazioni delle
cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei
danni derivanti dall'energia nucleare sono tenute ad integrare per tali
assicurazioni la riserva per frazioni di premi, in relazione alla natura
particolare dei rischi stessi. I criteri per l'integrazione della
predetta riserva sono stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento e
l'integrazione deve essere costituita a decorrere dall'esercizio
successivo alla pubblicazione del provvedimento. Con lo stesso
provvedimento l'ISVAP può altresì stabilire metodi particolari per la
valutazione della riserva sinistri per le assicurazioni di cui al
presente comma nonché per quelle del ramo credito.
3. Nella determinazione del reddito delle imprese che
esercitano le attività indicate nel punto A) della tabella allegata
sono deducibili gli accantonamenti obbligatori destinati a costituire o
ad integrare le riserve tecniche costituite in conformità al presente
articolo ed agli articoli successivi.
24. Riserva di compensazione.
1. Le imprese autorizzate ad esercitare le
assicurazioni nel ramo credito debbono anche costituire una riserva di
compensazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo
conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio.
2. La riserva di compensazione deve essere costituita
accantonando annualmente un importo pari al 75 per cento del saldo
tecnico positivo conservato, realizzato nel ramo credito, fino a quando
l'accantonamento non abbia raggiunto il 150 per cento dell'ammontare più
elevato dei premi conservati del ramo credito nei cinque esercizi
precedenti a quello di riferimento. L'accantonamento annuale non può
comunque essere superiore al 12 per cento dei premi conservati
dell'esercizio di riferimento.
3. Nel caso in cui il saldo tecnico conservato alla
fine dell'esercizio risulti negativo le imprese devono utilizzare, fino
a concorrenza del medesimo, l'accantonamento della riserva di
compensazione in precedenza costituita.
4. Per saldo tecnico positivo e saldo tecnico
negativo si intende, per i rischi delle assicurazioni dirette e
indirette, il saldo del conto tecnico di ramo al netto della
riassicurazione e retrocessione. Per premi conservati si intendono i
premi contabilizzati al netto della riassicurazione e retrocessione per
rischi delle assicurazioni dirette e indirette.
25. Riserva di senescenza.
1. Per i contratti di assicurazione contro le
malattie facenti parte del portafoglio italiano che abbiano durata
poliennale o che, pur avendo durata annuale prevedano l'obbligo
dell'assicuratore di rinnovarli alla scadenza, le imprese, qualora i
premi siano determinati, per l'intera durata del rapporto, con
riferimento all'età degli assicurati al momento della stipulazione del
contratto, debbono costituire una riserva di senescenza destinata a
compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli
assicurati.
2. Per i contratti di cui al comma 1 le imprese
possono esercitare il diritto di recesso a seguito di sinistro solo
entro i primi due anni dalla data di stipulazione del contratto.
3. La riserva di cui al comma 1 deve essere calcolata
in relazione alla prevedibile durata dei contratti, all'età degli
assicurati e alle basi tecniche adottate dall'impresa.
4. Le imprese debbono presentare all'ISVAP in
allegato al bilancio una relazione dalla quale risultino i criteri
seguiti per il calcolo della riserva di senescenza.
5. Il calcolo della riserva di senescenza può essere
effettuato anche forfettariamente, in misura non inferiore al dieci per
cento dei premi lordi dell'esercizio relativi ai contratti aventi le
caratteristiche indicate al comma 1. L'ISVAP, sulla base dei criteri
indicati al comma 3, può fissare, anche per singole imprese, una
aliquota più elevata per il calcolo in via forfettaria della riserva
(10/c).
26. Riserva per sinistri denunciati tardivamente.
1. Le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di
costituire per i contratti facenti parte del portafoglio italiano una
riserva per i sinistri avvenuti nell'esercizio ma non ancora denunciati
al termine dell'esercizio stesso secondo i criteri che sono fissati con
provvedimento dell'ISVAP.
2. Per le assicurazioni della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dall'art. 126 del
presente decreto.
27. Copertura delle riserve tecniche.
1. Le riserve tecniche di cui agli articoli 23 e
seguenti debbono essere coperte con attivi di proprietà dell'impresa
nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 29. Nella scelta degli
attivi l'impresa deve tener conto del tipo di operazioni effettuate e
dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la
liquidità dei propri investimenti, provvedendo ad un'adeguata
diversificazione e dispersione degli stessi.
2. Le imprese possono coprire le riserve tecniche
solamente con disponibilità comprese tra quelle delle seguenti specie:
a) investimenti:
1) - titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti
alla zona A, ai sensi della direttiva numero 89/647/CEE, ovvero emessi
da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni
internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri;
- obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati
in un mercato regolamentato o emessi da società o enti creditizi il cui
bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di
revisione debitamente autorizzata;
- altre obbligazioni o titoli assimilabili purché
con scadenza residua inferiore all'anno;
- pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e
di deposito dei titoli presso un istituto di credito, nonché
accettazioni bancarie effettuate o rilasciate da istituti di credito;
- cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio
1994, n. 43;
- altri strumenti del mercato monetario e dei
capitali che verranno identificati con provvedimento di carattere
generale dell'ISVAP, il quale indicherà anche i criteri per
l'utilizzazione e la valutazione di strumenti derivati, quali options,
futures, swaps in relazione agli attivi che coprono le riserve tecniche;
2) mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche
o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie
prestate da enti locali territoriali;
3) quote della Banca d'Italia, quote di società
cooperative, azioni e warrant negoziati in mercati regolamentati o
emessi da società il cui bilancio sia stato certificato da almeno tre
anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;
4) partecipazioni in società immobiliari nelle quali
l'impresa detenga più del 50 per cento del capitale sociale aventi ad
oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per
l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale
o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in
bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in
proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle
passività complessivamente iscritte nel bilancio della società
immobiliare;
5) quote in organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari e altri fondi di investimento;
6) terreni, fabbricati e diritti immobiliari di
godimento, per le quote libere da ipoteche;
b) crediti:
1) crediti verso riassicuratori al netto delle
partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico,
debitamente documentati, fino al 90 per cento del loro ammontare;
2) depositi e crediti al netto delle partite
debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90
per cento del loro ammontare;
3) crediti nei confronti di assicurati ed
intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni
di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano
effettivamente esigibili da meno di tre mesi;
4) crediti derivanti da salvataggio o surrogazione;
5) crediti d'imposta, definitivamente accertati o per
i quali sia decorso il termine prescritto per l'accertamento;
6) crediti verso fondi di garanzia;
c) altri attivi:
1) immobilizzazioni materiali, strumentali
all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel
limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato dal relativo
fondo di ammortamento;
2) immobilizzazioni materiali non strumentali
all'esercizio dell'impresa, diverse da terreni e fabbricati, debitamente
documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio;
3) depositi bancari; depositi presso altri enti
creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente
autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite
debitorie;
4) provvigioni di acquisizione da ammortizzare, nei
limiti del 90 per cento del loro ammontare;
5) ratei attivi per interessi su titoli idonei alla
copertura delle riserve tecniche; ratei attivi per canoni di locazione
nel limite del 30 per cento del loro ammontare.
3. In ogni caso, per la copertura delle riserve
tecniche debbono essere rispettate le seguenti regole:
a) i prestiti ad imprese, ad uno Stato, ad
un'istituzione internazionale, a enti locali o regionali o a persone
fisiche sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo qualora
offrano garanzie sufficienti riguardo alla loro sicurezza, basate sulla
qualità del mutuatario, su ipoteche, su garanzie bancarie o accordate
da imprese di assicurazione o altre forme equivalenti di garanzia;
b) gli strumenti derivati quali options, futures e
swaps in relazione ad attivi che coprono le riserve tecniche possono
essere utilizzati nella misura in cui contribuiscono a ridurre il
rischio di investimento o consentono una gestione efficace del
portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente e
possono essere presi in considerazione nella valutazione degli attivi
sottostanti;
c) i valori mobiliari che non sono negoziati su un
mercato regolamentato sono ammessi a copertura delle riserve tecniche
solo se sono realizzabili a breve termine o se consistono in
partecipazioni in enti creditizi, in società di assicurazione,
costituite nelle forme previste dall'art. 8 della direttiva n.
79/267/CEE 5 marzo 1979, e in società di investimento con sede legale
in uno Stato membro;
d) i crediti sono ammessi a copertura delle riserve
tecniche solo previa deduzione dei debiti nei confronti del debitore;
e) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle
riserve tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo conto
del rischio di mancato realizzo. In particolare, i crediti nei confronti
di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione
diretta e di riassicurazione sono ammessi soltanto nella misura in cui
sono effettivamente esigibili da meno di tre mesi;
f) [le spese di acquisizione da ammortizzare sono
ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se ciò è coerente con
i metodi di calcolo delle riserve tecniche].
4. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più
attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 3, comunica
all'impresa il divieto di destinarli, in tutto o in parte, a copertura
delle riserve tecniche.
5. Fatti salvi i princìpi di cui al comma 1, in
circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP può
autorizzare, in via temporanea, l'investimento in altre categorie di
attivi a copertura delle riserve tecniche.
6. In caso di attivi a copertura rappresentati da un
investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di
assicurazione gestisce in tutto o in parte gli investimenti della
stessa, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e
dei princìpi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi
detenuti dalla società controllata.
7. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano
le imprese possono localizzare gli attivi posti a copertura delle
riserve tecniche in uno o più Stati membri.
8. Su richiesta dell'impresa, l'ISVAP può
autorizzare la localizzazione di parte degli attivi di cui al comma 7 in
uno Stato terzo.
9. In deroga alle disposizioni dei commi 7 e 8, la
localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura
delle riserve tecniche è libera, salvo quanto disposto dall'art. 139.
28. Valutazione delle attività patrimoniali.
1. Gli attivi posti a copertura delle riserve
tecniche debbono essere valutati al netto dei debiti contratti per la
loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.
2. La valutazione degli attivi di cui al comma 1 deve
essere effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato
realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai
terreni e dai fabbricati possono essere poste a copertura delle riserve
tecniche solo se valutate in base ad un ammortamento prudente.
3. L'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento norme
più dettagliate per l'applicazione di quanto disposto ai commi 1 e 2.
4. Alle imprese di assicurazione sono consentite, ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 2423-bis del codice civile eventuali
deroghe ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di
adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di
solvibilità. Qualora l'impresa si avvalga di tale disposizione, dovrà
essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di
integrazione, formato dalla differenza tra il valore attribuito alle
attività sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore
di bilancio delle attività stesse.
5. Per i beni immobili le imprese devono fornire
all'ISVAP adeguata documentazione atta a comprovare che il maggior
valore attribuito a detti beni non è superiore a quello di mercato. In
difetto di tale documentazione, il maggior valore non è riconosciuto
agli effetti della copertura del margine di solvibilità.
6. L'importo iscritto nel fondo di integrazione non
concorre alla determinazione del reddito imponibile della società,
salvo che lo stesso non sia attribuito ai soci anche mediante riduzione
del capitale sociale.
29. Regole sulla congruenza.
1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una
determinata valuta, l'obbligazione dell'assicuratore si considera
esigibile in detta valuta.
2. Quando la garanzia assicurativa non è espressa in
una determinata valuta, l'obbligazione dell'assicuratore si considera
esigibile nella valuta del paese di ubicazione del rischio. Tuttavia
l'assicuratore può eseguire la prestazione nella stessa valuta in cui
è stato pagato il premio se, sin dalla stipulazione del contratto,
risulti obiettivamente prevedibile che la prestazione stessa debba
essere corrisposta in tale ultima valuta.
3. L'assicuratore è in ogni caso libero di
effettuare la prestazione nella valuta utilizzabile in base alle
obiettive regole di esperienza ovvero, in difetto di queste, in lire
italiane:
a) per le operazioni assicurative che coprono i
rischi rientranti nei rami 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 (limitatamente alla
r.c. del produttore) del punto A) della tabella allegata al presente
decreto;
b) per le operazioni assicurative che coprono i
rischi rientranti in altri rami della predetta tabella quando, avuto
riguardo alla natura del rischio, la prestazione deve essere corrisposta
in una valuta diversa da quella risultante ai sensi dei commi
precedenti.
4. Quando, dopo il verificarsi del sinistro, la
prestazione dell'assicuratore risulta liquidata, in particolare a
seguito di sentenza o di accordo tra le parti, in una valuta diversa da
quella derivante dall'applicazione dei commi precedenti, l'obbligazione
dell'assicuratore stesso si considera esigibile in detta valuta.
5. Quando, dopo il verificarsi del sinistro, la
prestazione dell'assicuratore viene stimata in una valuta allo stesso
previamente nota ma diversa da quella risultante dall'applicazione dei
commi precedenti, l'obbligazione dell'assicuratore stesso si considera
esigibile in detta valuta.
6. Le imprese debbono provvedere alla copertura delle
riserve tecniche nel rispetto del princìpio della congruenza. È
consentito, tuttavia, di derogare a questo princìpio:
a) qualora, in applicazione di esso, risulti che
l'impresa dovrebbe disporre di attività espresse in una determinata
valuta per un importo non eccedente il 7 per cento delle attività
espresse in altre valute;
b) qualora gli impegni risultino esigibili in una
valuta di uno Stato terzo e gli investimenti in tale valuta siano
soggetti a regolamentazione, o sussistano restrizioni al trasferimento
della valuta stessa, o quest'ultima non risulti, per altri motivi,
adatta alla copertura delle predette riserve;
c) nei limiti del 20 per cento degli impegni
esigibili in una determinata valuta; tuttavia la totalità degli attivi
in tutte le valute considerate insieme deve essere pari almeno alla
totalità degli impegni esigibili in tutte le valute considerate
insieme.
7. Qualora gli impegni risultino esigibili in valute
di Stati membri, le imprese possono provvedere alla copertura delle
riserve tecniche con attivi espressi in ECU.
8. Per quanto riguarda la congruenza in dracme, in
lire sterline irlandesi e in escudos portoghesi, l'importo di cui al
comma 6, lettera a) non può superare due milioni di ECU fino al 31
dicembre 1998.
9. Per quanto riguarda la congruenza in franchi
belgi, in franchi lussemburghesi e in pesetas, l'importo di cui al comma
6, lettera a), non può superare due milioni di ECU fino al 31 dicembre
1996.
30. Quote massime.
1. Ciascuna impresa non può investire gli attivi a
copertura delle riserve tecniche per più del:
a) 10 per cento del loro ammontare lordo totale in un
singolo terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati, ancorché
detenuti tramite società immobiliari sufficientemente vicini, tali da
poter essere considerati come un unico investimento;
b) 5 per cento del loro ammontare lordo totale nei
seguenti attivi complessivamente considerati:
1) azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad
azioni, titoli, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e
dei capitali di una stessa impresa, sempre che, nel caso di azioni, il
valore dell'investimento non superi il 20 per cento del capitale sociale
della società emittente;
2) mutui e prestiti concessi allo stesso mutuatario,
considerati globalmente, diversi da quelli erogati ad un'autorità
statale, regionale o locale, o da un'organizzazione internazionale cui
aderiscono uno o più Stati membri.
Il limite sopra indicato può essere portato al 10
per cento se l'impresa non investe più del 40 per cento delle riserve
tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti ed a
mutuatari nei quali investa più del 5 per cento dei suoi attivi;
c) 10 per cento del loro ammontare lordo totale in
azioni, in altri titoli equiparabili ad azioni od obbligazioni, i quali
non siano negoziati su un mercato regolamentato.
2. Ferme le disposizioni di cui al comma 1, l'ISVAP
stabilisce con proprio provvedimento disposizioni più dettagliate sui
limiti massimi di investimento per singole categorie di attivi, nonché
sui criteri di investimento negli attivi stessi. Dette disposizioni
debbono essere formulate in aderenza ai seguenti princìpi:
a) gli attivi a copertura delle riserve tecniche
devono essere sufficientemente diversificati e dispersi in modo da
garantire che non vi sia un'eccessiva dipendenza da una determinata
categoria di attivi, da un particolare settore di investimento o da un
investimento specifico;
b) gli investimenti in attivi che presentano un
elevato grado di rischio, sia per la loro natura, sia per la qualifica
dell'emittente, devono essere limitati a livelli di prudenza;
c) in caso di attivi a copertura di un investimento
in una società controllata si deve tener conto, per l'applicazione
delle regole e dei princìpi di cui al presente articolo, degli attivi
sottostanti detenuti dalla società controllata;
d) la percentuale degli attivi a copertura delle
riserve tecniche che costituisce oggetto di investimenti non liquidi
deve essere limitata a un livello prudente;
e) qualora gli attivi comprendano prestiti concessi a
enti creditizi o obbligazioni emesse dagli stessi, si può tener conto,
per l'applicazione delle regole e dei princìpi contenuti nel presente
articolo, degli attivi sottostanti detenuti da tali enti creditizi.
Questo trattamento può essere applicato soltanto qualora l'ente
creditizio abbia la propria sede sociale in uno Stato membro, sia di
proprietà esclusiva dello Stato membro in questione e/o delle sue
autorità locali e le sue attività, per statuto, consistano nel fungere
da tramite per l'erogazione di prestiti allo Stato o alle autorità
locali o di prestiti garantiti da questi ultimi, oppure di prestiti ad
enti strettamente connessi con lo Stato o con le autorità locali;
f) non può essere imposto alle imprese di effettuare
investimenti in determinate categorie di attivi.
3. Nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 2,
l'ISVAP adotta criteri più restrittivi per l'utilizzo ai fini della
copertura delle riserve tecniche dei seguenti attivi:
a) quote di organismi di investimento comune in
valori mobiliari (OICVM) non coordinati ai sensi della direttiva n.
85/611/CEE e di altri fondi di investimento diversi dagli OICVM
coordinati ai sensi della stessa direttiva;
b) titoli non negoziati su un mercato regolamentato;
c) titoli, obbligazioni ed altri strumenti del
mercato monetario e dei capitali i cui emittenti non siano gli Stati,
una delle loro amministrazioni regionali o locali o imprese appartenenti
alla zona A) ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, o i cui emittenti
siano organizzazioni internazionali di cui non faccia parte uno Stato
membro.
4. In circostanze eccezionali e su richiesta
dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, in via temporanea, deroghe alle
disposizioni stabilite ai sensi del comma 2, fatti salvi i princìpi di
cui all'art. 27, comma 1.
5. L'ISVAP può portare al 40 per cento il limite di
cui al comma 1, lettera b), per le obbligazioni emesse da un ente
creditizio avente la sede legale in uno Stato membro, quando ricorrano
le seguenti condizioni:
a) l'ente sia soggetto, in virtù di legge, ad un
particolare controllo pubblico inteso a tutelare i detentori di dette
obbligazioni;
b) le somme provenienti dall'emissione di tali
obbligazioni siano investite, in conformità alla legge i detto Stato
membro, in attivi che coprano sufficientemente, per tutto il periodo di
validità delle obbligazioni, gli impegni da essi derivanti e siano
destinati per privilegio al rimborso del capitale e al pagamento degli
interessi dovuti in caso di inadempienza dell'emittente.
31. Registro delle attività a copertura delle
riserve tecniche.
1. Le imprese devono tenere un registro da cui
risultino le attività a copertura delle riserve tecniche di cui agli
articoli 23 e seguenti.
2. È fatto obbligo alle imprese di comunicare
all'ISVAP, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, la
situazione delle predette attività risultante dal registro, con
apposito prospetto redatto in conformità ad un modello approvato con
provvedimento dell'ISVAP.
3. I movimenti in entrata o in uscita delle singole
attività devono essere annotati sul registro mensilmente e non oltre la
fine del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le
operazioni; le variazioni dei valori iscritti devono essere registrate
entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio per ciascuna delle
categorie indicate nell'articolo 27.
4. Il registro può essere formato anche usando
supporti informatici e deve rispondere alle prescrizioni dell'ultimo
comma dell'art. 2421 del codice civile e delle altre norme vigenti.
5. Le attività poste a copertura delle riserve
tecniche, iscritte nel registro di cui al comma 1, sono riservate in
modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa
con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono.
6. Le imprese debbono allegare al bilancio di
esercizio un apposito prospetto redatto in conformità ad un modello
approvato con provvedimento dell'ISVAP, contenente l'indicazione delle
attività da esse assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura
delle riserve tecniche .
32. Normative tecniche relative all'attività
esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi.
1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie
situate in Stati terzi, le imprese debbono costituire le riserve
tecniche previste dalle leggi di detti Stati.
2. L'ISVAP controlla che nel bilancio delle imprese
risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle predette
riserve.
33. Margine di solvibilità.
1. Le imprese debbono disporre di un margine di
solvibilità per l'intera attività da esse esercitata nel territorio
della Repubblica ed all'estero, determinato secondo le disposizioni
dell'art. 35.
2. Il margine di solvibilità corrisponde al
patrimonio netto dell'impresa. Esso comprende in particolare:
a) Il capitale sociale versato o, se si tratta di
società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;
b) la metà dell'aliquota non versata del capitale
sociale o del fondo di garanzia sottoscritti, fermo restando quanto
previsto dall'art. 12 e sempre che sia stato versato almeno il 50 per
cento dell'intero ammontare del capitale o del fondo di garanzia
sottoscritti;
c) le riserve legali e le riserve statutarie o
facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a
rettifica di voci dell'attivo;
d) il fondo di integrazione di cui all'art. 28, comma
4;
e) gli utili riportati;
f) i crediti che le società di mutua assicurazione a
contributo variabile hanno verso i soci per eventuali integrazioni dei
contributi nei limiti della metà della differenza tra i contributi
massimi e i contributi effettivi richiesti e comunque per un importo non
superiore al 50 per cento del margine di solvibilità;
g) i prestiti subordinati sino a concorrenza del 50
per cento del margine, di cui il 25 per cento al massimo comprendente
prestiti subordinati a scadenza fissa sempreché esistano accordi
vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione dell'impresa, i
prestiti subordinati abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di
tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di
tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione. Per i
prestiti subordinati devono essere computati solo i fondi effettivamente
versati; tali prestiti devono inoltre soddisfare le condizioni di cui
all'art. 34;
h) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti
finanziari, fino al 50 per cento del margine per il totale di detti
titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera g), che soddisfino
le condizioni di cui all'art. 34. Vanno computati i soli importi
effettivamente versati.
3. Agli effetti del presente articolo, per la
determinazione del patrimonio dell'impresa non si tiene conto delle
immobilizzazioni immateriali di cui al punto B/I dell'articolo 2424 del
codice civile, delle azioni proprie e delle azioni o quote dell'impresa
controllante, del 40 per cento delle provvigioni da ammortizzare per
contratti pluriennali, nonché di altri analoghi elementi immateriali.
4. [Su richiesta dell'impresa accompagnata da idonea
documentazione, l'ISVAP può consentire che siano compresi nel margine
di solvibilità, fino a concorrenza del 20 per cento del medesimo, anche
il 75 per cento della differenza tra l'ammontare della riserva dei premi
per rischi in corso calcolata forfettariamente in percentuale dei premi
e l'ammontare di tale riserva calcolata contratto per contratto].
5. Le imprese possono avvalersi delle disposizioni
dell'art. 28, comma 4, indipendentemente dalla possibilità di
utilizzare per la costituzione del margine di solvibilità gli elementi
di cui al comma 2, lettera b).
34. Condizioni per l'inclusione nel margine di
solvibilità degli elementi di cui all'articolo 33, comma 2, lettere g)
e h).
1. I prestiti subordinati di cui all'art. 33, comma
2, lettera g) possono essere inclusi nel patrimonio dell'impresa solo se
soddisfano alle seguenti condizioni:
a) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza
iniziale non sia inferiore a cinque anni;
b) per i prestiti per i quali non è fissata
scadenza, se è convenuto nel contratto che essi potranno essere
rimborsati solo mediante preavviso di cinque anni, salva la possibilità
di rimborso anticipato qualora sia stato preventivamente autorizzato
dall'ISVAP. In tal caso l'impresa dovrà presentare apposita richiesta
almeno sei mesi prima della data di rimborso proposta, indicando il
margine di solvibilità posseduto e dovuto prima e dopo detto rimborso;
c) non siano incluse nel contratto clausole in forza
delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione
dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta.
2. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa è
tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al più tardi un anno
prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le
modalità con le quali essa intende operare per mantenere o riportare,
alla scadenza, il margine di solvibilità al livello necessario.
L'obbligo predetto non ricorre qualora l'impresa abbia ridotto
gradualmente l'importo per il quale il prestito è stato computato ai
fini del margine di solvibilità nel corso degli ultimi cinque anni
precedenti la scadenza del prestito stesso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), e
2, non precludono la possibilità di rimborso anticipato dei prestiti a
scadenza fissa qualora l'impresa venga autorizzata dall'ISVAP. La
richiesta deve essere presentata all'ISVAP almeno tre mesi prima della
data fissata per il rimborso. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato
solo dopo aver verificato che non venga arrecato pregiudizio al margine
di solvibilità dell'impresa.
4. I titoli a durata indeterminata e gli altri
strumenti finanziari previsti all'art. 33, comma 2, lettera h) possono
essere inclusi nel margine di solvibilità solo quando soddisfino alle
seguenti condizioni:
a) sia esclusa la loro rimborsabilità su iniziativa
del portatore o senza preventiva autorizzazione dell'ISVAP;
b) il contratto di emissione dia all'impresa la
possibilità di differire il pagamento degli interessi;
c) i crediti del prestatore verso l'impresa siano
interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;
d) i documenti che disciplinano l'emissione dei
titoli prevedano la capacità del debito e degli interessi non versati
di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di
proseguire le sue attività.
5. I contratti relativi a prestiti subordinati
possono essere modificati solo previa autorizzazione dell'ISVAP.
35. Determinazione del margine di solvibilità.
1. Il margine di solvibilità si determina in
rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto
all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi. Tuttavia, nel
caso che l'impresa eserciti esclusivamente o prevalentemente
l'assicurazione relativa ad uno o più dei rischi credito, tempesta,
grandine e gelo, sono presi in considerazione, quale periodo di
riferimento dell'onere medio dei sinistri, gli ultimi sette esercizi.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 38,
l'ammontare del margine deve essere almeno pari al più elevato tra i
risultati ottenuti secondo i due criteri di determinazione indicati nel
comma 1.
36. Calcolo del margine di solvibilità in rapporto
all'ammontare annuo dei premi o contributi.
1. Il margine di solvibilità in rapporto
all'ammontare annuo dei premi o contributi si calcola come segue:
a) si cumulano gli importi dei premi ed accessori o
dei contributi di competenza dell'ultimo esercizio, relativi alle
assicurazioni dirette stipulate nell'esercizio stesso e negli esercizi
anteriori, al lordo delle cessioni in riassicurazione;
b) si aggiunge l'importo dei premi per rischi assunti
in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio, al lordo delle
cessioni in retrocessione;
c) si detrae l'importo dei premi o contributi
annullati nel corso dell'ultimo esercizio nonché quello delle imposte,
tasse ed altri oneri direttamente commisurati ai premi e contributi di
cui alle lettere a) e b).
2. L'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due
quote, la prima fino ad un ammontare in lire italiane corrispondente a
dieci milioni di unità di conto europea e la seconda comprendente
l'eccedenza rispetto a tale ammontare.
3. Il margine è calcolato applicando sulla prima
quota la percentuale del 18 per cento e sulla seconda quella del 16 per
cento e moltiplicando la somma dei due importi così ottenuti, per il
rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri
al netto delle quote a carico dei riassicuratori determinati tenendo
conto delle riserve sinistri costituite all'inizio e al termine
dell'esercizio e quello complessivo dei sinistri al lordo della
riassicurazione, determinati tenendo conto delle riserve sinistri
costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio. Qualora tale
rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in
considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.
37. Calcolo del margine di solvibilità in rapporto
all'onere medio dei sinistri.
1. Il margine di solvibilità in rapporto all'onere
medio dei sinistri si calcola come segue:
a) si cumulano, al lordo delle quote a carico dei
riassicuratori, gli importi dei sinistri pagati per assicurazioni
dirette nel corso degli esercizi indicati al comma 1 dell'art. 35;
b) si aggiunge l'importo dei sinistri pagati negli
stessi esercizi, per rischi accettati in riassicurazione, al lordo delle
quote a carico dei retrocessionari;
c) si aggiunge l'ammontare delle riserve sinistri
costituite alla fine dell'ultimo esercizio sia per assicurazioni dirette
che per accettazioni in riassicurazione;
d) si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati
durante gli esercizi di cui al comma 1 dell'art. 35;
e) si detrae l'ammontare delle riserve sinistri
costituiti all'inizio del periodo di cui al comma 1 dell'art. 35, sia
per assicurazioni dirette che per accettazioni in riassicurazione.
2. La terza, o la settima parte, a seconda del
periodo di riferimento indicato dall'art. 30, dell'ammontare così
ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino ad un ammontare in
lire corrispondente a sette milioni di unità di conto europee e la
seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare.
3. Il margine è calcolato applicando sulla prima
quota la percentuale del 26 per cento e sulla seconda quella del 23 per
cento e moltiplicando le somme dei due importi così ottenuti, per il
rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri
al netto delle quote a carico dei riassicuratori, determinati tenendo
conto delle riserve sinistri costituite all'inizio e al termine
dell'esercizio e quello complessivo dei sinistri al lordo della
riassicurazione, determinati tenendo conto delle riserve sinistri
costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio. Qualora tale
rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in
considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.
4. Per le imprese autorizzate all'esercizio nel ramo
assistenza, l'importo dei sinistri pagati è costituito anche dai
compensi pagati a terzi per le prestazioni di assistenza.
38. Disposizioni particolari per il calcolo del
margine di solvibilità nell'assicurazione malattia.
1. Le percentuali da applicarsi, a norma degli
articoli 36 e 37, per il calcolo del margine di solvibilità in rapporto
all'ammontare annuo dei premi o contributi e dell'onere medio dei
sinistri sono ridotte ad un terzo per l'assicurazione malattia gestita
con criteri tecnici analoghi a quelli con i quali è gestita
l'assicurazione sulla vita, quando:
a) le tariffe dei premi siano formate sulla base di
tavole di morbilità con criteri attuariali;
b) sia prevista la costituzione di una riserva di
senescenza;
c) sia previsto l'obbligo del pagamento di un
supplemento di premio destinato a costituire un adeguato margine di
sicurezza;
d) sia escluso il diritto per l'assicurazione di
recedere dal contratto dopo il terzo anno di assicurazione;
e) sia prevista in polizza la possibilità di
aumentare il premio o di ridurre le prestazioni, anche in corso di
contratto.
2. Quando l'assicurazione malattia di cui al presente
articolo è gestita dalla stessa impresa insieme ad altri rami di
assicurazione, il margine di solvibilità si determina procededno ad un
separato calcolo per il ramo malattia e per il complesso degli altri
rami e sommando i risultati così ottenuti.
39. Quota di garanzia.
1. Il terzo del minimo del margine di solvibilità
costituisce la quota di garanzia.
2. Fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo
12, tale quota non può, in nessun caso, essere inferiore ad un
ammontare in lire italiane corrispondente agli importi seguenti:
a) 1.400.000 unità di conto europee, se
l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi nel ramo
indicato al numero 14 del punto A) della tabella allegata e l'ammontare
dei premi o dei contributi per il ramo suddetto ha superato, in ciascuno
degli ultimi tre esercizi, l'importo di 2.500.000 unità di conto
europee oppure il 4 per cento dell'ammontare totale dei premi o dei
contributi;
b) 400.000 unità di conto europee, se
l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno
dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13 e 15 del punto A) della
tabella allegata, ovvero se concerne i rischi o parte dei rischi
compresi nel ramo indicato al numero 14 del punto A) della tabella
allegata, nel caso che non si applichi la disposizione di cui alla
lettera a);
c) 300.000 unità di conto europee, se
l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno
dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A)
della tabella allegata;
d) 200.000 unità di conto europee, se
l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno
dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della tabella allegata.
3. Qualora l'autorizzazione comprenda più rami di
assicurazione si ha riguardo per l'applicazione del presente articolo,
al solo ramo per il cui esercizio è richiesto l'importo più elevato.
4. L'impresa autorizzata all'esercizio del ramo
indicato al numero 14 del punto A) della tabella allegata, tenuta ad
elevare la quota di garanzia a 1.400.000 unità di conto europee ai
sensi del comma 2, lettera a), ha a disposizione:
a) un termine di tre anni per raggiungere l'importo
di 1.000.000 unità di conto europee;
b) un termine di cinque anni per raggiungere
l'importo di 1.200.000 unità di conto europee;
c) un termine di sette anni per raggiungere l'importo
di 1.400.000 unità di conto europee.
5. I termini indicati al comma 4 iniziano a decorrere
dall'esercizio successivo a quello in cui si realizzano le condizioni
previste dal comma 2, lettera a).
40. Vigilanza sull'attuazione del programma di
attività.
1. L'ISVAP vigila sull'attuazione del programma di
attività presentato ai sensi dell'art. 14.
2. L'impresa è tenuta a presentare semestralmente
all'ISVAP, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo alla
esecuzione del programma di attività.
3. Qualora da tale rendiconto appaia un grave
squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, l'ISVAP può
adottare tutte le misure necessarie per imporre il rispetto del
programma e ristabilire l'equilibrio della gestione.
4. L'impresa deve comunicare all'ISVAP ogni
variazione apportata al programma di attività e allo statuto della
società, nonché ogni variazione inerente alle persone indicate
nell'art. 11, comma 2, lettere c) e d). Le eventuali modifiche del
programma di attività e dello statuto devono essere approvate
dall'ISVAP.
41. Comunicazione delle tariffe e delle condizioni di
polizza.
1. Le imprese debbono comunicare, a richiesta
dell'ISVAP e in via non sistematica, le tariffe, le condizioni generali
e speciali di polizza e i documenti, formulari e stampati da esse
utilizzati, nelle relazioni con i contraenti.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le
imprese autorizzate ad esercitare assicurazioni obbligatorie debbono
comunicare all'ISVAP, prima della loro applicazione, le relative
condizioni generali e speciali di polizza.
3. La comunicazione degli elementi di cui ai commi 1
e 2 non costituisce per l'impresa una condizione preliminare per
l'esercizio della sua attività.
42. Sopravvenuta inidoneità degli amministratori e
degli azionisti.
1. Se le persone alle quali sono attribuite le
funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo
dell'impresa perdono uno dei requisiti di cui all'art. 11, comma 2,
lettera c), decadono dall'ufficio. La decadenza è dichiarata dal
consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza
dell'inidoneità sopravvenuta. Nel caso in cui la decadenza non venga
dichiarata dal consiglio di amministrazione nel termine sopra indicato,
la stessa viene dichiarata con provvedimento dell'ISVAP.
2. Alle persone fisiche, agli amministratori,
direttori generali e sindaci delle persone giuridiche, detentrici del
controllo o di una partecipazione qualificata nell'impresa che perdono
in tutto o in parte i requisiti di cui all'art. 11, comma 2, lettera d),
si applica l'art. 10, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 20.
43. Condizioni di esercizio dei rami vita e
capitalizzazione.
1. Le imprese di cui all'art. 20 per l'esercizio
delle assicurazioni vita e capitalizzazione debbono conformarsi alle
disposizioni in materia contenute nel decreto legislativo vita.
Capo IV - Altre disposizioni applicabili ad alcuni
rami
Sezione I - Disposizioni particolari per
l'assicurazione tutela giudiziaria
44. Esercizio e campo d'applicazione.
1. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo
17 (tutela giudiziaria) di cui al punto A) della tabella allegata,
debbono attenersi, nell'esercizio di tale ramo, alle disposizioni
contenute nel presente decreto.
2. Rientrano nel ramo tutela giudiziaria i contratti
di assicurazione con i quali l'assicuratore si obbliga a prendere a
carico le spese legali e peritali o a fornire prestazioni di altra
natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in
sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede
extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di
danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento
avanzata nei suoi confronti.
3. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano:
a) alle assicurazioni di tutela giudiziaria che
concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi marittime o
connesse comunque a tale utilizzazione;
b) all'attività esercitata dall'assicuratore della
responsabilità civile per resistere all'azione dei danneggiati a norma
dell'art. 1917 del codice civile.
45. Cumulabilità con altre garanzie.
1. Qualora la garanzia di tutela giudiziaria sia
prestata cumulativamente con altre garanzie assicurative, con un unico
contratto, il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa
applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati in un'apposita
distinta sezione del contratto.
46. Modalità per la gestione dei sinistri.
1. Le imprese che esercitano il ramo tutela
giudiziaria devono adottare, per la gestione dei sinistri di tale ramo e
per la relativa attività di consulenza, una delle seguenti modalità,
di cui deve essere data preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'impresa assicuratrice può:
a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei
sinistri e quella di consulenza;
b) affidarla ad un'impresa giuridicamente distinta;
c) prevedere nel contratto il diritto per
l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di
sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento
dell'assicuratore, a un procuratore legale, o ad altro professionista
abilitato a norma della vigente legislazione, da lui scelto.
3. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui
al comma 2, lettera a), devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) se l'impresa è multirami, il personale di cui si
avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione
dei sinistri o di consulenza in un altro ramo assicurativo esercitato
dall'impresa;
b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia
multirami o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di
altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i
danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o
amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in
altri rami esercitati dall'impresa con la quale corrono i predetti
legami.
4. Se l'impresa intende avvalersi della facoltà di
cui al comma 2, lettera b), deve dichiararlo nel contratto, indicando la
ragione sociale dell'impresa di cui intende avvalersi. Se l'impresa
giuridicamente distinta ha legami con un'altra impresa che esercita le
assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei
sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o
un'analoga attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa.
L'impresa giuridicamente distinta è anche essa soggetta alla vigilanza
dell'ISVAP ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576.
5. Le imprese possono successivamente adottare una
diversa modalità, dandone preventiva comunicazione all'ISVAP. La
variazione ha effetto solo per i contratti stipulati successivamente
alla predetta comunicazione.
47. Condizioni generali del contratto.
1. L'assicurato ha diritto:
a) nel caso che per la difesa, la rappresentanza e la
tutela dei suoi interessi in un procedimento giudiziario o
amministrativo occorra far ricorso ad un procuratore legale o ad un
altro professionista abilitato a norma della vigente legislazione
nazionale, di scegliere il professionista della cui opera avvalersi;
b) di scegliere un procuratore legale, od altro
professionista abilitato a norma della legislazione vigente, al quale
affidare la tutela dei suoi interessi nel caso si venga a trovare in
situazione di conflitto di interessi con l'impresa.
2. Le condizioni generali di contratto devono
prevedere il diritto di cui al comma 1.
3. In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa
sulla gestione del sinistro, le parti possono o adire l'autorità
giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un
arbitro che provvede secondo equità. Tale seconda facoltà deve essere
esplicitamente prevista nel contratto.
48. Esclusioni.
1. Salvo restando il diritto dell'assicurato di
avvalersi delle facoltà di cui all'art. 47, comma 1, non è necessario
che le condizioni di contratto lo prevedano espressamente quando siano
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'assicurazione tutela giudiziaria è limitata a
controversie derivanti dalla utilizzazione di autoveicoli stradali nel
territorio della Repubblica;
b) tale assicurazione è collegata con un contratto
di assicurazione per l'assistenza da fornirsi in caso di incidenti o di
guasti relativi agli stessi autoveicoli;
c) né l'assicuratore della tutela giudiziaria, né
l'assicuratore dell'assistenza esercitano il ramo responsabilità
civile.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, qualora l'impresa
assicuri per la tutela giudiziaria entrambe le parti della controversia,
queste debbono comunque essere assistite e rappresentate da procuratori
legali, o da altri soggetti abilitati a norma della vigente
legislazione, da essa indipendenti.
49. Conflitto di interessi.
1. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra
l'assicurato e l'impresa o esista disaccordo in merito alla gestione dei
sinistri l'impresa deve richiamare per iscritto l'attenzione
dell'assicurato sulla possibilità di avvalersi dei diritti di cui
all'art. 47, comma 1, lettere a) e b), ovvero sulla possibilità di
avvalersi dell'arbitrato di cui al comma 3 dello stesso articolo.
Sezione II - Disposizioni particolari per
l'assicurazione assistenza
50. Esercizio e campo d'applicazione.
1. Esercita attività assicurativa nel ramo
assistenza l'impresa che si obbliga, dietro pagamento di un premio, a
mettere ad immediata disposizione dell'assicurato, entro i limiti
convenuti, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà
a seguito del verificarsi di un evento fortuito.
2. L'aiuto può consistere in prestazioni in danaro
od in natura. Le prestazioni in natura possono essere fornite anche
mediante utilizzazione di personale ed attrezzature di terzi.
3. Non costituisce esercizio di attività
assicurativa nel ramo assistenza il fornire servizi di manutenzione o
riparazione, prestazioni di assistenza a clienti e la sola indicazione o
messa a disposizione, in qualità di semplice intermediario, di un
aiuto.
4. Non costituisce esercizio di attività
assicurativa nel ramo assistenza l'attività di assistenza effettuata da
un soggetto residente o avente sede nel territorio della Repubblica in
caso di incidente o di guasto meccanico di un veicolo avvenuti in detto
territorio, a condizione che l'attività stessa risulti limitata alle
seguenti prestazioni:
a) soccorso sul posto, prestato utilizzando, nella
maggior parte dei casi, personale e mezzi propri;
b) trasporto del veicolo fino all'officina più
vicina o più idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale
accompagnamento, di regola con lo stesso mezzo di soccorso, del
conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino da dove sia
possibile proseguire il viaggio con altri mezzi.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche
nel caso in cui l'incidente od il guasto siano avvenuti all'estero ed il
soggetto che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia un
organismo, analogo ad altro esistente in Italia del quale chi riceve
l'assistenza è membro, che fornisce la prestazione in base ad un
accordo di reciprocità con l'organismo nazionale, su semplice
presentazione della tessera di membro e senza pagamento di alcun
compenso aggiuntivo.
6. L'attività di assistenza descritta al comma 4, se
effettuata da impresa di assicurazione, costituisce prestazione
assicurativa nel ramo assistenza e può essere fornita solo da imprese
autorizzate al ramo 18 (assistenza) di cui al punto A) della tabella
allegata, fatto salvo il punto C) della stessa tabella.
51. Controllo dei mezzi delle imprese.
1. Le imprese che esercitano attività assicurativa
nel ramo assistenza sono soggette al controllo dell'ISVAP anche per
quanto riguarda il personale e le attrezzature, compresa la
qualificazione del personale medico, di cui esse dispongono per far
fronte agli impegni assunti.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, stabilisce, con proprio
decreto i requisiti del personale e le caratteristiche delle
attrezzature necessari per l'esercizio dell'attività assicurativa nel
ramo assistenza.
3. L'ISVAP può richiedere alle competenti autorità
di vigilanza degli altri Stati membri le informazioni e i dati che
ritenga utili ai fini degli accertamenti di cui al comma 1, qualora
personale ed attrezzature siano sottoposti a controllo anche in detti
Stati.
4. L'ISVAP può a sua volta fornire alle autorità di
vigilanza degli altri Stati membri i dati e le informazioni di cui al
comma 3.
5. La comunicazione di informazioni e di dati
effettuata in applicazione del presente articolo non costituisce
violazione del segreto di ufficio.
Capo V - Attività all'estero in regime di
stabilimento e di libertà di prestazione di servizi
52. Condizioni per l'accesso all'attività in regime
di stabilimento in un altro Stato membro.
1. Le imprese che intendono istituire una sede
secondaria in un altro Stato membro debbono darne preventiva
comunicazione all'ISVAP.
2. L'impresa deve unire alla comunicazione:
a) l'indicazione dello Stato nel cui territorio
intende istituire la sede secondaria, e l'indirizzo di tale sede;
b) un programma di attività recante, in particolare,
l'indicazione dei rischi che essa intende assumere e la struttura
organizzativa della sede secondaria;
c) la documentazione comprovante la nomina di un
rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato
comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in
giudizio e davanti a tutte le autorità dello Stato membro di
stabilimento, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli
altri documenti relativi alle attività esercitate nel territorio di
detto Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso
indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita
ad una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio
rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente
i predetti poteri.
3. Il rappresentante generale o, se diversa, la
persona preposta alla gestione effettiva della sede
secondaria deve essere in possesso, per tutta la
durata dell'incarico, dei requisiti stabiliti dall'articolo 11, comma 2,
lettera c). La perdita di tali requisiti comporta la decadenza dalla
carica ai sensi dell'art. 42, comma 1, e l'obbligo per l'impresa di
provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se diversa, della
persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria, dando
comunicazione all'ISVAP del nominativo della persona prescelta per tale
sostituzione.
4. Se l'impresa intende assumere tramite la sede
secondaria i rischi indicati nel ramo 10 (r.c. autoveicoli terrestri) di
cui al punto A) della tabella allegata, esclusa la responsabilità del
vettore, deve altresì presentare una dichiarazione dalla quale risulti
che essa è divenuta membro dell'ufficio nazionale di assicurazione e
del fondo di garanzia dello Stato membro della sede secondaria.
53. Obblighi di comunicazione e poteri dell'ISVAP.
1. L'ISVAP, entro novanta giorni dalla data di
ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 52, ove non ravvisi
l'esistenza di impedimenti ai sensi del comma 2, trasmette le
comunicazioni stesse all'autorità di controllo dello Stato membro nel
quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione
attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il
margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 33 e seguenti.
2. L'ISVAP non può dare corso all'adempimento di cui
al comma 1 qualora giudichi che la situazione finanziaria dell'impresa
non sia sufficientemente stabile, ovvero che il rappresentante generale,
o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede
secondaria, non possiede i necessari requisiti di onorabilità e di
professionalità, ovvero che sia inadeguata la struttura organizzativa
che l'impresa intende dare alla sede secondaria.
3. L'ISVAP informa per iscritto l'impresa
dell'avvenuta trasmissione all'autorità di controllo dello Stato membro
nel quale essa intende stabilirsi delle informazioni di cui all'art. 52,
ovvero, nel caso che decida di non procedere alla trasmissione, del
rifiuto e delle relative motivazioni. In caso di rifiuto, la
comunicazione all'impresa deve essere data prima della scadenza del
termine indicato al comma 1.
4. L'impresa non può costituire la sede secondaria e
dare inizio all'attività della stessa prima di aver ricevuto una
comunicazione di assenso da parte dell'autorità di controllo dello
Stato membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio di
quest'ultima, prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data nella
quale tale autorità ha ricevuto dall'ISVAP le informazioni di cui
all'art. 52. L'ISVAP è tenuto a trasmettere immediatamente all'impresa
ogni eventuale comunicazione che, entro tale termine, gli pervenga dalla
predetta autorità di controllo in ordine alle condizioni alle quali,
per motivi di interesse generale, la sede secondaria deve attenersi
nell'esercizio della sua attività.
5. Qualora l'impresa intenda modificare il contenuto
di una o più delle informazioni di cui all'articolo 52, comma 2, deve
darne per iscritto comunicazione all'ISVAP e all'autorità di controllo
dello Stato membro della sede secondaria, almeno trenta giorni prima di
procedere alla modificazione. L'ISVAP, entro novanta giorni dalla data
di ricevimento di tali informazioni, valuta la modificazione agli
effetti degli adempimenti rientranti nella propria attività di
controllo. Esso trasmette immediatamente all'impresa ogni eventuale
comunicazione che gli pervenga dall'autorità di controllo dello Stato
membro della sede secondaria entro il medesimo termine.
54. Condizioni per
l'accesso all'attività in regime di libertà di prestazione di servizi
in un altro Stato membro.
1. Le imprese che intendono effettuare per la prima
volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un
altro Stato membro debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP.
Alla comunicazione deve essere allegato un programma nel quale debbono
essere indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di
svolgere l'attività, gli Stati membri nei quali essa intende operare e
la natura dei rischi che intende assumere.
2. Se la legislazione dello Stato membro di
prestazione di servizi lo prescrive, le imprese di cui al comma 1 che
intendono assumere i rischi indicati nel ramo 10 (r.c. autoveicoli
terrestri) di cui al punto 1 della tabella allegata, con esclusione
della responsabilità del settore, devono altresì trasmettere
preventivamente all'ISVAP, per ciascuno Stato membro in cui intendono
operare:
a) il nominativo e l'indirizzo del rappresentante per
la gestione sinistri, di cui all'art. 12-bis, paragrafo 4, della
direttiva n. 88/357/CEE 22 giugno 1988;
b) una dichiarazione dalla quale risulti che
l'impresa è divenuta membro dell'ufficio nazionale di assicurazione e
del fondo di garanzia dello Stato membro in cui viene effettuata la
prestazione di servizi.
55. Obblighi di comunicazione e poteri dell'ISVAP.
1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento delle informazioni di cui all'art. 54, trasmette all'autorità
di controllo dello Stato membro nel quale l'impresa si propone di
operare in regime di libertà di prestazione di servizi:
a) l'indicazione della denominazione sociale
dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale;
b) un certificato attestante che l'impresa possiede,
per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo
previsto dagli articoli 33 e seguenti;
c) un certificato che indichi i rami che l'impresa è
autorizzata ad esercitare;
d) una dichiarazione che indichi la natura dei rischi
che l'impresa intende assumere.
L'ISVAP informa contemporaneamente l'impresa
interessata della trasmissione della predetta documentazione.
2. Entro il termine previsto al comma 1, l'ISVAP
trasmette altresì, ove necessario, alla medesima autorità di controllo
le informazioni di cui all'art. 54, comma 2.
3. L'ISVAP non può dare corso alla trasmissione
delle informazioni di cui al comma 1 qualora giudichi che l'impresa non
dispone di una struttura amministrativa e di una situazione finanziaria
adeguata avuto riguardo al suo programma di attività. Ove rifiuti la
trasmissione, l'ISVAP dà motivata comunicazione all'impresa interessata
entro il termine indicato nello stesso comma 1.
4. L'impresa può iniziare l'attività dalla data
nella quale riceve dall'ISVAP comunicazione dell'avvenuta trasmissione
delle informazioni di cui al comma 1.
5. Qualora l'impresa intenda modificare una delle
informazioni contenute nel programma di cui all'art. 54, essa deve
conformarsi a quanto disposto dall'articolo 53, comma 5. L'ISVAP valuta
la comunicazione dell'impresa e trasmette immediatamente all'impresa
stessa ogni eventuale comunicazione che gli pervenga dall'autorità di
controllo dello Stato membro di prestazione di servizi.
56. Assicurazione malattia in sostituzione di un
regime legale di previdenza sociale.
1. Le imprese che intendono assumere rischi di cui al
ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei quali tali
assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura
sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono
obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella
dell'assicurazione sulla vita, in conformità a quanto disposto
dall'art. 54, paragrafo 2, primo comma, della direttiva n. 92/49/CEE,
debbono richiedere all'ISVAP le tabelle di frequenza della malattia e
gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi dalle
autorità di controllo degli Stati membri interessati. L'ISVAP è tenuto
a provvedere entro venti giorni dalla richiesta stessa.
2. Le imprese di cui al comma 1 debbono comunicare
all'ISVAP, prima della sua utilizzazione, la base tecnica per il calcolo
dei premi relativi.
57. Poteri dell'ISVAP.
1. L'ISVAP può svolgere direttamente, o attraverso
persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi
secondarie dell'impresa operanti in regime di stabilimento in un altro
Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini
dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere
all'ispezione, l'ISVAP deve informare l'autorità di controllo dello
Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha
diritto di parteciparvi.
2. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorità di
controllo dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro
di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle
irregolarità commesse in altri Stati membri dalle imprese di cui al
presente titolo ivi operanti, o alle attività svolte in tali Stati che
possano compromettere la solidità finanziaria delle stesse. Delle
misure adottate è data comunicazione all'autorità di controllo dello
Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di
servizi.
58. Comunicazioni relative ai contratti.
1. Le imprese di cui agli articoli 52 e 54 devono
trasmettere all'ISVAP, insieme al bilancio, un rendiconto tecnico
concernente separatamente le attività svolte in regime di stabilimento
e quelle svolte in regime di libertà di prestazione di servizi,
suddiviso per Stato membro e per i rami indicati al punto A) della
tabella allegata, raggruppati nel modo seguente:
a) infortuni e malattia (n. 1 e n. 2);
b) assicurazione autoveicoli (n. 3, n. 7 e n. 10; le
cifre relative al ramo n. 10, esclusa la responsabilità del vettore,
debbono essere specificate);
c) incendio e altri danni ai beni (n. 8 e n. 9);
d) assicurazioni aeronautiche, marittime e trasporti
(n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 11 e n. 12);
e) responsabilità civile generale (n. 13);
f) credito e cauzione (n. 14 e n. 15);
g) altri rami (n. 16, n. 17 e n. 18).
2. Le imprese di cui al comma 1 dovranno indicare
separatamente i dati relativi ai contratti di coassicurazione
comunitaria concernenti rischi situati al di fuori del territorio della
Repubblica.
3. Il rendiconto tecnico di cui al comma 1 va redatto
secondo le disposizioni stabilite con provvedimento dell'ISVAP.
4. L'ISVAP, a decorrere dal mese successivo a quello
di ricevimento dei rendiconti di cui al comma 1, comunica alle autorità
di controllo dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di
prestazione di servizi che ne facciano richiesta l'importo aggregato dei
premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, risultante dai
rendiconti stessi.
59. Condizioni per l'accesso all'attività in regime
di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi in uno Stato
terzo.
1. Le imprese che intendono istituire una sede
secondaria in uno Stato terzo debbono darne preventiva comunicazione
all'ISVAP, indicando lo Stato nel cui territorio si propongono di
operare e l'indirizzo della sede secondaria.
2. L'impresa deve unire alla comunicazione un
programma di attività che indichi il nominativo della persona che essa
intende preporre alla direzione della sede secondaria, i rischi che essa
intende assumere e, per i primi tre esercizi, le previsioni relative
all'ammontare delle provvigioni da corrispondere, al gettito dei premi
ed all'ammontare dei sinistri da pagare, nonché la struttura
organizzativa che l'impresa intende dare alla sede secondaria.
3. L'ISVAP può vietare all'impresa di procedere alla
istituzione della sede secondaria qualora giudichi che la situazione
finanziaria dell'impresa stessa non sia sufficientemente stabile ovvero
qualora, sulla base del programma di attività presentato, ritenga
inadeguata la struttura organizzativa della sede secondaria.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche alle imprese che intendono effettuare operazioni in
regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.
Capo VI - Attività in regime di libertà di
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica svolta da sedi
secondarie situate in altri Stati membri
60. Condizioni di accesso e di esercizio.
1. Le imprese di cui al presente titolo che intendono
operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio
della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro
Stato membro debbono preventivamente darne comunicazione all'ISVAP
fornendo i seguenti elementi:
a) l'indirizzo della sede secondaria da cui l'impresa
intende operare;
b) una dichiarazione indicante la natura dei rischi
che l'impresa si propone di assumere;
c) se l'impresa si propone di assumere rischi
concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti deve
altresì trasmettere all'ISVAP l'indicazione del nominativo e
l'indirizzo del rappresentante previsto dall'art. 90.
2. L'impresa può iniziare ad effettuare le
operazioni di cui al comma 1 a decorrere dal momento in cui l'ISVAP
attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal medesimo comma.
3. L'impresa è tenuta a comunicare all'ISVAP ogni
modifica che essa intende apportare agli elementi di cui al comma 1.
4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è
soggetto alle disposizioni contenute nel presente titolo, nonché negli
articoli 81, comma 5, 87 e 89, in quanto applicabili.
Capo VII - Provvedimenti del Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato e dell'ISVAP
61. Violazione delle norme sulle riserve tecniche.
1. Qualora l'impresa non osservi le disposizioni
sulle riserve tecniche di cui agli articoli 23 e seguenti, l'ISVAP
invita l'impresa a conformarsi a tali disposizioni, assegnandole a tal
fine un termine congruo.
2. L'ISVAP previa comunicazione alle autorità di
controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede
beni, può vietare con proprio provvedimento all'impresa di compiere
atti di disposizione sui propri beni esistenti nel territorio della
Repubblica. Può inoltre richiedere alle predette autorità di adottare
analogo provvedimento per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi
territori, precisando gli attivi che debbono costituire oggetto di tali
misure.
3. Se l'impresa, nel termine assegnatole, non
ottempera all'invito rivoltole ai sensi del comma 1, l'ISVAP, con
proprio provvedimento può vietarle l'assunzione di nuovi affari, con
gli effetti di cui all'art. 75 del testo unico delle leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive
modificazioni, ed agli articoli 114 e 115 del regolamento di esecuzione
delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con
regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato
all'impresa interessata ed alle autorità di controllo degli altri Stati
membri nei quali l'impresa opera ed è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Il divieto di assunzione di nuovi affari ha durata
massima di sei mesi. Ove entro tale termine l'impresa abbia rimosso le
cause per le quali lo stesso è stato adottato, il provvedimento è
revocato. Del provvedimento di revoca è data comunicazione alle autorità
di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera.
62. Violazione delle norme sul margine di solvibilità
e sulla quota di garanzia.
1. Qualora l'impresa non disponga del margine di
solvibilità nella misura necessaria ai sensi dell'art. 35, l'ISVAP
invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di
risanamento.
2. Se il margine di solvibilità si riduce al di
sotto della quota di garanzia di cui all'art. 39 o se detta quota non è
più costituita conformemente alle disposizioni contenute nello stesso
articolo, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine
congruo, un piano di finanziamento a breve termine, nel quale debbono
essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per
ristabilire la propria situazione finanziaria.
3. [I piani di cui ai commi 1 e 2 sono approvati, su
proposta dell'ISVAP, che fissa il termine per la loro esecuzione, con
decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato].
4. Qualora il piano di risanamento o il piano di
finanziamento concernano una società cooperativa e prevedano un aumento
di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle
partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero
mediante l'emissione di nuove azioni con diritto di opzione per i soci,
il limite individuale di sottoscrizione di cui all'art. 13 è elevato
fino al doppio. In tal caso, ai fini dell'omologazione della delibera
assembleare di aumento di capitale, la società cooperativa è tenuta ad
esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento
o del piano di finanziamento.
5. Nel caso previsto dal comma 1 l'ISVAP, può
vietare all'impresa con proprio provvedimento di compiere atti di
disposizione sui propri beni localizzati nel territorio della
Repubblica. Analogo provvedimento può essere adottato nel caso previsto
dal comma 2. In entrambi i predetti casi del provvedimento viene data
comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri in
cui l'impresa opera o possiede beni, alle quali può essere richiesto di
adottare analoga misura per i beni dell'impresa localizzati nei
rispettivi territori. Nella richiesta vanno precisati gli attivi che
debbono costituire oggetto del provvedimento.
6. Il provvedimento di cui al comma 5 deve essere
comunicato all'impresa interessata.
7. Per le imprese di cui all'art. 22 che non
dispongono del margine di solvibilità nella misura prescritta per
ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP in relazione ai piani di cui al
presente articolo o all'articolo del decreto legislativo vita può
autorizzare, il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine
di solvibilità da una gestione all'altra.
63. Vigilanza sull'esecuzione del piano di
risanamento e del piano di finanziamento.
1. L'ISVAP può disporre che alle riunioni del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e all'assemblea
delle società alle quali sia stato richiesto di presentare un piano di
risanamento o un piano di finanziamento a breve termine, ai sensi
dell'art. 62 del presente decreto, assista un proprio rappresentante per
l'esecuzione del piano stesso.
2. [Il presidente dell'ISVAP, riferisce
periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sull'attuazione del piano di risanamento o di
finanziamento, nonché sulla situazione generale dell'impresa].
3. [Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può richiedere che, nel corso
della sua attuazione, siano apportate al piano di risanamento o di
finanziamento le rettifiche necessarie per il conseguimento degli scopi
prefissati, concedendo, ove occorra, una proroga del termine per
l'esecuzione del piano stesso].
64. Vincolo delle attività patrimoniali.
1. L'ISVAP, nel caso previsto dall'art. 62, comma 2,
ordina alle competenti autorità, con proprio provvedimento,
l'iscrizione di ipoteca, a favore della massa degli assicurati e dei
terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative, sui beni immobili
dell'impresa localizzati nel territorio della Repubblica che risultino
iscritti nel registro di cui all'art. 31. Ordina altresì, nello stesso
modo, il deposito presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca
d'Italia dei titoli iscritti nel predetto registro, nonché il vincolo
di tali titoli e dei depositi in numerario compresi tra le attività
iscritte nel registro stesso.
2. Per il deposito ed il vincolo dei titoli, nonché
per il vincolo dei depositi in numerario delle annualità dovute dallo
Stato o dei mutui ipotecari si applicano le disposizioni di cui all'art.
27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle
assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63.
3. Per i crediti diversi da quelli indicati al comma
2, ovunque localizzati, l'impresa ha l'obbligo di comunicare, ogni sei
mesi, l'ammontare di quelli riscossi all'ISVAP, che dà disposizioni
sulla relativa utilizzazione.
4. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di
vincolo effettuate a norma del comma 1 sui beni localizzati nel
territorio della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie a
tassa fissa, da porsi a carico dell'impresa.
5. L'ISVAP dà comunicazione dei provvedimenti
adottati ai sensi del comma 1 alle autorità di controllo degli altri
Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni; può inoltre
richiedere alle stesse autorità:
a) l'adozione di provvedimento analogo a quello
previsto al comma 1, primo periodo, per i beni immobili localizzati nei
rispettivi territori;
b) il vincolo dei titoli e dei depositi in numerario
localizzati nei rispettivi territori, ai fini del loro trasferimento nel
territorio della Repubblica.
6. Il provvedimento di cui al comma 1 può essere
adottato dall'ISVAP anche nel caso previsto dall'art. 61, comma 3, in
relazione alla gravità delle irregolarità contestate all'impresa.
65. Decadenza dall'autorizzazione.
1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 19,
l'impresa decade dall'autorizzazione rilasciatale ai sensi dell'art. 9
quando si verifichi una delle seguenti situazioni:
a) vi rinunci espressamente;
b) cessi di esercitare totalmente la propria attività
per un periodo superiore a sei mesi; se la cessazione dell'attività
riguarda soltanto alcuni dei rami autorizzati, la decadenza concerne
esclusivamente detti rami;
c) si ponga volontariamente in liquidazione;
d) ne sia dichiarato lo stato di insolvenza
dall'autorità giudiziaria;
e) venga assoggettata a liquidazione coatta
amministrativa;
f) trasferisca totalmente il proprio portafoglio.
2. Per la dichiarazione dello stato di insolvenza
delle società di cui al titolo II nei casi previsti dagli articoli 195
e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, deve essere sentito
preventivamente l'ISVAP.
3. La decadenza è dichiarata con provvedimento
dell'ISVAP da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
66. Revoca dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione può essere revocata dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta
dell'ISVAP, quando l'impresa:
a) non soddisfi più alle condizioni di accesso;
b) non abbia realizzato entro i termini stabiliti le
misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di
cui all'art. 62;
c) sia gravemente inadempiente alle disposizioni del
presente decreto, nonché ad ogni altra disposizione al cui rispetto
essa è tenuta per l'esercizio della sua attività;
d) non si attenga, nell'esercizio della sua attività,
ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione, o previsti nel
programma di attività;
e) sia gravemente inadempiente agli obblighi di legge
e di contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni
retributive.
2. Nei confronti delle imprese che esercitano le
assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti la revoca
dell'autorizzazione può essere altresì disposta nei casi previsti
dall'art. 16, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 1969, n.
990, come modificato dall'art. 126 del presente decreto.
67. Modalità di revoca dell'autorizzazione.
1. La revoca dell'autorizzazione è disposta con
decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
su proposta dell'ISVAP.
2. La revoca può riguardare tutti i rami esercitati
dalla impresa o solo alcuni di essi.
3. Il decreto di revoca dell'autorizzazione deve
essere motivato, comunicato all'impresa interessata e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
68. Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi
degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative.
1. In caso di revoca dell'autorizzazione disposta in
conformità all'art. 67, l'ISVAP, per salvaguardare gli interessi degli
assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative nonché
dei lavoratori dipendenti, può vietare all'impresa di compiere atti di
disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già
stato adottato in applicazione degli articoli 61 e 62. L'ISVAP, può
altresì adottare i provvedimenti previsti dall'art. 64.
2. Dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1
deve essere data comunicazione alle autorità di controllo degli altri
Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse
autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe in conformità
a quanto previsto dagli articoli 61, 62 e 64.
69. Effetti della decadenza e della revoca
dell'autorizzazione.
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dispone, con proprio decreto da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la liquidazione coatta
dell'impresa nei cui confronti sia stata dichiarata la decadenza
dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera d) o sia
stato adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per tutti
i rami esercitati ai sensi del presente decreto. La liquidazione coatta
può essere disposta anche con lo stesso decreto con il quale è
disposta la revoca.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può consentire che l'impresa
si ponga volontariamente in liquidazione quando il provvedimento di
revoca sia stato adottato per i motivi indicati all'art. 66, comma 1,
lettere a), c), d) ed e). Il Ministero, su proposta dell'ISVAP, assegna
all'impresa un termine per provvedere; nel caso che alla scadenza di
tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministero la pone in
liquidazione coatta.
3. Le imprese nei cui confronti venga disposta la
revoca o la decadenza dell'autorizzazione limitatamente ad alcuni dei
rami esercitati ai sensi del presente decreto debbono, dalla data di
pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, limitare la propria attività in tali rami alla
gestione dei contratti in corso e non possono stipulare nuovi contratti.
4. Le clausole di tacito rinnovo, contenute nei
contratti in corso, perdono efficacia con il provvedimento di revoca. I
contraenti possono recedere dai predetti contratti mediante
comunicazione fatta per iscritto all'impresa, con effetto dalla prima
scadenza del premio annuale, quando la durata dell'assicurazione sia
superiore all'anno.
5. Qualora l'impresa non si attenga alle disposizioni
dei commi 3 e 4, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può disporre la liquidazione
coatta dell'impresa stessa.
70. Liquidazione volontaria.
1. Nel caso in cui un'impresa deliberi di porsi
volontariamente in liquidazione, la nomina dei liquidatori deve essere
approvata dall'ISVAP.
71. Comunicazioni alle autorità di controllo degli
altri Stati membri.
1. I provvedimenti adottati nei confronti di imprese
con sede legale nel territorio della Repubblica, concernenti la revoca o
la decadenza dall'autorizzazione, nonché la liquidazione coatta
amministrativa sono comunicati dall'ISVAP alle autorità di controllo
degli altri Stati membri nei quali le imprese operano.
Capo VIII - Altre disposizioni applicabili
72. Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti
amministrativi.
1. Salvo quanto previsto dall'art. 73, le imprese di
cui al presente titolo continuano ad essere soggette alle disposizioni
contenute negli articoli 55, 56 e 61 del testo unico delle leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive
modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione
del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del
bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP unitamente ai
documenti di cui all'art. 2435 del codice civile.
2. Al bilancio deve essere allegato un prospetto
dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di
chiusura dell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce, dal
quale risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del
margine medesimo. Tale prospetto deve essere conforme a un modello
approvato dall'ISVAP. Per le imprese di cui all'art. 20, comma 1, e per
quelle che esercitano anche i rami vita e capitalizzazione, è approvato
un modello aggiuntivo.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio nel ramo
assistenza devono altresì allegare al bilancio un documento dal quale
risultino il personale e le attrezzature di cui l'impresa dispone per
far fronte agli impegni assunti.
4. I libri ed i registri contabili che le imprese
debbono tenere ai sensi del presente decreto e ai sensi dell'art. 61 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonché dell'art. 36
del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970,
n. 973, possono essere formati da supporti informatici e debbono
rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice
civile e delle altre norme vigenti.
5. Le imprese che esercitano l'assicurazione del
credito debbono predisporre e tenere a disposizione dell'ISVAP apposite
evidenze contabili che indichino sia i risultati tecnici sia le riserve
tecniche relativi al suddetto ramo.
6. Se un'impresa che esercita le attività indicate
nell'allegato I del decreto legislativo vita direttamente o attraverso
una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, ha legami
finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa che esercita le
attività previste dalla tabella allegata, l'ISVAP vigila affinché
accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare
la ripartizione delle spese e delle entrate.
73. Certificazione del bilancio.
1. Il bilancio delle imprese di cui al presente
titolo deve essere accompagnato, anche quando si tratti di imprese od
enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e successive modificazioni, dalla
relazione di una società di revisione, iscritta nell'albo speciale
previsto dall'articolo 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori
figuri almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla
legge 9 febbraio 1942, n. 194, corredata dalla relazione dell'attuario,
dalla quale risulti la certificazione del bilancio ai sensi
dell'articolo 4 del citato decreto. La relazione dell'attuario deve
attestare la sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa in
conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed a
corrette tecniche attuariali.
2. Qualora tra gli amministratori della società di
revisione non figuri un attuario iscritto nell'apposito albo, la
relazione presentata dalla stessa società deve essere corredata dalla
relazione di un attuario iscritto nell'albo professionale, incaricato
dalla società di revisione, contenente le attestazioni di cui al comma
1. La società di revisione, in sede di proposta all'impresa di
assicurazione, provvede a specificare, per l'attuario incaricato, il
nominativo, l'area di intervento e l'onorario. La società di revisione
prescelta deve dare immediata comunicazione all'ISVAP, che ne informa la
CONSOB, del conferimento dell'incarico all'attuario. L'incarico dell'attuario
ha la durata di tre esercizi, può essere rinnovato per non più di due
volte e può essere nuovamente conferito allo stesso attuario solo dopo
il decorso di cinque esercizi. Qualora prima della scadenza del triennio
la società di revisione revochi l'incarico all'attuario ne dà
immediata e motivata comunicazione all'ISVAP che ne informa la CONSOB.
Nel caso di revoca dell'incarico dell'attuario, la società di revisione
deve provvedere a conferire l'incarico ad altro attuario entro
quarantacinque giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione
delle verifiche necessarie ai fini della certificazione del bilancio. In
caso di inadempienza l'ISVAP provvede d'ufficio al conferimento
dell'incarico ad altro attuario determinando il relativo compenso
secondo le tariffe dell'Ordine degli Attuari.
3. L'incarico non può essere conferito ad un
attuario che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione, in
una delle situazioni di incompatibilità indicate dall'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Entro
quindici giorni dal conferimento dell'incarico l'attuario e gli
amministratori che hanno la rappresentanza dell'impresa di assicurazione
devono trasmettere all'ISVAP le dichiarazioni che non sussiste alcuna
delle cause di incompatibilità ad eccezione di quelle di cui al n. 4)
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1975, n. 136
4. Le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ad eccezione dell'articolo 6, comma 2,
si applicano anche alle imprese di assicurazione non soggette alle
disposizioni del citato decreto.
5. L'impugnazione della delibera assembleare che
approva il bilancio delle imprese di cui al presente titolo, per quanto
riguarda il contenuto del bilancio e le relative valutazioni, può
essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della
deliberazione stessa nel registro delle imprese.
6. Qualora l'ISVAP venga a conoscenza del mancato
conferimento dell'incarico alla società di revisione nei termini di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1975, n. 136, o della revoca dell'incarico alla società di
revisione, ne informa immediatamente la CONSOB che adotta i
provvedimenti di competenza.
7. Se la società di revisione ritiene di non
rilasciare la certificazione, deve esporne analiticamente i motivi nella
relazione, informandone immediatamente l'ISVAP, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
8. L'ISVAP può richiedere alla società di revisione
e all'attuario incaricati della certificazione del bilancio delle
imprese di cui al presente titolo tutte le notizie, informazioni, i dati
ed i documenti occorrenti per l'adempimento delle proprie funzioni nonché
disporne la convocazione. Alla società di revisione, che si avvale
dell'attuario, l'ISVAP può demandare, a spese dell'impresa di
assicurazione, la verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione
nelle scritture contabili dei fatti di gestione, della conformità alle
scritture predette delle situazioni periodiche concernenti lo stato
patrimoniale, economico e finanziario dell'impresa stessa.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano
anche alla società di revisione e all'attuario incaricati dal
commissario per l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 7
della legge 12 agosto 1982, n. 576.
10. Qualora l'ISVAP accerti irregolarità nello
svolgimento dell'incarico dell'attuario di cui al comma 1 ovvero
acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull'attività della
società di revisione, prevista dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ne informa la
CONSOB.
11. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti
di cui al comma 1, la sussistenza o sopravvenienza di una causa di
incompatibilità prevista dal comma 3 ovvero gravi irregolarità nello
svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui al comma 2 può
disporre d'ufficio la revoca dell'incarico, sentito l'interessato. Il
provvedimento di revoca è comunicato all'attuario, alla società di
revisione e all'impresa di assicurazione. In tal caso la società di
revisione deve provvedere a conferire l'incarico ad altro attuario
secondo la procedura prevista dal comma 2. L'ISVAP informa la CONSOB e
l'Ordine degli Attuari dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario
incaricato.
12. L'Ordine degli Attuari comunica all'ISVAP gli
eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui ai
commi 1 e 2
74. Annullabilità e risoluzione dei contratti.
1. I contratti compresi nel portafoglio italiano
delle imprese di cui al presente titolo sono annullabili con le modalità
stabilite dall'art. 129 del regolamento approvato con regio decreto 4
gennaio 1925, n. 63, a richiesta del contraente, se gli stessi non
vengono regolarmente registrati o contabilizzati presso le rispettive
sedi legali agli effetti della determinazione delle riserve tecniche e
del margine di solvibilità, prescritti dal presente decreto. In caso di
annullamento, l'impresa è tenuta a restituire integralmente i premi
incassati.
2. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano
delle imprese di cui al comma 1 che operano in violazione delle
disposizioni del presente decreto o nei cui confronti sia stato
stabilito il divieto di assumere nuovi affari si applica l'art. 75 del
testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
n. 449, e successive modificazioni.
75. Trasferimento di portafoglio.
1. In caso di trasferimento volontario di tutto o di
parte del portafoglio italiano, come definito all'art. 8, l'impresa
cedente deve sottoporre all'approvazione dell'ISVAP le relative
deliberazioni e condizioni.
2. L'approvazione è data dall'ISVAP con
provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
3. Le imprese possono trasferire il portafoglio
italiano sia ad altre imprese aventi la propria sede legale nel
territorio della Repubblica, sia ad imprese aventi la propria sede
legale in altri Stati membri. L'impresa cessionaria deve essere
regolarmente autorizzata all'esercizio delle attività ad essa
trasferite ai sensi dell'art. 9 del presente decreto o delle
corrispondenti disposizioni dello Stato membro di origine, adottate in
conformità a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della direttiva n.
73/239/CEE 24 luglio 1973, e deve disporre del margine di solvibilità
necessario, tenuto conto del trasferimento. In nessun caso, tuttavia, il
portafoglio può essere trasferito a favore di una sede secondaria
dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.
4. Se il trasferimento riguarda il portafoglio
afferente le assicurazioni obbligatorie contro la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si
applica anche la disposizione contenuta nell'art. 17, comma 3, della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall'art. 126, comma 1,
lettera g), del presente decreto.
5. Se il trasferimento comprende il portafoglio di
sedi secondarie, l'ISVAP rilascia l'approvazione solo dopo aver
acquisito il parere favorevole delle autorità di controllo degli Stati
membri nei quali sono situate le sedi secondarie interessate.
6. Ai fini dell'approvazione, è altresì necessaria
l'acquisizione del preventivo parere favorevole delle autorità di
controllo degli Stati membri di ubicazione del rischio quando nel
portafoglio oggetto del trasferimento sono compresi contratti stipulati
in altri Stati membri in regime di libertà di prestazione di servizi.
7. In caso di trasferimento del portafoglio ad
un'impresa avente la propria sede legale in un altro Stato membro,
spetta all'autorità di controllo dello Stato membro di origine
dell'impresa cessionaria attestare che l'impresa dispone, tenuto conto
del trasferimento, del margine di solvibilità necessario. Qualora il
portafoglio venga trasferito a favore di una sede secondaria
dell'impresa cessionaria situata in uno Stato membro diverso dalla
Repubblica Italiana, l'impresa cessionaria, per l'attività che essa, a
seguito del trasferimento, venga ad esercitare nel territorio della
Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi, è tenuta a
conformarsi alle disposizioni contenute nell'art. 81.
8. Se le autorità di controllo di cui ai commi 5, 6
e 7 non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della
richiesta da parte dell'ISVAP, si considera che esse abbiano dato parere
favorevole.
9. Il portafoglio può essere trasferito anche ad
imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo a condizione:
a) che l'impresa cessionaria sia autorizzata ad
esercitare nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'art. 93 del
presente decreto, le attività ad essa trasferite;
b) che il trasferimento sia limitato ai contratti
stipulati dall'impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime
di stabilimento;
c) che il portafoglio sia attribuito alla sede
secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della
Repubblica;
d) che la predetta sede secondaria disponga, tenuto
conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario ai sensi
del presente decreto.
10. Le imprese possono altresì trasferire ad imprese
aventi la propria sede legale in Stati terzi quella parte del loro
complessivo portafoglio che sia costituito da contratti stipulati, in
regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, nello
Stato in cui è situata la sede legale dell'impresa cessionaria.
11. Il trasferimento di portafoglio attuato in
conformità al presente articolo non è causa di risoluzione dei
contratti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o,
se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica
possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta
giorni da quello della pubblicazione del decreto di approvazione del
trasferimento, se il trasferimento avviene a favore di un'impresa avente
la propria sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia, oppure a
favore di una sede secondaria di un'impresa avente la propria sede
legale in Italia.
12. Il trasferimento totale del portafoglio comporta,
per l'impresa cedente, la decadenza dall'autorizzazione per l'esercizio
delle attività cedute. Se il trasferimento è effettuato ad un'impresa
con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un'impresa con sede
legale in uno Stato estero, ma a favore di sede secondaria della stessa
situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresì
l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del decreto
di approvazione, delle disposizioni dell'art. 2112 del codice civile.
13. Nel caso in cui il trasferimento di portafoglio
effettuato da un'impresa con sede legale in un altro Stato membro ad
un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, comprenda
rischi assunti al di fuori di questo territorio, l'ISVAP dà il suo
accordo a condizione che l'impresa cessionaria disponga, tenuto conto
del trasferimento, del margine di solvibilità necessario, e che
soddisfi alle condizioni previste dagli articoli 52 e 54.
76. Fusione e scissione di imprese.
1. Le imprese di cui al presente titolo possono
stipulare atti di fusione, anche mediante incorporazione, con imprese
aventi la sede legale nel territorio della Repubblica, o con imprese
aventi la sede legale in un altro Stato membro che siano autorizzate, ai
sensi dell'art. 9 del presente decreto o delle corrispondenti
disposizioni dello Stato membro di origine, ad esercitare le attività
indicate nel punto A) della tabella allegata al presente decreto. La
fusione, le relative modalità e le nuove norme statutarie debbono
essere sottoposte all'approvazione dell'ISVAP.
2. In caso di fusione attuata per incorporazione da
parte di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica,
l'impresa incorporante deve dimostrare di disporre del margine di
solvibilità necessario, tenuto conto della fusione.
3. Se la fusione dà luogo alla costituzione di una
nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, questa
deve essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ai
sensi dell'art. 9 del presente decreto e deve dimostrare di disporre del
margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione.
4. La fusione di cui al comma 1 è approvata
dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora alla fusione partecipino imprese
aventi la sede legale in altri Stati membri, l'approvazione non può
essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole
delle autorità di controllo di detti Stati.
5. Per le fusioni che danno luogo alla incorporazione
di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica in
un'impresa con sede legale in altro Stato membro o che danno luogo alla
costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato
membro, l'ISVAP dà il suo parere favorevole solo dopo avere verificato:
a) che l'impresa incorporante o la nuova impresa
dispongono del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della
fusione;
b) che l'impresa incorporante o la nuova impresa si
conformano alle disposizioni contenute negli articoli 80 e 81.
6. Per i trasferimenti di portafoglio conseguenti ad
una fusione si applicano le disposizioni di cui all'art. 75, commi 4 e
11.
7. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi
precedenti valgono anche per le operazioni di scissione.
77. Procedura della liquidazione coatta.
1. I provvedimenti di liquidazione coatta delle
imprese sono adottati su proposta dell'ISVAP con decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. [Con il decreto con cui dispone la liquidazione
coatta dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede alla nomina di uno o più commissari
liquidatori scelti tra una rosa di nominativi indicati dall'ISVAP].
3. I commissari liquidatori assumono
l'amministrazione dell'impresa con i poteri dei liquidatori delle società
commerciali, ferma l'osservanza dell'art. 194, comma 2, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le competenze dei liquidatori sono poste
a carico della liquidazione.
4. La liquidazione si compie sotto la vigilanza
dell'ISVAP, il quale, qualora l'impresa operi attraverso proprie sedi
secondarie in altri Stati membri, si avvale per la vigilanza anche delle
autorità di controllo di questi Stati.
5. [Un rappresentante del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato fa parte, in qualità di esperto, del
comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta
amministrativa, disposte successivamente alla data di entrata in vigore
della legge 12 agosto 1982, n. 576 (28). L'ISVAP, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, procederà all'emanazione
dei provvedimenti di integrazione; ai fini delle decisioni del comitato
di sorveglianza, in relazione all'integrazione predetta, ove necessario
prevale il voto del presidente]
6. Il decreto con cui viene disposta la liquidazione
coatta può essere impugnato esclusivamente con ricorso giurisdizionale.
78. Effetti della liquidazione.
1. I contratti di assicurazione in corso alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di liquidazione
coatta amministrativa continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo
giorno successivo a tale data.
2. Gli assicurati possono esercitare il diritto di
recesso dal contratto successivamente alla pubblicazione del decreto di
liquidazione coatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il
recesso ha effetto dal giorno successivo al ricevimento della
comunicazione da parte degli organi della liquidazione.
3. Il commissario liquidatore può trasferire il
portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, con
apposita convenzione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
decreto di cui al comma 1 e conformemente alle modalità previste
dall'art. 75. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 88 del testo
unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive
modificazioni.
4. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche di
cui all'art. 23 e seguenti, che alla data del decreto che dispone la
liquidazione coatta risultano iscritti nel registro di cui all'art. 31
sono riservati, salvo quanto previsto al comma 7, esclusivamente al
soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi
si riferiscono. Conseguentemente sono soddisfatti con priorità rispetto
agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di
liquidazione, ancorché assisti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per
sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del decreto di liquidazione;
b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui
alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente
al rischio non ancora corso.
5. Se gli attivi a copertura risultano insufficienti
per tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui al comma 4,
lettera a), sono preferiti ai crediti di cui al comma 4, lettera b).
6. Al pagamento dei crediti di cui al comma 5 va
anteposto il pagamento delle spese di cui all'art. 111, comma 1, n. 1,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
7. Per le assicurazioni obbligatorie della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
+motore e dei natanti si applicano le disposizioni contenute nel
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni,
nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.
79. Liquidazione coatta di imprese non autorizzate.
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP,
dispone la liquidazione coatta delle imprese che esercitano attività
assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ove risulti l'assoluta mancanza di attività di una
società posta in liquidazione coatta amministrativa per esercizio
abusivo dell'attività assicurativa, provvede, su proposta dell'ISVAP,
allo scioglimento della società senza che sia necessaria la nomina del
commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di
creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da
presentarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di scioglimento.
3. Se nominato, il commissario liquidatore, ove
risulti la mancanza di attività o queste non siano sufficienti a far
fronte al pagamento del compenso o a spese autorizzate, può richiedere
all'ISVAP, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo,
l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità.
4. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 213,
commi 2 e 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
5. Il compenso del commissario liquidatore e le altre
spese della procedura sono poste a carico della Consap s.p.a. - gestione
autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
6. Ai contratti stipulati con le predette imprese di
cui al presente articolo si applica l'art. 75 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e
successive modificazioni.
TITOLO III
Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede
legale in un altro Stato membro
80. Condizioni per l'accesso all'attività in regime
di stabilimento nel territorio della Repubblica.
1. L'accesso alle attività indicate nel punto A)
della tabella allegata in regime di stabilimento nel territorio della
Repubblica da parte delle imprese aventi la propria sede legale in un
altro Stato membro è subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte
dell'autorità di controllo di detto Stato, dei seguenti documenti:
a) l'indicazione della denominazione sociale
dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale, nonché l'indirizzo
della sede secondaria che essa si propone di costituire in Italia;
b) un certificato attestante che l'impresa possiede,
per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo
previsto dagli articoli 16 e 17 della direttiva n. 73/239/CEE 24 luglio
1973;
c) un programma di attività recante in particolare
l'indicazione dei rischi che essa intende assumere e la struttura
organizzativa di detta sede secondaria;
d) la documentazione comprovante la nomina di un
rappresentante generale della sede secondaria, che sia munito di un
mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare
l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica,
nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti
relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il
rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della
sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona
giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della
Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una
persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un
mandato comprendente i predetti poteri;
e) la dichiarazione che l'impresa è divenuta membro
dell'Ufficio centrale italiano (U.C.I.), di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 242 (32), e del Fondo di garanzia per le vittime della strada,
previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (32), se nel
programma di cui alla lettera c) risulta che l'impresa stessa intenda
coprire la responsabilità civile per l'assicurazione obbligatoria dei
veicoli a motore e dei natanti.
2. L'ISVAP dispone di un termine di sessanta giorni
dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 1 per
indicare, se del caso, all'autorità di controllo dello Stato membro di
origine dell'impresa interessata le condizioni, giustificate da motivi
d'interesse generale, che la stessa deve osservare nell'esercizio della
sua attività.
3. L'impresa può costituire la sede secondaria e
dare inizio all'attività nel territorio della Repubblica a decorrere
dal momento in cui riceve l'assenso dell'ISVAP ovvero, in caso di
silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. Qualora l'impresa intenda modificare una o più
delle informazioni di cui al comma 1 ne dà comunicazione all'ISVAP
almeno trenta giorni prima di procedere alla modificazione. L'ISVAP
valuta la modificazione e, se del caso, interviene presso l'autorità di
controllo dello Stato membro d'origine dell'impresa ai sensi del comma
2.
81. Condizioni per l'accesso all'attività in regime
di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.
1. L'accesso alle attività indicate nel punto A)
della tabella allegata in regime di libertà di prestazione di servizi
nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la propria
sede legale in un altro Stato membro è subordinato alla comunicazione
all'ISVAP, da parte dell'autorità di controllo di detto Stato, dei
seguenti documenti:
a) l'indicazione della denominazione sociale
dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale o, nel caso in cui
l'impresa intenda operare da una sede secondaria situata in altro Stato
membro, l'indirizzo di detta sede, ed il nominativo del rappresentante
generale;
b) un certificato attestante che l'impresa possiede,
per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo
previsto dagli articoli 16 e 17 della direttiva n. 73/239/CEE 24 luglio
1973;
c) un certificato indicante i rami che l'impresa è
autorizzata ad esercitare;
d) una dichiarazione indicante la natura dei rischi
che l'impresa intende assumere.
2. Se l'impresa si propone di assumere rischi
concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti deve
altresì trasmettere all'ISVAP:
a) l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del
rappresentante previsto dall'art. 90;
b) una dichiarazione attestante che l'impresa è
divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano (U.C.I.), di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 242, e del Fondo di garanzia per le vittime
della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n.
990.
3. L'impresa può iniziare ad effettuare le
operazioni di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dal momento in cui l'ISVAP
attesta la regolarità della documentazione ricevuta ai sensi dei
medesimi commi.
4. L'impresa è tenuta a comunicare all'ISVAP,
attraverso l'autorità di controllo dello Stato membro d'origine, ogni
modifica che essa intende apportare agli elementi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività in regime di
libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, le
imprese di cui al comma 1 non possono avvalersi di sedi secondarie, di
agenzie, o di qualsiasi altra presenza permanente nel predetto
territorio, anche se essa si realizzi tramite un semplice ufficio
gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma
incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa stessa.
82. Obbligo di uso della lingua italiana.
1. Le comunicazioni da farsi all'ISVAP ai sensi degli
articoli 80 e 81 debbono essere effettuate in lingua italiana.
83. Comunicazione delle tariffe e delle condizioni di
polizza.
1. Le imprese di cui agli articoli 80 e 81 debbono
comunicare all'ISVAP, a richiesta di questo ed in via non sistematica,
le tariffe, le condizioni generali e speciali di polizza e i documenti,
formulari e stampati, da esse utilizzati nelle relazioni con i
contraenti.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le
imprese autorizzate ad esercitare assicurazioni obbligatorie debbono
comunicare all'ISVAP, prima della loro applicazione, le relative
condizioni generali e speciali di polizza.
3. La comunicazione degli elementi di cui ai commi 1
e 2 non costituisce per l'impresa una condizione preliminare per
l'esercizio della sua attività.
84. Vigilanza dell'autorità di controllo dello Stato
membro di origine.
1. Le imprese aventi la sede legale in altri Stati
membri sono soggette alla vigilanza finanziaria dell'autorità di
controllo dello Stato membro d'origine anche per l'attività svolta nel
territorio della Repubblica in regime di stabilimento od in regime di
libertà di prestazione di servizi.
2. L'autorità di controllo dello Stato membro
d'origine di un'impresa che opera nel territorio della Repubblica in
regime di stabilimento può svolgere direttamente, o attraverso persone
appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da
questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini
dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere
all'ispezione, l'autorità di controllo informa l'ISVAP, il quale, ove
lo richieda, ha diritto di partecipare all'ispezione stessa.
85. Poteri dell'ISVAP.
1. L'ISVAP può richiedere all'impresa che opera in
regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi la
presentazione di tutti i documenti necessari per l'applicazione del
presente articolo.
2. Qualora l'ISVAP accerti che l'impresa che opera in
regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica non rispetta le disposizioni della legge
italiana che essa è tenuta ad osservare, invita l'impresa stessa a
porre fine alla situazione di irregolarità.
3. Qualora l'impresa non si conformi all'invito di
cui al comma 2, l'ISVAP ne informa l'autorità di controllo dello Stato
membro di origine chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a
far cessare le irregolarità.
4. Ove le irregolarità persistano, l'ISVAP può
adottare nei confronti dell'impresa, dopo averne informato l'autorità
di controllo dello Stato membro di origine, misure idonee a porre
termine alla situazione di irregolarità e, se necessario, di vietare la
stipulazione di nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà
di prestazione di servizi. In quest'ultimo caso, si applica l'art. 74,
comma 2.
5. Qualora l'impresa che ha commesso l'infrazione
abbia uno stabilimento o possieda beni nel territorio della Repubblica,
le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della
legge italiana vengono adottate nei riguardi dello stabilimento o dei
beni predetti.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni
all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di
prestazione di servizi debbono essere notificate all'impresa
interessata.
7. Delle misure adottate ai sensi dei commi
precedenti l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa, su
quotidiani o altre pubblicazioni a tale fine appositamente individuati,
per il periodo di tempo ritenuto necessario.
8. Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa
l'autorità di controllo dello Stato membro di origine.
9. L'ISVAP vieta alle imprese di cui al presente
titolo di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel
territorio della Repubblica quando ciò sia richiesto dalle autorità di
controllo dei rispettivi Stati membri d'origine, e siano indicati gli
attivi che debbono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle
predette autorità di controllo, l'ISVAP adotta altresì i provvedimenti
di cui all'art. 64.
86. Comunicazione di dati relativi all'attività
svolta.
1. L'ISVAP chiede alle autorità di controllo degli
Stati membri di origine delle imprese operanti nel territorio della
Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di
servizi di comunicare l'importo aggregato dei premi, dei sinistri e
delle provvigioni dell'esercizio precedente, distintamente per i
contratti conclusi nell'uno e nell'altro regime, al lordo delle cessioni
in riassicurazione, suddiviso per i seguenti gruppi di rami:
a) infortuni e malattia (n. 1 e n. 2);
b) assicurazione autoveicoli (n. 3, n. 7 e n. 10; le
cifre relative al ramo n. 10, esclusa la responsabilità del vettore,
debbono essere specificate);
c) incendio e altri danni ai beni (n. 8 e n. 9);
d) assicurazioni aeronautiche, marittime e trasporti
(n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 11 e n. 12);
e) responsabilità civile generale (n. 13);
f) credito e cauzione (n. 14 e n. 15);
g) altri rami (n. 16, n. 17 e n. 18).
2. Per quanto riguarda le assicurazioni relative al
ramo 10 (r.c. autoveicoli terrestri) di cui al punto A) della tabella
allegata, l'ISVAP chiede altresì i dati relativi alla frequenza dei
sinistri osservata ed al costo medio dei sinistri stessi, distinguendo
il costo medio dei sinistri pagati ed il costo medio dei sinistri
riservati.
87. Pubblicità.
1. L'ISVAP provvede ogni tre mesi alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco delle
imprese ammesse ad accedere all'esercizio delle attività indicate al
punto A) della tabella allegata nel territorio della Repubblica ai sensi
degli articoli 80 e 81.
88. Trasferimento di portafoglio.
1. Le imprese operanti nel territorio della
Repubblica ai sensi delle disposizioni del presente titolo che intendono
procedere al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi sia in
regime di stabilimento che in regime di prestazione di servizi debbono
comunicare all'ISVAP di aver richiesto all'autorità di controllo dello
Stato membro d'origine l'autorizzazione al trasferimento.
2. Se il portafoglio viene trasferito ad una impresa
stabilita nel territorio della Repubblica, l'ISVAP dà il suo accordo
dopo aver verificato:
a) nel caso che l'impresa cessionaria abbia la sede
legale in Italia, che essa dispone, tenuto conto del trasferimento, del
margine di solvibilità necessario;
b) nel caso che l'impresa cessionaria abbia la sede
legale in un altro Stato membro, che l'autorità di controllo dello
Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che essa
dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità
necessario.
3. Se il portafoglio viene trasferito ad una impresa
stabilita in un altro Stato membro, l'ISVAP dà il suo accordo dopo aver
verificato che:
a) l'autorità di controllo dello Stato membro di
origine dell'impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone,
tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario;
b) l'impresa cessionaria soddisfa, nel territorio
della Repubblica, alle condizioni di cui all'art. 81.
4. Il portafoglio oggetto di trasferimento ai sensi
del presente articolo non può essere in alcun caso trasferito a favore
di una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno
Stato terzo.
5. L'ISVAP provvede a dare notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dei trasferimenti di portafoglio di
cui al comma 1 effettuati con il suo assenso.
6. Il trasferimento volontario, totale o parziale,
del portafoglio dei contratti conclusi dalle imprese di cui al comma 1,
che sia stato debitamente autorizzato dall'autorità di controllo dello
Stato membro di origine dell'impresa cedente ed effettuato con l'assenso
dell'ISVAP, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti;
tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone
giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono
recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni
dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.
89. Rappresentante fiscale.
1. Le imprese che intendono operare nel territorio
della Repubblica ai sensi dell'art. 81 debbono nominare un
rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui
premi relativi ai contratti conclusi.
2. Il rappresentante deve avere la residenza nel
territorio dello Stato, e la sua nomina deve essere comunicata
all'ufficio del registro di Roma e all'ISVAP.
3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel
territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far
svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante
fiscale.
4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro,
in cui vengano elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa
in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con
l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del
numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza,
della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del premio o delle
rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di
questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con
riguardo alla data di incasso del premio o della rata di premio, e i
contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla
predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun
contratto.
5. Il rappresentante deve presentare all'ufficio del
registro di Roma mensilmente la denuncia dei premi incassati nel mese
precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota
d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante
corrisponde l'imposta dovuta.
6. Si applicano al rappresentante fiscale le
disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28 della legge 29 ottobre
1961, n. 1216, e successive modificazioni.
90. Rappresentante per la gestione dei sinistri.
1. Le imprese che intendono operare nel territorio
della Repubblica ai sensi dell'art. 81 per l'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti debbono nominare un proprio rappresentante
incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi
indennizzi. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di
risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.
2. Il rappresentante deve avere residenza nel
territorio della Repubblica e non può svolgere per conto della impresa
attività diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione.
3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato
comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in
giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda
le richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l'esistenza
e la validità dei contratti stipulati dalla impresa in regime di libertà
di prestazione di servizi.
4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei
sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale
previsto dall'art. 89.
5. Le generalità e l'indirizzo del rappresentante
debbono essere indicati nella polizza di assicurazione nonché nel
contrassegno e nel certificato previsti dall'art. 7 della legge 24
dicembre 1969, n. 990.
91. Rispetto delle disposizioni nazionali di
interesse generale.
1. Le imprese di cui al presente titolo non possono
stipulare contratti nonché fare ricorso a forme di pubblicità che
siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale.
92. Esercizio dei rami vita e capitalizzazione.
1. Le imprese di cui al presente titolo autorizzate
nei rispettivi Stati membri di origine ad esercitare, congiuntamente ai
rami indicati nel punto A) della tabella allegata, uno o più dei rami
indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I del decreto
legislativo vita, possono esercitare detti rami anche nel territorio
della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libertà
di prestazione di servizi, conformandosi alle disposizioni del predetto
decreto.
TITOLO IV
Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede
legale in uno Stato terzo
Capo I - Condizioni di accesso
93. Condizioni per l'accesso all'attività in regime
di stabilimento nel territorio della Repubblica.
1. Le imprese che hanno la sede legale in uno Stato
terzo e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le
attività indicate nel punto A) della tabella allegata debbono essere
autorizzate dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. L'autorizzazione è efficace
limitatamente al territorio nazionale. Si applica la disposizione di cui
all'art. 9, comma 2.
2. Le imprese che nello Stato di origine esercitano
congiuntamente le attività di cui al comma 1 e quelle indicate al punto
A) della tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo vita,
possono essere autorizzate ad esercitare esclusivamente le attività di
cui al comma 1, salvo quanto previsto all'art. 98.
3. L'impresa che richiede l'autorizzazione deve
costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria,
nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in
detto territorio e che sia fornito dei poteri previsti dall'art. 80,
comma 1, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la
costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 4,
lettera b). Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona
giuridica, si applica la disposizione contenuta nello stesso art. 80,
comma 1.
4. L'impresa deve inoltre dare prova:
a) di essere regolarmente costituita, secondo la
legge dello Stato di origine, in una delle forme indicate dall'art. 7 o
in forma equivalente e di esercitare regolarmente in tale Stato il ramo
o i rami corrispondenti a quelli indicati nel punto A) della tabella
allegata, per i quali richiede l'autorizzazione;
b) di possedere nel territorio della Repubblica
attività per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota
di garanzia prescritta dall'art. 103 e di avere depositato a titolo di
cauzione presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia,
una somma, in numerario o in titoli, uguale almeno alla metà del
suddetto importo minimo.
5. Al rappresentante generale o, se diversa, alla
persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria, si
applicano le disposizioni contenute nell'art. 52, comma 3.
6. Per il vincolo delle attività depositate a titolo
di cauzione ai sensi del comma 4, lettera b), si applicano le
disposizioni dell'art. 27 del regolamento di esecuzione delle norme per
l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4
gennaio 1925, n. 63.
94. Altre condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione.
1. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve
inoltre:
a) presentare insieme alla domanda i seguenti
documenti:
1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello
statuto, dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede
secondaria e dell'atto di nomina del rappresentante generale con
l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 2506 del codice
civile;
2) un certificato comprovante la residenza del
rappresentante generale nel territorio della Repubblica;
3) l'elenco nominativo degli amministratori e dei
responsabili della gestione;
4) il certificato, rilasciato dalle competenti
autorità di controllo dello Stato in cui si trova la sede legale, dal
quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto A) della tabella
allegata l'impresa è autorizzata ad esercitare ed i rischi
effettivamente esercitati;
b) obbligarsi a tenere presso la sede secondaria
istituita nel territorio della Repubblica una contabilità specifica
dell'attività esercitata nel territorio stesso e a conservarvi i
documenti relativi agli affari trattati;
c) obbligarsi a costituire un margine di solvibilità
in conformità a quanto previsto dagli articoli 103 e seguenti;
d) presentare un programma dell'attività che intende
esercitare nel territorio della Repubblica, in conformità delle
disposizioni di cui all'art. 95;
e) fornire ogni altro documento che sia ritenuto
necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione in base al presente
decreto.
95. Programma di attività.
1. Il programma di attività deve indicare:
a) i rischi che l'impresa intende assumere;
b) gli elementi patrimoniali che costituiscono
l'importo minimo della quota di garanzia;
c) le previsioni relative alle spese di impianto dei
servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della
organizzazione agenziale e produttiva, nonché i mezzi finanziari che
costituiscono il fondo di organizzazione di cui l'impresa dispone nel
territorio della Repubblica nella misura prevista dall'art. 12, comma 5;
d) i criteri che l'impresa intende seguire per la
riassicurazione dei rischi assicurati;
e) se l'impresa intende garantire i rischi compresi
nel ramo 18 (assistenza), il personale e le attrezzature di cui essa
dispone per fornire l'assistenza promessa.
2. Il programma deve inoltre indicare, con riguardo
ai primi tre esercizi, le previsioni relative agli elementi di cui
all'art. 14, comma 2, e ad esso deve essere allegata la relazione
tecnica di cui all'art. 15.
3. Debbono essere allegati altresì i bilanci
relativi ai tre ultimi esercizi o, se l'impresa esercita da meno di tre
esercizi, quelli relativi agli esercizi già chiusi.
4. Si applica inoltre l'art. 14 commi 3 e 4.
96. Diniego dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione non può essere rilasciata, oltre
che nel caso in cui l'impresa non adempia, in tutto o in parte, alle
condizioni di accesso richieste dai precedenti articoli, quando:
a) l'impresa non provi di disporre effettivamente nel
territorio della Repubblica dei mezzi finanziari che costituiscono il
fondo di organizzazione di cui all'art. 95 comma 1, lettera c);
b) il programma di attività non soddisfi alle
esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di
un'impresa assicuratrice;
c) il rappresentante generale o, se diversa, la
persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria non
risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 52, comma 3.
2. L'autorizzazione non può essere rilasciata,
inoltre, quando non sia rispettato dallo Stato di origine
dell'impresa il princìpio di parità di trattamento o di
reciprocità nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel
territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano già
costituito in tale Stato una sede secondaria.
97. Estensione dell'autorizzazione ad altri rami.
1. L'impresa già autorizzata all'esercizio di uno o
più rami indicati nel punto A) della tabella allegata, che intende
estendere la propria attività ad altri rami indicati nello stesso punto
della tabella, deve essere autorizzata nelle forme e con le modalità
stabilite dall'art. 93.
2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione
l'impresa deve:
a) presentare il programma di attività relativo ai
nuovi rami per i quali l'autorizzazione è richiesta, redatto in
conformità a quanto stabilito dall'art. 95;
b) dimostrare di essere in regola con le disposizioni
sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia, tenuto conto dei
nuovi rami per i quali è richiesta l'estensione dell'autorizzazione, e
di avere correlativamente adeguato il deposito cauzionale di cui
all'art. 93, comma 4, lettera b).
3. Il programma di attività deve essere accompagnato
dalla relazione tecnica di cui all'art. 15 e dall'ultimo bilancio
approvato.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche nel caso previsto dall'art. 16, comma 4.
98. Autorizzazione all'esercizio dei rami vita e
capitalizzazione.
1. Le imprese di cui al presente titolo che
esercitano nello Stato di origine esclusivamente le attività rientranti
nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della
tabella di cui all'allegato I che intendono esercitare anche le attività
indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I del decreto
legislativo vita possono essere a ciò autorizzate in conformità alle
disposizioni contenute in detto decreto, a condizione che dispongano di
analoga autorizzazione nel loro Stato di origine.
99. Altre norme applicabili.
1. Le disposizioni contenute nell'art. 9, commi 3 e
4, e negli articoli 10, 18 e 19 si applicano anche alle imprese di cui
al presente titolo.
100. Disposizioni particolari concernenti imprese
aventi la sede legale nella Confederazione elvetica.
1. Le imprese che hanno la sede legale nella
Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della
Repubblica le attività indicate al punto A) della tabella allegata non
sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 93, comma 4, lettera b),
e comma 6.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla
domanda di autorizzazione un certificato rilasciato dalle autorità
competenti dello Stato d'origine il quale attesti che l'impresa dispone
della quota minima di garanzia conformemente a quanto stabilito
dall'art. 39 e del margine di solvibilità, calcolato a norma degli
articoli 33 e seguenti, nel caso in cui tale margine sia più elevato
della predetta quota.
3. Il certificato di cui al comma 2 deve altresì
indicare l'ammontare dei mezzi finanziari dei quali l'impresa dispone
nel territorio della Repubblica per far fronte alle spese di cui
all'art. 95, comma 1, lettera c).
4. Alle imprese di cui al comma 1 non si applicano le
disposizioni di cui all'art. 96, comma 2, e all'art. 97, comma 2,
lettera b) relativamente al deposito cauzionale.
Capo II - Condizioni di esercizio
101. Vigilanza.
1. Le sedi secondarie delle imprese di cui al
presente titolo sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP.
Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'art.
21.
102. Riserve tecniche.
1. Le imprese di cui al presente titolo sono tenute a
conformarsi per le assicurazioni e le operazioni comprese nel
portafoglio della sede secondaria, alle disposizioni degli articoli 23 e
seguenti relativi alla disciplina delle riserve tecniche.
2. Per la localizzazione degli attivi posti a
copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui
all'art. 27, comma 7. L'ISVAP può tuttavia esigere che detti attivi
siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove lo ritenga
necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei
terzi aventi diritto a prestazioni assicurative.
103. Calcolo del margine di
solvibilità e della quota di garanzia.
1. Le imprese di cui al presente titolo debbono
disporre, per la loro sede secondaria, di un margine di solvibilità
costituito secondo le disposizioni degli articoli 33, comma 2, e
seguenti, in quanto applicabili.
2. Il margine di solvibilità è calcolato in
conformità a quanto disposto dagli articoli 35 e seguenti, avuto
riguardo all'attività svolta dalla sede secondaria.
3. Il terzo del minimo del margine di solvibilità
costituisce la quota di garanzia. Tale quota non può essere inferiore
alla metà dell'importo previsto dall'art. 39 per i rami ai quali si
riferisce l'autorizzazione, rilasciata all'impresa a norma dell'art. 93.
4. Le attività costitutive del margine di solvibilità
debbono essere localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare della
quota di garanzia, nel territorio della Repubblica; per l'eccedenza esse
possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.
5. La disposizione del comma 1 non si applica alle
imprese autorizzate ad operare anche in altri Stati membri, le quali
sono soggette a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla
autorità di controllo di uno di questi Stati, ai sensi dell'art. 104.
104. Agevolazioni per le imprese operanti in più
Stati membri.
1. Le imprese di cui al presente titolo, le quali al
momento in cui richiedono l'autorizzazione ad operare nel territorio
della Repubblica sono già autorizzate all'esercizio delle assicurazioni
contro i danni nei rami indicati nel punto A) della tabella allegata in
uno o più Stati membri o hanno presentato in tali Stati domanda di
autorizzazione, possono chiedere:
a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto
nell'art. 103, comma 2, il margine di solvibilità in funzione
dell'attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie
stabilite nel territorio degli Stati membri;
b) di poter costituire la cauzione prevista dall'art.
93, comma 4, lettera b), soltanto in uno dei predetti Stati membri;
c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati
membri nei quali esse hanno una sede secondaria le attività costitutive
della quota minima di garanzia.
2. La domanda di cui al comma 1 va presentata
all'ISVAP ed alle autorità di controllo degli altri Stati membri
interessati.
3. Le agevolazioni previste al comma 1 possono essere
richieste anche dalle imprese le quali, dopo aver ottenuto
l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica,
costituiscono una propria sede secondaria anche nel territorio di un
altro o di altri Stati membri.
4. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorità
alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilità per
il complesso delle attività effettuate dalle sue sedi secondarie
costituite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata.
5. In caso di accoglimento della domanda, l'impresa
deve costituire la cauzione prevista dall'art. 93, comma 4, lettera b),
nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della
solvibilità per l'insieme delle attività esercitate nel territorio
della Unione europea.
105. Condizioni e limiti per l'applicazione delle
agevolazioni.
1. Le agevolazioni di cui all'art. 104, comma 1,
possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutti
gli Stati membri interessati. Le stesse sono operanti dalla data in cui
l'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta
notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica a
questi ultimi di essere disposta ad esercitare tale controllo. Le
agevolazioni stesse vengono meno in tutti gli Stati membri interessati
in caso di revoca delle stesse anche da parte di una sola delle autorità
di controllo degli Stati interessati.
2. L'autorità prescelta per il controllo della
solvibilità globale ha diritto di ottenere dalle altre autorità di
controllo interessate le informazioni necessarie all'esercizio di detto
controllo.
106. Calcolo del margine di solvibilità per le
imprese fruenti delle agevolazioni.
1. Le imprese alle quali sono state concesse le
agevolazioni di cui all'art. 104, comma 1, debbono calcolare il margine
di solvibilità avendo riguardo all'attività complessiva svolta
dall'insieme delle loro sedi secondarie costituite negli Stati membri.
107. Vigilanza sull'attuazione del programma di
attività.
1. L'ISVAP vigila sull'attuazione del programma di
attività presentato ai sensi dell'art. 95.
2. L'impresa è tenuta a presentare semestralmente
all'ISVAP, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo
all'esecuzione del programma di attività.
3. L'impresa deve comunicare all'ISVAP ogni
variazione apportata al programma di attività e allo statuto della
società, nonché ogni variazione inerente alle persone indicate
nell'art. 94, comma 1, lettera a). Le variazioni apportate al programma
di attività debbono essere approvate dall'ISVAP.
108. Condizioni di esercizio dei rami vita e
capitalizzazione.
1. Le imprese che esercitano esclusivamente i rami
infortuni e malattia e che sono autorizzate ad esercitare anche le
assicurazioni sulla vita di cui all'allegato I del decreto legislativo
vita debbono conformarsi nell'esercizio delle stesse a quanto stabilito
dal predetto decreto, fermo restando quanto previsto agli articoli 22,
72 e 78.
109. Comunicazioni all'ISVAP.
1. Le imprese di cui al presente titolo sono soggette
alle disposizioni contenute nell'art. 41.
110. Divieto per le imprese aventi la sede legale in
uno Stato terzo di operare in regime di libertà di prestazione di
servizi nel territorio della Repubblica.
1. È vietato alle imprese con sede legale in uno
Stato terzo di esercitare nel territorio della Repubblica le attività
indicate nella tabella allegata in regime di libertà di prestazione di
servizi. La disposizione si applica anche nei confronti delle sedi
secondarie situate in Stati terzi di imprese aventi sede legale in un
altro Stato membro.
2. È fatto divieto ai soggetti aventi il loro
domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio
della Repubblica di concludere contratti con imprese operanti in
violazione di quanto disposto al comma 1. È altresì vietata qualsiasi
forma di mediazione per la stipulazione di detti contratti.
111. Disposizioni particolari concernenti imprese
aventi la sede legale nella Confederazione elvetica.
1. Le imprese indicate nell'art. 100 non sono
soggette alle disposizioni di cui agli articoli da 103 a 106.
Capo III - Provvedimenti del Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato e dell'ISVAP
112. Violazione delle disposizioni sulle riserve
tecniche e sul margine di solvibilità.
1. In caso di inosservanza delle disposizioni
relative alle riserve tecniche e al margine di solvibilità da parte
della sede secondaria di un'impresa di cui al presente titolo si
applicano nei confronti della stessa, rispettivamente, le disposizioni
di cui agli articoli 61, 63 e 64.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni sul
margine di solvibilità da parte di un'impresa stabilita oltre che nel
territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri, il cui stato
di solvibilità è controllato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 104,
l'ISVAP stesso adotta nei confronti della sede secondaria di tale
impresa situata nel territorio della Repubblica i provvedimenti di cui
agli articoli 62 e 64, e ne dà comunicazione alle autorità di
controllo degli altri Stati membri in cui la sede secondaria ha dei
beni.
3. Nell'adottare i provvedimenti di cui al comma 2
l'ISVAP può chiedere alle autorità di controllo degli altri Stati
membri in cui la sede secondaria ha dei beni di vietarne la libera
disponibilità, precisando gli attivi che debbono costituire oggetto di
tali misure.
4. Se lo stato di solvibilità è controllato ai
sensi dell'art. 104 dall'autorità di controllo di altro Stato membro,
l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 spetta a detta autorità,
la quale può avvalersi della facoltà prevista al comma 3 per i beni
posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica.
113. Revoca e decadenza dell'autorizzazione.
1. L'impresa decade dall'autorizzazione rilasciatale
per la sede secondaria nei casi previsti dall'art. 65, comma 1.
2. La revoca dell'autorizzazione rilasciatale per la
sede secondaria è disposta, su proposta dell'ISVAP, dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi previsti
dall'art. 66.
3. La revoca dell'autorizzazione può altresì essere
disposta:
a) quando le autorità dello Stato nel quale
l'impresa ha la propria sede legale abbiano ritirato alle imprese con
sede legale in Italia ivi operanti il beneficio della parità e della
reciprocità di trattamento;
b) quando le predette autorità pongano restrizioni
alla libera disponibilità dei beni posseduti dall'impresa in Italia od
ostacolino il trasferimento delle somme necessarie all'impresa per il
regolare esercizio della sua attività nel territorio della Repubblica.
4. L'autorizzazione rilasciata alle imprese di cui al
comma 1 deve essere revocata quando all'impresa sia stata revocata
l'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate al punto A)
della tabella allegata nello Stato nel quale essa ha la propria sede
legale. L'autorizzazione deve essere parimenti revocata quando le
autorità dello Stato membro che controllano lo stato di solvibilità
dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel
territorio dell'Unione europea abbiano adottato analogo provvedimento
per constatate deficienze nella costituzione del margine di solvibilità
e della quota di garanzia. In questi casi, la revoca deve essere
disposta per il complesso dei rami esercitati dall'impresa.
5. Si applicano altresì gli articoli 65, comma 2, e
67, rispettivamente in caso di decadenza e di revoca.
114. Effetti della revoca dell'autorizzazione.
1. Gli effetti della revoca dell'autorizzazione
rilasciata per la sede secondaria sono disciplinati dall'art. 69.
2. L'ISVAP può consentire che un'impresa di cui al
presente titolo ponga volontariamente in liquidazione la sua sede
secondaria quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i
motivi indicati nell'art. 113, comma 3, lettere a) e b). In tal caso
l'ISVAP assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso in cui
alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta
dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta della sede secondaria.
115. Comunicazioni alle autorità di controllo degli
altri Stati membri.
1. I provvedimenti adottati nei confronti delle
imprese di cui al presente titolo, concernenti la revoca e la decadenza
dall'autorizzazione, nonché la liquidazione coatta amministrativa e
quelli previsti dall'art. 114 sono comunicati dall'ISVAP alle autorità
di controllo degli altri Stati membri nei quali le imprese operano.
Capo IV - Altre disposizioni applicabili
116. Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti
amministrativi.
1. Le imprese di cui al presente titolo continuano ad
essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 58 e
61 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e
successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la
compilazione del bilancio ed i relativi modelli, nonché la compilazione
della situazione patrimoniale e del resoconto speciale per l'attività
svolta nel territorio della Repubblica, i termini per l'approvazione del
bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP unitamente ai
documenti di cui all'art. 2435 del codice civile.
2. Si applicano altresì alle imprese di cui al comma
1 le disposizioni contenute nell'art. 72, commi 3, 4 e 5.
3. Le imprese di cui al comma 1 debbono attenersi
alle disposizioni contenute nell'art. 72, comma 2, relativamente alla
situazione del margine di solvibilità della loro sede secondaria
situata nel territorio della Repubblica. Esse debbono altresì attenersi
alle predette disposizioni relativamente alla situazione del margine di
solvibilità dell'insieme delle loro sedi secondarie situate all'interno
dell'Unione europea, quando la vigilanza sullo stato di solvibilità
delle stesse, ai sensi dell'art. 104, è esercitata dall'ISVAP.
4. Se un'impresa che esercita le attività indicate
nell'allegato I del decreto legislativo vita, direttamente o attraverso
una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, ha legami
finanziari, commerciali o amministrativi con una sede secondaria di
un'impresa di cui al presente titolo che esercita le attività previste
dalla tabella di cui all'allegato I, l'ISVAP vigila affinché accordi o
convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la
ripartizione delle spese e delle entrate.
117. Certificazione del bilancio.
1. Le imprese di cui al presente titolo debbono
attenersi alle disposizioni contenute nell'articolo 73, per quanto
concerne la certificazione del bilancio.
118. Trasferimento di portafoglio.
1. In caso di trasferimento volontario del
portafoglio della sede secondaria situata nel territorio della
Repubblica, l'impresa cedente deve ottenere l'approvazione ai sensi
dell'art. 75, commi 1 e 2.
2. Il trasferimento può essere effettuato:
a) ad un'impresa avente la sede legale nel territorio
della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il
portafoglio ceduto non venga trasferito a favore di una sede secondaria
situata in uno Stato terzo;
b) ad un'impresa avente la propria sede legale in uno
Stato terzo, ma solo a condizione che il portafoglio ceduto venga
trasferito a favore di una sede secondaria della stessa situata nel
territorio della Repubblica.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'impresa
cessionaria deve soddisfare alle condizioni indicate all'art. 75, commi
3 e 7.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b),
l'approvazione è subordinata alla verifica che la sede secondaria
dell'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, del
margine di solvibilità necessario. Nel caso che il controllo di
solvibilità sia demandato all'autorità di controllo i altro Stato
membro di stabilimento dell'impresa conformemente a quanto previsto
dalle disposizioni di cui all'art. 104, tale verifica compete a detta
autorità che ne rilascia attestazione.
5. Si applicano altresì i commi 11 e 12 dell'art.
75.
119. Altre norme applicabili.
1. Le imprese di cui al presente titolo sono soggette
alle disposizioni contenute nell'art. 68, tenuto conto di quanto
disposto dall'art. 112, nonché negli articoli 70, 74, 77, 78 e 79.
Capo V - Disposizioni sulla costituzione di società
e sull'acquisizione di partecipazioni di controllo
120. Comunicazione delle autorizzazioni all'esercizio
dell'attività assicurativa e delle acquisizioni di partecipazioni di
controllo da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo.
1. L'ISVAP, informa la Commissione europea:
a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività
assicurativa rilasciata ad imprese di nuova costituzione controllate da
imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo;
b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte
di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni
di controllo in imprese aventi la sede legale nel territorio della
Repubblica.
2. Se l'autorizzazione è stata rilasciata ad
un'impresa che si trovi nella situazione di cui al comma 1, lettera a),
la struttura dei rapporti di controllo deve essere specificamente e
dettagliatamente indicata nella comunicazione che l'ISVAP invia alla
Commissione.
121. Infrazioni al principio di reciprocità.
1. L'ISVAP, informa la Commissione delle difficoltà
incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della
Repubblica nell'accesso all'attività e nell'esercizio della stessa in
regime di stabilimento in uno Stato terzo. Restano ferme le disposizioni
di cui all'art. 10, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 20.
2. Su decisione della Commissione, l'ISVAP sospende
le procedure per il rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino
nelle condizioni di cui all'art. 120, comma 1, per un periodo massimo di
tre mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni saranno negate qualora
le decisioni della Commissione siano prorogate dal Consiglio della
Unione europea.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica
alla creazione di controllate da parte di imprese di assicurazione o
loro controllate debitamente autorizzate nell'Unione europea, né
all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali imprese o
controllate in imprese di assicurazione.
4. L'ISVAP, informa la Commissione, a sua richiesta:
a) di ogni domanda di autorizzazione all'esercizio
dell'attività assicurativa presentata da imprese di nuova costituzione
controllate da altre imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo;
b) di ogni domanda di autorizzazione
all'acquisizione, da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato
terzo, di partecipazioni di controllo in imprese aventi la sede legale
nel territorio della Repubblica.
TITOLO V
Disposizioni relative al contratto
122. Legge applicabile.
1. I contratti sono regolati dalla legge italiana, ad
esclusione delle norme di diritto internazionale privato, quando lo
Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana.
2. Le parti possono convenire di assoggettare il
contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti
dall'applicazione di norme imperative.
3. Le disposizioni specifiche relative a una
assicurazione obbligatoria, previste dallo Stato che impone l'obbligo,
prevalgono su quelle della legge applicabile al contratto; quando
quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad operare in più Stati,
prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.
4. Per quanto non disposto dal presente articolo si
applicano le disposizioni della convenzione di Roma del 19 giugno 1980,
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva
con legge 18 dicembre 1984, n. 975, presumendosi, ai fini della sua
applicazione, che il contratto presenti il collegamento più stretto con
lo Stato in cui è ubicato il rischio.
5. I contratti di assicurazione contro i danni
relativi a rischi ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla
legislazione di tale Stato salvo che le parti, in conformità di questa,
non abbiano convenuto di sottoporre il contratto alla legislazione di un
altro Stato.
123. Informativa al contraente.
1. Le imprese operanti nel territorio della
Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di
prestazione di servizi, debbono comunicare al contraente, prima della
conclusione del contratto:
a) la legislazione applicabile al contratto, qualora
le parti non abbiano la libertà di scelta, oppure che le parti hanno la
libertà di scegliere la legislazione applicabile e, in tal caso, la
legislazione che l'assicuratore propone di scegliere;
b) le disposizioni relative all'esame dei reclami in
merito al contratto, compresa l'eventuale esistenza di un organismo
incaricato di esaminare i reclami stessi.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è applicabile
soltanto se il contraente è persona fisica.
3. Le informazioni di cui al comma 1 debbono essere
formulate per iscritto con chiarezza e precisione; esse debbono essere
redatte in lingua italiana, salvo che il contraente non ne richieda la
redazione in altra lingua.
4. Prima della sottoscrizione della proposta di
assicurazione, le imprese di cui al comma 1 debbono informare il
contraente del nome dello Stato membro in cui è situata la sede legale
o la sede secondaria con cui sarà concluso il contratto. Tali
informazioni debbono figurare nei documenti che vengono eventualmente
forniti al contraente.
5. Gli obblighi di cui al comma 4 non si applicano ai
contratti concernenti i grandi rischi.
6. Se il contratto concerne l'assicurazione
obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, le imprese debbono
altresì indicare nei suddetti documenti il nome e l'indirizzo del
rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'art. 90.
7. Sulla proposta di assicurazione, sul contratto o
su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere
indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale
dell'impresa che concede la copertura assicurativa.
8. Le imprese di cui ai titoli II e IV debbono altresì
inserire nelle proposte, nelle polizze di assicurazione ed in ogni altro
documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico la
seguente indicazione: "Impresa autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con provvedimento dell'ISVAP", seguita dalla
specificazione della data del provvedimento, nonché della data e del
numero della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana recante la
pubblicazione dell'atto. Nel caso di più provvedimenti di
autorizzazione, è sufficiente indicare gli estremi del primo
provvedimento.
TITOLO VI
Modifiche ed integrazioni alla legge tributaria sulle
assicurazioni
124. Imposte ed oneri parafiscali.
1.
2. L'art. 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è
soppresso.
3. La disposizione di cui al secondo periodo del
primo comma dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è da
intendersi nel senso che le riassicurazioni fatte da imprese aventi la
sede legale nel territorio della Repubblica o da imprese estere quivi
operanti con sedi secondarie e concernenti assicurazioni di rischi
esteri non sono soggette all'imposta di cui alla stessa legge.
4. Sono indeducibili dal reddito d'impresa soggetto
alle imposte sui redditi i premi delle assicurazioni per i quali non è
stato effettuato il pagamento dell'imposta di cui alla legge 29 ottobre
1961, n. 1216 , e successive modificazioni, qualora al pagamento della
predetta imposta sia tenuto il contraente.
5. Ogni contratto di assicurazione concernente un
rischio ubicato in Italia è altresì sottoposto agli oneri parafiscali
gravanti sui premi a norma della legislazione vigente.
TITOLO VII
Modifiche ed integrazioni alla legislazione
sull'esercizio dell'attività assicurativa
125. Disposizioni relative alla legge 10 giugno 1978,
n. 295, al decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, ed al decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 49.
1. La legge 10 giugno 1978, n. 295, è abrogata.
2. Il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393,
è abrogato ad eccezione degli articoli 3 e 12.
3. L'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, l'art.
25 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con
modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 e l'art. 1-quinquies
del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con
modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11 sono abrogati a
decorrere dal secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore
del presente decreto.
4. Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, è
abrogato ad eccezione degli articoli 38, 39 e 40.
5. Il decreto legislativo 17 dicembre 1992, n. 509,
è abrogato.
126. Modifiche ed integrazioni alla legislazione
sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
127. Disposizioni relative all'assicurazione contro i
danni derivanti dalla grandine, dal gelo e dalla brina e da altre
avversità atmosferiche.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo con decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, è adottata in armonia con i princìpi contenuti nel
presente decreto legislativo e nel rispetto delle norme del Regolamento
(CEE) n. 3932/92 della Commissione del 21 dicembre 1992, una normativa
sostitutiva dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.
2. L'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185
resta in vigore fino all'emanazione del decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.
128. Modifica alla legge 10 giugno 1982, n. 348.
1.
TITOLO VIII
Disposizioni transitorie e finali
Capo I - Disposizioni transitorie
129. Requisiti di onorabilità e professionalità
degli amministratori.
1. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui
all'art. 11, comma 2, lettera c), le persone alle quali sono attribuite
funzioni di amministrazione, direzione nonché controllo in imprese
soggette al presente decreto debbono possedere i seguenti requisiti:
a) avere svolto, per uno o più periodi
complessivamente non inferiori ad un triennio, funzione di
amministratore o di sindaco o di carattere direttivo in società od enti
del settore assicurativo, creditizio o finanziario aventi un capitale o
un fondo di dotazione non inferiore a cinquecento milioni di lire;
b) non aver riportato condanna per delitto contro la
pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria ed il
commercio, contro il patrimonio, nonché per alcuno dei delitti previsti
dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di società e
consorzi, dalle leggi in materia tributaria o valutaria, e per altro
delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque
anni, oppure condanna comportante l'interdizione dai pubblici uffici per
una durata superiore a tre anni, ovvero non essere stati presidenti,
amministratori con delega di poteri, direttori generali, sindaci o
liquidatori di società od enti, nei settori assicurativo, creditizio o
finanziario, che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, di
amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa,
almeno per i tre esercizi precedenti alla adozione dei relativi
provvedimenti. Il divieto avrà la durata di tre anni dalla adozione dei
provvedimenti stessi.
2. Per gli organi collegiali, i requisiti di cui al
comma 1, lettera a), devono essere posseduti da almeno un terzo dei
componenti degli organi stessi.
130. Provvedimenti amministrativi vigenti.
1. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti
previsti dall'art. 11, comma 2, lettera d), dall'art. 23, comma 5,
dall'art. 51, comma 2, e dall'art. 72, comma 2, continuano ad applicarsi
i seguenti provvedimenti:
a) D.M. 10 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'11 luglio 1991, n. 161, recante "Determinazione dei
criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle
autorizzazioni da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo per l'acquisizione o la
sottoscrizione di azioni o quote di imprese o enti assicurativi";
b) D.M. 23 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 1° giugno 1981, n. 148, recante "Determinazione
della riserva premi e della riserva sinistri per le imprese autorizzate
ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami
"credito" e "cauzioni";
c) decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 29 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 dicembre 1981, n. 341, recante "Criteri
d'integrazione della riserva premi per le imprese autorizzate ad
esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni dei danni
causati dalla grandine e da altre calamità naturali";
d) decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 15 giugno 1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 21 giugno 1984, n. 170, recante "Integrazione della
riserva premi per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità
naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e
fenomeni connessi";
e) decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 21 settembre 1981, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1981, n. 293, recante
"Integrazione della riserva premi per le assicurazioni dei danni
derivanti dalla energia nucleare";
f) decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 29 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 10 marzo 1992, n. 58, recante "Requisiti del
personale e caratteristiche delle attrezzature necessari per l'esercizio
dell'attività assicurativa nel ramo assistenza";
g) decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6
giugno 1980, n. 154, recante "Approvazione del modello del
prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese di
assicurazione previsto dalle norme per l'esercizio delle assicurazioni
private contro i danni ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge
10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle
assicurazioni private contro i danni.".
2. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto
dall'art. 30, comma 3, continuano ad applicarsi i seguenti
provvedimenti:
a) decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 15 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 23 luglio 1988, n. 172, recante "Determinazione delle
quote massime e minime di investimento della riserva premi e della
riserva sinistri in specifiche attività relative alle imprese
autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni diverse da
quelle della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti";
b) decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 15 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 23 luglio 1988, n. 172, recante "Determinazione delle
quote massime e minime d'investimento della riserva premi e della
riserva sinistri in specifiche attività relative alle imprese
autorizzate ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile
per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti".
3. L'applicazione dei provvedimenti di cui al comma
2, resta limitata alla determinazione delle quote massime di
investimento.
31. Disposizioni relative all'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti.
1. Le disposizioni di cui all'art. 11-bis della legge
24 dicembre 1969, n. 990, inserito dall'art. 126 del presente decreto,
si applicano ai premi incassati a decorrere dal secondo mese successivo
a quello di entrata in vigore del presente decreto. Entro il mese ancora
successivo le imprese di assicurazione debbono presentare all'ufficio
del registro, nella cui circoscrizione hanno la sede o la
rappresentanza, la denuncia dei premi soggetti al contributo che
prevedono di incassare nell'anno 1995.
2. Il provvedimento di cui all'art. 12, comma 3 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall'art. 126, è
emanato dall'ISVAP, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del predetto decreto legislativo.
3. A decorrere dal 1° luglio 1994 cessa, per le
imprese che esercitano l'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
l'obbligo di immettere nel conto consortile, di cui all'art. 14 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, una quota pari al due per cento di tutti
i rischi assunti.
4. Con decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, verranno
stabilite le modalità per la liquidazione del conto consortile, di cui
all'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
132. Certificazioni riguardanti residenti in altri
Stati.
1. Agli effetti dell'art. 11, comma 2, lettere c) e
d) del presente decreto legislativo i residenti in altri Stati possono
produrre un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, altro
documento equipollente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria
o amministrativa dello Stato di residenza.
2. Qualora nello Stato di residenza non sia previsto
il rilascio del documento indicato al comma 1, lo stesso può essere
sostituito da una dichiarazione giurata, ovvero, per gli Stati nei quali
questa non sia prevista, da una dichiarazione resa dall'interessato ad
una autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio
dello Stato di residenza che rilascia un attestato facente fede del
giuramento o della dichiarazione.
3. I documenti indicati nei commi 1 e 2 devono al
momento della loro presentazione essere di data non anteriore a tre
mesi.
133. Deroghe alla disciplina in materia di capitale
di fondo di garanzia e di riserve tecniche.
1. Le imprese di cui al titolo II, autorizzate ad
esercitare uno o più rami indicati nel punto A) della tabella allegata
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, debbono
adeguare il proprio capitale o fondo di garanzia, se inferiori, ai
minimi prescritti dall'art. 12, comma 1, di detto decreto, entro sette
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli aumenti del capitale o del fondo di garanzia
comunque attuati in una o più volte agli effetti del presente articolo,
fino alla concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il
capitale o il fondo di garanzia minimi stabiliti nel primo comma, sono
soggetti all'imposta di registro, alle imposte ipotecarie ed alle
imposte catastali nella misura fissa di lire un milione.
3. Le imprese di cui ai titoli II e IV hanno termine
fino al 31 dicembre 1998 per conformarsi alle disposizioni di cui
all'art. 30, comma 1, lettera a), e fino al 31 dicembre 1999 per
adeguarsi al limite del 5% previsto dal comma 1, lettera b), e per
conformarsi alle disposizioni previste dal comma 1, lettera c), del
medesimo articolo.
4. Le imprese di cui al titolo II, in deroga agli
articoli 23 e seguenti, determinano, rappresentano e localizzano le
riserve tecniche inerenti alle obbligazioni assunte in Spagna fino al 31
dicembre 1996, ed in Grecia e Portogallo fino al 31 dicembre 1998,
conformemente alle disposizioni vigenti in questi stessi Stati e sotto
il controllo delle rispettive autorità.
4-bis. Le imprese di cui al titolo II hanno termine
fino al 31 dicembre 1999 per uniformare alle disposizioni di cui agli
articoli 27 e seguenti gli attivi a copertura delle riserve tecniche
costituite presso sedi secondarie situate in altri Stati membri
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
134. Deroga alla disciplina in materia di
assicurazione malattia.
1. Qualora le assicurazioni di cui all'art. 56
concernano rischi ubicati nel territorio della Repubblica federale di
Germania e le autorità di controllo di detto Stato membro non
pubblichino e non trasmettano la tabella di frequenza e gli altri dati
indicati nel comma 1 del predetto articolo, l'ISVAP è tenuto a
comunicare immediatamente la base tecnica per il calcolo dei premi, di
cui all'art. 56 comma 2, alle predette autorità di controllo, al fine
di consentire loro di presentare eventuali osservazioni.
2. Se l'ISVAP non ritiene di dover tener conto di
tali eventuali osservazioni, ne informa in modo dettagliato le autorità
di controllo di cui al comma 1, fornendone i motivi.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
fino al 31 dicembre 1995.
Capo II - Disposizioni finali
135. Collocamento di rischi all'estero.
1. Le disposizioni di cui all'art. 114, primo,
secondo e terzo comma, lettera c), del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, non si
applicano a coloro che stipulano con le imprese di cui all'art. 2, comma
1, lettera b) contratti in regime di libertà di prestazione di servizi
per l'assicurazione di rischi ubicati nel territorio della Repubblica,
nonché a coloro che svolgono attività di mediazione per la
stipulazione di detti contratti.
2. Le predette disposizioni non si applicano altresì
a coloro che stipulano all'estero contratti relativi alle assicurazioni
di responsabilità civile, ivi compresa la responsabilità per
l'inquinamento da idrocarburi, e rischi accessori concernenti navi
coperte da bandiera italiana e navi utilizzate da armatori o
noleggiatori residenti in Italia, nonché a coloro che svolgono attività
di mediazione per la stipulazione di detti contratti.
136. Disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie.
1. L'ISVAP comunica alla Commissione della Unione
europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone
l'obbligatorietà, indicando per le stesse:
a) le disposizioni vigenti per ciascuna di esse;
b) gli elementi che devono figurare nel documento
attestante l'adempimento dell'obbligo di assicurazione che eventualmente
l'assicuratore debba rilasciare all'assicurato.
137. Imprese autorizzate anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
1. Le autorizzazioni concesse alle imprese di cui al
titolo II anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto per l'esercizio delle attività indicate nel punto A) della
tabella allegata nel territorio della Repubblica sono valide anche per
operare negli altri Stati membri e negli Stati terzi, fermo l'obbligo
per l'impresa di conformarsi alle disposizioni di cui al titolo II, capo
IV, se non già espressamente abilitata ad operare all'estero.
2. Le sedi secondarie delle imprese di cui ai titoli
III e IV, autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le
assicurazioni di cui al punto A) della tabella allegata anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che siano in
attività a quest'ultima data, possono continuare a svolgere la loro
attività conformemente alle disposizioni del decreto stesso.
3. In caso di esercizio dell'attività assicurativa
all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese, se non
espressamente abilitate, debbono soddisfare l'obbligo di cui al comma 1
entro il 30 giugno 1995.
138. Imprese operanti in regime di libertà di
prestazione di servizi anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
1. Le imprese che alla data di entrata in vigore del
presente decreto operano in regime di libertà di prestazione di servizi
nel territorio della Repubblica in base al decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 49, come modificato dal decreto legislativo 17 dicembre
1992, n. 509, possono:
a) se autorizzate ad operare in base all'art. 17 del
predetto decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, continuare la loro
attività nei rami previsti dall'autorizzazione, senza necessità di
effettuare alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 81 del presente
decreto, salvo che intendano apportare modifiche alla predetta attività;
b) se abilitate esclusivamente in base all'art. 16
del medesimo decreto legislativo, estendere la loro attività, previa
comunicazione ai sensi dell'art. 81, alla stipulazione di contratti per
l'assicurazione di altri rischi.
139. Cessione dei rischi in riassicurazione.
1. L'ISVAP può non tener conto, ai fini della
copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilità,
della cessione dei rischi in riassicurazione a determinate imprese
aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un
proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel
territorio di un altro Stato membro. La decisione dell'ISVAP deve essere
motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle
imprese riassicuratrici.
140. Controvalore in lire italiane dell'unità di
conto europea.
1. L'ISVAP, con provvedimento da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rende noto il controvalore
in lire italiane dell'ECU da prendere in considerazione a decorrere dal
31 dicembre di ciascun anno ai fini dell'applicazione del presente
decreto. Tale controvalore è quello dell'ultimo giorno del mese di
ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'ECU
in tutte le monete dell'Unione europea.
141. Sanzioni amministrative.
1. Alle violazioni delle disposizioni di cui al
presente decreto sono applicabili le sanzioni previste dagli articoli
114 e 115 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. La misura minima
delle sanzioni di cui ai predetti articoli è raddoppiata.
142. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Allegato
A) Classificazione dei rischi per ramo
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali):
prestazioni forfettarie;
indennità temporanee;
forme miste;
persone trasportate.
2. Malattia:
prestazioni forfettarie;
indennità temporanee;
forme miste.
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli
ferroviari):
ogni danno subito da:
veicoli terrestri automotori;
veicoli terrestri non automotori.
4. Corpi di veicoli ferroviari:
ogni danno subito da veicoli ferroviari.
5. Corpi di veicoli aerei:
ogni danno subito da veicoli aerei.
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
ogni danno subito da:
veicoli fluviali;
veicoli lacustri;
veicoli marittimi.
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni
altro bene):
ogni danno subito dalle merci trasportate o dai
bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo i trasporto.
8. Incendio ed elementi naturali:
ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi
nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:
incendio;
esplosione;
tempesta;
elementi naturali diversi dalla tempesta;
energia nucleare;
cedimento del terreno.
9. Altri danni ai beni:
ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi
nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da
qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n.
8.
10. R.C. autoveicoli terrestri:
ogni responsabilità risultante dall'uso di
autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore).
11. R.C. aeromobili:
ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli
aerei (compresa la responsabilità del vettore).
12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli
fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del
vettore).
13. R.C. generale:
ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai
numeri 10, 11 e 12.
14. Credito:
perdite patrimoniali derivanti da insolvenze;
credito all'esportazione;
vendita a rate;
credito ipotecario;
credito agricolo.
15. Cauzione:
cauzione diretta;
cauzione indiretta.
16. Perdite pecuniarie di vario genere:
rischi relativi all'occupazione;
insufficienza di entrate (generale);
intemperie;
perdite di utili;
persistenza di spese generali;
spese commerciali impreviste;
perdita di valore venale;
perdita di fitti o di redditi;
perdite commerciali indirette diverse da quelle
menzionate precedentemente;
perdite pecuniarie non commerciali;
altre perdite pecuniarie.
17. Tutela giudiziaria:
tutela giudiziaria.
18. Assistenza:
assistenza alle persone in difficoltà a seguito del
verificarsi di un evento fortuito.
I rischi compresi in un ramo non possono essere
classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati al punto C).
B) Denominazione dell'autorizzazione concessa
contemporaneamente per più rami
Qualora l'autorizzazione riguardi contemporaneamente:
a) i rami numeri 1 e 2, viene rilasciata sotto la
denominazione "Infortuni e malattia";
b) i rami numeri 1, quarto rigo, 3, 7 e 10, viene
rilasciata sotto la denominazione "Assicurazioni auto";
c) i rami numeri 1, quarto rigo, 4, 6, 7 e 12, viene
rilasciata sotto la denominazione "Assicurazioni marittime e
trasporti";
d) i rami numero 1, quarto rigo, 5, 7 e 11, viene
rilasciata sotto la denominazione "Assicurazioni
aeronautiche";
e) i rami numeri 8 e 9, viene rilasciata sotto la
denominazione "Incendio ed altri danni ai beni";
f) i rami numeri 10, 11, 12 e 13, viene rilasciata
sotto la denominazione "Responsabilità civile";
g) i rami numeri 14 e 15, viene rilasciata sotto la
denominazione "Credito e cauzione";
h) tutti i rami, viene rilasciata sotto la
denominazione "tutti i rami danni",
tale denominazione deve essere comunicata agli altri
Stati membri ed alla Commissione.
C) Rischi accessori
L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un
rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può
ugualmente garantire rischi compresi in un altro ramo senza che
l'autorizzazione sia richiesta per questi rischi, quando i medesimi:
sono connessi con il rischio principale;
riguardano l'oggetto coperto contro il rischio
principale;
sono garantiti dallo stesso contratto che copre il
rischio principale.
I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al
punto A) non possono essere considerati come rischi accessori di altri
rami.
Tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui
al primo comma, i rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati
come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi
solo l'assistenza da fornire alle persone in difficoltà durante
trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o quanto
essi riguardino controversie relative all'utilizzazione di navi
marittime o comunque connesse a tale utilizzazione.
Torna
indietro