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D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 174
Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di
assicurazione diretta sulla vita.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 legge
comunitaria per il 1993, ed in particolare l'art. 17 recante delega al
Governo per l'attuazione della direttiva 92/96/CEE del Consiglio del 10
novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che
modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante
norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante
riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, regolante
l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante
integrazioni e modifiche alla legge n. 576 del 1982 e norme sul
controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in
imprese o enti assicurativi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 16 marzo 1995;
Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della
programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche
dell'Unione europea e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e
del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
ITOLO I
Disposizioni generali
1. Definizioni.
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione
europea;
b) Stato terzo: uno Stato che non è membro
dell'Unione europea;
c) impresa: ogni società che esercita le
assicurazioni o le operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato
I del presente decreto;
d) stabilimento: la sede legale od una sede
secondaria di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 70,
comma 4;
e) contratto: il contratto concernente assicurazioni
od operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del presente
decreto;
f) obbligazione: l'obbligazione derivante dal
contratto;
g) attività in regime di stabilimento: l'attività
che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di
uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il loro
domicilio abituale, ovvero, se persone giuridiche, la loro sede nello
stesso Stato;
h) attività in regime di libertà di prestazione di
servizi: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato
nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti
aventi il loro domicilio abituale, ovvero se persone giuridiche la loro
sede, in un altro Stato membro;
i) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato membro
nel quale il contraente ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se il
contraente è una persona giuridica, lo Stato membro della sede della
stessa cui si riferisce il contratto;
l) Stato membro d'origine: lo Stato membro in cui è
situata la sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione;
m) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro in
cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
n) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
membro dell'obbligazione quando l'obbligazione è assunta da uno
stabilimento situato in un altro Stato membro;
o) società controllata: una società si considera
controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in
ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto,
in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei
diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto
qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto;
p) partecipazione qualificata: il fatto di detenere
in un'impresa, direttamente o per tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta
persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. I
diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli indicati
nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90. Si considera
altresì partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto
del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare su
questa una influenza notevole, ancorché non dominante;
q) mercato regolamentato: un mercato finanziario
così come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva n. 93/22/CEE
10 maggio 1993, che può essere situato in uno Stato membro o in uno
Stato terzo. In questo secondo caso il mercato deve essere riconosciuto
dallo Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti
analoghi. Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di
qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o
sui mercati regolamentati dello Stato membro in questione;
r) autorità di controllo: le autorità nazionali
incaricate del controllo delle imprese;
s) unità di conto europea (ECU): quella definita
dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, e
successive modificazioni, applicabile al bilancio generale dell'Unione
europea;
t) congruenza: la rappresentazione delle obbligazioni
esigibili in una determinata valuta con corrispondenti attività
espresse o realizzabili in questa stessa valuta;
u) localizzazione: la presenza di attività mobiliari
ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I
crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale essi
sono esigibili;
v) capitale sotto rischio: il capitale uguale alla
somma che deve essere versata ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato, diminuito della riserva
matematica del rischio principale;
z) decreto legislativo danni: il decreto legislativo
con il quale viene recepita la direttiva 92/49/CEE.
2. Oggetto.
1. Il presente decreto disciplina l'esercizio delle
assicurazioni e delle operazioni indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I. Esso si applica:
a) alle imprese aventi la sede legale nel territorio
della Repubblica, per l'attività da queste esercitata nel predetto
territorio e per quella esercitata in regime di stabilimento o in regime
di libertà di prestazione di servizi nel territorio di altri Stati
membri o di Stati terzi, nonché per quella svolta in regime di libertà
di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso
sedi secondarie situate in altri Stati membri;
b) alle imprese aventi la sede legale in un altro
Stato membro, per l'attività da queste esercitata nel territorio della
Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di
servizi;
c) alle imprese aventi la sede legale in Stati terzi,
per l'attività da queste esercitata nel territorio della Repubblica in
regime di stabilimento.
TITOLO II
Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede
legale nel territorio della Repubblica
Capo I - Disposizioni generali
3. Campo di applicazione.
1. L'accesso da parte di imprese aventi la sede
legale nel territorio della Repubblica alle attività indicate nel punto
A) della tabella di cui all'allegato I, e l'esercizio da parte delle
stesse imprese delle predette attività nel territorio della Repubblica
o in quello di altri Stati membri o di Stati terzi, sono disciplinati
dalle disposizioni contenute nel presente titolo.
2. Non sono soggette alle disposizioni del presente
titolo:
a) le amministrazioni pubbliche, gli enti di
previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro, gli
istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che
gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie
professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime
legale obbligatorio;
b) le società di mutua assicurazione, quando
ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) nello statuto sia prevista la possibilità di
esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni o di
ricorrere al concorso di terzi obbligati;
2) l'ammontare annuo dei contributi riscossi, in
dipendenza delle attività indicate nella tabella di cui all'allegato I,
non ecceda il controvalore in lire italiane di 500.000 unità di conto
europee durante tre esercizi consecutivi. Se tale importo è superato
durante tre esercizi consecutivi, le disposizioni del presente decreto
si applicano a decorrere dal quarto esercizio;
c) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni
in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o
qualora l'importo della prestazione non superi il valore medio delle
spese funerarie per un decesso determinato nella misura di cui all'art.
13-bis, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e successive modificazioni.
4. Norme applicabili alle società di mutua
assicurazione.
1. Alle società di mutua assicurazione di cui
all'art. 3, comma 2, lettera b), continuano ad applicarsi le
disposizioni che regolano l'esercizio delle assicurazioni sulla vita
contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.
2. Le società di cui al comma 1 possono esercitare
soltanto le attività rientranti nei rami I e II del punto A) della
tabella di cui all'allegato I.
5. Tipi di società che possono esercitare le
attività indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I.
1. Le attività indicate nel punto A) della tabella
di cui all'allegato I possono essere esercitate soltanto da società per
azioni, società cooperative a responsabilità limitata e società di
mutua assicurazione costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli
2325, 2514 e 2546 del codice civile, nonché da società europee
allorché tale forma societaria sarà istituita nell'Unione europea.
2. Le società di cui al comma 1 debbono limitare
l'oggetto sociale all'esercizio delle attività indicate nel punto A)
della predetta tabella, della relativa riassicurazione e delle
operazioni connesse a tali attività, con esclusione di qualsiasi altra
attività commerciale. Può tuttavia essere compreso nell'oggetto
sociale anche l'esercizio delle assicurazioni rientranti nei rami 1
(infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata
al decreto legislativo danni, nonché della relativa riassicurazione e
delle operazioni connesse.
3. È vietata la costituzione nel territorio della
Repubblica di società che abbiano per oggetto l'esercizio delle
attività indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I
esclusivamente all'estero.
6. Contratti compresi nel portafoglio del lavoro
diretto italiano.
1. Sono compresi nel portafoglio italiano tutti i
contratti stipulati dalle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 7, ad
eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati
terzi.
Capo II - Condizioni di accesso
7. Autorizzazione.
1. Le imprese aventi la sede legale nel territorio
della Repubblica che intendono esercitare le attività indicate nel
punto A) della tabella di cui all'allegato I debbono essere autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle imprese di assicurazione private e
di interesse collettivo (ISVAP) con provvedimento da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'autorizzazione è valida per il territorio della
Repubblica, nonché per quello degli altri Stati membri o di Stati
terzi, fermo l'obbligo per l'impresa di conformarsi alle disposizioni
del capo IV del presente titolo.
3. L'autorizzazione è soggetta alla tassa di
concessione governativa prevista dall'art. 66 della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e
successive modificazioni.
4. L'impresa non può iniziare l'attività
assicurativa prima della pubblicazione del provvedimento di
autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. Contenuto dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o
più rami del punto A) della tabella di cui all'allegato I. Essa copre
tutte le attività rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che
l'impresa non chieda che essa sia limitata ad una parte soltanto di tali
attività.
2. L'autorizzazione accordata per uno o più dei rami
I, II e III del punto A) della tabella di cui all'allegato I consente di
garantire, in via complementare alle assicurazioni comprese in tali
rami, i rischi di danni alla persona.
9. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.
1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa deve
farne domanda all'ISVAP, fornendo la prova di possedere un capitale
sociale, se si tratta di società per azioni o di società cooperativa,
o un fondo di garanzia, se si tratta di società di mutua assicurazione,
non inferiore alla misura indicata nell'art. 10.
1-bis. Quando sussistono stretti legami tra una
impresa di assicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, l'ISVAP
concede l'autorizzazione se tali legami non ostacolano l'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza. L'impresa deve fornire le
informazioni chieste dall'ISVAP per poter garantire il rispetto
permanente di tale condizione.
1-ter. La direzione generale e amministrativa
dell'impresa richiedente deve essere stabilita nel territorio della
Repubblica.
2. L'impresa deve unire alla domanda di
autorizzazione i seguenti documenti:
a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello
statuto. Lo statuto deve indicare i singoli rami che l'impresa intende
esercitare, se l'impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni
dirette, anche la riassicurazione;
b) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto
costitutivo e dello statuto presso l'ufficio del registro delle imprese
e della relativa iscrizione a norma del codice civile;
c) l'elenco nominativo delle persone alle quali sono
attribuite funzioni di amministrazione, di direzione nonché di
controllo. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di
onorabilità e professionalità prescritti con apposito decreto emanato
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta dell'ISVAP;
d) l'elenco nominativo delle persone fisiche o
giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa il
controllo o una partecipazione qualificata, con l'indicazione
dell'entità di ciascuna di queste partecipazioni. Le medesime persone
debbono possedere i requisiti di onorabilità prescritti con apposito
decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, tenuto conto che nel caso si
tratti di persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere
posseduti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali
delle stesse;
e) il programma dell'attività che intende
esercitare, contenente gli elementi di cui all'art. 12 e accompagnato
dalla relazione di cui all'art. 13.
3. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni
altro documento che sia richiesto dall'ISVAP.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è altresì
subordinato all'approvazione dello statuto dell'impresa da parte
dell'ISVAP.
9-bis. Stretti legami.
1. Due o più persone fisiche o giuridiche presentano
stretti legami nei casi in cui sussiste:
a) un legame di controllo come definito dall'articolo
1, comma 1, lettera o), del presente decreto;
b) una partecipazione, detenuta direttamente o per il
tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta
persona, almeno del 10 per cento del capitale o dei diritti di voto,
ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra
indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza
notevole ancorché non dominante;
c) un legame in base al quale le persone medesime
sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque
sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una
clausola statutaria, oppure i loro organi di amministrazione sono
composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria
può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di
riassicurazione;
d) un collegamento di carattere tecnico,
organizzativo, finanziario, convenzionale e familiare che possa influire
in misura rilevante sulla gestione dell'impresa.
2. L'ISVAP, con proprio provvedimento da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, indica le modalità
tecniche di individuazione delle fattispecie di cui al comma 1.
10. Misura del capitale, del fondo di garanzia e del
fondo di organizzazione.
1. Il capitale delle società per azioni e il fondo
di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere
inferiori a cinque milioni di euro.
2. Per le società cooperative a responsabilità
limitata il capitale non può essere inferiore alla metà dell'importo
indicato al comma 1.
3. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2
il capitale od il fondo di garanzia debbono essere interamente
costituiti con conferimenti in denaro e debbono essere interamente
versati.
4. Le società di cui ai commi 1 e 2 che intendono
esercitare anche i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto
A) della tabella allegata al decreto legislativo danni debbono altresì
possedere il capitale o il fondo di garanzia di cui al decreto
legislativo danni.
5. La misura minima del fondo di organizzazione
necessario alla copertura delle spese di cui all'art. 12, comma 1,
lettera c), viene determinata in via generale dall'ISVAP, con proprio
provvedimento. In ogni caso tale misura non può essere superiore alla
metà di quella del capitale di cui ai commi 1 e 2.
11. Quote ed azioni delle società cooperative di
assicurazione.
1. Il limite individuale per le quote o le azioni
delle società cooperative costituite per l'esercizio delle attività
previste dalla tabella di cui all'allegato I non può eccedere lo 0,50
per cento del capitale sociale.
Tale limite non si applica alle persone giuridiche,
per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 24 den2l decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2
aprile 1951, n. 302, nel testo sostituito dall'art. 3 della L. 17
febbraio 1971, n. 127.
12. Programma di attività.
1. Il programma di attività deve indicare:
a) le obbligazioni che l'impresa intende assumere;
b) gli elementi patrimoniali che costituiscono il
capitale sociale ovvero, per le società di mutua assicurazione, il
fondo di garanzia;
c) le previsioni relative alle spese di impianto dei
servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della
organizzazione agenziale e produttiva, nonché i mezzi finanziari di cui
l'impresa dispone in eccedenza al capitale sociale o al fondo di
garanzia per far fronte a tali spese e che costituiscono il fondo di
organizzazione;
d) i criteri che l'impresa intende seguire per la
riassicurazione dei rischi assicurati.
2. Il programma deve inoltre contenere, con riguardo
ai primi tre esercizi:
a) l'indicazione della prevedibile situazione di
tesoreria;
b) le previsioni relative ai mezzi finanziari
necessari per la copertura delle obbligazioni e del margine di
solvibilità di cui agli articoli 33 e seguenti;
c) un piano che esponga dettagliatamente le
previsioni dei costi e dei ricavi, con adeguata specificazione per ramo,
sia per le operazioni dirette, sia per le operazioni di riassicurazione
passiva, nonché per le operazioni di riassicurazione attiva qualora
l'impresa intenda essere autorizzata all'esercizio di quest'ultima, e
che contenga inoltre un conto economico previsionale riassuntivo.
13. Relazione tecnica.
1. Il programma di attività deve essere accompagnato
da una relazione tecnica contenente l'esposizione dei criteri in base ai
quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le
previsioni relative ai ricavi ed ai costi. La relazione deve essere
sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale.
14. Comunicazione delle basi tecniche all'ISVAP.
1. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione
l'impresa deve comunicare all'ISVAP gli elementi essenziali delle basi
tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di
ciascuna tariffa. I contenuti, le modalità ed i termini di trasmissione
della comunicazione sono fissati dall'ISVAP.
2. In base alla documentazione ricevuta, l'ISVAP
controlla la compatibilità degli elementi di cui al comma 1 con le
disposizioni del presente decreto.
3. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 non
costituisce per l'impresa condizione per l'inizio o la prosecuzione
della sua attività.
15. Estensione dell'autorizzazione ad altri rami.
1. L'impresa autorizzata all'esercizio di uno o più
rami indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I che
intende estendere la propria attività ad altri rami indicati nello
stesso punto della tabella deve essere a ciò autorizzata dall'ISVAP,
nelle forme e con le modalità stabilite dall'art. 7.
2. Per ottenere l'estensione della autorizzazione
l'impresa deve dare la prova di disporre interamente del capitale
sociale o del fondo di garanzia di cui all'art. 10, e di essere in
regola con le disposizioni relative al margine di solvibilità e della
quota di garanzia di cui agli articoli 33 e seguenti nonché di essere
in regola con le disposizioni sulle riserve tecniche. Qualora per
l'esercizio di nuovi rami sia prescritta dall'art. 36 una quota di
garanzia più elevata di quella posseduta, l'impresa deve altresì
dimostrare di disporre di tale quota minima.
3. La domanda di estensione dell'autorizzazione deve
essere accompagnata dall'ultimo bilancio approvato e da un programma di
attività per l'esercizio dei rami per i quali viene richiesta
l'estensione dell'autorizzazione, redatto in conformità a quanto
stabilito dall'art. 12. Si applica la disposizione di cui all'art. 13.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione
limitata ai sensi dell'art. 8, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad
altre attività rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata.
16. Autorizzazione all'esercizio dei rami infortuni e
malattia.
1. Le imprese che intendono esercitare anche le
assicurazioni rientranti nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati
nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni debbono
essere a ciò autorizzate in conformità a quanto disposto da detto
decreto.
17. Diniego dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione, oltre che per difetto dei
requisiti indicati negli articoli 5 e 9, commi 1, 1-ter e 4, non può
essere rilasciata:
a) se i documenti indicati nel comma 2 dello stesso
art. 9 non sono presentati o sono presentati in modo incompleto o
irregolare;
b) se non è fornita la prova che si è provveduto
all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia;
c) se non è fornita la prova dell'effettiva
disponibilità del fondo di organizzazione;
d) se le persone alle quali sono attribuite le
funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo non
posseggono i requisiti prescritti con il decreto di cui all'art. 9,
comma 2, lettera c);
e) se le persone fisiche, gli amministratori, i
sindaci e i direttori generali delle persone giuridiche, che detengono
il controllo o una partecipazione qualificata nell'impresa difettano dei
requisiti prescritti con il decreto di cui all'art. 9, comma 2, lettera
d), o, comunque, non garantiscono una gestione sana e prudente della
stessa;
f) se il programma di attività non soddisfa alle
esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di
una impresa assicuratrice.
f-bis) se le disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative di uno Stato terzo cui sono soggette una o più persone
fisiche o giuridiche con le quali l'impresa ha stretti legami, ovvero
difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche alla domanda di estensione
dell'autorizzazione all'esercizio di nuovi rami.
18. Modalità di diniego dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione è negata dall'ISVAP con
provvedimento motivato da notificare all'impresa interessata, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione
completa dei documenti indicati negli articoli 9, 12 e 13 o da quella
della presentazione dei documenti aggiuntivi e dei chiarimenti
richiesti.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che
l'ISVAP si sia pronunciato, l'autorizzazione si intende rifiutata.
19. Decadenza dall'autorizzazione.
1. L'impresa che non dà inizio entro un anno dalla
data di pubblicazione del provvedimento di autorizzazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana all'attività decade
dall'autorizzazione.
2. Se entro il termine di cui al comma 1 l'impresa ha
iniziato ad esercitare soltanto alcuni dei rami autorizzati, essa decade
dall'autorizzazione limitatamente ai rami non esercitati.
3. La decadenza dall'autorizzazione è dichiarata
dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Capo III - Condizioni di esercizio
20. Vigilanza.
1. Le imprese di cui al presente titolo sono soggette
alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attività esercitata nel territorio
della Repubblica, sia per quella esercitata in regime di stabilimento e
di libertà di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati
membri.
2. L'ISVAP esercita nei confronti delle imprese di
cui al comma 1 tutte le funzioni di vigilanza ad esso attribuite dalle
disposizioni legislative e regolamentari, che non sono espressamente
abrogate dal presente decreto o non sono comunque con esso
incompatibili.
3. Nel quadro dei compiti di vigilanza dell'ISVAP
rientra in particolare la vigilanza finanziaria, la quale consiste nel
costante controllo della situazione patrimoniale e finanziaria
dell'impresa, e specialmente del possesso di un margine di solvibilità
e di riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti
in rapporto all'insieme dell'attività svolta, fermo quanto disposto
dall'art. 21, nonché di attivi congrui ai fini della loro integrale
copertura, conformemente a quanto disposto dal presente decreto.
4. Le imprese di cui al comma 1, debbono essere
dotate di un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e debbono
disporre di adeguate procedure di controllo interno. Per tale controllo
gli organi ad esso preposti si avvalgono della collaborazione
dell'attuario al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in
particolare dei costi dell'impresa e del loro prevedibile andamento,
necessari per le valutazioni di competenza dell'attuario stesso.
5. L'ISVAP vigila a che le imprese di cui al comma 1
che svolgono attività in regime di stabilimento o di libertà di
prestazione di servizi in Stati terzi dispongano di un margine di
solvibilità sufficiente avuto riguardo anche alla predetta attività e
di riserve tecniche adeguate agli impegni assunti nell'esercizio della
stessa.
20-bis. Attuario incaricato.
1. L'attuario incaricato dall'impresa di svolgere in
via continuativa le funzioni di cui agli articoli 20, comma 4, 22, comma
3, 24, commi 2 e 3, e 61, comma 2, deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere iscritto nell'albo professionale di cui
alla legge 9 febbraio 1942, n. 194;
b) aver svolto, per almeno tre anni negli ultimi
sette anni, attività professionale nel settore attuariale delle
assicurazioni sulla vita;
c) non essere stato revocato dall'incarico negli
ultimi tre anni, ai sensi del comma 6.
2. L'incarico non può essere conferito ad un
attuario che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità
indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1975, n. 136, ad eccezione della condizione di cui al comma 1, n.
2.
3. La nomina dell'attuario di cui al presente
articolo deve essere comunicata all'ISVAP entro quindici giorni.
4. L'ISVAP può richiedere all'impresa che l'attuario
fornisca le notizie ed i dati necessari all'adempimento delle proprie
funzioni di vigilanza; qualora lo ritenga opportuno può convocare
l'impresa stessa unitamente all'attuario. L'impresa deve garantire le
condizioni affinché l'attuario incaricato sia messo in grado di
espletare le sue funzioni in piena autonomia e libertà di giudizio,
avendo libero accesso alle necessarie informazioni aziendali.
5. Nel caso di perdita dei requisiti di cui al comma
1, di sussistenza o sopravvenienza di cause di incompatibilità previste
dal comma 2, l'attuario deve darne immediata comunicazione all'impresa,
decadendo contestualmente dall'incarico.
6. In caso di gravi inadempienze da parte
dell'attuario alle norme di legge o ai provvedimenti e alle disposizioni
dell'ISVAP, nonché alle regole applicative dei princìpi attuariali
riconosciute dallo stesso ISVAP, la nomina dell'attuario è revocata
dall'impresa direttamente o su richiesta dell'ISVAP. Della revoca
l'ISVAP informa l'Ordine degli Attuari.
7. In caso di cessazione dall'incarico dell'attuario
per qualsiasi causa l'impresa deve provvedere entro quarantacinque
giorni a nominare il nuovo attuario e a comunicare all'ISVAP le ragioni
della sostituzione, fornendo, nei medesimi termini, all'ISVAP e
all'attuario subentrante una relazione dettagliata che l'attuario
uscente ha l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i
rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi.
Qualora, in casi eccezionali, l'attuario si trovi nell'impossibilità di
predisporre detta relazione la stessa deve essere redatta dall'impresa.
21. Obbligo di gestione distinta per le imprese
autorizzate ad esercitare anche le assicurazioni contro i danni.
1. Resta fermo l'obbligo per le imprese che alla data
di entrata in vigore del presente decreto esercitano, congiuntamente ai
rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I, uno o
più rami indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto
legislativo danni, di continuare a tenere per ciascuna delle due
predette attività una gestione distinta.
2. Ai fini della gestione distinta l'impresa deve:
a) indicare nello statuto quale parte del capitale o
del fondo di garanzia, del fondo di organizzazione e delle riserve è destinata all'adempimento delle
obbligazioni relative a ciascuna gestione;
b) tenere le scritture contabili in modo che, per
ciascuna gestione, siano evidenziati i fatti contabili e di gestione ed
i relativi risultati e la disponibilità del margine di solvibilità
prescritto, rispettivamente, dal presente decreto e dal decreto
legislativo danni. In particolare, tutte le partite del conto economico
devono essere ripartite in base alla loro origine, mentre gli elementi
comuni alle due gestioni devono essere imputati alle stesse secondo
criteri di ripartizione. Tali criteri devono essere comunicati
all'ISVAP, che ne valuta la congruità;
c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di
solvibilità specifici a ciascuna attività al margine di solvibilità
della corrispondente gestione.
3. L'impresa che ha adempiuto agli obblighi di cui al
comma 2 può, informandone tempestivamente l'ISVAP, utilizzare per l'una
o l'altra gestione gli elementi espliciti del margine di solvibilità
ancora disponibili; l'ISVAP vigila affinché non si rechi pregiudizio ai
rispettivi interessi degli assicurati e dei beneficiari per contratti di
assicurazione sulla vita e degli assicurati contro i danni.
4. Agli effetti del presente decreto si considerano
come elementi espliciti gli elementi costitutivi del patrimonio netto
dell'impresa indicati all'art. 33, comma 2.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle imprese che successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto vengono autorizzate ad esercitare, congiuntamente
ai rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I, i
rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) della tabella allegata al decreto
legislativo danni. Le predette imprese debbono iniziare ad adempiere
all'obbligo di cui al comma 2, lettera b), con il bilancio
dell'esercizio in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione.
22. Determinazione delle tariffe.
1. I premi applicati per le assicurazioni e per le
operazioni indicate al punto A) della tabella di cui all'allegato I
debbono essere calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di
adeguate ipotesi attuariali che consentano all'impresa mediante ricorso
ai premi stessi ed ai relativi proventi, di far fronte ai suoi costi e
alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, e in
particolare di costituire per i singoli contratti le riserve tecniche
necessarie. A tal fine può essere presa in considerazione la situazione
finanziaria dell'impresa, senza però che vengano impiegati in modo
sistematico e permanente mezzi che non derivano dal pagamento dei premi.
2. Le ipotesi attuariali devono essere fissate nel
rispetto dei limiti indicati nel provvedimento di cui all'art. 23, comma
1, delle disposizioni impartite dall'ISVAP, nonché delle regole
applicative dei princìpi attuariali riconosciute dallo stesso ISVAP,
tenuto altresì conto delle indicazioni di cui al comma 4 del predetto
articolo.
3. La valutazione delle ipotesi poste a base del
calcolo dei premi spetta all'attuario e forma oggetto di una relazione
tecnica da conservare presso l'impresa.
4. Nel caso di ricorso sistematico e permanente a
risorse estranee ai premi di tariffa ed ai relativi proventi, l'ISVAP
può vietare l'ulteriore sottoscrizione di contratti del tipo di quelli
che hanno provocato tale situazione.
23. Tasso di interesse tecnico.
1. L'ISVAP fissa con proprio provvedimento, per tutti
i contratti da stipulare che contengono una garanzia di tasso di
interesse, un tasso di interesse massimo, che non potrà superare il 60
per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato.
2. L'ISVAP, per i contratti di cui al comma 1, può
altresì fissare, con il medesimo provvedimento previsto dal comma 1,
più tassi massimi di interesse, diversificati secondo la moneta in cui
è espresso il contratto, purché ciascuno di essi non superi il 60 per
cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui
moneta è espresso il contratto. Per i contratti in ECU il predetto
tasso va riferito ai prestiti obbligazionari, espressi in ECU, delle
istituzioni comunitarie.
3. Qualora l'ISVAP decida di fissare un tasso di
interesse massimo per i contratti espressi in una moneta di uno Stato
membro, è tenuto a consultare preventivamente l'autorità di controllo
di questo stesso Stato.
4. Le imprese, nel definire il tasso di interesse,
entro i limiti sopra detti, debbono sempre attenersi a criteri
prudenziali.
5. L'ISVAP può, con il medesimo provvedimento di cui
al comma 1 stabilire in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2,
per specifiche categorie di contratti valori diversi del tasso massimo
di interesse. Esso può inoltre stabilire limiti particolari per
contratti a premio unico o di rendita vitalizia immediata senza facoltà
di riscatto, per i quali gli impegni trovino copertura nei
corrispondenti cespiti dell'attivo.
6. Qualora l'ISVAP si avvalga della facoltà di cui
al comma 5, l'impresa può scegliere il tasso di interesse prudenziale
da adottare, tenendo conto della moneta in cui è espresso il contratto
e degli attivi corrispondenti. In nessun caso il tasso di interesse
utilizzato può essere più elevato del rendimento degli attivi a
copertura calcolato tenendo conto dei princìpi contabili in vigore,
previa opportuna deduzione.
7. I tassi massimi fissati dall'ISVAP in applicazione
del presente articolo devono essere notificati dall'ISVAP stesso alla
Commissione europea e, nel caso ne facciano richiesta, alle autorità di
controllo degli altri Stati membri.
24. Riserve tecniche.
1. Le imprese debbono costituire per i contratti del
portafoglio italiano riserve tecniche, ivi comprese le riserve
matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte. Le
predette riserve debbono essere costituite al lordo delle cessioni in
riassicurazione, in base ai princìpi attuariali indicati nell'art. 25,
tenendo conto del provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, delle
disposizioni impartite dall'ISVAP, nonché delle regole applicative dei
princìpi attuariali riconosciute dallo stesso.
2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve
tecniche spetta all'attuario, il quale esercita la sua funzione di
controllo in via continuativa al fine di consentire con tempestività
all'impresa gli interventi necessari. A tal fine, l'attuario ha
l'obbligo di informare con immediatezza il direttore generale o gli
organi amministrativi dell'impresa ogni qualvolta rilevi l'esistenza di
possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare
un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai
princìpi da rispettare per la relazione tecnica di cui al comma 3.
L'impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non
condivide il rilievo stesso, deve darne comunicazione all'ISVAP entro
trenta giorni dal ricevimento della segnalazione.
3. I bilanci delle imprese debbono essere
accompagnati da una relazione tecnica nella quale l'attuario deve
descrivere analiticamente i procedimenti seguiti e le valutazioni
operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo
delle riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali
valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attestare la
correttezza di detti procedimenti, riferire sui controlli operati in
ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la
corretta rilevazione del portafoglio, nonché esprimere un giudizio
sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le
eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio.
4. Le imprese debbono presentare all'ISVAP, con la
periodicità e secondo i criteri da questo stabiliti, il confronto tra
le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo
delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.
4-bis. Per la costituzione della riserva per somme da
pagare devono essere osservate le disposizioni dell'articolo 34 del
decreto legislativo di attuazione della Direttiva 91/674 CEE del 19
dicembre 1991.
5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle
assicurazioni complementari previste dal punto B) della tabella di cui
all'allegato I devono essere osservate le disposizioni dell'articolo 31,
commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione della Direttiva
91/674 CEE del 19 dicembre 1991.
6. Nella determinazione del reddito delle imprese di
assicurazione che esercitano le attività indicate nel punto A) della
tabella di cui all'allegato I sono deducibili gli accantonamenti
destinati a costituire le riserve tecniche di cui al presente articolo
fino all'importo derivante dall'applicazione dei princìpi previsti
dall'art. 25, o destinati ad integrare le medesime riserve in
conformità alle prescrizioni del medesimo art. 25.
25. Princìpi di calcolo delle riserve tecniche.
1. Le riserve tecniche, ivi comprese le riserve
matematiche, debbono essere calcolate con un metodo attuariale
prospettivo sufficientemente prudente che, conformemente alle condizioni
stabilite per ciascun contratto in corso, tenga conto di tutti gli
obblighi futuri dell'impresa, tra cui:
a) tutte le prestazioni garantite, ivi compresi i
valori di riscatto garantiti e le future partecipazioni agli utili di
qualsiasi genere contrattualmente garantiti;
b) le partecipazioni agli utili cui gli assicurati
hanno diritto individualmente o collettivamente, siano tali
partecipazioni definite come acquisite, dichiarate o assegnate;
c) tutte le opzioni cui ha diritto l'assicurato ai
termini del contratto;
d) le spese dell'impresa, ivi comprese le
provvigioni.
Ai fini del calcolo si deve tener conto dei premi
futuri da incassare calcolati al netto delle quote di caricamento che,
destinate a finanziare provvigioni precontate corrisposte dall'impresa,
sono incassabili in via differita.
2. L'impresa può adottare un metodo retrospettivo se
dimostra che tale metodo dà luogo a riserve non inferiori a quelle
risultanti dall'adozione di un metodo prospettivo sufficientemente
prudente, ovvero se non è possibile applicare un metodo prospettivo per
il tipo di contratto cui la riserva si riferisce.
3. Le riserve tecniche debbono essere calcolate
separatamente per ciascun contratto. È tuttavia consentito, riferendone
nella relazione di cui all'art. 24, comma 3, far ricorso ad
approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni quando vi sia motivo di
ritenere che porteranno sostanzialmente ai medesimi risultati del
calcolo effettuato per ogni singolo contratto. Il principio del calcolo
singolo non costituisce impedimento alla costituzione di riserve
supplementari per rischi generali.
4. Per valutazione prudente non si intende una
valutazione compiuta in base ad ipotesi considerate maggiormente
probabili, bensì una valutazione che tenga conto anche di un margine
ragionevole per variazioni sfavorevoli degli elementi considerati. Il
metodo di valutazione deve essere prudente non solo di per sé, ma deve
anche prendere in considerazione i criteri di valutazione delle
attività destinate a copertura delle riserve.
5. Il tasso di interesse adoperato nella valutazione
delle riserve tecniche dei contratti in vigore deve essere scelto in
base a criteri prudenziali, ed il relativo valore non può comunque
superare il valore del corrispondente tasso d'interesse stabilito con il
provvedimento di cui all'art. 23, comma 1.
6. Gli elementi statistici relativi agli eventi
assicurati, ed in particolare le tavole di mortalità, invalidità e
morbilità debbono essere scelti secondo criteri prudenziali, basandosi
su rilevazioni di sufficiente ampiezza riferite sia all'esperienza delle
imprese sia a dati ad esse esterni, tenendo altresì conto dello Stato
dell'obbligazione e del tipo di polizza.
7. Per i contratti che implicano una partecipazione
agli utili, diversa da quelle considerate al comma 1, lettera a), il
metodo di valutazione delle riserve tecniche deve tenere conto,
implicitamente o esplicitamente, delle future partecipazioni agli utili
coerentemente con le altre ipotesi sui futuri sviluppi e con il metodo
attuale di partecipazione agli utili.
8. La riserva per spese future deve tenere conto
delle spese amministrative e delle provvigioni che ci si attende di
dover sostenere sulla base di valutazioni prudenti. Essa può anche
essere costituita implicitamente, come nel caso in cui nel calcolo della
riserva complessiva si tenesse conto dei premi futuri al netto delle
prevedibili spese future dell'impresa.
9. Il metodo di calcolo della riserva complessiva del
contratto, facendo anche ricorso a valutazioni implicite per una o più
componenti, non deve comunque dare luogo a riserve inferiori a quelle
cui si sarebbe pervenuti con una valutazione prudenziale e non deve
cambiare nei singoli anni in modo discontinuo o discrezionale, dovendo
essere tale da dare luogo alla partecipazione agli utili in modo
adeguato nel corso della durata del contratto.
10. La riserva tecnica relativa a ciascun contratto
con garanzia di riscatto deve essere in ogni momento non inferiore al
valore di riscatto nello stesso momento.
11. Nel caso in cui la valutazione delle attività
rappresentantive delle riserve venga effettuata con il criterio del
prezzo di acquisizione, ai fini del comma 4 è considerata
sufficientemente prudente una valutazione delle riserve tecniche con
metodo attuariale prospettivo la quale, nel valutare le prestazioni
indicate al comma 1, faccia ricorso alle medesime basi tecniche che sono
state adottate, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente
decreto, per il calcolo del premio, e di conseguenza non consideri le
future partecipazioni agli utili. La metodologia di cui al periodo
precedente non è applicabile nell'ipotesi in cui nella determinazione
dei premi si prenda in considerazione la situazione finanziaria
dell'impresa, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, secondo periodo.
12. Le riserve tecniche, come valutate ai sensi del
comma 11, devono essere integrate dall'impresa mediante la costituzione
di una riserva aggiuntiva nel caso in cui il tasso fissato con il
provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, risulti inferiore all'impegno
assunto sui contratti in vigore in termini di tasso di interesse ed il
rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle
relative riserve, diminuito di un quinto, risulti inferiore al suddetto
impegno. Il rendimento prevedibile dovrà essere definito dall'impresa
in conformità alle specifiche indicazioni fornite dall'ISVAP, con
particolare riguardo agli attivi di futura acquisizione. È altresì
necessario costituire una riserva aggiuntiva nel caso in cui il livello
complessivo della riserva, tenendo anche conto della base finanziaria
adottata, non corrisponda ai criteri di prudenza sopra citati quando si
verifichi uno sfavorevole scostamento delle basi tecniche in base al
raffronto previsto dall'art. 24, comma 4. La costituzione della riserva
aggiuntiva dovrà essere oggetto di dettagliata informativa nella
relazione di cui all'art. 24, comma 3. Qualora, pur in presenza degli
scostamenti considerati nel primo e terzo periodo del presente comma,
non ricorrano i termini per la costituzione di una riserva aggiuntiva,
l'attuario è tenuto a specificare dettagliatamente le corrispondenti
valutazioni ed indagini nella predetta relazione. La costituzione della
riserva aggiuntiva è ugualmente necessaria nel caso in cui il
rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle
riserve tecniche risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti.
13. In deroga ai princìpi indicati nei commi 5 e 11,
fermo restando quanto previsto al comma 10, l'ISVAP può consentire alle
imprese, in circostanze eccezionali, per un periodo di tempo da esso
stesso stabilito, comunque non superiore a ventiquattro mesi, di
adottare, nel calcolo delle riserve tecniche, un tasso di interesse
superiore a quello precedentemente adottato, nel caso in cui un
innalzamento di un tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato
di più recente emissione dia luogo a significative minusvalenze delle
attività finanziarie, ed alla condizione che la conseguente diminuzione
delle riserve tecniche non superi l'ammontare delle minusvalenze
contabilizzate nell'anno per le attività rappresentative delle riserve
stesse.
14. L'ISVAP può imporre all'impresa l'integrazione
delle riserve o la costituzione di riserve aggiuntive, anche mediante
l'adozione di basi tecniche più prudenti, qualora sussistono ragioni
per tale rafforzamento derivanti dal raffronto di cui all'art. 24, comma
4, o da altri elementi di giudizio. È fatta salva l'adozione di
ulteriori provvedimenti previsti dal presente decreto.
15. L'impresa deve mettere a disposizione del
pubblico i metodi e le basi utilizzati per la valutazione delle riserve
tecniche secondo le modalità stabilite dall'ISVAP.
26. Copertura delle riserve tecniche.
1. Le riserve tecniche di cui all'art. 24, debbono
essere coperte con attivi di proprietà dell'impresa, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 28. Nella scelta degli attivi l'impresa
deve tener conto del tipo di obbligazioni assunte e dell'esigenza che
sia garantita la sicurezza, la redditività e la liquidità dei suoi
investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e dispersione
degli stessi.
2. Le imprese possono coprire le riserve tecniche
solamente con disponibilità comprese tra quelle delle seguenti specie:
a) investimenti:
1) titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti
alla zona A), ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, ovvero emessi da
enti locali o da enti pubblici di Stati membri e/o da organizzazioni
internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri;
obbligazioni o altri titoli assimilabili negoziati in
un mercato regolamentato o emessi da società o enti creditizi il cui
bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di
revisione debitamente autorizzata;
altre obbligazioni o titoli assimilabili purché con
scadenza residua inferiore all'anno;
pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto e
di deposito di titoli presso un istituto di credito nonché accettazioni
bancarie effettuate o rilasciate da istituti di credito;
cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio
1994, n. 43;
altri strumenti del mercato monetario e dei capitali
che verranno identificati con provvedimento di carattere generale
dell'ISVAP, il quale indicherà anche i criteri per l'utilizzazione e la
valutazione di strumenti derivati, quali options, futures, swaps in
relazione agli attivi che coprono le riserve tecniche;
2) mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche,
o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie
prestate da enti locali territoriali;
3) quote della Banca d'Italia, quote di società
cooperative ovvero azioni e warrants negoziati in mercati regolamentati
o emessi da società il cui bilancio sia stato certificato da almeno tre
anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;
4) partecipazioni in società immobiliari, nelle
quali l'impresa detenga più del 50 per cento del capitale sociale,
aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per
l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale
o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in
bilancio nel limite del valore economico degli immobili in proporzione
alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle passività
complessivamente iscritte nel bilancio della società immobiliare;
5) quote in organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari e altri fondi d'investimento;
6) terreni, fabbricati e diritti immobiliari di
godimento per le quote libere da ipoteche;
b) crediti:
1) crediti verso riassicuratori al netto delle
partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico,
debitamente documentati, fino al 90 per cento del loro ammontare;
2) depositi e crediti al netto delle partite
debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90
per cento del loro ammontare;
3) crediti nei confronti di assicurati ed
intermediari, al netto delle partite debitorie derivanti da operazioni
di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano
effettivamente esigibili da meno di tre mesi;
4) anticipazioni su polizze;
5) crediti d'imposta, definitivamente accertati o per
i quali sia decorso il termine prescritto per l'accertamento;
6) crediti verso fondi di garanzia;
c) altri attivi:
1) immobilizzazioni materiali strumentali
all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel
limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato dal relativo
fondo di ammortamento;
2) immobilizzazioni materiali non strumentali
all'esercizio dell'impresa, diverse da terreni e fabbricati, debitamente
documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio;
3) depositi bancari; depositi presso altri enti
creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente
autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite
debitorie;
4) provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei
limiti del 90 per cento del loro ammontare;
5) ratei attivi per interessi su titoli idonei alla
copertura delle riserve tecniche, ratei attivi per canoni di locazione
nel limite del 30 per cento del loro ammontare;
6) interessi reversibili.
3. In ogni caso, debbono essere rispettate per la
copertura delle riserve tecniche le seguenti regole:
a) i prestiti ad imprese, ad uno Stato, ad
un'istituzione internazionale, a enti locali o regionali o a persone
fisiche sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo qualora
offrano garanzie sufficienti riguardo alla loro sicurezza, basate sulla
qualità del mutuatario, su ipoteche, su garanzie bancarie o accordate
da imprese di assicurazione o altre forme equivalenti di garanzia;
b) gli strumenti derivati quali options, futures e
swaps in relazione ad attivi che coprono le riserve tecniche possono
essere utilizzati nella misura in cui contribuiscono a ridurre il
rischio di investimento o consentono una gestione efficace del
portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente e
possono essere presi in considerazione nella valutazione degli attivi
sottostanti;
c) i valori mobiliari che non sono negoziati su un
mercato regolamentato sono ammessi a copertura delle riserve tecniche
solo se sono realizzabili a breve termine o se consistono in
partecipazioni in enti creditizi, in società di assicurazione,
costituite nelle forme previste dall'art. 8 della direttiva n.
79/267/CEE 5 marzo 1979, e in società di investimento con sede legale
in uno Stato membro. Sono comunque ammesse a copertura delle riserve
tecniche le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento
immobiliare chiusi qualora il patrimonio immobiliare del fondo sia
costituito, per non meno del 90 per cento, di immobili alienati dallo
Stato o da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o
loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche
indirettamente, dagli stessi soggetti;
d) i crediti sono ammessi a copertura delle riserve
tecniche solo previa deduzione dei debiti nei confronti del debitore;
e) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle
riserve tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo conto
del rischio di mancato realizzo. In particolare, i crediti nei confronti
di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione
diretta e di riassicurazione sono ammessi soltanto nella misura in cui
sono effettivamente esigibili da meno di tre mesi;
f) [le spese di acquisizione da ammortizzare sono
ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se ciò è coerente con
i metodi di calcolo delle riserve matematiche].
4. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più
attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 3, comunica
all'impresa l'inammissibilità degli stessi ad essere destinati, in
tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.
5. Fatti salvi i princìpi di cui al comma 1, in
circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP
può autorizzare, in via temporanea, l'investimento in altre categorie
di attivi a copertura delle riserve tecniche.
6. In caso di attivi che rappresentano un
investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di
assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP,
nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei princìpi di
cui al presente articolo, tiene conto degli attivi sottostanti detenuti
dalla società controllata.
7. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano
le imprese possono localizzare gli attivi posti a copertura delle
riserve tecniche in uno o più Stati membri.
8. Su richiesta delle imprese, l'ISVAP può
autorizzare la localizzazione di parte degli attivi di cui al comma 7 in
uno Stato terzo.
9. In deroga alle disposizioni dei commi 7 e 8, la
localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura
delle riserve tecniche è libera, salvo quanto disposto dall'art. 125.
27. Valutazione degli attivi a copertura delle
riserve tecniche.
1. Gli attivi posti a copertura delle riserve
tecniche debbono essere valutati al netto dei debiti contratti per la
loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.
2. La valutazione degli attivi di cui al comma 1 deve
essere effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato
realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai
terreni e dai fabbricati possono essere poste a copertura delle riserve
tecniche solo se valutate in base ad un ammortamento prudente. Le quote
di partecipazione ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, di
cui all'ultimo periodo dell'art. 26, comma 3, lettera c), possono essere
poste a copertura delle riserve matematiche, nel limite del valore delle
stesse, determinato sulla base dell'ultimo prospetto del patrimonio del
fondo, redatto a norma dell'art. 9 della L. 25 gennaio 1994, n. 86.
3. L'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento norme
più dettagliate per l'applicazione di quanto disposto ai commi 1 e 2.
4. Alle imprese di assicurazione sono consentite ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 2423-bis del codice civile eventuali
deroghe ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di
adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di
solvibilità. Qualora l'impresa si avvalga di tale disposizione, dovrà
essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di
integrazione, formato dalla differenza tra il valore attribuito alle
attività sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore
di bilancio delle attività stesse.
5. Per i beni immobili le imprese devono fornire
all'ISVAP adeguata documentazione atta a comprovare che il maggior
valore attribuito a detti beni non è superiore a quello di mercato. In
difetto di tale documentazione, il maggior valore non è riconosciuto
agli effetti della copertura del margine di solvibilità.
6. L'importo iscritto nel fondo di integrazione non
concorre alla determinazione del reddito imponibile della società,
salvo che lo stesso non sia attribuito ai soci anche mediante riduzione
del capitale sociale.
28. Regole sulla congruenza.
1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una
determinata moneta, l'obbligazione dell'assicuratore si considera
esigibile in detta moneta.
2. Le imprese debbono provvedere alla copertura delle
riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza. È
consentito tuttavia derogare a questo principio:
a) qualora, in applicazione di esso, risulti che
l'impresa dovrebbe disporre di attività espresse in una determinata
moneta per un importo non eccedente il 7 per cento delle attività
espresse in altre monete;
b) qualora le obbligazioni risultino esigibili in una
moneta di uno Stato terzo e gli investimenti in tale moneta siano
soggetti a regolamentazione, ovvero sussistano restrizioni al
trasferimento della moneta stessa, o quest'ultima non risulti, per altri
motivi, adatta alla copertura delle predette riserve;
c) nei limiti del 20 per cento delle obbligazioni
esigibili in una determinata moneta; resta fermo che la totalità degli
attivi espressi nelle diverse monete deve essere pari alla totalità
delle obbligazioni esigibili nelle diverse monete.
3. Qualora le obbligazioni risultino esigibili in
monete di Stati membri, le imprese possono provvedere alla copertura
delle riserve tecniche con attivi espressi in ECU.
4. Per quanto riguarda la congruenza in dracme, in
lire sterline irlandesi e in escudos portoghesi, l'importo delle
attività poste a copertura non può superare due milioni di ECU fino al
31 dicembre 1998.
5. Per quanto riguarda la congruenza in franchi
belgi, in franchi lussemburghesi e in pesetas, l'importo delle attività
poste a copertura non può superare due milioni di ECU fino al 31
dicembre 1996.
29. Quote massime.
1. Ciascuna impresa non può investire gli attivi a
copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 24 per più del:
a) 10 per cento del loro ammontare lordo totale, in
un singolo terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati, ancorché detenuti tramite società
immobiliari, tali da poter essere considerati come un unico
investimento;
b) 5 per cento del loro ammontare lordo totale, nei
seguenti attivi complessivamente considerati:
1) azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad
azioni, buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e
dei capitali di una stessa impresa, sempre che, nel caso di azioni, il
valore dell'investimento non superi il 20 per cento del capitale sociale
della società emittente;
2) mutui e prestiti concessi allo stesso mutuatario,
considerati globalmente, diversi da quelli erogati ad un'autorità
statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui
aderiscono uno o più Stati membri.
Il limite sopra indicato può essere portato al 10
per cento se l'impresa non investe più del 40 per cento delle riserve
tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti ed a
mutuatari nei quali investa più del 5 per cento dei suoi attivi;
c) 10 per cento del loro ammontare lordo totale in
azioni, altri titoli equiparabili ad azioni, od in obbligazioni, i quali
non siano negoziati su un mercato regolamentato.
2. Fermi i limiti di cui al comma 1, l'ISVAP
stabilisce con proprio provvedimento ulteriori disposizioni sui limiti
massimi di investimento per singole categorie di attivi, nonché sui
criteri di investimento negli attivi stessi. Dette disposizioni debbono
essere formulate in aderenza ai seguenti princìpi:
a) gli attivi a copertura delle riserve tecniche
devono essere sufficientemente diversificati e dispersi in modo da
garantire che non vi sia un'eccessiva dipendenza da una determinata
categoria di attivi, da un particolare settore di investimento o da un
investimento specifico;
b) gli investimenti in attivi che presentano un
elevato grado di rischio, sia per la loro natura, sia per la qualifica
dell'emittente, devono essere limitati a livelli di prudenza;
c) in caso di attivi a copertura di un investimento
in una società controllata si deve tener conto, per
l'applicazione delle regole e dei princìpi di cui al
presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dalla società
controllata;
d) la percentuale degli attivi a copertura delle
riserve tecniche che costituisce oggetto di investimenti non liquidi
deve essere limitata a un livello prudente;
e) qualora gli attivi comprendano prestiti concessi a
enti creditizi o obbligazioni emesse dagli stessi, si può tener conto,
per l'applicazione delle regole e dei princìpi contenuti nel presente
articolo, degli attivi sottostanti detenuti da tali enti creditizi.
Questo trattamento può essere applicato soltanto qualora l'ente
creditizio abbia la propria sede sociale in uno Stato membro, sia di
proprietà esclusiva dello Stato membro in questione e/o delle sue
autorità locali e le sue attività, per statuto, consistano nel fungere
da tramite per l'erogazione di prestiti allo Stato o alle autorità
locali o di prestiti garantiti da questi ultimi, oppure di prestiti ad
enti strettamente connessi con lo Stato o con le autorità locali;
f) non può essere imposto alle imprese di effettuare
investimenti in determinate categorie di attivi.
3. Nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 2
l'ISVAP adotta criteri più restrittivi per l'utilizzo ai fini della
copertura delle riserve tecniche dei seguenti attivi:
a) quote di organismi di investimento comune in
valori mobiliari (OICVM) non coordinati ai sensi della direttiva n.
85/611/CEE e di altri fondi di investimento diversi dagli OICVM
coordinati ai sensi della stessa direttiva;
b) titoli non negoziati su un mercato regolamentato;
c) titoli, obbligazioni ed altri strumenti del
mercato monetario e dei capitali i cui emittenti non siano gli Stati,
una delle loro amministrazioni regionali o locali o imprese appartenenti
alla zona A) ai sensi della direttiva n. 89/647/CEE, o i cui emittenti
siano organizzazioni internazionali di cui non faccia parte uno Stato
membro.
3-bis. La disposizione di cui al comma 3 non trova
applicazione per le quote dei fondi immobiliari
chiusi, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 26,
comma 3, lettera c).
4. In circostanze eccezionali e su richiesta
dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, temporaneamente e con decisione
motivata, deroghe alle disposizioni stabilite ai sensi del comma 2,
fatti salvi i princìpi di cui all'art. 26, comma 1.
5. L'ISVAP può portare al 40 per cento il limite di
cui al comma 1, lettera b), per le obbligazioni emesse da un ente
creditizio avente la sede legale in uno Stato membro, quando ricorrano
le seguenti condizioni:
a) l'ente sia soggetto, in virtù di legge, ad un
particolare controllo pubblico inteso a tutelare i detentori di dette
obbligazioni;
b) le somme provenienti dall'emissione di tali
obbligazioni siano investite, in conformità alla legge di detto Stato
membro, in attivi che coprano sufficientemente, per tutto il periodo di
validità delle obbligazioni, gli impegni da essi derivanti e siano
destinati per privilegio al rimborso del capitale e al pagamento degli
interessi dovuti in caso di inadempienza dell'emittente.
30. Disciplina particolare delle riserve tecniche
relative ad alcuni tipi di contratto.
1. Qualora le prestazioni previste in un contratto
siano direttamente collegate al valore delle quote di un OICVM oppure al
valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di
assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti debbono
essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle
quote dell'OICVM, oppure da quelle del fondo interno, se questo è
suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo
stesso.
2. Qualora le prestazioni previste in un contratto
siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di
riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche
relative a tali contratti debbono essere rappresentate con la massima
approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di
riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di
adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile
a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.
3. Gli articoli 26, comma 1, seconda parte, e 29 non
sono applicabili agli attivi detenuti per far fronte ad obbligazioni che
sono direttamente collegate alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2. I
riferimenti alle riserve tecniche di cui all'art. 29 riguardano le
riserve tecniche ad esclusione di quelle relative a dette obbligazioni.
4. Qualora le prestazioni previste dai contratti di
cui ai commi 1 e 2 comprendano una garanzia di risultato
dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle riserve
tecniche addizionali corrispondenti sono applicabili gli articoli 26 e
29.
5. Le disposizioni di cui all'art. 28 non si
applicano alle obbligazioni derivanti dai contratti di cui ai precedenti
commi.
31. Registro delle attività a copertura delle
riserve tecniche.
1. Le imprese devono tenere un registro da cui
risultino le attività a copertura delle riserve tecniche di cui
all'art. 24.
2. È fatto obbligo alle imprese di comunicare
all'ISVAP, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, la
situazione delle predette attività risultante dal registro, con
apposito prospetto redatto in conformità ad un modello approvato con
provvedimento dell'ISVAP.
3. I movimenti in entrata o in uscita delle singole
attività devono essere annotati sul registro mensilmente e non oltre la fine del mese successivo a
quello in cui sono state effettuate le operazioni.
4. Il registro può essere formato anche usando
supporti informatici e deve rispondere alle prescrizioni dell'art. 2421,
ultimo comma, del codice civile e delle altre norme vigenti.
5. Le attività a copertura delle riserve tecniche,
iscritte nel registro di cui al comma 1, sono riservate in modo
esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i
contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono.
6. Le imprese debbono allegare al bilancio di
esercizio un apposito prospetto redatto in conformità ad un modello
approvato con provvedimento dell'ISVAP, contenente l'indicazione delle
attività da esse assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura
delle riserve tecniche.
32. Riserve tecniche relative all'attività
esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi.
1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie
situate in Stati terzi, le imprese debbono costituire le riserve
tecniche previste dalle leggi di detti Stati.
2. L'ISVAP controlla che nel bilancio delle imprese
risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle predette
riserve.
33. Margine di solvibilità.
1. Le imprese debbono disporre di un margine di
solvibilità per la complessiva attività da esse esercitata nel
territorio della Repubblica italiana ed all'estero, determinato secondo
le disposizioni dell'art. 35.
2. Il margine di solvibilità è costituito:
a) dal patrimonio netto dell'impresa, che comprende
in particolare:
1) il capitale sociale versato o, se si tratta di
società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;
2) la metà dell'aliquota non versata del capitale
sociale o del fondo di garanzia sottoscritto, fermo restando quanto
previsto dall'art. 10 e sempre che sia stato versato almeno il 50 per
cento dell'intero ammontare del capitale o del fondo di garanzia
sottoscritto;
3) le riserve legali e le riserve statutarie o
facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a
rettifica di voci dell'attivo;
4) il fondo di integrazione di cui all'art. 27, comma
4;
5) gli utili riportati;
6) i crediti che le società di mutua assicurazione a
contributo variabile hanno verso i soci per eventuali integrazioni dei
contributi nei limiti della metà della differenza tra i contributi
massimi e i contributi effettivi richiesti e comunque per un importo non
superiore al 50 per cento del margine di solvibilità;
7) i prestiti subordinati, unicamente sino a
concorrenza del 50 per cento del margine, di cui il 25 per cento al
massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa sempreché
esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione
dell'impresa, i prestiti subordinati abbiano un grado inferiore rispetto
ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo
pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della
liquidazione. Per i prestiti subordinati devono essere computati solo i
fondi effettivamente versati; tali prestiti devono inoltre soddisfare le
condizioni di cui all'art. 34;
8) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti
finanziari, fino al 50 per cento del margine per il totale di detti
titoli e dei prestiti subordinati di cui al numero 7), che soddisfino le
condizioni di cui all'art. 34. Vanno computati i soli importi
effettivamente versati;
b) su richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea
documentazione e con l'autorizzazione dell'ISVAP:
1) da un importo pari al 50 per cento degli utili
futuri dell'impresa; l'importo degli utili futuri si ottiene
moltiplicando la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli
ultimi cinque anni nelle attività di cui all'art. 2 per il fattore che
rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore non può
essere superiore a dieci;
2) dalla differenza tra l'importo della riserva
matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio
diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti e
l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai
premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto
contenuta nei premi di tariffa; questa differenza non può tuttavia
superare il 3,5 per cento della somma delle differenze fra i capitali
"vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti per i
quali non sia cessato il pagamento dei premi; essa è ridotta
dell'eventuale importo iscritto nell'attivo per provvigioni di
acquisizione da ammortizzare;
3) [le plusvalenze risultanti da sottovalutazione
degli elementi dell'attivo nella misura in cui tali plusvalenze non
abbiano carattere eccezionale].
3. Agli effetti del presente articolo, per la
determinazione del patrimonio dell'impresa, non si tiene conto delle
immobilizzazioni immateriali di cui al punto B/I dell'art. 2424 del
codice civile, delle azioni proprie e delle azioni o quote dell'impresa
controllante, di altri elementi immateriali, nonché delle provvigioni
di acquisto da ammortizzare per la parte eccedente l'importo massimo
consentito di cui al comma 2, lettera b), numero 2.
4. I criteri per la determinazione degli utili
realizzati e della durata residua media dei contratti, nonché dei
capitali "vita", sono stabiliti con provvedimento dell'ISVAP.
5. [Per le assicurazioni complementari di cui al
punto B) della tabella di cui all'allegato I, l'ISVAP, su richiesta
dell'impresa accompagnata da idonea documentazione, d'intesa con le
corrispondenti autorità degli Stati membri nei quali l'impresa opera,
può consentire che siano compresi nel margine di solvibilità, fino a
concorrenza del 20 per cento del medesimo, anche il 75 per cento della
differenza, tra l'ammontare della riserva dei premi per rischi in corso,
calcolata forfettariamente in percentuale dei premi, e l'ammontare di
tale riserva calcolata contratto per contratto].
6. Le imprese possono avvalersi delle disposizioni
dell'art. 27, comma 4, indipendentemente dalla possibilità di
utilizzare per la costituzione del margine di solvibilità gli elementi
di cui al comma 2, lettera b).
34. Condizioni per l'inclusione nel margine di
solvibilità degli elementi di cui all'art. 33, comma 2, numeri 7) e 8).
1. I prestiti subordinati di cui all'art. 33, comma
2, lettera a), numero 7), possono essere inclusi nel
patrimonio dell'impresa solo se soddisfano alle
seguenti condizioni:
a) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza
iniziale non sia inferiore a cinque anni;
b) per i prestiti per i quali non è fissata
scadenza, se è convenuto nel contratto che essi potranno essere
rimborsati solo mediante preavviso di cinque anni, salva la possibilità
di rimborso anticipato qualora sia stato preventivamente autorizzato
dall'ISVAP. In tal caso l'impresa dovrà presentare apposita richiesta
almeno sei mesi prima della data di rimborso proposta, indicando il
margine di solvibilità posseduto e quello che risulterà dopo
effettuato detto rimborso;
c) non siano incluse nel contratto clausole in forza
delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione
dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta.
2. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa è
tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al più tardi un anno
prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le
modalità con le quali
essa intende operare per mantenere o riportare, alla
scadenza, il margine di solvibilità al livello necessario. L'obbligo
predetto non ricorre qualora l'impresa abbia ridotto sensibilmente
l'importo per il quale il prestito è stato computato ai fini del
margine di solvibilità nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la
scadenza del prestito stesso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), e
2, non precludono la possibilità di rimborso anticipato dei prestiti a
scadenza fissa qualora l'impresa venga autorizzata dall'ISVAP. La
richiesta deve essere presentata all'ISVAP almeno tre mesi prima della
data fissata per il rimborso. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato
solo dopo aver verificato che non venga arrecato pregiudizio al margine
di solvibilità dell'impresa.
4. I titoli a durata indeterminata e gli altri
strumenti finanziari previsti all'art. 33, comma 2, lettera a), numero
8), possono essere inclusi nel margine di solvibilità solo quando
soddisfino alle seguenti condizioni:
a) sia esclusa la loro rimborsabilità su iniziativa
del portatore o senza preventiva autorizzazione
b) il contratto di emissione dia all'impresa la
possibilità di differire il pagamento degli interessi;
c) i crediti del prestatore verso l'impresa siano
interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;
d) i documenti che disciplinano l'emissione dei
titoli prevedano la capacità del debito e degli interessi non versati
di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di
proseguire le sue attività.
5. I contratti relativi a prestiti subordinati
possono essere modificati solo previa autorizzazione dell'ISVAP.
35. Determinazione e calcolo del margine di
solvibilità.
1. Il minimo del margine di solvibilità si calcola
come segue, secondo i rami esercitati:
a) per le assicurazioni di cui ai numeri I e II del
punto A) della tabella di cui all'allegato I, l'importo del minimo del
margine di solvibilità, deve essere pari alla somma dei due seguenti
risultati:
1) il numero che rappresenta una aliquota del 4 per
cento delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette, senza
deduzione delle cessioni in riassicurazione, ed alle accettazioni in
riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente
nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa
detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle
stesse riserve; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore
all'85 per cento;
2) per i contratti i cui capitali sotto rischio non
sono negativi, il numero che rappresenta una aliquota dello 0,3 per
cento di tali capitali presi a carico dall'impresa è moltiplicato per
il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, fra l'importo dei
capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver
detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei
capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale
rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 per cento.
Tuttavia, per le assicurazioni temporanee in caso di morte aventi una
durata massima di tre anni, l'aliquota sopra citata è pari allo 0,1 per
cento; per quelle di durata superiore ai tre anni, ma inferiore o pari a
cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15 per cento;
b) per le assicurazioni complementari di cui al punto
B) della tabella di cui all'allegato I l'importo del minimo del margine
di solvibilità deve essere calcolato sulla base delle disposizioni del
decreto legislativo danni;
c) per l'assicurazione malattia e per le operazioni
di capitalizzazione di cui, rispettivamente, ai numeri IV e V del punto
A) della tabella di cui all'allegato I, il minimo del margine di
solvibilità si calcola come indicato al comma 1, lettera a), numero 1,
del presente articolo;
d) per le assicurazioni connesse con i fondi di
investimento di cui al numero III del punto A) della tabella di cui
all'allegato I, e per le operazioni di cui al numero VI della stessa
tabella, l'importo del minimo del margine di solvibilità deve essere
pari alla somma dei due seguenti importi:
1) qualora l'impresa assuma un rischio di
investimento, l'importo di cui al presente comma, lettera a), numero 1;
qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto
determini l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a
cinque anni, l'importo pari all'1 per cento dei fondi gestiti; negli
altri casi, l'importo è pari a zero;
2) qualora l'impresa assuma un rischio di mortalità,
un importo pari ad una aliquota dello 0,3 per cento dei capitali sotto
rischio, calcolata secondo le condizioni di cui al presente comma,
lettera a), numero 2.
36. Quota di garanzia.
1. Il terzo del minimo del margine di solvibilità
costituisce la quota di garanzia. Fatto salvo quanto previsto nel comma
2, tale quota è costituita almeno per il 50 per cento dagli elementi
indicati all'art. 33, comma 2 lettera a).
2. La quota di garanzia, fermi restando i limiti
stabiliti dall'art. 10, non può, anche nel caso in cui non si debba far
luogo alla costituzione del margine di solvibilità, essere inferiore ad
un ammontare in lire italiane corrispondente a 800.000 unità di conto
europee.
3. Per le società di mutua assicurazione alle quali
non siano applicabili le disposizioni del presente decreto ai sensi
dell'art. 3, comma 2, lettera b), la quota di garanzia, da costituirsi a
decorrere dal primo esercizio successivo a tre esercizi consecutivi in
cui l'ammontare annuo dei contributi riscossi abbia superato in lire
italiane l'importo di 500.000 unità di conto europee, non può in
nessun caso essere inferiore ad un ammontare di lire italiane
corrispondente a 300.000 unità di conto. Tale misura è portata
progressivamente all'importo di cui al comma 2 mediante quote successive
di 100.000 unità di conto europee ogni volta che l'importo dei
contributi aumenta di 500.000 unità di conto.
4. Il minimo della quota di garanzia di cui ai commi
2 e 3 deve essere costituito dagli elementi indicati al comma 1.
37. Vigilanza sull'attuazione del programma di
attività.
1. L'ISVAP vigila sull'attuazione del programma di
attività presentato ai sensi dell'art. 12.
2. L'impresa è tenuta a presentare semestralmente
all'ISVAP, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo alla
esecuzione del programma di attività.
3. Qualora da tale rendiconto appaia un grave
squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, l'ISVAP può
adottare tutte le misure necessarie per imporre il rispetto del
programma e ristabilire l'equilibrio della gestione.
4. L'impresa deve comunicare all'ISVAP ogni
variazione apportata al programma di attività e allo statuto della
società, nonché ogni variazione inerente alle persone indicate
nell'art. 9, comma 2, lettere c) e d). Le eventuali modifiche del
programma di attività e dello statuto devono essere approvate
dall'ISVAP.
38. Comunicazione delle basi tecniche e delle
condizioni di polizza.
1. Le imprese debbono comunicare all'ISVAP gli
elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei
premi e delle riserve, secondo le modalità ed i termini di cui all'art.
14, comma 1, relativi ai nuovi prodotti assicurativi ed alle variazioni
apportate a quelli in vigore.
2. Le imprese non sono soggette all'obbligo di cui al
comma 1 per l'attività svolta all'estero se lo Stato membro o lo Stato
terzo dell'obbligazione non impone lo stesso obbligo alle imprese aventi
la sede legale nel proprio territorio. In tal caso le imprese predette
debbono comunicare le basi tecniche adottate solo a richiesta dell'ISVAP
ed in via non sistematica.
3. Le imprese debbono comunicare, a richiesta
dell'ISVAP e in via non sistematica, le condizioni di polizza e i documenti, formulari e stampati da esse
utilizzati nelle relazioni con i contraenti.
4. La comunicazione degli elementi di cui ai commi
precedenti non costituisce per l'impresa una condizione preliminare per
l'esercizio della sua attività.
39. Sopravvenuta inidoneità degli amministratori e
degli azionisti.
1. Se le persone alle quali sono attribuite le
funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo
dell'impresa perdono in tutto od in parte i requisiti di cui all'art. 9,
comma 2, lettera c), decadono dall'ufficio. La decadenza deve essere
dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla
conoscenza dell'inidoneità sopravvenuta. Nel caso in cui la decadenza
non venga dichiarata dal consiglio di amministrazione nel termine sopra
indicato, la stessa viene dichiarata con provvedimento dell'ISVAP.
2. Alle persone fisiche, agli amministratori, ai
sindaci e ai direttori generali delle persone giuridiche, detentrici del controllo o di una partecipazione
qualificata nell'impresa che perdono in tutto o in parte i requisiti di
cui all'art. 9, comma 2, lettera d), si applica l'art. 10, comma 3,
della legge 9 gennaio 1991, n. 20.
40. Disposizioni particolari per le operazioni di
capitalizzazione.
1. Rientrano nel ramo indicato al numero V del punto
A) della tabella di cui all'allegato I i contratti con i quali
un'impresa si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita
umana, a pagare somme o a consegnare titoli od altri beni al decorso di
un termine poliennale, in corrispettivo di versamenti o premi o
conferimenti unici o periodici effettuati in denaro o mediante
trasferimento di altre attività.
2. I contratti di capitalizzazione non possono avere
durata inferiore a cinque anni. Nel caso di contratti con versamenti
periodici, i versamenti stessi possono essere stabiliti sia in misura
costante sia in misura variabile, purché quest'ultima modalità sia
prevista contrattualmente.
3. Il contraente ha facoltà di ottenere il riscatto
del contratto dall'inizio del secondo anno dalla stipulazione, a
condizione che abbia corrisposto un'intera annualità di premio.
4. Quando i contratti di capitalizzazione prevedono
il periodico sorteggio di contratti per i quali viene anticipato il
pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere
estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore,
nell'anno, a cinque per ogni cento contratti emessi. I sorteggi debbono
essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non
concernono le casse di risparmio, i monti di pietà, nonché le società
ed altri enti esercenti il credito e le aziende bancarie in genere,
soggetti alle disposizioni in materia di disciplina del credito e del
risparmio.
6. Le stesse disposizioni non concernono altresì gli
enti assistenziali istituiti per legge o anche a norma di contratto
collettivo i quali integrano la loro attività assistenziale o mediante
corresponsioni facoltative, a favore dei propri iscritti e loro
aventi causa, di somme che, ai sensi delle disposizioni statutarie,
siano di importo non ragguagliato a misure prestabilite e possano essere
concesse annualmente solo nei limiti delle disponibilità di bilancio,
ovvero mediante corresponsione di somme ragguagliate ad importi
prefissati senza convenzione relativa alla durata della vita, coi limiti
di corresponsione e le modalità di ordinamento tecnico stabiliti con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministero del tesoro e con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
41. Condizioni di esercizio dei rami infortuni e
malattia.
1. Le imprese, per l'esercizio dei rami 1 (infortuni)
e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni, debbono
conformarsi alle disposizioni in materia contenute in quest'ultimo decreto.
Capo IV - Attività all'estero in regime di
stabilimento e di libertà di prestazione di servizi
42. Condizioni per l'accesso all'attività in regime
di stabilimento in un altro Stato membro.
1. Le imprese che intendono istituire una sede
secondaria in un altro Stato membro debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'impresa deve unire alla comunicazione:
a) l'indicazione dello Stato nel cui territorio
intende istituire la sede secondaria e l'indirizzo di tale sede;
b) un programma di attività recante, in particolare,
l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere
e la struttura organizzativa della sede secondaria;
c) la documentazione comprovante la nomina di un
rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato
comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in
giudizio e davanti a tutte le autorità dello Stato membro di
stabilimento, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli
altri documenti relativi alle attività esercitate nel territorio di
detto Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso
indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita
ad una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio
rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente
i predetti poteri.
3. Il rappresentante generale o, se diversa, la
persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve
essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti
stabiliti dall'art. 9, comma 2, lettera c). La perdita di tali requisiti
comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 39, comma 1, e
l'obbligo per l'impresa di provvedere alla sostituzione del
rappresentante, o, se diversa, della persona preposta alla gestione
effettiva della sede secondaria dando comunicazione all'ISVAP del
nominativo della persona prescelta per tale sostituzione.
43. Obblighi di comunicazione e poteri dell'ISVAP.
1. L'ISVAP, entro novanta giorni dalla data di
ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 42, ove non ravvisi
l'esistenza di impedimenti ai sensi del comma 2, trasmette le
comunicazioni stesse all'autorità di controllo dello Stato membro nel
quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione
attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il
margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 33 e seguenti.
2. L'ISVAP non può dare corso all'adempimento di cui
al comma 1 qualora giudichi che la situazione finanziaria dell'impresa
non sia sufficientemente stabile, ovvero che il rappresentante generale,
o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede
secondaria, non possiede i necessari requisiti di onorabilità e di
professionalità, ovvero che sia inadeguata la struttura organizzativa
che l'impresa intende dare alla sede secondaria.
3. L'ISVAP informa per iscritto l'impresa
dell'avvenuta trasmissione all'autorità di controllo dello Stato membro
nel quale essa intende stabilirsi delle informazioni di cui all'art. 42,
ovvero, nel caso che decida di non procedere alla trasmissione, del
rifiuto e delle relative motivazioni. In caso di rifiuto, la
comunicazione all'impresa deve essere data prima della scadenza del
termine indicato al comma 1.
4. L'impresa non può costituire la sede secondaria e
dare inizio all'attività della stessa prima di aver ricevuto una comunicazione di assenso da parte
dell'autorità di controllo dello Stato membro nel quale intende
stabilirsi o, nel caso di silenzio di quest'ultima, prima che siano
trascorsi sessanta giorni dalla data nella quale tale autorità ha
ricevuto dall'ISVAP le informazioni di cui all'art. 42. L'ISVAP è
tenuto a trasmettere immediatamente all'impresa ogni eventuale
comunicazione che, entro tale termine, gli pervenga dalla predetta
autorità di controllo in ordine alle condizioni alle quali, per motivi
di interesse generale, la sede secondaria deve attenersi nell'esercizio
della sua attività.
5. Qualora l'impresa intenda modificare il contenuto
di una o più delle informazioni di cui all'art. 42, comma 2, deve darne
per iscritto comunicazione all'ISVAP e all'autorità di controllo dello
Stato membro della sede secondaria, almeno trenta giorni
prima di procedere alla modificazione. L'ISVAP, entro novanta giorni
dalla data di ricevimento di tali informazioni, valuta la modificazione
agli effetti degli adempimenti rientranti nella propria attività di
controllo. Esso trasmette immediatamente all'impresa ogni eventuale
comunicazione che gli pervenga dall'autorità di controllo dello Stato
membro della sede secondaria entro il medesimo termine.
44. Condizioni per l'accesso all'attività in regime
di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro.
1. Le imprese che intendono effettuare per la prima
volta attività in regime di libertà di prestazione i servizi in un
altro Stato membro debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP.
Alla comunicazione deve essere allegato un programma nel quale debbono
essere indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di
svolgere l'attività, gli Stati membri nei quali essa intende operare e
la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere.
45. Obblighi di comunicazione e poteri dell'ISVAP.
1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento delle informazioni di cui all'art. 44, trasmette
all'autorità di controllo dello Stato membro nel quale l'impresa si
propone di operare in regime di libertà di prestazione di servizi:
a) l'indicazione della denominazione sociale
dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale;
b) un certificato attestante che l'impresa possiede,
per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo
previsto dagli articoli 33 e seguenti;
c) un certificato che indichi i rami che l'impresa è
autorizzata ad esercitare;
d) una dichiarazione che indichi la natura dei rischi
e delle obbligazioni che l'impresa intende assumere.
L'ISVAP informa contemporaneamente l'impresa
interessata della trasmissione della predetta documentazione.
2. L'ISVAP non può dare corso alla trasmissione
delle informazioni di cui al comma 1 qualora giudichi che l'impresa non
dispone di una struttura amministrativa e di una situazione finanziaria
adeguata avuto riguardo al suo programma di attività. Ove rifiuti la
trasmissione, l'ISVAP dà motivata comunicazione all'impresa interessata
entro il termine indicato nello stesso comma 1.
3. L'impresa può iniziare l'attività dalla data
nella quale riceve dall'ISVAP comunicazione dell'avvenuta trasmissione
delle informazioni di cui al comma 1.
4. Qualora l'impresa intenda modificare una delle
informazioni contenute nel programma di cui all'art. 44, essa deve
conformarsi a quanto disposto dall'art. 43, comma 5. L'ISVAP valuta la
comunicazione fattagli dall'impresa e trasmette immediatamente
all'impresa stessa ogni eventuale comunicazione che gli pervenga
dall'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di
servizi.
46. Poteri dell'ISVAP.
1. L'ISVAP può svolgere direttamente, o attraverso
persone appositamente incaricate, ispezioni nei
locali delle sedi secondarie dell'impresa operanti in
regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare
ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa
stessa. Prima di procedere all'ispezione, l'ISVAP deve informare
l'autorità di controllo dello Stato membro della sede secondaria, la
quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.
2. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorità di
controllo dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro
di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle
irregolarità che fossero commesse in altri Stati membri dalle imprese
di cui al presente titolo ivi operanti, o alle attività svolte in tali
Stati che possano compromettere la solidità finanziaria delle stesse.
Delle misure adottate è data comunicazione all'autorità di controllo
dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione
di servizi.
47. Comunicazioni relative ai contratti.
1. Le imprese di cui agli articoli 42 e 44 devono
trasmettere all'ISVAP, insieme al bilancio, un rendiconto tecnico
concernente separatamente le attività svolte in regime di stabilimento
e quelle svolte in regime di libertà di prestazione di servizi,
suddiviso per Stati membri e per ciascuno dei rami indicati al punto A)
della tabella di cui all'allegato I. Il rendiconto tecnico va redatto
secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP.
2. L'ISVAP, entro il mese successivo a quello di
ricevimento dei rendiconti di cui al comma 1, comunica alle autorità di controllo dello Stato
membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi che ne facciano richiesta
l'importo aggregato dei premi, al lordo delle cessioni in
riassicurazione, risultante dai rendiconti stessi.
48. Condizioni per l'accesso all'attività in regime
di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi in uno Stato
terzo.
1. Le imprese che intendono istituire una sede
secondaria in uno Stato terzo debbono darne preventiva comunicazione
all'ISVAP, indicando lo Stato nel cui territorio si propongono di
operare e l'indirizzo della sede secondaria.
2. L'impresa deve unire alla comunicazione un
programma di attività che indichi il nominativo della persona che essa intende preporre alla direzione
della sede secondaria, le obbligazioni che essa intende assumere e, per
i primi tre esercizi, le previsioni relative all'ammontare delle
provvigioni da corrispondere, al gettito dei premi, e dall'ammontare dei
sinistri da pagare, nonché la struttura organizzativa che l'impresa
intende dare alla sede secondaria.
3. L'ISVAP può vietare all'impresa di procedere alla
istituzione della sede secondaria qualora giudichi che la situazione
finanziaria dell'impresa stessa non sia sufficientemente stabile ovvero
qualora, sulla base del programma di attività presentatogli, ritenga
inadeguata la struttura organizzativa della sede secondaria.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche alle imprese che intendono effettuare operazioni in
regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.
Capo V - Attività in regime di libertà di
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica svolta da sedi
secondarie situate in altri Stati membri
49. Condizioni di accesso e di esercizio.
1. Le imprese di cui al presente titolo che intendono
operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio
della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro
Stato mmbro debbono preventivamente darne comunicazione all'ISVAP
fornendo i seguenti elementi:
a) l'indirizzo della sede secondaria da cui l'impresa
intende operare;
b) una dichiarazione indicante la natura dei rischi e
delle obbligazioni che l'impresa si propone di assumere.
2. L'impresa può iniziare ad effettuare le
operazioni di cui al comma 1 a decorrere dal momento in cui l'ISVAP
attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal medesimo comma.
3. L'impresa è tenuta a comunicare all'ISVAP ogni
modifica che essa intende apportare agli elementi di cui al comma 1.
4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è
soggetto alle disposizioni contenute nel presente titolo, nonché negli articoli 70, comma 4, 76 e 78, in
quanto applicabili.
Capo VI - Provvedimenti del Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato e dell'ISVAP
50. Violazione delle norme sulle riserve tecniche.
1. Qualora l'impresa non osservi le disposizioni
sulle riserve tecniche di cui agli articoli 24 e seguenti, l'ISVAP
invita l'impresa a conformarsi a tali disposizioni, assegnandole a tal
fine un termine congruo.
2. L'ISVAP, previa comunicazione alle autorità di
controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede
beni, può vietare con proprio provvedimento all'impresa di compiere
atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica.
Può inoltre richiedere alle predette autorità di adottare analogo provvedimento per i
beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori, precisando gli attivi che debbono costituire oggetto
di tali misure.
3. Se l'impresa, nel termine assegnatole, non
ottempera all'invito rivoltole ai sensi del comma 1, l'ISVAP con proprio provvedimento può vietarle,
l'assunzione di nuovi affari, con gli effetti di cui all'art. 75 del testo unico delle leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive
modificazioni, ed agli articoli 114 e 115 del regolamento di esecuzione
delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con
regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato
all'impresa interessata ed alle autorità di controllo degli altri Stati
membri nei quali l'impresa opera ed è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Il divieto di assunzione di nuovi affari ha durata
massima di sei mesi. Ove entro tale termine l'impresa abbia rimosso le
cause per le quali lo stesso è stato adottato, il provvedimento è
revocato. Della revoca è data comunicazione alle autorità di controllo
degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera.
51. Violazione delle norme sul margine di
solvibilità e sulla quota di garanzia.
1. Qualora l'impresa non disponga del margine di
solvibilità nella misura necessaria ai sensi dell'art. 35, l'ISVAP
invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di
finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere indicate le
misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria
situazione finanziaria.
3. [I piani di cui ai commi 1 e 2 sono approvati, su
proposta dell'ISVAP, con decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Il termine per la loro esecuzione è
fissato dall'ISVAP] .
4. Qualora il piano di risanamento o il piano di
finanziamento concernano una società cooperativa e prevedano un aumento
di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle
partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero
mediante l'emissione di nuove azioni con diritto di opzione per i soci,
il limite individuale di sottoscrizione di cui all'art. 11 è elevato
fino al doppio. In tal caso, ai fini dell'omologazione della delibera
assembleare di aumento di capitale, la società cooperativa è tenuta ad
esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento
o del piano di finanziamento.
5. Nel caso previsto dal comma 1, l'ISVAP può
vietare, con proprio provvedimento, all'impresa di compiere atti di
disposizione sui propri beni localizzati nel territorio della
Repubblica. Analogo provvedimento può essere adottato nel caso previsto
dal comma 2. In entrambi i predetti casi del provvedimento viene data
comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri in
cui l'impresa opera o possiede beni, alle quali può essere richiesto di
adottare analoga misura per i beni dell'impresa localizzati nei
rispettivi territori. Nella richiesta vanno precisati gli attivi che
debbono costituire oggetto del provvedimento.
6. Il provvedimento di cui al comma 5 deve essere
comunicato all'impresa interessata.
7. Per le imprese di cui all'art. 21 che non
dispongono del margine di solvibilità nella misura prescritta per
ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP, in relazione ai piani di cui al
presente articolo o all'art. 62 del decreto legislativo danni, può
autorizzare il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine
di solvibilità da una gestione all'altra.
52. Vigilanza sull'esecuzione del piano di
risanamento e del piano di finanziamento.
1. L'ISVAP può disporre che alle riunioni del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e all'assemblea delle società alle quali sia stato
richiesto di presentare un piano di risanamento o un piano di
finanziamento a breve termine, ai sensi dell'art. 51 del presente
decreto, assista un proprio rappresentante per l'esecuzione del piano
stesso.
2. [Il Presidente dell'ISVAP riferisce periodicamente
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
sull'attuazione del piano di risanamento o di finanziamento, nonché
sulla situazione generale dell'impresa].
3. [Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può richiedere che, nel corso
della sua attuazione, siano apportate al piano di risanamento o di
finanziamento le rettifiche necessarie per il conseguimento degli scopi
prefissati, concedendo, ove occorra, una proroga del termine per
l'esecuzione del piano stesso].
53. Vincolo delle attività patrimoniali.
1. L'ISVAP, nel caso previsto dall'art. 51, comma 2,
ordina, con proprio provvedimento, l'iscrizione di ipoteca, a favore
della massa degli aventi diritto alle prestazioni contrattuali, sui beni
immobili dell'impresa localizzati nel territorio della Repubblica che
risultino iscritti nel registro di cui all'art. 31.
Ordina altresì, nello stesso modo, il deposito
presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia dei
titoli iscritti nel predetto registro, nonché il vincolo di tali titoli
e dei depositi in numerario compresi tra le attività iscritte nel
registro stesso.
2. Per il deposito ed il vincolo dei titoli, nonché
per il vincolo dei depositi in numerario delle annualità dovute dallo
Stato o dei mutui ipotecari si applicano le disposizioni di cui all'art.
27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle
assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63.
3. Per i crediti diversi da quelli indicati al comma
2, ovunque localizzati, l'impresa ha l'obbligo di comunicare, ogni sei
mesi, l'ammontare di quelli riscossi all'ISVAP, che dà disposizioni
sulla relativa utilizzazione.
4. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di
vincolo effettuate a norma del comma 1 sui beni localizzati nel
territorio della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie a
tassa fissa, da porsi a carico dell'impresa.
5. L'ISVAP dà comunicazione dei provvedimenti
adottati ai sensi del comma 1 alle autorità di controllo degli altri
Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni; può inoltre
richiedere alle stesse autorità:
a) l'adozione di provvedimento analogo a quello
previsto al comma 1, primo periodo, per i beni immobili localizzati nei
rispettivi territori;
b) il vincolo dei titoli e dei depositi in numerario
localizzati nei rispettivi territori, ai fini del loro trasferimento nel
territorio della Repubblica.
6. Il provvedimento di cui al comma 1 può essere
adottato dall'ISVAP anche nel caso previsto dall'art. 50, comma 3, in
relazione alla gravità delle irregolarità contestate all'impresa.
54. Decadenza dall'autorizzazione.
1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 19 l'impresa
decade dall'autorizzazione rilasciatale ai sensi dell'art. 7 quando si
verifichi una delle seguenti situazioni:
a) vi rinunci espressamente;
b) cessi di esercitare la propria attività per un
periodo superiore a sei mesi; se la cessazione dell'attività riguarda
soltanto alcuni dei rami autorizzati la decadenza concerne
esclusivamente detti rami;
c) si ponga volontariamente in liquidazione;
d) ne sia dichiarato lo stato di insolvenza
dall'autorità giudiziaria;
e) venga assoggettata a liquidazione coatta;
f) trasferisca totalmente il proprio portafoglio.
2. Per la dichiarazione dello stato di insolvenza
delle società di cui al titolo II, nei casi previsti dagli articoli 195
e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (11), deve essere sentito
preventivamente l'ISVAP. Alle stesse società non si applicano le
disposizioni relative al concordato preventivo ed all'amministrazione
controllata.
3. La decadenza è dichiarata dall'ISVAP con
provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
55. Revoca dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione può essere revocata quando
l'impresa:
a) non soddisfa più alle condizioni di accesso;
b) non ha realizzato entro i termini stabiliti le
misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di
cui all'art. 51;
c) è gravemente inadempiente alle disposizioni del
presente decreto, nonché ad ogni altra disposizione al cui rispetto
essa è tenuta per l'esercizio della sua attività;
d) non si attiene, nell'esercizio della sua
attività, ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione, o previsti
nel programma di attività;
e) è gravemente inadempiente agli obblighi di legge
e di contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni
retributive.
56. Modalità di revoca dell'autorizzazione.
1. La revoca dell'autorizzazione è disposta con
decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP.
2. La revoca può riguardare tutti i rami esercitati
dalla impresa o solo alcuni di essi.
3. Il decreto di revoca dell'autorizzazione deve
essere motivato, comunicato all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
57. Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi
degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative.
1. In caso di revoca dell'autorizzazione disposta in
conformità all'art. 56, l'ISVAP, per salvaguardare gli interessi degli
assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, nonché
dei lavoratori dipendenti, può vietare all'impresa di compiere atti di
disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già
stato adottato in applicazione degli articoli 50 e 51. L'ISVAP può
altresì adottare i provvedimenti previsti dall'art. 53.
2. Dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1
deve essere data comunicazione alle autorità di controllo degli altri
Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse
autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe in
conformità a quanto previsto dagli articoli 50, 51 e 53.
58. Effetti della decadenza e della revoca
dell'autorizzazione.
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dispone con decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la liquidazione coatta dell'impresa
nei cui confronti sia stata dichiarata la decadenza dall'autorizzazione
ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera e), o sia stato adottato il
provvedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 56. La
liquidazione coatta può essere disposta anche con lo stesso decreto con
il quale è disposta la revoca.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può consentire che l'impresa
si ponga volontariamente in liquidazione quando il provvedimento di
revoca sia stato adottato per i motivi indicati all'art. 55, lettere a),
c) e d). Il Ministero, su proposta dell'ISVAP, assegna all'impresa un
termine per provvedere; nel caso che alla scadenza di tale termine
l'impresa non abbia provveduto, il Ministero la pone in liquidazione
coatta.
3. Le imprese nei cui confronti viene disposta la
revoca o la decadenza dell'autorizzazione limitatamente ad alcuni rami
esercitati ai sensi del presente decreto debbono, dalla data di
pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, limitare la propria attività in tali rami alla
gestione dei contratti in corso e non possono stipulare nuovi contratti.
4. Qualora l'impresa non si attenga alle disposizioni
del comma 3, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta
dell'impresa stessa.
59. Liquidazione volontaria.
1. Nel caso in cui un'impresa deliberi di porsi
volontariamente in liquidazione, la nomina dei liquidatori deve essere
approvata dall'ISVAP.
60. Comunicazioni alle autorità di controllo degli
altri Stati membri.
1. I provvedimenti adottati nei confronti di imprese
con sede legale nel territorio della Repubblica, concernenti la revoca o
la decadenza dall'autorizzazione, nonché la liquidazione coatta
amministrativa sono comunicati dall'ISVAP alle autorità di controllo
degli altri Stati membri nei quali le imprese operano.
Capo VII - Altre disposizioni applicabili
61. Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti
amministrativi.
1. Salvo quanto previsto dall'art. 62, le imprese di
cui al presente titolo continuano ad essere soggette alle disposizioni
contenute negli articoli 55, 56 e 61 del testo unico delle leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive
modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione
del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del
bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP unitamente ai
documenti di cui all'art. 2435 del codice civile.
2. Le imprese debbono trasmettere all'ISVAP, in
allegato al bilancio, oltre alla relazione tecnica di cui all'art. 24,
comma 3, un prospetto dimostrativo della situazione del margine di
solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio
stesso si riferisce, sottoscritto anche dall'attuario, dal quale
risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del margine
medesimo. Tale prospetto deve essere conforme a un modello approvato con
provvedimento dell'ISVAP. Per le imprese di cui all'art. 21, comma 1, e
per quelle che esercitano anche i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia)
indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo
danni, è approvato un apposito prospetto aggiuntivo.
3. I libri ed i registri contabili che le imprese
debbono tenere ai sensi del presente decreto e ai sensi dell'art. 61 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive
modificazioni, possono essere formati da supporti informatici e debbono rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma
dell'art. 2421 del codice civile e delle altre norme vigenti.
4. Se un'impresa che esercita le attività indicate
nell'allegato al decreto legislativo danni, direttamente o attraverso
una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, ha legami
finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa che esercita le
attività previste dalla tabella di cui all'allegato I, l'ISVAP vigila
affinché accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da
falsare la ripartizione delle spese e delle entrate.
62. Certificazione del bilancio.
1. Il bilancio delle imprese di cui al presente
titolo deve essere accompagnato, anche quando si tratti di imprese od
enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e successive modificazioni, dalla
relazione di una società di revisione, iscritta nell'albo speciale
previsto dall'articolo 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori
figuri almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla
legge 9 febbraio 1942, n. 194, corredata dalla relazione dell'attuario,
dalla quale risulti la certificazione del bilancio ai sensi
dell'articolo 4 del citato decreto. La relazione dell'attuario deve
attestare la sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa in
conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed a
corrette tecniche attuariali.
2. Qualora tra gli amministratori della società di
revisione non figuri un attuario iscritto nell'apposito albo, la
relazione presentata dalla stessa società deve essere corredata dalla
relazione di un attuario iscritto nell'albo professionale, incaricato
dalla società di revisione, contenente le attestazioni di cui al comma
1. La società di revisione, in sede di proposta all'impresa di
assicurazione, provvede a specificare, per l'attuario incaricato, il
nominativo, l'area di intervento e l'onorario. La società di revisione
prescelta deve dare immediata comunicazione all'ISVAP, che ne informa la
CONSOB, del conferimento dell'incarico all'attuario. L'incarico
dell'attuario ha la durata di tre esercizi, può essere rinnovato per
non più di due volte e può essere nuovamente conferito allo stesso
attuario solo dopo il decorso di cinque esercizi. Qualora prima della
scadenza del triennio la società di revisione revochi l'incarico
all'attuario ne dà immediata e motivata comunicazione all'ISVAP che ne
informa la CONSOB. Nel caso di revoca dell'incarico dell'attuario, la
società di revisione deve provvedere a conferire l'incarico ad altro
attuario entro quarantacinque giorni e comunque in tempo utile per
l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini della certificazione
del bilancio. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede d'ufficio al
conferimento dell'incarico ad altro attuario determinando il relativo
compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli Attuari.
3. L'incarico non può essere conferito ad un
attuario che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o nei confronti
dell'attuario che
presso di questa esercita le funzioni di cui all'articolo 20-bis del
presente decreto, in una delle situazioni di incompatibilità indicate
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1975, n. 136. Entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico l'attuario e gli amministratori che hanno la rappresentanza dell'impresa
di assicurazione devono trasmettere all'ISVAP le dichiarazioni che non
sussiste alcuna delle cause di incompatibilità ad eccezione di quelle
di cui al n. 4) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
4. Le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ad eccezione dell'articolo 6, comma 2,
si applicano anche alle imprese di assicurazione non soggette alle
disposizioni del citato decreto.
5. L'impugnazione della delibera assembleare che
approva il bilancio delle imprese di cui al presente titolo, per quanto
riguarda il contenuto del bilancio e le relative valutazioni, può
essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della
deliberazione stessa nel registro delle imprese.
6. Qualora l'ISVAP venga a conoscenza del mancato
conferimento dell'incarico alle società di revisione nei termini di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1975, n. 136, o della revoca dell'incarico alla società di
revisione, ne informa immediatamente la CONSOB che adotta i
provvedimenti di competenza.
7. Se la società di revisione ritiene di non
rilasciare la certificazione, deve esporne analiticamente i motivi nella
relazione, informandone immediatamente l'ISVAP, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
8. L'ISVAP può richiedere alle società di revisione
e all'attuario incaricati della certificazione del bilancio delle
imprese di cui al presente titolo tutte le notizie, informazioni, i dati
ed i documenti occorrenti per l'adempimento delle proprie funzioni
nonché disporne la convocazione. Alla società di revisione, che si
avvale dell'attuario, l'ISVAP può demandare, a spese dell'impresa di
assicurazione, la verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione
nelle scritture contabili dei fatti di gestione, della conformità alle
scritture predette delle situazioni periodiche concernenti lo stato
patrimoniale, economico e finanziario dell'impresa stessa.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano
anche alla società di revisione e all'attuario incaricati dal
commissario per l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 7
della legge 12 agosto 1982, n. 576.
10. Qualora l'ISVAP accerti irregolarità nello
svolgimento dell'incarico dell'attuario di cui al comma 1 ovvero
acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull'attività della
società di revisione, prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ne informa la
CONSOB.
11. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti
di cui al comma 1, la sussistenza o sopravvenienza di una causa di
incompatibilità prevista dal comma 3 ovvero gravi irregolarità nello
svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui al comma 2 può
disporre d'ufficio la revoca dell'incarico, sentito l'interessato. Il
provvedimento di revoca è comunicato all'attuario, alla società di
revisione e all'impresa di assicurazione. In tal caso la società di
revisione deve provvedere a conferire l'incarico ad altro attuario
secondo la procedura prevista dal comma 2. L'ISVAP informa la CONSOB e
l'Ordine degli Attuari dei provvedimenti assunti nei confronti
dell'attuario incaricato.
12. L'Ordine degli Attuari comunica all'ISVAP gli
eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui ai
commi 1 e 2.
63. Annullabilità e risoluzione dei contratti.
1. I contratti compresi nel portafoglio italiano
delle imprese di cui al presente titolo sono annullabili con le
modalità stabilite dall'art. 129 del regolamento approvato con regio
decreto 4 gennaio 1925, n. 63 , a richiesta del contraente, se gli
stessi non vengono regolarmente registrati o contabilizzati presso le
rispettive sedi legali agli effetti della determinazione delle riserve
tecniche e del margine di solvibilità, prescritti dal presente decreto.
In caso di annullamento, l'impresa è tenuta a restituire integralmente i premi incassati.
2. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano
delle imprese di cui al comma 1 che operano in violazione delle
disposizioni del presente decreto o nei cui confronti sia stato
stabilito il divieto di assumere nuovi affari si applica l'art. 75 del
testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
n. 449, e successive modificazioni.
64. Trasferimento di portafoglio.
1. In caso di trasferimento volontario di tutto o di
parte del portafoglio italiano, come definito all'art. 6, l'impresa
cedente deve sottoporre all'approvazione dell'ISVAP le relative
deliberazioni e condizioni.
2. L'approvazione è data dall'ISVAP con
provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
3. Le imprese possono trasferire il portafoglio
italiano sia ad altre imprese aventi la propria sede legale nel
territorio della Repubblica, sia ad imprese aventi la propria sede
legale in altri Stati membri. L'impresa cessionaria deve essere
regolarmente autorizzata all'esercizio delle attività ad essa
trasferite ai sensi dell'art. 7 del presente decreto o delle
corrispondenti disposizioni dello Stato membro di origine, adottate in
conformità a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della direttiva n.
79/267/CEE 5 marzo 1979, e deve disporre del margine di solvibilità
necessario, tenuto conto del trasferimento. In nessun caso, tuttavia, il
portafoglio può essere trasferito a favore di una sede secondaria
dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.
4. Se il trasferimento comprende il portafoglio di
sedi secondarie, l'ISVAP rilascia l'approvazione solo dopo aver
acquisito il parere favorevole delle autorità di controllo degli Stati
membri nei quali sono situate le sedi secondarie interessate.
5. Ai fini dell'approvazione, è altresì necessaria
l'acquisizione del preventivo parere delle autorità di controllo degli Stati membri dell'obbligazione quando
nel portafoglio oggetto del trasferimento sono compresi contratti
stipulati in altri Stati membri in regime di libertà di prestazione di
servizi.
6. In caso di trasferimento del portafoglio ad
un'impresa avente la propria sede legale in un altro Stato membro,
spetta all'autorità di controllo dello Stato membro di origine
dell'impresa cessionaria attestare che l'impresa dispone, tenuto conto
del trasferimento, del margine di solvibilità necessario. Qualora il
portafoglio venga trasferito a favore di una sede secondaria
dell'impresa cessionaria situata in uno Stato membro diverso dalla
Repubblica italiana, l'impresa cessionaria, per l'attività che essa, a
seguito del trasferimento, venga ad esercitare nel territorio della
Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi, è tenuta a
conformarsi alle disposizioni contenute nell'art. 70.
7. Se le autorità di controllo di cui ai commi 4, 5
e 6 non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della
richiesta da parte dell'ISVAP, si considera che esse abbiano dato parere
favorevole.
8. Il portafoglio può essere trasferito anche ad
imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo a condizione:
a) che l'impresa cessionaria sia autorizzata ad
esercitare nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'art. 81 del
presente decreto, le attività ad essa trasferite;
b) che il trasferimento sia limitato ai contratti
stipulati dall'impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime
di stabilimento;
c) che il portafoglio sia attribuito alla sede
secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della
Repubblica;
d) che la predetta sede secondaria disponga, tenuto
conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario ai sensi
del presente decreto.
9. Le imprese possono altresì trasferire ad imprese
aventi la propria sede legale in Stati terzi quella parte del loro
complessivo portafoglio che sia costituito da contratti stipulati, in
regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, nello
Stato in cui è situata la sede legale dell'impresa cessionaria.
10. Il trasferimento di portafoglio attuato in
conformità al presente articolo non è causa di risoluzione dei
contratti; i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se
persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono
recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni da
quello della pubblicazione del decreto di approvazione del
trasferimento, se il trasferimento avviene a favore di un'impresa avente
la propria sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia oppure a
favore di una sede secondaria di un'impresa avente la propria sede
legale in Italia.
11. Il trasferimento totale del portafoglio comporta,
per l'impresa cedente, la decadenza dall'autorizzazione per l'esercizio
delle attività cedute. Se il trasferimento è effettuato ad un'impresa
con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un'impresa con sede
legale in uno Stato estero, ma a favore di una sede secondaria della
stessa situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresì l'applicazione, per i rapporti di lavoro in
corso alla data del decreto di approvazione, delle disposizioni
dell'art. 2112 del codice civile.
12. Nel caso in cui il trasferimento di portafoglio
effettuato da un'impresa con sede legale in un altro Stato membro ad
un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica comprenda
obbligazioni assunte al di fuori di questo territorio, l'ISVAP dà il
suo accordo a condizione che l'impresa cessionaria disponga, tenuto
conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario, e che
soddisfi alle condizioni previste dagli articoli 42 e 44.
65. Fusione e scissione di imprese.
1. Le imprese di cui al presente titolo possono
procedere a fusioni, anche mediante incorporazione, con imprese aventi
la sede legale nel territorio della Repubblica, o con imprese aventi la
sede legale in un altro Stato membro che siano autorizzate, ai sensi
dell'art. 7 del presente decreto o delle corrispondenti disposizioni dello Stato membro di
origine, ad esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella
di cui all'allegato I. La fusione, le relative modalità e le nuove
norme statutarie debbono essere sottoposte all'approvazione dell'ISVAP.
2. In caso di fusione attuata per incorporazione da
parte di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l'impresa incorporante deve
dimostrare di disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto
conto della fusione.
3. Se la fusione dà luogo alla costituzione di una
nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, questa
deve essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ai
sensi dell'art. 7 del presente decreto e deve dimostrare di disporre del
margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione.
4. La fusione di cui al comma 1 è approvata
dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora alla fusione partecipino imprese
aventi la sede legale in altri Stati membri, l'approvazione non può
essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole
delle autorità di controllo di detti Stati.
5. Per le fusioni che danno luogo alla incorporazione
di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica in
un'impresa con sede legale in altro Stato membro o che danno luogo alla
costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato
membro, l'ISVAP dà il suo parere favorevole solo dopo avere verificato:
a) che l'impresa incorporante o la nuova impresa
dispongono del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della
fusione;
b) che l'impresa incorporante o la nuova impresa si
conformano alle disposizioni contenute negli articoli 69 e 70.
6. Per i trasferimenti di portafoglio conseguenti ad
una fusione si applicano le disposizioni di cui all'art. 64, comma 10.
7. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi
precedenti valgono anche per le operazioni di scissione.
66. Procedura della liquidazione coatta.
1. I provvedimenti di liquidazione coatta delle
imprese sono adottati su proposta dell'ISVAP con decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.
2. [Con il decreto con cui dispone la liquidazione
coatta dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede alla nomina di uno o più commissari
liquidatori scelti tra un elenco di nominativi indicati dall'ISVAP] .
3. I commissari liquidatori assumono
l'amministrazione dell'impresa con i poteri delle società commerciali,
ferma l'osservanza dell'art. 194, comma 2, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267. Le competenze del liquidatore sono poste a carico della
liquidazione.
4. La liquidazione si compie sotto la vigilanza
dell'ISVAP, il quale, qualora l'impresa operi attraverso proprie sedi
secondarie in altri Stati membri, si avvale per la vigilanza anche delle
autorità di controllo di questi Stati.
5. [Un rappresentante del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, fa parte in qualità di esperto del
Comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta
amministrativa, disposte successivamente alla data di entrata in vigore
della legge 12 agosto 1982, n. 576. L'ISVAP entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto procederà all'emanazione
dei provvedimenti di integrazione; ai fini delle decisioni del Comitato
di sorveglianza, in relazione all'integrazione predetta, ove necessario
prevale il voto del Presidente].
6. Il decreto con cui viene disposta la liquidazione
coatta può essere impugnato esclusivamente con ricorso giurisdizionale.
67. Effetti della liquidazione.
1. I contratti di assicurazione in corso alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di liquidazione
coatta amministrativa continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo
giorno successivo a tale data.
2. Gli assicurati possono esercitare il diritto di
recesso dal contratto successivamente alla pubblicazione del decreto di
liquidazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso
ha effetto dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione da
parte degli organi della liquidazione.
3. Il commissario liquidatore può trasferire il
portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, con
apposita convenzione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
decreto di cui al comma 1 e conformemente alle modalità previste
dall'art. 64. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 88 del testo
unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 (19), e successive
modificazioni.
4. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche di
cui all'art. 24, che alla data del provvedimento di liquidazione
risultano iscritti al registro di cui all'art. 31 sono riservati, salvo
quanto previsto al comma 7, esclusivamente al soddisfacimento degli
obblighi derivanti dai contratti rientranti nei rami da I a VI e nelle
assicurazioni complementari indicate nell'allegato I del presente
decreto. Conseguentemente sono soddisfatti con priorità rispetto agli
altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di
liquidazione ancorché assistiti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per
polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione e gli aventi
diritto a rendite maturate entro lo stesso termine;
b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di
capitalizzazione;
c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti;
d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui
alla lettera a), in proporzione dell'ammontare delle riserve
matematiche;
e) i titolari dei contratti che non prevedono la
costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di
premio corrispondente al rischio non corso.
5. Se gli attivi a copertura risultano insufficienti
per tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere
a), b), c) e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).
6. Al pagamento dei crediti di cui al comma 5 va
anteposto il pagamento delle spese di cui all'art. 111, comma 1, numero
1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
68. Liquidazione coatta di imprese non autorizzate.
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta
delle imprese che esercitano attività assicurativa senza essere munite
della relativa autorizzazione.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ove risulti l'assoluta mancanza di attività di una
società posta in liquidazione coatta amministrativa per l'esercizio
abusivo dell'attività assicurativa, provvede, su proposta dell'ISVAP, allo
scioglimento della società senza che sia necessaria la nomina del
commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di
creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da
presentarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di scioglimento.
3. Se nominato, il commissario liquidatore, ove
risulti la mancanza di attività o queste non siano sufficienti a far
fronte al pagamento del compenso o a spese autorizzate, può richiedere
all'ISVAP, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo,
l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità.
4. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 213,
commi 2 e 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
5. Il compenso del commissario liquidatore e le altre
spese della procedura sono poste a carico della Consap s.p.a. - gestione autonoma del Fondo di
garanzia per le vittime della strada.
6. Ai contratti stipulati con le imprese di cui al
presente articolo si applica l'art. 75 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , e
successive modificazioni.
TITOLO III
Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede
legale in un altro Stato membro
69. Condizioni per l'accesso all'attività in regime
di stabilimento nel territorio della Repubblica.
1. L'accesso alle attività indicate al punto A)
della tabella di cui all'allegato I in regime di stabilimento nel
territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la propria
sede legale in un altro Stato membro è subordinato alla trasmissione
all'ISVAP, da parte dell'autorità di controllo di detto Stato, dei
seguenti documenti:
a) l'indicazione della denominazione sociale
dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale, nonché l'indirizzo
della sede secondaria che essa si propone di costituire in Italia;
b) un certificato attestante che l'impresa possiede,
per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo
previsto dagli articoli 19 e 20 della direttiva n. 79/267/CEE;
c) un programma di attività recante in particolare
l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere
e la struttura organizzativa di detta sede secondaria;
d) la documentazione comprovante la nomina di un
rappresentante generale della sede secondaria, che sia munito di un
mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare
l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica,
nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti
relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il
rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della
sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona
giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della
Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una
persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un
mandato comprendente i predetti poteri.
2. L'ISVAP dispone di un termine di sessanta giorni
dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 1 per
indicare, se del caso, all'autorità di controllo dello Stato membro di
origine dell'impresa interessata le condizioni, giustificate da motivi
d'interesse generale, che la stessa deve osservare nell'esercizio della
sua attività.
3. L'impresa può costituire la sede secondaria e
dare inizio all'attività nel territorio della Repubblica a decorrere
dal momento in cui riceve l'assenso dell'ISVAP ovvero, in caso di
silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. Qualora l'impresa intenda modificare una o più
delle informazioni di cui al comma 1 ne dà comunicazione all'ISVAP
almeno trenta giorni prima di procedere alla modificazione. L'ISVAP
valuta la modificazione e, se del caso, interviene presso l'autorità di
controllo dello Stato membro di origine dell'impresa ai sensi del comma
2.
70. Condizioni per l'accesso all'attività in regime
di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.
1. L'accesso alle attività indicate al punto A)
della tabella di cui all'allegato I in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica da parte delle imprese con sede legale in un altro Stato
membro è subordinato alla trasmissione all'ISVAP, da parte
dell'autorità di controllo di detto Stato, dei seguenti documenti:
a) l'indicazione della denominazione sociale
dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale o, nel caso in cui
l'impresa intenda operare da una sede secondaria situata in altro Stato
membro, l'indirizzo di detta sede, ed il nominativo del rappresentante
generale;
b) un certificato attestante che l'impresa possiede,
per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo
previsto dagli articoli 19 e 20 della direttiva n. 79/267/CEE;
c) un certificato indicante i rami che l'impresa è
autorizzata ad esercitare;
d) una dichiarazione indicante la natura dei rischi e
delle obbligazioni che l'impresa intende assumere.
2. L'impresa può iniziare ad effettuare le
operazioni di cui al comma 1 a decorrere dal momento in cui
l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione
prevista dal medesimo comma.
3. L'impresa è tenuta a comunicare all'ISVAP,
attraverso l'autorità di controllo dello Stato membro d'origine, ogni
modifica che essa intende apportare agli elementi di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività in regime di
libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, le
imprese di cui al comma 1 non possono avvalersi di sedi secondarie, di
agenzie, o di qualsiasi altra presenza permanente nel predetto
territorio, anche se essa si realizzi tramite un semplice ufficio
gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma
incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa stessa.
71. Obbligo di uso della lingua italiana.
1. Le comunicazioni da farsi all'ISVAP ai sensi degli
articoli 69 e 70 debbono essere effettuate in lingua italiana.
72. Comunicazione delle condizioni di polizza.
1. Le imprese di cui agli articoli 69 e 70 debbono
comunicare all'ISVAP, a richiesta di questo ed in via non sistematica,
le condizioni di polizza e gli altri documenti da esse utilizzati
nell'esercizio dell'attività.
2. La comunicazione degli elementi di cui al comma 1
non costituisce per l'impresa condizione preliminare per l'esercizio
della sua attività.
73. Vigilanza dell'autorità di controllo dello Stato
membro di origine.
1. Le imprese aventi la sede legale in altri Stati
membri sono soggette alla vigilanza finanziaria dell'autorità di
controllo dello Stato membro d'origine anche per l'attività svolta nel
territorio della Repubblica in regime di stabilimento od in regime di
libertà di prestazione di servizi.
2. L'autorità di controllo dello Stato membro
d'origine di un'impresa che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento può svolgere
direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede
secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza
sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione, l'autorità di
controllo informa l'ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha diritto di
partecipare all'ispezione stessa.
74. Poteri dell'ISVAP.
1. L'ISVAP può richiedere all'impresa che opera in
regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi la
presentazione di tutti i documenti necessari per l'applicazione del
presente articolo.
2. Qualora l'ISVAP accerti che l'impresa che opera in
regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica non rispetta le disposizioni della legge
italiana che essa è tenuta ad osservare, invita l'impresa stessa a
porre fine alla situazione di irregolarità.
3. Qualora l'impresa non si conformi all'invito di
cui al comma 2, l'ISVAP ne informa l'autorità di controllo dello Stato membro di origine chiedendo che
vengano adottate le misure necessarie a far cessare le irregolarità.
4. Ove le irregolarità persistano, l'ISVAP può
adottare nei confronti dell'impresa, dopo averne informato l'autorità
di controllo dello Stato membro di origine, misure idonee a porre
termine alla situazione di irregolarità e, se necessario, di vietare la
stipulazione di nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà
di prestazione di servizi. In quest'ultimo caso, si applica l'art. 63,
comma 2.
5. Qualora l'impresa che ha commesso l'infrazione
abbia uno stabilimento o possieda beni nel territorio della Repubblica,
le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della
legge italiana vengono adottate nei riguardi dello stabilimento o dei
beni predetti.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni
all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di
prestazione di servizi debbono essere notificate all'impresa
interessata.
7. Delle misure adottate ai sensi dei commi
precedenti l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa, su
quotidiani o altre pubblicazioni a tale fine appositamente individuati,
per il periodo di tempo ritenuto necessario.
8. Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa
l'autorità di controllo dello Stato membro di origine.
9. L'ISVAP vieta alle imprese di cui al presente
titolo di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel
territorio della Repubblica quando ciò sia richiesto dalle autorità di
controllo dei rispettivi Stati membri d'origine, e siano indicati gli
attivi che debbono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle
predette autorità di controllo, l'ISVAP adotta altresì i provvedimenti
di cui all'art. 53.
75. Comunicazione dei premi dell'esercizio.
1. L'ISVAP chiede alle autorità di controllo degli
Stati membri di origine delle imprese operanti nel
territorio della Repubblica in regime di stabilimento
o di libertà di prestazione di servizi di comunicare l'importo
aggregato dei premi dell'esercizio precedente distintamente per i
contratti conclusi nell'uno e nell'altro regime, al lordo delle cessioni
in riassicurazione, suddiviso per ciascuno dei rami esercitati.
76. Pubblicità.
1. L'ISVAP provvede ogni tre mesi alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco delle
imprese ammesse ad accedere all'esercizio delle attività indicate al
punto A) della tabella di cui all'allegato I nel territorio della
Repubblica ai sensi degli articoli 69 e 70.
77. Trasferimento di portafoglio.
1. Le imprese operanti nel territorio della
Repubblica ai sensi delle disposizioni del presente titolo che intendono
procedere al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi sia in
regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di
servizi debbono comunicare all'ISVAP di aver richiesto all'autorità di
controllo dello Stato membro d'origine l'autorizzazione al
trasferimento.
2. Se il portafoglio viene trasferito ad una impresa
stabilita nel territorio della Repubblica, l'ISVAP dà il suo accordo
dopo aver verificato:
a) nel caso che l'impresa cessionaria abbia la sede
legale in Italia, che essa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità
necessario;
b) nel caso che l'impresa cessionaria abbia la sede
legale in un altro Stato membro, che l'autorità di controllo dello
Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che essa
dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità
necessario.
3. Se il portafoglio viene trasferito ad una impresa
stabilita in un altro Stato membro, l'ISVAP dà il suo accordo dopo aver
verificato che:
a) l'autorità di controllo dello Stato membro di
origine dell'impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento,
del margine di solvibilità necessario;
b) l'impresa cessionaria soddisfa, nel territorio
della Repubblica, alle condizioni di cui all'art. 70.
4. Il portafoglio oggetto di trasferimento ai sensi
del presente articolo non può essere in alcun caso trasferito a favore
di una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno
Stato terzo.
5. L'ISVAP provvede a dare notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dei trasferimenti di portafoglio di
cui al comma 1 effettuati con il suo accordo.
6. Il trasferimento volontario, totale o parziale,
del portafoglio dei contratti conclusi dalle imprese di cui al comma 1,
che sia stato debitamente autorizzato dall'autorità di controllo dello
Stato membro di origine dell'impresa cedente ed effettuato con l'accordo
dell'ISVAP, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti;
tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone
giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono
recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni
dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.
78. Rappresentante fiscale.
1. Le imprese che intendono operare nel territorio
della Repubblica ai sensi dell'art. 70 debbono nominare un
rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla
legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (22), e successive modificazioni,
dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.
2. Il rappresentante deve avere la residenza nel
territorio dello Stato, e la sua nomina deve essere comunicata
all'ufficio del registro di Roma e all'ISVAP.
3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel
territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far
svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante
fiscale.
4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro,
in cui vengano elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di
libertà di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di
essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della
data di decorrenza e di quella di scadenza, dell'ammontare del premio o
delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e
dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine
cronologico con riguardo alla data di incasso del premio o della rata di
premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese
successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una
copia di ciascun contratto.
5. Il rappresentante deve presentare all'ufficio del
registro di Roma mensilmente la denuncia dei premi incassati nel mese
precedente distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta
applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde
l'imposta dovuta.
6. Si applicano al rappresentante fiscale le
disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28 della legge 29 ottobre
1961, n. 1216, e successive modificazioni.
79. Rispetto delle disposizioni nazionali di
interesse generale.
1. È vietata la stipulazione da parte delle imprese
di cui al presente titolo di contratti ed il ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con
disposizioni nazionali di interesse generale.
80. Esercizio di assicurazioni contro i danni.
1. Le imprese di cui al presente titolo autorizzate
nei rispettivi Stati membri di origine ad esercitare, congiuntamente ai rami indicati nel punto A) della
tabella di cui all'allegato I, uno o più rami indicati nel punto A)
della tabella allegata al decreto legislativo danni, possono esercitare
detti rami anche nel territorio della Repubblica sia in regime di
stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi,
conformandosi alle disposizioni del predetto decreto.
TITOLO IV
Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede
legale in uno Stato terzo
Capo I - Condizioni di accesso
81. Condizioni per l'accesso all'attività in regime
di stabilimento nel territorio della Repubblica.
1. Le imprese che hanno la sede legale in uno Stato
terzo e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le
attività indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I
debbono essere autorizzate dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'autorizzazione è
efficace limitatamente al territorio nazionale. Si applica la
disposizione di cui all'art. 7, comma 2.
2. L'autorizzazione non può essere rilasciata alle
imprese che nello Stato di origine sono autorizzate ad esercitare
congiuntamente le attività di cui al comma 1 e quelle indicate al punto
A) della tabella allegata al decreto legislativo danni, salvo quanto
previsto all'art. 86.
3. L'impresa che richiede l'autorizzazione deve
costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria,
nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in
detto territorio e che sia fornito dei poteri previsti dall'art. 69,
comma 1, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la
costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 4,
lettera b) del presente articolo. Qualora la rappresentanza sia
conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta
nello stesso art. 69, comma 1.
4. L'impresa deve inoltre dare prova:
a) di essere regolarmente costituita, secondo la
legge dello Stato di origine, in una delle forme indicate dall'art. 5 o
in forma equivalente e di esercitare regolarmente in tale Stato il ramo
o i rami corrispondenti a quelli indicati nel punto A) della tabella
allegata, per i quali richiede l'autorizzazione;
b) di possedere nel territorio della Repubblica
attività per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'art.
90 e di avere depositato a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e
prestiti o presso la Banca d'Italia, una somma, in numerario o in
titoli, uguale almeno alla metà del suddetto importo minimo.
5. Al rappresentante generale o, se diversa, alla
persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria, si
applicano le disposizioni contenute nell'art. 42, comma 3.
6. Per il vincolo delle attività depositate a titolo
di cauzione ai sensi del comma 4, lettera b) del presente articolo si
applicano le disposizioni dell'art. 27 del regolamento di esecuzione
delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con
regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.
82. Altre condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione.
1. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve
inoltre:
a) presentare insieme alla domanda i seguenti
documenti:
1) copie autentiche dell'atto costitutivo e dello
statuto, dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede
secondaria e dell'atto di nomina del rappresentante generale con
l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 2506 del codice
civile;
2) un certificato comprovante la residenza del
rappresentante generale nel territorio della Repubblica;
3) l'elenco nominativo degli amministratori e dei
responsabili della gestione;
4) il certificato, rilasciato dalle competenti
autorità di controllo dello Stato in cui si trova la sede legale, dal
quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto A) della tabella
allegata l'impresa è autorizzata ad esercitare e le attività
effettivamente esercitate;
b) obbligarsi a tenere presso la sede secondaria
istituita nel territorio della Repubblica una contabilità specifica
dell'attività esercitata nel territorio stesso e a conservarvi i
documenti relativi agli affari trattati;
c) obbligarsi a costituire un margine di solvibilità
in conformità a quanto previsto dagli articoli 90 e seguenti;
d) presentare un programma dell'attività che intende
esercitare nel territorio della Repubblica, in conformità delle
disposizioni di cui all'art. 83;
e) fornire ogni altro documento che sia ritenuto
necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione, in base al presente
decreto.
83. Programma di attività.
1. Il programma di attività deve indicare:
a) i rischi e le obbligazioni che l'impresa intende
assumere;
b) gli elementi patrimoniali che costituiscono
l'importo minimo della quota di garanzia;
c) le previsioni relative alle spese di impianto dei
servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della
organizzazione agenziale e produttiva, nonché i mezzi finanziari che
costituiscono il fondo di organizzazione di cui l'impresa dispone nel
territorio della Repubblica, in misura non superiore alla
metà di quella stabilita dall'ISVAP ai sensi
dell'art. 10, comma 5;
d) i criteri che l'impresa intende seguire per la
riassicurazione dei rischi assicurati.
2. Il programma deve inoltre indicare, con riguardo
ai primi tre esercizi, le previsioni relative agli elementi di cui
all'art. 12, comma 2, e ad esso deve essere allegata la relazione
tecnica di cui all'art. 13.
3. Debbono essere allegati altresì i bilanci
relativi ai tre ultimi esercizi o, se l'impresa esercita da meno di tre
esercizi, quelli relativi agli esercizi già chiusi.
84. Diniego dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione non può essere rilasciata, oltre
che nel caso in cui l'impresa non adempia, in tutto o in parte, alle
condizioni di accesso richieste dai precedenti articoli, quando:
a) l'impresa non provi di disporre effettivamente nel
territorio della Repubblica dei mezzi finanziari che costituiscono il
fondo di organizzazione di cui dell'art. 83, comma 1, lettera c);
b) il programma di attività non soddisfi alle
esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di
un'impresa assicuratrice;
c) il rappresentante generale o, se diversa, la
persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria non
risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 42, comma 3.
2. L'autorizzazione non può essere rilasciata,
inoltre, quando non sia rispettato dallo Stato di origine dell'impresa
il princìpio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti
delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che
intendano costituire o abbiano già costituito in tale Stato una sede
secondaria.
85. Estensione dell'autorizzazione ad altri rami.
1. L'impresa già autorizzata all'esercizio di uno o
più rami indicati nel punto A) della tabella allegata, che intenda
estendere la propria attività ad altri rami indicati nello stesso punto
della tabella, deve essere autorizzata nelle forme e con le modalità
stabilite dall'art. 81.
2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione
l'impresa deve:
a) presentare il programma di attività relativo ai
nuovi rami per i quali l'autorizzazione è richiesta, redatto in
conformità a quanto stabilito dall'art. 83 e con gli allegati ivi
previsti;
b) dimostrare di essere in regola con le disposizioni
sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia.
3. Il programma di attività deve essere accompagnato
dalla relazione tecnica di cui all'art. 13 nonché dall'ultimo bilancio
approvato.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche nel caso previsto dall'art. 15, comma 4.
86. Autorizzazione all'esercizio dei rami infortuni e
malattia.
1. Le imprese di cui al presente titolo che intendono
esercitare le attività rientranti nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia)
indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo
danni possono essere a ciò autorizzate in conformità alle disposizioni
contenute in detto decreto, a condizione che dispongano di analoga
autorizzazione nel loro Stato di origine.
87. Altre norme applicabili.
1. Le disposizioni contenute nell'art. 7, commi 3 e
4, e negli articoli 8, 14, 18 e 19 si applicano anche alle imprese di
cui al presente titolo.
Capo II - Condizioni di esercizio
88. Vigilanza.
1. Le sedi secondarie delle imprese di cui al
presente titolo sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP.
Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'art.
20, commi 2, 3 e 4.
89. Riserve tecniche.
1. Le imprese di cui al presente titolo sono tenute a
conformarsi, per le assicurazioni e le operazioni comprese nel
portafoglio della sede secondaria, alle disposizioni degli articoli 24 e
seguenti relativi alla disciplina delle riserve tecniche.
2. Per la localizzazione degli attivi posti a
copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui
all'art. 26, comma 7. L'ISVAP può tuttavia esigere che detti attivi
siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove lo ritenga
necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei
terzi aventi diritto a prestazioni assicurative.
90. Calcolo del margine di solvibilità e della quota
di garanzia.
1. Le imprese di cui al presente titolo debbono
disporre, per la loro sede secondaria, di un margine di solvibilità
costituito secondo le disposizioni degli articoli 33, comma 2, e
seguenti, in quanto applicabili.
2. Il margine di solvibilità è calcolato in
conformità a quanto disposto dagli articoli 35 e 36, avuto riguardo
all'attività svolta dalla sede secondaria.
3. Il terzo del minimo del margine di solvibilità
costituisce la quota di garanzia. Tale quota non può essere inferiore
alla metà dell'importo previsto dall'art. 36.
4. Le attività costitutive del margine di
solvibilità debbono essere localizzate, fino a concorrenza
dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica;
per l'eccedenza esse possono essere localizzate nel territorio di altri Stati
membri.
5. La disposizione del comma 1 non si applica alle
imprese autorizzate ad operare anche in altri Stati membri, le quali
siano soggette a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla
autorità di controllo di uno di questi Stati, ai sensi dell'art. 91.
91. Agevolazioni per le imprese operanti in più
Stati membri.
1. Le imprese di cui al presente titolo, le quali al
momento in cui richiedono l'autorizzazione ad operare nel territorio
della Repubblica sono già autorizzate all'esercizio delle attività
indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I in uno o più
Stati membri o hanno presentato in tali Stati domanda di autorizzazione,
possono chiedere:
a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto
nel comma 2 dell'art. 90, il margine di solvibilità in funzione
dell'attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie
stabilite nel territorio degli Stati membri;
b) di poter costituire la cauzione prevista dall'art.
81, comma 4, lettera b), soltanto in uno dei predetti Stati membri;
c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati
membri nei quali esse hanno una sede secondaria le attività costitutive della quota minima di
garanzia.
2. La domanda di cui al comma 1 va presentata
all'ISVAP ed alle autorità di controllo degli altri Stati membri
interessati.
3. Le agevolazioni previste al comma 1 possono essere
richieste anche dalle imprese le quali, dopo aver ottenuto
l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica,
costituiscono una propria sede secondaria anche nel territorio di un
altro o di altri Stati membri.
4. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorità
alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilità per
il complesso delle attività effettuate dalle sue sedi secondarie
costituite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata.
5. In caso di accoglimento della domanda, l'impresa
deve costituire la cauzione prevista dall'art. 81, comma 4, lettera b), nello Stato membro alla cui
autorità è demandato il controllo della solvibilità per l'insieme
delle attività esercitate nel territorio della Unione europea.
92. Condizioni e limiti per l'applicazione delle
agevolazioni.
1. Le agevolazioni di cui al comma 1 dell'art. 91
possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutti
gli Stati membri interessati. Le stesse sono operanti dalla data in cui
l'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta
notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica a
questi ultimi di essere disposta ad esercitare tale controllo. Le
agevolazioni stesse vengono meno in tutti gli Stati membri interessati
in caso di revoca delle stesse anche da parte di una sola delle
autorità di controllo degli Stati interessati.
2. L'autorità prescelta per il controllo della
solvibilità globale ha diritto di ottenere dalle altre autorità di
controllo interessate le informazioni necessarie all'esercizio di detto
controllo.
93. Calcolo del margine di solvibilità per le
imprese fruenti delle agevolazioni.
1. Le imprese alle quali sono state concesse le
agevolazioni di cui all'art. 91, comma 1, debbono calcolare il margine
di solvibilità avendo riguardo all'attività complessiva svolta
dall'insieme delle loro sedi secondarie costituite negli Stati membri.
94. Vigilanza sull'attuazione del programma di
attività.
1. L'ISVAP vigila sull'attuazione del programma di
attività presentato ai sensi dell'art. 83.
2. L'impresa è tenuta a presentare semestralmente
all'ISVAP, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo
all'esecuzione del programma di attività.
3. L'impresa deve comunicare all'ISVAP ogni
variazione apportata al programma di attività e allo statuto della
società, nonché ogni variazione inerente alle persone indicate
nell'art. 82, comma 1, lettera a). Le variazioni apportate al programma
di attività debbono essere approvate dall'ISVAP.
95. Condizioni di esercizio dei rami infortuni e
malattia.
1. Le imprese autorizzate a praticare i rami 1
(infortuni) e 2 (malattia) nel territorio della Repubblica debbono
conformarsi nell'esercizio degli stessi a quanto stabilito dal decreto
legislativo danni, fermo restando quanto previsto agli articoli 21, 61 e
67.
96. Determinazione delle tariffe. Comunicazione delle
basi tecniche e delle condizioni di polizza.
1. Le disposizioni contenute negli articoli 22 e 38,
commi 1, 3 e 4, si applicano anche alle imprese di cui al presente
titolo.
97. Divieto per le imprese aventi la sede legale in
uno Stato terzo di operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica.
1. È vietato alle imprese con sede legale in uno
Stato terzo di esercitare nel territorio della Repubblica le attività
indicate nell'allegato I in regime di libertà di prestazione di
servizi. La disposizione si applica anche nei confronti delle sedi
secondarie situate in altri Stati terzi di imprese aventi sede legale in
un altro Stato membro.
2. È fatto divieto ai soggetti aventi il loro
domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio
della Repubblica di concludere contratti con imprese operanti in
violazione di quanto disposto al comma 1. È altresì vietata qualsiasi
forma di mediazione per la stipulazione di detti contratti.
Capo III - Provvedimenti del Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato e dell'ISVAP
98. Violazione delle disposizioni sulle riserve
tecniche e sul margine di solvibilità.
1. In caso di inosservanza delle disposizioni
relative alle riserve tecniche e al margine di solvibilità da parte
della sede secondaria di un'impresa di cui al presente titolo si
applicano nei confronti della stessa, rispettivamente, le disposizioni
di cui agli articoli 50, 51 e 53.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni sul
margine di solvibilità da parte di un'impresa stabilita oltre che nel
territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri, il cui stato
di solvibilità è controllato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 91, l'ISVAP
adotta nei confronti della sede secondaria di tale impresa situata nel
territorio della Repubblica i provvedimenti di cui agli articoli 51 e
53, e ne dà comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati
membri in cui la sede secondaria ha dei beni.
3. Nell'adottare i provvedimenti di cui al comma 2
l'ISVAP può chiedere alle autorità di controllo degli altri Stati
membri in cui la sede secondaria ha dei beni di vietarne la libera
disponibilità, precisando gli attivi che debbono costituire oggetto di
tali misure.
4. Se lo stato di solvibilità è controllato ai
sensi dell'art. 91 dall'autorità di controllo di altro Stato membro,
l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 spetta a detta autorità,
la quale può avvalersi della facoltà prevista al comma 3 per i beni
posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica.
99. Revoca e decadenza dell'autorizzazione.
1. L'impresa decade dall'autorizzazione rilasciatale
per la sede secondaria nei casi previsti dall'art. 54, comma 1.
2. La revoca dell'autorizzazione rilasciatale per la
sede secondaria è disposta, su proposta dell'ISVAP, dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi previsti
dall'art. 55.
3. La revoca dell'autorizzazione può altresì essere
disposta:
a) quando le autorità dello Stato nel quale
l'impresa ha la propria sede legale abbiano ritirato alle imprese con
sede legale in Italia ivi operanti il beneficio della parità e della
reciprocità di trattamento;
b) quando le predette autorità pongano restrizioni
alla libera disponibilità dei beni posseduti dall'impresa in Italia od
ostacolino il trasferimento delle somme necessarie all'impresa per il
regolare esercizio della sua attività nel territorio della Repubblica.
4. L'autorizzazione rilasciata alle imprese di cui al
comma 1 deve essere revocata quando all'impresa sia stata revocata
l'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate al punto A)
della tabella di cui all'allegato I nello Stato nel quale essa ha la
propria sede legale. L'autorizzazione deve essere parimenti revocata
quando le autorità dello Stato membro che controllano lo stato di
solvibilità dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa
effettuate nel territorio dell'Unione europea abbiano adottato analogo
provvedimento per constatate deficienze nella costituzione del margine
di solvibilità e della quota di garanzia. In questi casi, la revoca
deve essere disposta per il complesso dei rami esercitati dall'impresa.
5. Si applicano altresì gli articoli 54, comma 2, e
56, rispettivamente in caso di decadenza e di revoca.
100. Effetti della revoca dell'autorizzazione.
1. Gli effetti della revoca dell'autorizzazione
rilasciata per la sede secondaria sono disciplinati dall'art. 58.
2. L'ISVAP può consentire che un'impresa di cui al
presente titolo ponga volontariamente in liquidazione la sua sede secondaria quando il
provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati
nell'art. 99, comma 3, lettere a) e b). In tal caso l'ISVAP, assegna
all'impresa un termine per provvedere; nel caso in cui alla scadenza di
tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta
dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta della sede secondaria.
101. Comunicazioni alle autorità di controllo degli
altri Stati membri.
1. I provvedimenti adottati nei confronti delle
imprese di cui al presente titolo, concernenti la revoca dell'autorizzazione, la dichiarazione della decadenza
dall'autorizzazione, nonché la liquidazione coatta amministrativa e
quelli previsti dall'art. 100 sono comunicati dall'ISVAP alle autorità
di controllo degli altri Stati membri nei quali le imprese operano.
Capo IV - Altre disposizioni applicabili
102. Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti
amministrativi.
1. Le imprese di cui al presente titolo continuano ad
essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 58 e
61 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e
successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la
compilazione del bilancio ed i relativi modelli, nonché la compilazione
della situazione patrimoniale e del resoconto speciale per l'attività
svolta nel territorio della Repubblica, i termini per l'approvazione del
bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP unitamente ai
documenti di cui all'art. 2435 del codice civile.
2. Si applicano altresì alle imprese di cui al comma
1 le disposizioni contenute nell'art. 61, comma 3.
3. Le imprese di cui al comma 1 debbono attenersi
alle disposizioni contenute nell'art. 61, comma 2, relativamente alla situazione del margine di
solvibilità della loro sede secondaria situata nel territorio della
Repubblica. Esse debbono altresì attenersi alle predette disposizioni
relativamente alla situazione del margine di solvibilità dell'insieme
delle loro sedi secondarie situate all'interno dell'Unione europea,
quando la vigilanza sullo stato di solvibilità delle stesse, ai sensi
dell'art. 91, è esercitata dall'ISVAP.
4. Se un'impresa che esercita le attività indicate
nell'allegato al decreto legislativo danni, direttamente o attraverso
una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, ha legami
finanziari, commerciali o amministrativi con una sede secondaria di
un'impresa di cui al presente titolo che esercita le attività previste
dalla tabella di cui all'allegato I, l'ISVAP vigila affinché accordi o
convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la
ripartizione delle spese e delle entrate.
103. Certificazione del bilancio.
1. Le imprese di cui al presente titolo debbono
attenersi alle disposizioni contenute nell'articolo 62, per quanto
concerne la certificazione del bilancio.
104. Trasferimento di portafoglio.
1. In caso di trasferimento volontario del
portafoglio della sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, l'impresa cedente deve ottenere
l'approvazione ai sensi dell'art. 64, commi 1 e 2.
2. Il trasferimento può essere effettuato:
a) ad un'impresa avente la sede legale nel territorio
della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il
portafoglio ceduto non venga trasferito a favore di una sede secondaria
situata in uno Stato terzo;
b) ad un'impresa avente la propria sede legale in uno
Stato terzo, ma solo a condizione che il portafoglio ceduto venga
trasferito a favore di una sede secondaria della stessa situata nel
territorio della Repubblica.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'impresa
cessionaria deve soddisfare alle condizioni indicate all'art. 64, commi
3 e 6.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b),
l'approvazione è subordinata alla verifica che la sede
secondaria dell'impresa cessionaria dispone, tenuto
conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario. Nel
caso che il controllo di solvibilità sia demandato all'autorità di
controllo di altro Stato membro di stabilimento dell'impresa
conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 91,
tale verifica compete a detta autorità che ne rilascia attestazione.
5. Si applica, altresì, l'art. 64, commi 10 e 11.
105. Altre norme applicabili.
1. Le imprese di cui al presente titolo sono soggette
alle disposizioni contenute nell'art. 57, tenuto conto di quanto
disposto dall'art. 98, nonché negli articoli 59, 63, 66, 67 e 68.
Capo V - Disposizioni sulla costituzione di società
e sull'acquisizione di partecipazioni di controllo
106. Comunicazione delle autorizzazioni all'esercizio
dell'attività assicurativa e delle acquisizioni di partecipazioni di controllo da parte di imprese
aventi la sede legale in uno Stato terzo.
1. L'ISVAP informa la Commissione europea:
a) di ogni autorizzazione all'esercizio
dell'attività assicurativa rilasciata ad imprese di nuova costituzione
controllate da imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo;
b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte
di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni
di controllo in imprese aventi la sede legale nel territorio della
Repubblica.
2. Se l'autorizzazione è stata rilasciata ad
un'impresa che si trova nella situazione di cui al comma 1, lettera a), la struttura dei rapporti di controllo
deve essere specificamente e dettagliatamente indicata nella comunicazione che l'ISVAP invia alla
Commissione.
107. Infrazioni al princìpio di reciprocità.
1. L'ISVAP informa la Commissione delle difficoltà
incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della
Repubblica nell'accesso all'attività e nell'esercizio della stessa in
regime di stabilimento in uno Stato terzo. Restano ferme le disposizioni
di cui all'art. 10, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 20.
2. Su decisione della Commissione, l'ISVAP sospende
le procedure per il rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino
nelle condizioni di cui all'art. 106, comma 1, per un periodo massimo di
tre mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni saranno negate qualora
le decisioni della Commissione siano prorogate dal Consiglio della
Unione europea.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica
alla creazione di controllate da parte di imprese di assicurazione o
loro controllate debitamente autorizzate nell'Unione europea, né
all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali imprese o
controllate in imprese di assicurazione.
4. L'ISVAP informa la Commissione, a richiesta:
a) di ogni domanda di autorizzazione all'esercizio
dell'attività assicurativa presentata da imprese di nuova costituzione
controllate da altre imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo;
b) di ogni domanda di autorizzazione
all'acquisizione, da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato
terzo, di partecipazioni di controllo in imprese aventi la sede legale
nel territorio della Repubblica.
TITOLO V
Disposizioni relative al contratto
108. Legge applicabile ai contratti.
1. I contratti sono regolati dalla legge italiana, ad
esclusione delle norme di diritto internazionale privato, quando lo
Stato membro dell'obbligazione è la Repubblica italiana.
2. Le parti possono tuttavia convenire di
assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvi i
limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
3. Per quanto non disposto dal presente articolo, si
applicano le disposizioni della convenzione di Roma del 19 giugno 1980
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva
con legge 18 dicembre 1984, n. 975, presumendosi, ai fini della sua
applicazione, che il contratto presenti il collegamento più stretto con
lo Stato dell'obbligazione.
109. Informativa del contraente.
1. Le imprese operanti nel territorio della
Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di
prestazione di servizi, debbono comunicare al contraente, prima della
conclusione del contratto, le informazioni figuranti nell'allegato II,
punto A.
2. Al contraente debbono essere fornite per tutto il
periodo di vigenza del contratto le informazioni elencate nell'allegato
II, punto B.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 debbono
essere formulate per iscritto con chiarezza e precisione; esse debbono
essere redatte in lingua italiana, salvo che il contraente non ne
richieda la redazione in un'altra lingua.
4. L'ISVAP può prescrivere alle imprese di fornire
informazioni supplementari rispetto a quelle elencate nell'allegato II,
qualora ciò risulti necessario alla piena comprensione degli elementi
essenziali del contratto da parte del contraente.
5. Le imprese di cui ai titoli II e IV debbono
altresì inserire nelle proposte, nelle polizze di assicurazione ed in
ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del
pubblico la seguente indicazione: "impresa autorizzata
all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento dell'ISVAP"
seguita dalla specificazione della data del provvedimento, nonché della
data e del numero della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
recante la pubblicazione dell'atto. Nel caso di più provvedimenti di
autorizzazione è sufficiente indicare gli estremi del primo
provvedimento.
110. Sconti.
1. Le imprese che esercitano le attività indicate
nel punto A) della tabella di cui all'allegato I, possono prevedere, per
le assicurazioni stipulate da contraenti persone fisiche, sconti a
carattere generale a condizione che le relative regole vengano
dettagliatamente indicate quanto a misura e modalità applicative nella
nota informativa per il contraente, di cui all'art. 109, in relazione
alla tariffa interessata.
111. Diritto di recesso del contraente.
1. Il contraente può recedere da un contratto
individuale rientrante nei rami I, II, III, IV e V del punto A) della
tabella di cui all'allegato I, entro trenta giorni dal momento in cui è
informato che il contratto è concluso.
2. L'impresa deve informare il contraente del diritto
di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio
dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e
nel contratto di assicurazione.
3. La notifica del recesso da parte del contraente ha
effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal
contratto.
4. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio da questi eventualmente
corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il
contratto ha avuto effetto. L'impresa ha diritto al rimborso delle spese
effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che
le stesse siano individuate e quantificate nella proposta e nel
contratto.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.
112. Revocabilità della proposta.
1. La proposta relativa ad un contratto di cui
all'art. 111 è revocabile.
2. Le somme eventualmente pagate dal contraente
devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta
giorni dalla notifica della revoca.
3. Dal rimborso sono escluse le spese di cui all'art.
111, comma 4.
TITOLO VI
Modifiche ed integrazioni alla legislazione
sull'esercizio dell'attività assicurativa
113. Abrogazioni.
1. Il Titolo XIII, capi 1 e 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 è abrogato.
2. La legge 22 ottobre 1986, n. 742, è abrogata,
salvo quanto previsto all'art. 119 del presente decreto.
3. Il decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515,
è abrogato.
4. L'art. 12, comma 20, della legge 19 marzo 1993, n.
68, è abrogato.
114. Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 20.
1. Alla legge 9 gennaio 1991, n. 20 (30), sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
TITOLO VII
Disposizioni transitorie e finali
115. Requisiti di onorabilità e professionalità
degli amministratori.
1. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui
all'art. 9, comma 2, lettera c), le persone alle quali sono attribuite
funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo in
imprese soggette al presente decreto debbono possedere i seguenti
requisiti:
a) avere svolto, per uno o più periodi
complessivamente non inferiori ad un triennio, funzione di
amministratore o di sindaco o di carattere direttivo in società od enti
del settore assicurativo, creditizio o finanziario aventi un capitale o un fondo di
dotazione non inferiore a 500 milioni di lire;
b) non aver riportato condanna per delitto contro la
pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria ed il
commercio, contro il patrimonio, nonché per alcuno dei delitti previsti
dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di società e
consorzi, dalle leggi in materia tributaria e valutaria, e per altro
delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque
anni, oppure condanna comportante l'interdizione dai pubblici uffici per
una durata superiore a tre anni, ovvero non essere stati presidenti,
amministratori con delega di poteri, direttori generali, sindaci o
liquidatori di società od enti, nei settori assicurativo, creditizio o
finanziario, che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, di
amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa,
almeno per i tre esercizi precedenti alla adozione dei relativi
provvedimenti. Il divieto avrà la durata di tre anni dalla adozione dei
provvedimenti stessi.
2. Per gli organi collegiali i requisiti di cui al
comma 1, lettera a), devono essere posseduti da almeno un terzo dei
componenti degli organi stessi.
116. Certificazioni riguardanti residenti in altri
Stati.
1. Agli effetti dell'applicazione del presente
decreto ministeriale, i residenti in altri Stati possono produrre un estratto del casellario giudiziario o, in
mancanza, altro documento equipollente rilasciato dalla competente
autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato di residenza.
2. Qualora nello Stato di residenza non sia previsto
il rilascio del documento indicato al comma 1, lo stesso può essere
sostituito da una dichiarazione giurata, ovvero, per gli Stati nei quali
questa non sia prevista, da una dichiarazione resa dall'interessato ad
una autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio
dello Stato di residenza che rilascia un attestato facente fede del
giuramento o della dichiarazione.
3. I documenti indicati nei commi 1 e 2 devono al
momento della loro presentazione essere di data non anteriore a tre
mesi.
117. Deroghe alla disciplina in materia di capitale e
di fondo di garanzia.
1. Le imprese di cui al titolo II autorizzate ad
esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella di cui
all'allegato I anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto debbono adeguare il proprio capitale o il proprio fondo di
garanzia, se inferiore, ai livelli minimi prescritti dall'art. 10, commi
1 e 2, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Le stesse imprese, se autorizzate ad esercitare
anche uno o più rami indicati nel punto A) della tabella allegata al
decreto legislativo danni anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto debbono inoltre, entro il medesimo termine,
adeguare il proprio capitale o il proprio fondo di garanzia, se
inferiore, ai livelli minimi prescritti dall'art. 12, comma 1, di detto
decreto.
3. Gli aumenti del capitale o del fondo di garanzia
comunque attuati in una o più volte agli effetti del presente articolo,
fino alla concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il
capitale o il fondo di garanzia minimi stabiliti nel primo comma, sono
soggetti all'imposta di registro, alle imposte ipotecarie ed alle
imposte catastali nella misura fissa di lire un milione.
118. Tariffe e condizioni di polizza approvate
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. Le imprese di cui ai titoli II e IV continuano ad
applicare le tariffe e le condizioni di polizza utilizzate alla data di
entrata in vigore del presente decreto senza necessità di alcuna
comunicazione all'ISVAP. In caso di modifica delle predette tariffe e
condizioni di polizza si applicano le disposizioni di cui all'art. 38.
119. Norme in materia di calcolo e di copertura delle
riserve tecniche.
1. Per i contratti stipulati anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, le imprese di cui ai titoli
II e IV continuano ad utilizzare i princìpi di calcolo vigenti a tale
data, in deroga a quanto disposto dagli articoli 24 e 25.
2. Le imprese di cui al comma 1, già tenute ai sensi
degli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e degli articoli
62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, a cedere all'INA una quota
parte dei rischi assunti, provvedono, in deroga a quanto stabilito
dall'art. 26, alla copertura delle riserve tecniche limitatamente
all'importo che si ottiene deducendo dalle riserve tecniche calcolate a
norma del comma 1 un ammontare corrispondente alle cessioni legali
effettuate anteriormente alla data di cessazione dell'obbligo di cui
alle richiamate disposizioni, disposta dall'art. 2 del decreto-legge 23
maggio 1994, n. 301, convertito dalla legge 23 giugno 1994, n. 403.
Apposite convenzioni da stipularsi tra le medesime imprese e con la
CONSAP, da comunicarsi al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ed all'ISVAP, provvedono a disciplinare i rapporti
sorti in relazione alle predette cessioni legali.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno termine fino al
31 dicembre 1998 per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 29,
comma 1, lettera a), e fino al 31 dicembre 1999 per conformarsi alle
disposizioni previste dal comma 1, lettera c), del medesimo articolo.
4. Le imprese di cui al titolo II, in deroga agli
articoli 24 e seguenti, ove venga loro richiesto, determinano,
rappresentano e localizzano le riserve tecniche inerenti alle
obbligazioni assunte in Portogallo e Spagna fino al 31 dicembre 1995, ed
in Grecia fino al 31 dicembre 1998, conformemente alle disposizioni
vigenti in questi stessi Stati e sotto il controllo delle rispettive
autorità.
5. Alle sedi secondarie situate in altri Stati membri
appartenenti alle imprese di cui al titolo II si applica la disposizione
prevista dal comma 1; le medesime imprese hanno termine fino al 31
dicembre 1999 per uniformare alle disposizioni di cui agli articoli 26 e
seguenti gli attivi a copertura delle riserve tecniche costituite presso
dette sedi secondarie anteriormente alla data di entrata in vigore del
predetto decreto.
120. Forme pensionistiche complementari.
1. In attesa dell'entrata in vigore nell'Unione
europea di apposite disposizioni di coordinamento, alle imprese di cui
agli articoli 49 e 70 è fatto divieto di stipulare convenzioni per la
gestione di fondi pensione ai sensi dell'art. 6, commi 1, lettera b), e
2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, nonché di istituire forme pensionistiche complementari
mediante la costituzione dei fondi pensione aperti di cui all'art. 9
dello stesso decreto.
121. Provvedimenti amministrativi vigenti.
1. Fino all'entrata in vigore del provvedimento di
cui all'art. 9, comma 2, lettera d), continua ad applicarsi il decreto
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data
10 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1991,
n. 161, recante "Determinazione dei criteri per la concessione, la
sospensione e la revoca delle autorizzazioni da parte dell'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo per
l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o di quote di imprese o
enti assicurativi".
2. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti
dell'ISVAP previsti dall'art. 29, continua ad applicarsi il decreto del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 settembre
1988, recante "Determinazione delle quote massime di investimento
delle riserve tecniche in specifiche attività relative alle imprese che
esercitano le assicurazioni private sulla vita".
3. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti
dell'ISVAP previsti dall'art. 61, comma 2, continuano ad applicarsi i
decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2
giugno 1988, recanti rispettivamente "Approvazione del modello del
prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese di
assicurazioni sulla vita ai sensi dell'art. 65, secondo comma, della
legge 22 ottobre 1986, n. 742" e "Approvazione del modello del
prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese di
assicurazioni sulla vita ai sensi dell'art. 65, secondo comma, della
legge 22 ottobre 1986, n. 742" per gli enti e le imprese indicati
all'art. 30, primo comma, della predetta legge n. 742.
122. Imprese autorizzate all'esercizio dell'attività
assicurativa anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. Le autorizzazioni concesse alle imprese di cui al
titolo II anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto per l'esercizio delle attività indicate nel punto A) della
tabella di cui all'allegato I nel territorio della Repubblica sono
valide anche per operare negli altri Stati membri e negli Stati terzi,
fermo l'obbligo per le imprese di conformarsi alle disposizioni di cui
al titolo II, capo IV, se non già espressamente abilitate ad operare
all'estero.
2. In caso di esercizio dell'attività assicurativa
all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese, se non
espressamente abilitate, debbono soddisfare l'obbligo di cui al comma 1
entro il 30 giugno 1995.
123. Imprese operanti in regime di stabilimento
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
. Le sedi secondarie delle imprese di cui ai titoli
III e IV autorizzate ad esercitare le attività indicate nel punto A)
della tabella di cui all'allegato I nel territorio della Repubblica
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che
siano in attività a quest'ultima data, possono continuare a svolgere la
loro attività nei rami previsti dall'autorizzazione, conformemente alle
disposizioni del presente decreto.
124. Imprese operanti in regime di libertà di
prestazione di servizi anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
1. Le imprese che fino alla data di entrata in vigore
del presente decreto hanno operato in regime di libertà di prestazione
di servizi nel territorio della Repubblica in base al decreto
legislativo 23 dicembre 1992, n. 515, possono:
a) se autorizzate ad operare in base all'art. 13 di
quest'ultimo decreto, continuare la loro attività nei rami previsti
dall'autorizzazione, conformemente alle disposizioni del presente
decreto;
b) se abilitate esclusivamente in base all'art. 12
dello stesso decreto legislativo, estendere la loro attività, previa
comunicazione ai sensi dell'art. 70 del presente decreto, alla
stipulazione di contratti su loro propria iniziativa nell'ambito dei
rami già praticati.
125. Cessione dei rischi in riassicurazione.
1. L'ISVAP può non tener conto, ai fini della
copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di
solvibilità, della cessione dei rischi in riassicurazione a determinate
imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito
un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel
territorio di un altro Stato membro. La decisione dell'ISVAP deve essere
motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle
imprese riassicuratrici.
126. Controvalore in lire italiane dell'unità di
conto europea.
1. L'ISVAP rende noto, con provvedimento da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il
controvalore in lire italiane dell'ECU da prendere in considerazione a
decorrere dal 31 dicembre di ciascun anno, ai fini dell'applicazione del
presente decreto. Tale controvalore è quello dell'ultimo giorno del
mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori
dell'ECU in tutte le monete dell'Unione europea.
127. Sanzioni amministrative.
1. Alle violazioni delle disposizioni di cui al
presente decreto sono applicabili le sanzioni previste dagli articoli
114 e 115 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. La misura minima
delle sanzioni di cui ai predetti articoli è raddoppiata.
128. Altre disposizioni applicabili.
1. Le disposizioni previste dall'art. 67 del testo
unico le leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959 n. 449 e
successive modifiche si applicano esclusivamente alle imprese di cui ai
titoli II e IV del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 119 e 120 del
testo unico richiamato al comma 1 si intendono riferite ai depositi
effettuati su disposizione dell'ISVAP secondo quanto previsto dall'art.
53 del presente decreto. La disposizione di cui all'art. 121 del
predetto testo unico non si applica all'Istituto nazionale delle
assicurazioni - INA s.p.a.
129. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Allegato I
TABELLA
A) Classificazione per ramo
I - Le assicurazioni sulla durata della vita umana.
II - Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni
di natalità.
III - Le assicurazioni di cui ai punti I e II
connesse con fondi di investimento.
IV - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1,
numero 1, lettera d), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979.
V - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art.
40 del presente decreto.
VI-Le operazioni di gestione di fondi collettivi
costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di
vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.
B) Assicurazioni complementari
L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione
all'esercizio delle assicurazioni di cui ai punti I, II o III della
lettera A) può con i relativi contratti garantire, in via
complementare, i rischi di danni alla persona.
Allegato II
NOTA INFORMATIVA PER I CONTRAENTI
A) Informazioni precontrattuali
+--------------------------------------------------------------+
| Informazioni relative | Informazioni relative |
| all'impresa | al contratto |
|------------------------------|-------------------------------|
| a. 1 Denominazione sociale,| |
|forma giuridica | a. 4 Definizione di ciascuna|
| |garanzia ed opzione |
| | |
| a. 2 Nome dello Stato membro| |
|dove è stabilita la sede le-| |
|gale ed eventualmente la sede| |
|secondaria con la quale sarà| |
|concluso il contratto | a. 5 |
| | |
| a. 6 | a. 7 Durata del contratto |
| Modalità di scioglimento del| |
|contratto | Modalità e durata di versamen-|
| |to dei premi |
| | |
| a. 3 Indirizzo della sede le-| |
|gale ed eventualmente della| |
|sede secondaria con la quale| |
|sarà concluso il contratto | a. 8 |
| | |
| a. 9 Modalità di calcolo e di| |
|assegnazione della partecipa-| |
|zione agli utili | Indicazione del valore di ri-|
| |scatto e del valore interamen-|
| |te pagato, nonché della natura|
| |delle relative garanzie |
| | a. 10 Informazioni sui premi|
| |relativi a ciascuna garanzia,|
| |principale o complementare,|
| |qualora siffatte informazioni|
| |risultino appropriate |
| | a. 11 Elenco dei valori di ri-|
| |ferimento utilizzati (unità di|
| |conto) nei contratti a capitale|
| |variabile |
| | a. 12 Indicazioni sulla natura|
| |delle attività a copertura del-|
| |le obbligazioni nei contratti a|
| |capitale variabile |
| | a. 13 Modalità d'esercizio del|
| |diritto di recesso |
| | a. 14 Indicazioni generali re-|
| |lative al regime fiscale appli-|
| |cabile al contratto |
| | a. 15 Regole relative all'esa-|
| |me dei reclami dei contraenti,|
| |degli assicurati o dei benefi-|
| |ciari, in merito al contratto,|
| |compresa l'eventuale esistenza|
| |di un organo incaricato di esa-|
| |minare i reclami |
| | a. 16 L'indicazione che al|
| |contratto si applica la legge|
| |italiana, in caso di mancata|
| |scelta delle parti; per il caso|
| |di scelta, la legislazione che|
| |l'impresa propone di scegliere.|
| | a. 17 L'indicazione che il|
| |contratto è redatto in lingua|
| |italiana, in caso di mancata|
| |scelta; per il caso di scelta,|
| |la lingua che l'impresa propone|
| |di scegliere. |
| | a. 18 Misure e modalità di e-|
| |ventuali sconti. |
B) Informazioni in corso di contratto
+--------------------------------------------------------------+
| Informazioni relative | Informazioni relative |
| all'impresa | al contratto |
|----------------------------------|---------------------------|
| b. 1 Qualsiasi variazione della| |
|denominazione sociale, della for-| |
|ma giuridica o dell'indirizzo del-| |
|la sede legale e, se del caso,| |
|della sede secondaria con la quale| |
|è stato concluso il contratto | |
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