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L. 15 maggio 1997, n. 127
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.
1. Semplificazione delle norme sulla
documentazione amministrativa.
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta
misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione
amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche
in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti,
anche di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai princìpi
contenuti nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai
seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o
delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di
provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefìci
economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o
esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti,
qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni
sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e
regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri
di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le
misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione
dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate.
2. Disposizioni in materia di stato civile
e di certificazione anagrafica.
1.
2.
3. [I certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a
modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni
hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio salvo che
disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità
superiore].
4. [I certificati anagrafici, le certificazioni dello
stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato
civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori
o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel
caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le
informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto
variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti
certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta
acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di
verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte.
In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15].
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o
convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi
anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni,
nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto
alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire
anche attraverso sistemi informatici e telematici.
6.
7. [Le fotografie prescritte per il rilascio di
documenti personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta
dell'interessato, se presentate personalmente. La legalizzazione delle
fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali non è
soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo].
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi
atti, e richieste a più soggetti dai pubblici uffici, possono essere
apposte anche disgiuntamente, purché nei termini.
9. [Nei documenti di riconoscimento non è necessaria
l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica
istanza del richiedente].
10. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e
le modalità per il rilascio della carta di identità e di altri
documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico.
La carta di identità e i documenti di riconoscimento devono contenere i
dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche
l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di carattere
sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto
magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di
razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione
dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni, nonché le procedure informatiche e le
informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica
amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica,
occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di
attuazione; analogo documento contenente i medesimi dati è rilasciato a
seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identità potrà
essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti.
Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di
sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la
produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di
cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza
almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identità può
essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la
scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di
segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di
documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel
rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al
presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche
amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione dei
documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi
o utilità].
11. È abrogata la lettera f) dell'articolo 3
della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del
passaporto.
11-bis. Il terzo comma dell'articolo 17 della
legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.
11-ter..
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta
misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base
dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello
stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi
procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o
della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione
degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti
degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello
stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso
diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove
ciò non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti
da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure,
fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.
13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le
Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di
ricezione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza
del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti,
anche di legge, con esse incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da
corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti
dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché
del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo
10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti,
tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e
altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati
esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota
destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.
3. Disposizioni in materia di
dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi.
1. [I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di
nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti
di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore
probatorio dei corrispondenti certificati. È fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi,
nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta
l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere
certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di
riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni
pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà
di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati
contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati
in documenti di riconoscimento abbiano subìto variazioni dalla data di
rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del
presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del
codice penale].
2.
3.
4. [Nei casi in cui le norme di legge o di
regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa
essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione
della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio].
5. [È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande
per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche
amministrazioni a qualsiasi titolo nonché ad esami per il conseguimento
di abilitazioni, diplomi o titoli culturali].
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate
da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del
servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi
all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti
dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se
due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di
valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane di età.
8.
9.
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il
secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché
ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.
11. [La sottoscrizione di istanze da produrre agli
organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata
unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del
documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica
del documento di identità possono essere inviate per via telematica;
nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà
è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Giuramento del sindaco e del presidente
della provincia. Distintivo del sindaco.
[1.
2.].
5. Disposizioni in materia di
funzionamento e di competenza dei consigli comunali, provinciali e
regionali.
1. [ ]
2. [ ]
3. [ ]
4. [ ]
5. [ ].
6. [La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32
della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogata].
7. Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo
15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3
della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: "qualora tale
seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una
quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi
dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta
di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella
composizione così integrata con arrotondamento all'unità
inferiore" devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento
è da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva
e non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o
superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella
composizione così integrata.
6. Disposizioni in materia di personale.
1. []
2. []
3. []
4. []
5. [Il rapporto di impiego del dipendente di una
pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di
decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4.
L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza
del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la
riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro
i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a
tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico].
6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione
in servizio, anche in deroga ai limiti temporali eventualmente previsti
dai relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a
cariche elettive a causa di situazioni di ineleggibilità dichiarate
incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 9-17
ottobre 1991. Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e
la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi
sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni.
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
7. []
8. []
9.
10. []
11. []
12. [Gli enti locali, che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al
personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure
professionali caratterizzati da una professionalità acquisita
esclusivamente all'interno dell'ente. La stessa disposizione si applica
altresì alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere].
13.
14.
15.
16. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a
52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti
locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni.
17. Entro il 30 settembre 1998 gli enti locali sono
tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale
adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed
integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura
dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento. Fino alla data
di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente
comma, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi
indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica
attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento
economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto
dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per titoli
integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare i dipendenti
appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto
almeno cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica,
nonché i dipendenti di cui al presente comma anche se provvisti del
titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per
l'accesso alla qualifica corrispondente.
18.
19. In caso di sospensione cautelare nei confronti di
un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la
temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo
determinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge.
Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, che abbiano personale in mobilità.
20. Al comma 3-bis, primo periodo,
dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte,
in fine, le parole: "vigente prima della data del 31 agosto
1993".
21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le
graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni
dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si
venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta
eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente
all'indizione del concorso medesimo. La disposizione di cui al presente
comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996.
7. Modifiche alla legge 15 marzo 1997,
n. 59.
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo
20 è ricollocata come lettera f), al termine del comma 1
dell'articolo 17;
n)
o)
p)
q)
r)
s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1
sono aggiunte le seguenti: "legge 17 gennaio 1994, n. 47; decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490.".
8. Disposizioni in materia di
contrattazione collettiva.
1.
2.
3.
4. In attesa della riforma della procedura della
contrattazione collettiva di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'autorizzazione di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89,
convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, può essere concessa sino
al 31 marzo 1998.
9. Disposizioni in materia di equilibrio
finanziario e contabilità degli enti locali.
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme
legislative dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di
cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli
strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio
finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse
finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:
a) sistemi di verifica dell'attendibilità delle
previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori;
b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa
ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il
dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni
dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento;
c) procedure semplificate e celeri per la
rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto
finanziario;
d) disposizioni per garantire il rispetto
dell'obbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei
provvedimenti degli enti locali e per contenere il fenomeno dei debiti
fuori bilancio.
2. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito,
entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, nonché della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. In
mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo procede comunque
all'emanazione del decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a)
e c), si applicano anche ai casi di dissesto in atto alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo
comma 1.
3-bis.
4.
5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica
dei titoli di entrata e di spesa, la predisposizione del modello di cui
all'articolo 114, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, da parte di comuni e
province è facoltativa.
6. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del D. Lgs.
25 febbraio 1995, n. 77, il comma 5 dell'art. 32 del D.P.R. 28 gennaio
1988, n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del
servizio di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione, e,
all'art. 27, comma 9, del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, sono soppresse le parole: "all'articolo 53, comma 1,
ed". [All'art. 31, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, le parole: "in
sede di assestamento" sono sostituite dalle parole: "una
tantum"].
7. In prima applicazione il termine per l'adeguamento
dei regolamenti di contabilità di comuni e province ai princìpi del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
è fissato al 31 ottobre 1997.
7-bis. Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere
adottate, con il rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e
con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore
dello stesso.
10. Disposizioni in materia di giudizio di
conto.
[1.
2.]
11. Soppressione della commissione di cui
all'articolo 19, secondo comma, del D.L. 15 marzo 1965, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1965, n. 431.
Competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici sostituisce il parere della commissione di cui all'articolo 19,
secondo comma, del D.L. 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla L. 13 maggio 1965, n. 431, e successive
modificazioni. La commissione predetta è soppressa.
2.
12. Disposizioni in materia di alienazione
degli immobili di proprietà pubblica.
1.
2. I comuni e le province possono procedere alle
alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle
norme di cui alla L. 24 dicembre 1908, n. 783, e successive
modificazioni, ed al regolamento approvato con R.D. 17 giugno 1909, n.
454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità
generale degli enti locali, fermi restando i princìpi generali
dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri
di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare
concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente
interessato.
3. [Alle alienazioni di beni immobili di interesse
storico e artistico dello Stato, dei comuni e delle province si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della L. 1°
giugno 1939, n. 1089. I beni immobili notificati ai sensi della L. 20
giugno 1909, n. 364, o della L. 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non
siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai
sensi dell'art. 2 della L. 1 giugno 1939, n. 1089,
sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti
gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge
1 giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni
immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di
entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni
di cui al capo III, sezione II, della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Agli
immobili per i quali non sia intervenuta la domanda degli aventi diritto
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 71, secondo
comma, della legge 1 giugno 1039, n. 1089].
4. [Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse
richiamate non si applicano alle alienazioni deliberate prima del 31
dicembre 1996, da parte di enti ed istituti pubblici, aventi ad oggetto
beni immobili ricompresi nella tutela disposta con gli articoli 1 e 2
della legge 1 giugno 1939, n. 1089 per i quali non siano intervenute,
prima della deliberazione di alienazione, la notifica e la trascrizione
ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge. In assenza di
regolamento, i comuni e le province non possono procedere alle
alienazioni secondo le disposizioni di cui al comma 2].
5. [Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, relative ad interventi in materia di
edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico,
sono rilasciate entro il termine di centoventi giorni dalla
presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine
è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente
soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio
ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione
al richiedente].
6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa
diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le
richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte. [In
tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo è promosso il
procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in
applicazione delle disposizioni vigenti].
6-bis. I termini di cui al comma 1, al comma
2, lettera a), e al comma 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre
1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi.
13. Abrogazione delle disposizioni che
prevedono il riconoscimento o autorizzazioni per accettare lasciti e
donazioni e per acquistare beni stabili.
1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21
giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresì abrogati l'articolo
600, il quarto comma dell'articolo 782 e l'articolo 786 del codice
civile, nonché le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per
l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e
legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o
autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di
donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e
di ogni altro ente non riconosciuto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a
quella di entrata in vigore della presente legge.
14. Disposizioni in materia di pagamento
dell'imposta mediante cessione di beni culturali.
1.
2.
15. Disposizioni in materia di pagamento
all'estero delle tasse di concessione governativa e dell'imposta di
bollo.
1.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Governo adotta misure per la semplificazione delle modalità dei
versamenti a favore della pubblica amministrazione, delle regioni, delle
amministrazioni locali e degli enti pubblici economici da parte dei
cittadini italiani all'estero o stranieri presso gli uffici diplomatici
e consolari per altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.
16. Difensori civici delle regioni e delle
province autonome.
1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle
rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi
titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e
provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province
autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati,
esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche
nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato,
limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con
esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della
sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta,
di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi
ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture
regionali e provinciali.
2. I difensori civici inviano ai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo
una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del
comma 1.
17. Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei
procedimenti di decisione e di controllo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. [ ]
9. [ ]
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis
dell'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del
presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di
programma ed ai patti territoriali di cui all'art. 1 del D. L. 8
febbraio 1995, n. 32, convertito dalla L. 7 aprile 1995, n. 104, e
successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli
interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla
Commissione di cui all'art. 2 della L. 15 dicembre 1990, n. 396, nonché
alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis
e 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal
presente articolo, si applicano anche alle altre conferenze di servizi
previste dalle vigenti disposizioni di legge.
12.
13.
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni
pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o
di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare
il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
15.
16.
17.
18. Fino alla trasformazione in società per azioni
dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente stesso può
essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. [I
dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività
lavorativa presso altri enti].
19. [Presso l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione è istituito un Centro tecnico, operante con
autonomia amministrativa e funzionale, sotto la direzione e il controllo
dell'Autorità, per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete
unitaria della pubblica amministrazione]. [Con regolamento da emanarsi
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento
del Centro medesimo]. Il Centro si avvale di personale assunto con
contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non
superiore a cinquanta unità. In sede di prima applicazione i compiti
del Centro sono svolti dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al presente comma, il Centro subentra nei compiti dell'Autorità
inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della
pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in
corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle
disponibilità già destinate al finanziamento del progetto
intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione"
di cui all'articolo 2 del D. L. 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla
legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalità ivi indicate
nella misura ritenuta congrua dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei
compiti ad esso attribuiti.
20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81,
quarto comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29,
33, 35 e 194 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, nonché dagli articoli 19
e seguenti del regolamento approvato con D.P.R. 30 novembre 1979, n.
718, in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore
dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati
al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende
ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso
tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni
stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20,
qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati,
sono alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale dello
Stato, secondo il procedimento previsto dall'articolo 35 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del
procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi sono
assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o
ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano
fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente
normativa in materia di tutela ambientale.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della
legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello
dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per
il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e
militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio
dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo.
23.
24.
25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in
via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del
Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo,
accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri.
25-bis. Le disposizioni della lettera c)
del comma 25 non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
26. È abrogata ogni diversa disposizione di legge
che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta
fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della L. 23 agosto
1988, n. 400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
27. Fatti salvi i termini più brevi previsti per
legge, il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il
termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non
possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale
termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
28. È istituita una sezione consultiva del Consiglio
di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il
parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque
richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresì, se
richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli schemi di atti
normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato è
sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di
regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di
Stato a causa della loro particolare importanza.
29.
30. I disegni di legge di conversione dei
decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi
integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.
31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del
decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto
legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonché gli articoli 45, 46 e 48
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
32. Il controllo di legittimità sugli atti
amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si
esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti
all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli
regionali, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
33. [Il controllo preventivo di legittimità sugli
atti degli enti locali, ivi compresi gli atti delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), si esercita esclusivamente
sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio,
esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sui
bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto
della gestione, secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45].
34. [Sono altresì soggette al controllo preventivo
di legittimità le deliberazioni che le giunte intendono di propria
iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo].
35. [Possono essere attivati nell'ambito dei comitati
regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali
possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in
ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità
o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa. La regione
disciplina con propria normativa le modalità organizzative e di
espletamento dei servizi di consulenza].
36. [Contestualmente all'affissione all'albo le
deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai
capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei
consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento].
37. La commissione statale di controllo ed il
comitato regionale di controllo non possono riesaminare il provvedimento
sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale
di una decisione negativa di controllo.
38. [Le deliberazioni della giunta e del consiglio
sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunziate,
quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto
dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne
facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme
violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le
deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture
di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e
relative variazioni].
39. [Nei casi previsti dal comma 38, il controllo è
esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori civici
comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la
deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro
quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi
riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la
delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino
all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con
gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo].
40. [La deliberazione soggetta al controllo
preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel termine di trenta
giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a
pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione, il
comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento
motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta
giorni all'ente interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima
del decorso del termine se il comitato regionale di controllo dà
comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità].
41. [Il controllo di legittimità comporta la
verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme
statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento,
per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo
esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.
Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il
controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la
corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni,
nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse].
42. [Il comitato regionale di controllo, entro dieci
giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 33, può disporre
l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal
caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a
decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi
integrativi o dell'audizione dei rappresentanti].
43. [Il comitato può indicare all'ente interessato
le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della
gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta
giorni].
44. [Nel caso di mancata adozione delle modificazioni
entro il termine di cui al comma 43, o di annullamento della
deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del
comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più
commissari per la redazione del conto stesso].
45. [Qualora i comuni e le province, sebbene invitati
a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere
atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta
nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal
comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro
sessanta giorni dal conferimento dell'incarico].
46. Le associazioni di protezione ambientale a
carattere nazionale, individuate dal decreto 20 febbraio 1987 del
Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27
febbraio 1987, come modificato dal decreto 17 febbraio 1995 del Ministro
dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile
1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di
competenza delle regioni, delle province e dei comuni.
47..
48. [ ].
49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il
31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo 6 e al comma 47 del
presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1,
comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
50. I comuni possono rideterminare attraverso
accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali, e
possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non
scolastici.
51. [I comuni, le province e gli altri enti locali
possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali
costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della
legge 8 giugno 1990, n. 142, in società per azioni, di cui possono
restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni
dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è
determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non
inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante
dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non
inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle
società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è
imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e
le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le
società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e
passivi delle aziende originarie].
52. [La deliberazione di trasformazione tiene luogo
di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società
previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle
disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis
del codice civile].
53. [Ai fini della definitiva determinazione dei
valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle
società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato
dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei
mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci
determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato
le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati
motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i
valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le
azioni delle società sono inalienabili].
54. [Le società di cui al comma 51 possono essere
costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474].
55. [Le partecipazioni nelle società di cui al comma
51 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui
all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498].
56. [Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli
enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 51
sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e
regionali].
57. [La deliberazione di cui al comma 51 potrà anche
prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a
società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si
applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo nonché agli
articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile].
58. [ ].
58-bis. [ ].
59. [Le città metropolitane e i comuni, anche con la
partecipazione della provincia e della regione, possono costituire
società per azioni per progettare e realizzare interventi di
trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici
vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che
gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite
procedura di evidenza pubblica. Le società di trasformazione urbana
provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate
dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle
stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite
ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune. Le aree
interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con
delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di
intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le
aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli
enti locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla
società a titolo di concessione. I rapporti tra gli enti locali
azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono
disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli
obblighi e i diritti delle parti].
60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, è abrogato.
61. L'articolo 1 della legge 1°
ottobre 1951, n. 1084, è abrogato.
62.
63. Il consiglio comunale può determinare le
agevolazioni, sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi
gravati da canoni concessori non ricognitori.
64. Fino all'entrata in vigore delle nuove
disposizioni previste dall'articolo 3, comma 143, lettera e),
numero 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non
abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
possono, con proprio regolamento, non applicare le tasse sulle
concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre
1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979,
n. 3, o modificarne le aliquote.
65. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Città e
autonomie locali, sono disciplinati i casi e le modalità con le quali,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, sono ceduti a titolo
gratuito ai comuni, alle province e alle regioni che ne facciano
richiesta, beni immobili dello Stato, iscritti in catasto nel demanio
civile e militare che da almeno dieci anni risultino inutilizzati,
quando non si tratti di beni inseriti nel programma di dismissione di
beni immobili di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, né di beni che siano stati conferiti nei fondi
immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge
25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dall'articolo 3, comma 111,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono
essere alienati nei venti anni successivi alla cessione.
67. [Il comune e la provincia hanno un segretario
titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia
avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di
cui al comma 75].
68. [Il segretario comunale e provinciale svolge
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine
alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed
ai regolamenti. Il sindaco o il presidente della provincia, ove si
avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 51-bis
della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10,
della presente legge, contestualmente al provvedimento di nomina del
direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel
rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il
segretario ed il direttore generale. Il segretario sovrintende allo
svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività,
salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo
51-bis della legge n. 142 del 1990, il sindaco o il presidente
della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario
inoltre:a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di
assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la
verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente
è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali
nell'interesse dell'ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli
dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal
presidente della provincia].
69. [Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-bis,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dell'articolo
5 della presente legge, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare
il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento].
70. [Il sindaco e il presidente della provincia
nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo
dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al
comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avrà durata
corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della
provincia che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le
proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o
alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di
sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento
del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il
segretario è confermato].
71. [Il segretario può essere revocato con
provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia,
previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio].
72. [Il segretario comunale o provinciale non
confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in
posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni.
Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è
posto a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo per
le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza,
nonché per incarichi di cui al comma 78 presso altre amministrazioni
che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta
servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il
trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi
conferiti. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato
raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da
gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salvo
diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante
per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di
indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Decorsi quattro
anni senza aver preso servizio in qualità di titolare in altra sede il
segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche
amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed
economica].
73. [Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un
fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali e
percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario
dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in
sede di accordo contrattuale e da attribuire all'Agenzia].
74. [Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e
provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni].
75. [L'albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni
regionali].
76. [È istituita l'Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali avente personalità
giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero
dell'interno fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia di
riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in attuazione della
legge 15 marzo 1997, n. 59. L'Agenzia è gestita da un consiglio di
amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da un presidente
di provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali
eletti tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati dalla
Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel
proprio seno un presidente e un vicepresidente. Con la stessa
composizione e con le stesse modalità sono costituiti i consigli di
amministrazione delle sezioni regionali].
77. [Il numero complessivo degli iscritti all'albo
non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto
del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale
determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia
e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di
scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. Resta ferma
la facoltà dei comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di
segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione all'Agenzia
regionale. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso
dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale
ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79. Al relativo corso
si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i
laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio].
78. [Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro competente sentite le organizzazioni sindacali e le
rappresentanze degli enti locali e salvo quanto previsto dalla presente
legge, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e
l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la
sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, l'iscrizione
all'albo degli iscritti all'albo provvisorio, le modalità di
svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le
fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalità di
utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria.
Le abrogazioni e le modificazioni previste dal regolamento hanno effetto
decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento stesso. Il regolamento dovrà conformarsi ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione delle dotazioni organiche
dell'Agenzia nel limite massimo costituito dal personale del Servizio
segretari comunali e provinciali dell'amministrazione civile
dell'interno;
b) reclutamento del personale da destinare
all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilità,
ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni
dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione civile
dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori
ruolo;
c) previsione di un esame di idoneità per
l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi
dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei
dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione
autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui
al comma 79;
d) disciplina dell'ordinamento contabile
dell'Agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il
rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei
conti;
e) utilizzazione in via prioritaria dei segretari
non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze dell'Agenzia
e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di
funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre
amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico].
78-bis. [L'Agenzia, con deliberazione del
consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la dotazione
organica stabilita ai sensi del comma 78 in relazione alle esigenze di
funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità di
bilancio].
79. [L'Agenzia istituisce scuole regionali ed
interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari
comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione
locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma
della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. Con
regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali e le
rappresentanze degli enti locali, sono disciplinati l'organizzazione, il
funzionamento e l'ordinamento contabile delle scuole determinando i
criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa
anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e
ricerca].
79-bis. Le somme dovute alla Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle convenzioni
stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti
pubblici o privati, nonché le somme derivanti dall'erogazione di
prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
all'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le
medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure
previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni
fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali.
80. [Per il proprio funzionamento e per quello della
Scuola superiore, l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al
comma 73 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di
cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive
modificazioni].
81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
istituito, a cura del Ministro dell'interno, un albo provvisorio al
quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e
provinciali. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51bis
della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10,
della presente legge, e di cui al comma 68 del presente articolo. A
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente
della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli
iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e
fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del
D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, concernenti il divieto di trasferimento
per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari
comunali di qualifica iniziale.
82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì
stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti
necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e
provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche
acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresì, prevedere
disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche
amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta. Entro trenta
giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, è consentito
ai segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita
sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla
sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso
altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle statali,
mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile
in godimento. Le disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, del D.P.R. 17
gennaio 1990, n. 44, ed all'articolo 15 del D.L. 24 novembre 1990, n.
344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21,
sono abrogate.
83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e
reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale è disposta in
favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento
ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto
per almeno quattro anni le relative funzioni.
84. [Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia di cui ai commi
da 67 a 86 del presente articolo con propria legislazione. Nel
territorio della regione Trentino-Alto Adige, fino all'emanazione di
apposita legge, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11
marzo 1972, n. 118].
85. [All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno
1990, n. 142, sono soppresse le parole: "nonché del segretario
comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità"].
86. [L'articolo 52 e il comma 4 dell'articolo 53
della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono abrogati].
87. Con decreto del Presidente della Repubblica da
emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché
delle associazioni nazionali delle autonomie locali, è disciplinata la
procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e ai loro
consorzi di ricorrere a modalità di riscossione dei tributi nonché di
sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche
mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema
bancario e postale.
88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti
locali potranno altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti e
rimborsi di importi valutati di modica entità e dovuti all'ente
interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o
limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni
e degli enti locali diversi dalla carta moneta.
90..
91. I regolamenti comunali e provinciali in materia
di termine, di responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai
documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il
comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro
adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
92. Fino all'approvazione del regolamento previsto
dall'art. 7, comma 4, della L. 8 giugno 1990, n. 142, si applica la L. 7
agosto 1990, n. 241.
93. Alla revisione e semplificazione delle
disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia di
disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché dal testo unico delle leggi sui
pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991,
approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo
regolamento di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909,
n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, secondo i criteri e le modalità previsti
dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
94. Nell'àmbito dell'ulteriore semplificazione,
prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei
procedimenti amministrativi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575,
alla legge 19 marzo 1990, n. 55, alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano le
disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni,
imprese, società e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e
certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi da esse
previsti non siano più rilevanti ai fini della lotta alla criminalità
organizzata.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei,
con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel
rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il
Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri
interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i
quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del
presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano
altresì:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente
comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità
dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi
qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della
spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove
tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4,
comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli
ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio
1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione
permanente e ricorrente;
b) modalità e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione
sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti
informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di
università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca,
anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
96. Con decreti del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di
semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione
degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la
disciplina concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla
legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la
valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la
valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida
dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi
rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14,
anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle università per stranieri,
prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso
a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli
25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti
scientifici e professionali dei predetti professori, di modalità di
impiego, nonché di durata e di rinnovabilità dei contratti.
97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e
all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono
disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresì
norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione
Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché
delle scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari
situazioni linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia, nonché le province autonome di Trento e di
Bolzano possono, sentiti i Ministeri dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare
apposite convenzioni con università italiane e con quelle dei Paesi
dell'area linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni
disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle
università nonché le modalità di finanziamento. La stessa disciplina
si applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre
1990, n. 341.
99. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede, con uno o più decreti del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio
universitario nazionale, secondo criteri di affinità scientifica e
didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli
insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità
ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali.
100. Il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una
relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul
loro rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonché con
l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni università o istituto di istruzione
universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al
comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge fatta salva la facoltà per il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di
autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio
decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN),
modifiche ai predetti ordinamenti ovvero l'attivazione di corsi
universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data
di entrata in vigore della presente legge, purché previsti nei piani di
sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del
regolamento di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque
acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento
di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27
gennaio 1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le
modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma
restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di
studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da
parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con
esito positivo.
102. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è
organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome
universitarie. Esso formula pareri e proposte:
a) sulla programmazione universitaria;
b) sui criteri per la utilizzazione della quota
di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle
università;
c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonché
sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;
d) sui settori scientifico-disciplinari;
e) sul reclutamento dei professori e dei
ricercatori dell'università.
103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102,
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per
l'università.
104. Il CUN è composto da:
a) tre membri eletti in rappresentanza di
ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari
individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale
degli studenti, di cui all'articolo 20, comma 8, lettera b),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;
c) quattro membri eletti in rappresentanza del
personale tecnico e amministrativo delle università;
d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente
dei rettori delle università italiane (CRUI).
105. La mancata elezione di una delle rappresentanze
di cui al comma 104 non inficia la valida costituzione dell'organo.
106. Le modalità di elezione e di funzionamento del
CUN sono determinate con decreti del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni
parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di
cui al comma 104, lettera a), è comunque attribuito ai
professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna
area.
107. I componenti del CUN sono nominati con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in
attuazione della presente legge.
108. In sede di prima applicazione della presente
legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al
Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro
sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente le modalità di
elezione.
109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del
bilancio e dei princìpi di una corretta ed efficiente gestione delle
risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle università, per quanto
riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri
ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto
stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al
procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
110. Il contratto di lavoro del direttore
amministrativo, scelto tra dirigenti delle università, di altre
amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle
amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non
superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma
8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto
compatibile, e l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre
1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è
presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di
amministrazione e al senato accademico. In prima applicazione il
contratto di lavoro è stipulato con il direttore amministrativo in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata
determinata dagli organi competenti dell'ateneo.
111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico
impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti
dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 50 del
medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di
tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi
universitari, dai diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi
di laurea, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di
specializzazione, nonché dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera
a).
112. Fino al riordino della disciplina relativa allo
stato giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento,
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da
parte delle facoltà, di eminenti studiosi, non solo italiani, che
occupino analoga posizione in università straniere o che siano
insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, è abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto.
113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per
modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura
ordinaria, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e
introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso,
dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di
specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di
giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni
relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma
di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che
saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del
relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono
definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di
specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento
annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai
ed avvocati.
115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti
legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti
superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) possibilità di istituire facoltà o corsi di
laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre
facoltà o dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari
caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per
l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto
della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di
scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di
programmazione universitaria;
c) possibilità di attivare le facoltà anche
mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo
delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei
contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in
istituto universitario autonomo o in facoltà di uno degli atenei
romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi
e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del
personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda,
delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in
godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF
pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in
posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con
esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche
ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda,
anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla
lettera c), delle funzioni e del trattamento economico
complessivo in godimento per il personale tecnico-amministrativo in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli
ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi
dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonché previsione delle modalità di passaggio dal medesimo
ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente
comma;
h) previsione della possibilità, per le facoltà
universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con
il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di
programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di
specializzazione, nonché per l'uso di strutture e attrezzature.
116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre
1990, n. 341, le parole: "per i quali sia prevista" sono
sostituite dalle seguenti: "universitari, anche a quelli per i
quali l'atto emanato dal Ministro preveda".
117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori
di musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori
di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette
istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di
specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione
all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa
vigente. Nell'organizzazione delle corrispondenti attività didattiche,
le università potranno stipulare apposite convenzioni con le predette
istituzioni e, per quanto riguarda in particolare l'educazione musicale,
con le scuole di didattica della musica.
118
119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con
i commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i commi 3,
4, 5 e 7 dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo 4, i commi 1, 2 e 3
dell'articolo 9, l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, e l'articolo
14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché gli articoli 65 e 67
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I
regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere a), b)
e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
120. In deroga alle procedure di programmazione di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e
integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non statale
nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e
della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e
da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio
di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono
emanati sentito altresì l'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche,
strumentali, finanziarie, edilizie, nonché concernenti l'organico del
personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati,
con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia
previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore
legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia
di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi
dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono
determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente
con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della
Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio
previsto per le università non statali, nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al
presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i
regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente
con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della
Valle d'Aosta.
121. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita alla provincia autonoma
di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di
finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia
universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche
mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione
delle predette norme la provincia eserciterà le relative funzioni
amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla regione autonoma
della Valle d'Aosta della potestà legislativa nella materia di cui al
presente comma si procederà, successivamente al decreto di
autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi
dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive
modificazioni.
122. L'università degli studi di Trento e gli atenei
di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la collaborazione
scientifica con le università e con i centri di ricerca degli altri
Stati ed in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le
esigenze sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento. I relativi
accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi
integrati di studio sia presso entrambe le università, sia presso una
di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime università
riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani
di studio svolti dagli studenti presso le università e istituzioni
universitarie estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine
dei corsi integrati.
123. Gli accordi di collaborazione cui al comma 122,
qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma
e di dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro
stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal
ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge,
con obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri
contenuti nei decreti di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono
esecutivi.
124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120
istituito sul territorio della provincia autonoma di Bolzano le
disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo
riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi
aderenti all'Unione europea la cui equipollenza è direttamente
riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in
vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione
europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le
corrispondenti facoltà. Nel caso in cui i medesimi scambi di note
prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami
integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato testo
unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933 è subordinata
all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi
universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.
125. I competenti organi dell'università degli studi
di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di
associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che
rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle
anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella
misura massima, per l'università di Trento, del trenta per cento delle
rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica.
La facoltà di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella
misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento,
all'università istituita nel territorio della regione autonoma della
Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella provincia autonoma di
Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa
con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
126. L'università degli studi di Trento e gli atenei
di cui al comma 120 possono istituire la facoltà di scienza della
formazione. L'attivazione del corso di laurea in scienze della
formazione primaria è subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi
di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola
magistrale e degli istituti magistrali.
127. In sede di prima applicazione delle disposizioni
di cui a comma 95, lettera c), al fine di favorire la
realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale
dell'università di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore
di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo
titolo è rilasciato dalla università di cui al presente comma,
limitatamente ai dottorati di cui è sede amministrativa. In tali casi
la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui
all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, è sostituita da una commissione nominata dal rettore,
composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due professori
ordinari e un professore associato. Almeno due componenti della
commissione non devono appartenere alla predetta università.
128. La provincia autonoma di Trento può disporre
con leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi a favore
dell'università degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca
scientifica e per l'attuazione di specifici programmi e progetti
formativi.
129. Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14
agosto 1982, n. 590, la parola: "contestualmente" è
sostituita dalle seguenti: "in correlazione".
130..
131. Nell'esercizio della delega prevista dal capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa
stabiliti il Governo può prevedere il trasferimento della gestione di
musei statali alle regioni, alle province o ai comuni.
132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco,
conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in
materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei
parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura
sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio
sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori
possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle
evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso
delle spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite
anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto
pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale
personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al
primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento
in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto
pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le procedure per la
autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a
traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle
violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico
veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso
regolamento sono individuate le finalità perseguibili nella rilevazione
e nella utilizzazione dei dati, nonché le categorie di soggetti che
possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti.
134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo
1986, n. 65, la parola: "portano" è sostituita dalle
seguenti: "possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio
comunale, portare".
135. Per la stipula delle convenzioni di cui
all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con i comuni per il
Ministero della difesa provvede il rappresentante del Governo competente
per territorio.
136. In attesa della nuova disciplina in materia di
ordinamento degli enti locali e degli istituti di partecipazione
popolare, è consentito il contemporaneo svolgimento delle consultazioni
referendarie comunali con i referendum abrogativi nazionali che
dovranno svolgersi nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione
a tale disposizione, si applicano le norme relative alle consultazioni
referendarie nazionali e quelle attuative che verranno stabilite, anche
in deroga al disposto dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso decreto sono
determinati i criteri di ripartizione delle spese tra gli enti
interessati, in ragione del numero dei referendum di competenza
di ciascun ente.
137. Le disposizioni della presente legge si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle
norme di attuazione.
138. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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