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D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 103
Recepimento della direttiva
90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di
telecomunicazioni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art.
54 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per
l'attuazione della direttiva 90/388/CEE in tema di concorrenza nei
mercati dei servizi di telecomunicazioni;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 febbraio 1995;
Acquisito il
parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16
marzo 1995;
Sulla
proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica
incaricato del coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "organismi di telecomunicazioni", gli
enti pubblici o privati, ivi comprese le consociate da essi controllate,
ai quali uno Stato membro concede diritti speciali o esclusivi per
l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni, qualora
necessario, per la fornitura di servizi di telecomunicazioni;
b) "diritti speciali o esclusivi", i
diritti concessi da uno Stato membro o da un'autorità pubblica ad uno o
più organismi pubblici o privati mediante ogni strumento legislativo,
regolamentare o amministrativo che riservi loro la fornitura di un
servizio o la gestione di una determinata attività;
c) "rete pubblica di telecomunicazioni",
l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che permette la
trasmissione di segnali fra punti terminali definiti della rete,
mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
d) "servizi di telecomunicazioni", i
servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella
trasmissione e nell'instradamento di segnali sulla rete pubblica di
telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad
eccezione della radiodiffusione e della televisione;
e) "punto terminale di rete", l'insieme
delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che
fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie
per poter accedere a detta rete pubblica e comunicare efficacemente per
il suo tramite;
f) "esigenze fondamentali", i motivi di
interesse generale e di natura non economica, che possono indurre uno
Stato membro a limitare l'accesso alla rete pubblica o ai servizi
pubblici di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di
funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità e, nei
casi in cui sono giustificate, l'interoperabilità dei servizi e la
protezione dei dati; la protezione dei dati può comprendere la tutela
dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o
memorizzate, nonché la tutela della sfera privata;
g) "servizio di telefonia vocale", la
fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della
voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali
della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare
l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per
comunicare con un altro punto terminale;
h) "servizio telex", la fornitura al
pubblico del trasporto diretto di messaggi telescritti conformemente
alla relativa raccomandazione del comitato consultivo internazionale
telegrafico e telefonico (CCITT), in partenza e a destinazione dei punti
terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di
utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete
per comunicare con un altro punto terminale;
i) "servizio di trasmissione di dati a
commutazione di pacchetto o di circuito", la fornitura al pubblico
del trasporto diretto di dati in partenza e a destinazione dei punti
terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di
utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete
per comunicare con un altro punto terminale;
l) "semplice rivendita di capacità", la
fornitura al pubblico, come servizio distinto, della trasmissione di
dati su linee affittate in cui la commutazione, il trattamento,
l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo sono compresi
solo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in
partenza e a destinazione della rete pubblica commutata.
2. Accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni.
1. L'accesso alla rete pubblica per la fornitura,
mediante collegamenti commutati o diretti della predetta rete, dei
servizi di telecomunicazioni diversi dal servizio di telefonia vocale,
come definito dall'art. 1, comma 1, lettera g), è consentito, salvo
quanto disposto nei commi 2 e 3, ai sensi del presente decreto
legislativo.
2. Il presente decreto legislativo non si applica al
servizio telex, alla radiotelefonia mobile, al radioavviso ed alle
comunicazioni via satellite.
3. L'accesso di cui al comma 1 può essere limitato,
nell'ambito dei poteri di autorizzazione di cui all'art. 3, per il
rispetto delle esigenze fondamentali rappresentate:
a) dalla sicurezza di funzionamento della rete
pubblica;
b) dal mantenimento dell'integrità della rete
stessa;
c) dalla interoperabilità dei servizi di
telecomunicazioni e dalla protezione dei dati qualora ricorrano
comprovati motivi di interesse pubblico generale non di natura
economica.
4. Le condizioni commerciali e tariffarie per
l'accesso alla rete pubblica sono rese note mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni.
5. Il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, in occasione dell'aumento delle tariffe riguardanti i
circuiti affittati, comunica alla Commissione europea gli elementi posti
alla base dell'aumento.
3. Offerta di servizi di telecomunicazioni.
1. Quando sono utilizzati collegamenti commutati
della rete pubblica, i servizi di cui all'art. 2, comma 1, fatta
eccezione per quelli di cui al comma 3 del presente articolo, possono
essere offerti al pubblico decorsi sessanta giorni dalla presentazione
al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di una dichiarazione
con la relazione descrittiva dei servizi e dei collegamenti.
2. Quando sono utilizzati collegamenti diretti della
rete pubblica, l'offerta al pubblico dei servizi di cui all'art. 2,
comma 1, anche da parte del gestore della rete pubblica, deve essere
previamente autorizzata dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
3. L'offerta al pubblico di servizi di trasmissione
dati a commutazione di pacchetto o di circuito, come definiti dall'art.
1, comma 1, lettera i), nonché l'offerta al pubblico della semplice
rivendita di capacità, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera l),
devono essere previamente autorizzate dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 comporta
l'esplicito impegno del titolare e dei suoi collaboratori a qualsiasi
titolo a rispettare gli obblighi concernenti:
a) le esigenze fondamentali di cui all'art. 2, comma
3;
b) la natura e le caratteristiche dei servizi di
trasmissione dati a commutazione;
c) le condizioni di permanenza, di disponibilità e
di qualità dei servizi sotto l'aspetto commerciale;
d) le prescrizioni tecniche riguardanti:
1) l'accesso ai servizi di trasmissione dati a
commutazione da parte di terzi;
2) l'interconnessione tra servizi di
telecomunicazioni;
3) la compatibilità di funzionamento tra servizi di
telecomunicazioni;
e) le condizioni per la salvaguardia dei compiti di
interesse economico generale affidati al gestore della rete pubblica per
quanto concerne la trasmissione dati a commutazione, con particolare
riguardo alla graduale estensione della copertura geografica sul
territorio nazionale ed al rispetto delle norme sulla concorrenza;
f) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della
sicurezza e della difesa nazionale;
g) il divieto di effettuare la semplice rivendita di
capacità di circuiti affittati per l'espletamento del servizio di
telefonia vocale, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera g), e dei
servizi di cui all'art. 2, comma 2.
5. Sulle domande di autorizzazione di cui ai commi 2
e 3 deve provvedersi entro i novanta giorni successivi alla loro
presentazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il
rifiuto della autorizzazione deve indicare le ragioni giuridiche o
tecniche che lo motivano. L'autorizzazione è concessa sulla base di
criteri oggettivi e non discriminatori.
6. Entro il termine di cui al comma 5, può essere
data al richiedente comunicazione di un nuovo termine, non superiore a
trenta giorni, entro il quale si deve provvedere, specificandone le
ragioni amministrative o tecniche.
7. Trascorsi i termini di cui ai commi 5 e 6, senza
che sia stato comunicato all'interessato alcun provvedimento da parte
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la domanda di
rilascio di autorizzazione si considera accolta.
8. Le prescrizioni tecniche relative agli obblighi di
cui al comma 4 sono adottate con decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Interfacce tecniche ed omologazione.
1. Le caratteristiche delle interfacce tecniche
necessarie per l'utilizzazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni
sono disciplinate dal regolamento di attuazione della legge 28 marzo
1991, n. 109, adottato con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314.
2. Le apparecchiature terminali necessarie per
l'esercizio dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1,
devono essere omologate; si applicano le disposizioni di cui alla citata
legge n. 109 del 1991 ed al relativo regolamento di attuazione, adottato
con il citato decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
n. 314 del 1992.
5. Interconnessione con la rete pubblica.
1. È consentito interconnettere collegamenti diretti
per servizi di trattamento delle informazioni e per servizi di
trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito tra di loro
e con la rete pubblica di telecomunicazioni, alle condizioni tecniche e
commerciali stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.
6. Trattamento dei segnali.
1. Nella prestazione dei servizi di telecomunicazioni
non sono ammesse restrizioni relative al trattamento dei segnali prima
della loro trasmissione sulla rete pubblica o dopo la loro ricezione,
diverse da quelle occorrenti per la salvaguardia delle esigenze connesse
all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica ed alla difesa nazionale.
7. Sanzioni.
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui
all'art. 3, comma 1, ed all'art. 12, comma 1, il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni dispone la sospensione dei collegamenti sino
alla regolarizzazione delle relative procedure.
2. In caso di espletamento dei servizi di cui
all'art. 3, commi 2 e 3, in difformità da quanto previsto negli atti di
autorizzazione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
dispone la sospensione dei collegamenti utilizzati per un periodo da
dieci giorni a tre mesi; in caso di recidiva, dispone la revoca
dell'autorizzazione.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui
all'art. 3, commi 2 e 3, e di omessa richiesta di autorizzazione, di cui
all'art. 12, comma 1, oltre a quanto previsto nel comma 2, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni
a lire trentamilioni.
8. Mezzi di tutela.
1. In caso di rifiuto da parte del gestore della rete
pubblica di interconnettere collegamenti diretti per servizi di
trattamento delle informazioni e di trasmissione dati a commutazione, è
ammesso reclamo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che
decide entro novanta giorni. Analoga procedura è consentita
nell'ipotesi che sia eccepita l'onerosità delle condizioni economiche
richieste per l'interconnessione.
2. I provvedimenti del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, con i quali non sono accolte richieste di accesso
alla rete pubblica di telecomunicazioni o di affitto di collegamenti
diretti, ed i provvedimenti di mancato accoglimento dei reclami di cui
al comma 1 devono essere motivati.
3. Avverso i provvedimenti di cui all'art. 3, comma
5, all'art. 7, commi 1 e 2, ed al comma 2 del presente articolo è
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
9. Convenzioni.
1. Le convenzioni per la concessione dei servizi di
telecomunicazioni ad uso pubblico, approvate con decreto del Presidente
della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, sono adeguate alle norme del
presente decreto legislativo entro i sei mesi successivi alla data della
sua entrata in vigore.
10. Contributi.
1. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 3,
commi 2 e 3, sono tenuti a versare al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, al momento del rilascio e del rinnovo, un contributo
a rimborso degli oneri sostenuti.
2. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 3,
comma 3, sono altresì tenuti a versare al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni un contributo annuo per le spese dello stesso
sostenute per verifiche e controlli tecnici ed amministrativi.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2, dovuti anche
dal gestore della rete pubblica, nonché le relative modalità di
versamento sono fissati con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi
sono aggiornati ogni due anni secondo il tasso programmato di
inflazione.
4. I contributi non versati sono riscossi, con gli
interessi legali maggiorati del tre per cento, mediante ruoli formati
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ad opera dei
concessionari della riscossione dei tributi. Per la formazione dei ruoli
e per la riscossione delle quote in essi inscritte si applicano le
disposizioni contenute nell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
11. Svolgimento dei servizi.
1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (7), con decreto del Presidente della Repubblica
sono stabilite le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei
servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, anche per i
servizi destinati a gruppi chiusi di utenti.
2. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative
al trattamento dei dati personali.
12. Disposizione transitoria.
1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, offra al pubblico i servizi di
telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, deve, entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 11, comma 1,
presentare la dichiarazione o richiedere l'autorizzazione in conformità
a quanto previsto dall'art. 3, commi 1, 2 e 3.
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