Torna
indietro
Dir.
97/7/CE del 20 maggio 1997
Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio
riguardante
la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza
Il
Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,visto il trattato
che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100A,
vista
la proposta della Commissione,
visto
il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando
in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,
visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 27
novembre 1996,
(1)
considerando che è necessario, nell'ambito della realizzazione degli
obiettivi del mercato interno, adottare le misure intese a consolidare
progressivamente tale mercato;
(2)
considerando che la libera circolazione delle merci e dei servizi
riguarda non soltanto il commercio professionale ma altresì i privati;
che essa implica per i consumatori la possibilità di accedere alle
merci e ai servizi di un altro Stato membro alle stesse condizioni della
popolazione di tale Stato;
(3)
considerando che la vendita transfrontaliera a distanza può
rappresentare per i consumatori una delle principali manifestazioni
concrete della realizzazione del mercato interno, come è stato
constatato, tra l'altro, nella comunicazione della Commissione al
Consiglio "Verso un mercato unico della distribuzione"; che è
indispensabile per il buon funzionamento del mercato interno che i
consumatori possano rivolgersi ad un'impresa situata fuori del proprio
paese, benché quest'ultima disponga di una filiale nel paese di
residenza del consumatore;
(4)
considerando che l'introduzione di nuove tecnologie comporta una
moltiplicazione dei mezzi messi a disposizione dei consumatori per
conoscere le offerte fatte dovunque nella Comunità e per fare le loro
ordinazioni; che taluni Stati membri hanno già adottato disposizioni
differenti o divergenti per la protezione dei consumatori nelle vendite
a distanza con effetti negativi sulla concorrenza tra le imprese nel
mercato unico; che è quindi necessario introdurre un minimo di regole
comuni a livello comunitario in questo settore;
(5)
considerando che i punti 18 e 19 dell'allegato alla risoluzione del
Consiglio del 14 aprile 1975 riguardante un programma preliminare della
Comunità economica europea per una politica di protezione e di
informazione del consumatore enunciano la necessità di proteggere gli
acquirenti di beni o di servizi contro richieste di pagamento di merci
non ordinate e contro i metodi aggressivi di vendita;
(6)
considerando che la comunicazione della Commissione al Consiglio dal
titolo "Nuovo impulso alla politica di protezione del
consumatore", approvata dalla risoluzione del Consiglio del 23
giugno 1986, annunciava al punto 33 che la Commissione avrebbe
presentato proposte riguardanti l'impiego delle nuove tecnologie di
informazione che consentono ai consumatori di fare a domicilio
ordinazioni a un fornitore;
(7)
considerando che la risoluzione del Consiglio del 9 novembre 1989 sulle
future priorità per il rilancio della politica di protezione dei
consumatori invita la Commissione a rivolgere i suoi sforzi in via
prioritaria ai settori indicati nell'allegato; che questo allegato
menziona le nuove tecnologie che consentono la vendita a distanza; che
la Commissione ha dato seguito a questa risoluzione con l'adozione di un
"piano d'azione triennale per la politica di protezione dei
consumatori nella CEE (1990-1992)" e che detto piano prevede
l'adozione di una direttiva in materia;
(8)
considerando che l'uso delle lingue in materia di contratti a distanza
rientra nelle competenze degli Stati membri;
(9)
considerando che il contratto negoziato a distanza è caratterizzato
dall'impiego di una o più tecniche di comunicazione a distanza; che
queste diverse tecniche sono utilizzate nell'ambito di un sistema
organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza che
vi sia la presenza simultanea del fornitore e del consumatore; che la
costante evoluzione di queste tecniche non consente di redigerne un
elenco esaustivo ma richiede che vengano definiti principi validi anche
per quelle tecniche che sono ancora poco impiegate;
(10)
considerando che una medesima transazione comprendente prestazioni
successive o altri atti di esecuzione periodica può dare adito a
qualificazioni giuridiche diverse, a seconda delle legislazioni degli
Stati membri; che, fatta salva la facoltà degli Stati membri di
ricorrere all'articolo 14, le disposizioni della presente direttiva non
possono essere applicate in modo difforme, in funzione delle
legislazioni degli Stati membri; che, a tal fine, appare pertanto
legittimo prevedere che debba esserci conformità con le disposizioni
della presente direttiva almeno in occasione della prima di una serie di
prestazioni successive o del primo di altri atti di esecuzione periodica
che possano ritenersi un tutt'uno, sia che detta prestazione o serie di
prestazioni costituiscano l'oggetto di un contratto singolo ovvero di
contratti successivi e distinti;
(11)
considerando che l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza non
deve portare ad una diminuzione dell'informazione fornita al
consumatore; che è necessario pertanto determinare le informazioni che
devono essere obbligatoriamente trasmesse al consumatore a prescindere
dalla tecnica di comunicazione impiegata; che l'informazione trasmessa
deve inoltre conformarsi alle altre regole comunitarie pertinenti ed in
particolare alla direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre
1984,
relativa
al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole;
che, in caso di eccezioni all'obbligo di fornire informazioni, è
lasciato alla discrezionalità del consumatore se chiedere alcune
informazioni di base quali l'identità del fornitore, le caratteristiche
principali dei beni o servizi ed il loro prezzo;
(12)
considerando che in caso di comunicazione telefonica è opportuno che il
consumatore ottenga sufficienti informazioni all'inizio della
conversazione per decidere se continuare o meno;
(13)
considerando che l'informazione diffusa da talune tecnologie
elettroniche ha spesso un carattere effimero in quanto essa non è
ricevuta su un supporto durevole; che è necessario che il consumatore
riceva, in tempo utile, per iscritto, informazioni necessarie ai fini
della buona esecuzione del contratto;
(14)
considerando che il consumatore non ha in concreto la possibilità di
visionare il bene o di prendere conoscenza della natura del servizio
prima della conclusione del contratto; che si dovrebbe prevedere un
diritto di recesso, a meno che la presente direttiva non disponga
diversamente; che è necessario limitare ai costi diretti di spedizione
dei beni al mittente gli oneri - qualora ve ne siano - derivanti al
consumatore dall'esercizio del diritto di recesso, che altrimenti resterà
formale; che questo diritto di recesso lascia impregiudicati i diritti
del consumatore previsti dalla legislazione nazionale, con particolare
riferimento alla ricezione di beni deteriorati o servizi alterati o di
servizi e beni non corrispondenti alla descrizione contenuta
nell'offerta di tali prodotti o servizi; che spetta agli Stati membri
determinare le altre condizioni e modalità relative all'esercizio del
diritto di recesso;
(15)
considerando che è necessario altresì prevedere un termine di
esecuzione del contratto qualora esso non sia stato stabilito all'atto
dell'ordinazione;
(16)
considerando che la tecnica promozionale consistente nell'invio al
consumatore di un prodotto o nella fornitura di un servizio a titolo
oneroso senza richiesta preliminare o accordo esplicito da parte sua non
può essere accettata, sempreché non si tratti di una fornitura di
sostituzione;
(17)
considerando che occorre tener presenti i principi sanciti dagli
articoli 8 e 10 della Convenzione europea, del 4 novembre 1950, per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; che
occorre riconoscere al consumatore un diritto alla protezione della vita
privata, segnatamente per quanto concerne la tranquillità rispetto a
talune tecniche di comunicazione particolarmente invadenti e che occorre
pertanto precisare i limiti specifici all'impiego di tali tecniche; che
gli Stati membri dovrebbero adottare opportune misure per proteggere
efficacemente da siffatti contatti i consumatori che hanno dichiarato di
non voler essere contattati tramite determinate tecniche di
comunicazione, ferma restando la tutela specifica prevista per i
consumatori a norma della legislazione comunitaria relativa alla
protezione dei dati personali e della vita privata;
(18)
considerando che è importante che le regole fondamentali vincolanti
della presente direttiva siano completate, ove opportuno, da regole di
autodisciplina professionale conformemente alla raccomandazione
92/295/CEE della Commissione, del 7 aprile 1992, relativa a codici di
comportamento per la tutela dei consumatori in materia di contratti
negoziati a distanza;
(19)
considerando che, ai fini di una tutela ottimale dei consumatori, è
importante che il consumatore sia sufficientemente informato sulle
disposizioni della presente direttiva e sugli eventuali codici di
comportamento esistenti in materia;
(20)
considerando che il mancato rispetto delle disposizioni della presente
direttiva può recare pregiudizio ai consumatori ma anche ai
concorrenti; che si possono quindi prevedere disposizioni che consentano
di vigilare sulla sua applicazione a organismi pubblici o al loro
rappresentante, o a organizzazioni di consumatori che secondo la
legislazione nazionale abbiano un legittimo interesse a proteggere i
consumatori, oppure a organizzazioni professionali titolari di un
legittimo interesse ad agire;
(21)
considerando che, ai fini della tutela dei consumatori, è importante
affrontare non appena possibile la questione dei reclami
transfrontalieri; che il 14 febbraio 1996 la Commissione ha pubblicato
un piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e sulla
risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del
mercato interno; che tale piano d'azione prevede iniziative specifiche
per la promozione dei procedimenti extragiudiziali; che sono stabiliti
criteri oggettivi (allegato II) per garantire l'affidabilità dei
procedimenti suddetti ed è previsto l'uso di moduli di reclamo
standardizzati (allegato III);
(22)
considerando che nell'impiego delle nuove tecnologie il consumatore non
ha padronanza della tecnica; che è pertanto necessario prevedere che
l'onere della prova possa incombere al fornitore;
(23)
considerando che in taluni casi esiste il rischio di privare il
consumatore della protezione accordata dalla presente direttiva
designando il diritto di un paese terzo come diritto applicabile al
contratto; che pertanto occorre prevedere nella presente direttiva
disposizioni intese ad evitare tale rischio;
(24)
considerando che uno Stato membro può vietare, per motivi di interesse
generale, la commercializzazione sul suo territorio, tramite contratti
negoziati a distanza, di taluni prodotti e servizi; che questo divieto
deve avvenire nel rispetto delle regole comunitarie; che tali divieti
sono già previsti, in particolare in materia di medicinali, dalla
direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività
televisive e dalla direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992,
concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano,
hanno
adottato la presente direttiva:
Articolo
1
Oggetto
La
presente direttiva ha come oggetto di ravvicinare le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
riguardanti i contratti a distanza tra consumatori e fornitori.
Articolo
2
Definizioni
Ai
fini della presente direttiva si intende per:
1)
contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto beni o
servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un
sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato
dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più
tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del
contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
2)
consumatore: qualunque persona fisica che, nei contratti oggetto della
presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della
sua attività professionale;
3)
fornitore: qualunque persona fisica o giuridica che nei contratti in
parola agisca nel quadro della sua attività professionale;
4)
tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la
presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa
impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti; un elenco
indicativo delle tecniche contemplate dalla presente direttiva è
riportato nell'allegato I;
5)
operatore di tecnica di comunicazione: qualunque persona fisica o
giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consista
nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di
comunicazione a distanza.
Articolo
3
Eccezioni
1.
La presente direttiva non si applica ai contratti:
-
relativi ai servizi finanziari di cui l'allegato II contiene un elenco
non esauriente;
-
conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
-
conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni
pubblici;
-
conclusi per la costruzione e la vendita di beni immobili, ovvero ai
contratti riguardanti altri diritti relativi a beni immobili, ad
eccezione della locazione;
-
conclusi in occasione di una vendita all'asta.
2.
Gli articoli 4, 5, 6 e l'articolo 7, paragrafo 1 non si applicano:
-
ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri
beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio di un
consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da
distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
-
ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai
trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della
conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali
prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito; in
caso di attività ricreative all'aperto il fornitore può, in via
d'eccezione, riservarsi il diritto di non applicare l'articolo 7,
paragrafo 2, in casi specifici.
Articolo
4
Informazioni
preliminari
1.
In tempo utile prima della conclusione di qualsiasi contratto a
distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a)
identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il
pagamento anticipato, indirizzo del fornitore;
b)
caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c)
prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o imposte;
d)
eventuali spese di consegna;
e)
modalità di pagamento, consegna o esecuzione del contratto;
f)
esistenza del diritto di recesso, tranne nei casi di cui all'articolo 6,
paragrafo 3;
g)
costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è
calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
h)
durata della validità dell'offerta o del prezzo;
i)
se del caso, durata minima del contratto in caso di contratti per la
fornitura di prodotti o la prestazione di servizi di esecuzione
continuata o periodica.
2.
Le informazioni di cui al paragrafo 1, il cui scopo commerciale deve
essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e
comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a
distanza impiegata, osservando in particolare i principi di lealtà in
materia di transazioni commerciali e di protezione di coloro che secondo
le disposizioni legislative degli Stati membri sono incapaci di
manifestare il loro consenso, come ad esempio i minori.
3.
Inoltre, in caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore
e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo
inequivocabile all'inizio di qualsiasi conversazione telefonica con il
consumatore.
Articolo
5
Conferma
scritta delle informazioni
1.
Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o su altro supporto
duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile delle informazioni
previste all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) ad f), in tempo
utile all'atto dell'esecuzione del contratto e al più tardi al momento
della consegna per quanto riguarda i beni non destinati ad essere
consegnati a terzi, a meno che esse non gli siano già state fornite,
per iscritto o sull'altro supporto duraturo, a sua disposizione ed a lui
accessibile prima della conclusione del contratto.
Devono
comunque essere forniti:
-
un'informazione scritta sulle condizioni e le modalità di esercizio del
diritto di recesso ai sensi dell'articolo 6, inclusi i casi di cui
all'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino;
-
l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può
presentare reclami;
-
informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali
esistenti;
-
le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o
di durata superiore ad un anno.
2.
Il paragrafo 1 non si applica ai servizi la cui esecuzione è effettuata
mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora siano forniti
in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di
comunicazione. Ciò nondimeno, il consumatore deve comunque poter
disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui può
presentare reclami.
Articolo
6
Diritto
di recesso
1.
Per qualunque contratto negoziato a distanza il consumatore ha diritto
di recedere entro un termine di almeno sette giorni lavorativi senza
alcuna penalità e senza specificarne il motivo. Le uniche spese
eventualmente a carico del consumatore dovute all'esercizio del suo
diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al
mittente.
Per
l'esercizio di questo diritto, il termine decorre:
-
per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove
siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 5;
-
per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno
in cui sono stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 5,
qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché il
termine non superi il termine di tre mesi di cui al comma seguente.
Nel
caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui
all'articolo 5, il termine sarà di tre
mesi.
Tale termine decorre:
-
per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
-
per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
Se
le informazioni di cui all'articolo 5 sono fornite entro tale termine di
tre mesi, il consumatore disporrà da tale momento del termine di almeno
sette giorni lavorativi, di cui al primo comma.
2.
Se il diritto di recesso è stato esercitato dal consumatore
conformemente al presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso
delle somme versate dal consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente.
Le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute
all'esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di
spedizione dei beni al mittente. Tale rimborso deve avvenire nel minor
tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni.
3.
Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare
il diritto di recesso previsto nel paragrafo 1 per i contratti:
-
di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo
del consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni
lavorativi, previsto al paragrafo 1;
-
di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni
dei tassi del mercato finanziario che il ornitore non è in grado di
controllare;
-
di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati
o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di
deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
-
di fornitura di registrazioni audio e video, o di software informatici
sigillati, aperti dal consumatore;
-
di fornitura di giornali, periodici e riviste;
-
di servizi di scommesse e lotterie.
4.
Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che:
-
se il prezzo di un bene o di un servizio è interamente o parzialmente
coperto da un credito, concesso dal fornitore, o
-
se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito
concesso al consumatore da terzi in base ad un accordo tra questi e il
fornitore,
il
contratto di credito sia risolto di diritto, senza alcuna penalità,
qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente al
paragrafo 1.
Gli
Stati membri determinano le modalità di risoluzione del contratto di
credito.
Articolo
7
Esecuzione
del contratto
1.
Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire
l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2.
In caso di mancata esecuzione del contratto da parte di un fornitore,
dovuta alla mancata disponibilità del bene o del servizio richiesto, il
consumatore ne deve essere informato e deve poter essere rimborsato
quanto prima delle somme eventualmente pagate ed in ogni caso entro
trenta giorni.
3.
Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che il fornitore possa
consegnare al consumatore un bene o un servizio di qualità e prezzo
equivalenti, qualora sia stata prevista questa possibilità prima della
conclusione del contratto, o nel contratto. Il consumatore deve essere
informato di tale possibilità in modo chiaro e comprensibile. Le spese
di rinvio conseguenti all'esercizio del diritto di recesso sono, in
questo caso, a carico del fornitore ed il consumatore deve esserne
informato. In al caso la fornitura di un bene o di un servizio non può
essere assimilata ad una fornitura non richiesta ai sensi dell'articolo
9.
Articolo
8
Pagamento
mediante carta
Gli
Stati membri accertano che esistano misure appropriate affinché:
-
il consumatore possa chiedere l'annullamento di un pagamento in caso di
utilizzazione fraudolenta della sua carta di pagamento nell'ambito di
contratti a distanza cui si applica la presente direttiva;
-
in caso di utilizzazione fraudolenta, le somme versate a titolo di
pagamento vengano riaccreditate o restituite al consumatore.
Articolo
9
Fornitura
non richiesta
Gli
Stati membri adottano le disposizioni necessarie per:
-
vietare che beni o servizi siano forniti a un consumatore senza sua
previa ordinazione, allorché la fornitura comporta una richiesta di
pagamento;
-
dispensare il consumatore da qualsiasi prestazione corrispettiva in caso
di fornitura non richiesta; la mancata risposta non significa consenso.
Articolo
10
Limiti
all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1.
L'impiego da parte di un fornitore delle tecniche riportate in appresso
richiede il consenso preventivo del consumatore:
-
sistema automatizzato di chiamata senza intervento di un operatore
(dispositivo automatico di chiamata),
-
fax (telecopia).
2.
Gli Stati membri si accertano che le tecniche di comunicazione a
distanza diverse da quelle di cui al paragrafo 1, qualora consentano una
comunicazione individuale, possano essere impiegate solo se il
consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
Articolo
11
Ricorso
giudiziario o amministrativo
1.
Gli Stati membri accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per
assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali per l'attuazione
della presente direttiva nell'interesse dei consumatori.
2.
I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano di
adire secondo il diritto nazionale i tribunali o gli organi
amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni nazionali
per l'attuazione della presente direttiva ad uno o più dei seguenti
organismi:
a)
organismi pubblici o loro rappresentanti,
b)
organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a tutelare i
consumatori,
c)
organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse ad agire.
3.
a) Gli Stati membri possono stabilire che l'onere della prova
dell'esistenza di un'informazione
preliminare,
di una conferma scritta, o del rispetto dei termini e del consenso del
consumatore può essere a carico del fornitore.
b)
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i fornitori e
gli operatori di tecniche di comunicazione pongano fine alle pratiche
non conformi alle disposizioni adottate in applicazione della presente
direttiva quando siano in grado di farlo.
4.
Gli Stati membri possono prevedere che il controllo volontario del
rispetto delle disposizioni della presente direttiva da parte di
organismi autonomi ed il ricorso a tali organismi per la composizione di
controversie si aggiungano ai mezzi che gli Stati membri debbono
prevedere per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente
direttiva.
Articolo
12
Carattere
imperativo delle disposizioni
1.
Il consumatore non può rinunciare ai diritti conferitigli in virtù del
recepimento della presente direttiva nel diritto nazionale.
2.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore
non sia privato della tutela assicurata dalla presente direttiva a
motivo della scelta della legge di un paese terzo come legislazione
applicabile al contratto, laddove il contratto presenti un legame
stretto con il territorio di uno o più Stati membri.
Articolo
13
Norme
comunitarie
1.
Le disposizioni della presente direttiva si applicano nella misura in
cui non esistano, nell'ambito della normativa comunitaria, disposizioni
particolari che disciplinano globalmente taluni contratti a distanza.
2.
Quando una normativa comunitaria specifica contiene disposizioni che
disciplinano solo determinati aspetti della fornitura di beni o della
prestazione di servizi, tali disposizioni, e non le disposizioni della
presente direttiva, sono applicabili per detti aspetti specifici del
contratto negoziato a distanza.
Articolo
14
Clausola
minima
Gli
Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato
dalla presente direttiva, disposizioni più severe compatibili con il
trattato, per garantire al consumatore un livello di protezione più
elevato. Dette disposizioni comprendono, se del caso, il divieto, per
ragioni d'interesse generale, della commercializzazione nel loro
territorio di taluni beni o servizi, in particolare i medicinali,
mediante contratti a distanza, nel rispetto del trattato.
Articolo
15
Attuazione
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
2.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale
riferimento sono decise dagli Stati membri.
3.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
legislative interne che essi adottano nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.
4.
Al più tardi entro un termine di quattro anni dall'entrata in vigore
della presente direttiva la Commissione presenta al Parlamento europeo
ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della stessa, corredata,
se del caso, di una proposta di revisione.
Articolo
16
Informazione
del consumatore
Gli
Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore
della legge nazionale che recepisce la presente direttiva ed
incoraggiano, se del caso, le organizzazioni professionali ad informare
i consumatori dei loro codici di autoregolazione.
Articolo
17
Sistema
di reclami
La
Commissione studia l'attuabilità dell'istituzione di mezzi efficaci per
rispondere ai reclami dei consumatori in materia di vendite a distanza.
Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la
Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito
all'esito dello studio e presenta, se del caso, proposte in merito.
Articolo
18
La
presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo
19
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto
a Bruxelles, addì 20 maggio 1997.
Per
il Parlamento europeo
il
presidente
J.M.
Gil-Robles
Per
il Consiglio
il
presidente
J.
Van Aartsen
Allegato
I
Tecniche
di comunicazione di cui all'articolo 2, punto 4
-
Stampati senza indirizzo
-
Stampati con indirizzo
-
Lettera circolare
-
Pubblicità stampa con buono d'ordine
-
Catalogo
-
Telefono con intervento di un operatore
-
Telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di
chiamata, audiotext)
-
Radio
-
Videotelefono (telefono con immagine)
-
Teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o schermo
sensibile al tatto
-
Posta elettronica
-
Fax
-
Televisione (teleacquisto, televendita)
Allegato
II
Servizi
finanziari di cui all'articolo 3, paragrafo 1
-
Servizi d'investimento
-
Operazioni di assicurazione e di riassicurazione
-
Servizi bancari
-
Operazioni riguardanti fondi di pensione
-
Servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali
servizi comprendono in particolare:
-
i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE;
i servizi di società di investimenti collettivi;
-
i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del
riconoscimento reciproco cui si applica l'allegato della seconda
direttiva 89/646/CEE;
-
le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e
riassicurazione di cui:
-
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
-
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
-
alla direttiva 64/225/CEE;
-
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
Dichiarazione
del Consiglio e del Parlamento europeo sull'articolo 6, paragrafo 1
Il
Consiglio e il Parlamento europeo prendono atto che la Commissione
esaminerà la possibilità e l'opportunità di armonizzare il metodo di
calcolo del periodo di riflessione previsto nella normativa vigente in
materia di protezione dei consumatori, soprattutto nella direttiva
85/577/CEE del 20 dicembre 1985 per la protezione dei consumatori in
caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (vendita a
domicilio).
Dichiarazione
della Commissione sull'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino
La
Commissione ammette l'importanza che riveste la protezione dei
consumatori in caso di contratti a distanza per la prestazione di
servizi finanziari e in considerazione di ciò ha elaborato un libro
verde "Servizi finanziari: come soddisfare le aspettative dei
consumatori". In base ai risultati ottenuti dal libro verde, la
Commissione esaminerà le modalità e le possibilità di inserire la
protezione dei consumatori nella politica dei servizi finanziari e le
eventuali implicazioni legislative e, se del caso, presenterà proposte
adeguate.
Torna
indietro