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Direttiva n. 92/96/CEE del
10 novembre 1992
Direttiva
del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e
90/619/CEE
(terza
direttiva assicurazione vita).
Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità
economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, e
l'articolo 66,
vista la proposta della Commissione,
in cooperazione con il Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
1. considerando che è necessario completare il
mercato interno nel settore dell'assicurazione diretta sulla vita, sotto
il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libertà di
prestazione dei servizi, allo scopo di facilitare alle imprese di
assicurazione con sede sociale nella Comunità l'assunzione di impegni
all'interno della Comunità;
2. considerando che la seconda direttiva 90/619/CEE
del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione
diretta sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio
effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva
79/267/CEE, ha contribuito in larga misura alla realizzazione del
mercato interno nel settore dell'assicurazione diretta sulla vita,
accordando già ai contraenti che prendono l'iniziativa di sottoscrivere
un impegno con un'impresa di assicurazione in un altro Stato membro e
che quindi non necessitano di una particolare tutela nello Stato membro
dell'impegno, la piena libertà di fare ricorso al più ampio mercato
possibile delle assicurazioni;
3. considerando che la direttiva 90/619/CEE
rappresenta perciò una tappa importante verso il ravvicinamento dei
mercati nazionali in un unico mercato integrato, tappa che deve essere
completata da altri strumenti comunitari al fine di consentire a tutti i
contraenti, che prendano o meno l'iniziativa, la possibilità di fare
ricorso a qualsiasi assicuratore che abbia la propria sede sociale nella
Comunità e che vi svolge la propria attività in regime di libero
stabilimento o di libera prestazione dei servizi, garantendo loro al
tempo stesso un livello adeguato di tutela;
4. considerando che la presente direttiva rientra nel
quadro della normativa già realizzata, in particolare dalla prima
direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione
diretta sulla vita ed il suo esercizio, e dalla direttiva 91/674/CEE del
Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti
consolidati delle imprese di assicurazione;
5. considerando che l'impostazione adottata consiste
nell'attuare le forme di armonizzazione essenziali, necessarie e
sufficienti ad ottenere il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni
e dei sistemi di controllo prudenziale, così da rendere possibile il
rilascio di un'autorizzazione unica valida in tutta la Comunità e
l'applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro
d'origine;
6. considerando che, di conseguenza, l'accesso
all'attività assicurativa e l'esercizio della stessa saranno d'ora in
poi subordinati alla concessione di un'autorizzazione amministrativa
unica, rilasciata dalle autorità dello Stato membro in cui l'impresa di
assicurazione ha la propria sede sociale; che grazie a tale
autorizzazione l'impresa può svolgere le proprie attività ovunque
nella Comunità, sia in regime di libero stabilimento, sia in regime di
libera prestazione di servizi; che lo Stato membro della succursale o
della libera prestazione di servizi non potrà più richiedere una nuova
autorizzazione alle imprese di assicurazione che intendono esercitarvi
le proprie attività assicurative e che sono già autorizzate nello
Stato membro d'origine; che è pertanto opportuno modificare in tal
senso le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE;
7. considerando che spetta ormai alle autorità
competenti dello Stato membro d'origine vigilare sulla situazione
finanziaria dell'impresa di assicurazione, in particolare sulla
solvibilità e sulla costituzione di riserve tecniche sufficienti, nonché
sulla loro rappresentazione mediante congrue attività;
8. considerando che la realizzazione delle operazioni
a cui fa riferimento l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della
direttiva 79/267/CEE del Consiglio non può in alcun caso pregiudicare i
poteri conferiti alle rispettive autorità nei confronti degli enti
titolari delle attività previste nella suddetta disposizione;
9. considerando che talune disposizioni della
presente direttiva definiscono norme minime; che lo Stato membro di
origine può imporre norme più restrittive nei confronti delle imprese
di assicurazione autorizzate dalle proprie autorità competenti;
10. considerando che le autorità competenti degli
Stati membri devono pertanto disporre dei mezzi di controllo necessari
ad assicurare l'esercizio ordinato delle attività dell'impresa di
assicurazione nell'insieme della Comunità, svolte in regime sia di
libero stabilimento, sia di libera prestazione dei servizi;
che, in particolare, esse devono poter adottare
appropriate misure di salvaguardia od imporre sanzioni volte a prevenire
irregolarità ed infrazioni eventuali alle disposizioni in materia di
controllo delle assicurazioni;
11. considerando che è necessario adeguare le
disposizioni concernenti il trasferimento del portafoglio al regime
giuridico dell'autorizzazione unica istituito dalla presente direttiva;
12. considerando che è opportuno prevedere uno
snellimento della regola di specializzazione stabilita dalla direttiva
79/267/CEE affinché gli Stati membri che lo desiderano abbiano la
possibilità di concedere ad una stessa impresa autorizzazioni per i
rami previsti nell'allegato della direttiva 79/267/CEE e per le
operazioni di assicurazione che rientrano nei rami 1 e 2 dell'allegato
della direttiva 73/239/CEE; che tuttavia tale possibilità deve essere
soggetta a determinate condizioni di rispetto delle regole contabili e
delle regole in materia di liquidazione;
13. considerando che per la tutela degli assicurati
è necessario che ogni impresa di assicurazione costituisca riserve
tecniche sufficienti; che il calcolo di queste ultime si basa
essenzialmente su princìpi attuariali; che è opportuno coordinare
detti princìpi onde agevolare il reciproco riconoscimento delle
disposizioni prudenziali applicabili nei vari Stati membri;
14. considerando che, in un intento di prudenza, è
auspicabile stabilire un coordinamento minimo delle regole in materia di
limitazione del tasso d'interesse utilizzato per il calcolo delle
riserve tecniche e che, per tale limitazione, risulta appropriato
lasciare agli Stati membri la possibilità di scegliere liberamente il
metodo da adottare, dato che tutti i metodi attualmente applicati sono
ugualmente corretti, prudenziali ed equivalenti;
15. considerando che è opportuno coordinare le norme
concernenti il calcolo, la diversificazione, la localizzazione e la
congruenza delle attività di contropartita delle riserve tecniche al
fine di agevolare il riconoscimento reciproco delle disposizioni degli
Stati membri; che tale coordinamento deve tener conto delle misure
adottate in materia di liberalizzazione dei movimenti di capitali dalla
direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l'attuazione
dell'articolo 67 del trattato, nonché dei progressi compiuti dalla
Comunità ai fini del completamento dell'Unione economica e monetaria;
16. considerando peraltro che lo Stato membro
d'origine non può esigere dalle imprese di assicurazione di investire
le attività di contropartita delle loro riserve tecniche in categorie
determinate di cespiti, essendo tali prescrizioni incompatibili con le
misure in materia di libera circolazione dei capitali di cui alla
direttiva 88/361/CEE;
17. considerando che, in attesa di una direttiva sui
servizi di investimento la quale armonizzi tra l'altro la definizione
della nozione di mercato regolamentato, è necessario, ai fini della
presente direttiva e fatta salva la futura armonizzazione, dare una
definizione provvisoria di questa nozione, la quale sarà sostituita da
una definizione che sarà stata oggetto di armonizzazione comunitaria e
che assegnerà allo Stato membro di origine del mercato le responsabilità
che la presente direttiva assegna in materia, a titolo transitorio, allo
Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione;
18. considerando che è opportuno completare l'elenco
degli elementi che si prestano ad essere utilizzati per la costituzione
del margine di solvibilità, richiesto dalla direttiva 79/267/CEE, al
fine di tener conto dei nuovi strumenti finanziari e delle facilitazioni
accordate alle altre istituzioni finanziarie per l'alimentazione dei
loro fondi propri;
19. considerando che l'armonizzazione della normativa
del contratto assicurativo non è una condizione preliminare per la
realizzazione del mercato interno delle assicurazioni; che quindi la
possibilità lasciata agli Stati membri di imporre l'applicazione della
propria normativa ai contratti assicurativi coi quali sono assunti
impegni situati nel loro territorio è tale da offrire garanzie
sufficienti ai contraenti;
20. considerando che, nel quadro del mercato unico,
è nell'interesse del contraente aver accesso alla più ampia gamma
possibile di prodotti assicurativi offerti nella Comunità, al fine di
poter scegliere tra essi il più adeguato alle sue esigenze; che spetta
allo Stato membro dell'impegno vigilare affinché non sussista alcun
ostacolo alla possibilità di commercializzare nel suo territorio tutti
i prodotti assicurativi offerti nella Comunità, purché detti prodotti
non siano contrari alle disposizioni giuridiche di interesse generale in
vigore nello Stato membro dell'impegno e nella misura in cui l'interesse
generale non sia salvaguardato dalle disposizioni dello Stato membro
d'origine, sempreché tali disposizioni si applichino senza
discriminazioni a qualsiasi impresa operante in detto Stato membro e
siano obiettivamente necessarie e proporzionate all'obiettivo
perseguito;
21. considerando che gli Stati membri devono poter
vigilare affinché i prodotti assicurativi e la documentazione
contrattuale utilizzata per la copertura degli impegni sottoscritti nel
loro territorio in regime di libero stabilimento o di libera prestazione
di servizi rispettino le disposizioni giuridiche specifiche di interesse
generale applicabili; che i sistemi di controllo da utilizzare devono
adattarsi alle esigenze del mercato interno senza costituire una
condizione preliminare all'esercizio dell'attività assicurativa; che in
questa prospettiva i sistemi di approvazione preventiva delle condizioni
assicurative non sembrano giustificati; che è opportuno di conseguenza
predisporre altri sistemi più appropriati alle esigenze del mercato
interno e tali da permettere ad ogni Stato membro di garantire
l'essenziale tutela dei contraenti;
22. considerando che è tuttavia ammesso che lo Stato
membro di origine, per l'applicazione dei princìpi attuariali conformi
alla presente direttiva, possa esigere la comunicazione sistematica
delle basi tecniche applicabili al calcolo delle tariffe dei contratti e
delle riserve tecniche, escludendo dalla comunicazione delle basi
tecniche la notifica delle condizioni generali e particolari dei
contratti, nonché delle tariffe commerciali dell'impresa;
23. considerando che nel quadro di un mercato unico
delle assicurazioni il consumatore potrà scegliere tra una gamma più
ampia e più diversificata di contratti; che per beneficiare appieno di
tale varietà e della maggiore concorrenza egli deve disporre delle
informazioni necessarie a scegliere il contratto più consono alle sue
esigenze; che le informazioni risultano tanto più necessarie in quanto
la durata degli impegni può protrarsi su un arco di tempo molto lungo;
che è quindi opportuno coordinare le disposizioni minime affinché il
consumatore sia informato in modo chiaro e preciso in merito alle
caratteristiche essenziali dei prodotti che gli vengono proposti e in
merito agli estremi degli organismi cui vanno rivolti i reclami dei
contraenti, degli assicurati o dei beneficiari del contratto;
24. considerando che la pubblicità dei prodotti di
assicurazione è essenziale per agevolare l'esercizio effettivo delle
attività assicurative nella Comunità; che è opportuno lasciare alle
imprese di assicurazione la possibilità di ricorrere a tutti i normali
mezzi di pubblicità nello Stato membro della succursale o della
prestazione di servizi; che tuttavia gli Stati membri possono esigere il
rispetto della loro normativa in materia di forma e contenuto della
pubblicità in questione, derivante dagli atti comunitari adottati in
materia di pubblicità o da disposizioni emanate dagli Stati membri per
ragioni d'interesse generale;
25. considerando che nel quadro del mercato interno
nessuno Stato membro può ormai vietare l'esercizio simultaneo
dell'attività assicurativa sul proprio territorio in regime di
stabilimento ed in regime di prestazione di servizi; che è pertanto
opportuno sopprimere la facoltà accordata in tal senso agli Stati
membri dalla direttiva
90/619/CEE;
26. considerando che è opportuno predisporre un
regime di sanzioni applicabili quando l'impresa di assicurazione non si
conforma, nello Stato membro in cui è sottoscritto l'impegno, alle
disposizioni d'interesse generale ad essa applicabili;
27. considerando che in taluni Stati membri le
operazioni di assicurazione non sono assoggettate ad alcuna forma di
imposizione indiretta, mentre nella maggioranza di essi vengono
applicate imposte particolari ed altre forme di contributo; che negli
Stati membri nei quali sono riscosse dette imposte e contributi esistono
sensibili divergenze in fatto di strutture e di aliquote; che è
opportuno evitare che le differenze esistenti si traducano in
distorsioni di concorrenza per i servizi di assicurazione tra Stati
membri; che, fatta salva una successiva armonizzazione, con
l'applicazione del regime fiscale e di altre forme di contributo
previste dallo Stato membro in cui è sottoscritto l'impegno, si può
ovviare a tale inconveniente, e che spetta agli Stati membri stabilire
le modalità di riscossione di tali imposte e contributi;
28. considerando che occorre realizzare un
coordinamento comunitario in materia di liquidazione delle imprese di
assicurazione; che finora è essenziale prevedere che, in caso di
liquidazione di un'impresa di assicurazioni, il sistema di garanzia
istituito in ciascuno Stato membro conferisca parità di trattamento a
tutti i creditori di assicurazione, senza distinzione di nazionalità
dei creditori medesimi e a prescindere dalle modalità di sottoscrizione
dell'impegno;
29. considerando che potrà risultare necessario, a
determinati intervalli di tempo, apportare modifiche tecniche alle norme
dettagliate che figurano nella presente direttiva, in modo da tener
conto dell'evoluzione futura del settore assicurativo; che la
Commissione procederà a tali modifiche, nella misura in cui esse siano
necessarie, dopo aver consultato il Comitato consultivo per le
assicurazioni, istituito dalla direttiva 91/675/CEE, nell'ambito dei
poteri di esecuzione conferiti alla Commissione dalle disposizioni del
trattato;
30. considerando che è necessario fissare
disposizioni specifiche atte ad assicurare il passaggio dal regime
giuridico esistente al momento della messa in applicazione della
presente direttiva verso il regime da essa istituito; che tali
disposizioni devono servire ad evitare un onere di lavoro supplementare
per le autorità competenti degli Stati membri;
31. considerando che, ai sensi dell'articolo 8 C del
trattato, occorre tener conto dell'ampiezza dello sforzo che deve essere
sostenuto da alcune economie che presentano differenze di sviluppo; che
occorre pertanto accordare a taluni Stati membri un regime transitorio
che consenta un'applicazione graduale delle disposizioni della presente
direttiva,
ha adottato la presente direttiva:
TITOLO I
Definizioni e campo d'applicazione
Articolo 1
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) "impresa di assicurazione": ogni impresa
che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente
all'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;
b) "succursale": qualsiasi agenzia o
succursale di un'impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 3
della direttiva 90/619/CEE;
c) "impegno": un impegno che si concretizza
in una delle forme di assicurazioni o di operazioni di cui all'articolo
1 della direttiva 79/267/CEE;
d) "Stato membro d'origine": lo Stato
membro in cui è situata la sede sociale dell'impresa di assicurazione
che assume l'impegno;
e) "Stato membro della succursale": lo
Stato membro in cui è situata la succursale che assume l'impegno;
f) "Stato membro di prestazione di
servizi": lo Stato membro dell'impegno ai sensi dell'articolo 2,
lettera e), della direttiva 90/619/CEE, quando questo è assunto da
un'impresa di assicurazione o una succursale situata in un altro Stato
membro;
g) "controllo": il legame esistente tra
un'impresa madre e un'impresa figlia, previsto all'articolo 1 della
direttiva 83/349/CEE, o una relazione della stessa natura tra una
persona fisica o giuridica e un'impresa;
h) "partecipazione qualificata": il fatto
di detenere in un'impresa direttamente o indirettamente almeno il 10%
del capitale o dei diritti di voto o qualsiasi altra possibilità di
esercitare una notevole influenza sulla gestione dell'impresa in cui è
detenuta una partecipazione.
Ai fini dell'applicazione di questa definizione negli
articoli 7 e 14 e delle altre quote di partecipazione di cui
all'articolo 14, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui
all'articolo 7 della direttiva 88/627/CEE;
i) "impresa madre": un'impresa madre ai
sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;
j) "impresa figlia": un'impresa figlia ai
sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; ogni impresa
figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata come impresa figlia
dell'impresa madre a cui fanno capo tali imprese;
k) "mercato regolamentato": un mercato
finanziario considerato dallo Stato membro d'origine dell'impresa come
un mercato regolamentato in attesa di una definizione che sarà data
nell'ambito di una direttiva sui servizi di investimento è
caratterizzato:
- da un funzionamento regolare e
- dal fatto che le disposizioni stabilite o approvate
dalle autorità appropriate definiscono le condizioni di funzionamento
del mercato, le condizioni di accesso al mercato, nonché, quando è
applicabile la direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979,
concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori
mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori, le condizioni
di ammissione alla quotazione fissate dalla direttiva precitata, e se
detta direttiva non è applicabile, le condizioni che devono essere
soddisfatte da tali strumenti finanziari per poter essere effettivamente
negoziati sul mercato.
Ai fini della presente direttiva, un mercato
regolamentato può essere situato in uno Stato membro o in un Paese
terzo. In quest'ultimo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo
Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti
analoghi. Gli strumenti finanziari che vengono in esso negoziati devono
essere di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul
mercato o sui mercati regolamentato/i dello Stato membro in questione;
l) "autorità competenti": le autorità
nazionali incaricate, in virtù di una legge o di una normativa, del
controllo delle imprese di assicurazione.
m) "stretti legami": situazione nella quale
due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da:
a) una partecipazione, ossia dal fatto di detenere
direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti
di voto o del capitale di un'impresa,
b) un legame di controllo, ossia dal legame che
esiste tra un'impresa madre e una figlia, in tutti i casi di cui
all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una
relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e
un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti
considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali
imprese.
Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due
o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui tali
persone siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame
di controllo.
Articolo 2
1. La presente direttiva riguarda gli impegni e le
imprese di cui all'articolo 1 della direttiva 79/267/CEE.
2. All'articolo 1, punto 2, della direttiva
79/267/CEE sono soppressi i termini e siano autorizzate nel Paese di
attività.
3. La presente direttiva non riguarda né le
assicurazioni ed operazioni, né le imprese ed istituzioni che esulano
dall'ambito di applicazione della direttiva 79/267/CEE, né gli enti di
cui all'articolo 4 della stessa direttiva.
TITOLO II
Accesso all'attività assicurativa
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine
non concedono l'autorizzazione che consente l'accesso di un'impresa
all'attività assicurativa se prima non hanno ottenuto comunicazione
dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone
fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata,
nonché dell'entità di questa partecipazione.
Le autorità competenti rifiutano l'autorizzazione
se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e
prudente dell'impresa di assicurazione, non sono soddisfatte della
qualità degli azionisti o soci.
TITOLO III
Armonizzazione delle condizioni di esercizio
Capitolo 1
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
1. All'articolo 6 della direttiva 90/619/CEE, i
paragrafi da 2 a 7 sono abrogati.
2. Ogni Stato membro autorizza, alle condizioni
previste dal diritto nazionale, le imprese di assicurazione con sede
sociale nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro
portafoglio di contratti, sottoscritti in regime di libero stabilimento
o di libera prestazione di servizi, ad un cessionario stabilito nella
Comunità, se le autorità competenti dello Stato membro d'origine del
cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del
trasferimento, del margine di solvibilità necessario.
3. Quando una succursale prevede di trasferire
totalmente o in parte il proprio portafoglio sottoscritto in regime di
stabilimento o di libera prestazione di servizi, lo Stato membro della
succursale deve essere consultato.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, le autorità
dello Stato membro d'origine dell'impresa cedente autorizzano il
trasferimento dopo aver ricevuto l'accordo delle autorità competenti
degli Stati membri dell'impegno.
5. Le autorità competenti degli Stati membri
consultati comunicano il proprio parere alle autorità competenti dello
Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione cedente entro tre
mesi dal ricevimento della richiesta; se le autorità consultate non
danno una risposta entro tale termine, il silenzio equivale ad un parere
favorevole o ad un tacito accordo.
6. Il trasferimento autorizzato in conformità del
presente articolo è oggetto, nello Stato membro dell'impegno, di idonea
pubblicità, nei modi previsti dal diritto nazionale. Tale trasferimento
è opponibile di diritto ai contraenti, agli assicurati ed a qualunque
altra persona che abbia diritti od obblighi derivanti dai contratti
trasferiti.
Tale disposizione lascia impregiudicato il diritto
degli Stati membri di prevedere la facoltà dei contraenti di risolvere
il contratto entro un termine stabilito a decorrere dal trasferimento.
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
1. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone
fisiche o giuridiche che intendano detenere, direttamente o
indirettamente, in un'impresa di assicurazione una partecipazione
qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti
dello Stato membro d'origine e comunicare l'entità di tale
partecipazione. Le persone fisiche e giuridiche sono altresì tenute ad
informare le autorità competenti dello Stato membro di origine qualora
intendano aumentare la propria partecipazione qualificata in modo che la
quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta raggiunga o
superi i limiti del 20%, 33% o 50% oppure l'impresa d'assicurazioni
divenga una loro società figlia.
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine
dispongono di un termine massimo di tre mesi dalla data della
comunicazione prevista al primo comma per opporsi a detto progetto se,
tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente
dell'impresa di assicurazione, non siano soddisfatte della qualità
della persona di cui al primo comma. In assenza di opposizione, le
autorità possono fissare un termine massimo per la realizzazione del
progetto di cui al primo comma.
2. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone
fisiche o giuridiche che non intendano più detenere, direttamente o
indirettamente, in un'impresa di assicurazione una partecipazione
qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti
dello Stato membro d'origine e comunicare l'entità prevista della
partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute ad
informare le autorità competenti qualora intendano diminuire la propria
partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o
del capitale da esse detenuta scenda al di sotto delle soglie del 20%,
33% o 50% oppure l'impresa di assicurazione cessi di essere una loro
società figlia.
3. Le imprese di assicurazione comunicano alle
autorità competenti dello Stato membro d'origine, appena ne abbiano
conoscenza, gli acquisti o le cessioni di partecipazioni al loro
capitale che determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, di
una delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2.
Esse comunicano altresì, almeno una volta all'anno,
l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni
qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano in
particolare dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei
soci ovvero dalle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi
relativi alle società quotate in una borsa valori.
4. Gli Stati membri prevedono che, qualora
l'influenza esercitata dalle persone di cui al paragrafo 1 possa essere
di ostacolo ad una gestione prudente e sana dell'impresa di
assicurazione, le autorità competenti dello Stato membro d'origine
adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione.
Le misure in questione possono in particolare
consistere in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei dirigenti o
nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle
azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci di cui trattasi.
Misure analoghe sono applicate nei confronti delle
persone fisiche o giuridiche che non ottemperino all'obbligo
dell'informazione preventiva stabilito al paragrafo 1. Per i casi in cui
la partecipazione sia assunta nonostante l'opposizione delle autorità
competenti, gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni da
adottare, prevedono la sospensione dell'esercizio dei relativi diritti
di voto, oppure la nullità o l'annullabilità dei voti espressi.
Articolo 15
1. Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone
che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità
competenti, nonché i revisori o gli esperti incaricati dalle autorità
competenti, abbiano l'obbligo del segreto d'ufficio. In virtù di questo
obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone in
ragione dell'ufficio può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità,
se non in forma sommaria o globale cosicché non si possano individuare
le singole imprese di assicurazione, fatti salvi i casi rilevanti per il
diritto penale.
Tuttavia, nei casi concernenti un'impresa di
assicurazioni dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta
ordinata da un Tribunale, le informazioni riservate che non riguardano i
terzi implicati nei tentativi di salvataggio possono essere divulgate
nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.
2. Il paragrafo 1 non osta a che le autorità
competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni
previsti dalle direttive applicabili alle imprese di assicurazione. Tali
informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri possono stipulare accordi di
cooperazione, che prevedano scambi d'informazioni, con le autorità
competenti di paesi terzi, a condizione che le informazioni comunicate
beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti
a quelle previste dal presente articolo.
4. L'autorità competente che, a norma dei paragrafi
1 o 2, riceve informazioni riservate può servirsene soltanto
nell'esercizio delle proprie funzioni e più particolarmente:
- per l'esame delle condizioni di accesso all'attività
di assicurazione e per facilitare il controllo delle condizioni di
esercizio dell'attività, in particolare in materia di vigilanza sulle
riserve tecniche, sul margine di solvibilità, sull'organizzazione
amministrativa e contabile e sul controllo interno, o
- per l'irrogazione di sanzioni, o
- nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una
decisione dell'autorità competente, o
- nell'ambito di procedimenti giurisdizionali
instaurati a norma dell'articolo 50 o di disposizioni speciali previste
dalle direttive adottate nel settore delle imprese di assicurazione.
5. I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di
informazioni all'interno di uno stesso Stato membro, qualora esistano più
autorità competenti, o, fra Stati membri, tra le autorità competenti
e:
- le autorità investite della funzione pubblica di
vigilanza sugli enti creditizi e su altre istituzioni finanziarie, nonché
le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari,
- gli organi implicati nella liquidazione e nel
fallimento delle imprese di assicurazione e in altre procedure analoghe,
e
- le persone incaricate del controllo legale dei
conti delle imprese di assicurazione e degli altri enti finanziari,
affinché esse possano svolgere la propria funzione
di vigilanza; tali paragrafi non ostano inoltre alla trasmissione agli
organi incaricati della gestione delle procedure obbligatorie di
liquidazione o dei fondi di garanzia delle informazioni necessarie per
lo svolgimento della loro funzione. Le informazioni ricevute dalle
autorità, organi e persone di cui sopra sono coperte dal segreto
d'ufficio previsto al paragrafo 1.
5 bis. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi
da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni
tra le autorità competenti, e
- le autorità preposte alla vigilanza nei confronti
degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle
imprese di assicurazione e in altri procedimenti analoghi, o
- le autorità incaricate della vigilanza nei
confronti delle persone incaricate della revisione ufficiale dei conti
delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di
investimento e di altri enti finanziari, o
- gli attuari indipendenti dalle imprese di
assicurazione, che esercitano in virtù della legge una funzione di
controllo su di esse nonché gli organi incaricati della vigilanza nei
confronti di tali attuari.
Gli Stati membri che si valgono della facoltà di cui
al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti
condizioni:
- le informazioni sono intese all'esercizio delle
funzioni di vigilanza o di controllo sopra previste al primo comma;
- le informazioni ricevute in tale ambito sono
coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1;
- quando le informazioni provengono da un altro Stato
membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle
autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai
fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli
altri Stati membri l'identità delle autorità, persone o organi
abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.
5 ter. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi
da 1 a 4, gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema
finanziario, compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio
di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi
incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto
societario e delle relative indagini.
Gli Stati membri che si valgono della facoltà di cui
al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti
condizioni:
- le informazioni sono intese all'esercizio delle
funzioni di vigilanza previste al primo comma;
- le informazioni ricevute in tale ambito sono
coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1;
- quando le informazioni provengono da un altro Stato
membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle
autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai
fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.
Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di
cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione o di
indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a
tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la
possibilità di scambio di informazioni prevista al primo comma può
essere estesa a tali persone alle condizioni previste al secondo comma.
Ai fini dell'applicazione dell'ultimo trattino del
secondo comma, le autorità o gli organi di cui al primo comma
comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni
l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno
trasmesse tali informazioni.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli
altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati
a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.
La Commissione redige, entro il 31 dicembre 2000, una
relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.
5 quater. Gli Stati membri possono autorizzare le
autorità competenti a trasmettere:
- alle banche centrali e ad altri organismi con
responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie,
- all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche
incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento,
informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni
e possono autorizzare tali autorità o organismi a comunicare alle
autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini
delle disposizioni di cui al paragrafo 4. Le informazioni ricevute in
tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al presente
articolo.
6. Inoltre, nonostante i paragrafi 1 e 4, gli Stati
membri possono autorizzare, in base a disposizioni legislative, la
comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro
amministrazioni centrali responsabili per la legislazione di vigilanza
sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento
e sulle compagnie di assicurazioni, nonché agli ispettori incaricati da
detti servizi.
Tuttavia tali comunicazioni possono essere fornite
solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale.
Tuttavia gli Stati membri prevedono che le
informazioni ricevute in base ai paragrafi 2 e 5 e quelle ottenute
mediante le ispezioni di cui all'articolo 16 della direttiva 79/267/CEE
non possano in nessun caso essere oggetto delle comunicazioni menzionate
nel presente paragrafo, salvo accordo esplicito dell'autorità
competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente
dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione.
Articolo 15 bis
1. Gli Stati membri dispongono almeno che:
a) qualsiasi persona abilitata ai sensi della
direttiva 84/253/CEE, che esercita presso un'impresa di assicurazione
l'incarico di cui all'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE,
all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE, all'articolo 31 della
direttiva 85/611/CEE o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia
l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o
decisioni riguardanti detta impresa di cui essa sia venuta a conoscenza
nell'esercizio dell'incarico sopra citato, tali da:
- costituire una violazione sostanziale delle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che
stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo
specifico l'esercizio dell'attività delle imprese di assicurazione, o
- pregiudicare la continuità dell'attività
dell'impresa di assicurazione, ovvero
- comportare il rifiuto della certificazione dei
bilanci o l'emissione di riserve;
b) lo stesso obbligo incomba a questa stessa persona
per quanto riguarda fatti e decisioni di cui venga a conoscenza
nell'ambito di un incarico quale quello di cui alla lettera a),
esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un
legame di controllo, con l'impresa di assicurazione presso la quale
detta persona svolge l'incarico sopra citato.
2. La comunicazione in buona fede alle autorità
competenti, da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva
84/253/CEE, di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce
violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni
imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, ed essa non comporta per tali persone
responsabilità di alcun tipo.
Articolo 16
Articolo 17
L'articolo 35 della direttiva 79/267/CEE e l'articolo
18 della direttiva 90/619/CEE sono abrogati.
Capitolo 2
Articolo 18
Articolo 19
I premi per nuova produzione devono essere
sufficienti, in base ad adeguate ipotesi attuariali, perché l'impresa
possa far fronte all'insieme dei suoi impegni e, in particolare,
costituire le riserve tecniche necessarie.
A tal fine, possono essere presi in considerazione
tutti gli aspetti della situazione finanziaria dell'impresa di
assicurazione, senza che l'apporto di risorse estranee a detti premi e
ai relativi proventi abbia un carattere sistematico e permanente che
potrebbe mettere in questione a termine la solvibilità di tale impresa.
Articolo 20
Gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono
tener conto del tipo di operazioni effettuate dall'impresa di
assicurazione in modo da assicurare la sicurezza, il rendimento e la
liquidità degli investimenti dell'impresa di assicurazione, che
provvederà all'adeguata diversificazione e dispersione di tali
investimenti.
Articolo 21
1. Lo Stato membro d'origine può autorizzare le
imprese di assicurazione a coprire le riserve tecniche solo mediante le
categorie di attivi seguenti:
A. Investimenti
a) Buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato
monetario e dei capitali;
b) prestiti;
c) azioni e altre partecipazioni a reddito variabile;
d) quote in enti di investimento collettivo in valori
mobiliari e altri fondi d'investimento;
e) terreni e fabbricati, nonché diritti reali
immobiliari;
B. Crediti
f) Crediti sui riassicuratori, includendo la parte
dei riassicuratori nelle riserve tecniche;
g) depositi presso imprese cedenti e crediti nei
confronti delle stesse;
h) crediti nei confronti di assicurati ed
intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di
riassicurazione;
i) anticipazioni su polizze;
j) crediti d'imposta;
k) crediti verso fondi di garanzia;
C. Altri attivi
l) Immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e
dai fabbricati, secondo un ammortamento prudente;
m) depositi bancari e consistenza di cassa; depositi
presso enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato a ricevere
depositi;
n) spese di acquisizione da ammortizzare;
o) interessi e canoni di locazione maturati non
scaduti ed al altri ratei e riscontri;
p) interessi reversibili.
Per l'associazione di sottoscrittori denominata
"Lloyd's", le categorie di attivi includono altresì le
garanzie e le lettere di credito emesse dagli enti creditizi ai sensi
della direttiva 77/780/CEE o dalle imprese di assicurazione, nonché le
somme verificabili risultanti dalle polizze di assicurazione sulla vita,
nella misura in cui rappresentino fondi appartenenti ai membri.
L'inclusione di un attivo o di una categoria di
attivi nell'elenco figurante del primo comma non implica che tutti gli
attivi che rientrano in detta categoria debbano automaticamente essere
autorizzati quale copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro
d'origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscono le
condizioni d'impiego degli attivi consentiti; al riguardo esso può
esigere garanzie reali o altre garanzie, in particolare per i crediti
nei confronti dei riassicuratori.
Nella definizione dei applicazione delle norme che
stabilisce, lo Stato membro d'origine vigila particolarmente al rispetto
dei principi seguenti:
I) gli attivi che coprono le riserve tecniche sono
valutati al netto dei debiti contratti per acquisire gli attivi stessi;
II) gli attivi devono essere valutati in modo
prudente tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare,
le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati sono
ammesse a copertura delle riserve tecniche soltanto quando siano
valutate in base a un ammortamento prudente;
III) i prestiti ad imprese, ad uno Stato, ad
un'istituzione internazionale, a enti locali o regionali o a persone
fisiche sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo qualora
offrano garanzie sufficienti riguardo alla loro sicurezza, garanzie
basate sulla qualità del mutuatario, su ipoteche, su garanzie bancarie
o accordate da imprese di assicurazione o altre forme di garanzie;
IV) gli strumenti derivati quali "options",
"futures" e "swaps" in relazione ad attivi che
coprono le riserve tecniche possono essere utilizzati nella misura in
cui contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o consentono una
gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati
in modo prudente e possono essere presi in considerazione nella
valutazione degli attivi sottostanti;
V) i valori mobiliari che non sono negoziati su un
mercato regolamentato sono ammessi come copertura delle riserve tecniche
solo se sono realizzabili a breve termine o se consistono in
partecipazioni in enti creditizi, in imprese di assicurazione, nella
misura consentita all'articolo 8 della direttiva 79/267/CEE, e in
imprese di investimento stabilite in uno Stato membro;
VI) i crediti nei confronti di un terzo sono ammessi
a copertura delle riserve tecniche solo previa deduzione dei debiti nei
confronti di questo stesso terzo;
VII) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle
riserve tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo conto
delle rischio di mancato realizzo. In particolare, i crediti nei
confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di
assicurazione diretta e di riassicurazione sono autorizzati soltanto se
possono essere effettivamente riscossi da meno di tre mesi;
VIII) in caso di attivi a copertura di un
investimento in una impresa figlia che, per conto dell'impresa di
assicurazione, gestisce tutti gli investimenti della stessa o una parte
di esse, lo Stato membro d'origine tiene conto, per l'applicazione delle
norme e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi
sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro d'origine può
applicare lo stesso trattamento agli attivi di altre imprese figlie;
IX) le spese di acquisizione da ammortizzare sono
ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se ciò è coerente con
i metodi di calcolo delle riserve matematiche.
2. Nonostante il paragrafo 1, in circostanze
eccezionali e su richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato
membro d'origine, temporaneamente e con decisione debitamente motivata,
può autorizzare altre categorie di attivi a copertura delle riserve
tecniche, fatto salvo l'articolo 20.
Articolo 22
1. Per quanto riguarda gli attivi a copertura delle
riserve tecniche, lo Stato membro di origine prescrive ad ogni impresa
di investire non più del:
a) 10% del totale delle riserve tecniche lorde in un
singolo terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati
sufficientemente vicini per essere considerati effettivamente come un
unico investimento;
b) 5% del totale delle riserve tecniche lorde in
azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, in buoni,
obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di
una stessa impresa o in prestiti concessi allo stesso mutuatario,
considerati globalmente, prestiti che non siano quelli erogati ad
un'autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione
internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri. Tale limite può
essere portato al 10% se l'impresa non investe più del 40% delle
riserve
tecniche lorde in prestiti o in titoli corrispondenti
a emittenti e a mutuatari nei quali investa più del 5% dei suoi attivi;
c) 5% del totale delle riserve tecniche lorde in
prestiti non garantiti, di cui l'1% per un solo prestito non garantito,
diversi dai prestiti concessi agli enti creditizi, alle imprese di
assicurazione, nella misura prevista all'articolo 8 della direttiva
79/267/CEE, e alle imprese di investimento, stabiliti in uno Stato
membro. I limiti possono essere portati rispettivamente all'8% e al 2%
su decisione presa caso per caso dall'autorità competente dello Stato
membro di origine;
d) 3% del totale delle riserve tecniche lorde in
consistenza di cassa;
e) 10% del totale delle riserve tecniche lorde in
azioni, altri titoli equiparabili ad azioni, e in obbligazioni, i quali
non siano negoziati su un mercato regolamentato.
2. Nel paragrafo 1, l'assenza di un limite
all'investimento in una determinata categoria di attivi non significa
che gli attivi inclusi in tale categoria debbano essere ammessi
limitatamente ai fini della copertura delle riserve tecniche. Lo Stato
membro di origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscono le
condizioni d'impiego degli attivi consentiti. In sede di fissazione ed
applicazione delle suddette norme, esso provvede in particolare al
rispetto dei principi seguenti:
I) gli attivi a copertura delle riserve tecniche
devono essere sufficientemente diversificati e dispersi in modo da
garantire che non vi sia una eccessiva dipendenza da una determinata
categoria di attivi, da un particolare settore d'investimento o da un
investimento specifico;
II) gli investimenti in attivi che presentano un
elevato grado di rischio, sia per la loro natura, sia per la qualifica
dell'emittente, devono essere limitati a livelli di prudenza;
III) le limitazioni a particolari categorie di attivi
tengono conto del regime della riassicurazione per il calcolo delle
riserve tecniche;
IV) in caso di attivi a copertura di un investimento
in un'impresa figlia che gestisce, per conto dell'impresa di
assicurazione, tutti gli investimenti o una parte di essi, lo Stato
membro di origine tiene conto, per l'applicazione delle norme e dei
principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti
dall'impresa figlia; lo Stato membro di origine può applicare lo stesso
trattamento agli attivi di altre imprese figlie;
V) la percentuale degli attivi a copertura delle
riserve tecniche che costituisce oggetto di investimenti non liquidi
deve essere limitata a un livello prudente;
VI) qualora gli attivi comprendono prestiti concessi
a taluni enti creditizi o obbligazioni emesse dagli stessi, lo Stato
membro di origine può tener conto, per l'applicazione delle norme e dei
principi contenuti nel presente articolo, degli attivi sottostanti
detenuti da tali enti creditizi. Questo trattamento può essere
applicato soltanto qualora l'ente creditizio abbia la propria sede
sociale in uno Stato membro, sia di proprietà esclusiva dello Stato
membro in questione e/o delle sue autorità locali e le sue attività,
per statuto, consistano nel fungere da tramite per l'erogazione di
prestiti allo Stato o alle autorità locali o di prestiti garantiti da
questi ultimi, oppure di prestiti ad enti strettamente connessi con lo
Stato o con le autorità locali.
3. Nell'ambito delle norme dettagliate che fissano le
condizioni di utilizzazione degli attivi consentiti, lo Stato membro
tratta in maniera più limitativa:
- i prestiti non corredati da una garanzia bancaria,
da una garanzia concessa da imprese di assicurazione, da un'ipoteca o da
altro tipo di garanzia rispetto ai prestiti che lo sono;
- negli OICVM non coordinati ai sensi della direttiva
85/611/CEE e gli altri fondi di investimento rispetto agli OICVM
coordinati ai sensi della stessa direttiva;
- i titoli che non sono negoziati su un mercato
regolamentato rispetto a quelli che lo sono;
- i buoni, le obbligazioni e gli altri strumenti del
mercato monetario e dei capitali di cui emittenti non siano gli Stati,
una delle loro amministrazioni regionali o locali o imprese appartenenti
alla zona A ai sensi della direttiva 89/647/CEE, o i cui emittenti siano
organizzazioni internazionali di cui non faccia parte uno Stato membro
della Comunità, rispetto agli stessi strumenti finanziari i cui
emittenti presentino queste caratteristiche.
4. Gli Stati membri possono portare al 40% il limite
di cui al paragrafo 1, lettera b), per talune obbligazioni, qualora
queste siano emesse da un ente creditizio con sede sociale in uno Stato
membro e soggetto, in virtù di legge, ad un particolare controllo
pubblico inteso a tutelare i detentori di dette obbligazioni. In
particolare, le somme provenienti dall'emissione di tali obbligazioni
devono essere investite, in conformità della legge, in attivi che
coprono sufficientemente, per tutto il periodo di validità delle
obbligazioni, gli impegni da essi derivanti e che siano destinati per
privilegio al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi
dovuti, in caso di inadempienza dell'emittente.
5. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di
assicurazione di effettuare investimenti in determinate categorie di
attivi.
6. Nonostante il paragrafo 1, in circostanze
eccezionali e su richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato
membro di origine, temporaneamente e con decisione debitamente motivata,
può autorizzare deroghe alle norme fissate al paragrafo 1, lettere da
a) ad e), fatto salvo l'articolo 20.
Articolo 23
1. Qualora le prestazioni previste in un contratto
siano direttamente collegate al valore delle quote di un OICVM oppure al
valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di
assicurazioni, generalmente suddiviso in quote, le riserve tecniche
relative a tali prestazioni, debbono essere rappresentate con la massima
approssimazione possibile, dalle suddette quote o, qualora esse non
fossero definite dai suddetti attivi.
2. Qualora le prestazioni previste in un contratto
siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di
riferimento diverso da quelli di cui al paragrafo 1, le riserve tecniche
relative a tali prestazioni debbono essere rappresentate con la massima
approssimazione possibile dalle quote rappresentanti del valore di
riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di
adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano al massimo a
quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.
3. Gli articoli 20 e 22 non sono applicabili agli
attivi detenuti per far fronte ad impegni che siano direttamente
collegati alle prestazioni di cui ai paragrafi 1 ed 2. I riferimenti
alle riserve tecniche di cui all'articolo 22 riguardano le riserve
tecniche ad esclusione di quelle relative a detti impegni.
4. Qualora le prestazioni di cui ai paragrafi 1 e 2
comprendano una garanzia di risultato per l'investimento o qualsiasi
altra prestazione garantita, alle riserve tecniche addizionali
corrispondenti sono applicabili gli articoli 20, 21 e 22.
Articolo 24
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17,
paragrafo 3, e dell'articolo 28 della direttiva 79/267/CEE, gli Stati
membri si conformano all'allegato I della presente direttiva per quanto
riguarda le regole della congruenza.
2. Il presente articolo non è applicabile agli
impegni di cui all'articolo 23 della presente direttiva.
Articolo 25
Articolo 26
Al più tardi tre anni dopo la data limite per la
messa in vigore della presente direttiva la Commissione presenta al
comitato per le assicurazioni una relazione sulla necessità di
un'ulteriore armonizzazione del margine di solvibilità.
Articolo 27
Capitolo 3
Articolo 28
Lo Stato membro in cui il rischio è situato non può
impedire al contraente di sottoscrivere un contratto concluso con
un'impresa di assicurazione autorizzata alle condizioni di cui
all'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE, a condizione che il contratto
non sia in contrasto con le disposizioni legali d'interesse generale in
vigore nello Stato membro dell'impegno.
Articolo 29
Gli Stati membri non applicano disposizioni che
prevedono la necessità di un'approvazione preliminare o di una
comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle
polizze d'assicurazione, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate
in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche,
nonché dei formulari ed altri stampati che una impresa di assicurazione
abbia l'intenzione di utilizzare nelle proprie relazioni con i
contraenti.
Nonostante il primo comma e unicamente allo scopo di
controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai
principi attuariali, lo Stato membro d'origine può esigere la
comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo
delle tariffe e delle riserve tecniche senza che tale esigenza possa
costituire per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio
delle sue attività.
Al più tardi cinque anni dopo la messa in
applicazione della presente direttiva, la Commissione presenta al
Consiglio una relazione sull'applicazione di tali disposizioni.
Articolo 30
1. Nell'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, della
direttiva 90/619/CEE sono soppressi i termini "sottoscritto in uno
dei casi previsti al titolo III.".
2.
Articolo 31
1. Prima della conclusione del contratto
d'assicurazione, al contraente devono essere comunicate le informazioni
di cui all'allegato II, punto A.
2. Il contraente deve essere tenuto informato per
tutta la vigenza del contratto di qualsiasi modifica relativa alle
informazioni elencate all'allegato II, punto B.
3. Lo Stato membro dell'impegno può prescrive alle
imprese di assicurazione di trasmettere informazioni supplementari
rispetto a quelle elencate nell'allegato II soltanto se esse sono
necessarie alla comprensione effettiva degli elementi essenziali
dell'impegno da parte del contraente.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo
e dell'allegato II sono adottate dallo Stato membro dell'impegno.
TITOLO IV
Disposizioni sulla libertà di stabilimento e di
prestazione dei servizi
Articolo 32
Articolo 33
L'articolo 11 della direttiva 79/267/CEE è abrogato.
Articolo 34
Articolo 35
Articolo 36
Articolo 37
Gli articoli 10, 12, 13, 16, 22 e 24 della direttiva
90/619/CEE sono abrogati.
Articolo 38
Le autorità competenti dello Stato membro della
succursale o dello Stato membro della prestazione di servizi possono
esigere che le informazioni che esse sono autorizzate a chiedere,
conformemente alla presente direttiva, per quanto riguarda l'attività
delle imprese di assicurazione operanti nel territorio di detto Stato
membro siano loro fornite nella o nelle lingue ufficiali di detto Stato.
Articolo 39
1. L'articolo 19 della direttiva 90/619/CEE è
abrogato.
2. Lo Stato membro della succursale o della
prestazione dei servizi non stabilisce disposizioni che prescrivano
l'approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle
condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazioni, delle
tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo
delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari e degli
altri stampati che l'impresa abbia l'intenzione di utilizzare nei propri
rapporti con il contraente. Allo scopo di controllare il rispetto delle
disposizioni nazionali relative ai contratti di assicurazione, lo Stato
membro della succursale o della prestazione di servizi può esigere solo
da ogni impresa che intenda effettuare sul suo territorio operazioni
assicurative, in regime di stabilimento o in regime di libera
prestazione dei servizi, la comunicazione non sistematica delle
condizioni o degli altri documenti che essa intende applicare, senza che
tale esigenza possa costituire per l'impresa una condizione preliminare
per l'esercizio della sua attività.
Articolo 40
1. L'articolo 20 della direttiva 90/619/CEE è
abrogato.
2. Un'impresa che effettua operazioni in regime di
libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi deve
presentare alle autorità competenti dello Stato membro della succursale
e/o dello Stato membro di prestazione di servizi tutti i documenti ad
essa richiesti ai fini dell'applicazione del presente articolo, sempreché
tale obbligo incomba anche alle imprese con sede sociale in detti Stati
membri.
3. Se le autorità competenti di uno Stato membro
constatano che un'impresa che ha una succursale od opera in regime di
libera prestazione di servizi nel territorio di detto Stato membro non
rispetta le norme di diritto dello stesso ad essa applicabili, esse
invitano l'impresa interessata a porre fine a tale situazione
irregolare.
4. Se l'impresa in questione omette di conformarsi,
le autorità competenti dello Stato membro interessato informano le
autorità competenti dello Stato membro di origine. Queste prendono
senza indugio tutte le misure appropriate affinché l'impresa
interessata ponga fine a tale situazione irregolare. La natura delle
misure viene comunicata alle autorità competenti dello Stato membro
interessato.
5. Se, nonostante le misure prese dallo Stato membro
di origine - o per l'insufficienza di tali misure o in ancanza delle
misure stesse nello Stato interessato - l'impresa persistere nel violare
le norme di legge vigenti nello Stato membro interessato, quest'ultimo,
dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro di
origine, può prendere le misure appropriate per evitare o reprimere,
nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire anche
l'ulteriore stipulazione di contratti d'assicurazione da parte
dell'impresa nel suo territorio. Gli Stati membri provvedono affinché
sia possibile effettuare sul loro territorio le notifiche alle imprese
di assicurazione.
6. I paragrafi 3, 4 e 5 lasciano inferiorità con il
potere degli Stati membri interessati di prendere, in caso di urgenza,
misure appropriate per prevenire le infrazioni commesse sul loro
territorio. Ciò implica la possibilità di impedire ad un'impresa di
assicurazione la stipulazione di nuovi contratti di assicurazione nel
loro territorio.
7. I paragrafi 3, 4 e 5 non pregiudicano il potere
degli Stati membri di sanzionare le infrazioni sul proprio territorio.
8. Qualora l'impresa che ha commesso l'inflazione
abbia uno stabilimento o possedeva beni nello Stato membro interessato,
le autorità competenti di quest'ultimo possono applicare, conformemente
alla legislazione nazionale, le sanzioni amministrative previste per
l'inflazione nei confronti di tale stabilimento o di tali beni.
9. Qualsiasi misura presa in applicazione dei
paragrafi da 4 a 8 la quale comporti sanzioni o restrizioni
all'esercizio dell'attività assicurativa deve essere debitamente
motivata e notificata all'impresa interessata.
10. Ogni due anni la Commissione presenta al comitato
per le assicurazioni una relazione che riporta il numero e il tipo di
casi in cui, in ogni Stato membro, ci sia stato un diniego di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 79/267/CEE o
dell'articolo 14 della direttiva 90/619/CEE, nelle versioni modificate
dalla presente direttiva, o in cui siano state prese misure
conformemente al paragrafo 5 del presente articolo. Gli Stati membri
cooperano con la Commissione fornendole i dati necessari alla stesura
della relazione.
Articolo 41
La presente direttiva non osta a che le imprese di
assicurazione con sede sociale in uno Stato membro facciano pubblicità
ai servizi da loro offerti con tutti i mezzi di comunicazione
disponibili nello Stato membro della succursale o della prestazione di
servizi, purché rispettano le eventuali norme che disciplinano la forma
e il contenuto di tale pubblicità stabilite per motivi di interesse
generale.
Articolo 42
1. L'articolo 21 della direttiva 90/619/CEE è
abrogato.
2. In caso di liquidazione di un'impresa di
assicurazione, gli impegni risultanti dai contratti stipulati tramite
una succursale, o in regime di libera prestazione di servizi, sono
adempiuti alla stessa stregua degli impegni risultanti da altri
contratti di assicurazione di tale impresa, senza distinzione di
nazionalità per quanto riguarda gli assicurati ed i beneficiari.
Articolo 43
1. L'articolo 23 della direttiva 90/619/CEE è
abrogato.
2. Ogni impresa di assicurazione deve comunicare
all'autorità competente dello Stato membro di origine, in forma
separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di
libero stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi,
l'importo dei premi emessi, al lordo della riassicurazione, suddivisi
per Stato membro e per ciascuno dei rami da I a IX, secondo la
definizione dell'allegato della direttiva 79/267/CEE.
L'autorità competente dello Stato membro di origine,
entro termini ragionevoli e su base globalizzata, comunicata queste
indicazioni alle autorità competenti di ciascuno Stato membro
interessato le quali gliene facciano richiesta.
Articolo 44
1. L'articolo 25 della direttiva 90/619/CEE è
abrogato.
2. Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ogni
contratto di assicurazione è sottoposto esclusivamente alle imposte
indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione
nello Stato membro in cui il rischio è totalizzato ai sensi
dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 90/619/CEE, per quanto
concerne la Spagna, ai gravami legalmente fissati a favore
dell'organismo spagnolo "Consorcio de Compensaciòn de Seguros"
per il fabbisogno delle sue funzioni in materia di compensazione delle
perdite risultanti da avvenimenti straordinari accaduti in questo Stato
membro.
La legge applicabile al contratto a norma
dell'articolo 4 della direttiva 90/619/CEE non incide sul regime fiscale
applicabile.
Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ciascuno
Stato membro applica alle imprese che assumono impegni nel suo
territorio le disposizioni nazionali concernenti le misure destinate a
garantire la riscossione delle imposte indirette degli oneri parafiscali
dovuti ai sensi del primo comma.
TITOLO V
Disposizioni transitorie
Articolo 45
Gli Stati membri possono accordare alle imprese di
assicurazioni la cui sede sociale sia situata nel loro territorio ed i
cui immobili e terreni rappresentativi delle riserve tecniche superino,
al momento della notifica della presente direttiva, la percentuale di
cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), un termine che scade al più
tardi il 31 dicembre 1998 per conformarsi alla summenzionata
disposizione.
Articolo 46
1. L'articolo 26 della direttiva 90/619/CEE è
abrogato.
2. La Spagna e il Portogallo, fino al 31 dicembre
1995, e la Grecia, sino al 31 dicembre 1998, beneficiano del regime
transitorio seguente per i contratti per cui uno di questi Stati membri
è lo Stato membro dell'impegno:
a) in deroga all'articolo 8, paragrafo 3, della
direttiva 79/267/CEE e agli articoli 29 e 39 della presente direttiva,
le autorità di controllo di detti Stati membri possono esigere la
comunicazione, prima della loro utilizzazione, delle condizioni generali
e speciali delle polizze di assicurazione;
b) l'importo delle riserve tecniche inerenti a detti
contratti è determinato sotto il controllo dello Stato membro
interessato secondo le regole da esso fissate o, in mancanza di regole,
secondo la prassi vigente nel suo territorio conformemente alla presente
direttiva. La copertura di dette riserve mediante attivi equivalenti e
congrui e la localizzazione di tali attivi avvengono sotto il controllo
di tale Stato membro secondo la sua normativa o prassi adottate
conformemente alla presente direttiva.
TITOLO VI
Disposizioni finali
Articolo 47
Le modifiche tecniche da apportare alle direttive
79/267/CEE e 90/619/CEE, nonché alla presente direttiva, sono stabilite
secondo la procedura prevista dalla direttiva 91/675/CEE:
- estensione delle forme giuridiche prevista
dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/267/CEE;
- modifiche dell'elenco di cui all'allegato della
direttiva 79/267/CEE, adattamento della terminologia di tale elenco, per
tener conto dello sviluppo dei mercati assicurativi;
- precisazione degli elementi costitutivi del margine
di solvibilità, enumerati all'articolo 18 della direttiva 79/267/CEE,
per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari;
- modifica dell'importo minimo del fondo di garanzia,
previsto all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 79/267/CEE, per
tener conto degli sviluppi economici e finanziari;
- modifica, per tener conto della creazione di nuovi
strumenti finanziari, dell'elenco degli attivi ammessi a copertura delle
riserve tecniche, di cui all'articolo 21 della presente direttiva, nonché
delle regole di dispersione fissate dall'articolo 22 della presente
direttiva;
- modifica delle disposizioni volte a temperare le
regole della congruenza ai sensi dell'allegato I della presente
direttiva, per tener conto dello sviluppo di nuovi strumenti di
copertura del rischio di cambio, o dei progressi sulla via dell'Unione
economica e monetaria;
- precisazione delle definizioni ai fini di
assicurare l'applicazione uniforme delle direttive 79/267/CEE e
90/619/CEE, nonché della presente direttiva, nell'insieme della Comunità;
- modifiche tecniche necessarie delle norme relative
alla fissazione dei massimali applicabili ai tassi di interesse, in
applicazione dell'articolo 17 della direttiva 79/267/CEE nella versione
modificata dalla presente direttiva, in particolare per tener conto dei
progressi sulla via dell'Unione economica e monetaria.
Articolo 48
1. Si ritiene che le succursali che hanno iniziato la
propria attività conformemente alle disposizioni dello Stato membro di
stabilimento prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di
applicazione della presente direttiva siano state oggetto della
procedura prevista all'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, della direttiva
79/267 CEE. Esse sono disciplinate, a decorrere dall'entrata in vigore
delle disposizioni di cui sopra, dagli articoli 17, 23, 24 e 26 della
direttiva 79/267/CEE, nonché dall'articolo 40 della presente direttiva.
2. Gli articoli 11 e 14 della direttiva 90/619/CEE
nella versione modificata dalla presente direttiva lasciano
impregiudicati i diritti acquisiti dalle imprese di assicurazione che
svolgevano la propria attività in regime di libera prestazione di
servizi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione
della presente direttiva.
Articolo 49
Articolo 50
Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni
prese nei confronti di un'impresa di assicurazione in applicazione delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate
conformemente alla presente direttiva possano essere oggetto di ricorso
giurisdizionale.
Articolo 51
1. Gli Stati membri adottano entro il 31 dicembre
1993 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva e le mettono in
vigore entro il 1° luglio 1994. Essi ne informano la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 52
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 1992.
Per il
Consiglio
Il presidente
R. Needham
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