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Direttiva n.  92/96/CEE del 10 novembre 1992

Direttiva del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE

(terza direttiva assicurazione vita).

 

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

1. considerando che è necessario completare il mercato interno nel settore dell'assicurazione diretta sulla vita, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi, allo scopo di facilitare alle imprese di assicurazione con sede sociale nella Comunità l'assunzione di impegni all'interno della Comunità;

2. considerando che la seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE, ha contribuito in larga misura alla realizzazione del mercato interno nel settore dell'assicurazione diretta sulla vita, accordando già ai contraenti che prendono l'iniziativa di sottoscrivere un impegno con un'impresa di assicurazione in un altro Stato membro e che quindi non necessitano di una particolare tutela nello Stato membro dell'impegno, la piena libertà di fare ricorso al più ampio mercato possibile delle assicurazioni;

3. considerando che la direttiva 90/619/CEE rappresenta perciò una tappa importante verso il ravvicinamento dei mercati nazionali in un unico mercato integrato, tappa che deve essere completata da altri strumenti comunitari al fine di consentire a tutti i contraenti, che prendano o meno l'iniziativa, la possibilità di fare ricorso a qualsiasi assicuratore che abbia la propria sede sociale nella Comunità e che vi svolge la propria attività in regime di libero stabilimento o di libera prestazione dei servizi, garantendo loro al tempo stesso un livello adeguato di tutela;

4. considerando che la presente direttiva rientra nel quadro della normativa già realizzata, in particolare dalla prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio, e dalla direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione;

5. considerando che l'impostazione adottata consiste nell'attuare le forme di armonizzazione essenziali, necessarie e sufficienti ad ottenere il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo prudenziale, così da rendere possibile il rilascio di un'autorizzazione unica valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro d'origine;

6. considerando che, di conseguenza, l'accesso all'attività assicurativa e l'esercizio della stessa saranno d'ora in poi subordinati alla concessione di un'autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle autorità dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha la propria sede sociale; che grazie a tale autorizzazione l'impresa può svolgere le proprie attività ovunque nella Comunità, sia in regime di libero stabilimento, sia in regime di libera prestazione di servizi; che lo Stato membro della succursale o della libera prestazione di servizi non potrà più richiedere una nuova autorizzazione alle imprese di assicurazione che intendono esercitarvi le proprie attività assicurative e che sono già autorizzate nello Stato membro d'origine; che è pertanto opportuno modificare in tal senso le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE;

7. considerando che spetta ormai alle autorità competenti dello Stato membro d'origine vigilare sulla situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, in particolare sulla solvibilità e sulla costituzione di riserve tecniche sufficienti, nonché sulla loro rappresentazione mediante congrue attività;

8. considerando che la realizzazione delle operazioni a cui fa riferimento l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 79/267/CEE del Consiglio non può in alcun caso pregiudicare i poteri conferiti alle rispettive autorità nei confronti degli enti titolari delle attività previste nella suddetta disposizione;

9. considerando che talune disposizioni della presente direttiva definiscono norme minime; che lo Stato membro di origine può imporre norme più restrittive nei confronti delle imprese di assicurazione autorizzate dalle proprie autorità competenti;

10. considerando che le autorità competenti degli Stati membri devono pertanto disporre dei mezzi di controllo necessari ad assicurare l'esercizio ordinato delle attività dell'impresa di assicurazione nell'insieme della Comunità, svolte in regime sia di libero stabilimento, sia di libera prestazione dei servizi;

che, in particolare, esse devono poter adottare appropriate misure di salvaguardia od imporre sanzioni volte a prevenire irregolarità ed infrazioni eventuali alle disposizioni in materia di controllo delle assicurazioni;

11. considerando che è necessario adeguare le disposizioni concernenti il trasferimento del portafoglio al regime giuridico dell'autorizzazione unica istituito dalla presente direttiva;

12. considerando che è opportuno prevedere uno snellimento della regola di specializzazione stabilita dalla direttiva 79/267/CEE affinché gli Stati membri che lo desiderano abbiano la possibilità di concedere ad una stessa impresa autorizzazioni per i rami previsti nell'allegato della direttiva 79/267/CEE e per le operazioni di assicurazione che rientrano nei rami 1 e 2 dell'allegato della direttiva 73/239/CEE; che tuttavia tale possibilità deve essere soggetta a determinate condizioni di rispetto delle regole contabili e delle regole in materia di liquidazione;

13. considerando che per la tutela degli assicurati è necessario che ogni impresa di assicurazione costituisca riserve tecniche sufficienti; che il calcolo di queste ultime si basa essenzialmente su princìpi attuariali; che è opportuno coordinare detti princìpi onde agevolare il reciproco riconoscimento delle disposizioni prudenziali applicabili nei vari Stati membri;

14. considerando che, in un intento di prudenza, è auspicabile stabilire un coordinamento minimo delle regole in materia di limitazione del tasso d'interesse utilizzato per il calcolo delle riserve tecniche e che, per tale limitazione, risulta appropriato lasciare agli Stati membri la possibilità di scegliere liberamente il metodo da adottare, dato che tutti i metodi attualmente applicati sono ugualmente corretti, prudenziali ed equivalenti;

15. considerando che è opportuno coordinare le norme concernenti il calcolo, la diversificazione, la localizzazione e la congruenza delle attività di contropartita delle riserve tecniche al fine di agevolare il riconoscimento reciproco delle disposizioni degli Stati membri; che tale coordinamento deve tener conto delle misure adottate in materia di liberalizzazione dei movimenti di capitali dalla direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato, nonché dei progressi compiuti dalla Comunità ai fini del completamento dell'Unione economica e monetaria;

16. considerando peraltro che lo Stato membro d'origine non può esigere dalle imprese di assicurazione di investire le attività di contropartita delle loro riserve tecniche in categorie determinate di cespiti, essendo tali prescrizioni incompatibili con le misure in materia di libera circolazione dei capitali di cui alla direttiva 88/361/CEE;

17. considerando che, in attesa di una direttiva sui servizi di investimento la quale armonizzi tra l'altro la definizione della nozione di mercato regolamentato, è necessario, ai fini della presente direttiva e fatta salva la futura armonizzazione, dare una definizione provvisoria di questa nozione, la quale sarà sostituita da una definizione che sarà stata oggetto di armonizzazione comunitaria e che assegnerà allo Stato membro di origine del mercato le responsabilità che la presente direttiva assegna in materia, a titolo transitorio, allo Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione;

18. considerando che è opportuno completare l'elenco degli elementi che si prestano ad essere utilizzati per la costituzione del margine di solvibilità, richiesto dalla direttiva 79/267/CEE, al fine di tener conto dei nuovi strumenti finanziari e delle facilitazioni accordate alle altre istituzioni finanziarie per l'alimentazione dei loro fondi propri;

19. considerando che l'armonizzazione della normativa del contratto assicurativo non è una condizione preliminare per la realizzazione del mercato interno delle assicurazioni; che quindi la possibilità lasciata agli Stati membri di imporre l'applicazione della propria normativa ai contratti assicurativi coi quali sono assunti impegni situati nel loro territorio è tale da offrire garanzie sufficienti ai contraenti;

20. considerando che, nel quadro del mercato unico, è nell'interesse del contraente aver accesso alla più ampia gamma possibile di prodotti assicurativi offerti nella Comunità, al fine di poter scegliere tra essi il più adeguato alle sue esigenze; che spetta allo Stato membro dell'impegno vigilare affinché non sussista alcun ostacolo alla possibilità di commercializzare nel suo territorio tutti i prodotti assicurativi offerti nella Comunità, purché detti prodotti non siano contrari alle disposizioni giuridiche di interesse generale in vigore nello Stato membro dell'impegno e nella misura in cui l'interesse generale non sia salvaguardato dalle disposizioni dello Stato membro d'origine, sempreché tali disposizioni si applichino senza discriminazioni a qualsiasi impresa operante in detto Stato membro e siano obiettivamente necessarie e proporzionate all'obiettivo perseguito;

21. considerando che gli Stati membri devono poter vigilare affinché i prodotti assicurativi e la documentazione contrattuale utilizzata per la copertura degli impegni sottoscritti nel loro territorio in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi rispettino le disposizioni giuridiche specifiche di interesse generale applicabili; che i sistemi di controllo da utilizzare devono adattarsi alle esigenze del mercato interno senza costituire una condizione preliminare all'esercizio dell'attività assicurativa; che in questa prospettiva i sistemi di approvazione preventiva delle condizioni assicurative non sembrano giustificati; che è opportuno di conseguenza predisporre altri sistemi più appropriati alle esigenze del mercato interno e tali da permettere ad ogni Stato membro di garantire l'essenziale tutela dei contraenti;

22. considerando che è tuttavia ammesso che lo Stato membro di origine, per l'applicazione dei princìpi attuariali conformi alla presente direttiva, possa esigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche applicabili al calcolo delle tariffe dei contratti e delle riserve tecniche, escludendo dalla comunicazione delle basi tecniche la notifica delle condizioni generali e particolari dei contratti, nonché delle tariffe commerciali dell'impresa;

23. considerando che nel quadro di un mercato unico delle assicurazioni il consumatore potrà scegliere tra una gamma più ampia e più diversificata di contratti; che per beneficiare appieno di tale varietà e della maggiore concorrenza egli deve disporre delle informazioni necessarie a scegliere il contratto più consono alle sue esigenze; che le informazioni risultano tanto più necessarie in quanto la durata degli impegni può protrarsi su un arco di tempo molto lungo; che è quindi opportuno coordinare le disposizioni minime affinché il consumatore sia informato in modo chiaro e preciso in merito alle caratteristiche essenziali dei prodotti che gli vengono proposti e in merito agli estremi degli organismi cui vanno rivolti i reclami dei contraenti, degli assicurati o dei beneficiari del contratto;

24. considerando che la pubblicità dei prodotti di assicurazione è essenziale per agevolare l'esercizio effettivo delle attività assicurative nella Comunità; che è opportuno lasciare alle imprese di assicurazione la possibilità di ricorrere a tutti i normali mezzi di pubblicità nello Stato membro della succursale o della prestazione di servizi; che tuttavia gli Stati membri possono esigere il rispetto della loro normativa in materia di forma e contenuto della pubblicità in questione, derivante dagli atti comunitari adottati in materia di pubblicità o da disposizioni emanate dagli Stati membri per ragioni d'interesse generale;

25. considerando che nel quadro del mercato interno nessuno Stato membro può ormai vietare l'esercizio simultaneo dell'attività assicurativa sul proprio territorio in regime di stabilimento ed in regime di prestazione di servizi; che è pertanto opportuno sopprimere la facoltà accordata in tal senso agli Stati membri dalla direttiva

90/619/CEE;

26. considerando che è opportuno predisporre un regime di sanzioni applicabili quando l'impresa di assicurazione non si conforma, nello Stato membro in cui è sottoscritto l'impegno, alle disposizioni d'interesse generale ad essa applicabili;

27. considerando che in taluni Stati membri le operazioni di assicurazione non sono assoggettate ad alcuna forma di imposizione indiretta, mentre nella maggioranza di essi vengono applicate imposte particolari ed altre forme di contributo; che negli Stati membri nei quali sono riscosse dette imposte e contributi esistono sensibili divergenze in fatto di strutture e di aliquote; che è opportuno evitare che le differenze esistenti si traducano in distorsioni di concorrenza per i servizi di assicurazione tra Stati membri; che, fatta salva una successiva armonizzazione, con l'applicazione del regime fiscale e di altre forme di contributo previste dallo Stato membro in cui è sottoscritto l'impegno, si può ovviare a tale inconveniente, e che spetta agli Stati membri stabilire le modalità di riscossione di tali imposte e contributi;

28. considerando che occorre realizzare un coordinamento comunitario in materia di liquidazione delle imprese di assicurazione; che finora è essenziale prevedere che, in caso di liquidazione di un'impresa di assicurazioni, il sistema di garanzia istituito in ciascuno Stato membro conferisca parità di trattamento a tutti i creditori di assicurazione, senza distinzione di nazionalità dei creditori medesimi e a prescindere dalle modalità di sottoscrizione dell'impegno;

29. considerando che potrà risultare necessario, a determinati intervalli di tempo, apportare modifiche tecniche alle norme dettagliate che figurano nella presente direttiva, in modo da tener conto dell'evoluzione futura del settore assicurativo; che la Commissione procederà a tali modifiche, nella misura in cui esse siano necessarie, dopo aver consultato il Comitato consultivo per le assicurazioni, istituito dalla direttiva 91/675/CEE, nell'ambito dei poteri di esecuzione conferiti alla Commissione dalle disposizioni del trattato;

30. considerando che è necessario fissare disposizioni specifiche atte ad assicurare il passaggio dal regime giuridico esistente al momento della messa in applicazione della presente direttiva verso il regime da essa istituito; che tali disposizioni devono servire ad evitare un onere di lavoro supplementare per le autorità competenti degli Stati membri;

31. considerando che, ai sensi dell'articolo 8 C del trattato, occorre tener conto dell'ampiezza dello sforzo che deve essere sostenuto da alcune economie che presentano differenze di sviluppo; che occorre pertanto accordare a taluni Stati membri un regime transitorio che consenta un'applicazione graduale delle disposizioni della presente direttiva,

ha adottato la presente direttiva:

 TITOLO I

Definizioni e campo d'applicazione

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) "impresa di assicurazione": ogni impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;

b) "succursale": qualsiasi agenzia o succursale di un'impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 90/619/CEE;

c) "impegno": un impegno che si concretizza in una delle forme di assicurazioni o di operazioni di cui all'articolo 1 della direttiva 79/267/CEE;

d) "Stato membro d'origine": lo Stato membro in cui è situata la sede sociale dell'impresa di assicurazione che assume l'impegno;

e) "Stato membro della succursale": lo Stato membro in cui è situata la succursale che assume l'impegno;

f) "Stato membro di prestazione di servizi": lo Stato membro dell'impegno ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 90/619/CEE, quando questo è assunto da un'impresa di assicurazione o una succursale situata in un altro Stato membro;

g) "controllo": il legame esistente tra un'impresa madre e un'impresa figlia, previsto all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, o una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

h) "partecipazione qualificata": il fatto di detenere in un'impresa direttamente o indirettamente almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto o qualsiasi altra possibilità di esercitare una notevole influenza sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta una partecipazione.

Ai fini dell'applicazione di questa definizione negli articoli 7 e 14 e delle altre quote di partecipazione di cui all'articolo 14, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 7 della direttiva 88/627/CEE;

i) "impresa madre": un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

j) "impresa figlia": un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; ogni impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata come impresa figlia dell'impresa madre a cui fanno capo tali imprese;

k) "mercato regolamentato": un mercato finanziario considerato dallo Stato membro d'origine dell'impresa come un mercato regolamentato in attesa di una definizione che sarà data nell'ambito di una direttiva sui servizi di investimento è caratterizzato:

- da un funzionamento regolare e

- dal fatto che le disposizioni stabilite o approvate dalle autorità appropriate definiscono le condizioni di funzionamento del mercato, le condizioni di accesso al mercato, nonché, quando è applicabile la direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori, le condizioni di ammissione alla quotazione fissate dalla direttiva precitata, e se detta direttiva non è applicabile, le condizioni che devono essere soddisfatte da tali strumenti finanziari per poter essere effettivamente negoziati sul mercato.

Ai fini della presente direttiva, un mercato regolamentato può essere situato in uno Stato membro o in un Paese terzo. In quest'ultimo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi. Gli strumenti finanziari che vengono in esso negoziati devono essere di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentato/i dello Stato membro in questione;

l) "autorità competenti": le autorità nazionali incaricate, in virtù di una legge o di una normativa, del controllo delle imprese di assicurazione.

m) "stretti legami": situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da:

a) una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa,

b) un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e una figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui tali persone siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

 Articolo 2

1. La presente direttiva riguarda gli impegni e le imprese di cui all'articolo 1 della direttiva 79/267/CEE.

2. All'articolo 1, punto 2, della direttiva 79/267/CEE sono soppressi i termini e siano autorizzate nel Paese di attività.

3. La presente direttiva non riguarda né le assicurazioni ed operazioni, né le imprese ed istituzioni che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva 79/267/CEE, né gli enti di cui all'articolo 4 della stessa direttiva.

TITOLO II

Accesso all'attività assicurativa

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine non concedono l'autorizzazione che consente l'accesso di un'impresa all'attività assicurativa se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'entità di questa partecipazione.

Le autorità competenti rifiutano l'autorizzazione se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione, non sono soddisfatte della qualità degli azionisti o soci.

TITOLO III

Armonizzazione delle condizioni di esercizio

Capitolo 1

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

1. All'articolo 6 della direttiva 90/619/CEE, i paragrafi da 2 a 7 sono abrogati.

2. Ogni Stato membro autorizza, alle condizioni previste dal diritto nazionale, le imprese di assicurazione con sede sociale nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti, sottoscritti in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi, ad un cessionario stabilito nella Comunità, se le autorità competenti dello Stato membro d'origine del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

3. Quando una succursale prevede di trasferire totalmente o in parte il proprio portafoglio sottoscritto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, lo Stato membro della succursale deve essere consultato.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, le autorità dello Stato membro d'origine dell'impresa cedente autorizzano il trasferimento dopo aver ricevuto l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri dell'impegno.

5. Le autorità competenti degli Stati membri consultati comunicano il proprio parere alle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione cedente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta; se le autorità consultate non danno una risposta entro tale termine, il silenzio equivale ad un parere favorevole o ad un tacito accordo.

6. Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo è oggetto, nello Stato membro dell'impegno, di idonea pubblicità, nei modi previsti dal diritto nazionale. Tale trasferimento è opponibile di diritto ai contraenti, agli assicurati ed a qualunque altra persona che abbia diritti od obblighi derivanti dai contratti trasferiti.

Tale disposizione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di prevedere la facoltà dei contraenti di risolvere il contratto entro un termine stabilito a decorrere dal trasferimento.

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

1. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che intendano detenere, direttamente o indirettamente, in un'impresa di assicurazione una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine e comunicare l'entità di tale partecipazione. Le persone fisiche e giuridiche sono altresì tenute ad informare le autorità competenti dello Stato membro di origine qualora intendano aumentare la propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta raggiunga o superi i limiti del 20%, 33% o 50% oppure l'impresa d'assicurazioni divenga una loro società figlia.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dispongono di un termine massimo di tre mesi dalla data della comunicazione prevista al primo comma per opporsi a detto progetto se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione, non siano soddisfatte della qualità della persona di cui al primo comma. In assenza di opposizione, le autorità possono fissare un termine massimo per la realizzazione del progetto di cui al primo comma.

2. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che non intendano più detenere, direttamente o indirettamente, in un'impresa di assicurazione una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine e comunicare l'entità prevista della partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute ad informare le autorità competenti qualora intendano diminuire la propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto delle soglie del 20%, 33% o 50% oppure l'impresa di assicurazione cessi di essere una loro società figlia.

3. Le imprese di assicurazione comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, appena ne abbiano conoscenza, gli acquisti o le cessioni di partecipazioni al loro capitale che determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, di una delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2.

Esse comunicano altresì, almeno una volta all'anno, l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano in particolare dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei soci ovvero dalle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società quotate in una borsa valori.

4. Gli Stati membri prevedono che, qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui al paragrafo 1 possa essere di ostacolo ad una gestione prudente e sana dell'impresa di assicurazione, le autorità competenti dello Stato membro d'origine adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione.

Le misure in questione possono in particolare consistere in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci di cui trattasi.

Misure analoghe sono applicate nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino all'obbligo dell'informazione preventiva stabilito al paragrafo 1. Per i casi in cui la partecipazione sia assunta nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni da adottare, prevedono la sospensione dell'esercizio dei relativi diritti di voto, oppure la nullità o l'annullabilità dei voti espressi.

Articolo 15

1. Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità competenti, nonché i revisori o gli esperti incaricati dalle autorità competenti, abbiano l'obbligo del segreto d'ufficio. In virtù di questo obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone in ragione dell'ufficio può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità, se non in forma sommaria o globale cosicché non si possano individuare le singole imprese di assicurazione, fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale.

Tuttavia, nei casi concernenti un'impresa di assicurazioni dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta ordinata da un Tribunale, le informazioni riservate che non riguardano i terzi implicati nei tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.

2. Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni previsti dalle direttive applicabili alle imprese di assicurazione. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono stipulare accordi di cooperazione, che prevedano scambi d'informazioni, con le autorità competenti di paesi terzi, a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo.

4. L'autorità competente che, a norma dei paragrafi 1 o 2, riceve informazioni riservate può servirsene soltanto nell'esercizio delle proprie funzioni e più particolarmente:

- per l'esame delle condizioni di accesso all'attività di assicurazione e per facilitare il controllo delle condizioni di esercizio dell'attività, in particolare in materia di vigilanza sulle riserve tecniche, sul margine di solvibilità, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno, o

- per l'irrogazione di sanzioni, o

- nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione dell'autorità competente, o

- nell'ambito di procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo 50 o di disposizioni speciali previste dalle direttive adottate nel settore delle imprese di assicurazione.

5. I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni all'interno di uno stesso Stato membro, qualora esistano più autorità competenti, o, fra Stati membri, tra le autorità competenti e:

- le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza sugli enti creditizi e su altre istituzioni finanziarie, nonché le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari,

- gli organi implicati nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione e in altre procedure analoghe, e

- le persone incaricate del controllo legale dei conti delle imprese di assicurazione e degli altri enti finanziari,

affinché esse possano svolgere la propria funzione di vigilanza; tali paragrafi non ostano inoltre alla trasmissione agli organi incaricati della gestione delle procedure obbligatorie di liquidazione o dei fondi di garanzia delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione. Le informazioni ricevute dalle autorità, organi e persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio previsto al paragrafo 1.

5 bis. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti, e

- le autorità preposte alla vigilanza nei confronti degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione e in altri procedimenti analoghi, o

- le autorità incaricate della vigilanza nei confronti delle persone incaricate della revisione ufficiale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri enti finanziari, o

- gli attuari indipendenti dalle imprese di assicurazione, che esercitano in virtù della legge una funzione di controllo su di esse nonché gli organi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari.

Gli Stati membri che si valgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

- le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo sopra previste al primo comma;

- le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1;

- quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità, persone o organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.

5 ter. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.

Gli Stati membri che si valgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

- le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al primo comma;

- le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1;

- quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio di informazioni prevista al primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni previste al secondo comma.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo trattino del secondo comma, le autorità o gli organi di cui al primo comma comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.

La Commissione redige, entro il 31 dicembre 2000, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.

5 quater. Gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti a trasmettere:

- alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie,

- all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento,

informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni e possono autorizzare tali autorità o organismi a comunicare alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini delle disposizioni di cui al paragrafo 4. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al presente articolo.

6. Inoltre, nonostante i paragrafi 1 e 4, gli Stati membri possono autorizzare, in base a disposizioni legislative, la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili per la legislazione di vigilanza sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento e sulle compagnie di assicurazioni, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi.

Tuttavia tali comunicazioni possono essere fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale.

Tuttavia gli Stati membri prevedono che le informazioni ricevute in base ai paragrafi 2 e 5 e quelle ottenute mediante le ispezioni di cui all'articolo 16 della direttiva 79/267/CEE non possano in nessun caso essere oggetto delle comunicazioni menzionate nel presente paragrafo, salvo accordo esplicito dell'autorità competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione.

Articolo 15 bis

1. Gli Stati membri dispongono almeno che:

a) qualsiasi persona abilitata ai sensi della direttiva 84/253/CEE, che esercita presso un'impresa di assicurazione l'incarico di cui all'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE, all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE, all'articolo 31 della direttiva 85/611/CEE o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti detta impresa di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esercizio dell'incarico sopra citato, tali da:

- costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività delle imprese di assicurazione, o

- pregiudicare la continuità dell'attività dell'impresa di assicurazione, ovvero

- comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve;

b) lo stesso obbligo incomba a questa stessa persona per quanto riguarda fatti e decisioni di cui venga a conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui alla lettera a), esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo, con l'impresa di assicurazione presso la quale detta persona svolge l'incarico sopra citato.

2. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva 84/253/CEE, di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.

Articolo 16

Articolo 17

L'articolo 35 della direttiva 79/267/CEE e l'articolo 18 della direttiva 90/619/CEE sono abrogati.

Capitolo 2

Articolo 18

Articolo 19

I premi per nuova produzione devono essere sufficienti, in base ad adeguate ipotesi attuariali, perché l'impresa possa far fronte all'insieme dei suoi impegni e, in particolare, costituire le riserve tecniche necessarie.

A tal fine, possono essere presi in considerazione tutti gli aspetti della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, senza che l'apporto di risorse estranee a detti premi e ai relativi proventi abbia un carattere sistematico e permanente che potrebbe mettere in questione a termine la solvibilità di tale impresa.

Articolo 20

Gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono tener conto del tipo di operazioni effettuate dall'impresa di assicurazione in modo da assicurare la sicurezza, il rendimento e la liquidità degli investimenti dell'impresa di assicurazione, che provvederà all'adeguata diversificazione e dispersione di tali investimenti.

Articolo 21

1. Lo Stato membro d'origine può autorizzare le imprese di assicurazione a coprire le riserve tecniche solo mediante le categorie di attivi seguenti:

A. Investimenti

a) Buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali;

b) prestiti;

c) azioni e altre partecipazioni a reddito variabile;

d) quote in enti di investimento collettivo in valori mobiliari e altri fondi d'investimento;

e) terreni e fabbricati, nonché diritti reali immobiliari;

B. Crediti

f) Crediti sui riassicuratori, includendo la parte dei riassicuratori nelle riserve tecniche;

g) depositi presso imprese cedenti e crediti nei confronti delle stesse;

h) crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione;

i) anticipazioni su polizze;

j) crediti d'imposta;

k) crediti verso fondi di garanzia;

C. Altri attivi

l) Immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati, secondo un ammortamento prudente;

m) depositi bancari e consistenza di cassa; depositi presso enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato a ricevere depositi;

n) spese di acquisizione da ammortizzare;

o) interessi e canoni di locazione maturati non scaduti ed al altri ratei e riscontri;

p) interessi reversibili.

Per l'associazione di sottoscrittori denominata "Lloyd's", le categorie di attivi includono altresì le garanzie e le lettere di credito emesse dagli enti creditizi ai sensi della direttiva 77/780/CEE o dalle imprese di assicurazione, nonché le somme verificabili risultanti dalle polizze di assicurazione sulla vita, nella misura in cui rappresentino fondi appartenenti ai membri.

L'inclusione di un attivo o di una categoria di attivi nell'elenco figurante del primo comma non implica che tutti gli attivi che rientrano in detta categoria debbano automaticamente essere autorizzati quale copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro d'origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscono le condizioni d'impiego degli attivi consentiti; al riguardo esso può esigere garanzie reali o altre garanzie, in particolare per i crediti nei confronti dei riassicuratori.

Nella definizione dei applicazione delle norme che stabilisce, lo Stato membro d'origine vigila particolarmente al rispetto dei principi seguenti:

I) gli attivi che coprono le riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per acquisire gli attivi stessi;

II) gli attivi devono essere valutati in modo prudente tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati sono ammesse a copertura delle riserve tecniche soltanto quando siano valutate in base a un ammortamento prudente;

III) i prestiti ad imprese, ad uno Stato, ad un'istituzione internazionale, a enti locali o regionali o a persone fisiche sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo qualora offrano garanzie sufficienti riguardo alla loro sicurezza, garanzie basate sulla qualità del mutuatario, su ipoteche, su garanzie bancarie o accordate da imprese di assicurazione o altre forme di garanzie;

IV) gli strumenti derivati quali "options", "futures" e "swaps" in relazione ad attivi che coprono le riserve tecniche possono essere utilizzati nella misura in cui contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o consentono una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente e possono essere presi in considerazione nella valutazione degli attivi sottostanti;

V) i valori mobiliari che non sono negoziati su un mercato regolamentato sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo se sono realizzabili a breve termine o se consistono in partecipazioni in enti creditizi, in imprese di assicurazione, nella misura consentita all'articolo 8 della direttiva 79/267/CEE, e in imprese di investimento stabilite in uno Stato membro;

VI) i crediti nei confronti di un terzo sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo previa deduzione dei debiti nei confronti di questo stesso terzo;

VII) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle riserve tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo conto delle rischio di mancato realizzo. In particolare, i crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione sono autorizzati soltanto se possono essere effettivamente riscossi da meno di tre mesi;

VIII) in caso di attivi a copertura di un investimento in una impresa figlia che, per conto dell'impresa di assicurazione, gestisce tutti gli investimenti della stessa o una parte di esse, lo Stato membro d'origine tiene conto, per l'applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro d'origine può applicare lo stesso trattamento agli attivi di altre imprese figlie;

IX) le spese di acquisizione da ammortizzare sono ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se ciò è coerente con i metodi di calcolo delle riserve matematiche.

2. Nonostante il paragrafo 1, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato membro d'origine, temporaneamente e con decisione debitamente motivata, può autorizzare altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche, fatto salvo l'articolo 20.

Articolo 22

1. Per quanto riguarda gli attivi a copertura delle riserve tecniche, lo Stato membro di origine prescrive ad ogni impresa di investire non più del:

a) 10% del totale delle riserve tecniche lorde in un singolo terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati sufficientemente vicini per essere considerati effettivamente come un unico investimento;

b) 5% del totale delle riserve tecniche lorde in azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, in buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa o in prestiti concessi allo stesso mutuatario, considerati globalmente, prestiti che non siano quelli erogati ad un'autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri. Tale limite può essere portato al 10% se l'impresa non investe più del 40% delle riserve

tecniche lorde in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti e a mutuatari nei quali investa più del 5% dei suoi attivi;

c) 5% del totale delle riserve tecniche lorde in prestiti non garantiti, di cui l'1% per un solo prestito non garantito, diversi dai prestiti concessi agli enti creditizi, alle imprese di assicurazione, nella misura prevista all'articolo 8 della direttiva 79/267/CEE, e alle imprese di investimento, stabiliti in uno Stato membro. I limiti possono essere portati rispettivamente all'8% e al 2% su decisione presa caso per caso dall'autorità competente dello Stato membro di origine;

d) 3% del totale delle riserve tecniche lorde in consistenza di cassa;

e) 10% del totale delle riserve tecniche lorde in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni, e in obbligazioni, i quali non siano negoziati su un mercato regolamentato.

2. Nel paragrafo 1, l'assenza di un limite all'investimento in una determinata categoria di attivi non significa che gli attivi inclusi in tale categoria debbano essere ammessi limitatamente ai fini della copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro di origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscono le condizioni d'impiego degli attivi consentiti. In sede di fissazione ed applicazione delle suddette norme, esso provvede in particolare al rispetto dei principi seguenti:

I) gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono essere sufficientemente diversificati e dispersi in modo da garantire che non vi sia una eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attivi, da un particolare settore d'investimento o da un investimento specifico;

II) gli investimenti in attivi che presentano un elevato grado di rischio, sia per la loro natura, sia per la qualifica dell'emittente, devono essere limitati a livelli di prudenza;

III) le limitazioni a particolari categorie di attivi tengono conto del regime della riassicurazione per il calcolo delle riserve tecniche;

IV) in caso di attivi a copertura di un investimento in un'impresa figlia che gestisce, per conto dell'impresa di assicurazione, tutti gli investimenti o una parte di essi, lo Stato membro di origine tiene conto, per l'applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro di origine può applicare lo stesso trattamento agli attivi di altre imprese figlie;

V) la percentuale degli attivi a copertura delle riserve tecniche che costituisce oggetto di investimenti non liquidi deve essere limitata a un livello prudente;

VI) qualora gli attivi comprendono prestiti concessi a taluni enti creditizi o obbligazioni emesse dagli stessi, lo Stato membro di origine può tener conto, per l'applicazione delle norme e dei principi contenuti nel presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti da tali enti creditizi. Questo trattamento può essere applicato soltanto qualora l'ente creditizio abbia la propria sede sociale in uno Stato membro, sia di proprietà esclusiva dello Stato membro in questione e/o delle sue autorità locali e le sue attività, per statuto, consistano nel fungere da tramite per l'erogazione di prestiti allo Stato o alle autorità locali o di prestiti garantiti da questi ultimi, oppure di prestiti ad enti strettamente connessi con lo Stato o con le autorità locali.

3. Nell'ambito delle norme dettagliate che fissano le condizioni di utilizzazione degli attivi consentiti, lo Stato membro tratta in maniera più limitativa:

- i prestiti non corredati da una garanzia bancaria, da una garanzia concessa da imprese di assicurazione, da un'ipoteca o da altro tipo di garanzia rispetto ai prestiti che lo sono;

- negli OICVM non coordinati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e gli altri fondi di investimento rispetto agli OICVM coordinati ai sensi della stessa direttiva;

- i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato rispetto a quelli che lo sono;

- i buoni, le obbligazioni e gli altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di cui emittenti non siano gli Stati, una delle loro amministrazioni regionali o locali o imprese appartenenti alla zona A ai sensi della direttiva 89/647/CEE, o i cui emittenti siano organizzazioni internazionali di cui non faccia parte uno Stato membro della Comunità, rispetto agli stessi strumenti finanziari i cui emittenti presentino queste caratteristiche.

4. Gli Stati membri possono portare al 40% il limite di cui al paragrafo 1, lettera b), per talune obbligazioni, qualora queste siano emesse da un ente creditizio con sede sociale in uno Stato membro e soggetto, in virtù di legge, ad un particolare controllo pubblico inteso a tutelare i detentori di dette obbligazioni. In particolare, le somme provenienti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investite, in conformità della legge, in attivi che coprono sufficientemente, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni, gli impegni da essi derivanti e che siano destinati per privilegio al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi dovuti, in caso di inadempienza dell'emittente.

5. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di effettuare investimenti in determinate categorie di attivi.

6. Nonostante il paragrafo 1, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato membro di origine, temporaneamente e con decisione debitamente motivata, può autorizzare deroghe alle norme fissate al paragrafo 1, lettere da a) ad e), fatto salvo l'articolo 20.

Articolo 23

1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un OICVM oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazioni, generalmente suddiviso in quote, le riserve tecniche relative a tali prestazioni, debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile, dalle suddette quote o, qualora esse non fossero definite dai suddetti attivi.

2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al paragrafo 1, le riserve tecniche relative a tali prestazioni debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti del valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano al massimo a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.

3. Gli articoli 20 e 22 non sono applicabili agli attivi detenuti per far fronte ad impegni che siano direttamente collegati alle prestazioni di cui ai paragrafi 1 ed 2. I riferimenti alle riserve tecniche di cui all'articolo 22 riguardano le riserve tecniche ad esclusione di quelle relative a detti impegni.

4. Qualora le prestazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendano una garanzia di risultato per l'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle riserve tecniche addizionali corrispondenti sono applicabili gli articoli 20, 21 e 22.

Articolo 24

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 28 della direttiva 79/267/CEE, gli Stati membri si conformano all'allegato I della presente direttiva per quanto riguarda le regole della congruenza.

2. Il presente articolo non è applicabile agli impegni di cui all'articolo 23 della presente direttiva.

Articolo 25

Articolo 26

Al più tardi tre anni dopo la data limite per la messa in vigore della presente direttiva la Commissione presenta al comitato per le assicurazioni una relazione sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione del margine di solvibilità.

Articolo 27

Capitolo 3

Articolo 28

Lo Stato membro in cui il rischio è situato non può impedire al contraente di sottoscrivere un contratto concluso con un'impresa di assicurazione autorizzata alle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE, a condizione che il contratto non sia in contrasto con le disposizioni legali d'interesse generale in vigore nello Stato membro dell'impegno.

Articolo 29

Gli Stati membri non applicano disposizioni che prevedono la necessità di un'approvazione preliminare o di una comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze d'assicurazione, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari ed altri stampati che una impresa di assicurazione abbia l'intenzione di utilizzare nelle proprie relazioni con i contraenti.

Nonostante il primo comma e unicamente allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai principi attuariali, lo Stato membro d'origine può esigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio delle sue attività.

Al più tardi cinque anni dopo la messa in applicazione della presente direttiva, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione di tali disposizioni.

Articolo 30

1. Nell'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 90/619/CEE sono soppressi i termini "sottoscritto in uno dei casi previsti al titolo III.".

2.

Articolo 31

1. Prima della conclusione del contratto d'assicurazione, al contraente devono essere comunicate le informazioni di cui all'allegato II, punto A.

2. Il contraente deve essere tenuto informato per tutta la vigenza del contratto di qualsiasi modifica relativa alle informazioni elencate all'allegato II, punto B.

3. Lo Stato membro dell'impegno può prescrive alle imprese di assicurazione di trasmettere informazioni supplementari rispetto a quelle elencate nell'allegato II soltanto se esse sono necessarie alla comprensione effettiva degli elementi essenziali dell'impegno da parte del contraente.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo e dell'allegato II sono adottate dallo Stato membro dell'impegno.

TITOLO IV

Disposizioni sulla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi

Articolo 32

Articolo 33

L'articolo 11 della direttiva 79/267/CEE è abrogato.

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 37

Gli articoli 10, 12, 13, 16, 22 e 24 della direttiva 90/619/CEE sono abrogati.

Articolo 38

Le autorità competenti dello Stato membro della succursale o dello Stato membro della prestazione di servizi possono esigere che le informazioni che esse sono autorizzate a chiedere, conformemente alla presente direttiva, per quanto riguarda l'attività delle imprese di assicurazione operanti nel territorio di detto Stato membro siano loro fornite nella o nelle lingue ufficiali di detto Stato.

Articolo 39

1. L'articolo 19 della direttiva 90/619/CEE è abrogato.

2. Lo Stato membro della succursale o della prestazione dei servizi non stabilisce disposizioni che prescrivano l'approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazioni, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari e degli altri stampati che l'impresa abbia l'intenzione di utilizzare nei propri rapporti con il contraente. Allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai contratti di assicurazione, lo Stato membro della succursale o della prestazione di servizi può esigere solo da ogni impresa che intenda effettuare sul suo territorio operazioni assicurative, in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione dei servizi, la comunicazione non sistematica delle condizioni o degli altri documenti che essa intende applicare, senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.

Articolo 40

1. L'articolo 20 della direttiva 90/619/CEE è abrogato.

2. Un'impresa che effettua operazioni in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro della succursale e/o dello Stato membro di prestazione di servizi tutti i documenti ad essa richiesti ai fini dell'applicazione del presente articolo, sempreché tale obbligo incomba anche alle imprese con sede sociale in detti Stati membri.

3. Se le autorità competenti di uno Stato membro constatano che un'impresa che ha una succursale od opera in regime di libera prestazione di servizi nel territorio di detto Stato membro non rispetta le norme di diritto dello stesso ad essa applicabili, esse invitano l'impresa interessata a porre fine a tale situazione

irregolare.

4. Se l'impresa in questione omette di conformarsi, le autorità competenti dello Stato membro interessato informano le autorità competenti dello Stato membro di origine. Queste prendono senza indugio tutte le misure appropriate affinché l'impresa interessata ponga fine a tale situazione irregolare. La natura delle misure viene comunicata alle autorità competenti dello Stato membro interessato.

5. Se, nonostante le misure prese dallo Stato membro di origine - o per l'insufficienza di tali misure o in ancanza delle misure stesse nello Stato interessato - l'impresa persistere nel violare le norme di legge vigenti nello Stato membro interessato, quest'ultimo, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro di origine, può prendere le misure appropriate per evitare o reprimere, nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire anche l'ulteriore stipulazione di contratti d'assicurazione da parte dell'impresa nel suo territorio. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile effettuare sul loro territorio le notifiche alle imprese di assicurazione.

6. I paragrafi 3, 4 e 5 lasciano inferiorità con il potere degli Stati membri interessati di prendere, in caso di urgenza, misure appropriate per prevenire le infrazioni commesse sul loro territorio. Ciò implica la possibilità di impedire ad un'impresa di assicurazione la stipulazione di nuovi contratti di assicurazione nel loro territorio.

7. I paragrafi 3, 4 e 5 non pregiudicano il potere degli Stati membri di sanzionare le infrazioni sul proprio territorio.

8. Qualora l'impresa che ha commesso l'inflazione abbia uno stabilimento o possedeva beni nello Stato membro interessato, le autorità competenti di quest'ultimo possono applicare, conformemente alla legislazione nazionale, le sanzioni amministrative previste per l'inflazione nei confronti di tale stabilimento o di tali beni.

9. Qualsiasi misura presa in applicazione dei paragrafi da 4 a 8 la quale comporti sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività assicurativa deve essere debitamente motivata e notificata all'impresa interessata.

10. Ogni due anni la Commissione presenta al comitato per le assicurazioni una relazione che riporta il numero e il tipo di casi in cui, in ogni Stato membro, ci sia stato un diniego di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 79/267/CEE o dell'articolo 14 della direttiva 90/619/CEE, nelle versioni modificate dalla presente direttiva, o in cui siano state prese misure conformemente al paragrafo 5 del presente articolo. Gli Stati membri cooperano con la Commissione fornendole i dati necessari alla stesura della relazione.

Articolo 41

La presente direttiva non osta a che le imprese di assicurazione con sede sociale in uno Stato membro facciano pubblicità ai servizi da loro offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro della succursale o della prestazione di servizi, purché rispettano le eventuali norme che disciplinano la forma e il contenuto di tale pubblicità stabilite per motivi di interesse generale.

Articolo 42

1. L'articolo 21 della direttiva 90/619/CEE è abrogato.

2. In caso di liquidazione di un'impresa di assicurazione, gli impegni risultanti dai contratti stipulati tramite una succursale, o in regime di libera prestazione di servizi, sono adempiuti alla stessa stregua degli impegni risultanti da altri contratti di assicurazione di tale impresa, senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli assicurati ed i beneficiari.

Articolo 43

1. L'articolo 23 della direttiva 90/619/CEE è abrogato.

2. Ogni impresa di assicurazione deve comunicare all'autorità competente dello Stato membro di origine, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di libero stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi emessi, al lordo della riassicurazione, suddivisi per Stato membro e per ciascuno dei rami da I a IX, secondo la definizione dell'allegato della direttiva 79/267/CEE.

L'autorità competente dello Stato membro di origine, entro termini ragionevoli e su base globalizzata, comunicata queste indicazioni alle autorità competenti di ciascuno Stato membro interessato le quali gliene facciano richiesta.

Articolo 44

1. L'articolo 25 della direttiva 90/619/CEE è abrogato.

2. Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ogni contratto di assicurazione è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro in cui il rischio è totalizzato ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 90/619/CEE, per quanto concerne la Spagna, ai gravami legalmente fissati a favore dell'organismo spagnolo "Consorcio de Compensaciòn de Seguros" per il fabbisogno delle sue funzioni in materia di compensazione delle perdite risultanti da avvenimenti straordinari accaduti in questo Stato membro.

La legge applicabile al contratto a norma dell'articolo 4 della direttiva 90/619/CEE non incide sul regime fiscale applicabile.

Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ciascuno Stato membro applica alle imprese che assumono impegni nel suo territorio le disposizioni nazionali concernenti le misure destinate a garantire la riscossione delle imposte indirette degli oneri parafiscali dovuti ai sensi del primo comma.

TITOLO V

Disposizioni transitorie

Articolo 45

Gli Stati membri possono accordare alle imprese di assicurazioni la cui sede sociale sia situata nel loro territorio ed i cui immobili e terreni rappresentativi delle riserve tecniche superino, al momento della notifica della presente direttiva, la percentuale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), un termine che scade al più tardi il 31 dicembre 1998 per conformarsi alla summenzionata disposizione.

Articolo 46

1. L'articolo 26 della direttiva 90/619/CEE è abrogato.

2. La Spagna e il Portogallo, fino al 31 dicembre 1995, e la Grecia, sino al 31 dicembre 1998, beneficiano del regime transitorio seguente per i contratti per cui uno di questi Stati membri è lo Stato membro dell'impegno:

a) in deroga all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 79/267/CEE e agli articoli 29 e 39 della presente direttiva, le autorità di controllo di detti Stati membri possono esigere la comunicazione, prima della loro utilizzazione, delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione;

b) l'importo delle riserve tecniche inerenti a detti contratti è determinato sotto il controllo dello Stato membro interessato secondo le regole da esso fissate o, in mancanza di regole, secondo la prassi vigente nel suo territorio conformemente alla presente direttiva. La copertura di dette riserve mediante attivi equivalenti e congrui e la localizzazione di tali attivi avvengono sotto il controllo di tale Stato membro secondo la sua normativa o prassi adottate conformemente alla presente direttiva.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 47

Le modifiche tecniche da apportare alle direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE, nonché alla presente direttiva, sono stabilite secondo la procedura prevista dalla direttiva 91/675/CEE:

- estensione delle forme giuridiche prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/267/CEE;

- modifiche dell'elenco di cui all'allegato della direttiva 79/267/CEE, adattamento della terminologia di tale elenco, per tener conto dello sviluppo dei mercati assicurativi;

- precisazione degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, enumerati all'articolo 18 della direttiva 79/267/CEE, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari;

- modifica dell'importo minimo del fondo di garanzia, previsto all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 79/267/CEE, per tener conto degli sviluppi economici e finanziari;

- modifica, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari, dell'elenco degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche, di cui all'articolo 21 della presente direttiva, nonché delle regole di dispersione fissate dall'articolo 22 della presente direttiva;

- modifica delle disposizioni volte a temperare le regole della congruenza ai sensi dell'allegato I della presente direttiva, per tener conto dello sviluppo di nuovi strumenti di copertura del rischio di cambio, o dei progressi sulla via dell'Unione economica e monetaria;

- precisazione delle definizioni ai fini di assicurare l'applicazione uniforme delle direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE, nonché della presente direttiva, nell'insieme della Comunità;

- modifiche tecniche necessarie delle norme relative alla fissazione dei massimali applicabili ai tassi di interesse, in applicazione dell'articolo 17 della direttiva 79/267/CEE nella versione modificata dalla presente direttiva, in particolare per tener conto dei progressi sulla via dell'Unione economica e monetaria.

Articolo 48

1. Si ritiene che le succursali che hanno iniziato la propria attività conformemente alle disposizioni dello Stato membro di stabilimento prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione della presente direttiva siano state oggetto della procedura prevista all'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 79/267 CEE. Esse sono disciplinate, a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra, dagli articoli 17, 23, 24 e 26 della direttiva 79/267/CEE, nonché dall'articolo 40 della presente direttiva.

2. Gli articoli 11 e 14 della direttiva 90/619/CEE nella versione modificata dalla presente direttiva lasciano impregiudicati i diritti acquisiti dalle imprese di assicurazione che svolgevano la propria attività in regime di libera prestazione di servizi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione della presente direttiva.

 Articolo 49

 Articolo 50

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni prese nei confronti di un'impresa di assicurazione in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

Articolo 51

1. Gli Stati membri adottano entro il 31 dicembre 1993 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e le mettono in vigore entro il 1° luglio 1994. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 52

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 1992.

Per il Consiglio

Il presidente

R. Needham

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