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Direttiva
n. 85/577 del 1985
Direttiva
del Consiglio per la tutela dei consumatori in caso di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali
Il
Consiglio delle Comunità europee,
visto
il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare l'articolo 100,
vista
la proposta della Commissione,
visto
il parere del Parlamento europeo,
visto
il parere del comitato economico e sociale,
considerando
che la conclusione di un contratto o di un impegno unilaterale tra un
commerciante e un consumatore fuori dei locali commerciali di detto
commerciante costituisce una prassi commerciale corrente negli Stati
membri e che tali contratti o impegni unilaterali sono disciplinati da
legislazioni differenti secondo gli Stati membri;
considerando
che una disparità tra tali disposizioni legislative può avere
un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è
pertanto necessario ravvicinare le disposizioni legislative vigenti in
questo settore;
considerando
che il programma preliminare della Comunità economica europea per una
politica di protezione e d'informazione del consumatore prevede tra
l'altro, ai punti 24 e 25, che siano adottati provvedimenti per tutelare
i consumatori contro pratiche commerciali abusive nel settore delle
vendite a domicilio; che il secondo programma della Comunità economica
europea per una politica di tutela e informazione dei consumatori ha
confermato le azioni e le priorità del programma preliminare;
considerando
che la caratteristica dei contratti conclusi fuori dai locali
commerciali del commerciante è che, di regola, il commerciante prende
l'iniziativa delle trattative, il consumatore è impreparato di fronte a
queste trattative e si trova preso di sorpresa; che il consumatore non
ha spesso la possibilità di confrontare la qualità e il prezzo che gli
vengono proposti con altre offerte;
che
questo elemento di sorpresa è generalmente presente non soltanto nel
caso di contratti conclusi a domicilio, ma anche in altre forme di
contratti conclusi dal commerciante fuori dai propri locali;
considerando
che è opportuno accordare al consumatore il diritto di rescissione da
esercitarsi entro un termine non inferiore a sette giorni, per
permettergli di valutare gli obblighi che derivano dal contratto;
considerando
che occorre inoltre adottare opportuni provvedimenti affinché il
consumatore sia informato per iscritto del suo diritto a disporre di
questo periodo di riflessione;
considerando
che non bisogna limitare la libertà degli Stati membri di mantenere o
introdurre un divieto, totale o parziale, di concludere contratti fuori
dei locali commerciali se ciò è fatto, a loro avviso, nell'interesse
dei consumatori,
ha
adottato la presente direttiva:
Articolo
1
1.
La presente direttiva si applica ai contratti stipulati tra un
commerciante che fornisce beni o servizi e un consumatore:
-
durante un'escursione organizzata dal commerciante al di fuori dei
propri locali commerciali, o
-
durante una visita del commerciante:
I)
al domicilio del consumatore o a quello di un altro consumatore;
II)
sul posto di lavoro del consumatore,
qualora
la visita non abbia luogo su espressa richiesta del consumatore.
2.
La presente direttiva si applica anche ai contratti per la fornitura di
un bene o di un servizio, diversi dal bene o dal servizio per il quale
il consumatore ha richiesto la visita del commerciante, purché il
consumatore, al momento di sollecitare la visita, non sia stato al
corrente, del fatto che la fornitura di quest'altro bene o servizio fa
parte delle attività commerciali o professionali del commerciante.
3.
La presente direttiva si applica inoltre ai contratti per i quali il
consumatore abbia fatto un'offerta in condizioni analoghe a quelle
specificate nel paragrafo 1 o nel paragrafo 2 senza essere per questo
vincolato a tale offerta prima dell'accettazione della stessa da parte
del commerciante.
4.
La presente direttiva si applica anche alle offerte contrattuali
effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate
al paragrafo 1 o al paragrafo 2, nel caso in cui il consumatore sia
vincolato alla propria offerta.
Articolo
2
Ai
fini della presente direttiva si intende per:
-
"consumatore", la persona fisica che, per le transazioni
disciplinate dalla presente direttiva, agisce per un uso che può
considerarsi estraneo alla propria attività professionale;
-
"commerciante", la persona fisica o giuridica che, nel
concludere la transazione in questione, agisce nell'ambito della propria
attività commerciale o professionale, o la persona che agisce a nome o
per conto di un commerciante.
Articolo
3
1.
Gli Stati membri possono decidere che la presente direttiva sia
applicata ai soli contratti per i quali il controvalore che il
consumatore deve pagare supera una data somma. Questa somma non può
superare 60 ECU.
Il
Consiglio, su proposta della Commissione, procede ogni due anni, per la
prima volta quattro anni dopo la notifica della presente direttiva,
all'esame ed eventualmente alla revisione di tale importo tenendo conto
dell'evoluzione economica e monetaria intervenuta nella Comunità.
2.
La presente direttiva non si applica:
a)
ai contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili e
ai contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili.
Rientrano
nel campo di applicazione della presente direttiva i contratti relativi
alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili o i
contratti relativi alla riparazione di beni immobili;
b)
ai contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o
di altri prodotti di uso domestico corrente, consegnati da fattorini a
scadenze frequenti e regolari;
c)
ai contratti di fornitura di beni o servizi, purché rispondano ai
seguenti tre criteri:
I)
il contratto è concluso in base ad un catalogo del commerciante che il
consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del
rappresentante del commerciante;
II)
è prevista una continuità di contatto tra il rappresentante del
commerciante e il consumatore in ordine a questa o a un'eventuale
transazione successiva;
III)
il catalogo ed il contratto fanno menzione esplicita al consumatore del
suo diritto di restituire le merci al fornitore entro un termine di
almeno 7 giorni dal loro ricevimento, o di rescindere il contratto entro
gli stessi termini, senza alcun obbligo, salvo la debita cura delle
merci;
d)
ai contratti di assicurazione;
e)
ai contratti relativi ai valori mobiliari.
3.
In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri possono non
applicare la presente direttiva ai contratti per la fornitura di un bene
o di un servizio avente un rapporto diretto con il bene o il servizio
per il quale il consumatore ha richiesto la visita del commerciante.
Articolo
4
Il
commerciante deve informare per iscritto il consumatore, nel caso di
transazioni contemplate all'articolo 1, del suo diritto di rescindere il
contratto entro i termini di cui all'articolo 5, nonché del nome e
indirizzo della persona nei cui riguardi può essere esercitato tale
diritto.
Detta
informazione deve recare una data e menzionare gli elementi che
permettono d'individuare il contratto.
Essa
è consegnata al consumatore:
a)
nel momento della stipulazione del contratto nel caso dell'articolo 1,
paragrafo 1;
b)
non oltre la stipulazione del contratto nel caso dell'articolo 1,
paragrafo 2;
c)
al momento della formulazione dell'offerta da parte del consumatore nel
caso dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4.
Gli
Stati membri fanno sì che la loro legislazione nazionale preveda misure
appropriate per la tutela dei consumatori qualora non venga fornita
l'informazione di cui al presente articolo.
Articolo
5
1.
Il consumatore ha il diritto di rescindere il proprio impegno
indirizzando una comunicazione entro un termine di almeno 7 giorni dal
momento in cui ha ricevuto l'informazione di cui all'articolo 4, e
secondo le modalità e condizioni prescritte dalla legislazione
nazionale. Per l'osservanza del termine è sufficiente che la
comunicazione sia inviata prima della scadenza del termine stesso.
2.
Con l'invio della comunicazione il consumatore è liberato da tutte le
obbligazioni derivanti dal contratto rescisso.
Articolo
6
Il
consumatore non può rinunciare ai diritti conferitigli a norma della
presente direttiva.
Articolo
7
Qualora
il consumatore eserciti il proprio diritto di rescissione, gli effetti
giuridici del recesso sono disciplinati a norma della legislazione
nazionale, in particolare per quanto riguarda il rimborso dei pagamenti
relativi a beni o a prestazioni di servizi, nonché la restituzione di
merci ricevute.
Articolo
8
La
presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano
in vigore disposizioni ancora più favorevoli in materia di tutela dei
consumatori nel settore da essa disciplinato.
Articolo
9
1.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro un termine di 24 mesi a decorrere dalla sua
notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2.
Gli Stati membri provvedono a comunicare alla commissione il testo delle
disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo
10
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto
a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.
Per
il Consiglio
il
presidente
R.
Krieps
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