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Direttiva 84/450/CEE del 10 settembre 1984
Direttiva del Consiglio
concernente la
pubblicità ingannevole comparativa
Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità
economica europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che esistono grandi disparità delle
disposizioni legislative vigenti negli Stati membri della Comunità
economica europea in materia di pubblicità ingannevole; che la
pubblicità si estende oltre i confini dei singoli Stati membri e che
quindi ha un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento
del mercato comune;
considerando che la pubblicità ingannevole può
condurre ad una distorsione di concorrenza all'interno del mercato
comune;
considerando che la pubblicità, indipendentemente
dal fatto che essa porti o no alla conclusione di un contratto,
influisce sulla situazione economica dei consumatori;
considerando che la pubblicità ingannevole può
indurre il consumatore a prendere, quando acquisisce beni o si avvale di
servizi, decisioni pregiudizievoli e che la disparità delle
disposizioni nazionali e in molti casi all'origine non solo di una
insufficiente tutela del consumatore ma ostacola anche la realizzazione
di campagne pubblicitarie oltre i confini e quindi incide sulla libera
circolazione di merci e servizi;
considerando che il secondo programma della Comunità
economica europea per una politica di protezione e d'informazione del
consumatore prevede l'adozione di misure atte a proteggere il
consumatore dalla pubblicità ingannevole e sleale;
considerando che è nell'interesse del pubblico in
generale, dei consumatori e di quanti svolgono, in regime di
concorrenza, un'attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale nell'area del mercato comune armonizzare, in un primo
tempo, le disposizioni nazionali in materia di tutela dalla pubblicità
ingannevole e, in una seconda fase, prevedere una normativa in merito
alla pubblicità sleale, nonché - se necessario - alla pubblicità
comparativa, in base a proposte appropriate presentate dalla
Commissione;
considerando che per conseguire tale obiettivo
occorre fissare dei criteri minimi oggettivi in base ai quali si possa
giudicare se una determinata forma di pubblicità è ingannevole;
considerando che le disposizioni legislative che gli
Stati membri saranno chiamati ad emanare contro la pubblicità
ingannevole dovranno essere idonee ed efficaci;
considerando che le persone o le organizzazioni che
in base alla legislazione nazionale si considerano aventi un diritto o
interesse legittimo nel caso di specie devono avere la possibilità di
agire contro la pubblicità ingannevole davanti ad un Tribunale o ad
un'autorità amministrativa avente la competenza di giudicare in merito
ai ricorsi oppure di promuovere un'adeguata azione giudiziaria;
considerando che spetterebbe a ciascuno Stato membro
decidere se autorizzare il Tribunale o l'organo amministrativo ad
esigere che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per
risolvere le controversie;
considerando che i Tribunali o gli organi
amministrativi devono avere il potere di ordinare ed ottenere la
cessazione della pubblicità ingannevole;
considerando che in certi casi può essere opportuno
vietare la pubblicità ingannevole anche prima che essa sia stata
portata a conoscenza del pubblico; che tuttavia ciò non implica
assolutamente che gli Stati membri siano tenuti ad istituire una
regolamentazione che preveda un sistematico controllo preliminare della
pubblicità;
considerando che occorrerebbe disporre procedimenti
di urgenza i quali permettano di prendere provvedimenti con effetto
provvisorio o definitivo;
considerando che, al fine di impedire che la
pubblicità ingannevole continui a produrre effetti, può risultare
opportuno ordinare la pubblicazione di decisioni pronunciate da
tribunali od organi amministrativi e la pubblicazione di una
dichiarazione rettificativa;
considerando che gli organi amministrativi devono
essere imparziali ed in determinate circostanze l'esercizio dei loro
poteri deve poter formare oggetto di ricorso giurisdizionale;
considerando che i controlli volontari esercitati da
organismi autonomi per eliminare la pubblicità ingannevole possono
evitare azioni giudiziarie o ricorsi amministrativi e devono quindi
essere incoraggiati;
considerando che l'operatore pubblicitario dovrebbe
essere in grado di provare adeguatamente l'esattezza materiale dei dati
di fatto contenuti nella sua pubblicità ed in determinati casi il
Tribunale o l'organo amministrativo gli può chiedere di fornire tale
prova;
considerando che la presente direttiva non deve
opporsi al mantenimento o all'adozione da parte degli Stati membri di
disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela dei
consumatori, delle persone che esercitano un'attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale, nonché del pubblico in
generale,
ha adottato la presente direttiva:
Articolo 1
La presente direttiva ha lo scopo di tutelare il
consumatore e le persone che esercitano un'attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale, nonché gli interessi del
pubblico in generale, dalla pubblicità ingannevole e dalle sue
conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceità della
pubblicità comparativa.
Articolo 2
Ai sensi della presente direttiva si
intende per:1) "pubblicità", qualsiasi forma di messaggio che
sia diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di
beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi;
2) "pubblicità ingannevole", qualsiasi
pubblicità che in qualsiasi modo, compresa la sua presentazione, induca
in errore o possa indurre in errore le persone alle quali è rivolta o
che essa raggiunge e che, dato il suo carattere ingannevole, possa
pregiudicare il comportamento economico di dette persone o che, per
questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;
2-bis) "pubblicità comparativa", qualsiasi
pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente
o beni o servizi offerti da un concorrente;
3) "persona", le persone fisiche o
giuridiche.
Articolo 3
Per determinare se la pubblicità sia ingannevole, se
ne devono considerare tutti gli elementi, in particolare i suoi
riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali
la loro disponibilità, la natura, esecuzione, composizione, il metodo e
la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo,
gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o
commerciale o i risultati che si possono attendere dal loro uso, o i
risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli
effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato,
e alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
c) alla natura, alle qualifiche e ai diritti
dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le
capacità, i diritti di proprietà industriale, commerciale o
intellettuale ed i premi o riconoscimenti.
Articolo 3-bis
1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità
comparativa è ritenuta lecita qualora siano soddisfatte le seguenti
condizioni: che essa
a) non sia ingannevole ai sensi dell'articolo 2,
punto 2, dell'articolo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 1;
b) confronti beni o servizi che soddisfano gli stessi
bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
c) confronti obiettivamente una o più
caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative,
compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingeneri confusione sul mercato fra
l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le
denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi
dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
e) non causi discredito o denigrazione di marchi,
denominazione commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi,
attività o circostanze di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine,
si riferisca in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non tragga indebitamente vantaggio dalla
notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro
segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di
prodotti concorrenti;
h) non rappresenti un bene o servizio come imitazione
o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una
denominazione commerciale depositati.
2. Qualunque raffronto che faccia riferimento a
un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il
termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale
non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del
quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o,
se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei
beni e servizi.
Articolo 4
1. Gli Stati membri si accertano che esistano mezzi
adeguati ed efficaci per combattere la pubblicità ingannevole e
garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità
comparativa nell'interesse sia dei consumatori che dei concorrenti e del
pubblico in generale.
Tali mezzi devono comportare disposizioni giuridiche
ai sensi delle quali persone od organizzazioni aventi secondo la
legislazione nazionale un legittimo interesse ad ottenere il divieto
della pubblicità ingannevole o la regolamentazione della pubblicità
comparativa possano:
a) promuovere un'azione giudiziaria contro tale
pubblicità e/o
b) sottoporre tale pubblicità al giudizio di
un'autorità amministrativa competente a giudicare in merito ai ricorsi
oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria.
2. Nel contesto delle disposizioni giuridiche di cui
al paragrafo 1 gli Stati membri conferiscono alle autorità giudiziarie
o amministrative il potere, qualora ritengano che detti provvedimenti
siano necessari, tenuto conto di tutti gli interessi in causa e in
particolare dell'interesse generale:
- di far sospendere la pubblicità ingannevole o
comparativa illecita oppure di avviare le azioni giudiziarie appropriate
per fare ingiungere la sospensione di tale pubblicità, o
- qualora la pubblicità ingannevole o l'illecita
pubblicità comparativa non sia stata ancora portata a conoscenza del
pubblico, ma la pubblicazione ne sia imminente, di vietare tale
pubblicità o di avviare le azioni giudiziarie appropriate per vietare
tale pubblicità;
anche in assenza di prove in merito alla perdita o al
danno effettivamente subito, oppure in merito all'intenzionalità o alla
negligenza da parte dell'operatore pubblicitario.
Gli Stati membri prevedono inoltre che i
provvedimenti di cui al primo comma possano essere adottati nell'ambito
di un procedimento d'urgenza
- con effetto provvisorio, oppure
- con effetto definitivo,
fermo restando che compete ad ogni Stato membro
scegliere una delle due opzioni.
Inoltre, al fine di impedire che continui a produrre
effetti la pubblicità ingannevole o comparativa illecita la cui
sospensione sia stata ordinata con una decisione definitiva, gli Stati
membri possono conferire alle autorità giudiziarie o amministrative il
potere:
- di far pubblicare tale decisione per esteso, o in
parte, e nella forma che ritengano opportuna, - di far pubblicare
inoltre, una dichiarazione rettificativa.
3. Le autorità amministrative di cui al paragrafo 1
devono:
a) essere composte in modo che la loro imparzialità
non possa essere messa in dubbio;
b) avere i poteri necessari per vigilare e imporre in
modo efficace l'esecuzione delle loro decisioni, quando esse decidono in
merito ai ricorsi e
c) motivare, in linea di massima, le loro decisioni.
Allorché le competenze di cui al paragrafo 2 sono
esercitate esclusivamente da una autorità amministrativa, le decisioni
devono essere sempre motivate. Devono inoltre essere previste, in questo
caso, procedure in base alle quali l'esercizio improprio o
ingiustificato dei poteri dell'autorità amministrativa e le omissioni
improprie o ingiustificate nell'esercizio dei poteri stessi possano
essere oggetto di ricorso giurisdizionale.
Articolo 5
La presente direttiva non esclude il controllo
volontario, che gli Stati membri possono incoraggiare, della pubblicità
ingannevole o della pubblicità comparativa esercitato da organismi
autonomi, né esclude che le persone o le organizzazioni di cui
all'articolo 4 possano adire tali organismi qualora sia prevista una
procedura dinanzi ad essi, oltre a quella giudiziaria o amministrativa
di cui all'articolo 4.
Articolo 6
Gli Stati membri attribuiscono ai tribunali o agli
organi amministrativi il potere, in occasione di un procedimento
giurisdizionale civile o amministrativo, di cui all'articolo 4:
a) di esigere che l'operatore pubblicitario fornisca
prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella
pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi
dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura,
tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso
specifico e nel caso della pubblicità comparativa di esigere che
l'operatore pubblicitario fornisca tali elementi entro un periodo di
tempo breve;
b) di considerare inesatti i dati di fatto, se le
prove richieste conformemente alla lettera a) non siano state fornite o
siano ritenute insufficienti dal Tribunale o dall'organo amministrativo.
Articolo 7
1. La presente direttiva non si oppone al
mantenimento o all'adozione da parte degli Stati membri di disposizioni
che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela, in materia di
pubblicità ingannevole, dei consumatori, delle persone che esercitano
un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale,
nonché del pubblico in generale.
2. Il paragrafo 1 non è applicabile alla pubblicità
comparativa per quanto riguarda il confronto.
3. Le disposizioni della presente direttiva si
applicano lasciando impregiudicate le disposizioni comunitarie
applicabili alla pubblicità riguardante prodotti e/o servizi specifici
oppure restrizioni o divieti relativi al contenuto pubblicitario di
particolari mezzi di comunicazione di massa.
4. Le disposizioni della presente direttiva
concernenti la pubblicità comparativa non obbligano gli Stati membri
che, nel rispetto delle disposizioni del trattato, mantengono o
introducono il divieto della pubblicità per taluni beni o servizi imposto direttamente o da
un ente o un'organizzazione incaricati, ai sensi della legge degli Stati
membri, di disciplinare l'esercizio di un'attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale, a consentire la pubblicità
comparativa per tali beni o servizi. Qualora tale divieto sia limitato a
mezzi di comunicazione di massa particolari, la direttiva si applica ai
mezzi di comunicazione che non sono coperti da tale divieto.
5. Nessuna disposizione della presente direttiva
impedisce agli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni del
trattato, di mantenere o introdurre divieti o limitazioni dell'uso della
pubblicità comparativa riguardante servizi professionali, imposti
direttamente o da un ente o un'organizzazione incaricati, a norma della
legislazione degli Stati membri, di disciplinare l'esercizio di
un'attività professionale.
Articolo 8
Gli Stati membri mettono in vigore i provvedimenti
necessari per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre
1986 e ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione il testo di tutte le disposizioni di diritto
interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 10 settembre 1984.
Per il Consiglio
il presidente
P. O' Toole
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