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Direttiva 84/450/CEE del 10 settembre 1984

Direttiva del Consiglio  

concernente la pubblicità ingannevole comparativa

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che esistono grandi disparità delle disposizioni legislative vigenti negli Stati membri della Comunità economica europea in materia di pubblicità ingannevole; che la pubblicità si estende oltre i confini dei singoli Stati membri e che quindi ha un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che la pubblicità ingannevole può condurre ad una distorsione di concorrenza all'interno del mercato comune;

considerando che la pubblicità, indipendentemente dal fatto che essa porti o no alla conclusione di un contratto, influisce sulla situazione economica dei consumatori;

considerando che la pubblicità ingannevole può indurre il consumatore a prendere, quando acquisisce beni o si avvale di servizi, decisioni pregiudizievoli e che la disparità delle disposizioni nazionali e in molti casi all'origine non solo di una insufficiente tutela del consumatore ma ostacola anche la realizzazione di campagne pubblicitarie oltre i confini e quindi incide sulla libera circolazione di merci e servizi;

considerando che il secondo programma della Comunità economica europea per una politica di protezione e d'informazione del consumatore prevede l'adozione di misure atte a proteggere il consumatore dalla pubblicità ingannevole e sleale;

considerando che è nell'interesse del pubblico in generale, dei consumatori e di quanti svolgono, in regime di concorrenza, un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nell'area del mercato comune armonizzare, in un primo tempo, le disposizioni nazionali in materia di tutela dalla pubblicità ingannevole e, in una seconda fase, prevedere una normativa in merito alla pubblicità sleale, nonché - se necessario - alla pubblicità comparativa, in base a proposte appropriate presentate dalla Commissione;

considerando che per conseguire tale obiettivo occorre fissare dei criteri minimi oggettivi in base ai quali si possa giudicare se una determinata forma di pubblicità è ingannevole;

considerando che le disposizioni legislative che gli Stati membri saranno chiamati ad emanare contro la pubblicità ingannevole dovranno essere idonee ed efficaci;

considerando che le persone o le organizzazioni che in base alla legislazione nazionale si considerano aventi un diritto o interesse legittimo nel caso di specie devono avere la possibilità di agire contro la pubblicità ingannevole davanti ad un Tribunale o ad un'autorità amministrativa avente la competenza di giudicare in merito ai ricorsi oppure di promuovere un'adeguata azione giudiziaria;

considerando che spetterebbe a ciascuno Stato membro decidere se autorizzare il Tribunale o l'organo amministrativo ad esigere che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie;

considerando che i Tribunali o gli organi amministrativi devono avere il potere di ordinare ed ottenere la cessazione della pubblicità ingannevole;

considerando che in certi casi può essere opportuno vietare la pubblicità ingannevole anche prima che essa sia stata portata a conoscenza del pubblico; che tuttavia ciò non implica assolutamente che gli Stati membri siano tenuti ad istituire una regolamentazione che preveda un sistematico controllo preliminare della pubblicità;

considerando che occorrerebbe disporre procedimenti di urgenza i quali permettano di prendere provvedimenti con effetto provvisorio o definitivo;

considerando che, al fine di impedire che la pubblicità ingannevole continui a produrre effetti, può risultare opportuno ordinare la pubblicazione di decisioni pronunciate da tribunali od organi amministrativi e la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa;

considerando che gli organi amministrativi devono essere imparziali ed in determinate circostanze l'esercizio dei loro poteri deve poter formare oggetto di ricorso giurisdizionale;

considerando che i controlli volontari esercitati da organismi autonomi per eliminare la pubblicità ingannevole possono evitare azioni giudiziarie o ricorsi amministrativi e devono quindi essere incoraggiati;

considerando che l'operatore pubblicitario dovrebbe essere in grado di provare adeguatamente l'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella sua pubblicità ed in determinati casi il Tribunale o l'organo amministrativo gli può chiedere di fornire tale prova;

considerando che la presente direttiva non deve opporsi al mantenimento o all'adozione da parte degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela dei consumatori, delle persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché del pubblico in generale,

ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di tutelare il consumatore e le persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché gli interessi del pubblico in generale, dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per:1) "pubblicità", qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi;

2) "pubblicità ingannevole", qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il comportamento economico di dette persone o che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;

2-bis) "pubblicità comparativa", qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;

3) "persona", le persone fisiche o giuridiche.

Articolo 3

Per determinare se la pubblicità sia ingannevole, se ne devono considerare tutti gli elementi, in particolare i suoi riferimenti:

a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, esecuzione, composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sui beni o sui servizi;

b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, e alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;

c) alla natura, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale ed i premi o riconoscimenti.

Articolo 3-bis

1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è ritenuta lecita qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: che essa

a) non sia ingannevole ai sensi dell'articolo 2, punto 2, dell'articolo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 1;

b) confronti beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;

c) confronti obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;

d) non ingeneri confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;

e) non causi discredito o denigrazione di marchi, denominazione commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;

f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisca in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;

g) non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;

h) non rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.

2. Qualunque raffronto che faccia riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.

Articolo 4

1. Gli Stati membri si accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per combattere la pubblicità ingannevole e garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità comparativa nell'interesse sia dei consumatori che dei concorrenti e del pubblico in generale.

Tali mezzi devono comportare disposizioni giuridiche ai sensi delle quali persone od organizzazioni aventi secondo la legislazione nazionale un legittimo interesse ad ottenere il divieto della pubblicità ingannevole o la regolamentazione della pubblicità comparativa possano:

a) promuovere un'azione giudiziaria contro tale pubblicità e/o

b) sottoporre tale pubblicità al giudizio di un'autorità amministrativa competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria.

2. Nel contesto delle disposizioni giuridiche di cui al paragrafo 1 gli Stati membri conferiscono alle autorità giudiziarie o amministrative il potere, qualora ritengano che detti provvedimenti siano necessari, tenuto conto di tutti gli interessi in causa e in particolare dell'interesse generale:

- di far sospendere la pubblicità ingannevole o comparativa illecita oppure di avviare le azioni giudiziarie appropriate per fare ingiungere la sospensione di tale pubblicità, o

- qualora la pubblicità ingannevole o l'illecita pubblicità comparativa non sia stata ancora portata a conoscenza del pubblico, ma la pubblicazione ne sia imminente, di vietare tale pubblicità o di avviare le azioni giudiziarie appropriate per vietare tale pubblicità;

anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente subito, oppure in merito all'intenzionalità o alla negligenza da parte dell'operatore pubblicitario.

Gli Stati membri prevedono inoltre che i provvedimenti di cui al primo comma possano essere adottati nell'ambito di un procedimento d'urgenza

- con effetto provvisorio, oppure

- con effetto definitivo,

fermo restando che compete ad ogni Stato membro scegliere una delle due opzioni.

Inoltre, al fine di impedire che continui a produrre effetti la pubblicità ingannevole o comparativa illecita la cui sospensione sia stata ordinata con una decisione definitiva, gli Stati membri possono conferire alle autorità giudiziarie o amministrative il potere:

- di far pubblicare tale decisione per esteso, o in parte, e nella forma che ritengano opportuna, - di far pubblicare inoltre, una dichiarazione rettificativa.

3. Le autorità amministrative di cui al paragrafo 1 devono:

a) essere composte in modo che la loro imparzialità non possa essere messa in dubbio;

b) avere i poteri necessari per vigilare e imporre in modo efficace l'esecuzione delle loro decisioni, quando esse decidono in merito ai ricorsi e

c) motivare, in linea di massima, le loro decisioni.

Allorché le competenze di cui al paragrafo 2 sono esercitate esclusivamente da una autorità amministrativa, le decisioni devono essere sempre motivate. Devono inoltre essere previste, in questo caso, procedure in base alle quali l'esercizio improprio o ingiustificato dei poteri dell'autorità amministrativa e le omissioni improprie o ingiustificate nell'esercizio dei poteri stessi possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

Articolo 5

La presente direttiva non esclude il controllo volontario, che gli Stati membri possono incoraggiare, della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa esercitato da organismi autonomi, né esclude che le persone o le organizzazioni di cui all'articolo 4 possano adire tali organismi qualora sia prevista una procedura dinanzi ad essi, oltre a quella giudiziaria o amministrativa di cui all'articolo 4.

Articolo 6

Gli Stati membri attribuiscono ai tribunali o agli organi amministrativi il potere, in occasione di un procedimento giurisdizionale civile o amministrativo, di cui all'articolo 4:

a) di esigere che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico e nel caso della pubblicità comparativa di esigere che l'operatore pubblicitario fornisca tali elementi entro un periodo di tempo breve;

b) di considerare inesatti i dati di fatto, se le prove richieste conformemente alla lettera a) non siano state fornite o siano ritenute insufficienti dal Tribunale o dall'organo amministrativo.

Articolo 7

1. La presente direttiva non si oppone al mantenimento o all'adozione da parte degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela, in materia di pubblicità ingannevole, dei consumatori, delle persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché del pubblico in generale.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile alla pubblicità comparativa per quanto riguarda il confronto.

3. Le disposizioni della presente direttiva si applicano lasciando impregiudicate le disposizioni comunitarie applicabili alla pubblicità riguardante prodotti e/o servizi specifici oppure restrizioni o divieti relativi al contenuto pubblicitario di particolari mezzi di comunicazione di massa.

4. Le disposizioni della presente direttiva concernenti la pubblicità comparativa non obbligano gli Stati membri che, nel rispetto delle disposizioni del trattato, mantengono o introducono il divieto della pubblicità per taluni beni o servizi imposto direttamente o da un ente o un'organizzazione incaricati, ai sensi della legge degli Stati membri, di disciplinare l'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, a consentire la pubblicità comparativa per tali beni o servizi. Qualora tale divieto sia limitato a mezzi di comunicazione di massa particolari, la direttiva si applica ai mezzi di comunicazione che non sono coperti da tale divieto.

5. Nessuna disposizione della presente direttiva impedisce agli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni del trattato, di mantenere o introdurre divieti o limitazioni dell'uso della pubblicità comparativa riguardante servizi professionali, imposti direttamente o da un ente o un'organizzazione incaricati, a norma della legislazione degli Stati membri, di disciplinare l'esercizio di un'attività professionale.

Articolo 8

Gli Stati membri mettono in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1986 e ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tutte le disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 10 settembre 1984.

Per il Consiglio

il presidente

P. O' Toole

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