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Direttiva n.  92/49/CEE del 18 giugno 1992

Direttiva del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita).

 

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è necessario completare il mercato interno nel settore dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi, allo scopo di facilitare alle imprese di assicurazione che hanno la propria sede sociale nella Comunità la copertura dei rischi situati all'interno della Comunità;

considerando che la seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239/CEE, in seguito denominata "seconda direttiva", ha contribuito in larga misura alla realizzazione del mercato interno nel settore dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, accordando ai contraenti che, per la loro qualità, la loro importanza o la natura del rischio da assicurare, non necessitano di una particolare tutela nello Stato membro in cui il rischio è situato, la piena libertà di fare ricorso al più ampio mercato possibile delle assicurazioni;

considerando che la direttiva 88/357/CEE rappresenta perciò una tappa importante verso il ravvicinamento dei mercati nazionali in un unico mercato integrato, tappa che deve essere completata da altri strumenti comunitari al fine di dare a tutti i contraenti, indipendentemente dalla loro qualità, dalla loro importanza o dalla natura del rischio da assicurare, la possibilità di fare ricorso a qualsiasi assicuratore che abbia la propria sede sociale nella Comunità e che vi svolga la propria attività in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi, garantendo loro al tempo stesso un livello adeguato di tutela;

considerando che la presente direttiva rientra nel quadro della normativa già realizzata, in particolare dalla prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e dalla direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione;

considerando che l'impostazione adottata consiste nell'attuare le forme di armonizzazione essenziali, necessarie e sufficienti ad ottenere il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo prudenziale, così da rendere possibile il rilascio di un'autorizzazione unica valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro d'origine;

considerando che, di conseguenza, l'accesso all'attività assicurativa e l'esercizio della stessa saranno d'ora in poi subordinati alla concessione di un'autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle autorità dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha la propria sede sociale; che grazie a tale autorizzazione l'impresa può svolgere le proprie attività ovunque nella Comunità, sia in regime di libero stabilimento, sia in regime di libera prestazione di servizi; che lo Stato membro della succursale o della libera prestazione di servizi non potrà più richiedere una nuova autorizzazione alle imprese di assicurazione che intendono esercitarvi le proprie attività assicurative e che sono già autorizzate nello Stato membro d'origine; che è pertanto opportuno modificare in tal senso le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;

considerando che spetta ormai alle autorità competenti dello Stato membro d'origine vigilare sulla situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, in particolare sulla solvibilità e sulla costituzione di riserve tecniche sufficienti, nonché sulla loro rappresentazione mediante congrue attività;

considerando che talune disposizioni della presente direttiva definiscono norme minime; che lo Stato membro di origine può imporre norme più restrittive nei confronti delle imprese di assicurazione autorizzate dalle proprie autorità competenti;

considerando che le autorità competenti degli Stati membri devono pertanto disporre dei mezzi di controllo necessari ad assicurare l'esercizio ordinato delle attività dell'impresa di assicurazione nell'insieme della Comunità, svolte in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione dei servizi; che, in particolare, le autorità competenti degli Stati membri devono poter adottare appropriate misure di salvaguardia od imporre sanzioni volte a prevenire irregolarità ed infrazioni eventuali alle disposizioni in materia di controllo delle assicurazioni; considerando che il mercato unico comporta uno spazio senza frontiere interne ed implica l'accesso all'insieme delle attività assicurative diverse dall'assicurazione sulla vita in tutta la Comunità e, di conseguenza, la possibilità per ogni assicuratore debitamente autorizzato di coprire qualsiasi rischio tra quelli elencati in allegato alla direttiva 73/239/CEE; che a tal fine è necessario sopprimere il monopolio accordato a taluni organismi in certi Stati membri per la copertura di determinati rischi; considerando che occorre adeguare le disposizioni concernenti il trasferimento del portafoglio al regime giuridico dell'autorizzazione unica istituito dalla

presente direttiva; considerando che con la direttiva 91/674/CEE si è già realizzata l'armonizzazione essenziale delle disposizioni degli Stati membri in materia di costituzione delle riserve tecniche cui gli assicuratori sono tenuti a garanzia degli impegni sottoscritti, armonizzazione che permette di accordare il beneficio del riconoscimento reciproco di tali riserve; considerando che è opportuno coordinare le norme concernenti la diversificazione, la localizzazione e la congruenza dei cespiti ammessi a rappresentare le riserve tecniche al fine di agevolare il riconoscimento reciproco delle disposizioni degli Stati membri; che tale coordinamento deve tener conto delle misure adottate in materia di liberalizzazione dei movimenti di capitali dalla direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per la realizzazione dell'articolo 67 del trattato, nonché dei progressi compiuti dalla Comunità ai fini del completamento dell'Unione economica e monetaria; considerando peraltro che lo Stato membro d'origine non può esigere dalle imprese di assicurazione di investire le attività di contropartita delle loro riserve tecniche in categorie determinate di investimenti, essendo tali prescrizioni incompatibili con le misure in materia di libera circolazione dei capitali previste dalla direttiva 88/361/CEE; considerando che, in attesa di una direttiva sui servizi di investimento la quale armonizzi tra l'altro la definizione della nozione di mercato regolamentato, è necessario, ai fini della presente direttiva e fatta salva la futura regolamentazione, dare una definizione provvisoria a questa nozione, la quale sarà sostituita da una definizione che sarà stata oggetto di armonizzazione comunitaria e che assegnerà allo Stato membro di origine del mercato le responsabilità che la presente direttiva assegna in materia, a titolo transitorio, allo Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione; considerando che è opportuno completare l'elenco degli elementi che si prestano ad essere utilizzati per la costituzione del margine di solvibilità, richiesto dalla direttiva 73/239/CEE, al fine di tener conto dei nuovi strumenti finanziari e delle facilitazioni accordate alle altre istituzioni finanziarie per l'alimentazione dei loro fondi propri; considerando che nel quadro del mercato assicurativo integrato è opportuno accordare ai contraenti assicurati che per la loro qualità, la loro importanza o la natura del rischio da assicurare non necessitano di una particolare tutela nello Stato in cui il rischio è situato, la piena libertà di scelta del diritto applicabile al contratto di assicurazione;

considerando che l'armonizzazione della normativa in materia di contratto di assicurazione non è una condizione preliminare per la realizzazione del mercato interno delle assicurazioni; che quindi la possibilità lasciata agli Stati membri di imporre l'applicazione della propria normativa ai contratti assicurativi che coprono rischi situati sul loro territorio è tale da offrire garanzie sufficienti ai contraenti assicurati che necessitano di una particolare tutela; considerando che, nel quadro del mercato interno, e nell'interesse del contraente avere accesso alla più ampia gamma possibile di prodotti assicurativi offerti nella Comunità, al fine di poter scegliere tra essi il più adeguato alle sue esigenze; che spetta allo Stato membro in cui è situato il rischio vigilare affinché non sussista alcun ostacolo alla possibilità di commercializzare sul suo territorio tutti i prodotti assicurativi offerti nella Comunità, purché detti prodotti non siano contrari alle disposizioni giuridiche di interesse generale in vigore nello Stato membro in cui è situato il rischio e nella misura in cui l'interesse generale non sia salvaguardato dalle disposizioni dello Stato membro d'origine, sempreché tali disposizioni si applichino senza discriminazioni a qualsiasi impresa operante in detto Stato membro e siano obiettivamente necessarie e proporzionate all'obiettivo perseguito; considerando che gli Stati membri devono poter vigilare affinché i prodotti assicurativi e la documentazione contrattuale utilizzata per la copertura dei rischi situati sul loro territorio in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi rispettino le disposizioni giuridiche specifiche di interesse generale applicabili; che i sistemi di controllo da utilizzare devono adattarsi alle esigenze del mercato interno senza costituire una condizione preliminare all'esercizio dell'attività assicurativa; che in questa prospettiva i sistemi di approvazione preventiva delle condizioni assicurative non sembrano giustificati; che è opportuno di conseguenza predisporre altri sistemi più appropriati alle esigenze del mercato interno e tali da permettere ad ogni Stato membro di garantire l'essenziale tutela dei contraenti; considerando che è auspicabile che il contraente, qualora si tratti di una persona fisica, sia informato dall'impresa di assicurazione della legislazione applicabile al contratto nonché delle disposizioni relative all'esame dei reclami dei contraenti assicurati in merito al contratto stesso; considerando che in taluni Stati membri l'assicurazione malattia privata o sottoscritta su base volontaria sostituisce parzialmente o totalmente la copertura sanitaria offerta dai regimi di previdenza sociale; considerando che la natura e le ripercussioni sociali dei contratti di assicurazione malattia giustificano che le autorità dello Stato membro in cui è situato il rischio impongano la notifica sistematica delle condizioni generali e speciali di tali contratti al fine di verificare che questi ultimi sostituiscano

parzialmente o totalmente la copertura sanitaria offerta dal regime di previdenza sociale; che tale verifica non deve costituire una condizione preliminare alla commercializzazione dei prodotti; che la natura particolare dell'assicurazione malattia, che sostituisce parzialmente o totalmente la copertura sanitaria offerta dal regime di previdenza sociale, si distingue dagli altri rami dell'assicurazione danni e dell'assicurazione sulla vita in quanto è necessario garantire ai contraenti l'effettivo accesso ad un'assicurazione malattia privata o sottoscritta su base volontaria, indipendentemente dalla loro età e dal loro stato di salute; considerando che taluni Stati membri hanno adottato a tal fine disposizioni legislative specifiche; che, nell'interesse generale, è possibile adottare o mantenere disposizioni legislative nella misura in cui non limitino indebitamente la libertà di stabilimento o di prestazione di servizi, fermo restando che tali disposizioni devono applicarsi in modo identico qualunque sia lo stato d'origine dell'impresa; che la natura di dette disposizioni legislative può variare secondo la situazione che prevale nello Stato membro che le adotta; che tali disposizioni possono contenere una disposizione che preveda la mancanza di restrizioni di adesione, la tariffazione su base uniforme per tipo di contratto e la copertura a vita; che il medesimo obiettivo può essere altresì conseguito esigendo che le imprese che offrono un'assicurazione malattia privata o sottoscritta su base volontaria propongano contratti tipo la cui copertura sia in linea con quella dei regimi legali di previdenza sociale e il cui premio sia uguale o inferiore ad un massimo prescritto e partecipino a sistemi di compensazione delle perdite; che si potrebbe esigere anche che la base tecnica dell'assicurazione malattia privata o sottoscritta su base volontaria sia analoga a quella dell'assicurazione sulla vita; considerando che a seguito del coordinamento realizzato dalla direttiva 73/239/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva, non è più giustificata la possibilità accordata alla Repubblica federale di Germania

all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della stessa direttiva di vietare il cumulo dell'assicurazione malattia con altri rami e che detta possibilità deve dunque essere soppressa; considerando che gli Stati membri possono esigere da qualsiasi impresa di assicurazione, la quale pratichi a proprio rischio l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nel loro territorio, il rispetto delle disposizioni specifiche previste nella loro legislazione nazionale per tale assicurazione; che tale condizione non può tuttavia applicarsi alle disposizioni relative alla sorveglianza finanziaria che è di esclusiva competenza dello Stato membro d'origine;

considerando che l'esercizio della libertà di stabilimento richiede una presenza permanente nello Stato membro della succursale; che, per tener conto degli interessi particolari degli assicurati e delle vittime in caso di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli, è necessaria l'esistenza nello Stato membro della succursale di strutture adeguate che abbiano il compito di raccogliere tutte le informazioni necessarie riguardanti i fascicoli d'indennizzo relativi a questo rischio, e che dispongano di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa presso le persone danneggiate e suscettibili di reclamare un indennizzo come pure il pagamento di quest'ultimo, e per rappresentare detta impresa o, qualora occorra, per farla rappresentare, a proposito di tali domande d'indennizzo, dinanzi ai tribunali e alle autorità di questo Stato membro;

considerando che nel quadro del mercato interno nessuno Stato membro può ormai vietare l'esercizio simultaneo dell'attività assicurativa sul proprio territorio in regime di stabilimento ed in regime di prestazione di servizi; che è pertanto opportuno sopprimere la facoltà accordata in tal senso agli Stati membri nella direttiva 88/357/CEE; considerando che è opportuno predisporre un regime di sanzioni applicabili quando l'impresa di assicurazione non si conforma nello Stato membro in cui è situato il rischio alle disposizioni d'interesse generale ad essa applicabili; considerando che in taluni Stati membri le operazioni di assicurazione non sono sottoposte ad alcuna forma di imposizione indiretta, mentre nella maggioranza degli stati vengono applicate imposte particolari ed altre forme di contributo, fra cui addizionali a beneficio di organismi di compensazione; che, in questi ultimi Stati membri tali imposte e contributi presentano sensibili divergenze in fatto di strutture e di aliquote; che è opportuno evitare che le differenze esistenti si traducano in distorsioni di concorrenza per i servizi di assicurazione tra Stati membri; che, fatta salva una successiva armonizzazione, con l'applicazione del regime fiscale e di altre forme di contributo previste dallo Stato membro in cui il rischio è situato si può ovviare a tale inconveniente, e che spetta agli Stati membri stabilire le modalità per assicurare la riscossione di tali imposte e contributi; considerando che potrà risultare necessario, a determinati intervalli di tempo, apportare modifiche tecniche alle norme dettagliate che figurano nella presente direttiva in modo da tener conto dei nuovi sviluppi intervenuti nel settore assicurativo; che la Commissione procederà a tali modifiche, nella misura in cui esse siano necessarie, dopo aver consultato il comitato consultivo per le assicurazioni, istituito nella direttiva 91/675/CEE nell'ambito dei poteri di esecuzione conferiti alla Commissione dalle disposizioni del trattato;

considerando che è necessario fissare disposizioni specifiche atte ad assicurare il passaggio dal regime giuridico esistente al momento della messa in applicazione della presente direttiva verso il regime da essa istituito; che tali disposizioni devono servire ad evitare un carico di lavoro supplementare per le autorità competenti degli Stati membri; considerando che, ai sensi dell'articolo 8C del trattato occorre tener conto dell'ampiezza dello sforzo che deve essere sostenuto da alcune economie che presentano differenze di sviluppo; che occorre pertanto accordare a taluni Stati membri un regime transitorio che consenta un'applicazione graduale delle disposizioni della presente direttiva, ha adottato la presente direttiva:

TITOLO I

Definizioni e campo d'applicazione

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "impresa di assicurazione": ogni impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE;

b) "succursale": qualsiasi agenzia o succursale di un'impresa di assicurazione, in funzione dell'articolo 3 della direttiva 88/357/CEE;

c) "Stato membro d'origine": lo Stato membro in cui è situata la sede sociale dell'impresa di assicurazione che copre il rischio;

d) "Stato membro della succursale": lo Stato membro in cui è situata la succursale che copre il rischio;

e) "Stato membro di prestazione di servizi": lo Stato membro in cui è situato il rischio ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 88/357/CEE, quando questo è coperto da un'impresa di assicurazione o da una succursale situata in un altro Stato membro;

f) "controllo": il legame esistente tra un'impresa madre e un'impresa figlia previsto all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, o una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

g) "partecipazione qualificata": il fatto di detenere in un'impresa direttamente o indirettamente almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto o qualsiasi altra possibilità di esercitare una notevole influenza sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta una partecipazione.

Ai fini dell'applicazione di questa definizione, negli articoli 8 e 15 della presente direttiva e delle altre quote di partecipazione di cui all'articolo 15, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 7 della direttiva 88/627/CEE;

h) "impresa madre": un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

i) "impresa figlia": un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, ogni impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata come impresa figlia dell'impresa madre a cui fanno capo tali imprese;

j) "mercato regolamentato": un mercato finanziario considerato dallo Stato membro d'origine dell'impresa come un mercato regolamentato in attesa di una definizione che sarà data nell'ambito di una direttiva sui servizi di investimento è caratterizzato:

- da un funzionamento regolare e

- dal fatto che le disposizioni stabilite o approvate dalle autorità appropriate definiscono le condizioni di funzionamento del mercato, le condizioni di accesso al mercato, nonché quando è applicabile la direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori, le condizioni di ammissione alla quotazione fissate dalla direttiva precitata, e se detta direttiva non è applicabile, le condizioni che devono essere soddisfatte da tali strumenti finanziari per poter essere effettivamente negoziati sul mercato.

Ai fini della presente direttiva, un mercato regolamentato può essere situato in uno Stato membro o in un Paese terzo. In quest'ultimo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi. Gli strumenti finanziari che vengono in esso negoziati devono essere di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentato/i dallo Stato membro in questione;

k) "autorità competenti": le autorità nazionali incaricate, in virtù di una legge o di una normativa, del controllo delle imprese di assicurazione.

l) "stretti legami": situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da:

a) una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa,

b) un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e una figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui tali persone siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

Articolo 2

1. La presente direttiva riguarda le assicurazioni e imprese di cui all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE.

2. La presente direttiva non riguarda né le assicurazioni ed operazioni, né le imprese ed istituzioni che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva 73/239/CEE, né gli enti di cui all'articolo 4 della prima direttiva.

Articolo 3

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni affinché i monopoli concernenti l'accesso all'attività di alcuni rami assicurativi, accordati agli enti stabiliti sul loro territorio e previsti all'articolo 4 della direttiva 73/239/CEE, siano soppressi entro il 1° luglio 1994.

TITOLO II

Accesso all'attività assicurativa

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine non concedono l'autorizzazione che consente l'accesso di un'impresa all'attività assicurativa se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'entità di questa partecipazione.

Le autorità competenti rifiutano l'autorizzazione se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione, non sono soddisfatte della qualità degli azionisti o soci.

TITOLO III

Armonizzazione delle condizioni di esercizio

CAPITOLO 1

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 12

1. L'articolo 11, paragrafi da 2 a 7, della direttiva 88/357/CEE è abrogato.

2. Ogni Stato membro autorizza, alle condizioni previste dal diritto nazionale, le imprese di assicurazione la cui sede sociale è situata nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti, sottoscritti in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi, ad un cessionario stabilito nella Comunità, se le autorità competenti dello Stato membro d'origine del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

3. Quando una succursale prevede di trasferire totalmente o in parte il proprio portafoglio sottoscritto in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi, lo Stato membro della succursale deve essere consultato.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'impresa cedente autorizzano il trasferimento dopo aver ricevuto l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri in cui sono situati i rischi.

5. Le autorità competenti degli Stati membri consultati comunicano il proprio parere o accordo alle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'impresa d'assicurazioni cedente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta; se le autorità consultate non danno una risposta entro tale termine, il silenzio equivale a un parere favorevole o ad un accordo tacito.

6. Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo è oggetto, nello Stato membro in cui è situato il rischio, di idonea pubblicità, nei modi previsti dal diritto nazionale. Tale trasferimento è opponibile di diritto ai contraenti, agli assicurati e a qualunque altra persona che abbia diritti od obblighi derivanti dai contratti trasferiti.

Tale disposizione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di prevedere la facoltà dei contraenti di risolvere il contratto entro un termine stabilito a decorrere dal trasferimento.

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

1. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che intendano detenere, direttamente o indirettamente, in un'impresa di assicurazione una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine e comunicare l'entità di tale partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute ad informare le autorità competenti dello Stato membro di origine qualora intendano aumentare la propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta raggiunga o superi i limiti del 20%, 33% o 50% oppure l'impresa d'assicurazione divenga una loro società figlia.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dispongono di un termine massimo di tre mesi dalla data della comunicazione prevista al primo comma per opporsi a detto progetto se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione, non siano soddisfatte delle qualità della persona di cui al primo comma. In assenza di opposizione le autorità possono fissare un termine massimo per la realizzazione del progetto di cui al primo comma.

2. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che non intendano più detenere, direttamente o indirettamente, in un'impresa di assicurazione una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine e comunicare l'entità prevista della partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute ad informare le autorità competenti qualora intendano diminuire la propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto delle soglie del 20%, 33% o 50% oppure l'impresa di assicurazione cessi di essere una loro società figlia.

3. Le imprese di assicurazione comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, appena ne abbiano conoscenza, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni al loro capitale che determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, di una delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2.

Esse comunicano altresì, almeno una volta all'anno, l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano in particolare dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei soci ovvero dalle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società quotate in una borsa valori.

4. Gli Stati membri prevedono che, qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui al paragrafo 1 possa essere di ostacolo ad una gestione prudente e sana dell'impresa di assicurazione, le autorità competenti dello Stato membro d'origine adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono in particolare consistere in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci di cui trattasi.

Misure analoghe sono applicate nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino all'obbligo dell'informazione preventiva stabilito al paragrafo 1. Per i casi in cui la partecipazione sia assunta nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni da adottarsi, prevedono la sospensione dell'esercizio dei relativi diritti di voto, oppure la nullità o l'annullabilità dei voti espressi.

Articolo 16

1. Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità competenti, nonché i revisori o gli esperti incaricati dalle autorità competenti, abbiano l'obbligo del segreto d'ufficio. In virtù di questo obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone in ragione dell'ufficio può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità, se non in forma sommaria o globale cosicché non si possano individuare le singole imprese di assicurazione, fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale.

Tuttavia, nei casi concernenti una impresa di assicurazioni dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta ordinata da un Tribunale, le informazioni riservate non riguardanti i terzi implicati nei tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.

2. Il paragrafo 1 non osta al fatto che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni previsti dalle direttive applicabili alle imprese di assicurazione. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono stipulare accordi di cooperazione, che prevedano scambi d'informazioni, con le autorità competenti di Paesi terzi, a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo.

4. L'autorità competente che, a norma dei paragrafi 1 o 2, riceve informazioni riservate può servirsene soltanto nell'esercizio delle proprie funzioni, e più particolarmente:

- per l'esame delle condizioni di accesso all'attività di assicurazione e per facilitare il controllo, delle condizioni di esercizio dell'attività, in particolare in materia di vigilanza sulle riserve tecniche, sul margine di solvibilità, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno;

- per l'irrogazione di sanzioni;

- nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione dell'autorità competente;

- nell'ambito di procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo 56 o di disposizioni speciali previste dalle direttive adottate nel settore delle imprese di assicurazione.

5. I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni all'interno di uno stesso Stato membro, qualora esistano più autorità competenti, o fra Stati membri, tra le autorità competenti e:

- le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza sugli enti creditizi e su altre istituzioni finanziarie, nonché le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari,

- gli organi implicati nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione e in altre procedure analoghe, e

- le persone incaricate del controllo legale dei conti delle imprese di assicurazione e degli altri enti finanziari,

affinché esse possano svolgere la propria funzione di vigilanza; tali paragrafi non ostano inoltre alla trasmissione agli organismi incaricati della gestione delle procedure obbligatorie di liquidazione o dei Fondi di garanzia delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione. Le informazioni ricevute dalle autorità, organi e persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio previsto al paragrafo 1.

5 bis. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti, e

- le autorità preposte alla vigilanza nei confronti degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione e in altri procedimenti analoghi, o

- le autorità incaricate della vigilanza nei confronti delle persone incaricate della revisione ufficiale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri enti finanziari, o

- gli attuari indipendenti dalle imprese di assicurazione, che esercitano in virtù della legge una funzione di controllo su di esse nonché gli organi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari.

Gli Stati membri che si valgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

- le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo sopra previste al primo comma;

- le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1;

- quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità, persone o organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.

5 ter. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.

Gli Stati membri che si valgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

- le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al primo comma;

- le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1;

- quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio di informazioni prevista al primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni previste al secondo comma.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo trattino del secondo comma, le autorità o gli organi di cui al primo comma comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.

La Commissione redige, entro il 31 dicembre 2000, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.

5 quater. Gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti a trasmettere:

- alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie,

- all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento,

informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni e possono autorizzare tali autorità o organismi a comunicare alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini delle disposizioni di cui al paragrafo 4. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al presente articolo.

6. Inoltre, nonostante i paragrafi 1 e 4, gli Stati membri possono autorizzare, in base a disposizioni legislative, la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili per la legislazione di vigilanza sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento e sulle compagnie di assicurazioni, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi.

Tuttavia tali comunicazioni possono essere fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale.

Tuttavia gli Stati membri prevedono che le informazioni ricevute in base ai paragrafi 2 e 5 e quelle ottenute mediante le ispezioni di cui all'articolo 14 della direttiva 73/239/CEE, non possano in nessun

caso essere oggetto delle comunicazioni menzionate nel presente paragrafo, salvo accordo esplicito dell'autorità competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione.

Articolo 16 bis

1. Gli Stati membri dispongono almeno che:

a) qualsiasi persona abilitata ai sensi della direttiva 84/253/CEE, che esercita presso un'impresa di assicurazione l'incarico di cui all'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE, all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE, all'articolo 31 della direttiva 85/611/CEE o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti detta impresa di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esercizio dell'incarico sopra citato, tali da:

- costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività delle imprese di assicurazione, o

- pregiudicare la continuità dell'attività dell'impresa di assicurazione, ovvero

- comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve;

b) lo stesso obbligo incomba a questa stessa persona per quanto riguarda fatti e decisioni di cui venga a conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui alla lettera a), esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo, con l'impresa di assicurazione presso la quale detta persona svolge l'incarico sopra citato.

2. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva 84/253/CEE, di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.

Capitolo 2

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

L'articolo 23 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.

Articolo 20

Gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono tener conto del tipo di operazioni effettuate dall'impresa in modo da assicurare la sicurezza, il rendimento e la liquidità degli investimenti dell'impresa, che provvederà ad una adeguata diversificazione e dispersione di tali investimenti.

Articolo 21

1. Lo Stato membro d'origine può autorizzare le imprese di assicurazione a coprire le riserve tecniche solo mediante le categorie di attivi seguenti:

A. Investimenti

a) buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali;

b) prestiti;

c) azioni e altre partecipazioni a reddito variabile;

d) quote in enti di investimento collettivo in valori mobiliari e altri fondi d'investimento;

e) terreni e fabbricati, nonché diritti reali immobiliari;

B. Crediti

f) crediti sui riassicuratori, includendo la parte dei riassicuratori nelle riserve tecniche;

g) depositi presso imprese cedenti e crediti nei confronti delle stesse;

h) crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione;

i) crediti a seguito di salvataggio o per surrogazione;

j) crediti d'imposta;

k) crediti verso Fondi di garanzia;

C. Altri attivi

l) Immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati, secondo un ammortamento prudente;

m) depositi bancari e consistenza di cassa; depositi presso enti creditizi e altri istituti autorizzati a ricevere depositi;

n) spese di acquisizione da ammortizzare;

o) interessi e canoni di locazione maturati non scaduti ed altri ratei e risconti.

Per l'associazione di sottoscrittori denominata "Lloyd", le categorie di attivi includono altresì le garanzie e le lettere di credito emesse dagli enti creditizi ai sensi della direttiva 77/780/CEE o dalle imprese di assicurazione, nonché le somme verificabili risultanti dalle polizze di assicurazione sulla vita, nella misura in cui rappresentino fondi appartenenti ai membri.

L'inclusione di un attivo o di una categoria di attivi nell'elenco figurante nel primo comma sopra non implica che tutti gli attivi che rientrano in detta categoria debbano automaticamente essere autorizzati quale copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro d'origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscano le condizioni d'impiego degli attivi consentiti; al riguardo esso può esigere garanzie reali o altre garanzie in particolare per i crediti nei confronti dei riassicuratori.

Nella definizione e applicazione delle norme che stabilisce, lo Stato membro d'origine vigila particolarmente al rispetto dei princìpi seguenti:

I) gli attivi che coprono le riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per acquisire gli attivi stessi;

II) tutti gli attivi devono essere valutati in modo prudente tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati sono ammesse a coperture delle riserve tecniche soltanto quando siano valutate in base a un ammortamento prudente;

III) i prestiti ad imprese, ad uno stato, ad un'istituzione internazionale, a enti locali o regionali o a persone fisiche sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo qualora offrano garanzie sufficienti garanzie bancarie o accordate da imprese di assicurazione o altre forme di garanzie;

IV) gli strumenti derivati quali "options", "futures" e "swaps" in relazione ad attivi che coprono le riserve tecniche possono essere utilizzati nella misura in cui contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o consentono una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente e possono essere presi in considerazione nella valutazione degli attivi sottostanti;

V) i valori mobiliari che non sono negoziati su un mercato regolamentato sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo se sono realizzabili a breve termine;

VI) i crediti nei confronti di un terzo sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo previa deduzione dei debiti nei confronti di questo stesso terzo;

VII) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle riserve tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, i crediti nei confronti degli assicurati e degli intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione sono autorizzati soltanto se possono essere effettivamente riscossi da meno di tre mesi;

VIII) in caso di attivi a copertura di un investimento in una impresa figlia che gestisce, per conto dell'impresa di assicurazione, tutti gli investimenti della stessa o una parte di essi, lo Stato membro d'origine tiene conto, per l'applicazione delle norme e dei princìpi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro d'origine può applicare lo stesso trattamento agli attivi di altre imprese figlie;

IX) le spese di acquisizione da ammortizzare sono ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se ciò è coerente con i metodi di calcolo delle riserve per i rischi in corso.

2. Nonostante il paragrafo 1, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato membro d'origine, temporaneamente e con decisione debitamente motivata, può autorizzare altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche, fatto salvo l'articolo 20.

Articolo 22

1. Per quanto riguarda gli attivi a copertura delle riserve tecniche, lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di investire non più del:

a) 10% del totale delle riserve tecniche lorde in un singolo terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati sufficientemente vicini per essere considerati effettivamente come un unico investimento;

b) 5% del totale delle riserve tecniche lorde in azioni e altri valori negoziabili assimilabili ad azioni, in buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa o in prestiti concessi allo stesso mutuatario, considerati globalmente, prestiti che non sono quelli erogati ad un'autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri. Tale limite può essere portato al 10% se l'impresa non investe più del 40% delle riserve tecniche lorde in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti e a mutuatari nei quali investa più del 5% dei suoi attivi;

c) 5% del totale delle riserve tecniche lorde in prestiti non garantiti, di cui l'1% per un solo prestito non garantito, diversi dai prestiti concessi agli enti creditizi, alle imprese di assicurazione, nella misura prevista all'articolo 8 della direttiva 73/239/CEE e alle imprese di investimento, stabiliti in uno Stato membro;

d) 3% del totale delle riserve tecniche lorde in consistenza di cassa;

e) 10% del totale delle riserve tecniche lorde in azioni, altri titoli assimilabili ad azioni, e in obbligazioni, i quali non siano negoziati su un mercato regolamentato.

2. Nel paragrafo 1, l'assenza di un limite all'investimento in una determinata categoria di attivi non significa che gli attivi inclusi in tale categoria debbano essere ammessi illimitatamente ai fini della copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro d'origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscono le condizioni d'impiego degli attivi consentiti. In sede di fissazione ed applicazione delle suddette norme, lo Stato membro d'origine provvede in particolare al rispetto dei principi seguenti:

I) gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono essere sufficientemente diversificati e dispersi in modo da garantire che non vi sia una eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attivi, da un particolare settore d'investimento o da un investimento specifico;

II) gli investimenti in attivi che presentano un elevato grado di rischio, sia per la loro natura, sia per la qualifica dell'emittente, devono essere limitati a livelli di prudenza;

III) le limitazioni a particolari categorie di attivi tengono conto del regime della riassicurazione per il calcolo delle riserve tecniche;

IV) in caso di attivi a copertura di un investimento in un'impresa figlia che gestisce, per conto dell'impresa di assicurazione, tutti gli investimenti o una parte di essi, lo Stato membro d'origine tiene conto, per l'applicazione delle norme e dei princìpi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro d'origine può applicare lo stesso trattamento agli attivi di altre imprese figlie;

V) la percentuale degli attivi a copertura delle riserve tecniche che costituisce oggetto di investimenti non liquidi deve essere limitata a un livello prudente;

VI) qualora gli attivi comprendano prestiti concessi a taluni enti creditizi o obbligazioni emesse dagli stessi, lo Stato membro d'origine può tener conto, per l'applicazione delle norme e dei principi contenuti nel presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti da tali enti creditizi. Questo trattamento può essere applicato soltanto qualora l'ente creditizio abbia la propria sede sociale in uno Stato membro, sia di proprietà esclusiva dello Stato membro in questione e/o delle autorità locali di tale Stato e le sue attività, per statuto, consistano nel concedere per il suo tramite prestiti allo Stato o alle autorità locali o prestiti garantiti da questi ultimi, oppure prestiti ad enti strettamente connessi con lo Stato o con le autorità locali.

3. Nell'ambito delle norme dettagliate che fissano le condizioni di utilizzazione degli attivi che possono essere ammessi, lo Stato membro tratta in maniera più limitativa:

- i prestiti non corredati da una garanzia bancaria, da una garanzia concessa da imprese di assicurazione, da un'ipoteca o da altro tipo di garanzia rispetto ai prestiti che lo sono;

- gli OICVM non coordinati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e gli altri fondi di investimento rispetto agli OICVM coordinati ai sensi della stessa direttiva;

- i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato rispetto a quelli che lo sono;

- i buoni, le obbligazioni e gli altri strumenti del mercato monetario e dei capitali i cui emittenti non siano gli Stati, una delle loro amministrazioni regionali o locali o imprese che appartengono alla zona A ai sensi della direttiva 89/647/CEE, o di cui emettenti siano organizzazioni internazionali di cui non faccia parte uno Stato membro della Comunità , rispetto agli stessi strumenti finanziari i cui emittenti presentino queste caratteristiche.

4. Gli Stati membri possono portare al 40% il limite di cui al paragrafo 1, lettera b), per talune obbligazioni, qualora queste siano emesse da un ente creditizio con sede sociale in uno Stato membro e soggetto, in virtù di legge, ad un particolare controllo pubblico inteso a tutelare i detentori di dette obbligazioni. In particolare, le somme provenienti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investite, in conformità della legge, in attivi che coprono sufficientemente, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni, gli impegni che ne derivano e che sono destinati per privilegio al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi dovuti in caso di inadempienza dell'emittente.

5. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di effettuare investimenti in determinate categorie di attivi.

6. Nonostante il paragrafo 1, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato membro d'origine, temporaneamente e con decisione debitamente motivata, può autorizzare deroghe alle norme fissate al paragrafo 1, lettere da a) a e), fatto salvo l'articolo 20.

Articolo 23

Il testo dell'allegato 1, punti 8 e 9, della direttiva 88/357/CEE è sostituito dal testo seguente:

"8. Le imprese di assicurazione possono detenere attivi non congrui per garantire un importo non superiore al 20% dei loro impegni in una delle terminata valuta.

9. Ciascuno Stato membro può disporre che, se in virtù delle disposizioni che precedono un impegno deve essere garantito da attivi espressi nella valuta di uno Stato membro, gli attivi possono essere espressi anche in ECU".

Articolo 24

Articolo 25

Al più tardi tre anni dopo l'applicazione della presente direttiva la Commissione presenta al comitato per

le assicurazioni una relazione sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione del margine di solvibilità.

Articolo 26

Capitolo 3

Articolo 27

Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 88/357/CEE, è sostituito dal testo seguente:

"f) per quanto riguarda i rischi di cui all'articolo 5, lettera d), della prima direttiva, le parti hanno la libertà di scegliere la legislazione applicabile".

Articolo 28

Lo Stato membro in cui il rischio è situato non può impedire al contraente di sottoscrivere un contratto concluso con un'impresa di assicurazione autorizzata alle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, a condizione che il contratto non sia in contrasto con le disposizioni legali d'interesse generale in vigore nello Stato membro in cui è situato il rischio.

Articolo 29

Gli Stati membri non applicano disposizioni che prevedono la necessità di un'approvazione preliminare o di una comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze d'assicurazione, delle tariffe nonché di formulari e altri stampati che l'impresa di assicurazione abbia l'intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti.

Per controllare l'osservanza delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari relative ai contratti di assicurazione, essi possono esigere solo la comunicazione non sistematica di queste condizioni e di questi altri documenti, senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio delle sue attività.

Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre la notifica preliminare o l'approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo come incrementi di un sistema generale di controllo dei prezzi.

Articolo 30

1. All'articolo 8 della direttiva 88/357/CEE, il paragrafo 4, lettera b), è abrogato. Di conseguenza il paragrafo 4, lettera a), è così sostituito dal testo seguente:

"a) fatta salva la lettera c) del presente paragrafo, l'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, è applicabile quando il contratto d'assicurazione fornisce la copertura in vari Stati membri di cui almeno uno imponga l'obbligo di contrarre un'assicurazione;"

2. Nonostante qualsiasi disposizione contraria, uno Stato membro che imponga l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione può prescrive che le condizioni generali e speciali delle assicurazioni obbligatorie siano comunicate prima della loro applicazione alla sua autorità competente.

Articolo 31

1. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il contraente deve essere informato dall'impresa di assicurazione:

- della legislazione applicabile al contratto qualora le parti non abbiano la libertà di scelta o del fatto che le parti abbiano la libertà di scegliere la legislazione applicabile e, in tal caso, della legislazione che l'assicuratore propone di scegliere;

- delle disposizioni relative all'esame dei reclami dei contraenti assicurati in merito al contratto, compresa l'eventuale differenza di un organo incaricato di esaminare i reclami, fatta salva la possibilità per il contraente assicurato di promuovere un'azione giudiziaria.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è applicabile soltanto se il contraente è una persona fisica.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono disciplinati conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui è situato il rischio.

TITOLO IV

Disposizioni sulla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi

Articolo 32

Articolo 33

L'articolo 11 della direttiva 73/239/CEE è abrogato.

Articolo 34

Il testo dell'articolo 14 della direttiva 88/357/CEE è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 14

L'impresa che intenda svolgere per la prima volta in uno o più Stati membri le proprie attività in regime di libera prestazione di servizi è tenuta ad informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro di origine, precisando la natura dei rischi che si propone di coprire".

Articolo 35

Il testo dell'articolo 16 della direttiva 88/357/CEE è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 16

1. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica, entro un mese a decorrere dalla notifica prevista all'articolo 14, allo o agli Stati membri nel cui territorio l'impresa intende svolgere attività in regime di libera prestazione di servizi:

a) un attestato indicante che l'impresa dispone del minimo del margine di solvibilità, calcolato in conformità degli articoli 16 e 17 della direttiva 73/239/CEE;

b) i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare;

c) la natura dei rischi che l'impresa si propone di coprire nello Stato membro della prestazione di servizi.

Allo stesso tempo, l'autorità competente ne informa l'impresa interessata.

Lo Stato membro nel cui territorio un'impresa si propone di coprire in regime di prestazione di servizi i rischi classificati nel ramo n.10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità del vettore, può esigere che l'impresa:

- comunichi il nominativo e l'indirizzo del rappresentante di cui all'articolo 12-bis, paragrafo 4, della presente direttiva;

- presenti una dichiarazione secondo cui l'impresa è divenuta membro dell'ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia dello Stato membro in cui è effettuata la prestazione di servizi.

2. Quando l'unità competente dello Stato membro di origine non trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine previsto, essa comunica entro lo stesso termine all'impresa i motivi del proprio rifiuto. Tale rifiuto deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine.

3. L'impresa può iniziare la propria attività a decorrere dalla data certificata alla quale essa è stata informata della comunicazione di cui al paragrafo 1, primo comma.".

Articolo 36

Il testo dell'articolo 17 della direttiva 88/357/CEE è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 17

Ogni modifica che l'impresa intende apportare alle indicazioni di cui all'articolo 14 è soggetta alla procedura prevista dagli articoli 14 e 16.".

Articolo 37

L'articolo 12, paragrafo 2, secondo e terzo comma, e paragrafo 3 e gli articoli 13 e 15 della direttiva 88/357/CEE sono abrogati.

Articolo 38

Le autorità competenti dello Stato membro della succursale o dello Stato membro della prestazione di servizi possono esigere che le informazioni che esse sono autorizzate a chiedere, conformemente alla presente direttiva, per quanto riguarda l'attività delle imprese di assicurazione operanti nel territorio di detto Stato siano loro fornite nella o nelle lingue ufficiali di detto Stato.

Articolo 39

1. L'articolo 18 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.

2. Lo Stato membro della succursale o della prestazione dei servizi non stabilisce disposizioni che respingono l'approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazioni, delle tariffe, dei formulari e degli altri stampati che l'impresa si propone di utilizzare nei rapporti con il contraente. Al fine di controllare l'osservanza delle disposizioni nazionali, esso può esigere unicamente da ogni impresa che intenda effettuare sul suo territorio operazioni assicurative, in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione dei servizi, la comunicazione non sistematica di queste condizioni o di questi altri documenti che essa intende applicare, senza che tale prescrizione possa costituire per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.

3. Lo Stato membro della succursale o di prestazione dei servizi può mantenere in vigore o introdurre la notifica preventiva o l'approvazione delle maggiorazioni tariffarie proposte solo in quanto elemento di un sistema generale di controllo dei prezzi.

Articolo 40

1. L'articolo 19 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.

2. Un'impresa che effettua operazioni in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro della succursale e/o dello Stato membro di prestazione di servizi tutti i documenti ad essa richiesti ai fini dell'applicazione del presente articolo, sempreché tale obbligo incomba anche alle imprese aventi la sede sociale in detti Stati membri.

3. Se le autorità competenti di uno Stato membro constatano che un'impresa che ha una succursale od opera in regime di libera prestazione di servizi nel territorio di detto Stato non ne rispetta le norme di diritto ad essa applicabili, invitano l'impresa interessata a porre fine a tale situazione irregolare.

4. Se l'impresa in questione omette di conformarsi, le autorità competenti dello Stato membro interessato informano le autorità competenti dello Stato membro di origine. Queste prendono senza indugi tutte le misure appropriate affinché l'impresa interessata ponga fine a tale situazione irregolare. La natura delle misure viene comunicata alle autorità competenti dello Stato membro interessato.

5. Se, nonostante le misure prese dallo Stato membro di origine - o per l'insufficienza di tali misure o in mancanza delle misure stesse nello Stato interessato - l'impresa persiste nel violare le norme di legge vigenti nello Stato membro interessato, quest'ultimo, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro di origine, può prendere le misure appropriate per evitare o reprimere nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire anche l'ulteriore stipulazione di contratti di assicurazione da parte dell'impresa nel suo territorio. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile effettuare sul proprio territorio le notifiche alle imprese di assicurazione.

6. I paragrafi 3, 4 e 5 lasciano impregiudicato il potere degli Stati membri interessati di prendere, in caso di urgenza, misure appropriate per prevenire le infrazioni commesse sul loro territorio. Ciò implica la possibilità di impedire ad un'impresa di assicurazione la stipulazione di nuovi contratti di assicurazione nel loro territorio.

7. I paragrafi 3, 4 e 5 non pregiudicano il potere degli Stati membri di sanzionare le infrazioni sul proprio territorio.

8. Qualora l'impresa che ha commesso l'infrazione abbia uno stabilimento o possieda beni nello Stato membro interessato, le autorità competenti di quest'ultimo possono applicare, conformemente alla legislazione nazionale, le sanzioni amministrative previste per l'inflazione nei confronti di tale stabilimento o di tali beni.

9. Qualsiasi misura presa in applicazione dei paragrafi da 4 a 8 la quale comporti sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività assicurativa deve essere debitamente motivata e notificata all'impresa interessata.

10. Ogni due anni la Commissione presenta al Comitato per le assicurazioni istituito dalla direttiva 91/675/CEE una relazione che riporta il numero e il tipo di casi in cui, in ogni Stato membro, ci sia stato un diniego di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 73/239/CEE e dell'articolo 16 della direttiva 88/357/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva, o in cui siano state prese misure conformemente al paragrafo 5 del presente articolo. Gli Stati membri operano con la Commissione fornendole i dati necessari alla stesura della relazione.

Articolo 41

La presente direttiva non osta a che le imprese di assicurazione la cui sede sociale è situata in uno Stato membro facciano pubblicità ai servizi da loro offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro della succursale o della prestazione di servizi, purché rispettano le eventuali norme che disciplinano la forma e il contenuto di tale pubblicità stabilite per motivi di interesse generale.

Articolo 42

1. L'articolo 20 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.

2. In caso di liquidazione di un'impresa di assicurazione, gli impegni risultanti dai contratti stipulati tramite una succursale, o in regime di libera prestazione di servizi, sono adempiuti alla stessa stregua degli impegni risultanti da altri contratti di assicurazione di tale impresa, senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli assicurati ed i beneficiari.

Articolo 43

1. L'articolo 21 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.

2. Quando un'assicurazione è presentata in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, il contraente, prima della sottoscrizione di qualsiasi impegno, deve essere informato delle norme dello Stato membro in cui è situata la sede sociale o la succursale con cui sarà stipulato il contratto.

Se al contraente vengono forniti documenti, in essi deve figurare l'informazione di cui al primo comma.

Gli obblighi prescritti al primo e secondo comma non riguardano i rischi di cui all'articolo 5, lettera d), della direttiva 73/239/CEE.

3. Sul contratto o qualsiasi altro documento che concede la copertura, nonché sulla proposta di assicurazione qualora essa vincoli il contraente, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale ed eventualmente della succursale dell'impresa di assicurazione che concede la copertura.

Ciascuno Stato membro può esigere che nei documenti citati al primo comma figurino altresì il nome e l'indirizzo del rappresentante dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 12-bis, paragrafo 4, della direttiva 88/357/CEE.

Articolo 44

1. L'articolo 22 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.

2. Ogni impresa di assicurazione deve comunicare all'autorità competente dello Stato membro di origine, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di libero stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della riassicurazione, suddivisi per Stato membro e per gruppo di rami, nonché per quanto riguarda il ramo n. 10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità del vettore, la frequenza e il costo medio dei sinistri.

I gruppi di rami sono così definiti:

- infortuni e malattia (n. 1 e n. 2);

- assicurazione autoveicoli (n. 3, n. 7 e n. 10; le cifre relative al ramo n. 10, esclusa la responsabilità del vettore, saranno precisate);

- incendio e altri danni ai beni (n. 8 e n. 9);

- assicurazioni aeronautiche, marittime e trasporti (n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 11 e n. 12);

- responsabilità civile generale (n. 13);

- credito e cauzione (n. 14 e n. 15);

- altri rami (n. 16, n. 17 e n. 18).

L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica, entro termini ragionevoli e su base aggregata, le indicazioni alle autorità competenti di ciascuno Stato membro interessato che gliene faccia richiesta.

Articolo 45

1. L'articolo 24 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.

2. La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di imporre alle imprese operanti nel loro territorio, in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, l'obbligo di adesione e di partecipazione alle stesse condizioni applicabili alle imprese ivi autorizzate, a regimi destinati a garantire il pagamento delle richieste di indennizzo agli assicurati e ai terzi lesi.

Articolo 46

1. L'articolo 25 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.

2. Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ogni contratto di assicurazione è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro in cui il rischio è totalizzato ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 88/357/CEE e, per quanto concerne la Spagna, ai gravami legalmente fissati a favore dell'organismo spagnolo "Consorcio de Compensación de Seguros" per il fabbisogno delle sue funzioni in materia di compensazione delle perdite risultanti da avvenimenti straordinari accaduti in questo Stato membro.

In deroga all'articolo 2, lettera d), primo trattino, della direttiva 88/357/CEE, e ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, i beni mobili contenuti in un immobile situato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i beni in transito commerciale, costituiscono un rischio situato in tale Stato membro, anche se l'immobile ed il suo contenuto non sono coperti dalla medesima polizza di assicurazione.

La legge applicabile al contratto a norma dell'articolo 7 della direttiva 88/357/CEE non incide sul regime fiscale applicabile.

Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ciascuno Stato membro applica alle imprese che coprono rischi nel suo territorio le disposizioni nazionali concernenti misure destinate a garantire la riscossione delle imposte indirette degli oneri parafiscali dovuti ai sensi del primo comma.

TITOLO V

Disposizioni transitorie

Articolo 47

La Repubblica federale di Germania può rinviare sino al 1° gennaio 1996 l'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, secondo comma, prima fase. Durante questo periodo, le disposizioni contenute nel comma seguente si applicheranno nelle circostanze di cui all'articolo 54, paragrafo 2.

Quando la base tecnica per il calcolo dei premi sarà stata comunicata alle autorità dello Stato membro di origine conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, secondo comma, terza frase, dette autorità trasmetteranno senza indugio tali formazioni alle autorità dello Stato membro in cui è situato il rischio per permettere loro di presentare eventuali osservazioni. Le autorità dello Stato membro di origine, che non tengono conto di tali osservazioni, ne informano in modo dettagliato e fornendone i motivi le autorità dello Stato membro in cui è situato il rischio.

Articolo 48

Gli Stati membri possono accordare alle imprese di assicurazione la cui sede sociale sia situata nel loro territorio ed i cui immobili e terreni rappresentativi delle riserve tecniche superino, al momento della notifica della presente direttiva, la percentuale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), un termine che scade al più tardi il 31 dicembre 1998 per conformarsi alla summenzionata disposizione.

Articolo 49

Il Regno di Danimarca può rinviare sino al primo gennaio 1999 l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro. Durante tale periodo continua ad essere applicabile in Danimarca l'esclusione prevista all'articolo 12, paragrafo 2, della seconda direttiva per gli infortuni sul lavoro.

Articolo 50

La Spagna sino al 31 dicembre 1996 e la Grecia e il Portogallo sino al 31 dicembre 1998 beneficiano del regime transitorio seguente per i contratti relativi a rischi situati esclusivamente in uno di detti Stati membri eletti diversi da quelli definiti all'articolo 5, lettera d), della direttiva 73/239/CEE:

a) in deroga all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE e agli articoli 26 e 34 della presente direttiva, le autorità di controllo di detti Stati membri possono esigere la comunicazione, prima della loro utilizzazione, delle condizioni generali e speciali di assicurazione;

b) l'importo delle riserve tecniche inerenti a detti contratti di cui al presente articolo è determinato sotto il controllo dello Stato membro interessato secondo le regole da questo fissate o, in mancanza di regole, secondo la prassi vigente nel suo territorio conformemente alla presente direttiva. La copertura di dette riserve mediante attivi equivalenti e congrui e la localizzazione di tali attivi avvengono sotto il controllo di tale Stato membro secondo la sua normativa o prassi adottate conformemente alla presente direttiva.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 51

Le modifiche tecniche da apportare alle direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE nonché alla presente direttiva sono stabilite secondo la procedura prevista nella direttiva 91/675/CEE:

- estensione delle forme giuridiche previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 73/239/CEE,

- modifiche dell'elenco di cui all'allegato della direttiva 73/239/CEE, o adattamento della terminologia dell'elenco, per tener conto dello sviluppo dei mercati assicurativi,

- precisazione degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, elencati all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 73/239/CEE, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari,

- modifica dell'importo minimo del Fondo di garanzia, previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE, per tener conto degli sviluppi economici e finanziari,

- modifica, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari, dell'elenco degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche, previsto all'articolo 21 della presente direttiva, nonché delle regole di dispersione fissate dall'articolo 22 della presente direttiva,

- modifica delle disposizioni volte a tutelare il principio della congruenza previste all'allegato 1 della direttiva 88/357/CEE, per tener conto dello sviluppo di nuovi strumenti di copertura del rischio di cambio o dei progressi dell'unione economica e monetaria,

- precisazione delle definizioni al fine di assicurare l'applicazione uniforme delle direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE, nonché della presente direttiva nell'insieme della Comunità .

Articolo 52

1. Si ritiene che le succursali che hanno iniziato la propria attività conformemente alle disposizioni dello Stato membro di stabilimento prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione della presente direttiva siano state oggetto della procedura prevista all'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 73/239/CEE. Esse sono disciplinate, a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra, dagli articoli 15, 19, 20 e 22 della direttiva 73/239/CEE, nonché dall'articolo 40 della presente direttiva.

2. Gli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i diritti acquisiti dalle imprese di assicurazione che svolgeranno le proprie attività in regime di libera prestazione di servizi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione della presente direttiva.

Articolo 53

Articolo 54

1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria, uno Stato membro in cui i contratti relativi al ramo n. 2 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE costituiscono parzialmente o integralmente un'alternativa alla copertura sanitaria fornita dal regime legale di previdenza sociale può prescrivere che il contratto sia conforme alle specifiche disposizioni legislative che tutela in detto Stato membro l'interesse generale per questo ramo assicurativo e che le condizioni generali e speciali di tale assicurazione siano comunicate, prima della loro applicazione, alle autorità competenti di detto Stato membro.

2. Gli Stati membri possono prescrivere che l'assicurazione malattia di cui al paragrafo 1 sia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita se:

- i premi riscossi sono calcolati in base a tabelle di frequenza delle malattie e altri dati statistici pertinenti dello Stato membro in cui è situato il rischio, secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni;

- è costituita una riserva di senescenza;

- l'assicuratore può denunciare il contratto soltanto entro un determinato termine fissato dal Stato membro in cui è situato il rischio;

- il contratto prevede la possibilità di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per contratti in corso;

- il contratto prevede la possibilità che il contraente costituisca il contratto esistente con un nuovo contratto conforme al paragrafo 1, proposto dalla stessa impresa di assicurazione o dalla stessa succursale tenendo conto dei diritti maturati. In particolare si terrà conto della riserva di invecchiamento e può essere richiesta una nuova visita medica solo in caso di estensione della copertura.

In questo caso le autorità dello Stato membro pubblicano le tabelle di frequenza delle malattie e altri dati statistici pertinenti di cui al primo comma e le trasmettono alle autorità dello Stato d'origine. I premi, calcolati in base a stime attuariali ragionevoli, devono essere sufficienti a permettere alle imprese di far fronte ai propri impegni per quanto riguarda tutti gli aspetti della loro situazione finanziaria. Lo Stato membro d'origine prescrive che la base tecnica per il calcolo dei premi sia comunicata prima della sua diffusione all'autorità competente di tale Stato membro. Il presente paragrafo è applicabile anche in caso di modifica di polizze esistenti.

Articolo 55

Gli Stati membri possono esigere da qualsiasi impresa di assicurazione che pratica a proprio rischio l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nel loro territorio, il rispetto delle disposizioni specifiche previste nella loro legislazione nazionale per tale assicurazione, a eccezione delle disposizioni relative alla sorveglianza finanziaria le quali rientrano nella competenza esclusiva dello Stato membro d'origine.

Articolo 56

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni prese nei confronti di un'impresa di assicurazione in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in forza della presente direttiva, possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

Articolo 57

1. Gli Stati membri adottano entro il 31 dicembre 1993 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e le mettono in vigore entro il primo luglio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di carattere legislativo, regolamentari o amministrative da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 58

Gli Stati membri sono destinati alla presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il presidente

Vitor Martins

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