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Direttiva n. 92/49/CEE del
18 giugno 1992
Direttiva del Consiglio che
coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza
direttiva assicurazione non vita).
Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità
economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, e
l'articolo 66,
vista la proposta della Commissione,
in cooperazione con il Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che è necessario completare il mercato
interno nel settore dell'assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita, sotto il duplice profilo della libertà
di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi, allo scopo
di facilitare alle imprese di assicurazione che hanno la propria sede
sociale nella Comunità la copertura dei rischi situati all'interno
della Comunità;
considerando che la seconda direttiva 88/357/CEE del
Consiglio, del 22 giugno 1988, che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad
agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e
modifica la direttiva 73/239/CEE, in seguito denominata "seconda
direttiva", ha contribuito in larga misura alla realizzazione del
mercato interno nel settore dell'assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita, accordando ai contraenti che, per la loro
qualità, la loro importanza o la natura del rischio da assicurare, non
necessitano di una particolare tutela nello Stato membro in cui il
rischio è situato, la piena libertà di fare ricorso al più ampio
mercato possibile delle assicurazioni;
considerando che la direttiva 88/357/CEE rappresenta
perciò una tappa importante verso il ravvicinamento dei mercati
nazionali in un unico mercato integrato, tappa che deve essere
completata da altri strumenti comunitari al fine di dare a tutti i
contraenti, indipendentemente dalla loro qualità, dalla loro importanza
o dalla natura del rischio da assicurare, la possibilità di fare
ricorso a qualsiasi assicuratore che abbia la propria sede sociale nella
Comunità e che vi svolga la propria attività in regime di libero
stabilimento o di libera prestazione di servizi, garantendo loro al
tempo stesso un livello adeguato di tutela;
considerando che la presente direttiva rientra nel
quadro della normativa già realizzata, in particolare dalla prima
direttiva 73/239/CEE del Consiglio del 24 luglio 1973, recante
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e dalla direttiva
91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti
annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione;
considerando che l'impostazione adottata consiste
nell'attuare le forme di armonizzazione essenziali, necessarie e
sufficienti ad ottenere il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni
e dei sistemi di controllo prudenziale, così da rendere possibile il
rilascio di un'autorizzazione unica valida in tutta la Comunità e
l'applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro
d'origine;
considerando che, di conseguenza, l'accesso
all'attività assicurativa e l'esercizio della stessa saranno d'ora in
poi subordinati alla concessione di un'autorizzazione amministrativa
unica, rilasciata dalle autorità dello Stato membro in cui l'impresa di
assicurazione ha la propria sede sociale; che grazie a tale
autorizzazione l'impresa può svolgere le proprie attività ovunque
nella Comunità, sia in regime di libero stabilimento, sia in regime di
libera prestazione di servizi; che lo Stato membro della succursale o
della libera prestazione di servizi non potrà più richiedere una nuova
autorizzazione alle imprese di assicurazione che intendono esercitarvi
le proprie attività assicurative e che sono già autorizzate nello
Stato membro d'origine; che è pertanto opportuno modificare in tal
senso le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;
considerando che spetta ormai alle autorità
competenti dello Stato membro d'origine vigilare sulla situazione
finanziaria dell'impresa di assicurazione, in particolare sulla
solvibilità e sulla costituzione di riserve tecniche sufficienti, nonché
sulla loro rappresentazione mediante congrue attività;
considerando che talune disposizioni della presente
direttiva definiscono norme minime; che lo Stato membro di origine può
imporre norme più restrittive nei confronti delle imprese di
assicurazione autorizzate dalle proprie autorità competenti;
considerando che le autorità competenti degli Stati
membri devono pertanto disporre dei mezzi di controllo necessari ad
assicurare l'esercizio ordinato delle attività dell'impresa di
assicurazione nell'insieme della Comunità, svolte in regime di libero
stabilimento o in regime di libera prestazione dei servizi; che, in
particolare, le autorità competenti degli Stati membri devono poter
adottare appropriate misure di salvaguardia od imporre sanzioni volte a
prevenire irregolarità ed infrazioni eventuali alle disposizioni in
materia di controllo delle assicurazioni; considerando che il mercato
unico comporta uno spazio senza frontiere interne ed implica l'accesso
all'insieme delle attività assicurative diverse dall'assicurazione
sulla vita in tutta la Comunità e, di conseguenza, la possibilità per
ogni assicuratore debitamente autorizzato di coprire qualsiasi rischio
tra quelli elencati in allegato alla direttiva 73/239/CEE; che a tal
fine è necessario sopprimere il monopolio accordato a taluni organismi
in certi Stati membri per la copertura di determinati rischi;
considerando che occorre adeguare le disposizioni concernenti il
trasferimento del portafoglio al regime giuridico dell'autorizzazione
unica istituito dalla
presente direttiva; considerando che con la direttiva
91/674/CEE si è già realizzata l'armonizzazione essenziale delle
disposizioni degli Stati membri in materia di costituzione delle riserve
tecniche cui gli assicuratori sono tenuti a garanzia degli impegni
sottoscritti, armonizzazione che permette di accordare il beneficio del
riconoscimento reciproco di tali riserve; considerando che è opportuno
coordinare le norme concernenti la diversificazione, la localizzazione e
la congruenza dei cespiti ammessi a rappresentare le riserve tecniche al
fine di agevolare il riconoscimento reciproco delle disposizioni degli
Stati membri; che tale coordinamento deve tener conto delle misure
adottate in materia di liberalizzazione dei movimenti di capitali dalla
direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per la
realizzazione dell'articolo 67 del trattato, nonché dei progressi
compiuti dalla Comunità ai fini del completamento dell'Unione economica
e monetaria; considerando peraltro che lo Stato membro d'origine non può
esigere dalle imprese di assicurazione di investire le attività di
contropartita delle loro riserve tecniche in categorie determinate di
investimenti, essendo tali prescrizioni incompatibili con le misure in
materia di libera circolazione dei capitali previste dalla direttiva
88/361/CEE; considerando che, in attesa di una direttiva sui servizi di
investimento la quale armonizzi tra l'altro la definizione della nozione
di mercato regolamentato, è necessario, ai fini della presente
direttiva e fatta salva la futura regolamentazione, dare una definizione
provvisoria a questa nozione, la quale sarà sostituita da una
definizione che sarà stata oggetto di armonizzazione comunitaria e che
assegnerà allo Stato membro di origine del mercato le responsabilità
che la presente direttiva assegna in materia, a titolo transitorio, allo
Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione; considerando che
è opportuno completare l'elenco degli elementi che si prestano ad
essere utilizzati per la costituzione del margine di solvibilità,
richiesto dalla direttiva 73/239/CEE, al fine di tener conto dei nuovi
strumenti finanziari e delle facilitazioni accordate alle altre
istituzioni finanziarie per l'alimentazione dei loro fondi propri;
considerando che nel quadro del mercato assicurativo integrato è
opportuno accordare ai contraenti assicurati che per la loro qualità,
la loro importanza o la natura del rischio da assicurare non necessitano
di una particolare tutela nello Stato in cui il rischio è situato, la
piena libertà di scelta del diritto applicabile al contratto di
assicurazione;
considerando che l'armonizzazione della normativa in
materia di contratto di assicurazione non è una condizione preliminare
per la realizzazione del mercato interno delle assicurazioni; che quindi
la possibilità lasciata agli Stati membri di imporre l'applicazione
della propria normativa ai contratti assicurativi che coprono rischi
situati sul loro territorio è tale da offrire garanzie sufficienti ai
contraenti assicurati che necessitano di una particolare tutela;
considerando che, nel quadro del mercato interno, e nell'interesse del
contraente avere accesso alla più ampia gamma possibile di prodotti
assicurativi offerti nella Comunità, al fine di poter scegliere tra
essi il più adeguato alle sue esigenze; che spetta allo Stato membro in
cui è situato il rischio vigilare affinché non sussista alcun ostacolo
alla possibilità di commercializzare sul suo territorio tutti i
prodotti assicurativi offerti nella Comunità, purché detti prodotti
non siano contrari alle disposizioni giuridiche di interesse generale in
vigore nello Stato membro in cui è situato il rischio e nella misura in
cui l'interesse generale non sia salvaguardato dalle disposizioni dello
Stato membro d'origine, sempreché tali disposizioni si applichino senza
discriminazioni a qualsiasi impresa operante in detto Stato membro e
siano obiettivamente necessarie e proporzionate all'obiettivo
perseguito; considerando che gli Stati membri devono poter vigilare
affinché i prodotti assicurativi e la documentazione contrattuale
utilizzata per la copertura dei rischi situati sul loro territorio in
regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi
rispettino le disposizioni giuridiche specifiche di interesse generale
applicabili; che i sistemi di controllo da utilizzare devono adattarsi
alle esigenze del mercato interno senza costituire una condizione
preliminare all'esercizio dell'attività assicurativa; che in questa
prospettiva i sistemi di approvazione preventiva delle condizioni
assicurative non sembrano giustificati; che è opportuno di conseguenza
predisporre altri sistemi più appropriati alle esigenze del mercato
interno e tali da permettere ad ogni Stato membro di garantire
l'essenziale tutela dei contraenti; considerando che è auspicabile che
il contraente, qualora si tratti di una persona fisica, sia informato
dall'impresa di assicurazione della legislazione applicabile al
contratto nonché delle disposizioni relative all'esame dei reclami dei
contraenti assicurati in merito al contratto stesso; considerando che in
taluni Stati membri l'assicurazione malattia privata o sottoscritta su
base volontaria sostituisce parzialmente o totalmente la copertura
sanitaria offerta dai regimi di previdenza sociale; considerando che la
natura e le ripercussioni sociali dei contratti di assicurazione
malattia giustificano che le autorità dello Stato membro in cui è
situato il rischio impongano la notifica sistematica delle condizioni
generali e speciali di tali contratti al fine di verificare che questi
ultimi sostituiscano
parzialmente o totalmente la copertura sanitaria
offerta dal regime di previdenza sociale; che tale verifica non deve
costituire una condizione preliminare alla commercializzazione dei
prodotti; che la natura particolare dell'assicurazione malattia, che
sostituisce parzialmente o totalmente la copertura sanitaria offerta dal
regime di previdenza sociale, si distingue dagli altri rami
dell'assicurazione danni e dell'assicurazione sulla vita in quanto è
necessario garantire ai contraenti l'effettivo accesso ad
un'assicurazione malattia privata o sottoscritta su base volontaria,
indipendentemente dalla loro età e dal loro stato di salute;
considerando che taluni Stati membri hanno adottato a tal fine
disposizioni legislative specifiche; che, nell'interesse generale, è
possibile adottare o mantenere disposizioni legislative nella misura in
cui non limitino indebitamente la libertà di stabilimento o di
prestazione di servizi, fermo restando che tali disposizioni devono
applicarsi in modo identico qualunque sia lo stato d'origine
dell'impresa; che la natura di dette disposizioni legislative può
variare secondo la situazione che prevale nello Stato membro che le
adotta; che tali disposizioni possono contenere una disposizione che
preveda la mancanza di restrizioni di adesione, la tariffazione su base
uniforme per tipo di contratto e la copertura a vita; che il medesimo
obiettivo può essere altresì conseguito esigendo che le imprese che
offrono un'assicurazione malattia privata o sottoscritta su base
volontaria propongano contratti tipo la cui copertura sia in linea con
quella dei regimi legali di previdenza sociale e il cui premio sia
uguale o inferiore ad un massimo prescritto e partecipino a sistemi di
compensazione delle perdite; che si potrebbe esigere anche che la base
tecnica dell'assicurazione malattia privata o sottoscritta su base
volontaria sia analoga a quella dell'assicurazione sulla vita;
considerando che a seguito del coordinamento realizzato dalla direttiva
73/239/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva, non è
più giustificata la possibilità accordata alla Repubblica federale di
Germania
all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della stessa
direttiva di vietare il cumulo dell'assicurazione malattia con altri
rami e che detta possibilità deve dunque essere soppressa; considerando
che gli Stati membri possono esigere da qualsiasi impresa di
assicurazione, la quale pratichi a proprio rischio l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nel loro territorio, il
rispetto delle disposizioni specifiche previste nella loro legislazione
nazionale per tale assicurazione; che tale condizione non può tuttavia
applicarsi alle disposizioni relative alla sorveglianza finanziaria che
è di esclusiva competenza dello Stato membro d'origine;
considerando che l'esercizio della libertà di
stabilimento richiede una presenza permanente nello Stato membro della
succursale; che, per tener conto degli interessi particolari degli
assicurati e delle vittime in caso di assicurazione di responsabilità
civile autoveicoli, è necessaria l'esistenza nello Stato membro della
succursale di strutture adeguate che abbiano il compito di raccogliere
tutte le informazioni necessarie riguardanti i fascicoli d'indennizzo
relativi a questo rischio, e che dispongano di poteri sufficienti per
rappresentare l'impresa presso le persone danneggiate e suscettibili di
reclamare un indennizzo come pure il pagamento di quest'ultimo, e per
rappresentare detta impresa o, qualora occorra, per farla rappresentare,
a proposito di tali domande d'indennizzo, dinanzi ai tribunali e alle
autorità di questo Stato membro;
considerando che nel quadro del mercato interno
nessuno Stato membro può ormai vietare l'esercizio simultaneo
dell'attività assicurativa sul proprio territorio in regime di
stabilimento ed in regime di prestazione di servizi; che è pertanto
opportuno sopprimere la facoltà accordata in tal senso agli Stati
membri nella direttiva 88/357/CEE; considerando che è opportuno
predisporre un regime di sanzioni applicabili quando l'impresa di
assicurazione non si conforma nello Stato membro in cui è situato il
rischio alle disposizioni d'interesse generale ad essa applicabili;
considerando che in taluni Stati membri le operazioni di assicurazione
non sono sottoposte ad alcuna forma di imposizione indiretta, mentre
nella maggioranza degli stati vengono applicate imposte particolari ed
altre forme di contributo, fra cui addizionali a beneficio di organismi
di compensazione; che, in questi ultimi Stati membri tali imposte e
contributi presentano sensibili divergenze in fatto di strutture e di
aliquote; che è opportuno evitare che le differenze esistenti si
traducano in distorsioni di concorrenza per i servizi di assicurazione
tra Stati membri; che, fatta salva una successiva armonizzazione, con
l'applicazione del regime fiscale e di altre forme di contributo
previste dallo Stato membro in cui il rischio è situato si può ovviare
a tale inconveniente, e che spetta agli Stati membri stabilire le
modalità per assicurare la riscossione di tali imposte e contributi;
considerando che potrà risultare necessario, a determinati intervalli
di tempo, apportare modifiche tecniche alle norme dettagliate che
figurano nella presente direttiva in modo da tener conto dei nuovi
sviluppi intervenuti nel settore assicurativo; che la Commissione
procederà a tali modifiche, nella misura in cui esse siano necessarie,
dopo aver consultato il comitato consultivo per le assicurazioni,
istituito nella direttiva 91/675/CEE nell'ambito dei poteri di
esecuzione conferiti alla Commissione dalle disposizioni del trattato;
considerando che è necessario fissare disposizioni
specifiche atte ad assicurare il passaggio dal regime giuridico
esistente al momento della messa in applicazione della presente
direttiva verso il regime da essa istituito; che tali disposizioni
devono servire ad evitare un carico di lavoro supplementare per le
autorità competenti degli Stati membri; considerando che, ai sensi
dell'articolo 8C del trattato occorre tener conto dell'ampiezza dello
sforzo che deve essere sostenuto da alcune economie che presentano
differenze di sviluppo; che occorre pertanto accordare a taluni Stati
membri un regime transitorio che consenta un'applicazione graduale delle
disposizioni della presente direttiva, ha adottato la presente
direttiva:
TITOLO I
Definizioni e campo d'applicazione
Articolo 1
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) "impresa di assicurazione": ogni impresa
che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente
all'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE;
b) "succursale": qualsiasi agenzia o
succursale di un'impresa di assicurazione, in funzione dell'articolo 3
della direttiva 88/357/CEE;
c) "Stato membro d'origine": lo Stato
membro in cui è situata la sede sociale dell'impresa di assicurazione
che copre il rischio;
d) "Stato membro della succursale": lo
Stato membro in cui è situata la succursale che copre il rischio;
e) "Stato membro di prestazione di
servizi": lo Stato membro in cui è situato il rischio ai sensi
dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 88/357/CEE, quando questo
è coperto da un'impresa di assicurazione o da una succursale situata in
un altro Stato membro;
f) "controllo": il legame esistente tra
un'impresa madre e un'impresa figlia previsto all'articolo 1 della
direttiva 83/349/CEE, o una relazione della stessa natura tra una
persona fisica o giuridica e un'impresa;
g) "partecipazione qualificata": il fatto
di detenere in un'impresa direttamente o indirettamente almeno il 10%
del capitale o dei diritti di voto o qualsiasi altra possibilità di
esercitare una notevole influenza sulla gestione dell'impresa in cui è
detenuta una partecipazione.
Ai fini dell'applicazione di questa definizione,
negli articoli 8 e 15 della presente direttiva e delle altre quote di
partecipazione di cui all'articolo 15, sono presi in considerazione i
diritti di voto di cui all'articolo 7 della direttiva 88/627/CEE;
h) "impresa madre": un'impresa madre ai
sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;
i) "impresa figlia": un'impresa figlia ai
sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, ogni impresa
figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata come impresa figlia
dell'impresa madre a cui fanno capo tali imprese;
j) "mercato regolamentato": un mercato
finanziario considerato dallo Stato membro d'origine dell'impresa come
un mercato regolamentato in attesa di una definizione che sarà data
nell'ambito di una direttiva sui servizi di investimento è
caratterizzato:
- da un funzionamento regolare e
- dal fatto che le disposizioni stabilite o approvate
dalle autorità appropriate definiscono le condizioni di funzionamento
del mercato, le condizioni di accesso al mercato, nonché quando è
applicabile la direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979,
concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori
mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori, le condizioni
di ammissione alla quotazione fissate dalla direttiva precitata, e se
detta direttiva non è applicabile, le condizioni che devono essere
soddisfatte da tali strumenti finanziari per poter essere effettivamente
negoziati sul mercato.
Ai fini della presente direttiva, un mercato
regolamentato può essere situato in uno Stato membro o in un Paese
terzo. In quest'ultimo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo
Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti
analoghi. Gli strumenti finanziari che vengono in esso negoziati devono
essere di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul
mercato o sui mercati regolamentato/i dallo Stato membro in questione;
k) "autorità competenti": le autorità
nazionali incaricate, in virtù di una legge o di una normativa, del
controllo delle imprese di assicurazione.
l) "stretti legami": situazione nella quale
due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da:
a) una partecipazione, ossia dal fatto di detenere
direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti
di voto o del capitale di un'impresa,
b) un legame di controllo, ossia dal legame che
esiste tra un'impresa madre e una figlia, in tutti i casi di cui
all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una
relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e
un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti
considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali
imprese.
Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due
o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui tali
persone siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame
di controllo.
Articolo 2
1. La presente direttiva riguarda le assicurazioni e
imprese di cui all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE.
2. La presente direttiva non riguarda né le
assicurazioni ed operazioni, né le imprese ed istituzioni che esulano
dall'ambito di applicazione della direttiva 73/239/CEE, né gli enti di
cui all'articolo 4 della prima direttiva.
Articolo 3
In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati
membri adottano tutte le disposizioni affinché i monopoli concernenti
l'accesso all'attività di alcuni rami assicurativi, accordati agli enti
stabiliti sul loro territorio e previsti all'articolo 4 della direttiva
73/239/CEE, siano soppressi entro il 1° luglio 1994.
TITOLO II
Accesso all'attività assicurativa
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine
non concedono l'autorizzazione che consente l'accesso di un'impresa
all'attività assicurativa se prima non hanno ottenuto comunicazione
dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone
fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata,
nonché dell'entità di questa partecipazione.
Le autorità competenti rifiutano l'autorizzazione
se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e
prudente dell'impresa di assicurazione, non sono soddisfatte della
qualità degli azionisti o soci.
TITOLO III
Armonizzazione delle condizioni di esercizio
CAPITOLO 1
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 12
1. L'articolo 11, paragrafi da 2 a 7, della direttiva
88/357/CEE è abrogato.
2. Ogni Stato membro autorizza, alle condizioni
previste dal diritto nazionale, le imprese di assicurazione la cui sede
sociale è situata nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte
il loro portafoglio di contratti, sottoscritti in regime di libero
stabilimento o di libera prestazione di servizi, ad un cessionario
stabilito nella Comunità, se le autorità competenti dello Stato membro
d'origine del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del
trasferimento, del margine di solvibilità necessario.
3. Quando una succursale prevede di trasferire
totalmente o in parte il proprio portafoglio sottoscritto in regime di
libero stabilimento o di libera prestazione di servizi, lo Stato membro
della succursale deve essere consultato.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, le autorità
competenti dello Stato membro d'origine dell'impresa cedente autorizzano
il trasferimento dopo aver ricevuto l'accordo delle autorità competenti
degli Stati membri in cui sono situati i rischi.
5. Le autorità competenti degli Stati membri
consultati comunicano il proprio parere o accordo alle autorità
competenti dello Stato membro d'origine dell'impresa d'assicurazioni
cedente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta; se le autorità
consultate non danno una risposta entro tale termine, il silenzio
equivale a un parere favorevole o ad un accordo tacito.
6. Il trasferimento autorizzato in conformità del
presente articolo è oggetto, nello Stato membro in cui è situato il
rischio, di idonea pubblicità, nei modi previsti dal diritto nazionale.
Tale trasferimento è opponibile di diritto ai contraenti, agli
assicurati e a qualunque altra persona che abbia diritti od obblighi
derivanti dai contratti trasferiti.
Tale disposizione lascia impregiudicato il diritto
degli Stati membri di prevedere la facoltà dei contraenti di risolvere
il contratto entro un termine stabilito a decorrere dal trasferimento.
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
1. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone
fisiche o giuridiche che intendano detenere, direttamente o
indirettamente, in un'impresa di assicurazione una partecipazione
qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti
dello Stato membro d'origine e comunicare l'entità di tale
partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute ad
informare le autorità competenti dello Stato membro di origine qualora
intendano aumentare la propria partecipazione qualificata in modo che la
quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta raggiunga o
superi i limiti del 20%, 33% o 50% oppure l'impresa d'assicurazione
divenga una loro società figlia.
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine
dispongono di un termine massimo di tre mesi dalla data della
comunicazione prevista al primo comma per opporsi a detto progetto se,
tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente
dell'impresa di assicurazione, non siano soddisfatte delle qualità
della persona di cui al primo comma. In assenza di opposizione le
autorità possono fissare un termine massimo per la realizzazione del
progetto di cui al primo comma.
2. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone
fisiche o giuridiche che non intendano più detenere, direttamente o
indirettamente, in un'impresa di assicurazione una partecipazione
qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti
dello Stato membro d'origine e comunicare l'entità prevista della
partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute ad
informare le autorità competenti qualora intendano diminuire la propria
partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o
del capitale da esse detenuta scenda al di sotto delle soglie del 20%,
33% o 50% oppure l'impresa di assicurazione cessi di essere una loro
società figlia.
3. Le imprese di assicurazione comunicano alle
autorità competenti dello Stato membro d'origine, appena ne abbiano
conoscenza, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni al loro
capitale che determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, di
una delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2.
Esse comunicano altresì, almeno una volta all'anno,
l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni
qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano in
particolare dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei
soci ovvero dalle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi
relativi alle società quotate in una borsa valori.
4. Gli Stati membri prevedono che, qualora
l'influenza esercitata dalle persone di cui al paragrafo 1 possa essere
di ostacolo ad una gestione prudente e sana dell'impresa di
assicurazione, le autorità competenti dello Stato membro d'origine
adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le
misure in questione possono in particolare consistere in ingiunzioni, in
sanzioni nei confronti dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio
dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli
azionisti o dai soci di cui trattasi.
Misure analoghe sono applicate nei confronti delle
persone fisiche o giuridiche che non ottemperino all'obbligo
dell'informazione preventiva stabilito al paragrafo 1. Per i casi in cui
la partecipazione sia assunta nonostante l'opposizione delle autorità
competenti, gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni da
adottarsi, prevedono la sospensione dell'esercizio dei relativi diritti
di voto, oppure la nullità o l'annullabilità dei voti espressi.
Articolo 16
1. Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone
che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità
competenti, nonché i revisori o gli esperti incaricati dalle autorità
competenti, abbiano l'obbligo del segreto d'ufficio. In virtù di questo
obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone in
ragione dell'ufficio può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità,
se non in forma sommaria o globale cosicché non si possano individuare
le singole imprese di assicurazione, fatti salvi i casi rilevanti per il
diritto penale.
Tuttavia, nei casi concernenti una impresa di
assicurazioni dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta
ordinata da un Tribunale, le informazioni riservate non riguardanti i
terzi implicati nei tentativi di salvataggio possono essere divulgate
nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.
2. Il paragrafo 1 non osta al fatto che le autorità
competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni
previsti dalle direttive applicabili alle imprese di assicurazione. Tali
informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri possono stipulare accordi di
cooperazione, che prevedano scambi d'informazioni, con le autorità
competenti di Paesi terzi, a condizione che le informazioni comunicate
beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti
a quelle previste dal presente articolo.
4. L'autorità competente che, a norma dei paragrafi
1 o 2, riceve informazioni riservate può servirsene soltanto
nell'esercizio delle proprie funzioni, e più particolarmente:
- per l'esame delle condizioni di accesso all'attività
di assicurazione e per facilitare il controllo, delle condizioni di
esercizio dell'attività, in particolare in materia di vigilanza sulle
riserve tecniche, sul margine di solvibilità, sull'organizzazione
amministrativa e contabile e sul controllo interno;
- per l'irrogazione di sanzioni;
- nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una
decisione dell'autorità competente;
- nell'ambito di procedimenti giurisdizionali
instaurati a norma dell'articolo 56 o di disposizioni speciali previste
dalle direttive adottate nel settore delle imprese di assicurazione.
5. I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di
informazioni all'interno di uno stesso Stato membro, qualora esistano più
autorità competenti, o fra Stati membri, tra le autorità competenti e:
- le autorità investite della funzione pubblica di
vigilanza sugli enti creditizi e su altre istituzioni finanziarie, nonché
le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari,
- gli organi implicati nella liquidazione e nel
fallimento delle imprese di assicurazione e in altre procedure analoghe,
e
- le persone incaricate del controllo legale dei
conti delle imprese di assicurazione e degli altri enti finanziari,
affinché esse possano svolgere la propria funzione
di vigilanza; tali paragrafi non ostano inoltre alla trasmissione agli
organismi incaricati della gestione delle procedure obbligatorie di
liquidazione o dei Fondi di garanzia delle informazioni necessarie per
lo svolgimento della loro funzione. Le informazioni ricevute dalle
autorità, organi e persone di cui sopra sono coperte dal segreto
d'ufficio previsto al paragrafo 1.
5 bis. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi
da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni
tra le autorità competenti, e
- le autorità preposte alla vigilanza nei confronti
degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle
imprese di assicurazione e in altri procedimenti analoghi, o
- le autorità incaricate della vigilanza nei
confronti delle persone incaricate della revisione ufficiale dei conti
delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di
investimento e di altri enti finanziari, o
- gli attuari indipendenti dalle imprese di
assicurazione, che esercitano in virtù della legge una funzione di
controllo su di esse nonché gli organi incaricati della vigilanza nei
confronti di tali attuari.
Gli Stati membri che si valgono della facoltà di cui
al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti
condizioni:
- le informazioni sono intese all'esercizio delle
funzioni di vigilanza o di controllo sopra previste al primo comma;
- le informazioni ricevute in tale ambito sono
coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1;
- quando le informazioni provengono da un altro Stato
membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle
autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai
fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli
altri Stati membri l'identità delle autorità, persone o organi
abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.
5 ter. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi
da 1 a 4, gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema
finanziario, compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio
di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi
incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto
societario e delle relative indagini.
Gli Stati membri che si valgono della facoltà di cui
al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti
condizioni:
- le informazioni sono intese all'esercizio delle
funzioni di vigilanza previste al primo comma;
- le informazioni ricevute in tale ambito sono
coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1;
- quando le informazioni provengono da un altro Stato
membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle
autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai
fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.
Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di
cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione o di
indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a
tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la
possibilità di scambio di informazioni prevista al primo comma può
essere estesa a tali persone alle condizioni previste al secondo comma.
Ai fini dell'applicazione dell'ultimo trattino del
secondo comma, le autorità o gli organi di cui al primo comma
comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni
l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno
trasmesse tali informazioni.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli
altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati
a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.
La Commissione redige, entro il 31 dicembre 2000, una
relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.
5 quater. Gli Stati membri possono autorizzare le
autorità competenti a trasmettere:
- alle banche centrali e ad altri organismi con
responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie,
- all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche
incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento,
informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni
e possono autorizzare tali autorità o organismi a comunicare alle
autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini
delle disposizioni di cui al paragrafo 4. Le informazioni ricevute in
tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al presente
articolo.
6. Inoltre, nonostante i paragrafi 1 e 4, gli Stati
membri possono autorizzare, in base a disposizioni legislative, la
comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro
amministrazioni centrali responsabili per la legislazione di vigilanza
sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento
e sulle compagnie di assicurazioni, nonché agli ispettori incaricati da
detti servizi.
Tuttavia tali comunicazioni possono essere fornite
solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale.
Tuttavia gli Stati membri prevedono che le
informazioni ricevute in base ai paragrafi 2 e 5 e quelle ottenute
mediante le ispezioni di cui all'articolo 14 della direttiva 73/239/CEE,
non possano in nessun
caso essere oggetto delle comunicazioni menzionate
nel presente paragrafo, salvo accordo esplicito dell'autorità
competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente
dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione.
Articolo 16 bis
1. Gli Stati membri dispongono almeno che:
a) qualsiasi persona abilitata ai sensi della
direttiva 84/253/CEE, che esercita presso un'impresa di assicurazione
l'incarico di cui all'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE,
all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE, all'articolo 31 della
direttiva 85/611/CEE o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia
l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o
decisioni riguardanti detta impresa di cui essa sia venuta a conoscenza
nell'esercizio dell'incarico sopra citato, tali da:
- costituire una violazione sostanziale delle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che
stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo
specifico l'esercizio dell'attività delle imprese di assicurazione, o
- pregiudicare la continuità dell'attività
dell'impresa di assicurazione, ovvero
- comportare il rifiuto della certificazione dei
bilanci o l'emissione di riserve;
b) lo stesso obbligo incomba a questa stessa persona
per quanto riguarda fatti e decisioni di cui venga a conoscenza
nell'ambito di un incarico quale quello di cui alla lettera a),
esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un
legame di controllo, con l'impresa di assicurazione presso la quale
detta persona svolge l'incarico sopra citato.
2. La comunicazione in buona fede alle autorità
competenti, da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva
84/253/CEE, di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce
violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni
imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, ed essa non comporta per tali persone
responsabilità di alcun tipo.
Capitolo 2
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
L'articolo 23 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.
Articolo 20
Gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono
tener conto del tipo di operazioni effettuate dall'impresa in modo da
assicurare la sicurezza, il rendimento e la liquidità degli
investimenti dell'impresa, che provvederà ad una adeguata
diversificazione e dispersione di tali investimenti.
Articolo 21
1. Lo Stato membro d'origine può autorizzare le
imprese di assicurazione a coprire le riserve tecniche solo mediante le
categorie di attivi seguenti:
A. Investimenti
a) buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato
monetario e dei capitali;
b) prestiti;
c) azioni e altre partecipazioni a reddito variabile;
d) quote in enti di investimento collettivo in valori
mobiliari e altri fondi d'investimento;
e) terreni e fabbricati, nonché diritti reali
immobiliari;
B. Crediti
f) crediti sui riassicuratori, includendo la parte
dei riassicuratori nelle riserve tecniche;
g) depositi presso imprese cedenti e crediti nei
confronti delle stesse;
h) crediti nei confronti di assicurati ed
intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di
riassicurazione;
i) crediti a seguito di salvataggio o per
surrogazione;
j) crediti d'imposta;
k) crediti verso Fondi di garanzia;
C. Altri attivi
l) Immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e
dai fabbricati, secondo un ammortamento prudente;
m) depositi bancari e consistenza di cassa; depositi
presso enti creditizi e altri istituti autorizzati a ricevere depositi;
n) spese di acquisizione da ammortizzare;
o) interessi e canoni di locazione maturati non
scaduti ed altri ratei e risconti.
Per l'associazione di sottoscrittori denominata
"Lloyd", le categorie di attivi includono altresì le garanzie
e le lettere di credito emesse dagli enti creditizi ai sensi della
direttiva 77/780/CEE o dalle imprese di assicurazione, nonché le somme
verificabili risultanti dalle polizze di assicurazione sulla vita, nella
misura in cui rappresentino fondi appartenenti ai membri.
L'inclusione di un attivo o di una categoria di
attivi nell'elenco figurante nel primo comma sopra non implica che tutti
gli attivi che rientrano in detta categoria debbano automaticamente
essere autorizzati quale copertura delle riserve tecniche. Lo Stato
membro d'origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscano le
condizioni d'impiego degli attivi consentiti; al riguardo esso può
esigere garanzie reali o altre garanzie in particolare per i crediti nei
confronti dei riassicuratori.
Nella definizione e applicazione delle norme che
stabilisce, lo Stato membro d'origine vigila particolarmente al rispetto
dei princìpi seguenti:
I) gli attivi che coprono le riserve tecniche sono
valutati al netto dei debiti contratti per acquisire gli attivi stessi;
II) tutti gli attivi devono essere valutati in modo
prudente tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare,
le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati sono
ammesse a coperture delle riserve tecniche soltanto quando siano
valutate in base a un ammortamento prudente;
III) i prestiti ad imprese, ad uno stato, ad
un'istituzione internazionale, a enti locali o regionali o a persone
fisiche sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo qualora
offrano garanzie sufficienti garanzie bancarie o accordate da imprese di
assicurazione o altre forme di garanzie;
IV) gli strumenti derivati quali "options",
"futures" e "swaps" in relazione ad attivi che
coprono le riserve tecniche possono essere utilizzati nella misura in
cui contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o consentono una
gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati
in modo prudente e possono essere presi in considerazione nella
valutazione degli attivi sottostanti;
V) i valori mobiliari che non sono negoziati su un
mercato regolamentato sono ammessi come copertura delle riserve tecniche
solo se sono realizzabili a breve termine;
VI) i crediti nei confronti di un terzo sono ammessi
a copertura delle riserve tecniche solo previa deduzione dei debiti nei
confronti di questo stesso terzo;
VII) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle
riserve tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo conto
del rischio di mancato realizzo. In particolare, i crediti nei confronti
degli assicurati e degli intermediari derivanti da operazioni di
assicurazione diretta e di riassicurazione sono autorizzati soltanto se
possono essere effettivamente riscossi da meno di tre mesi;
VIII) in caso di attivi a copertura di un
investimento in una impresa figlia che gestisce, per conto dell'impresa
di assicurazione, tutti gli investimenti della stessa o una parte di
essi, lo Stato membro d'origine tiene conto, per l'applicazione delle
norme e dei princìpi di cui al presente articolo, degli attivi
sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro d'origine può
applicare lo stesso trattamento agli attivi di altre imprese figlie;
IX) le spese di acquisizione da ammortizzare sono
ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se ciò è coerente con
i metodi di calcolo delle riserve per i rischi in corso.
2. Nonostante il paragrafo 1, in circostanze
eccezionali e su richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato
membro d'origine, temporaneamente e con decisione debitamente motivata,
può autorizzare altre categorie di attivi a copertura delle riserve
tecniche, fatto salvo l'articolo 20.
Articolo 22
1. Per quanto riguarda gli attivi a copertura delle
riserve tecniche, lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di
investire non più del:
a) 10% del totale delle riserve tecniche lorde in un
singolo terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati
sufficientemente vicini per essere considerati effettivamente come un
unico investimento;
b) 5% del totale delle riserve tecniche lorde in
azioni e altri valori negoziabili assimilabili ad azioni, in buoni,
obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di
una stessa impresa o in prestiti concessi allo stesso mutuatario,
considerati globalmente, prestiti che non sono quelli erogati ad
un'autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione
internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri. Tale limite può
essere portato al 10% se l'impresa non investe più del 40% delle
riserve tecniche lorde in prestiti o in titoli corrispondenti a
emittenti e a mutuatari nei quali investa più del 5% dei suoi attivi;
c) 5% del totale delle riserve tecniche lorde in
prestiti non garantiti, di cui l'1% per un solo prestito non garantito,
diversi dai prestiti concessi agli enti creditizi, alle imprese di
assicurazione, nella misura prevista all'articolo 8 della direttiva
73/239/CEE e alle imprese di investimento, stabiliti in uno Stato
membro;
d) 3% del totale delle riserve tecniche lorde in
consistenza di cassa;
e) 10% del totale delle riserve tecniche lorde in
azioni, altri titoli assimilabili ad azioni, e in obbligazioni, i quali
non siano negoziati su un mercato regolamentato.
2. Nel paragrafo 1, l'assenza di un limite
all'investimento in una determinata categoria di attivi non significa
che gli attivi inclusi in tale categoria debbano essere ammessi
illimitatamente ai fini della copertura delle riserve tecniche. Lo Stato
membro d'origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscono le
condizioni d'impiego degli attivi consentiti. In sede di fissazione ed
applicazione delle suddette norme, lo Stato membro d'origine provvede in
particolare al rispetto dei principi seguenti:
I) gli attivi a copertura delle riserve tecniche
devono essere sufficientemente diversificati e dispersi in modo da
garantire che non vi sia una eccessiva dipendenza da una determinata
categoria di attivi, da un particolare settore d'investimento o da un
investimento specifico;
II) gli investimenti in attivi che presentano un
elevato grado di rischio, sia per la loro natura, sia per la qualifica
dell'emittente, devono essere limitati a livelli di prudenza;
III) le limitazioni a particolari categorie di attivi
tengono conto del regime della riassicurazione per il calcolo delle
riserve tecniche;
IV) in caso di attivi a copertura di un investimento
in un'impresa figlia che gestisce, per conto dell'impresa di
assicurazione, tutti gli investimenti o una parte di essi, lo Stato
membro d'origine tiene conto, per l'applicazione delle norme e dei princìpi
di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti
dall'impresa figlia; lo Stato membro d'origine può applicare lo stesso
trattamento agli attivi di altre imprese figlie;
V) la percentuale degli attivi a copertura delle
riserve tecniche che costituisce oggetto di investimenti non liquidi
deve essere limitata a un livello prudente;
VI) qualora gli attivi comprendano prestiti concessi
a taluni enti creditizi o obbligazioni emesse dagli stessi, lo Stato
membro d'origine può tener conto, per l'applicazione delle norme e dei
principi contenuti nel presente articolo, degli attivi sottostanti
detenuti da tali enti creditizi. Questo trattamento può essere
applicato soltanto qualora l'ente creditizio abbia la propria sede
sociale in uno Stato membro, sia di proprietà esclusiva dello Stato
membro in questione e/o delle autorità locali di tale Stato e le sue
attività, per statuto, consistano nel concedere per il suo tramite
prestiti allo Stato o alle autorità locali o prestiti garantiti da
questi ultimi, oppure prestiti ad enti strettamente connessi con lo
Stato o con le autorità locali.
3. Nell'ambito delle norme dettagliate che fissano le
condizioni di utilizzazione degli attivi che possono essere ammessi, lo
Stato membro tratta in maniera più limitativa:
- i prestiti non corredati da una garanzia bancaria,
da una garanzia concessa da imprese di assicurazione, da un'ipoteca o da
altro tipo di garanzia rispetto ai prestiti che lo sono;
- gli OICVM non coordinati ai sensi della direttiva
85/611/CEE e gli altri fondi di investimento rispetto agli OICVM
coordinati ai sensi della stessa direttiva;
- i titoli che non sono negoziati su un mercato
regolamentato rispetto a quelli che lo sono;
- i buoni, le obbligazioni e gli altri strumenti del
mercato monetario e dei capitali i cui emittenti non siano gli Stati,
una delle loro amministrazioni regionali o locali o imprese che
appartengono alla zona A ai sensi della direttiva 89/647/CEE, o di cui
emettenti siano organizzazioni internazionali di cui non faccia parte
uno Stato membro della Comunità , rispetto agli stessi strumenti
finanziari i cui emittenti presentino queste caratteristiche.
4. Gli Stati membri possono portare al 40% il limite
di cui al paragrafo 1, lettera b), per talune obbligazioni, qualora
queste siano emesse da un ente creditizio con sede sociale in uno Stato
membro e soggetto, in virtù di legge, ad un particolare controllo
pubblico inteso a tutelare i detentori di dette obbligazioni. In
particolare, le somme provenienti dall'emissione di tali obbligazioni
devono essere investite, in conformità della legge, in attivi che
coprono sufficientemente, per tutto il periodo di validità delle
obbligazioni, gli impegni che ne derivano e che sono destinati per
privilegio al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi
dovuti in caso di inadempienza dell'emittente.
5. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di
assicurazione di effettuare investimenti in determinate categorie di
attivi.
6. Nonostante il paragrafo 1, in circostanze
eccezionali e su richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato
membro d'origine, temporaneamente e con decisione debitamente motivata,
può autorizzare deroghe alle norme fissate al paragrafo 1, lettere da
a) a e), fatto salvo l'articolo 20.
Articolo 23
Il testo dell'allegato 1, punti 8 e 9, della
direttiva 88/357/CEE è sostituito dal testo seguente:
"8. Le imprese di assicurazione possono detenere
attivi non congrui per garantire un importo non superiore al 20% dei
loro impegni in una delle terminata valuta.
9. Ciascuno Stato membro può disporre che, se in
virtù delle disposizioni che precedono un impegno deve essere garantito
da attivi espressi nella valuta di uno Stato membro, gli attivi possono
essere espressi anche in ECU".
Articolo 24
Articolo 25
Al più tardi tre anni dopo l'applicazione della
presente direttiva la Commissione presenta al comitato per
le assicurazioni una relazione sulla necessità di
un'ulteriore armonizzazione del margine di solvibilità.
Articolo 26
Capitolo 3
Articolo 27
Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f),
della direttiva 88/357/CEE, è sostituito dal testo seguente:
"f) per quanto riguarda i rischi di cui
all'articolo 5, lettera d), della prima direttiva, le parti hanno la
libertà di scegliere la legislazione applicabile".
Articolo 28
Lo Stato membro in cui il rischio è situato non può
impedire al contraente di sottoscrivere un contratto concluso con
un'impresa di assicurazione autorizzata alle condizioni di cui
all'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, a condizione che il contratto
non sia in contrasto con le disposizioni legali d'interesse generale in
vigore nello Stato membro in cui è situato il rischio.
Articolo 29
Gli Stati membri non applicano disposizioni che
prevedono la necessità di un'approvazione preliminare o di una
comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle
polizze d'assicurazione, delle tariffe nonché di formulari e altri
stampati che l'impresa di assicurazione abbia l'intenzione di utilizzare
nelle sue relazioni con i contraenti.
Per controllare l'osservanza delle disposizioni
legislative, amministrative e regolamentari relative ai contratti di
assicurazione, essi possono esigere solo la comunicazione non
sistematica di queste condizioni e di questi altri documenti, senza che
tale esigenza possa costituire per l'impresa una condizione preliminare
per l'esercizio delle sue attività.
Gli Stati membri possono mantenere in vigore o
introdurre la notifica preliminare o l'approvazione delle maggiorazioni
di tariffe proposte solo come incrementi di un sistema generale di
controllo dei prezzi.
Articolo 30
1. All'articolo 8 della direttiva 88/357/CEE, il
paragrafo 4, lettera b), è abrogato. Di conseguenza il paragrafo 4,
lettera a), è così sostituito dal testo seguente:
"a) fatta salva la lettera c) del presente
paragrafo, l'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, è applicabile quando
il contratto d'assicurazione fornisce la copertura in vari Stati membri
di cui almeno uno imponga l'obbligo di contrarre un'assicurazione;"
2. Nonostante qualsiasi disposizione contraria, uno
Stato membro che imponga l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione può
prescrive che le condizioni generali e speciali delle assicurazioni
obbligatorie siano comunicate prima della loro applicazione alla sua
autorità competente.
Articolo 31
1. Prima della conclusione di un contratto di
assicurazione, il contraente deve essere informato dall'impresa di
assicurazione:
- della legislazione applicabile al contratto qualora
le parti non abbiano la libertà di scelta o del fatto che le parti
abbiano la libertà di scegliere la legislazione applicabile e, in tal
caso, della legislazione che l'assicuratore propone di scegliere;
- delle disposizioni relative all'esame dei reclami
dei contraenti assicurati in merito al contratto, compresa l'eventuale
differenza di un organo incaricato di esaminare i reclami, fatta salva
la possibilità per il contraente assicurato di promuovere un'azione
giudiziaria.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è applicabile
soltanto se il contraente è una persona fisica.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo
sono disciplinati conformemente alla legislazione dello Stato membro in
cui è situato il rischio.
TITOLO IV
Disposizioni sulla libertà di stabilimento e di
prestazione dei servizi
Articolo 32
Articolo 33
L'articolo 11 della direttiva 73/239/CEE è abrogato.
Articolo 34
Il testo dell'articolo 14 della direttiva 88/357/CEE
è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 14
L'impresa che intenda svolgere per la prima volta in
uno o più Stati membri le proprie attività in regime di libera
prestazione di servizi è tenuta ad informarne preventivamente le
autorità competenti dello Stato membro di origine, precisando la natura
dei rischi che si propone di coprire".
Articolo 35
Il testo dell'articolo 16 della direttiva 88/357/CEE
è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 16
1. L'autorità competente dello Stato membro di
origine comunica, entro un mese a decorrere dalla notifica prevista
all'articolo 14, allo o agli Stati membri nel cui territorio l'impresa
intende svolgere attività in regime di libera prestazione di servizi:
a) un attestato indicante che l'impresa dispone del
minimo del margine di solvibilità, calcolato in conformità degli
articoli 16 e 17 della direttiva 73/239/CEE;
b) i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare;
c) la natura dei rischi che l'impresa si propone di
coprire nello Stato membro della prestazione di servizi.
Allo stesso tempo, l'autorità competente ne informa
l'impresa interessata.
Lo Stato membro nel cui territorio un'impresa si
propone di coprire in regime di prestazione di servizi i rischi
classificati nel ramo n.10 del punto A dell'allegato della direttiva
73/239/CEE, esclusa la responsabilità del vettore, può esigere che
l'impresa:
- comunichi il nominativo e l'indirizzo del
rappresentante di cui all'articolo 12-bis, paragrafo 4, della presente
direttiva;
- presenti una dichiarazione secondo cui l'impresa è
divenuta membro dell'ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia
dello Stato membro in cui è effettuata la prestazione di servizi.
2. Quando l'unità competente dello Stato membro di
origine non trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il
termine previsto, essa comunica entro lo stesso termine all'impresa i
motivi del proprio rifiuto. Tale rifiuto deve poter essere oggetto di un
ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine.
3. L'impresa può iniziare la propria attività a
decorrere dalla data certificata alla quale essa è stata informata
della comunicazione di cui al paragrafo 1, primo comma.".
Articolo 36
Il testo dell'articolo 17 della direttiva 88/357/CEE
è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 17
Ogni modifica che l'impresa intende apportare alle
indicazioni di cui all'articolo 14 è soggetta alla procedura prevista
dagli articoli 14 e 16.".
Articolo 37
L'articolo 12, paragrafo 2, secondo e terzo comma, e
paragrafo 3 e gli articoli 13 e 15 della direttiva 88/357/CEE sono
abrogati.
Articolo 38
Le autorità competenti dello Stato membro della
succursale o dello Stato membro della prestazione di servizi possono
esigere che le informazioni che esse sono autorizzate a chiedere,
conformemente alla presente direttiva, per quanto riguarda l'attività
delle imprese di assicurazione operanti nel territorio di detto Stato
siano loro fornite nella o nelle lingue ufficiali di detto Stato.
Articolo 39
1. L'articolo 18 della direttiva 88/357/CEE è
abrogato.
2. Lo Stato membro della succursale o della
prestazione dei servizi non stabilisce disposizioni che respingono
l'approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle
condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazioni, delle
tariffe, dei formulari e degli altri stampati che l'impresa si propone
di utilizzare nei rapporti con il contraente. Al fine di controllare
l'osservanza delle disposizioni nazionali, esso può esigere unicamente
da ogni impresa che intenda effettuare sul suo territorio operazioni
assicurative, in regime di stabilimento o in regime di libera
prestazione dei servizi, la comunicazione non sistematica di queste
condizioni o di questi altri documenti che essa intende applicare, senza
che tale prescrizione possa costituire per l'impresa una condizione
preliminare per l'esercizio della sua attività.
3. Lo Stato membro della succursale o di prestazione
dei servizi può mantenere in vigore o introdurre la notifica preventiva
o l'approvazione delle maggiorazioni tariffarie proposte solo in quanto
elemento di un sistema generale di controllo dei prezzi.
Articolo 40
1. L'articolo 19 della direttiva 88/357/CEE è
abrogato.
2. Un'impresa che effettua operazioni in regime di
libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi deve
presentare alle autorità competenti dello Stato membro della succursale
e/o dello Stato membro di prestazione di servizi tutti i documenti ad
essa richiesti ai fini dell'applicazione del presente articolo, sempreché
tale obbligo incomba anche alle imprese aventi la sede sociale in detti
Stati membri.
3. Se le autorità competenti di uno Stato membro
constatano che un'impresa che ha una succursale od opera in regime di
libera prestazione di servizi nel territorio di detto Stato non ne
rispetta le norme di diritto ad essa applicabili, invitano l'impresa
interessata a porre fine a tale situazione irregolare.
4. Se l'impresa in questione omette di conformarsi,
le autorità competenti dello Stato membro interessato informano le
autorità competenti dello Stato membro di origine. Queste prendono
senza indugi tutte le misure appropriate affinché l'impresa interessata
ponga fine a tale situazione irregolare. La natura delle misure viene
comunicata alle autorità competenti dello Stato membro interessato.
5. Se, nonostante le misure prese dallo Stato membro
di origine - o per l'insufficienza di tali misure o in mancanza delle
misure stesse nello Stato interessato - l'impresa persiste nel violare
le norme di legge vigenti nello Stato membro interessato, quest'ultimo,
dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro di
origine, può prendere le misure appropriate per evitare o reprimere
nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire anche
l'ulteriore stipulazione di contratti di assicurazione da parte
dell'impresa nel suo territorio. Gli Stati membri provvedono affinché
sia possibile effettuare sul proprio territorio le notifiche alle
imprese di assicurazione.
6. I paragrafi 3, 4 e 5 lasciano impregiudicato il
potere degli Stati membri interessati di prendere, in caso di urgenza,
misure appropriate per prevenire le infrazioni commesse sul loro
territorio. Ciò implica la possibilità di impedire ad un'impresa di
assicurazione la stipulazione di nuovi contratti di assicurazione nel
loro territorio.
7. I paragrafi 3, 4 e 5 non pregiudicano il potere
degli Stati membri di sanzionare le infrazioni sul proprio territorio.
8. Qualora l'impresa che ha commesso l'infrazione
abbia uno stabilimento o possieda beni nello Stato membro interessato,
le autorità competenti di quest'ultimo possono applicare, conformemente
alla legislazione nazionale, le sanzioni amministrative previste per
l'inflazione nei confronti di tale stabilimento o di tali beni.
9. Qualsiasi misura presa in applicazione dei
paragrafi da 4 a 8 la quale comporti sanzioni o restrizioni
all'esercizio dell'attività assicurativa deve essere debitamente
motivata e notificata all'impresa interessata.
10. Ogni due anni la Commissione presenta al Comitato
per le assicurazioni istituito dalla direttiva 91/675/CEE una relazione
che riporta il numero e il tipo di casi in cui, in ogni Stato membro, ci
sia stato un diniego di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 della
direttiva 73/239/CEE e dell'articolo 16 della direttiva 88/357/CEE,
nella versione modificata dalla presente direttiva, o in cui siano state
prese misure conformemente al paragrafo 5 del presente articolo. Gli
Stati membri operano con la Commissione fornendole i dati necessari alla
stesura della relazione.
Articolo 41
La presente direttiva non osta a che le imprese di
assicurazione la cui sede sociale è situata in uno Stato membro
facciano pubblicità ai servizi da loro offerti con tutti i mezzi di
comunicazione disponibili nello Stato membro della succursale o della
prestazione di servizi, purché rispettano le eventuali norme che
disciplinano la forma e il contenuto di tale pubblicità stabilite per
motivi di interesse generale.
Articolo 42
1. L'articolo 20 della direttiva 88/357/CEE è
abrogato.
2. In caso di liquidazione di un'impresa di
assicurazione, gli impegni risultanti dai contratti stipulati tramite
una succursale, o in regime di libera prestazione di servizi, sono
adempiuti alla stessa stregua degli impegni risultanti da altri
contratti di assicurazione di tale impresa, senza distinzione di
nazionalità per quanto riguarda gli assicurati ed i beneficiari.
Articolo 43
1. L'articolo 21 della direttiva 88/357/CEE è
abrogato.
2. Quando un'assicurazione è presentata in regime di
libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, il
contraente, prima della sottoscrizione di qualsiasi impegno, deve essere
informato delle norme dello Stato membro in cui è situata la sede
sociale o la succursale con cui sarà stipulato il contratto.
Se al contraente vengono forniti documenti, in essi
deve figurare l'informazione di cui al primo comma.
Gli obblighi prescritti al primo e secondo comma non
riguardano i rischi di cui all'articolo 5, lettera d), della direttiva
73/239/CEE.
3. Sul contratto o qualsiasi altro documento che
concede la copertura, nonché sulla proposta di assicurazione qualora
essa vincoli il contraente, deve essere indicato l'indirizzo della sede
sociale ed eventualmente della succursale dell'impresa di assicurazione
che concede la copertura.
Ciascuno Stato membro può esigere che nei documenti
citati al primo comma figurino altresì il nome e l'indirizzo del
rappresentante dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 12-bis,
paragrafo 4, della direttiva 88/357/CEE.
Articolo 44
1. L'articolo 22 della direttiva 88/357/CEE è
abrogato.
2. Ogni impresa di assicurazione deve comunicare
all'autorità competente dello Stato membro di origine, in forma
separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di
libero stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi,
l'importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della
riassicurazione, suddivisi per Stato membro e per gruppo di rami, nonché
per quanto riguarda il ramo n. 10 del punto A dell'allegato della
direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità del vettore, la
frequenza e il costo medio dei sinistri.
I gruppi di rami sono così definiti:
- infortuni e malattia (n. 1 e n. 2);
- assicurazione autoveicoli (n. 3, n. 7 e n. 10; le
cifre relative al ramo n. 10, esclusa la responsabilità del vettore,
saranno precisate);
- incendio e altri danni ai beni (n. 8 e n. 9);
- assicurazioni aeronautiche, marittime e trasporti
(n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 11 e n. 12);
- responsabilità civile generale (n. 13);
- credito e cauzione (n. 14 e n. 15);
- altri rami (n. 16, n. 17 e n. 18).
L'autorità competente dello Stato membro di origine
comunica, entro termini ragionevoli e su base aggregata, le indicazioni
alle autorità competenti di ciascuno Stato membro interessato che
gliene faccia richiesta.
Articolo 45
1. L'articolo 24 della direttiva 88/357/CEE è
abrogato.
2. La presente direttiva lascia impregiudicato il
diritto degli Stati membri di imporre alle imprese operanti nel loro
territorio, in regime di libero stabilimento o in regime di libera
prestazione di servizi, l'obbligo di adesione e di partecipazione alle
stesse condizioni applicabili alle imprese ivi autorizzate, a regimi
destinati a garantire il pagamento delle richieste di indennizzo agli
assicurati e ai terzi lesi.
Articolo 46
1. L'articolo 25 della direttiva 88/357/CEE è
abrogato.
2. Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ogni
contratto di assicurazione è sottoposto esclusivamente alle imposte
indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione
nello Stato membro in cui il rischio è totalizzato ai sensi
dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 88/357/CEE e, per quanto
concerne la Spagna, ai gravami legalmente fissati a favore
dell'organismo spagnolo "Consorcio de Compensación de
Seguros" per il fabbisogno delle sue funzioni in materia di
compensazione delle perdite risultanti da avvenimenti straordinari
accaduti in questo Stato membro.
In deroga all'articolo 2, lettera d), primo trattino,
della direttiva 88/357/CEE, e ai fini dell'applicazione del presente
paragrafo, i beni mobili contenuti in un immobile situato nel territorio
di uno Stato membro, fatta eccezione per i beni in transito commerciale,
costituiscono un rischio situato in tale Stato membro, anche se
l'immobile ed il suo contenuto non sono coperti dalla medesima polizza
di assicurazione.
La legge applicabile al contratto a norma
dell'articolo 7 della direttiva 88/357/CEE non incide sul regime fiscale
applicabile.
Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ciascuno
Stato membro applica alle imprese che coprono rischi nel suo territorio
le disposizioni nazionali concernenti misure destinate a garantire la
riscossione delle imposte indirette degli oneri parafiscali dovuti ai
sensi del primo comma.
TITOLO V
Disposizioni transitorie
Articolo 47
La Repubblica federale di Germania può rinviare sino
al 1° gennaio 1996 l'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2,
secondo comma, prima fase. Durante questo periodo, le disposizioni
contenute nel comma seguente si applicheranno nelle circostanze di cui
all'articolo 54, paragrafo 2.
Quando la base tecnica per il calcolo dei premi sarà
stata comunicata alle autorità dello Stato membro di origine
conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, secondo comma, terza frase,
dette autorità trasmetteranno senza indugio tali formazioni alle
autorità dello Stato membro in cui è situato il rischio per permettere
loro di presentare eventuali osservazioni. Le autorità dello Stato
membro di origine, che non tengono conto di tali osservazioni, ne
informano in modo dettagliato e fornendone i motivi le autorità dello
Stato membro in cui è situato il rischio.
Articolo 48
Gli Stati membri possono accordare alle imprese di
assicurazione la cui sede sociale sia situata nel loro territorio ed i
cui immobili e terreni rappresentativi delle riserve tecniche superino,
al momento della notifica della presente direttiva, la percentuale di
cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), un termine che scade al più
tardi il 31 dicembre 1998 per conformarsi alla summenzionata
disposizione.
Articolo 49
Il Regno di Danimarca può rinviare sino al primo
gennaio 1999 l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva
alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro. Durante
tale periodo continua ad essere applicabile in Danimarca l'esclusione
prevista all'articolo 12, paragrafo 2, della seconda direttiva per gli
infortuni sul lavoro.
Articolo 50
La Spagna sino al 31 dicembre 1996 e la Grecia e il
Portogallo sino al 31 dicembre 1998 beneficiano del regime transitorio
seguente per i contratti relativi a rischi situati esclusivamente in uno
di detti Stati membri eletti diversi da quelli definiti all'articolo 5,
lettera d), della direttiva 73/239/CEE:
a) in deroga all'articolo 8, paragrafo 3, della
direttiva 73/239/CEE e agli articoli 26 e 34 della presente direttiva,
le autorità di controllo di detti Stati membri possono esigere la
comunicazione, prima della loro utilizzazione, delle condizioni generali
e speciali di assicurazione;
b) l'importo delle riserve tecniche inerenti a detti
contratti di cui al presente articolo è determinato sotto il controllo
dello Stato membro interessato secondo le regole da questo fissate o, in
mancanza di regole, secondo la prassi vigente nel suo territorio
conformemente alla presente direttiva. La copertura di dette riserve
mediante attivi equivalenti e congrui e la localizzazione di tali attivi
avvengono sotto il controllo di tale Stato membro secondo la sua
normativa o prassi adottate conformemente alla presente direttiva.
TITOLO VI
Disposizioni finali
Articolo 51
Le modifiche tecniche da apportare alle direttive
73/239/CEE e 88/357/CEE nonché alla presente direttiva sono stabilite
secondo la procedura prevista nella direttiva 91/675/CEE:
- estensione delle forme giuridiche previste
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 73/239/CEE,
- modifiche dell'elenco di cui all'allegato della
direttiva 73/239/CEE, o adattamento della terminologia dell'elenco, per
tener conto dello sviluppo dei mercati assicurativi,
- precisazione degli elementi costitutivi del margine
di solvibilità, elencati all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva
73/239/CEE, per tener conto della creazione di nuovi strumenti
finanziari,
- modifica dell'importo minimo del Fondo di garanzia,
previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE, per
tener conto degli sviluppi economici e finanziari,
- modifica, per tener conto della creazione di nuovi
strumenti finanziari, dell'elenco degli attivi ammessi a copertura delle
riserve tecniche, previsto all'articolo 21 della presente direttiva,
nonché delle regole di dispersione fissate dall'articolo 22 della
presente direttiva,
- modifica delle disposizioni volte a tutelare il
principio della congruenza previste all'allegato 1 della direttiva
88/357/CEE, per tener conto dello sviluppo di nuovi strumenti di
copertura del rischio di cambio o dei progressi dell'unione economica e
monetaria,
- precisazione delle definizioni al fine di
assicurare l'applicazione uniforme delle direttive 73/239/CEE e
88/357/CEE, nonché della presente direttiva nell'insieme della Comunità
.
Articolo 52
1. Si ritiene che le succursali che hanno iniziato la
propria attività conformemente alle disposizioni dello Stato membro di
stabilimento prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di
applicazione della presente direttiva siano state oggetto della
procedura prevista all'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, della direttiva
73/239/CEE. Esse sono disciplinate, a decorrere dall'entrata in vigore
delle disposizioni di cui sopra, dagli articoli 15, 19, 20 e 22 della
direttiva 73/239/CEE, nonché dall'articolo 40 della presente direttiva.
2. Gli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i
diritti acquisiti dalle imprese di assicurazione che svolgeranno le
proprie attività in regime di libera prestazione di servizi prima
dell'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione della presente
direttiva.
Articolo 53
Articolo 54
1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria, uno
Stato membro in cui i contratti relativi al ramo n. 2 del punto A
dell'allegato della direttiva 73/239/CEE costituiscono parzialmente o
integralmente un'alternativa alla copertura sanitaria fornita dal regime
legale di previdenza sociale può prescrivere che il contratto sia
conforme alle specifiche disposizioni legislative che tutela in detto
Stato membro l'interesse generale per questo ramo assicurativo e che le
condizioni generali e speciali di tale assicurazione siano comunicate,
prima della loro applicazione, alle autorità competenti di detto Stato
membro.
2. Gli Stati membri possono prescrivere che
l'assicurazione malattia di cui al paragrafo 1 sia gestita secondo una
tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita se:
- i premi riscossi sono calcolati in base a tabelle
di frequenza delle malattie e altri dati statistici pertinenti dello
Stato membro in cui è situato il rischio, secondo i metodi matematici
applicati in materia di assicurazioni;
- è costituita una riserva di senescenza;
- l'assicuratore può denunciare il contratto
soltanto entro un determinato termine fissato dal Stato membro in cui è
situato il rischio;
- il contratto prevede la possibilità di aumentare i
premi o di ridurre le prestazioni anche per contratti in corso;
- il contratto prevede la possibilità che il
contraente costituisca il contratto esistente con un nuovo contratto
conforme al paragrafo 1, proposto dalla stessa impresa di assicurazione
o dalla stessa succursale tenendo conto dei diritti maturati. In
particolare si terrà conto della riserva di invecchiamento e può
essere richiesta una nuova visita medica solo in caso di estensione
della copertura.
In questo caso le autorità dello Stato membro
pubblicano le tabelle di frequenza delle malattie e altri dati
statistici pertinenti di cui al primo comma e le trasmettono alle
autorità dello Stato d'origine. I premi, calcolati in base a stime
attuariali ragionevoli, devono essere sufficienti a permettere alle
imprese di far fronte ai propri impegni per quanto riguarda tutti gli
aspetti della loro situazione finanziaria. Lo Stato membro d'origine
prescrive che la base tecnica per il calcolo dei premi sia comunicata
prima della sua diffusione all'autorità competente di tale Stato
membro. Il presente paragrafo è applicabile anche in caso di modifica
di polizze esistenti.
Articolo 55
Gli Stati membri possono esigere da qualsiasi impresa
di assicurazione che pratica a proprio rischio l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nel loro territorio, il
rispetto delle disposizioni specifiche previste nella loro legislazione
nazionale per tale assicurazione, a eccezione delle disposizioni
relative alla sorveglianza finanziaria le quali rientrano nella
competenza esclusiva dello Stato membro d'origine.
Articolo 56
Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni
prese nei confronti di un'impresa di assicurazione in applicazione delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in
forza della presente direttiva, possano essere oggetto di ricorso
giurisdizionale.
Articolo 57
1. Gli Stati membri adottano entro il 31 dicembre
1993 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva e le mettono in
vigore entro il primo luglio 1994. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredati da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni fondamentali di carattere legislativo,
regolamentari o amministrative da essi adottate nel settore disciplinato
dalla presente direttiva.
Articolo 58
Gli Stati membri sono destinati alla presente
direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1992.
Per il
Consiglio
Il presidente
Vitor Martins
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