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Direttiva n. 95/46/CE del
24 ottobre 1995
Direttiva del Parlamento europeo
del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati.
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione
europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 100A,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando conformemente alla procedura di cui
all'articolo 189B del trattato,
1) considerando che gli obiettivi della Comunità,
enunciati nel trattato, come è stato modificato dal trattato
sull'Unione europea, consistono nel realizzare un'unione sempre più
stretta tra i popoli europei, nell'istituire relazioni più strette tra
gli Stati che la Comunità riunisce, nell'assicurare mediante un'azione
comune il progresso economico e sociale eliminando le barriere che
dividono l'Europa, nel promuovere il miglioramento costante delle
condizioni di vita delle sue popolazioni, nel preservare e rafforzare la
pace e la libertà e nel promuovere la democrazia basandosi sui diritti
fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri
nonché dalla convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali;
2) considerando che i sistemi di trattamento dei dati
sono al servizio dell'uomo; che essi,
indipendentemente dalla nazionalità o dalla
residenza delle persone fisiche, debbono rispettare le libertà e i
diritti fondamentali delle stesse, in particolare la vita privata, e
debbono contribuire al progresso economico e sociale, allo sviluppo
degli scambi nonché al benessere degli individui;
3) considerando che l'instaurazione e il
funzionamento del mercato interno, nel quale, conformemente all'articolo
7A del trattato, è assicurata la libera circolazione delle merci, delle
persone, dei servizi e dei capitali, esigono non solo che i dati
personali possano circolare liberamente da uno Stato membro all'altro,
ma che siano altresì salvaguardati i diritti fondamentali della
persona;
4) considerando che nella Comunità si ricorre sempre
più frequentemente al trattamento di dati personali nei vari settori
delle attività economiche e sociali; che i progressi registrati dalle
tecnologie dell'informazione facilitano notevolmente il trattamento e lo
scambio di tali dati;
5) considerando che l'integrazione economica e
sociale derivante dall'instaurazione e dal funzionamento del mercato
interno ai sensi dell'articolo 7A del trattato comporterà
necessariamente un sensibile aumento dei flussi transfrontalieri di dati
personali tra tutti i soggetti della vita economica e sociale degli
Stati membri, siano essi privati o pubblici; che lo scambio di dati
personali tra imprese stabilite in Stati membri differenti è destinato
ad aumentare; che le amministrazioni nazionali dei vari Stati membri
debbono collaborare, in applicazione del diritto comunitario, e
scambiarsi i dati personali per poter svolgere la loro funzione o
esercitare compiti per conto di un'amministrazione di un altro Stato
membro, nell'ambito dello spazio senza frontiere costituito dal mercato
interno;
6) considerando, inoltre, che il rafforzamento della
cooperazione scientifica e tecnica e la messa in opera coordinata di
nuove reti di telecomunicazioni nella Comunità richiedono e facilitano
la circolazione transfrontaliera di dati personali;
7) considerando che il divario nei livelli di tutela
dei diritti e delle libertà personali, in particolare della vita
privata, garantiti negli Stati membri relativamente al trattamento di
dati personali può impedire la trasmissione dei dati stessi fra
territori degli Stati membri e che tale divario può pertanto costituire
un ostacolo all'esercizio di una serie di attività economiche su scala
comunitaria, falsare la concorrenza e ostacolare, nell'adempimento dei
loro compiti, le amministrazioni che intervengono nell'applicazione del
diritto comunitario; che detto divario nel grado di tutela deriva dalla
diversità disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
nazionali;
8) considerando che, per eliminare gli ostacoli alla
circolazione dei dati personali, il livello di tutela dei diritti e
delle libertà delle persone relativamente al trattamento di tali dati
deve essere equivalente in tutti gli Stati membri; che tale obiettivo,
fondamentale per il mercato interno, non può essere conseguito
esclusivamente attraverso l'azione degli Stati membri, tenuto conto in
particolare dell'ampia divergenza esistente attualmente tra le normative
nazionali in materia e della necessità di coordinarle affinché il
flusso transfrontaliero di dati personali sia disciplinato in maniera
coerente e conforme all'obiettivo del mercato interno ai sensi
dell'articolo 7A del trattato; che risulta pertanto necessario un
intervento della Comunità ai fini di un ravvicinamento delle
legislazioni;
9) considerando che, data la protezione equivalente
derivante dal ravvicinamento delle legislazioni nazionali, gli Stati
membri non potranno più ostacolare la libera circolazione tra loro di
dati personali per ragioni inerenti alla tutela dei diritti e delle
libertà delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita
privata; che gli Stati membri disporranno di un margine di manovra di
cui potranno valersi, nell'applicazione della direttiva, i partner
economici e sociali; che potranno quindi precisare nella loro
legislazione nazionale le condizioni generali di liceità dei
trattamenti; che così facendo gli Stati membri si adopereranno per
migliorare la protezione attualmente prevista dalle loro leggi; che, nei
limiti di tale margine di manovra e conformemente al diritto
comunitario, potranno verificarsi divergenze nell'applicazione della
direttiva e che queste potranno ripercuotersi sulla circolazione dei
dati sia all'interno dello Stato membro che nelle Comunità;
10) considerando che le legislazioni nazionali
relative al trattamento dei dati personali hanno lo scopo di garantire
il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare
del diritto alla vita privata, riconosciuto anche dall'articolo 8 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario;
che pertanto il ravvicinamento di dette legislazioni non deve avere per
effetto un indebolimento della tutela da esse assicurata ma deve anzi
mirare a garantire un elevato grado di tutela nella Comunità;
11) considerando che i principi della tutela dei
diritti e delle libertà delle persone, in particolare del rispetto
della vita privata, contenuti dalla presente direttiva precisano ed
ampliano quelli enunciati dalla convenzione del 28 gennaio 1981 del
Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone con riferimento al
trattamento automatizzato dei dati di carattere personale;
12) considerando che i principi di tutela si devono
applicare a tutti i trattamenti di dati personali quando le attività
del responsabile del trattamento rientrano nel campo d'applicazione del
diritto comunitario; che deve essere escluso il trattamento di dati
effettuato da una persona fisica nell'esercizio di attività a carattere
esclusivamente personale o domestico quali la corrispondenza e la
compilazione di elenchi di indirizzi;
13) considerando che le attività previste dai titoli
V e VI del trattato sull'Unione europea attinenti alla pubblica
sicurezza, alla difesa, alla sicurezza dello Stato o alle attività
dello Stato in materia di diritto penale non rientrano nel campo
d'applicazione del diritto comunitario, fatti salvi gli obblighi che
incombono agli Stati membri a norma dell'articolo 56, paragrafo 2,
dell'articolo 57 e 100A del trattato; che il trattamento di dati
personali che è necessario alla salvaguardia del benessere economico
dello Stato non rientra nell'ambito della presente direttiva qualora il
trattamento sia legato a questioni di sicurezza dello Stato;
14) considerando che la presente direttiva dovrebbe
applicarsi al trattamento dei dati in forma di suoni e immagini relativi
a persone fisiche, vista la notevole evoluzione in corso nella società
dell'informazione delle tecniche per captare, trasmettere, manipolare,
registrare, conservare o comunicare siffatti dati;
15) considerando che il trattamento de suddetti dati
rientra nella presente direttiva soltanto se è automatizzato o se
riguarda dati contenuti, o destinati ad essere contenuti, in un archivio
strutturato secondo criteri specifici relativi alle persone, in modo da
consentire un facile accesso ai dati personali di cui trattasi;
16) considerando che nel campo d'applicazione della
presente direttiva non rientra il trattamento di dati in forma di suoni
e immagini, quali i dati di controllo video, finalizzato alla pubblica
sicurezza, alla difesa, alla sicurezza dello Stato o all'esercizio di
attività dello Stato nella sfera del diritto penale o di altre attività
che esulano dal campo d'applicazione del diritto comunitario;
17) considerando che, per quanto attiene al
trattamento di suoni e immagini finalizzato all'attività giornalistica
o all'espressione letteraria o artistica, in particolare del settore
audiovisivo, i principi della direttiva hanno un'applicazione limitata,
conformemente a quanto dispone l'articolo 9;
18) considerando che, onde evitare che una persona
venga privata della tutela cui ha diritto in forza della presente
direttiva, è necessario che qualsiasi trattamento di dati personali
effettuato nella Comunità rispetti la legislazione di uno degli Stati
membri; che, a questo proposito, è opportuno assoggettare i trattamenti
effettuati da una persona che opera sotto l'autorità del responsabile
del trattamento stabilito in uno Stato membro alla legge di tale Stato;
19) considerando che lo stabilimento nel territorio
di uno Stato membro implica l'esercizio effettivo e reale dell'attività
mediante un'organizzazione stabile; che la forma giuridica di siffatto
stabilimento, si tratti di una semplice succursale o di una filiale
dotata di personalità giuridica, non è il fattore determinante a
questo riguardo; che quando un unico responsabile del trattamento è
stabilito nel territorio di diversi Stati membri, in particolare per
mezzo di filiali, esso deve assicurare, segnatamente per evitare che le
disposizioni vengano eluse, che ognuno degli stabilimenti adempia gli
obblighi previsti dalla legge nazionale applicabile alle attività di
ciascuno di essi;
20) considerando che la tutela delle persone prevista
dalla presente direttiva non deve essere impedita dal fatto che il
responsabile del trattamento sia stabilito in un Paese terzo; che, in
tal caso, è opportuno che i trattamenti effettuati siano disciplinati
dalla legge dello Stato membro nel quale sono ubicati i mezzi utilizzati
per il trattamento in oggetto e che siano prese le garanzie necessarie
per consentire l'effettivo rispetto dei diritti e degli obblighi
previsti dalla presente direttiva;
21) considerando che la presente direttiva lascia
impregiudicate le norme di territorialità applicabili in materia
penale;
22) considerando che gli Stati membri preciseranno,
nella loro legislazione o in sede di applicazione delle norme di
attuazione della presente direttiva, i requisiti generali di liceità
del trattamento dei dati; che in particolare l'articolo 5, in combinato
disposto con gli articoli 7 e 8, consente agli Stati membri di
prevedere, indipendentemente dalle norme generali, condizioni
particolari per il trattamento dei dati in settori specifici e per le
varie categorie di dati di cui all'articolo 8;
23) considerando che gli Stati membri sono
autorizzati ad assicurare la messa in opera della tutela delle persone
sia mediante una legge generale relativa alla tutela delle persone
contro il trattamento dei dati personali, sia mediante leggi settoriali,
quali quelle relative ad esempio agli istituti di statistica;
24) considerando che la presente direttiva lascia
impregiudicate le normative relative alla tutela delle persone
giuridiche riguardo al trattamento dei dati che le riguardano;
25) considerando che i principi di tutela si
esprimono, da un lato, nei vari obblighi a carico delle persone, autorità
pubbliche, imprese, agenzie o altri organismi responsabili del
trattamento, obblighi relativi in particolare alla qualità dei dati,
alla sicurezza tecnica, alla notificazione all'autorità di controllo,
alle circostanze in cui il trattamento può essere effettuato e,
dall'altro, nel diritto delle persone, i cui dati sono oggetto di
trattamento, di esserne informate, di poter accedere ai dati, e
chiederne la rettifica, o di opporsi al trattamento in talune
circostanze;
26) considerando che i principi della tutela si
devono applicare ad ogni informazione concernente una persona
identificata o identificabile; che, per determinare se una persona è
identificabile, è opportuno prendere in considerazione l'insieme dei
mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal responsabile del
trattamento o da altri per identificare detta persona; che i principi
della tutela non si applicano a dati resi anonimi in modo tale che la
persona interessata non è più identificabile; che i codici di condotta
ai sensi dell'articolo 27 possono costituire uno strumento utile di
orientamento sui mezzi grazie ai quali dati possano essere resi anonimi
e registrati in modo da rendere impossibile l'identificazione della
persona interessata;
27) considerando che la tutela delle persone fisiche
deve essere applicata al trattamento dei dati sia automatizzato sia
manuale; che la portata della tutela non deve infatti dipendere dalle
tecniche impiegate poiché, in caso contrario, sussisterebbero gravi
rischi di elusione delle disposizioni; che nondimeno, riguardo al
trattamento manuale, la presente direttiva si applica soltanto agli
archivi e non ai fascicoli non strutturati; che, in particolare, il
contenuto di un archivio deve essere strutturato secondo criteri
specifici relativi alle persone che consentano un facile accesso ai dati
personali; che, in conformità alla definizione dell'articolo 2, lettera
c), i diversi criteri che determinano gli elementi che costituiscono un
insieme strutturato di dati personali, nonché i diversi criteri in virtù
dei quali un siffatto insieme è accessibile, possono essere precisati
dai singoli Stati membri; che i fascicoli o le serie di fascicoli, nonché
le rispettive copertine, non strutturati secondo criteri specifici, non
rientrano in nessun caso nel campo di applicazione della presente
direttiva;
28) considerando che qualsivoglia trattamento di dati
personali deve essere eseguito lealmente e lecitamente nei confronti
delle persone interessate; che esso deve in particolare avere per
oggetto dati adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità
perseguite; che tali finalità devono essere esplicite e legittime e
specificate al momento della raccolta dei dati; che le finalità dei
trattamenti successivi alla raccolta non possono essere incompatibili
con quelle originariamente specificate;
29) considerando che l'ulteriore trattamento di dati
personali per scopi storici, statistici o scientifici non è
generalmente considerato incompatibile con le finalità per le quali i
dati erano stati preventivamente raccolti, purché gli Stati membri
forniscano adeguate garanzie; che tali garanzie devono soprattutto
impedire l'uso dei dati per l'adozione di misure o decisioni nei
confronti di singole persone;
30) considerando che, per essere lecito, il
trattamento di dati personali deve essere inoltre basato sul consenso
della persona interessata oppure deve essere necessario ai fini della
conclusione o dell'esecuzione di un contratto vincolante per la persona
interessata, oppure deve essere previsto dalla legge, per l'esecuzione
di un compito nell'interesse pubblico o per l'esercizio dell'autorità
pubblica, o nell'interesse legittimo di un singolo individuo, a
condizione che gli interessi o i diritti e le libertà della persona
interessata non abbiano la prevalenza; che, segnatamente, per garantire
un equilibrio degli interessi in causa, pur assicurando una concorrenza
effettiva, gli Stati membri possono precisare le condizioni alle quali
dati personali possono essere usati e comunicati a terzi nell'ambito di
attività lecite di gestione corrente delle imprese o di altri
organismi; che essi possono parimenti precisare le condizioni alle quali
può essere effettuata la comunicazione a terzi di dati personali a fini
di prospezione, sia che si tratti di invio di materiale pubblicitario
che di invio di materiale promosso da un'associazione a scopo benefico o
da altre associazioni o fondazioni, ad esempio a carattere politico, nel
rispetto delle disposizioni volte a consentire alle persone interessate
di opporsi senza dover fornire una motivazione e senza spese al
trattamento dei dati che le riguardano;
31) considerando che un trattamento di dati personali
deve essere ugualmente considerato lecito quando è effettuato per
tutelare un interesse essenziale alla vita della persona interessata;
32) considerando che spetta alle legislazioni
nazionali stabilire se il responsabile del trattamento investito di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri debba essere una pubblica amministrazione o un altro soggetto di
diritto pubblico o di diritto privato, quale un'associazione
professionale;
33) considerando che i dati che possono per loro
natura ledere le libertà fondamentali o la vita privata non dovrebbero
essere oggetto di trattamento, salvo esplicito consenso della persona
interessata; che tuttavia le deroghe a questo divieto devono essere
espressamente previste nei casi di necessità specifiche, segnatamente
laddove il trattamento di tali dati viene eseguito da persone
assoggettate per legge all'obbligo del segreto professionale per taluni
fini connessi alla sanità o per le legittime attività di talune
associazioni o fondazioni il cui scopo consista nel permettere
l'esercizio delle libertà fondamentali;
34) considerando che gli Stati membri devono anche
essere autorizzati, quando un motivo di interesse pubblico rilevante lo
giustifichi, a derogare al divieto di trattamento di categorie di dati
di natura delicata in settori quali la pubblica sanità e la protezione
sociale - soprattutto al fine di assicurare la qualità e la redditività
per quanto riguarda le procedure per rispondere alle richieste di
prestazioni e servizi nell'ambito del regime di assicurazione sanitaria
-, la ricerca scientifica nonché le statistiche pubbliche; che spetta
loro tuttavia prevedere le garanzie appropriate e specifiche per
tutelare i diritti fondamentali e la vita privata delle persone;
35) considerando inoltre che il trattamento di dati
personali da parte di pubbliche autorità per la realizzazione degli
scopi, previsti dal diritto costituzionale o dal diritto internazionale
pubblico, di associazioni religiose ufficialmente riconosciute viene
effettuato per motivi di rilevante interesse pubblico;
36) considerando che, se nelle attività connesse con
le elezioni il funzionamento del sistema democratico rende necessaria,
in alcuni Stati membri, la raccolta da parte di partiti politici di dati
sulle opinioni politiche delle persone, può essere consentito il
trattamento di siffatti dati per motivi di interesse pubblico rilevante,
purché siano stabilite garanzie appropriate;
37) considerando che il trattamento di dati personali
a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, in
particolare nel settore audiovisivo deve beneficiare di deroghe o di
limitazioni a determinate disposizioni della presente direttiva ove sia
necessario per conciliare i diritti fondamentali della persona con la
libertà di espressione ed in particolare la libertà di ricevere o di
comunicare informazioni, quale garantita in particolare dall'articolo 10
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali; che pertanto, al fine di stabilire un
equilibrio fra i diritti fondamentali, gli Stati membri devono prevedere
le deroghe e le limitazioni necessarie in materia di misure generali
concernenti la legittimità del trattamento di dati, di misure relative
al trasferimento di dati nei Paesi terzi nonché di competenze degli
uffici preposti al controllo; che tuttavia ciò non dovrebbe permettere
agli Stati membri di prevedere deroghe alle misure di garanzia della
sicurezza del trattamento; che agli uffici preposti al controllo in tale
settore dovrebbero essere parimenti conferite almeno determinate
competenze a posteriori, ad esempio la competenza di pubblicare
periodicamente una relazione o di adire l'autorità giudiziaria;
38) considerando che il trattamento leale dei dati
presuppone che le persone interessate possano conoscere l'esistenza del
trattamento e disporre, quando i dati che le riguardano sono forniti
direttamente da loro, di un'informazione effettiva e completa in merito
alle circostanze della raccolta;
39) considerando che alcuni trattamenti riguardano
dati che il responsabile non ha raccolto direttamente presso la persona
interessata; che è peraltro possibile che taluni dati siano
legittimamente comunicati a terzi anche se tale comunicazione non era
stata prevista all'atto della raccolta dei dati presso la persona
interessata; che, in tutti questi casi, la persona interessata deve
essere informata al momento della registrazione dei dati o al massimo
quando essi sono comunicati per la prima volta a terzi;
40) considerando che non è tuttavia necessario
imporre tale obbligo se la persona interessata è già informata; che,
inoltre, tale obbligo non è previsto se la registrazione o la
comunicazione sono espressamente previste dalla legge ovvero se
informare la persona interessata risulta impossibile o implica uno
sforzo eccessivo, come può verificarsi per i trattamenti a fini
storici, statistici o scientifici; che in questo caso si può tener
conto del numero di persone interessate, dell'antichità dei dati e
delle eventuali misure di compensazione;
41) considerando che una persona deve godere del
diritto d'accesso ai dati che la riguardano e che sono oggetto di
trattamento, per poter verificare, in particolare, la loro esattezza e
la liceità del trattamento; che, per le stesse ragioni, le persone
devono avere inoltre il diritto di conoscere la logica su cui si basa il
trattamento automatizzato dei dati che le riguardano, perlomeno nel caso
delle decisioni automatizzate di cui all'articolo 15, paragrafo 1; che
tale diritto deve lasciare impregiudicati il segreto industriale e
aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore
che tutelano il software; che ciò non dovrebbe comunque tradursi nel
rifiuto di fornire qualsiasi informazione alla persona interessata;
42) considerando che gli Stati membri possono, a
beneficio della persona interessata o a tutela dei diritti e delle
libertà altrui, limitare il diritto d'accesso e d'informazione; che
possono, ad esempio, precisare che l'accesso ai dati medici è possibile
soltanto per il tramite del personale sanitario;
43) considerando che gli Stati membri possono altresì
imporre analoghe restrizioni al diritto di accesso e di informazione e
ad alcuni obblighi del responsabile del trattamento nella misura in cui
tali restrizioni siano necessarie per salvaguardare, ad esempio, la
sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza, importanti
interessi economici o finanziari di uno Stato membro o dell'Unione,
nonché per indagini e procedimenti penali e in caso di violazioni
dell'etica delle professioni regolamentate; che occorre elencare, a
titolo di deroghe e restrizioni, i compiti di controllo, di indagine o
di regolamentazione necessari negli ultimi tre settori suindicati
relativamente alla pubblica sicurezza, agli interessi economici o
finanziari e alla repressione penale; che l'elenco dei compiti relativi
a questi tre settori lascia impregiudicata la legittimità delle deroghe
e restrizioni giustificate da ragioni di sicurezza di Stato e di difesa;
44) considerando che gli Stati membri possono essere
indotti, in forza di disposizioni di diritto comunitario, a derogare
alle disposizioni della presente direttiva in materia di diritto
d'accesso, di informazione delle persone e di qualità dei dati, onde
salvaguardare alcune delle finalità di cui sopra;
45) considerando che, in caso di dati che potrebbero
essere oggetto di un trattamento lecito per ragioni di interesse
pubblico, di esercizio dell'autorità pubblica o di interesse legittimo
di un singolo, qualsiasi persona interessata dovrebbe comunque avere il
diritto, per ragioni preminenti e legittime connesse alla sua situazione
particolare, di opporsi al trattamento dei dati che la riguardano; che
gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di prevedere disposizioni
nazionali contrarie;
46) considerando che la tutela dei diritti e delle
libertà delle persone interessate relativamente al trattamento di dati
personali richiede l'adozione di adeguate misure tecniche ed
organizzative sia al momento della progettazione che a quello
dell'esecuzione del trattamento, in particolare per garantirne la
sicurezza ed impedire in tal modo qualsiasi trattamento non autorizzato;
che spetta agli Stati membri accertarsi che il responsabile del
trattamento osservi tali misure; che queste devono assicurare un
adeguato livello di sicurezza, tenuto conto delle conoscenze tecniche e
dei costi dell'esecuzione rispetto ai rischi che i trattamenti
presentano e alla natura dei dati da proteggere;
47) considerando che, laddove un messaggio contenente
dati personali sia trasmesso tramite un servizio di telecomunicazioni o
di posta elettronica, finalizzato unicamente alla trasmissione di
siffatti messaggi, si considera, di norma, responsabile del trattamento
dei dati personali contenuti del messaggio la persona che lo ha emanato
e non la persona che presta il servizio di trasmissione; che tuttavia le
persone che prestano tali servizi sono di norma considerate responsabili
del trattamento dei dati personali supplementari necessari per il
funzionamento del servizio;
48) considerando che la notificazione all'autorità
di controllo ha lo scopo di dare pubblicità alle finalità del
trattamento ed alle sul principali caratteristiche, per consentirne il
controllo secondo le norme nazionali di attuazione della presente
direttiva;
49) considerando che, al fine di evitare formalità
amministrative improprie, possono essere previste dagli Stati membri
misure di esenzione dall'obbligo di notificazione o di semplificazione
di quest'ultima per i trattamenti che non sono tali da recare
pregiudizio ai diritti e alle libertà delle persone interessate, purché
siano conformi ad un atto adottato dallo Stato membro che ne precisi i
limiti; che gli Stati membri possono analogamente prevedere esenzioni o
semplificazioni qualora una persona incaricata dal responsabile del
trattamento si accerti che i trattamenti effettuati non sono tali da
ledere i diritti e le libertà delle persone interessate; che detto
incaricato della protezione dei dati, dipendente o meno del responsabile
del trattamento, deve essere in grado di esercitare le sue funzioni in
modo del tutto indipendente;
50) considerando che potrebbero essere previste
esenzioni o semplificazioni per i trattamenti il cui unico scopo sia la
tenuta di registri finalizzati, ai sensi del diritto nazionale,
all'informazione del pubblico e aperti alla consultazione del pubblico o
di chiunque dimostri un interesse legittimo;
51) considerando che il responsabile del trattamento
beneficiario della semplificazione o dell'esenzione dall'obbligo di
notificazione non è tuttavia dispensato da nessuno degli altri obblighi
che gli incombono a norma della presente direttiva;
52) considerando che, in questo contesto, il
controllo a posteriori da parte delle autorità competenti deve essere
ritenuto di norma sufficiente;
53) considerando che, tuttavia, alcuni trattamenti
possono presentare rischi particolari per i diritti e le libertà delle
persone interessate, per natura, portata o finalità, quali quello di
escludere una persona dal beneficio di un diritto, di una prestazione o
di un contratto, ovvero a causa dell'uso particolare di una tecnologia
nuova; che spetta agli Stati membri, se lo vorranno, precisare tali
rischi nella legislazione nazionale;
54) considerando che il numero dei trattamenti che
presentano tali rischi particolari dovrebbe essere molto esiguo rispetto
al totale dei trattamenti effettuati nella società; che, per siffatti
trattamenti, gli Stati membri devono prevedere, prima che inizi il
trattamento, un esame da parte dell'autorità di controllo, o
dell'incaricato della protezione dei dati in collaborazione con essa;
che a seguito di tale esame preliminare l'autorità di controllo può,
in base al diritto nazionale d'applicazione, formulare un parere o
autorizzare il trattamento dei dati; che detto esame può aver luogo
anche durante il processo di elaborazione di un provvedimento del
Parlamento nazionale ovvero di un provvedimento basato su tale
provvedimento legislativo, in cui si definisca la natura del trattamento
e si precisino le garanzie appropriate;
55) considerando che, in caso di violazione dei
diritti delle persone interessate da parte del responsabile del
trattamento, le legislazioni nazionali devono prevedere vie di ricorso
giurisdizionale; che i danni cagionati alle persone per effetto di un
trattamento illecito devono essere riparati dal responsabile del
trattamento, il quale può essere esonerato dalla propria responsabilità
se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile, segnatamente quando
dimostra l'esistenza di un errore della persona interessata o un caso di
forza maggiore; che sanzioni debbono essere applicate nei confronti di
qualsiasi soggetto di diritto privato o di diritto pubblico che non
rispetti le norme nazionali di attuazione della presente direttiva;
56) considerando che lo sviluppo degli scambi
internazionali comporta necessariamente il trasferimento oltre frontiera
di dati personali; che la tutela delle persone garantita nella Comunità
dalla presente direttiva non osta al trasferimento di dati personali
verso Paesi terzi che garantiscano un livello di protezione adeguato;
che l'adeguatezza della tutela offerta da un Paese terzo deve essere
valutata in funzione di tutte le circostanze relative ad un
trasferimento o ad una categoria di trasferimenti;
57) considerando, per contro, che deve essere vietato
il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo che non offre un
livello di protezione adeguato;
58) considerando che devono essere previste, in
talune circostanze, deroghe a tale divieto a condizione che la persona
interessata vi abbia consentito, che il trasferimento sia necessario in
relazione ad un contratto o da un'azione legale, oppure qualora il
trasferimento sia necessario per la salvaguardia di un interesse
pubblico rilevante, per esempio in casi di scambi internazionali di dati
tra le amministrazioni fiscali o doganali oppure tra i servizi
competenti per la sicurezza sociale, o qualora il trasferimento avvenga
da un registro previsto dalla legge e destinato ad essere consultato dal
pubblico o dalle persone aventi un interesse legittimo; che tale
trasferimento non deve riguardare la totalità dei dati o delle
categorie di dati contenuti nel registro suddetto; che il trasferimento
di un registro destinato ad essere consultato dalle persone aventi un
interesse legittimo dovrebbe essere possibile soltanto su richiesta di
tali persone o qualora esse ne siano i destinatari;
59) considerando che possono essere adottate misure
particolari per rimediare al livello di protezione insufficiente di un
Paese terzo, qualora il responsabile del trattamento offra le opportune
garanzie; che inoltre debbono essere previste procedure di negoziato fra
la Comunità e i Paesi terzi in questione;
60) considerando che comunque i trasferimenti di dati
verso i Paesi terzi possono aver luogo soltanto nel pieno rispetto delle
disposizioni prese dagli Stati membri in applicazione della presente
direttiva, in particolare dell'articolo 8;
61) considerando che gli Stati membri e la
Commissione, nei rispettivi settori di competenza, devono incoraggiare
gli ambienti professionali interessati a elaborare codici di condotta
destinati a favorire, secondo le caratteristiche specifiche dei
trattamenti effettuati in taluni settori, l'attuazione della presente
direttiva nel rispetto delle disposizioni nazionali di applicazione
della stessa;
62) considerando che la designazione di autorità di
controllo che agiscano in modo indipendente in ciascuno Stato membro è
un elemento essenziale per la tutela delle persone con riguardo al
trattamento di dati personali;
63) considerando che tali autorità devono disporre
dei mezzi necessari all'adempimento dei loro compiti, siano essi poteri
investigativi o di intervento, segnatamente in caso di reclami di
singoli individui, nonché poteri di avviare azioni legali; che esse
debbono contribuire alla trasparenza dei trattamenti effettuati nello
Stato membro da cui dipendono;
64) considerando che le autorità dei vari Stati
membri sono tenute a collaborare nello svolgimento dei propri compiti in
modo tale da assicurare che le norme relative alla tutela vengano
pienamente rispettate in tutta l'Unione europea;
65) considerando che, a livello comunitario, deve
essere istituito un gruppo per la tutela delle persone con riguardo al
trattamento dei dati personali e che esso deve esercitare le sue
funzioni in piena indipendenza; che, tenuto conto di tale carattere
specifico, esso deve consigliare la Commissione e contribuire in
particolare all'applicazione omogenea delle norme nazionali di
attuazione della presente direttiva;
66) considerando che, in ordine al trasferimento di
dati verso i Paesi terzi, l'applicazione della presente direttiva
richiede l'attribuzione alla Commissione di competenze d'esecuzione
nonché l'istituzione di una procedura secondo le modalità fissate
nella decisione 87/373/CEE del Consiglio;
67) considerando che il 20 dicembre 1994 è stato
raggiunto un accordo su un "modus vivendi" tra Parlamento
europeo, Consiglio e Commissione sulle misure di attuazione degli atti
adottati in base alla procedura stabilita all'articolo 189B del trattato
CE;
68) considerando che i principi della tutela dei
diritti e delle libertà delle persone, in particolare del rispetto
della vita privata, con riguardo al trattamento di dati personali,
oggetto della presente direttiva, potranno essere completati o
precisati, soprattutto per taluni settori, da norme specifiche ad essi
conformi;
69) considerando che è opportuno concedere agli
Stati membri un termine non superiore a tre anni a decorrere
dall'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della
presente direttiva, per consentire loro di applicare progressivamente a
tutti i trattamenti già realizzati dette nuove disposizioni nazionali;
che per agevolare un'applicazione efficiente in termini di costi sarà
concesso agli Stati membri un ulteriore periodo che si concluderà
dodici anni dopo la data di adozione della presente direttiva, in modo
tale che venga assicurata la conformità degli archivi manuali esistenti
con alcune disposizioni della direttiva; che i dati contenuti in detti
archivi e oggetto di un trattamento manuale effettivo nel corso di
questo periodo di transizione supplementare devono essere resi conformi
con le presenti disposizioni all'atto di tale trattamento attivo;
70) considerando che non occorre che la persona
interessata dia nuovamente il suo consenso affinché il responsabile
possa proseguire, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali
di attuazione della presente direttiva, i trattamenti dei dati di natura
delicata necessari all'esecuzione di un contratto concluso in base ad un
consenso libero e con cognizione di causa prima dell'entrata in vigore
delle suddette disposizioni;
71) considerando che la presente direttiva non osta
alla disciplina da parte uno Stato membro delle attività di invio di
materiale pubblicitario destinato ai consumatori residenti nel proprio
territorio, purché detta disciplina non riguardi la tutela delle
persone relativamente al trattamento dei dati personali;
72) considerando che la presente direttiva consente
che nell'applicazione dei principi in essa stabiliti si tenga conto del
principio dell'accesso del pubblico ai documenti ufficiali, hanno
adottato la presente direttiva:
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto della direttiva
1. Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle
disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle
libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del
diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati
personali.
2. Gli Stati membri non possono restringere o vietare
la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri, per motivi
connessi alla tutela garantita a norma del paragrafo 1.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) "dati personali": qualsiasi informazione
concernente una persona fisica identificata o identificabile
("persona interessata"); si considera identificabile la
persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in
particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad
uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;
b) "trattamento di dati personali"
("trattamento"): qualsiasi operazione o insieme di operazioni
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a
dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto
o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la
distruzione;
c) "archivio di dati personali"
("archivio"): qualsiasi insieme strutturato di dati personali
accessibili, secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto
che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo
funzionale o geografico;
d) "responsabile del trattamento": la
persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o
qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le
finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le
finalità e i mezzi del trattamento sono determinati da disposizioni
legislative o regolamentari nazionali o comunitarie, il responsabile del
trattamento o i criteri specifici per la sua designazione possono essere
fissati dal diritto nazionale o comunitario;
e) "incaricato del trattamento": la persona
fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro
organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del
trattamento;
f) "terzi": la persona fisica o giuridica,
l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che non
sia la persona interessata, il responsabile del trattamento,
l'incaricato del trattamento e le persone autorizzate all'elaborazione
dei dati sotto la loro autorità diretta;
g) "destinatario": la persona fisica o
giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo
che riceve comunicazione di dati, che si tratti o meno di un terzo.
Tuttavia, le autorità che possono ricevere comunicazione di dati
nell'ambito di una missione d'inchiesta specifica non sono considerate
destinatari;
h) "consenso della persona interessata":
qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con
la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la
riguardano siano oggetto di un trattamento.
Articolo 3
Campo d'applicazione
1. Le disposizioni della presente direttiva si
applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente
automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali
contenuti o destinati a figurare negli archivi.
2. Le disposizioni della presente direttiva non si
applicano ai trattamenti di dati personali;
- effettuati per l'esercizio di attività che non
rientrano nel campo di applicazione del diritto
comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI
del trattato sull'Unione europea e comunque ai trattamenti aventi come
oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato
(compreso il benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti
siano connessi a questioni di sicurezza dello Stato) e le attività
dello Stato in materia di diritto penale;
- effettuati da una persona fisica per l'esercizio di
attività a carattere esclusivamente personale o domestico.
Articolo 4
Diritto nazionale applicabile
1. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni
nazionali adottate per l'attuazione della presente direttiva al
trattamento di dati personali:
a) effettuato nel contesto delle attività di uno
stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato
membro; qualora uno stesso responsabile del trattamento sia stabilito
nel territorio di più Stati membri, esso deve adottare le misure
necessarie per assicurare l'osservanza, da parte di ciascuno di detti
stabilimenti, degli obblighi stabiliti dal diritto nazionale
applicabile;
b) il cui responsabile non è stabilito nel
territorio dello Stato membro, ma in un luogo in cui si applica la sua
legislazione nazionale, a norma del diritto internazionale pubblico;
c) il cui responsabile, non stabilito nel territorio
della Comunità, ricorre, ai fini del trattamento di dati personali, a
strumenti, automatizzati o non automatizzati, situati nel territorio di
detto Stato membro, a meno che questi non siano utilizzati ai soli fini
di transito nel territorio della Comunità europea.
2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera
c), il responsabile del trattamento deve designare un rappresentante
stabilito nel territorio di detto Stato membro, fatte salve le azioni
che potrebbero essere promosse contro lo stesso responsabile del
trattamento.
Capo II
Condizioni generali di liceità dei trattamenti di
dati personali
Articolo 5
Gli Stati membri precisano, nei limiti delle
disposizioni del presente capo, le condizioni alle quali i trattamenti
di dati personali sono leciti.
Sezione I
Principi relativi alla qualità dei dati
Articolo 6
1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali
devono essere:
a) trattati lealmente e lecitamente;
b) rilevati per finalità determinate, esplicite e
legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali
finalità. Il trattamento successivo dei dati per scopi storici,
statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché gli
Stati membri forniscano garanzie appropriate;
c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono
successivamente trattati;
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere
prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati
inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono rilevati
o sono successivamente trattati, cancellati o rettificati;
e) conservati in modo da consentire l'identificazione
delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o
sono successivamente trattati. Gli Stati membri prevedono garanzie
adeguate per i dati personali conservati oltre il suddetto arco di tempo
per motivi storici, statistici o scientifici.
2. Il responsabile del trattamento è tenuto a
garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1.
Sezione II
Principi relativi alla legittimazione del trattamento
dei dati
Articolo 7
Gli Stati membri dispongono che il trattamento di
dati personali può essere effettuato soltanto quando:
a) la persona interessata ha manifestato il proprio
consenso in maniera inequivocabile, oppure
b) è necessario all'esecuzione del contratto
concluso con la persona interessata o all'esecuzione di misure
precontrattuali prese su richiesta di tale persona, oppure
c) è necessario per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il responsabile del trattamento, oppure
d) è necessario per la salvaguardia dell'interesse
vitale della persona interessata, oppure
e) è necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono
comunicati i dati, oppure
f) è necessario per il perseguimento dell'interesse
legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui
vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l'interesse o
i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che
richiedono tutela ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1.
Sezione III
Categorie particolari di trattamenti
Articolo 8
Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati
1. Gli Stati membri vietano il trattamento di dati
personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza
sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla
vita sessuale.
2. Il paragrafo 1 non si applica qualora:
a) la persona interessata abbia dato il proprio
consenso esplicito a tale trattamento, salvo nei casi in cui la
legislazione dello Stato membro preveda che il consenso della persona
interessata non sia sufficiente per derogare al divieto di cui al
paragrafo 1, oppure
b) il trattamento sia necessario, per assolvere gli
obblighi e i diritti specifici del responsabile del trattamento in
materia di diritto del lavoro, nella misura in cui il trattamento stesso
sia autorizzato da norme nazionali che prevedono adeguate garanzie,
oppure
c) il trattamento sia necessario per salvaguardare un
interesse vitale della persona interessata o di un terzo nel caso in cui
la persona interessata è nell'incapacità fisica o giuridica di dare il
proprio consenso; o
d) il trattamento sia effettuato, con garanzie
adeguate, da una fondazione, un'associazione o qualsiasi altro organismo
che non persegua scopi di lucro e rivesta carattere politico,
filosofico, religioso o sindacale, nell'ambito del suo scopo lecito e a
condizione che riguardi unicamente i suoi membri o le persone che
abbiano contatti regolari con la fondazione, l'associazione o
l'organismo a motivo del suo oggetto e che i dati non vengano comunicati
a terzi senza il consenso delle persone interessate; o
e) il trattamento riguardi dati resi manifestamente
pubblici dalla persona interessata o sia necessario per costituire,
esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria.
3. Il paragrafo 1 non si applica quando il
trattamento dei dati è necessario alla prevenzione o alla diagnostica
medica, alla somministrazione di cure o alla gestione di centri di cura
e quando il trattamento dei medesimi dati viene effettuato da un
professionista in campo sanitario soggetto al segreto professionale
sancito dalla legislazione nazionale, comprese le norme stabilite dagli
organi nazionali competenti, o da un'altra persona egualmente soggetta a
un obbligo di segreto equivalente.
4. Purché siano previste le opportune garanzie, gli
Stati membri possono, per motivi di interesse pubblico rilevante,
stabilire ulteriori deroghe oltre a quelle previste dal paragrafo 2
sulla base della legislazione nazionale o di una decisione dell'autorità
di controllo.
5. I trattamenti riguardanti i dati relativi alle
infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza possono
essere effettuati solo sotto controllo dell'autorità pubblica, o se
vengono fornite opportune garanzie specifiche, sulla base del diritto
nazionale, fatte salve le deroghe che possono essere fissate dallo Stato
membro in base ad una disposizione nazionale che preveda garanzie
appropriate e specifiche. Tuttavia un registro completo delle condanne
penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità
pubblica.
Gli Stati membri possono prevedere che i trattamenti
di dati riguardanti sanzioni amministrative o procedimenti civili siano
ugualmente effettuati sotto controllo dell'autorità pubblica.
6. Le deroghe al paragrafo 1 di cui ai paragrafi 4 e
5 sono notificate alla Commissione.
7. Gli Stati membri determinano a quali condizioni un
numero nazionale di identificazione o qualsiasi altro mezzo
identificativo di portata generale può essere oggetto di trattamento.
Articolo 9
Trattamento di dati personali e libertà
d'espressione
Gli Stati membri prevedono, per il trattamento di
dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di
espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle
disposizioni del presente capo e dei capi IV e VI solo qualora si
rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le
norme sulla libertà d'espressione.
Sezione IV
Informazione della persona interessata
Articolo 10
Informazione in caso di raccolta dei dati presso la
persona interessata
Gli Stati membri dispongono che il responsabile del
trattamento, o il suo rappresentante, debba fornire alla persona presso
la quale effettua la raccolta dei dati che la riguardano almeno le
informazioni elencate qui di seguito, a meno che tale persona ne sia già
informata:
a) l'identità del responsabile del trattamento ed
eventualmente del suo rappresentante;
b) le finalità del trattamento cui sono destinati i
dati;
c) ulteriori informazioni riguardanti quanto segue:
- i destinatari o le categorie di destinatari dei
dati,
- se rispondere alle domande è obbligatorio o
volontario, nonché le possibili conseguenze di una mancata risposta,
- se esistono diritti di accesso ai dati e di
rettifica in merito ai dati che la riguardano nella misura in cui, in
considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono
raccolti, tali informazioni siano necessarie per effettuare un
trattamento leale nei confronto della persona interessata.
Articolo 11
Informazione in caso di dati non raccolti presso la
persona interessata
1. In caso di dati non raccolti presso la persona
interessata, gli Stati membri dispongono che, al momento della
registrazione dei dati o qualora sia prevista una comunicazione dei dati
a un terzo, al più tardi all'atto della prima comunicazione dei
medesimi, il responsabile del trattamento o il suo rappresentante debba
fornire alla persona interessata almeno le informazioni elencate qui di
seguito, a meno che tale persona ne sia già informata:
a) l'identità del responsabile del trattamento ed
eventualmente del suo rappresentante,
b) le finalità del trattamento,
c) ulteriori informazioni riguardanti quanto segue:
- le categorie di dati interessate,
- i destinatari o le categorie di destinatari dei
dati,
- se esiste un diritto di accesso ai dati e di
rettifica in merito ai dati che la riguardano,
nella misura in cui, in considerazione delle
specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti, tali informazioni
siano necessarie per effettuare un trattamento leale nei confronti della
persona interessata.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano
quando, in particolare nel trattamento di dati a scopi statistici, o di
ricerca storica o scientifica, l'informazione della persona interessata
si rivela impossibile o richiede sforzi sproporzionati o la
registrazione o la comunicazione è prescritta per legge. In questi casi
gli Stati membri prevedono garanzie appropriate.
Sezione V
Diritto di accesso ai dati da parte della persona
interessata
Articolo 12
Diritto di accesso
Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona
interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento:
a) liberamente e senza costrizione, ad intervalli
ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi:
- la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di
dati che la riguardano, e l'informazione almeno sulle finalità dei
trattamenti, sulle categorie di dati trattati, sui destinatari o sulle
categorie di destinatari cui sono comunicati i dati;
- la comunicazione in forma intelligibile dei dati
che sono oggetto dei trattamenti, nonché di tutte le informazioni
disponibili sull'origine dei dati;
- la conoscenza della logica applicata nei
trattamenti automatizzati dei dati che lo interessano, per lo meno nel
caso delle decisioni automatizzate di cui all'articolo 15, paragrafo 1;
b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione
o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle
disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del
carattere incompleto o inesatto dei dati;
c) la notificazione ai terzi, ai quali sono stati
comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento,
effettuati conformemente alla lettera b), se non si dimostra che è
impossibile o implica uno sforzo sproporzionato.
Sezione VI
Deroghe e restrizioni
Articolo 13
Deroghe e restrizioni
1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni
legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti
previsti dalle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo
10, dell'articolo 11, paragrafo 1 e degli articoli 12 e 21, qualora tale
restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia:
a) della sicurezza dello Stato;
b) della difesa;
c) della pubblica sicurezza;
d) della prevenzione, della ricerca,
dell'accertamento e del perseguimento di infrazioni penali o di
violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
e) di un rilevante interesse economico o finanziario
di uno Stato membro o dell'Unione europea, anche in materia monetaria,
di bilancio e tributaria;
f) di un compito di controllo, ispezione o disciplina
connesso, anche occasionalmente, con l'esercizio dei pubblici poteri nei
casi di cui alle lettere c), d) ed e);
g) della protezione della persona interessata o dei
diritti e delle libertà altrui.
2. Fatte salve garanzie legali appropriate, che
escludano in particolare che i dati possano essere utilizzati a fini di
misure o di specifiche decisioni che si riferiscono a persone, gli Stati
membri possono, nel caso in cui non sussista manifestamente alcun
rischio di pregiudizio alla vita privata della persona interessata,
limitare con un provvedimento legislativo i diritti di cui all'articolo
13 qualora i dati siano trattati esclusivamente ai fini della ricerca
scientifica o siano memorizzati sotto forma di dati personali per un
periodo che non superi quello necessario alla sola finalità di
elaborazione delle statistiche.
Sezione VII
Diritto di opposizione della persona interessata
Articolo 14
Diritto di opposizione della persona interessata
Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata
il diritto:
a) almeno nei casi di cui all'articolo 7, lettere e)
e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e
legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di
dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla
normativa nazionale. In caso di opposizione giustificata il trattamento
effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati;
b) di opporsi, su richiesta e gratuitamente, al
trattamento dei dati personali che la riguardano previsto dal
responsabile del trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario
ovvero di essere informata prima che i dati personali siano, per la
prima volta, comunicati a terzi o utilizzati per conto di terzi, a fini
di invio di materiale pubblicitario; la persona interessata deve essere
informata in modo esplicito del diritto di cui gode di opporsi
gratuitamente alla comunicazione o all'utilizzo di cui sopra.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per
garantire che le persone interessate siano a conoscenza che esiste il
diritto di cui al primo comma della lettera b).
Articolo 15
Decisioni individuali automatizzate
1. Gli Stati membri riconoscono a qualsiasi persona
il diritto di non essere sottoposta ad una decisione che produca effetti
giuridici o abbia effetti significativi nei suoi confronti fondata
esclusivamente su un trattamento automatizzato di dati destinati a
valutare taluni aspetti della sua personalità, quali il rendimento
professionale, il credito, l'affidabilità, il comportamento, ecc.
2. Gli Stati membri dispongono, salve le altre
disposizioni della presente direttiva, che una persona può essere
sottoposta a una decisione di cui al paragrafo 1, qualora una tale
decisione:
a) sia presa nel contesto della conclusione o
dell'esecuzione di un contratto, a condizione che la domanda relativa
alla conclusione o all'esecuzione del contratto, presentata dalla
persona interessata sia stata accolta, oppure che misure adeguate, fra
le quali la possibilità di far valere il proprio punto di vista
garantiscano la salvaguardia del suo interesse legittimo, oppure
b) sia autorizzata da una legge che precisi i
provvedimenti atti a salvaguardare un interesse legittimo della persona
interessata.
Sezione VIII
Riservatezza e sicurezza dei trattamenti
Articolo 16
Riservatezza dei trattamenti
L'incaricato del trattamento o chiunque agisca sotto
la sua autorità o sotto quella del responsabile del trattamento non
deve elaborare i dati personali ai quali ha accesso, se non dietro
istruzione del responsabile del trattamento oppure in virtù di obblighi
legali.
Articolo 17
Sicurezza dei trattamenti
1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile
del trattamento deve attuare misure tecniche ed organizzative
appropriate al fine di garantire la protezione dei dati personali dalla
distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o
dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati,
segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati
all'interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di
trattamento di dati personali.
Tali misure devono garantire, tenuto conto delle
attuali conoscenze in materia e dei costi dell'applicazione, un livello
di sicurezza appropriato rispetto ai rischi presentati dal trattamento e
alla natura dei dati da proteggere.
2. Gli Stati membri dispongono che il responsabile
del trattamento, quando quest'ultimo sia eseguito per suo conto, deve
scegliere un incaricato del trattamento che presenti garanzie
sufficienti in merito alle misure di sicurezza tecnica e di
organizzazione dei trattamenti da effettuare e deve assicurarsi del
rispetto di tali misure.
3. L'esecuzione dei trattamenti su commissione deve
essere disciplinata da un contratto o da un atto giuridico che vincoli
l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento e che
preveda segnatamente:
- che l'incaricato del trattamento operi soltanto su
istruzioni del responsabile del trattamento;
- che gli obblighi di cui al paragrafo 1, quali sono
definiti dalla legislazione dello Stato membro nel quale è stabilito
l'incaricato del trattamento, vincolino anche quest'ultimo.
4. A fini di conservazione delle prove, gli elementi
del contratto o dell'atto giuridico relativi alla protezione dei dati e
i requisiti concernenti le misure di cui al paragrafo 1 sono stipulati
per iscritto o in altra forma equivalente.
Sezione IX
Notificazione
Articolo 18
Obbligo di notificazione all'autorità di controllo
1. Gli Stati membri prevedono un obbligo di
notificazione a carico del responsabile del trattamento, od
eventualmente del suo rappresentante, presso l'autorità di controllo di
cui all'articolo 30, prima di procedere alla realizzazione di un
trattamento, o di un insieme di trattamenti, interamente o parzialmente
automatizzato, destinato al conseguimento di una o più finalità
correlate.
2. Gli Stati membri possono prevedere una
semplificazione o l'esonero dall'obbligo di notificazione soltanto nei
casi e alle condizioni seguenti:
- qualora si tratti di categorie di trattamento che,
in considerazione dei dati oggetto di trattamento, non siano tali da
recare pregiudizio ai diritti e alle libertà della persona interessata,
essi precisano le finalità dei trattamenti, i dati o le categorie dei
dati trattati, la categoria o le categorie di persone interessate, i
destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati i dati e
il periodo di conservazione dei dati, e/o
- qualora il responsabile del trattamento designi,
conformemente alla legislazione nazionale applicabile, un incaricato
della protezione dei dati, a cui è demandato in particolare:
- di assicurare in maniera indipendente
l'applicazione interna delle disposizioni nazionali di attuazione della
presente direttiva;
- di tenere un registro dei trattamenti effettuati
dal responsabile del trattamento in cui figurino le
informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2,
garantendo in tal modo che il trattamento non sia
tale da recare pregiudizio ai diritti e alle libertà della
persona interessata.
3. Gli Stati membri possono prevedere che le
disposizioni del paragrafo 1 non si applichino ai trattamenti la cui
unica finalità è la compilazione di registri i quali, in forza di
disposizioni legislative o regolamentari, siano predisposti per
l'informazione del pubblico e siano aperti alla consultazione del
pubblico o di chiunque possa dimostrare un interesse legittimo.
4. Gli Stati membri possono prevedere una deroga
all'obbligo della notificazione o una semplificazione della
notificazione per i trattamenti di cui all'articolo 8, paragrafo 2,
lettera d).
5. Gli Stati membri possono prevedere che i
trattamenti non automatizzati di dati personali, o alcuni di essi, siano
oggetto di una notificazione eventualmente semplificata.
Articolo 19
Oggetto della notificazione
1. Gli Stati membri definiscono le informazioni che
devono essere contenute nella notificazione. Esse comprendono almeno:
a) il nome e l'indirizzo del responsabile del
trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante;
b) la o le finalità del trattamento;
c) una descrizione della o delle categorie di persone
interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui
i dati possono essere comunicati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi
terzi;
f) una descrizione generale che permetta di valutare
in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la
sicurezza del trattamento in applicazione dell'articolo 17.
2. Gli Stati membri precisano le modalità di
notificazione all'autorità di controllo dei mutamenti relativi alle
informazioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 20
Controllo preliminare
1. Gli Stati membri precisano i trattamenti che
potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà
delle persone e provvedono a che tali trattamenti siano esaminati prima
della loro messa in opera.
2. Tali esami preliminari sono effettuati
dall'autorità di controllo una volta ricevuta la notificazione del
responsabile del trattamento, oppure dalla persona incaricata della
protezione dei dati che, nei casi dubbi, deve consultare l'autorità di
controllo medesima.
3. Gli Stati membri possono effettuare tale esame
anche durante il processo di elaborazione di un provvedimento del
Parlamento nazionale, o in base ad un provvedimento fondato su siffatto
provvedimento legislativo, in cui si definisce il tipo di trattamento e
si stabiliscono appropriate garanzie.
Articolo 21
Pubblicità dei trattamenti
1. Gli Stati membri adottano misure intese ad
assicurare la pubblicità dei trattamenti.
2. Gli Stati membri devono prevedere che l'autorità
di controllo tenga un registro dei trattamenti notificati in virtù
dell'articolo 18.
Il registro riprende almeno le informazioni enumerate
all'articolo 19, paragrafo 1, lettere da a) a e).
Il registro può essere consultato da chiunque.
3. Gli Stati membri prevedono che i responsabili dei
trattamenti o un altro organismo designato dagli Stati membri
comunichino nelle opportune forme, a chiunque ne faccia richiesta,
almeno le informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere da
a) a e), relative ai trattamenti esenti da notificazione.
Gli Stati membri possono prevedere che questa
disposizione non si applichi ai trattamenti la cui unica finalità è la
compilazione di registri i quali, in forza di disposizioni legislative o
regolamentari, siano predisposti per l'informazione del pubblico e siano
aperti alla consultazione del pubblico o di chiunque possa dimostrare un
interesse legittimo.
Capo III
Ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni
Articolo 22
Ricorsi
Fatti salvi ricorsi amministrativi che possono essere
promossi, segnatamente dinanzi all'autorità di controllo di cui
all'articolo 28, prima che sia adita l'autorità giudiziaria, gli Stati
membri stabiliscono che chiunque possa disporre di un ricorso
giurisdizionale in caso di violazione dei diritti garantitigli dalle
disposizioni nazionali applicabili al trattamento in questione.
Articolo 23
Responsabilità
1. Gli Stati membri dispongono che chiunque subisca
un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto
incompatibile con le disposizioni nazionali di attuazione della presente
direttiva abbia il diritto di ottenere il risarcimento del pregiudizio
subito dal responsabile del trattamento.
2. Il responsabile del trattamento può essere
esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che
l'evento dannoso non gli è imputabile.
Articolo 24
Sanzioni
Gli Stati membri adottano le misure appropriate per
garantire la piena applicazione delle disposizioni della presente
direttiva e in particolare stabiliscono le sanzioni da applicare in caso
di violazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva.
Capo IV
Trasferimento di dati personali verso Paesi terzi
Articolo 25
Principi
1. Gli Stati membri dispongono che il trasferimento
verso un Paese terzo di dati personali oggetto di un trattamento o
destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento può
aver luogo soltanto se il Paese terzo di cui trattasi garantisce un
livello di protezione adeguato, fatte salve le misure nazionali di
attuazione delle altre disposizioni della presente direttiva.
2. L'adeguatezza del livello di protezione garantito
da un Paese terzo è valutata con riguardo a tutte le circostanze
relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti di
dati; in particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, le
finalità del o dei trattamenti previsti, il Paese d'origine e il Paese
di destinazione finale, le norme di diritto, generali o settoriali,
vigenti nel Paese terzo di cui trattasi, nonché le regole professionali
e le misure di sicurezza ivi osservate.
3. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano a
vicenda i casi in cui, a loro parere, un Paese terzo non garantisce un
livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2.
4. Qualora la Commissione constati, secondo la
procedura dell'articolo 31, paragrafo 2, che un Paese terzo non
garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2
del presente articolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie
per impedire ogni trasferimento di dati della stessa natura verso il
Paese terzo in questione.
5. La Commissione avvia, al momento opportuno,
negoziati per porre rimedio alla situazione risultante dalla
constatazione di cui al paragrafo 4.
6. La Commissione può constatare, secondo la
procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che un Paese terzo
garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2
del presente articolo, in considerazione della sua legislazione
nazionale o dei suoi impegni internazionali, in particolare di quelli
assunti in seguito ai negoziati di cui al paragrafo 5, ai fini della
tutela della vita privata o delle libertà e dei diritti fondamentali
della persona.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
conformarsi alla decisione della Commissione.
Articolo 26
Deroghe
1. In deroga all'articolo 25 e fatte salve eventuali
disposizioni contrarie della legislazione nazionale per casi specifici,
gli Stati membri dispongono che un trasferimento di dati personali verso
un Paese terzo che non garantisce una tutela adeguata ai sensi
dell'articolo 25, paragrafo 2 può avvenire a condizione che:
a) la persona interessata abbia manifestato il
proprio consenso in maniera inequivocabile al trasferimento previsto,
oppure
b) il trasferimento sia necessario per l'esecuzione
di un contratto tra la persona interessata ed il responsabile del
trattamento o per l'esecuzione di misure precontrattuali prese a
richiesta di questa, oppure
c) il trasferimento sia necessario per la conclusione
o l'esecuzione di un contratto, concluso o da concludere nell'interesse
della persona interessata, tra il responsabile del trattamento e un
terzo, oppure
d) il trasferimento sia necessario o prescritto dalla
legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, oppure per
costatare, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria, oppure
e) il trasferimento sia necessario per la
salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata, oppure
f) il trasferimento avvenga a partire da un registro
pubblico il quale, in forza di disposizioni legislative o regolamentari,
sia predisposto per l'informazione del pubblico e sia aperto alla
consultazione del pubblico o di chiunque possa dimostrare un interesse
legittimo, nella misura in cui nel caso specifico siano rispettate le
condizioni che la legge prevede per la consultazione.
2. Salvo il disposto del paragrafo 1, uno Stato
membro può autorizzare un trasferimento o una categoria di
trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo che non garantisca
un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo
2, qualora il responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti
per la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà
fondamentali delle persone, nonché per l'esercizio dei diritti
connessi; tali garanzie possono segnatamente risultare da clausole
contrattuali appropriate.
3. Lo Stato membro informa la Commissione e gli altri
Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del
paragrafo 2.
In caso di opposizione notificata da un altro Stato
membro o dalla Commissione, debitamente motivata sotto l'aspetto della
tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali
delle persone, la Commissione adotta le misure appropriate secondo la
procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
conformarsi alla decisione della Commissione.
4. Qualora la Commissione decida, secondo la
procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che alcune clausole
contrattuali tipo offrono le garanzie sufficienti di cui al paragrafo 2,
gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla
decisione della Commissione.
Capo V
Codici di condotta
Articolo 27
1. Gli Stati membri e la Commissione
incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a
contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta
applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente
direttiva, adottate dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri dispongono che le associazioni
professionali e gli altri organismi rappresentanti altre categorie di
responsabili del trattamento, che hanno elaborato i progetti di codice
nazionali o intendono modificare o prorogare i codici nazionali
esistenti, possano sottoporli all'esame dell'autorità nazionale.
Gli Stati membri prevedono che tale autorità
accerti, in particolare, la conformità dei progetti che le sono
sottoposti alle disposizioni nazionali di attuazione della presente
direttiva. Qualora lo ritenga opportuno, l'autorità nazionale raccoglie
le osservazioni delle persone interessate o dei loro rappresentanti.
3. I progetti di codici comunitari, nonché le
modifiche o proroghe di codici comunitari esistenti, possono essere
sottoposti al gruppo di cui all'articolo 29, il quale si pronuncia, in
particolare, sulla conformità dei progetti che gli sono sottoposti alle
disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. Qualora
lo ritenga opportuno, esso raccoglie le osservazioni delle persone
interessate o dei loro rappresentanti. La Commissione può provvedere ad
un'appropriata divulgazione dei codici che sono stati approvati dal
gruppo.
Capo VI
Autorità di controllo e gruppo per la tutela delle
persone con riguardo al trattamento dei dati personali
Articolo 28
Autorità di controllo
1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità
pubbliche siano incaricate di sorvegliare, nel suo territorio,
l'applicazione delle disposizioni di attuazione della presente
direttiva, adottate dagli Stati membri.
Tali autorità sono pienamente indipendenti
nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.
2. Ciascuno Stato membro dispone che le autorità di
controllo siano consultate al momento dell'elaborazione delle misure
regolamentari o amministrative relative alla tutela dei diritti e delle
libertà della persona con riguardo al trattamento dei dati personali.
3. Ogni autorità di controllo dispone in
particolare:
- di poteri investigativi, come il diritto di accesso
ai dati oggetto di trattamento e di raccolta di qualsiasi informazione
necessaria all'esercizio della sua funzione di controllo;
- di poteri effettivi d'intervento, come quello di
formulare pareri prima dell'avvio di trattamenti, conformemente
all'articolo 20, e di dar loro adeguata pubblicità o quello di ordinare
il congelamento, la cancellazione o la distruzione dei dati, oppure di
vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento, ovvero quello
di rivolgere un avvertimento o un monito al responsabile del trattamento
o quello di adire i Parlamenti o altre istituzioni politiche nazionali;
- del potere di promuovere azioni giudiziarie in caso
di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente
direttiva ovvero di adire per dette violazioni le autorità giudiziarie.
È possibile un ricorso giurisdizionale avverso le
decisioni dell'autorità di controllo recanti pregiudizio.
4. Qualsiasi persona, o associazione che la
rappresenti, può presentare a un'autorità di controllo una domanda
relativa alla tutela dei suoi diritti e libertà con riguardo al
trattamento di dati personali. La persona interessata viene informata
del seguito dato alla sua domanda.
Qualsiasi persona può, in particolare, chiedere a
un'autorità di controllo di verificare la liceità di un trattamento
quando si applicano le disposizioni nazionali adottate a norma
dell'articolo 13 della presente direttiva. La persona viene ad ogni modo
informata che una verifica ha avuto luogo.
5. Ogni autorità di controllo elabora a intervalli
regolari una relazione sulla sua attività. La relazione viene
pubblicata.
6. Ciascuna autorità di controllo, indipendentemente
dalla legge nazionale applicabile al trattamento in questione, è
competente per esercitare, nel territorio del suo Stato membro, i poteri
attribuitile a norma del paragrafo 3. Ciascuna autorità può essere
invitata ad esercitare i suoi poteri su domanda dell'autorità di un
altro Stato membro.
Le autorità di controllo collaborano tra loro nella
misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti, in particolare
scambiandosi ogni informazione utile.
7. Gli Stati membri dispongono che i membri e gli
agenti delle autorità di controllo sono soggetti, anche dopo la
cessazione delle attività, all'obbligo del segreto professionale in
merito alle informazioni riservate cui hanno accesso.
Articolo 29
Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al
trattamento dei dati personali
1. È istituito un gruppo per la tutela della persone
con riguardo al trattamento dei dati personali, in appresso denominato
"il gruppo".
Il gruppo ha carattere consultivo e indipendente.
2. Il gruppo è composto da un rappresentante della o
delle autorità di controllo designate da ciascuno Stato membro e da un
rappresentante della o delle autorità create per le istituzioni e gli
organismi comunitari, nonché da un rappresentante della Commissione.
Ogni membro del gruppo è designato dall'istituzione
oppure dalla o dalle autorità che rappresenta. Qualora uno Stato membro
abbia designato più autorità di controllo, queste procedono alla
nomina di un rappresentante comune. Lo stesso vale per le autorità
create per le istituzioni e gli organismi comunitari.
3. Il gruppo adotta le sue decisioni alla maggioranza
semplice dei rappresentanti delle autorità di controllo.
4. Il gruppo elegge il proprio presidente. La durata
del mandato del presidente è di due anni. Il mandato è rinnovabile.
5. Al segretariato del gruppo provvede la
Commissione.
6. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno.
7. Il gruppo esamina le questioni iscritte all'ordine
del giorno dal suo presidente, su iniziativa di questo o su richiesta di
un rappresentante delle autorità di controllo oppure su richiesta della
Commissione.
Articolo 30
1. Il gruppo ha i seguenti compiti:
a) esaminare ogni questione attinente
all'applicazione delle norme nazionali di attuazione della presente
direttiva per contribuire alla loro applicazione omogenea;
b) formulare, ad uso della Commissione, un parere sul
livello di tutela nella Comunità e nei Paesi terzi;
c) consigliare la Commissione in merito a ogni
progetto di modifica della presente direttiva, ogni
progetto di misure addizionali o specifiche da
prendere ai fini della tutela dei diritti e delle libertà delle persone
fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché in merito
a qualsiasi altro progetto di misure comunitarie che incidano su tali
diritti e libertà;
d) formulare un parere sui codici di condotta
elaborati a livello comunitario.
2. Il gruppo, qualora constati che tra le
legislazioni o prassi degli Stati membri si manifestano divergenze che
possano pregiudicare l'equivalenza della tutela delle persone in materia
di trattamento dei dati personali nella Comunità, ne informa la
Commissione.
3. Il gruppo può formulare di propria iniziativa
raccomandazioni su qualsiasi questione riguardante la tutela delle
persone nei confronti del trattamento di dati personali nella Comunità.
4. I pareri e le raccomandazioni del gruppo vengono
trasmessi alla Commissione e al comitato di cui all'articolo 31.
5. La Commissione informa il gruppo del seguito da
essa dato ai pareri e alle raccomandazioni. A tal fine redige una
relazione che viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al
Consiglio. La relazione è oggetto di pubblicazione.
6. Il gruppo redige una relazione annuale sullo stato
della tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali nella Comunità e nei Paesi terzi e la trasmette alla
Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è
oggetto di pubblicazione.
Capo VII
Misure comunitarie d'esecuzione
Articolo 31
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato
composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal
rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un
termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della
questione in esame, formula il suo parere sul progetto.
Il parere è formulato alla maggioranza prevista
all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Nelle votazioni in seno al
comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la
ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non
partecipa al voto.
La Commissione adotta misure che sono applicabili
immediatamente. Tuttavia, se queste misure non sono conformi al parere
del comitato saranno subito comunicate dalla Commissione al Consiglio.
In tal caso:
- la Commissione rinvia l'applicazione delle misure
da essa decise per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data della
comunicazione;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui
al comma precedente.
Disposizioni finali
Articolo 32
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva al più tardi alla scadenza del terzo anno
successivo alla sua adozione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i
trattamenti avviati prima della data di entrata in vigore delle
disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva si
conformino a dette disposizioni entro i tre anni successivi alla data
summenzionata.
In deroga al comma precedente, gli Stati membri
possono prevedere che, per quanto riguarda gli articoli 6, 7 ed 8, la
messa in conformità dei trattamenti di dati già contenuti in archivi
manuali alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di
attuazione della presente direttiva sia effettuata man mano che si
procede a successive operazioni di trattamento di tali dati, diverse
dalla semplice memorizzazione. Questa messa in conformità deve,
tuttavia, essere terminata entro il dodicesimo anno a decorrere dalla
data di adozione della presente direttiva. Gli Stati membri consentono
comunque alla persona interessata di ottenere a sua richiesta e in
particolare in sede di esercizio del diritto di accesso, la rettifica,
la cancellazione o il congelamento dei dati incompleti, inesatti o
conservati in modo incompatibile con i fini legittimi perseguiti dal
responsabile del trattamento.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono
prevedere, con riserva di garanzie adeguate, che i dati conservati
esclusivamente per ricerche storiche non siano resi conformi alle
disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 della presente direttiva.
4. Gi Stati membri comunicano alla Commissione le
disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato
dalla presente direttiva.
Articolo 33
La Commissione presenta periodicamente al Consiglio e
al Parlamento europeo, per la prima volta entro tre anni dalla data di
cui all'articolo 32, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione della
presente direttiva, accompagnata, se del caso, dalle opportune proposte
di modifica. La relazione è oggetto di pubblicazione.
La Commissione esaminerà in particolare
l'applicazione della presente direttiva al trattamento dei dati sotto
forma di suoni o immagini relativi a persone fisiche e presenterà le
eventuali proposte necessarie, tenuto conto dell'evoluzione della
tecnologia dell'informazione e alla luce dei progressi della società
dell'informazione.
Articolo 34
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì
24 ottobre 1995.
Per il
Parlamento europeo
il
presidente
K. Hänsch
Per il
Consiglio
il
presidente
L.
Atienza Serna
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