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Direttiva
n. 97/36/CE del 30 giugno 1997
Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.
Il
Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il
trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo
57, paragrafo 2, e l'articolo 66, vista la proposta della Commissione,
visto il
parere del Comitato economico e sociale,
deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato, alla luce
del testo comune approvato dal Comitato di conciliazione il 16 aprile
1997,
1)
considerando che la direttiva 89/552/CEE del Consiglio costituisce il
contesto giuridico nel quale sono esercitate le attività televisive nel
mercato interno;
2)
considerando che, a norma dell'articolo 26 della direttiva 89/552/CEE,
la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al
Comitato economico e sociale, entro la fine del quinto anno
dall'adozione di tale direttiva, una relazione sulla sua attuazione e,
se necessario, formula ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione
del settore dell'emittenza televisiva;
3)
considerando che dall'attuazione della direttiva 89/552/CEE e dalla
relazione sulla sua attuazione è emersa la necessità di chiarire
talune definizioni o obblighi degli Stati membri in essa contenuti;
4)
considerando che la Commissione, nella comunicazione del 19 luglio 1994
"La via europea verso la Società dell'informazione in Europa:
Piano d'azione", ha sottolineato l'importanza di disporre di un
contesto regolamentare relativo al contenuto dei servizi audiovisivi,
atto ad assicurare la libera circolazione di tali servizi nella Comunità
e che risponda alle possibilità di sviluppo del settore create dalle
nuove tecnologie, pur tenendo conto della natura specifica - in
particolare sotto il profilo culturale e sociologico - dei programmi
audiovisivi, quale che sia il loro modo di trasmissione;
5)
considerando che il Consiglio, nella sua sessione del 28 settembre 1994,
ha accolto con favore l'anzidetto piano d'azione e ha sottolineato la
necessità di migliorare la competitività dell'industria audiovisiva
europea;
6)
considerando che la Commissione ha presentato un Libro verde sulla
tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di
informazione e si è impegnata a presentare un Libro verde concernente
lo sviluppo degli aspetti culturali di tali nuovi servizi;
7)
considerando che qualunque quadro legislativo relativo ai nuovi servizi
audiovisivi deve essere compatibile con l'obiettivo principale della
presente direttiva, che è quello di creare il contesto giuridico per la
libera circolazione dei servizi;
8)
considerando che è essenziale che gli Stati membri intervengano sui
servizi assimilabili alla radiodiffusione televisiva in modo da
contrastare ogni lesione dei principi fondamentali che devono presiedere
all'informazione e il determinarsi di profonde disparità dal punto di
vista della libera circolazione e della concorrenza;
9)
considerando che i capi di Stato e di governo riuniti in sede di
Consiglio europeo ad Essen il 9 e 10 dicembre 1994 hanno invitato la
Commissione a presentare, prima della loro successiva riunione, una
proposta di revisione della direttiva 89/552/CEE;
10)
considerando che dall'attuazione della direttiva 89/552/CEE è altresì
emersa la necessità di chiarire la nozione di competenza
giurisdizionale in relazione al settore specifico dell'audiovisivo; che,
tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee, è opportuno porre chiaramente il criterio dello
"stabilimento" come il principale criterio per determinare la
competenza
giurisdizionale
di uno Stato membro;
11)
considerando che, alla luce dei criteri formulati dalla Corte di
giustizia nella sentenza del 25 luglio 1991, Factortame, la nozione di
stabilimento implica l'esercizio effettivo di un attività economica per
una durata di tempo indeterminata attraverso un insediamento in pianta
stabile;
12)
considerando che lo stabilimento di un'emittente televisiva può essere
determinato alla luce di diversi criteri materiali quali il luogo in cui
si trova la sede principale del prestatore di servizi, il luogo in cui
sono normalmente prese le decisioni relative alla politica di
programmazione, il luogo in cui il programma da - trasmettere al
pubblico riceve il montaggio e l'elaborazione definitivi e il luogo in
cui si trova una parte significativa degli addetti necessari per
l'esercizio dell'attività di telediffusione;
13)
considerando che lo stabilire una serie di criteri materiali è volto a
determinare con una procedura esaustiva che un unico Stato membro
esercita la giurisdizione nei confronti di una emittente per quanto
riguarda l'esercizio della prestazione dei servizi oggetto della
direttiva; che, tenuto conto tuttavia della giurisprudenza della Corte
di giustizia e per evitare casi di "vuoto giurisdizionale",
occorre menzionare il criterio di stabilimento ai sensi dell'articolo 52
e seguenti del trattato che istituisce la Comunità europea quale
criterio ultimo determinante la giurisdizione di uno Stato membro;
14)
considerando che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di
giustizia, uno Stato membro conserva la facoltà di prendere
provvedimenti contro un ente televisivo che, pur avendo stabilito la
propria sede in un altro Stato membro, dirige in tutto o in parte la
propria attività verso il territorio del primo Stato membro, laddove la
scelta di stabilirsi nel secondo Stato membro sia stata compiuta al fine
di sottrarsi alla legislazione che sarebbe stata applicata ove esso si
fosse stabilito sul territorio del primo Stato membro;
15)
considerando che l'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione
europea dispone che l'Unione rispetti i diritti fondamentali quali sono
garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali in quanto principi generali del
diritto comunitario; che qualsiasi provvedimento volto a limitare la
ricezione e/o sospendere la ritrasmissione di emittenti televisive preso
ai sensi dell'articolo 2 bis della presente direttiva deve essere
compatibile con tali principi;
16)
considerando che occorre provvedere all'effettiva applicazione delle
disposizioni della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente
direttiva in tutta la Comunità, per garantire una concorrenza libera e
leale tra gli operatori dello stesso settore;
17)
considerando che i terzi direttamente lesi, inclusi i cittadini di altri
Stati membri, devono poter far valere i propri diritti, secondo il
diritto interno, dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro
che esercita la giurisdizione sull'ente di telediffusione che possa aver
omesso di rispettare le norme interne di attuazione della direttiva
89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva;
18)
considerando che è essenziale che gli Stati membri siano in grado di
adottare misure volte a proteggere il diritto all'informazione e ad
assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di
eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, quali
i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato
europeo di calcio; che a tal fine gli Stati membri mantengono il diritto
di prendere misure, compatibili con il diritto comunitario, volte a
regolare l'esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla
loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali
eventi;
19)
considerando che occorre prendere le disposizioni necessarie, in ambito
comunitario, al fine di evitare un'eventuale incertezza giuridica e
distorsioni del mercato e di conciliare la libera circolazione dei
servizi televisivi con la necessità di prevenire possibili elusioni
delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse
generale;
20)
considerando, in particolare, che è opportuno stabilire nella presente
direttiva disposizioni relative all'esercizio, da parte delle emittenti
televisive, di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la
trasmissione di eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società
in uno Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione sono
soggette; che, al fine di evitare acquisti di diritti a fini speculativi
per eludere le disposizioni nazionali, è necessario applicare tali
disposizioni ai contratti conclusi dopo la pubblicazione della presente
direttiva e relativi ad eventi successivi alla data di attuazione; che
quando contratti anteriori alla pubblicazione della presente direttiva
sono rinnovati, essi sono considerati contratti nuovi;
21)
considerando che, ai fini della presente direttiva, gli eventi di
"particolare rilevanza per la società" devono rispondere a
determinati criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che
presentano interesse per il pubblico in generale nell'Unione europea o
in un determinato Stato membro o in una parte componente significativa
di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da un organizzatore
legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi;
22)
considerando che, ai fini della presente direttiva, per "canale
liberamente accessibile" si intende la trasmissione su un canale
pubblico o commerciale di programmi accessibili al pubblico senza
pagamento supplementare rispetto alle modalità di finanziamento delle
trasmissioni televisive ampiamente prevalenti in ciascuno Stato membro
(quali il canone e/o l'abbonamento base ad una rete via cavo);
23)
considerando che gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i
provvedimenti che ritengono appropriati nei confronti di trasmissioni
provenienti da Paesi terzi quando non ricorrono le condizioni stabilite
dall'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla
presente direttiva, purché osservino il diritto comunitario e gli
obblighi internazionali della Comunità;
24)
considerando che, per rimuovere gli ostacoli derivanti dalle divergenze
nelle legislazioni nazionali in materia di promozione di opere europee,
la direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva
contiene delle disposizioni volte ad armonizzare tali legislazioni; che,
in generale, le disposizioni volte alla liberalizzazione degli scambi
devono prevedere clausole intese ad armonizzare le condizioni di
concorrenza;
25)
considerando che, inoltre, a norma dell'articolo 128, paragrafo 4 del
trattato che istituisce la Comunità europea, quest'ultima deve tener
conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre
disposizioni del trattato;
26)
considerando che il Libro verde sulle "Scelte strategiche per
potenziare l'industria europea dei programmi nell'ambito della politica
audiovisiva dell'Unione europea", adottato dalla Commissione in
data 7 aprile 1994 propone, tra l'altro, misure di promozione di opere
europee ai fini dell'ulteriore sviluppo del settore; che il programma
Media II, volto a promuovere la formazione, lo sviluppo e la
distribuzione nel settore audiovisivo, è anch'esso destinato a favorire
lo sviluppo della produzione di opere europee; che la Commissione ha
proposto che la produzione di opere europee debba inoltre essere
promossa attraverso un meccanismo comunitario quale un fondo di
garanzia;
27)
considerando che le emittenti, gli ideatori di programmi, i produttori,
gli autori e altri esperti dovrebbero essere incoraggiati a sviluppare
concetti e strategie più precisi al fine di realizzare opere
audiovisive europee di "fiction" rivolte al pubblico
internazionale;
28)
considerando che, oltre alle considerazioni di cui sopra, è necessario
creare condizioni adeguate per migliorare la competitività
dell'industria dei programmi; che le comunicazioni relative
all'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE,
adottate dalla Commissione in data 3 marzo 1994 e 15 luglio 1996 ai
sensi del suo articolo 4, paragrafo 3, traggono la conclusione che, a
tal fine, possono contribuire misure di promozione delle opere europee
che devono tuttavia tenere conto degli sviluppi nel settore delle
trasmissioni televisive;
29)
considerando che le disposizioni degli articoli 4 e 5 non dovrebbero
applicarsi ai canali che trasmettono esclusivamente in una lingua
diversa da quelle degli Stati membri; che, tuttavia, qualora tale lingua
o tali lingue rappresentino una parte sostanziale ma non esclusiva del
tempo di trasmissione del canale, le disposizioni degli articoli 4 e 5
non dovrebbero applicarsi a quella parte del tempo di trasmissione;
30)
considerando che la proporzione di opere europee deve essere raggiunta
tenendo conto delle realtà economiche; che, pertanto, è necessario un
sistema incentrato sulla gradualità per conseguire tale obiettivo;
31)
considerando che, per promuovere la produzione di opere europee, è
essenziale che la Comunità, tenendo conto della capacità audiovisiva
di ciascuno Stato membro e dell'esigenza di tutelare le lingue meno
utilizzate dell'Unione europea promuova l'attività dei produttori
indipendenti; che gli Stati membri, nel definire la nozione di
"produttore indipendente", dovrebbero tener conto di criteri
come la proprietà della società di produzione, l'entità dei programmi
forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti di
sfruttamento secondari;
32)
considerando che la questione di specifici termini per ciascun tipo di
esibizione televisiva di opere cinematografiche dev'essere risolta in
primo luogo mediante accordi tra le parti o tra gli operatori
professionali interessati;
33)
considerando che la pubblicità dei medicinali per uso umano e
disciplinata dalla direttiva 92/28/CEE;
34)
considerando che il tempo di trasmissione quotidiano dedicato agli
annunci effettuati dall'emittente in relazione ai propri programmi e ai
prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero ad annunci
di servizio pubblico e appelli a scopo di beneficenza trasmessi
gratuitamente, non deve essere incluso nel tempo di trasmissione massimo
quotidiano o orario concesso per la pubblicità e la televendita;
35)
considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza, questa deroga
è limitata agli annunci riguardanti prodotti per cui ricorre la duplice
condizione di essere collaterali e di essere direttamente derivati dai
programmi in questione; che il termine collaterali indica prodotti
specificamente intesi a consentire agli utenti televisivi di beneficiare
pienamente di tali programmi o di interagire con essi;
36)
considerando che, alla luce dello sviluppo della televendita, attività
economica importante per l'insieme degli operatori, come pure efficace
canale di distribuzione per i beni e i servizi della Comunità, è
essenziale modificare le norme sul tempo di trasmissione e assicurare un
elevato livello di tutela dei consumatori introducendo adeguate norme
che disciplinino la forma ed il contenuto di tali trasmissioni;
37)
considerando che è importante che, nel controllare l'attuazione delle
pertinenti disposizioni, le autorità nazionali competenti siano in
grado di distinguere, per quanto riguarda i canali non esclusivamente
dedicati alla televendita, tra il tempo di trasmissione dedicato agli
spot di televendita, agli spot pubblicitari ed altre forme di pubblicità
e il tempo di trasmissione dedicato alle finestre di televendita; che
pertanto è necessario e sufficiente che ogni finestra di televendita
sia chiaramente individuata attraverso mezzi ottici e acustici
quantomeno all'inizio e alla fine di essa;
38)
considerando che la direttiva 89/552/CEE, quale modificata dalla
presente direttiva, si applica ai canali esclusivamente dedicati alla
televendita e all'autopromozione, che non comprendono programmi
tradizionali quali notiziari, trasmissioni sportive, film, documentari,
opere teatrali, unicamente ai fini di tali direttive e non pregiudica
pertanto l'inclusione di tali canali nel campo di applicazione di altri
strumenti comunitari;
39)
considerando che occorre chiarire che le attività di autopromozione
costituiscono una forma particolare di pubblicità con cui l'emittente
promuove i propri prodotti, servizi, programmi o canali; che, in
particolare, le presentazioni contenenti brani di programmi dovrebbero
essere considerati quali programmi; che il fenomeno dell'autopromozione
è nuovo e relativamente sconosciuto e le disposizioni ad esso relative
possono pertanto essere particolarmente soggette a revisione nei futuri
esami della presente direttiva;
40)
considerando che è necessario chiarire le norme a tutela dello sviluppo
fisico, mentale o morale dei minorenni; che l'istituzione di una netta
distinzione tra i programmi soggetti a divieto assoluto e quelli che
possono essere autorizzati in presenza di determinati accorgimenti
tecnici dovrebbe rispondere alla preoccupazione in materia di pubblico
interesse degli Stati membri e della Comunità;
41)
considerando che nessuna delle disposizioni della presente direttiva
riguardante la tutela dei minori e l'ordine pubblico richiede che i
provvedimenti in questione debbano necessariamente essere attuati
attraverso il controllo preventivo delle trasmissioni televisive;
42)
considerando che un'indagine della Commissione, di concerto con le
autorità competenti degli Stati membri, sugli eventuali vantaggi e
inconvenienti di ulteriori provvedimenti volti a facilitare ai genitori
o ai tutori il controllo dei programmi che potrebbero essere visti dai
minori, esaminerà tra l'altro l'opportunità di:
-
prescrivere che i nuovi apparecchi televisivi siano dotati di un
dispositivo tecnico che consenta ai genitori o tutori di inibire la
visione di taluni programmi;
-
predisporre adeguati sistemi di classificazione;
-
incoraggiare politiche di visione per le famiglie e altre misure di
carattere educativo o di sensibilizzazione;
- tener
conto dell'esperienza acquisita in questo campo in Europa o altrove e
dell'opinione delle parti interessate, quali emittenti, produttori,
educatori, specialisti di comunicazione e relative associazioni,
al fine di
presentare, se necessario prima della scadenza del termine di cui
all'articolo 26, adeguate proposte per misure legislative o di altra
natura;
43)
considerando che è opportuno modificare la direttiva 89/552/CEE per
consentire a persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono
la fabbricazione o la vendita di medicinali e di cure mediche
disponibili unicamente con ricetta medica di sponsorizzare programmi
televisivi, purché tale sponsorizzazione non eluda il divieto di
pubblicità televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili
unicamente con ricetta medica;
44)
considerando che l'approccio adottato nella direttiva 89/552/CEE e nella
presente direttiva tende a conseguire l'armonizzazione necessaria e
sufficiente per assicurare la libera circolazione delle trasmissioni
televisive nella Comunità; che gli Stati membri conservano la facoltà
di applicare, per le emittenti soggette alla loro giurisdizione, norme
più dettagliate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente
direttiva ivi comprese, tra l'altro, norme riguardanti il conseguimento
di obiettivi di politica linguistica, di tutela del pubblico interesse
nella funzione d'informazione, di istruzione, di cultura e di
intrattenimento della televisione, la salvaguardia del pluralismo
nell'industria dell'informazione e nei mezzi di comunicazione e la
salvaguardia della concorrenza al fine di evitare l'abuso di posizione
dominante e/o l'instaurazione o il rafforzamento di posizioni dominanti
tramite fusioni, accordi, acquisizioni o iniziative analoghe; che tali
norme devono essere compatibili con il diritto comunitario;
45)
considerando che l'obiettivo di sostenere la produzione audiovisiva in
Europa può essere perseguito negli Stati membri anche tramite la
definizione di una missione di pubblico interesse per taluni enti
televisivi comprendente l'obbligo di contribuire in misura rilevante
all'investimento nella produzione nazionale e locale;
46)
considerando che, secondo l'articolo B del trattato sull'Unione europea,
uno degli obiettivi di quest'ultima è di mantenere integralmente
l'"acquis" comunitario,
hanno
adottato la presente direttiva:
Articolo 1
La
direttiva 89/552/CEE è modificata come segue:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
L'articolo 8 è soppresso.
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
L'articolo 21 è soppresso.
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
Articolo 2
1. Gli
Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 30 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
Quando gli
Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto
riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale
riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli
Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato
dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente
direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4
Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a
Lussemburgo, addì 30 giugno 1997.
Per il
Parlamento europeo
il
Presidente
J.M.
Gil-Robles
Per il
Consiglio
il
Presidente
A. Nuis
Dichiarazione
della Commissione
Articolo 23
bis, paragrafo 1
(Comitato
di contatto)
La
Commissione si impegna, sotto la propria responsabilità, a informare la
competente Commissione del Parlamento europeo sull'esito delle riunioni
del Comitato di contatto. Essa fornirà tali informazioni in modo
appropriato e tempestivo.
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