Torna
indietro
Direttiva
2000/31/CEE dell'8 giugno 2000
Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a
taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione,
in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno
("Direttiva sul commercio elettronico")
IL PARLAMENTO EUROPEO E
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
visto il trattato che
istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo
2, l'articolo 55 e l'articolo 95,vista la proposta della Commissione
visto il parere del Comitato economico e sociale deliberando in
conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) L'Unione europea
intende stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli
europei, garantire il progresso economico e sociale. Secondo l'articolo
14, paragrafo 2, del trattato, il mercato interno implica uno spazio
senza frontiere interne, in cui sono garantiti la libera circolazione
delle merci e dei servizi, nonché il diritto di stabilimento. Lo
sviluppo dei servizi della società dell'informazione nello spazio senza
frontiere interne è uno strumento essenziale per eliminare le barriere
che dividono i popoli europei.
(2) Lo sviluppo del
commercio elettronico nella società dell'informazione offre grandi
opportunità per l'occupazione nella Comunità, in particolare nelle
piccole e medie imprese. Esso faciliterà la crescita delle imprese
europee, nonché gli investimenti nell'innovazione ed è tale da
rafforzare la competitività dell'industria europea a condizione che
Internet sia accessibile a tutti.
(3) Il diritto
comunitario e le caratteristiche dell'ordinamento giuridico comunitario
costituiscono una risorsa essenziale affinché i cittadini e gli
operatori europei possano usufruire appieno e al di là delle frontiere
delle opportunità offerte dal commercio elettronico. La presente
direttiva si prefigge pertanto di garantire un elevato livello di
integrazione giuridica comunitaria al fine di instaurare un vero e
proprio spazio senza frontiere interne per i servizi della società
dell'informazione.
(4) È importante
assicurare che il commercio elettronico possa beneficiare pienamente del
mercato interno e pertanto che venga raggiunto un alto livello di
integrazione comunitaria, come con la direttiva 89/552/CEE del
Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Lo sviluppo
dei servizi della società dell'informazione nella Comunità è limitato
da numerosi ostacoli giuridici al buon funzionamento del mercato
interno, tali da rendere meno attraente l'esercizio della libertà di
stabilimento e la libera circolazione dei servizi. Gli ostacoli derivano
da divergenze tra le normative nazionali, nonché dall'incertezza sul
diritto nazionale applicabile a tali servizi. In assenza di un
coordinamento e adeguamento delle legislazioni nei settori interessati,
gli ostacoli possono essere giustificati secondo la giurisprudenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee. Non vi è certezza del
diritto sull'ampiezza del controllo che gli Stati membri possono
esercitare sui servizi provenienti da un altro Stato membro.
(6) È opportuno, tenendo
conto degli obiettivi comunitari, degli articoli 43 e 49 del trattato e
del diritto comunitario derivato, sopprimere tali ostacoli coordinando
determinati diritti nazionali e chiarendo a livello comunitario una
serie di concetti
giuridici, nella misura
necessaria al buon funzionamento del mercato interno. La presente
direttiva, riguardante solo alcune questioni specifiche che creano
problemi per il mercato interno, è del tutto coerente con il rispetto
del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato.
(7) Per garantire la
certezza del diritto e la fiducia dei consumatori, la presente direttiva
deve stabilire un quadro generale chiaro per taluni aspetti giuridici
del commercio elettronico nel mercato interno.
(8) La presente direttiva
si prefigge di creare un quadro giuridico inteso ad assicurare la libera
circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati
membri, e non di armonizzare il settore del diritto penale in quanto
tale.
(9) La libera
circolazione dei servizi della società dell'informazione può in
numerosi casi riflettere specificamente nel diritto comunitario un
principio più generale, e cioè la libertà di espressione prevista
all'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che è stata ratificata
da tutti gli Stati membri. Per questo motivo, le direttive che si
riferiscono alla prestazione di servizi della società dell'informazione
devono assicurare che questa attività possa essere svolta liberamente
alle luce di tale articolo, sottoposta soltanto alle restrizioni di cui
al paragrafo 2 di tale articolo e all'articolo 46, paragrafo 1, del
trattato. La presente direttiva non è volta ad incidere sui principi e
sulle norme fondamentali nazionali in materia di libertà di
espressione.
(10) In conformità con
il principio di proporzionalità, le misure previste dalla presente
direttiva si limitano al minimo necessario per raggiungere l'obiettivo
del buon funzionamento del mercato interno. La presente direttiva, nei
casi in cui si deve intervenire a livello comunitario per far sì che lo
spazio interno sia veramente libero da frontiere per il commercio
elettronico, deve garantire un alto livello di tutela degli obiettivi di
interesse generale, come la protezione dei minori e della dignità
umana, la tutela del consumatore e della sanità pubblica. Secondo
l'articolo 152 del trattato la tutela della salute è una componente
essenziale delle altre politiche della Comunità.
(11) Le presente
direttiva lascia impregiudicato il livello di tutela, in particolare,
della sanità pubblica e dei consumatori garantito dagli strumenti
comunitari. Tra le altre la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5
aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con
i consumatori, e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori
a distanza, costituiscono un acquisizione essenziale per la tutela del
consumatore in materia contrattuale e devono continuare ad applicarsi
integralmente ai servizi della società dell'informazione. Fanno parte
dell'acquis comunitario anche la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del
10 settembre 1984, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa,
la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (8),
la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai
servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, la direttiva
90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le
vacanze ed i circuiti "tutto compreso", la direttiva 98/6/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa
alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei
prodotti offerti ai consumatori, la direttiva 92/59/CEE del Consiglio,
del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, la
direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti
dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a
tempo parziale di beni immobili, la direttiva 98/27/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti
inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, la direttiva
85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti
difettosi, la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle
garanzie dei beni di consumo, la futura direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente la vendita a distanza di servizi finanziari
ai consumatori e la direttiva 92/28/CE del Consiglio, del 31 marzo 1992,
concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano. La presente
direttiva dovrebbe far salvo il disposto della direttiva 98/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di
sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco, adottata nell'ambito
del mercato interno, e delle direttive sulla protezione della sanità
pubblica. La presente direttiva integra gli obblighi di informazione
stabiliti dalle suddette direttive e, in particolare, dalla direttiva
97/7/CE.
(12) È necessario
escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva talune
attività, dal momento che in questa fase la libera circolazione dei
servizi in tali ambiti non può essere garantita dal trattato o dal
diritto comunitario derivato in vigore. Questa esclusione deve far salvi
gli eventuali strumenti che possono rivelarsi necessari per il buon
funzionamento del mercato interno. La materia fiscale, soprattutto l'IVA
che colpisce numerosi servizi contemplati dalla presente direttiva, deve
essere esclusa dal campo di applicazione della presente direttiva.
(13) La presente
direttiva non è volta a definire norme in materia di obblighi fiscali.
Né osta all'elaborazione di strumenti comunitari riguardanti gli
aspetti fiscali del commercio elettronico.
(14) La protezione dei
singoli relativamente al trattamento dei dati personali è disciplinata
unicamente dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati(19), e dalla direttiva 97/66/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul
trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel
settore delle telecomunicazioni, che sono integralmente applicabili ai
servizi della società dell'informazione. Dette direttive già
istituiscono un quadro giuridico comunitario nel campo della protezione
dei dati personali e pertanto non è necessario includere tale aspetto
nella presente direttiva per assicurare il buon funzionamento del
mercato interno, in particolare la libera circolazione dei dati
personali tra gli Stati membri. L'applicazione della presente direttiva
deve essere pienamente conforme ai principi relativi alla protezione dei
dati personali, in particolare per quanto riguarda le comunicazioni
commerciali non richieste e il regime di responsabilità per gli
intermediari. La presente direttiva non può impedire l'utilizzazione
anonima di reti aperte quali Internet.
(15) La riservatezza
delle comunicazioni è assicurata dall'articolo 5 della direttiva
97/66/CE. In base a tale direttiva, gli Stati membri devono vietare
qualsiasi forma di intercettazione o di sorveglianza non legalmente
autorizzata di tali comunicazioni da parte di chi non sia il mittente o
il destinatario.
(16) L'esclusione dei
giochi d'azzardo dal campo d'applicazione della presente direttiva
riguarda soltanto i giochi di fortuna, le lotterie e le scommesse che
comportano una posta pecuniaria. Essa non riguarda le gare promozionali
o i giochi che hanno l'obiettivo di incoraggiare la vendita di beni o
servizi e in cui gli eventuali pagamenti servono unicamente ad acquisire
i beni o servizi promossi.
(17) La definizione di
"servizi della società dell'informazione" già esiste nel
diritto comunitario, nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche, e nella direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso
condizionato e dei servizi di accesso condizionato. Tale definizione
ricopre qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a
distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di
elaborazione (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di
dati, e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. I servizi
di cui all'elenco indicativo figurante nell'allegato V della direttiva
98/34/CE, non essendo forniti attraverso sistemi elettronici di
trattamento e memorizzazione di dati, non sono compresi in tale
definizione.
(18) I servizi della
società dell'informazione abbracciano una vasta gamma di attività
economiche svolte in linea (on line). Tali attività possono consistere,
in particolare, nella vendita in linea di merci. Non sono contemplate
attività come la consegna delle merci in quanto tale o la prestazione
di servizi non in linea. Non sempre si tratta di servizi che portano a
stipulare contratti in linea ma anche di servizi non remunerati dal loro
destinatario, nella misura in cui costituiscono un'attività economica,
come l'offerta di informazioni o comunicazioni commerciali in linea o la
fornitura di strumenti per la ricerca, l'accesso e il reperimento di
dati. I servizi della società dell'informazione comprendono anche la
trasmissione di informazioni mediante una rete di comunicazione, la
fornitura di accesso a una rete di comunicazione o lo stoccaggio di
informazioni fornite da un destinatario di servizi. La radiodiffusione
televisiva, ai sensi della direttiva 89/552/CEE, e la radiodiffusione
sonora non sono servizi della società dell'informazione perché non
sono prestati a richiesta individuale. I servizi trasmessi "da
punto a punto", quali i servizi video a richiesta o l'invio di
comunicazioni commerciali per posta elettronica, sono invece servizi
della società dell'informazione. L'impiego della posta elettronica o di
altre comunicazioni individuali equivalenti, ad esempio, da parte di
persone fisiche che operano al di fuori della loro attività
commerciale, imprenditoriale o professionale, quand'anche usate per
concludere contratti fra tali persone, non costituisce un servizio della
società dell'informazione. Le relazioni contrattuali fra lavoratore e
datore di lavoro non sostituiscono un servizio della società
dell'informazione. Le attività che, per loro stessa natura, non possono
essere esercitate a distanza o con mezzi elettronici, quali la revisione
dei conti delle società o le consulenze mediche che necessitano di un
esame fisico del paziente, non sono servizi della società
dell'informazione.
(19) Il luogo di
stabilimento del prestatore va determinato in base alla giurisprudenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo la quale la
nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività
economica per una durata di tempo indeterminata mediante l'insediamento
in pianta stabile. Tale condizione è soddisfatta anche nel caso in cui
una società sia costituita a tempo determinato. Il luogo di
stabilimento, per le società che forniscono servizi tramite siti
Internet, non è là dove si trova la tecnologia di supporto del sito né
là dove esso è accessibile, bensì il luogo in cui tali società
esercitano la loro attività economica. Se uno stesso prestatore ha più
luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di
stabilimento è prestato il servizio in questione. Nel caso in cui sia
difficile determinare da quale dei vari luoghi di stabilimento un
determinato servizio è prestato, tale luogo è quello in cui il
prestatore ha il centro delle sue attività per quanto concerne tale
servizio specifico.
(20) La definizione di
"destinatario di servizi" copre ogni tipo di impiego dei
servizi della società dell'informazione, sia da parte di persone che
forniscono informazioni su reti aperte quali Internet, sia da parte di
persone che cercano informazioni su Internet per motivi privati o
professionali.
(21) Il campo
d'applicazione dell'ambito regolamentato lascia impregiudicata
un'eventuale armonizzazione futura all'interno della Comunità dei
servizi della società dell'informazione e la futura legislazione
adottata a livello nazionale in conformità della normativa comunitaria.
L'ambito regolamentato comprende unicamente requisiti riguardanti le
attività in linea, quali l'informazione in linea, la pubblicità in
linea, la vendita in linea, i contratti in linea, e non comprende i
requisiti legali degli Stati membri relativi alle merci, quali le norme
in materia di sicurezza, gli obblighi di etichettatura e la
responsabilità per le merci, o i requisiti degli Stati membri relativi
alla consegna o al trasporto delle merci, compresa la distribuzione di
prodotti medicinali. L'ambito regolamentato non comprende l'esercizio
dei diritti di prelazione su taluni beni, quali le opere d'arte, da
parte delle autorità pubbliche.
(22) Il controllo dei
servizi della società dell'informazione deve essere effettuato
all'origine dell'attività, al fine di assicurare una protezione
efficace degli obiettivi di interesse pubblico, ed è pertanto
necessario garantire che l'autorità competente assicuri questa tutela
non soltanto per i cittadini del suo paese ma anche per tutti cittadini
della Comunità. Per migliorare la fiducia reciproca tra gli Stati
membri, è indispensabile specificare chiaramente questa responsabilità
dello Stato membro in cui i servizi hanno origine. Inoltre, per
garantire efficacemente la libera circolazione dei servizi e la certezza
del diritto per i prestatori e i loro destinatari, questi servizi devono
in linea di principio essere sottoposti alla normativa dello Stato
membro nel quale il prestatore è stabilito.
(23) La presente
direttiva non è volta a introdurre norme supplementari di diritto
internazionale privato sui conflitti di leggi, né tratta della
competenza degli organi giurisdizionali. Le disposizioni della legge
applicabile in base alle norme del diritto internazionale privato non
limitano la libertà di fornire servizi della società dell'informazione
come stabilito dalla presente direttiva.
(24) Nel contesto della
presente direttiva, nonostante il principio del controllo alla fonte dei
servizi della società dell'informazione, è legittimo, alle condizioni
stabilite dalla presente direttiva, che gli Stati membri adottino misure
per limitare la libera circolazione dei servizi della società
dell'informazione.
(25) Le giurisdizioni
nazionali, anche civili, chiamate a dirimere controversie di diritto
privato possono adottare provvedimenti per derogare alla libertà di
fornire servizi della società dell'informazione conformemente alle
condizioni stabilite nella presente direttiva.
(26) Gli Stati membri,
conformemente alle condizioni stabilite nella presente direttiva,
possono applicare le rispettive norme nazionali di diritto penale e di
procedura penale al fine di adottare tutti i provvedimenti di carattere
investigativo, nonché di altro tipo, necessari per l'individuazione e
il perseguimento di reati penali, senza che vi sia la necessità di
notificare alla Commissione siffatti provvedimenti.
(27) La presente
direttiva, unitamente alla futura direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai
consumatori, contribuisce alla creazione di un quadro giuridico per la
fornitura di servizi finanziari in linea. La presente direttiva non
pregiudica future iniziative nel settore dei servizi finanziari, in
particolare per quanto riguarda l'armonizzazione delle regole di
condotta in tale settore. La possibilità, che la presente direttiva
conferisce agli Stati membri, di limitare in determinate circostanze la
libertà di fornire servizi della società dell'informazione al fine di
tutelare i consumatori comprende anche misure nel settore dei servizi
finanziari, in particolare intese a tutelare gli investitori.
(28) L'obbligo degli
Stati membri di non subordinare l'accesso all'attività di prestatore di
un servizio della società dell'informazione ad un'autorizzazione
preventiva non riguarda i servizi postali contemplati nella direttiva
97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997,
concernente le regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei
servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del
servizio, consistenti nella consegna fisica di un messaggio di posta
elettronica stampato, e lascia impregiudicati i sistemi volontari di
accreditamento, in particolare per i prestatori di servizi di
certificazione della firma elettronica.
(29) Le comunicazioni
commerciali sono essenziali per il finanziamento dei servizi della
società dell'informazione e per lo sviluppo di un'ampia gamma di nuovi
servizi gratuiti. Nell'interesse dei consumatori e della correttezza
delle operazioni, le comunicazioni commerciali, come gli sconti, le
offerte e i giochi promozionali, devono ottemperare a numerosi obblighi
di trasparenza. L'applicazione di tali obblighi deve far salvo il
disposto della direttiva 97/7/CE. La presente direttiva deve parimenti
far salvo il disposto delle direttive vigenti relative alle
comunicazioni commerciali, in particolare la direttiva 98/43/CE.
(30) L'invio per posta
elettronica di comunicazioni commerciali non sollecitate può risultare
inopportuno per i consumatori e per i fornitori di servizi della società
dell'informazione e perturbare il buon funzionamento delle reti
interattive. La questione del consenso dei destinatari di talune forme
di comunicazione commerciale non sollecitata non è disciplinata dalla
presente direttiva bensì, in particolare, dalla direttiva 97/7/CE e
dalla direttiva 97/66/CE. Negli Stati membri che autorizzano l'invio per
posta elettronica di comunicazioni commerciali non sollecitate
dovrebbero essere incoraggiate e agevolate appropriate iniziative di
filtraggio da parte delle imprese del settore. Inoltre, le comunicazioni
commerciali non sollecitate devono in ogni caso essere chiaramente
identificabili in quanto tali al fine di promuovere la trasparenza ed
agevolare il funzionamento di tali iniziative. L'invio per posta
elettronica di comunicazioni commerciali non sollecitate non dovrebbe
dar luogo a costi supplementari di comunicazione per il destinatario.
(31) Gli Stati membri che
consentono l'invio per via elettronica, da parte di prestatori stabiliti
nel loro territorio, di comunicazioni commerciali non sollecitate senza
previo consenso del destinatario devono garantire che i prestatori
consultino periodicamente e rispettino i registri negativi in cui
possono iscriversi le persone fisiche che non desiderano ricevere tali
comunicazioni commerciali.
(32) Per sopprimere gli
ostacoli allo sviluppo dei servizi transnazionali nella Comunità che
possono essere offerti dalle professioni regolamentate su Internet, è
necessario garantire il rispetto a livello comunitario delle regole
professionali, in particolare quelle a tutela dei consumatori o della
sanità pubblica. I codici di condotta a livello comunitario sono lo
strumento privilegiato per enunciare le regole deontologiche sulla
comunicazione commerciale. Occorre incoraggiare la loro elaborazione, o
il loro eventuale aggiornamento, fatta salva l'autonomia delle
organizzazioni e associazioni professionali.
(33) La presente
direttiva integra il diritto comunitario e il diritto nazionale per
quanto riguarda le professioni regolamentate mantenendo una serie
coerente di norme applicabili in questo campo.
(34) Gli Stati membri
dovrebbero adeguare le parti della propria legislazione relative
soprattutto ai requisiti di forma che potrebbero ostacolare il ricorso
ai contratti per via elettronica. L'esame delle legislazioni che
richiedono tale adeguamento dovrebbe essere sistematico e comprendere
tutte le fasi e gli atti necessari alla formazione del contratto,
compresa l'archiviazione del medesimo. Il risultato di tale adeguamento
dovrebbe rendere possibili i contratti per via elettronica. L'effetto
giuridico delle firme elettroniche è disciplinato dalla direttiva
1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999,
relativa a regole comunitarie sulle firme elettroniche. La ricevuta di
ritorno di un prestatore può essere costituita dalla prestazione su
rete di un servizio remunerato.
(35) La presente
direttiva non pregiudica le possibilità per gli Stati membri di
mantenere o definire per i contratti requisiti generali o specifici che
possono essere soddisfatti con strumenti elettronici, in particolare i
requisiti relativi alle firme elettroniche sicure.
(36) Gli Stati membri
possono mantenere restrizioni all'uso di contratti elettronici
relativamente ai contratti che richiedono l'intervento di organi
giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici
poteri. Tale possibilità riguarda anche i contratti che richiedono per
legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o
professioni che esercitano pubblici poteri al fine di avere effetto nei
confronti di terzi. Nonché i contratti che richiedono per legge la
certificazione o l'attestazione di un notaio.
(37) L'obbligo degli
Stati membri di abolire gli ostacoli all'uso di contratti elettronici
riguarda unicamente gli ostacoli risultanti da norme giuridiche e non
gli ostacoli pratici dovuti all'impossibilità di utilizzare strumenti
elettronici in determinati casi.
(38) Gli Stati membri
ottemperano all'obbligo di abolire gli ostacoli all'uso di contratti
elettronici in conformità delle norme giuridiche in materia di
contratti sanciti dal diritto comunitario.
(39) Le deroghe alle
disposizioni relative ai conclusi esclusivamente mediante posta
elettronica o altre comunicazioni individuali equivalenti previste dalla
presente direttiva, in materia di informazioni da fornire e inoltre di
ordini, non dovrebbero consentire di eludere tali disposizioni da parte
dei prestatori dei servizi della società dell'informazione.
(40) Le attuali o
emergenti divergenze tra le normative e le giurisprudenze nazionali, nel
campo della responsabilità dei prestatori di servizi che agiscono come
intermediari, impediscono il buon funzionamento del mercato interno,
soprattutto ostacolando lo sviluppo dei servizi transnazionali e
introducendo distorsioni della concorrenza. In taluni casi, i prestatori
di servizi hanno il dovere di agire per evitare o per porre fine alle
attività illegali. La presente direttiva dovrebbe costituire la base
adeguata per elaborare sistemi rapidi e affidabili idonei a rimuovere le
informazioni illecite e disabilitare l'accesso alle medesime. Tali
sistemi potrebbero essere concordati tra tutte le parti interessate e
andrebbero incoraggiati dagli Stati membri. È nell'interesse di tutte
le parti attive nella prestazione di servizi della società
dell'informazione istituire e applicare tali sistemi. Le disposizioni
dalla presente direttiva sulla responsabilità non dovrebbero impedire
ai vari interessati di sviluppare e usare effettivamente sistemi tecnici
di protezione e di identificazione, nonché strumenti tecnici di
sorveglianza resi possibili dalla tecnologia digitale, entro i limiti
fissati dalle direttive 95/46/CE e 97/66/CE.
(41) La direttiva
rappresenta un equilibrio tra i vari interessi in gioco e istituisce
principi su cui possono essere basati gli accordi e gli standard delle
imprese del settore.
(42) Le deroghe alla
responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano
esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della
società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e
fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse
o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da
terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta
attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che
implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione
non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate.
(43) Un prestatore può
beneficiare delle deroghe previste per il semplice trasporto ("mere
conduit") e per la memorizzazione temporanea detta "caching"
se non è in alcun modo coinvolto nell'informazione trasmessa. A tal
fine è, tra l'altro, necessario che egli non modifichi l'informazione
che trasmette. Tale requisito non pregiudica le manipolazioni di
carattere tecnico effettuate nel corso della trasmissione in quanto esse
non alterano l'integrità dell'informazione contenuta nella
trasmissione.
(44) Il prestatore che
deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine
di commettere atti illeciti non si limita alle attività di semplice
trasporto ("mere conduit") e di "caching" e non può
pertanto beneficiare delle deroghe in materia di responsabilità
previste per tali attività.
(45) Le limitazioni alla
responsabilità dei prestatori intermedi previste nella presente
direttiva lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie
di altro tipo. Siffatte azioni inibitorie possono, in particolare,
essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative
che obbligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche con la
rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso
alla medesima.
(46) Per godere di una
limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della
società dell'informazione consistente nella memorizzazione di
informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o
per disabilitare l'accesso alle medesime non appena sia informato o si
renda conto delle attività illecite. La rimozione delle informazioni o
la disabilitazione dell'accesso alle medesime devono essere effettuate
nel rispetto del principio della libertà di espressione e delle
procedure all'uopo previste a livello nazionale. La presente direttiva
non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di stabilire
obblighi specifici da soddisfare sollecitamente prima della rimozione
delle informazioni o della disabilitazione dell'accesso alle medesime.
(47) Gli Stati membri non
possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere
generale. Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in
casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze
emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni.
(48) La presente
direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di
chiedere ai prestatori di servizi, che detengono informazioni fornite
dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza
che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto
nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività
illecite.
(49) Gli Stati membri e
la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta; ciò
lascia impregiudicati il carattere volontario di siffatti codici e la
possibilità per le parti interessate di decidere liberamente se
aderirvi.
(50) È importante che la
proposta di direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione e la
presente direttiva entrino in vigore secondo un calendario simile, per
creare un quadro normativo chiaro a livello comunitario sulla
responsabilità degli intermediari per le violazioni dei diritti
d'autore e dei diritti connessi.
(51) Ogni Stato membro
dovrebbe adeguare, se necessario, le parti della propria legislazione
che possono ostacolare l'uso, attraverso le vie elettroniche
appropriate, degli strumenti di composizione extragiudiziale delle
controversie. Il risultato di tale adeguamento deve rendere realmente ed
effettivamente possibile, di fatto e di diritto, il funzionamento di
tali strumenti, anche in situazioni transfrontaliere.
(52) L'esercizio
effettivo delle libertà del mercato interno rende necessario garantire
alle vittime un accesso efficace alla soluzione delle controversie. I
danni che possono verificarsi nell'ambito dei servizi della società
dell'informazione sono caratterizzati sia dalla loro rapidità che dalla
loro estensione geografica. Stante questa peculiarità, oltre che la
necessità di vigilare affinché le autorità nazionali non rimettano in
questione la fiducia che esse dovrebbero reciprocamente avere, la
presente direttiva dispone che gli Stati membri garantiscano la
possibilità di azioni giudiziarie appropriate. Gli Stati membri
dovrebbero esaminare la necessità di dare accesso ai procedimenti
giudiziari mediante appropriati strumenti elettronici.
(53) La direttiva
98/27/CE, applicabile ai servizi della società dell'informazione,
prevede un meccanismo relativo a provvedimenti inibitori a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori. Tale meccanismo contribuirà alla
libera circolazione dei servizi della società dell'informazione
garantendo un livello elevato di tutela dei consumatori.
(54) Le sanzioni previste
nella presente direttiva lasciano impregiudicati le altre sanzioni o
mezzi di tutela previsti dal diritto nazionale. Gli Stati membri non
sono tenuti a prevedere sanzioni di tipo penale per la violazione delle
disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.
(55) La presente
direttiva non pregiudica la legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori. Pertanto
la presente direttiva non può avere l'effetto di privare il consumatore
della tutela di cui gode in virtù di norme obbligatorie in materia di
obbligazioni contrattuali previste dalla legge dello Stato membro in cui
ha la residenza abituale.
(56) Per quanto riguarda
la deroga prevista dalla presente direttiva per le obbligazioni
derivanti da contratti conclusi dai consumatori, queste devono essere
interpretate come inclusive delle informazioni sugli elementi essenziali
del contenuto del contratto, compresi i diritti dei consumatori, che
influiscono in modo determinante sulla decisione di sottoscriverlo.
(57) La Corte di
giustizia ha costantemente affermato che uno Stato membro ha il diritto
di adottare provvedimenti contro il prestatore di servizi stabilito in
un altro Stato membro che indirizzi tutta la sua attività o la maggior
parte di essa verso il territorio del primo Stato membro nel caso in cui
il luogo di stabilimento sia stato scelto al fine di eludere la legge
che si sarebbe applicata al prestatore se questi fosse stato stabilito
nel territorio del primo Stato membro.
(58) La presente
direttiva non deve applicarsi ai servizi di prestatori stabiliti in un
paese terzo. Tuttavia, data la dimensione globale del commercio
elettronico, è opportuno garantire la coerenza della normativa
comunitaria con quella internazionale. La presente direttiva deve far
salvi i risultati delle discussioni sugli aspetti giuridici in corso
presso le organizzazioni internazionali (tra le altre, OMC, OCSE,
Uncitral).
(59) Nonostante la natura
globale delle comunicazioni elettroniche, il coordinamento delle misure
nazionali di regolamentazione a livello di Unione europea è necessario
per evitare la frammentazione del mercato interno e per istituire un
idoneo quadro normativo europeo. Tale coordinamento contribuirebbe anche
a creare una forte posizione comune di negoziato nelle sedi
internazionali.
(60) Per assicurare uno
sviluppo senza ostacoli del commercio elettronico, il quadro giuridico
deve essere chiaro e semplice, prevedibile e coerente con le regole
vigenti a livello internazionale, in modo da non pregiudicare la
competitività dell'industria europea e da non ostacolare l'innovazione
nel settore.
(61) Il funzionamento
effettivo del mercato per via elettronica in un contesto di
mondializzazione esige la concertazione tra l'Unione europea e le
principali aree non europee al fine di rendere compatibili il diritto e
le procedure.
(62) Andrebbe rafforzata
la cooperazione nel campo del commercio elettronico con paesi terzi, in
particolare con i paesi candidati all'adesione, con i paesi in via di
sviluppo e con gli altri partner commerciali dell'Unione europea.
(63) L'adozione della
presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di tener
conto delle varie implicazioni socioculturali inerenti all'avvento della
società dell'informazione, in particolare non dovrebbe ostacolare le
misure che gli Stati membri potrebbero adottare conformemente al diritto
comunitario per raggiungere obiettivi sociali, culturali e democratici,
tenuto conto delle loro diversità linguistiche, delle specificità
nazionali e regionali e del loro patrimonio culturale, nonché per
garantire e mantenere l'accesso del pubblico alla più ampia gamma
possibile di servizi della società dell'informazione. Lo sviluppo della
società dell'informazione deve garantire in ogni caso l'accesso dei
cittadini europei al patrimonio culturale europeo fornito in ambiente
digitale.
(64) La comunicazione
elettronica offre agli Stati membri uno strumento eccellente per fornire
servizi pubblici nei settori culturale, dell'instruzione e linguistico.
(65) Il Consiglio, nella
risoluzione del 19 gennaio 1999 sulla dimensione del consumo della
società dell'informazione, ha sottolineato che la tutela dei
consumatori merita particolare attenzione nell'ambito di quest'ultima.
La Commissione studierà se e in che misura le norme vigenti a tutela
dei consumatori non forniscono adeguata tutela rispetto alla società
dell'informazione e identificherà, se necessario, possibili lacune
normative e gli aspetti per i quali potrebbero essere necessarie misure
aggiuntive. La Commissione dovrebbe formulare, se necessario, ulteriori
specifiche proposte per colmare le lacune così individuate,
HANNO ADOTTATO LA
PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivi e campo
d'applicazione
1. La presente direttiva
mira a contribuire al buon funzionamento del mercato garantendo la
libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra
Stati membri.
2. La presente direttiva
ravvicina, nella misura necessaria alla realizzazione dell'obiettivo di
cui al paragrafo 1, talune norme nazionali sui servizi della società
dell'informazione che interessano il mercato interno, lo stabilimento
dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per via
elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di
condotta, la composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorsi
giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri.
3. La presente direttiva
completa il diritto comunitario relativo ai servizi della società
dell'informazione facendo salvo il livello di tutela, in particolare,
della sanità pubblica e dei consumatori, garantito dagli strumenti
comunitari e dalla legislazione nazionale di attuazione nella misura in
cui esso non limita la libertà di fornire servizi della società
dell'informazione.
4. La presente direttiva
non introduce norme supplementari di diritto internazionale privato, né
tratta delle competenze degli organi giurisdizionali.
5. La presente direttiva
non si applica:
a) al settore tributario,
b) alle questioni
relative ai servizi della società dell'informazione oggetto delle
direttive 95/46/CE e 97/66/CE,
c) alle questioni
relative a accordi o pratiche disciplinati dal diritto delle intese,
d) alle seguenti attività
dei servizi della società dell'informazione:
- le attività dei notai
o di altre professioni equivalenti, nella misura in cui implicano un
nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri;
- la rappresentanza e la
difesa processuali;
- i giochi d'azzardo che
implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le
lotterie e le scommesse.
6. La presente direttiva
lascia impregiudicate le misure adottate a livello comunitario, o
nazionale nel rispetto del diritto comunitario, per promuovere la
diversità linguistica e culturale e garantire la salvaguardia del
pluralismo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente
direttiva valgono le seguenti definizioni:
a) "servizi della
società dell'informazione": i servizi ai sensi dell'articolo 1,
punto 2, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva
98/48/CE;
b)
"prestatore": la persona fisica o giuridica che presta un
servizio della società dell'informazione;
c) "prestatore
stabilito": il prestatore che esercita effettivamente e a tempo
indeterminato un'attività economica mediante un'installazione stabile.
La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per
prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del
prestatore;
d) "destinatario del
servizio": la persona fisica o giuridica che, a scopi professionali
e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in
particolare per ricercare o rendere accessibili delle informazioni;
e)
"consumatore": qualsiasi persona fisica che agisca a fini che
non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale o
professionale;
f) "comunicazioni
commerciali": tutte le forme di comunicazione destinate, in modo
diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine di
un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che esercita
un'attività commerciale, industriale, artigianale o una libera
professione. Non sono di per sé comunicazioni commerciali:
- le indicazioni
necessarie per accedere direttamente all'attività di tale impresa,
organizzazione o persona, come un nome di dominio ("domain name")
o un indirizzo di posta elettronica,
- le comunicazioni
relative a beni, servizi o all'immagine di tale impresa, organizzazione
o persona elaborate in modo da essa indipendente, in particolare se a
titolo gratuito;
g) "professione
regolamentata": professione ai sensi dell'articolo 1, lettera d),
della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa
ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima
di tre anni, o dell'articolo 1, lettera f), della direttiva 92/51/CEE
del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema
generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra
la direttiva 89/48/CEE;
h) "ambito
regolamentato": le prescrizioni degli ordinamenti degli Stati
membri e applicabili ai prestatori di servizi della società
dell'informazione o ai servizi della società dell'informazione,
indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro
specificamente destinati.
i) l'ambito regolamentato
riguarda le prescrizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto
concerne:
- l'accesso all'attività
di servizi della società dell'informazione, quali ad esempio le
prescrizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o
notifica;
- l'esercizio
dell'attività di servizi della società dell'informazione, quali ad
esempio le prescrizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la
qualità o i contenuti del servizio, comprese le prescrizioni
applicabili alla pubblicità e ai contratti, oppure la responsabilità
del prestatore;
ii) l'ambito
regolamentato non comprende le norme su:
- le merci in quanto
tali,
- la consegna delle
merci,
- i servizi non prestati
per via elettronica.
Articolo 3
Mercato interno
1. Ogni Stato membro
provvede affinché i servizi della società dell'informazione, forniti
da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le
disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell'ambito
regolamentato.
2. Gli Stati membri non
possono, per motivi che rientrano nell'ambito regolamentato, limitare la
libera circolazione dei servizi società dell'informazione provenienti
da un altro Stato membro.
3. I paragrafi 1 e 2 non
si applicano ai settori di cui all'allegato.
4. Gli Stati membri
possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2, per quanto
concerne un determinato servizio della società dell'informazione, in
presenza delle seguenti condizioni:
a) i provvedimenti sono:
i) necessari per una
delle seguenti ragioni:
- ordine pubblico, in
particolare per l'opera di prevenzione, investigazione individuazione e
perseguimento in materie penali, quali la tutela dei minori e la lotta
contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico,
nonché violazioni della dignità umana della persona;
- tutela della sanità
pubblica;
- pubblica sicurezza,
compresa la salvaguardia della sicurezza, e della difesa nazionale;
- tutela dei consumatori,
ivi compresi gli investitori;
ii) relativi a un
determinato servizio della società dell'informazione lesivo degli
obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave
di pregiudizio a tali obiettivi;
iii) proporzionati a tali
obiettivi;
b) prima di adottare i
provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giudiziari,
anche istruttori, e gli atti compiuti nell'ambito di un'indagine penale,
lo Stato membro ha:
- chiesto allo Stato
membro di cui al paragrafo 1 di prendere provvedimenti e questo non li
ha presi o essi non erano adeguati;
- notificato alla
Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1 la sua intenzione
di prendere tali provvedimenti.
5. In caso di urgenza,
gli Stati membri possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo 4,
lettera b). I provvedimenti vanno allora notificati al più presto alla
Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1, insieme ai motivi
dell'urgenza.
6. Salva la possibilità degli Stati membri di procedere con i
provvedimenti in questione, la Commissione verifica con la massima
rapidità la compatibilità dei provvedimenti notificati con il diritto
comunitario; nel caso in cui giunga alla conclusione che i provvedimenti
sono incompatibili con il diritto comunitario, la Commissione chiede
allo Stato membro in questione di astenersi dall'adottarli o di
revocarli con urgenza.
CAPO II
PRINCIPI
Sezione 1: Regime di
stabilimento e di informazione articolo 4
Principio dell'assenza di
autorizzazione preventiva
1. Gli Stati membri
garantiscono che l'accesso all'attività di un prestatore di un servizio
della società dell'informazione ed il suo esercizio non siano soggetti
ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di effetto
equivalente.
2. Il paragrafo 1 fa
salvi i sistemi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed
esclusivamente i servizi della società dell'informazione, o i sistemi
di cui alla direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di
autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi
di telecomunicazione.
Articolo 5
Informazioni generali da
fornire
1. Oltre agli altri
obblighi di informazione previsti dal diritto comunitario, gli Stati
membri provvedono affinché il prestatore renda facilmente accessibili
in modo diretto e permanente ai destinatari del servizio e alle
competenti autorità almeno le seguenti informazioni:
a) il nome del
prestatore;
b) l'indirizzo geografico
dove il prestatore è stabilito;
c) gli estremi che
permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare
direttamente ed efficacemente con lui, compreso l'indirizzo di posta
elettronica;
d) qualora il prestatore
sia iscritto in un registro del commercio o analogo pubblico registro,
il registro presso il quale è iscritto ed il relativo numero di
immatricolazione o mezzo equivalente di identificazione contemplato nel
detto registro;
e) qualora un'attività
sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità
di controllo;
f) per quanto riguarda le
professioni regolamentate:
- l'ordine professionale
o istituzione analoga, presso cui il fornitore sia iscritto;
- il titolo professionale
e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
- un riferimento alle
norme professionali vigenti nello Stato membro di stabilimento nonché
le modalità di accesso alle medesime;
g) se il prestatore
esercita un'attività soggetta ad IVA, il numero di identificazione di
cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE del
Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di
affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile
uniforme.
2. Oltre agli altri
obblighi di informazione posti dal diritto comunitario, gli Stati membri
provvedono affinché, ogniqualvolta i servizi della società
dell'informazione facciano riferimento ai prezzi, questi siano indicati
in modo chiaro ed inequivocabile, e sia segnalato in particolare se
comprendano le imposte e i costi di consegna.
Sezione 2: Comunicazioni
commerciali
Articolo 6
Informazioni da fornire
Oltre agli altri obblighi
di informazione posti dal diritto comunitario, gli Stati membri
provvedono affinché le comunicazioni commerciali che costituiscono un
servizio della società dell'informazione o ne sono parte integrante
rispettino le seguenti condizioni minime:
a) la comunicazione
commerciale è chiaramente identificabile come tale;
b) la persona fisica o
giuridica per conto della quale viene effettuata la comunicazione
commerciale à chiaramente identificabile;
c) le offerte
promozionali, come ribassi, premi od omaggi, qualora permesse dallo
Stato membro in cui è stabilito il prestatore, devono essere
chiaramente identificabili come tali; le condizioni per beneficiarne
devono essere facilmente accessibili e presentate in modo chiaro e
inequivocabile;
d) i concorsi o giochi
promozionali, qualora siano permessi dallo Stato membro in cui è
stabilito il prestatore, devono essere chiaramente identificabili come
tali; le condizioni di partecipazione devono essere facilmente
accessibili e presentate in modo chiaro ed inequivocabile.
Articolo 7
Comunicazione commerciale
non sollecitata
1. Oltre agli altri
obblighi posti dal diritto comunitario, gli Stati membri che permettono
comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica
provvedono affinché tali comunicazioni commerciali trasmesse da un
prestatore stabilito nel loro territorio siano identificabili come tali,
in modo chiaro e inequivocabile, fin dal momento in cui il destinatario
le riceve.
2. Fatte salve la
direttiva 97/7/CE e la direttiva 97/66/CE, gli Stati membri adottano i
provvedimenti necessari per far sì che i prestatori che inviano per
posta elettronica comunicazioni commerciali non sollecitate consultino
regolarmente e rispettino i registri negativi in cui possono iscriversi
le persone fisiche che non desiderano ricevere tali comunicazioni
commerciali.
Articolo 8
Professioni regolamentate
1. Gli Stati membri
provvedono affinché l'impiego di comunicazioni commerciali che
costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne sono
parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, siano
autorizzate nel rispetto delle regole professionali relative, in
particolare, all'indipendenza, alla dignità, all'onore della
professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e
colleghi.
2. Fatta salva
l'autonomia delle associazioni e organizzazioni professionali, gli Stati
membri e la Commissione le incoraggiano a elaborare codici di condotta a
livello comunitario che precisino le informazioni che possono essere
fornite a fini di comunicazioni commerciali, nel rispetto del paragrafo
1.
3. Nell'elaborare
proposte di iniziative comunitarie eventualmente necessarie per il buon
funzionamento del mercato interno relativamente alle informazioni di cui
al paragrafo 2, la Commissione tiene in debito conto i codici di
condotta applicabili a livello comunitario, e agisce in stretta
cooperazione con le pertinenti associazioni e organizzazioni
professionali.
4. La presente direttiva
integra le direttive comunitarie concernenti l'accesso alle attività
delle professioni regolamentate e il loro esercizio.
Sezione 3: Contratti
conclusi per via elettronica
Articolo 9
Disciplina dei contratti
per via elettronica
1. Gli Stati membri
provvedono affinché il loro ordinamento giuridico renda possibili i
contratti per via elettronica. Essi, in particolare, assicurano a che la
normativa relativa alla formazione del contratto non osti all'uso
effettivo dei contratti elettronici e non li privi di efficacia e
validità in quanto stipulati per via elettronica.
2. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applichi
a tutti o a taluni contratti delle seguenti categorie:
a) contratti che
istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi
da quelli in materia di locazione;
b) contratti che
richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici
poteri o professioni che esercitano pubblici poteri;
c) contratti di
fideiussione o di garanzia prestate da persone che agiscono a fini che
esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o
professionali;
d) contratti disciplinati
dal diritto di famiglia o di successione.
3. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione le categorie di cui al paragrafo 2 a cui
essi non applicano il paragrafo 1. Ogni cinque anni gli Stati membri
presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione del
paragrafo 2 in cui indicano per quali motivi considerano necessario
mantenere la categoria di cui al paragrafo 2, lettera b) a cui non
applicano il paragrafo 1.
Articolo 10
Informazioni da fornire
1. Oltre agli altri
obblighi di informazioni posti dal diritto comunitario, gli Stati membri
provvedono affinché, salvo diverso accordo tra parti diverse da
consumatori, il prestatore fornisca in modo chiaro, comprensibile ed
inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario
del servizio, almeno le seguenti informazioni:
a) le varie fasi tecniche
della conclusione del contratto;
b) se il contratto
concluso sarà archiviato dal prestatore e come si potrà accedervi;
c) i mezzi tecnici per
individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di
inoltrare l'ordine;
d) le lingue a
disposizione per concludere il contratto.
2. Gli Stati membri
provvedono affinché, salvo diverso accordo tra parti diverse da
consumatori, il prestatore indichi gli eventuali codici di condotta
pertinenti cui adarisce nonché come accedervi per via elettronica.
3. Le clausole e le
condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere
messe a sua disposizione in un modo che gli permetta di memorizzarle e
riprodurle.
4. I paragrafi 1 e 2 non
sono applicabili ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio
di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali
equivalenti.
Articolo 11
Inoltro dell'ordine
1. Gli Stati membri
provvedono affinché, salvo diverso accordo tra parti diverse da
consumatori, nel caso in cui il destinatario di un servizio inoltri il
proprio ordine mediante strumenti tecnologici, si applichino i seguenti
principi:
- il prestatore deve
accusare ricevuta dell'ordine del destinatario del servizio senza
ingiustificato ritardo e per via elettronica;
- l'ordine e la ricevuta
si considerano pervenuti quando le parti cui sono indirizzati hanno la
possibilità di accedervi.
2. Gli Stati membri
provvedono affinché, salvo diverso accordo tra parti diverse da
consumatori, il prestatore metta a disposizione del destinatario del
servizio strumenti tecnici adeguati, efficaci ed accessibili tali da
permettere a quest'ultimo di individuare e correggere errori di
inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine.
3. Il paragrafo 1, primo
trattino, ed il paragrafo 2 non sono applicabili ai contratti conclusi
esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o
comunicazioni individuali equivalenti.
Sezione 4: Responsabilità
dei prestatori intermediari
Articolo 12
Semplice trasporto
("mere conduit")
1. Gli Stati membri
provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società
dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di
comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o
nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia
responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli:
a) non dia origine alla
trasmissione;
b) non selezioni il
destinatario della trasmissione; e
c) non selezioni né
modifichi le informazioni trasmesse.
2. Le attività di
trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono
la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle
informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla
trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda
il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
3. Il presente articolo
lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli
Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità
amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una
violazione.
Articolo 13
Memorizzazione temporanea
detta "caching"
1. Gli Stati membri
provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società
dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di
comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il
prestatore non sia responsabile della memorizzazione automatica,
intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di
rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro
richiesta, a condizione che egli:
a) non modifichi le
informazioni;
b) si conformi alle
condizioni di accesso alle informazioni;
c) si conformi alle norme
di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente
riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore,
d) non interferisca con
l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel
settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni, e
e) agisca prontamente per
rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare
l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le
informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente
sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato
oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha
disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso.
2. Il presente articolo
lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli
Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità
amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una
violazione.
Articolo 14
"Hosting"
1. Gli Stati membri
provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società
dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni
fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia
responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un
destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o
l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie,
non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta
l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o
b) non appena al corrente
di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per
disabilitarne l'accesso.
2. Il paragrafo 1 non si
applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il
controllo del prestatore.
3. Il presente articolo
lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o
un'autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici
degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una
violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri,
di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la
disabilitazione dell'accesso alle medesime.
Articolo 15
Assenza dell'obbligo
generale di sorveglianza
1. Nella prestazione dei
servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono
ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che
trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare
attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività
illecite.
2. Gli Stati membri
possono stabilire che i prestatori di servizi della società
dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica
autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei
destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a
loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei
destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei
dati.
CAPO III
APPLICAZIONE
Articolo 16
Codici di condotta
1. Gli Stati membri e la
Commissione incoraggiano:
a) l'elaborazione, da
parte di associazioni o organizzazioni imprenditoriali, professionali o
di consumatori, di codici di condotta a livello comunitario volti a
contribuire all'efficace applicazione degli articoli da 5 a 15;
b) la trasmissione
volontaria dei progetti di codici di condotta a livello nazionale o
comunitario alla Commissione;
c) l'accessibilità per
via elettronica ai codici di condotta nelle lingue comunitarie;
d) la comunicazione agli
Stati membri e alla Commissione, da parte di associazioni o
organizzazioni professionali e di consumatori, della valutazione
dell'applicazione dei codici di condotta e del loro impatto sulle
pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico;
e) l'elaborazione di
codici di condotta riguardanti la protezione dei minori e della dignità
umana.
2. Gli Stati membri e la
Commissione favoriscono la partecipazione delle associazioni che
rappresentano i consumatori al processo di elaborazione e di
applicazione dei codici di condotta di cui al paragrafo 1, lettera a),
che riguardano i loro interessi. Per tener conto delle loro esigenze
specifiche, dovrebbero essere consultate, ove opportuno, le associazioni
che rappresentano i non vedenti, gli ipovedenti e i disabili.
Articolo 17
Composizione
extragiudiziale delle controversie
1. Gli Stati membri
provvedono affinché, in caso di dissenso tra prestatore e destinatario
del servizio della società dell'informazione, la loro legislazione non
ostacoli l'uso, anche per vie elettroniche adeguate, degli strumenti di
composizione extragiudiziale delle controversie previsti dal diritto
nazionale.
2. Gli Stati membri
incoraggiano gli organi di composizione extragiudiziale delle
controversie, in particolare di quelle relative ai consumatori, ad
operare con adeguate garanzie procedurali per le parti coinvolte.
3. Gli Stati membri
incoraggiano gli organi di composizione extragiudiziale delle
controversie a comunicare alla Commissione le decisioni significative
che adottano sui servizi della società dell'informazione nonché ogni
altra informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al
commercio elettronico.
Articolo 18
Ricorsi giurisdizionali
1. Gli Stati membri
provvedono affinché i ricorsi giurisdizionali previsti dal diritto
nazionale per quanto concerne le attività dei servizi della società
dell'informazione consentano di prendere rapidamente provvedimenti,
anche provvisori, atti a porre fine alle violazioni e a impedire
ulteriori danni agli interessi in causa.
2. L'allegato della
direttiva 98/27/CE è completato come segue:
"11. Direttiva
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000,
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno ('direttiva sul commercio elettronico'). (GU L 178 del
17.7.2000, pag. 1)."
Articolo 19
Cooperazione
1. Gli Stati membri
dispongono di adeguati poteri di controllo e di indagine per applicare
efficacemente la presente direttiva e provvedono affinché i prestatori
comunichino loro le informazioni prescritte.
2. Gli Stati membri
collaborano con gli altri Stati membri. A tal fine essi designano uno o
più punti di contatto, di cui comunicheranno gli estremi agli altri
Stati membri e alla Commissione.
3. Gli Stati membri
forniscono quanto prima, a norma del diritto nazionale, anche per via
elettronica, l'assistenza e le informazioni richieste dagli altri Stati
membri o dalla Commissione.
4. Gli Stati membri
istituiscono dei punti di contatto accessibili almeno per via
elettronica ai quali possano rivolgersi destinatari e fornitori di
servizi per:
a) ottenere informazioni
generali sui diritti ed obblighi contrattuali e sui meccanismi di
reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, compresi gli
aspetti pratici dell'uso di siffatti meccanismi;
b) ottenere gli estremi
delle autorità, organizzazioni o associazioni presso le quali possono
ottenere ulteriori informazioni o assistenza pratica.
5. Gli Stati membri
incoraggiano la comunicazione alla Commissione delle decisioni
amministrative e giudiziarie significative prese nel loro territorio
riguardo a controversie sui servizi della società dell'informazione
nonché su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio
elettronico. La Commissione comunica tali decisioni agli altri Stati
membri.
Articolo 20
Sanzioni
Gli Stati membri
comminano sanzioni per la violazione delle norme nazionali di attuazione
della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per
la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate
e dissuasive.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 21
Riesame
1. Entro il 17 luglio
2000, e in seguito ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento
europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione
sull'applicazione della presente direttiva, corredata, se necessario, di
proposte per adeguarla all'evoluzione giuridica, tecnica ed economica
dei servizi della società dell'informazione, in particolare per quanto
concerne la prevenzione dei reati, la protezione dei minori, la tutela
dei consumatori e il corretto funzionamento del mercato interno.
2. Nell'esaminare la
necessità di adeguamento della presente direttiva, la relazione
analizza, segnatamente, la necessità di proposte relative alla
responsabilità dei fornitori di collegamenti ipertestuali e di servizi
di motori di ricerca, alle procedure di "notifica e rimozione"
("notice and take down") e alla determinazione della
responsabilità a seguito della rimozione del contenuto. La relazione
esaminerà anche la necessità di condizioni ulteriori per l'esonero
dalla responsabilità, di cui agli articoli 12 e 13, tenuto conto
dell'evoluzione tecnica, nonché la possibilità di applicare i principi
del mercato interno alle comunicazioni commerciali non sollecitate per
posta elettronica.
Articolo 22
Attuazione
1. Gli Stati membri
mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro
il 17 gennaio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati
membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise
dagli Stati membri.
Articolo 23
Entrata in vigore
La presente direttiva
entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Articolo 24
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì
8 giugno 2000.
Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. Fontaine
Per il Consiglio
Il Presidente
G. d'Oliveira Martins
ALLEGATO
DEROGHE ALL'ARTICOLO 3
Come previsto
all'articolo 3, paragrafo 3, i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 non si
applicano ai seguenti settori:
- i diritti d'autore,
diritti vicini e i diritti di cui alle direttive 87/54/CEE e 96/9/CEE,
nonché i diritti di proprietà industriale;
- l'emissione di moneta
elettronica da parte di istituti per i quali gli Stati membri hanno
applicato una delle deroghe di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della
direttiva 2000/46/CE;
- l'articolo 44,
paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE;
- l'articolo 30 e il
titolo IV della direttiva 92/49/CEE, il titolo IV della direttiva
92/96/CEE, gli articoli 7 e 8 della direttiva 88/357/CEE e l'articolo 4
della direttiva 90/619/CEE;
- la libertà delle parti
di scegliere la legge applicabile al loro contratto;
- le obbligazioni
contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori;
- la validità formale
dei contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni
immobili nel caso in cui tali contratti debbano soddisfare requisiti
formali imperativi previsti dalle legge dello Stato membro in cui il
bene immobile è situato;
Torna
indietro