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Direttiva n. 98/27/CE del 19 maggio 1998.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

(1) considerando che alcune direttive, il cui elenco figura nell'allegato della presente direttiva, stabiliscono regole in materia di tutela degli interessi dei consumatori;

(2) considerando che i meccanismi esistenti attualmente sia sul piano nazionale che su quello comunitario per assicurare il rispetto di tali direttive non sempre consentono di porre termine tempestivamente alle violazioni che ledono gli interessi collettivi dei consumatori; che per interessi collettivi si intendono gli interessi che non ricomprendono la somma degli interessi di individui lesi da una violazione; che ciò non pregiudica i ricorsi e le azioni individuali proposti da privati lesi da una violazione;

(3) considerando che, al fine di far cessare pratiche illecite in base alle disposizioni nazionali applicabili, l'efficacia delle misure nazionali che recepiscono le direttive summenzionate incluse le misure di tutela che vanno oltre il livello prescritto dalle direttive stesse, purché siano compatibili con il trattato e autorizzate da tali direttive, può essere ostacolata allorché tali pratiche producono effetti in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno origine;

(4) considerando che tali difficoltà nuocciono al corretto funzionamento del mercato interno, in quanto basta trasferire il punto di partenza di una pratica illecita per essere al riparo da qualsiasi forma di applicazione della legge e che ciò costituisce una distorsione della concorrenza;

(5) considerando che queste stesse difficoltà sono tali da intaccare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e possono limitare la portata dell'azione delle organizzazioni rappresentative degli interessi collettivi dei consumatori o degli organismi pubblici indipendenti, specificamente preposti alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori, i quali sono lesi da una pratica che viola il diritto comunitario;

(6) considerando che le pratiche menzionate travalicano spesso le frontiere tra gli Stati membri; che è quindi necessario e urgente ravvicinare in una certa misura le disposizioni nazionali che consentono di far cessare dette pratiche illecite a prescindere dal paese in cui la pratica illecita ha prodotto effetti; che, per quanto riguarda la giurisdizione, ciò non deve ostare all'applicazione delle regole del diritto internazionale privato e delle convenzioni in vigore tra gli Stati membri, tenendo conto tuttavia degli obblighi generali imposti agli Stati membri dal trattato, in particolare quelli connessi al corretto funzionamento del mercato interno;

(7) considerando che l'obiettivo dell'iniziativa prevista può essere realizzato soltanto dalla Comunità e che spetta quindi ad essa agire;

(8) considerando che l'articolo 3 B, terzo comma, del trattato impone al legislatore comunitario di non andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato; che, a norma di tale articolo, è importante tenere conto per quanto possibile delle peculiarità dei sistemi giuridici nazionali accordando agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse alternative aventi effetti equivalenti;

che gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative competenti a pronunciarsi sui ricorsi o le azioni di cui all'articolo 2 della presente direttiva hanno il diritto di esaminare gli effetti delle decisioni precedenti;

(9) considerando che una di tali alternative dovrebbe prevedere che uno o più organismi pubblici indipendenti specificamente preposti alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori esercitino i diritti di ricorso e di azione contemplati dalla presente direttiva; che un'altra alternativa dovrebbe prevedere l'esercizio di tali diritti ad opera delle organizzazioni il cui scopo è la tutela degli interessi collettivi dei consumatori secondo i criteri stabiliti dalla legislazione nazionale;

(10) considerando che gli Stati membri dovrebbero essere in grado di scegliere una delle due alternative oppure cumularle nel designare sul piano nazionale gli organismi e/o le organizzazioni legittimati ai fini della presente direttiva;

(11) considerando che, per quanto riguarda le violazioni intracomunitarie, il principio del riconoscimento reciproco dovrebbe essere applicato a tali organismi e/o organizzazioni; che gli Stati membri, su richiesta dei loro enti nazionali, dovrebbero comunicare alla Commissione la denominazione e lo scopo degli enti nazionali legittimati a promuovere ricorsi o azioni nei rispettivi paesi in base alle disposizioni della presente direttiva;

(12) considerando che è compito della Commissione assicurare la pubblicazione dell'elenco di questi enti legittimati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; che, fino alla pubblicazione di una dichiarazione contraria, si presume che un ente legittimato abbia capacità di agire;

(13) considerando che gli Stati membri dovrebbero poter prevedere un obbligo di consultazione preliminare a carico della parte che intende chiedere un provvedimento inibitorio, onde consentire alla parte convenuta di porre termine alla violazione contestata; che gli Stati membri dovrebbero poter prescrivere che tale consultazione preliminare avvenga congiuntamente con un organismo pubblico indipendente designato dagli Stati membri interessati;

(14) considerando che nel caso in cui gli Stati membri stabiliscono che è necessaria una consultazione preliminare, occorre definire un termine massimo di due settimane successive alla ricezione della richiesta di consultazione al di là del quale, qualora non venga posto termine alla violazione, l'ente qualificato interessato ha il diritto di adire senza indugio l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa competente;

(15) considerando che è opportuno che la Commissione riferisca in merito al funzionamento della presente direttiva e, in particolare, sul suo campo di applicazione e sull'esercizio della consultazione preliminare;

(16) considerando che l'applicazione della presente direttiva non dovrebbe ostare all'applicazione delle regole comunitarie in materia di concorrenza, hanno adottato la presente direttiva:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative ai provvedimenti inibitori di cui all'articolo 2 volti a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive riportate in allegato, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

2. Ai fini della presente direttiva per violazione si intende qualsiasi atto contrario alle disposizioni delle direttive riportate in allegato, così come recepite nell'ordinamento interno degli Stati membri, che leda gli interessi collettivi di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Provvedimenti inibitori

1. Gli Stati membri designano gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative competenti a deliberare su ricorsi o azioni proposti dagli enti legittimati a norma dell'articolo 3 ai seguenti fini:

a) ordinare con la debita sollecitudine e, se del caso, con procedimento d'urgenza, la cessazione o l'interdizione di qualsiasi violazione;

b) se del caso, prevedere misure quali la pubblicazione, integrale o parziale, della decisione, in una forma ritenuta adeguata e/o la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa al fine di eliminare gli effetti perduranti della violazione;

c) nella misura in cui l'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato lo permetta, condannare la parte soccombente a versare al Tesoro pubblico o ad altro beneficiario designato nell'ambito o a norma della legislazione nazionale, in caso di non esecuzione della decisione entro il termine fissato dall'organo giurisdizionale o dalle autorità amministrative, un importo determinato per ciascun giorno di ritardo o qualsiasi altro importo previsto dalla legislazione nazionale al fine di garantire l'esecuzione delle decisioni.

2. La presente direttiva non osta all'applicazione delle regole di diritto internazionale privato sulla legge applicabile e comporta, di norma, l'applicazione della legge dello Stato membro in cui ha origine la violazione o della legge dello Stato membro in cui la violazione produce i suoi effetti.

Articolo 3

Enti legittimati a proporre ricorsi ed azioni

Ai fini della presente direttiva, per "ente legittimato" si intende qualsiasi organismo o organizzazione, debitamente costituito secondo la legislazione di uno Stato membro, che ha un legittimo interesse a far rispettare le disposizioni di cui all'articolo 1 e in particolare:

a) uno o più organismi pubblici indipendenti, specificamente preposti alla tutela degli interessi di cui all'articolo 1, negli Stati membri in cui esistono simili organismi e/o

b) le organizzazioni aventi lo scopo di tutelare gli interessi di cui all'articolo 1, secondo i criteri stabiliti dal loro diritto nazionale.

Articolo 4

Violazioni intracomunitarie

1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie a garantire che, in caso di violazione avente origine nel proprio territorio, ogni ente legittimato di un altro Stato membro, qualora gli interessi che esso tutela siano interessi lesi da detta violazione, possa adire l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa di cui all'articolo 2, previa presentazione dell'elenco di cui al paragrafo 3. Gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative riconoscono tale elenco come prova di capacità di agire dell'ente legittimato, fermo restando il loro diritto di valutare se, nel caso di specie, lo scopo di tale ente giustifichi l'azione.

2. Ai fini delle violazioni intracomunitarie, e fatti salvi i diritti riconosciuti dalla legislazione nazionale ad altri enti, gli Stati membri, su richiesta dei loro enti legittimati, comunicano alla Commissione che detti enti sono legittimati a proporre ricorsi e azioni a norma dell'articolo 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione e lo scopo di detti enti nazionali legittimati.

3. La Commissione redige l'elenco degli enti legittimati di cui al paragrafo 2, con l'indicazione del loro scopo. Tali elenchi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; le modifiche apportate a tali elenchi sono pubblicate senza indugio; l'elenco aggiornato è pubblicato ogni sei mesi.

Articolo 5

Consultazione preliminare

1. Gli Stati membri possono prevedere o lasciare in vigore disposizioni in base alle quali la parte che intende proporre ricorso o azione possa farlo unicamente dopo aver cercato di porre termine alla violazione in consultazione o con la parte convenuta o con la parte convenuta ed un ente legittimato a norma dell'articolo 3, lettera a), dello Stato membro in cui viene proposto il ricorso o l'azione. Spetta allo Stato membro decidere se la parte che intende proporre ricorso o azione debba consultare o meno l'ente legittimato. Qualora non venga posto termine alla violazione entro le due settimane successive al ricevimento della richiesta di consultazione, la parte interessata può presentare senza indugio un ricorso od un'azione per provvedimento inibitorio.

2. Le modalità di consultazione preliminare decise dagli Stati membri sono notificate alla Commissione e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Relazioni

1. Ogni tre anni e per la prima volta entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

2. Nella prima relazione, la Commissione esamina in particolare:

- il campo di applicazione della presente direttiva in relazione alla tutela degli interessi collettivi delle persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

- il campo di applicazione della presente direttiva come definito dalle direttive elencate nell'allegato;

- la funzione svolta dalla consultazione preliminare di cui all'articolo 5, ai fini della tutela efficace dei consumatori.

Se del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica della presente direttiva.

Articolo 7

Disposizioni relative ad una più ampia legittimazione ad agire

La presente direttiva non osta al mantenimento in vigore o all'adozione da parte degli Stati membri di norme che prevedono sul piano nazionale una più ampia legittimazione ad agire agli enti legittimati, nonché a qualsiasi interessato.

Articolo 8

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro 30 mesi dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 1998.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J.M. Gil-Robles

 

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Brown

Allegato

Elenco delle direttive di cui all'articolo 1 [*]

1. Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (G.U.C.E. L 250 del 19. 9. 1984, pag. 17).

2. Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (G.U.C.E. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 31).

3. Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (G.U.C.E. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 48), modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE (G.U.C.E. L 101 dell'1. 4. 1998, pag. 17).

4. Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: articoli da 10 a 21 (G.U.C.E. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23), modificata dalla direttiva 97/36/CE (G.U.C.E. L 202 del 30. 7. 1997, pag. 60).

5. Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso" (G.U.C.E. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 59).

6. Direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano (G.U.C.E. L 113 del 30. 4. 1992, pag. 13).

7. Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (G.U.C.E. L 95 del 21. 4. 1993, pag. 29).

8. Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (G.U.C.E. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 83).

9. Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda i contratti negoziati a distanza (G.U.C.E. L 144 del 4. 6. 1997, pag. 19).

10. Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (G.U.C.E. L 171 7. 7. 1999) (3).

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