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Direttiva n. 98/27/CE del 19
maggio 1998.
Direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli
interessi dei consumatori
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione
europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo
189 B del trattato,
(1) considerando che alcune direttive, il cui elenco
figura nell'allegato della presente direttiva, stabiliscono regole in
materia di tutela degli interessi dei consumatori;
(2) considerando che i meccanismi esistenti
attualmente sia sul piano nazionale che su quello comunitario per
assicurare il rispetto di tali direttive non sempre consentono di porre
termine tempestivamente alle violazioni che ledono gli interessi
collettivi dei consumatori; che per interessi collettivi si intendono
gli interessi che non ricomprendono la somma degli interessi di
individui lesi da una violazione; che ciò non pregiudica i ricorsi e le
azioni individuali proposti da privati lesi da una violazione;
(3) considerando che, al fine di far cessare pratiche
illecite in base alle disposizioni nazionali applicabili, l'efficacia
delle misure nazionali che recepiscono le direttive summenzionate
incluse le misure di tutela che vanno oltre il livello prescritto dalle
direttive stesse, purché siano compatibili con il trattato e
autorizzate da tali direttive, può essere ostacolata allorché tali
pratiche producono effetti in uno Stato membro diverso da quello in cui
hanno origine;
(4) considerando che tali difficoltà nuocciono al
corretto funzionamento del mercato interno, in quanto basta trasferire
il punto di partenza di una pratica illecita per essere al riparo da
qualsiasi forma di applicazione della legge e che ciò costituisce una
distorsione della concorrenza;
(5) considerando che queste stesse difficoltà sono
tali da intaccare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e
possono limitare la portata dell'azione delle organizzazioni
rappresentative degli interessi collettivi dei consumatori o degli
organismi pubblici indipendenti, specificamente preposti alla tutela
degli interessi collettivi dei consumatori, i quali sono lesi da una
pratica che viola il diritto comunitario;
(6) considerando che le pratiche menzionate
travalicano spesso le frontiere tra gli Stati membri; che è quindi
necessario e urgente ravvicinare in una certa misura le disposizioni
nazionali che consentono di far cessare dette pratiche illecite a
prescindere dal paese in cui la pratica illecita ha prodotto effetti;
che, per quanto riguarda la giurisdizione, ciò non deve ostare
all'applicazione delle regole del diritto internazionale privato e delle
convenzioni in vigore tra gli Stati membri, tenendo conto tuttavia degli
obblighi generali imposti agli Stati membri dal trattato, in particolare
quelli connessi al corretto funzionamento del mercato interno;
(7) considerando che l'obiettivo dell'iniziativa
prevista può essere realizzato soltanto dalla Comunità e che spetta
quindi ad essa agire;
(8) considerando che l'articolo 3 B, terzo comma, del
trattato impone al legislatore comunitario di non andare al di là di
quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato;
che, a norma di tale articolo, è importante tenere conto per quanto
possibile delle peculiarità dei sistemi giuridici nazionali accordando
agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse alternative
aventi effetti equivalenti;
che gli organi giurisdizionali o le autorità
amministrative competenti a pronunciarsi sui ricorsi o le azioni di cui
all'articolo 2 della presente direttiva hanno il diritto di esaminare
gli effetti delle decisioni precedenti;
(9) considerando che una di tali alternative dovrebbe
prevedere che uno o più organismi pubblici indipendenti specificamente
preposti alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori
esercitino i diritti di ricorso e di azione contemplati dalla presente
direttiva; che un'altra alternativa dovrebbe prevedere l'esercizio di
tali diritti ad opera delle organizzazioni il cui scopo è la tutela
degli interessi collettivi dei consumatori secondo i criteri stabiliti
dalla legislazione nazionale;
(10) considerando che gli Stati membri dovrebbero
essere in grado di scegliere una delle due alternative oppure cumularle
nel designare sul piano nazionale gli organismi e/o le organizzazioni
legittimati ai fini della presente direttiva;
(11) considerando che, per quanto riguarda le
violazioni intracomunitarie, il principio del riconoscimento reciproco
dovrebbe essere applicato a tali organismi e/o organizzazioni; che gli
Stati membri, su richiesta dei loro enti nazionali, dovrebbero
comunicare alla Commissione la denominazione e lo scopo degli enti
nazionali legittimati a promuovere ricorsi o azioni nei rispettivi paesi
in base alle disposizioni della presente direttiva;
(12) considerando che è compito della Commissione
assicurare la pubblicazione dell'elenco di questi enti legittimati sulla
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; che, fino alla pubblicazione
di una dichiarazione contraria, si presume che un ente legittimato abbia
capacità di agire;
(13) considerando che gli Stati membri dovrebbero
poter prevedere un obbligo di consultazione preliminare a carico della
parte che intende chiedere un provvedimento inibitorio, onde consentire
alla parte convenuta di porre termine alla violazione contestata; che
gli Stati membri dovrebbero poter prescrivere che tale consultazione
preliminare avvenga congiuntamente con un organismo pubblico
indipendente designato dagli Stati membri interessati;
(14) considerando che nel caso in cui gli Stati
membri stabiliscono che è necessaria una consultazione preliminare,
occorre definire un termine massimo di due settimane successive alla
ricezione della richiesta di consultazione al di là del quale, qualora
non venga posto termine alla violazione, l'ente qualificato interessato
ha il diritto di adire senza indugio l'organo giurisdizionale o
l'autorità amministrativa competente;
(15) considerando che è opportuno che la Commissione
riferisca in merito al funzionamento della presente direttiva e, in
particolare, sul suo campo di applicazione e sull'esercizio della
consultazione preliminare;
(16) considerando che l'applicazione della presente
direttiva non dovrebbe ostare all'applicazione delle regole comunitarie
in materia di concorrenza, hanno adottato la presente direttiva:
Articolo 1
Campo d'applicazione
1. La presente direttiva ha per oggetto il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri relative ai provvedimenti inibitori di
cui all'articolo 2 volti a tutelare gli interessi collettivi dei
consumatori contemplati nelle direttive riportate in allegato, al fine
di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.
2. Ai fini della presente direttiva per violazione si
intende qualsiasi atto contrario alle disposizioni delle direttive
riportate in allegato, così come recepite nell'ordinamento interno
degli Stati membri, che leda gli interessi collettivi di cui al
paragrafo 1.
Articolo 2
Provvedimenti inibitori
1. Gli Stati membri designano gli organi
giurisdizionali o le autorità amministrative competenti a deliberare su
ricorsi o azioni proposti dagli enti legittimati a norma dell'articolo 3
ai seguenti fini:
a) ordinare con la debita sollecitudine e, se del
caso, con procedimento d'urgenza, la cessazione o l'interdizione di
qualsiasi violazione;
b) se del caso, prevedere misure quali la
pubblicazione, integrale o parziale, della decisione, in una forma
ritenuta adeguata e/o la pubblicazione di una dichiarazione
rettificativa al fine di eliminare gli effetti perduranti della
violazione;
c) nella misura in cui l'ordinamento giuridico dello
Stato membro interessato lo permetta, condannare la parte soccombente a
versare al Tesoro pubblico o ad altro beneficiario designato nell'ambito
o a norma della legislazione nazionale, in caso di non esecuzione della
decisione entro il termine fissato dall'organo giurisdizionale o dalle
autorità amministrative, un importo determinato per ciascun giorno di
ritardo o qualsiasi altro importo previsto dalla legislazione nazionale
al fine di garantire l'esecuzione delle decisioni.
2. La presente direttiva non osta all'applicazione
delle regole di diritto internazionale privato sulla legge applicabile e
comporta, di norma, l'applicazione della legge dello Stato membro in cui
ha origine la violazione o della legge dello Stato membro in cui la
violazione produce i suoi effetti.
Articolo 3
Enti legittimati a proporre ricorsi ed azioni
Ai fini della presente direttiva, per "ente
legittimato" si intende qualsiasi organismo o organizzazione,
debitamente costituito secondo la legislazione di uno Stato membro, che
ha un legittimo interesse a far rispettare le disposizioni di cui
all'articolo 1 e in particolare:
a) uno o più organismi pubblici indipendenti,
specificamente preposti alla tutela degli interessi di cui all'articolo
1, negli Stati membri in cui esistono simili organismi e/o
b) le organizzazioni aventi lo scopo di tutelare gli
interessi di cui all'articolo 1, secondo i criteri stabiliti dal loro
diritto nazionale.
Articolo 4
Violazioni intracomunitarie
1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie
a garantire che, in caso di violazione avente origine nel proprio
territorio, ogni ente legittimato di un altro Stato membro, qualora gli
interessi che esso tutela siano interessi lesi da detta violazione,
possa adire l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa di cui
all'articolo 2, previa presentazione dell'elenco di cui al paragrafo 3.
Gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative riconoscono
tale elenco come prova di capacità di agire dell'ente legittimato,
fermo restando il loro diritto di valutare se, nel caso di specie, lo
scopo di tale ente giustifichi l'azione.
2. Ai fini delle violazioni intracomunitarie, e fatti
salvi i diritti riconosciuti dalla legislazione nazionale ad altri enti,
gli Stati membri, su richiesta dei loro enti legittimati, comunicano
alla Commissione che detti enti sono legittimati a proporre ricorsi e
azioni a norma dell'articolo 2. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione la denominazione e lo scopo di detti enti nazionali
legittimati.
3. La Commissione redige l'elenco degli enti
legittimati di cui al paragrafo 2, con l'indicazione del loro scopo.
Tali elenchi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee; le modifiche apportate a tali elenchi sono pubblicate senza
indugio; l'elenco aggiornato è pubblicato ogni sei mesi.
Articolo 5
Consultazione preliminare
1. Gli Stati membri possono prevedere o lasciare in
vigore disposizioni in base alle quali la parte che intende proporre
ricorso o azione possa farlo unicamente dopo aver cercato di porre
termine alla violazione in consultazione o con la parte convenuta o con
la parte convenuta ed un ente legittimato a norma dell'articolo 3,
lettera a), dello Stato membro in cui viene proposto il ricorso o
l'azione. Spetta allo Stato membro decidere se la parte che intende
proporre ricorso o azione debba consultare o meno l'ente legittimato.
Qualora non venga posto termine alla violazione entro le due settimane
successive al ricevimento della richiesta di consultazione, la parte
interessata può presentare senza indugio un ricorso od un'azione per
provvedimento inibitorio.
2. Le modalità di consultazione preliminare decise
dagli Stati membri sono notificate alla Commissione e sono pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 6
Relazioni
1. Ogni tre anni e per la prima volta entro cinque
anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione
presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione
sull'applicazione della presente direttiva.
2. Nella prima relazione, la Commissione esamina in
particolare:
- il campo di applicazione della presente direttiva
in relazione alla tutela degli interessi collettivi delle persone che
esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale;
- il campo di applicazione della presente direttiva
come definito dalle direttive elencate nell'allegato;
- la funzione svolta dalla consultazione preliminare
di cui all'articolo 5, ai fini della tutela efficace dei consumatori.
Se del caso, la relazione è corredata di proposte di
modifica della presente direttiva.
A