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Dir. 1999/93/CE del 13 dicembre
1999
Direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio
relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche.
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione
europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare gli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo
251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) il 16 aprile 1997 la Commissione ha presentato al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al
Comitato delle regioni una comunicazione relativa ad un'iniziativa
europea in materia di commercio elettronico;
(2) l'8 ottobre 1997 la Commissione ha presentato al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al
Comitato delle regioni una comunicazione intitolata "Garantire la
sicurezza e l'affidabilità nelle comunicazioni elettroniche - Verso la
definizione di un quadro europeo in materia di firme digitali e di
cifratura";
(3) il 1° dicembre 1997 il Consiglio ha invitato la
Commissione a presentare quanto prima una proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle firme digitali;
(4) le comunicazioni elettroniche e il commercio
elettronico necessitano di firme elettroniche e dei servizi ad esse
relativi, atti a consentire l'autenticazione dei dati; la divergenza
delle norme in materia di riconoscimento giuridico delle firme
elettroniche e di accreditamento dei prestatori di servizi di
certificazione negli Stati membri può costituire un grave ostacolo
all'uso delle comunicazioni elettroniche e del commercio elettronico;
invece, un quadro comunitario chiaro relativo alle condizioni che si
applicano alle firme elettroniche rafforzerà la fiducia nelle nuove
tecnologie e la loro accettazione generale; la normativa negli Stati
membri non dovrebbe essere di ostacolo alla libera circolazione di beni
e di servizi nel mercato interno;
(5) occorrerebbe promuovere l'interoperabilità dei
prodotti di firma elettronica; a norma dell'articolo 14 del trattato, il
mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale
è assicurata la libera circolazione delle merci; per garantire la
libera circolazione nell'ambito del mercato interno e infondere fiducia
nelle firme elettroniche, è necessaria la conformità ai requisiti
essenziali specifici relativi ai prodotti di firma elettronica, fatti
salvi il regolamento (CE) n. 3381/94 del
Consiglio, del 19 dicembre 1994, che istituisce un regime comunitario di
controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, e la decisione
94/942/PESC del Consiglio del 19 dicembre 1994, relativa
all'azione comune adottata dal Consiglio riguardante il controllo delle
esportazioni di beni a duplice uso;
(6) la presente direttiva non armonizza la fornitura
di servizi rispetto al carattere riservato dell'informazione quando sono
oggetto di disposizioni nazionali inerenti all'ordine pubblico o alla
pubblica sicurezza;
(7) il mercato interno consente anche la libera
circolazione delle persone la quale si traduce in una maggiore
necessità, per i cittadini dell'Unione europea e per le persone che vi
risiedono, di trattare con le autorità di Stati membri diversi da
quello in cui risiedono; la disponibilità di comunicazioni elettroniche
potrebbe essere di grande aiuto a questo riguardo;
(8) la rapida evoluzione tecnologica e il carattere
globale di Internet rendono necessario un approccio aperto alle varie
tecnologie e servizi che consentono di autenticare i dati in modo
elettronico;
(9) le firme elettroniche verranno usate in svariate
circostanze ed applicazioni, che comporteranno un'ampia gamma di nuovi
servizi e prodotti facenti uso di firme elettroniche o ad esse
collegati; la definizione di tali prodotti e servizi non dovrebbe essere
limitata al rilascio e alla gestione di certificati, ma comprenderebbe
anche ogni altro servizio e prodotto facente uso di firme elettroniche,
o ad esse ausiliario, quali servizi di immatricolazione, servizi di
apposizione del giorno e dell'ora, servizi di repertorizzazione, servizi
informatici o di consulenza relativi alle firme elettroniche;
(10) il mercato interno consente ai prestatori di
servizi di certificazione di sviluppare le proprie attività
transfrontaliere ai fini di accrescere la competitività e, pertanto, di
offrire ai consumatori e alle imprese nuove opportunità di scambiare
informazioni e di effettuare negozi per via elettronica in modo sicuro,
indipendentemente dalle frontiere; al fine di stimolare la prestazione
su scala comunitaria di servizi di certificazione sulle reti aperte, i
prestatori di servizi di certificazione dovrebbero essere liberi di
fornire i rispettivi servizi senza preventiva autorizzazione; per
autorizzazione preventiva non si intende soltanto qualsiasi permesso che
il prestatore di servizi interessato deve ottenere dalle autorità
nazionali prima di poter fornire i propri servizi di certificazione, ma
anche ogni altra misura avente effetto equivalente;
(11) i sistemi di accreditamento facoltativo intesi a
migliorare il livello di servizio fornito possono offrire ai prestatori
di servizi di certificazione il quadro appropriato per l'ulteriore
sviluppo dei loro servizi verso i livelli di fiducia, sicurezza e
qualità richiesti dall'evoluzione del mercato; tali sistemi dovrebbero
incoraggiare lo sviluppo di prassi ottimali tra i prestatori di servizi
di certificazione; questi ultimi dovrebbero essere liberi di aderire a
tali sistemi di accreditamento e di trarne vantaggio;
(12) i servizi di certificazione possono essere
forniti o da un'entità pubblica ovvero da una persona giuridica o
fisica quando è costituita secondo il diritto nazionale; gli Stati
membri non dovrebbero vietare ai prestatori di servizi di certificazione
di operare al di fuori dei sistemi di accreditamento facoltativo; si
dovrebbe garantire che tali sistemi di accreditamento non riducano la
concorrenza nel settore dei servizi di certificazione;
(13) gli Stati membri possono decidere come garantire
il controllo del rispetto delle disposizioni contenute nella presente
direttiva; quest'ultima non esclude l'istituzione di sistemi di
controllo basati sul settore privato; la presente direttiva non obbliga
i prestatori di servizi di certificazione a chiedere il controllo in
base a un qualsiasi sistema d'accreditamento applicabile;
(14) è importante raggiungere l'equilibrio tra le
esigenze dei consumatori e le esigenze delle imprese;
(15) considerando che l'allegato III prevede
requisiti relativi a dispositivi per la creazione di una firma sicura al
fine di assicurare la funzionalità delle firme elettroniche avanzate;
esso non contempla la globalità dell'ambiente del sistema in cui tali
dispositivi operano; il funzionamento del mercato interno impone alla
Commissione e agli Stati membri un'azione rapida al fine di permettere
la designazione degli organismi preposti alla valutazione della
conformità dei dispositivi di firma sicura rispetto all'allegato III;
per rispondere alle esigenze del mercato, la valutazione della
conformità deve essere tempestiva ed efficiente;
(16) la presente direttiva contribuisce all'uso e al
riconoscimento giuridico delle firme elettroniche nell'ambito della
Comunità; le firme elettroniche usate esclusivamente all'interno di
sistemi basati su accordi volontari di diritto privato fra un numero
determinato di partecipanti non esigono una disciplina legislativa
comune; nella misura consentita dal diritto nazionale, andrebbe
rispettata la libertà delle parti di accordarsi sulle condizioni di
accettazione dei dati firmati in modo elettronico; alle firme
elettroniche utilizzate in tali sistemi non dovrebbero essere negate
l'efficacia giuridica e l'ammissibilità come mezzo probatorio nei
procedimenti giudiziari;
(17) la presente direttiva non è diretta ad
armonizzare le normative nazionali sui contratti, in particolare in
materia di conclusione ed esecuzione dei contratti, od altre formalità
di natura extracontrattuale concernenti l'apposizione di firme; per tale
motivo, le disposizioni sugli effetti giuridici delle firme elettroniche
non dovrebbero pregiudicare i requisiti formali previsti dal diritto
nazionale sulla conclusione dei contratti o le regole di determinazione
del luogo della conclusione del contratto;
(18) la registrazione e la copia di dati per la
creazione di una firma potrebbero costituire una minaccia per la
validità giuridica delle firme elettroniche;
(19) le firme elettroniche saranno utilizzate nel
settore pubblico nell'ambito delle amministrazioni nazionali e
comunitarie e nelle comunicazioni tra tali amministrazioni nonché con i
cittadini e gli operatori economici, ad esempio nei settori degli
appalti pubblici, della fiscalità, della previdenza sociale, della
sanità e dell'amministrazione della giustizia;
(20) criteri armonizzati relativi agli effetti
giuridici delle firme elettroniche manterranno un quadro giuridico
coerente in tutta la Comunità; il diritto nazionale stabilisce
differenti requisiti per la validità giuridica delle firme autografe; i
certificati possono essere usati per confermare l'identità di una
persona che ricorre alla firma elettronica; le firme elettroniche
avanzate basate su un certificato qualificato mirano ad un più alto
livello di sicurezza; le firme elettroniche avanzate basate su un
certificato qualificato e create mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura possono essere considerate giuridicamente
equivalenti alle firme autografe solo se sono rispettati i requisiti per
le firme autografe;
(21) al fine di contribuire all'accettazione generale
dei metodi di autenticazione elettronici, è necessario garantire che le
firme elettroniche possano essere utilizzate come prove nei procedimenti
giudiziari in tutti gli Stati membri; il riconoscimento giuridico delle
firme elettroniche dovrebbe basarsi su criteri oggettivi e non essere
connesso ad un'autorizzazione rilasciata al prestatore di servizi di
certificazione interessato; il diritto nazionale disciplina la
definizione dei campi giuridici in cui possono essere impiegati
documenti elettronici e firme elettroniche; la presente direttiva lascia
impregiudicata la facoltà degli organi giurisdizionali nazionali di
deliberare in merito alla conformità rispetto ai requisiti della
presente direttiva e non lede le norme nazionali in materia di libero
uso delle prove in giudizio;
(22) la responsabilità dei prestatori di servizi di
certificazione che forniscono tali servizi al pubblico è disciplinata
dal diritto nazionale;
(23) lo sviluppo del commercio elettronico
internazionale rende necessarie soluzioni transfrontaliere che
coinvolgano i paesi terzi; al fine di assicurare l'interoperabilità a
livello globale, potrebbero essere utili accordi su regole multilaterali
con paesi terzi concernenti il riconoscimento reciproco dei servizi di
certificazione;
(24) al fine di accrescere la fiducia da parte degli
utenti nelle comunicazioni elettroniche e nel commercio elettronico, i
prestatori di servizi di certificazione devono osservare la legislazione
in materia di protezione dei dati e la vita privata degli individui;
(25) le disposizioni sull'uso degli pseudonimi nei
certificati non dovrebbe impedire agli Stati membri di chiedere
l'identificazione delle persone in base alla normativa comunitaria o
alla legislazione nazionale;
(26) le misure necessarie per l'attuazione della
presente direttiva devono essere adottate ai sensi dell'articolo 2 della
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione;
(27) due anni dopo la sua attuazione la Commissione
presenterà una relazione su questa direttiva al fine di garantire tra
l'altro che il progresso tecnologico o il mutamento del quadro giuridico
non abbiano creato ostacoli al raggiungimento degli obiettivi sanciti
nella stessa; la Commissione dovrebbe esaminare le implicazioni dei
settori tecnici connessi e presentare una relazione al riguardo al
Parlamento europeo e al Consiglio;
(28) secondo i principi di sussidiarietà e
proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo della
creazione di un quadro giuridico armonizzato per la fornitura di firme
elettroniche e dei servizi relativi non può essere sufficientemente
realizzato dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a
livello comunitario; la presente direttiva non va al di là di quanto
necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato, hanno adottato la presente direttiva:
Articolo 1
Ambito di applicazione.
La presente direttiva è volta ad agevolare l'uso
delle firme elettroniche e a contribuire al loro riconoscimento
giuridico. Essa istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche
e taluni servizi di certificazione al fine di garantire il corretto
funzionamento del mercato interno.
Essa non disciplina aspetti relativi alla conclusione
e alla validità dei contratti o altri obblighi giuridici quando
esistono requisiti relativi alla forma prescritti dal diritto nazionale
o comunitario, né pregiudica le norme e i limiti che disciplinano l'uso
dei documenti contenuti nel diritto nazionale o comunitario.
Articolo 2
Definizioni.
Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti
definizioni:
1) "firma elettronica", dati in forma
elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad
altri dati elettronici ed utilizzata come metodo di autenticazione;
2) "firma elettronica avanzata", una firma
elettronica che soddisfi i seguenti requisiti:
a) essere connessa in maniera unica al firmatario;
b) essere idonea ad identificare il firmatario;
c) essere creata con mezzi sui quali il firmatario
può conservare il proprio controllo esclusivo;
d) essere collegata ai dati cui si riferisce in modo
da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di detti
dati;
3) "firmatario", una persona che detiene un
dispositivo per la creazione di una firma e agisce per conto proprio o
per conto della persona fisica o giuridica o dell'entità che
rappresenta;
4) "dati per la creazione di una firma",
dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche private, utilizzati
dal firmatario per creare una firma elettronica;
5) "dispositivo per la creazione di una
firma", un software configurato o un hardware usato per applicare i
dati per la creazione di una firma;
6) "dispositivo per la creazione di una firma
sicura", un dispositivo per la creazione di una firma che soddisfa
i requisiti di cui all'allegato III;
7) "dati per la verifica della firma",
dati, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per
verificare una firma elettronica;
8) "dispositivo di verifica della firma",
un software configurato o un hardware usato per applicare i dati di
verifica della firma;
9) "certificato", un attestato elettronico
che collega i dati di verifica della firma ad una persona e conferma
l'identità di tale persona;
10) "certificato qualificato", un
certificato conforme ai requisiti di cui all'allegato I e fornito da un
prestatore di servizi di certificazione che soddisfa i requisiti di cui
all'allegato II;
11) "prestatore di servizi di
certificazione", un'entità o una persona fisica o giuridica che
rilascia certificati o fornisce altri servizi connessi alle firme
elettroniche;
12) "prodotto di firma elettronica",
hardware o software, oppure i componenti pertinenti dei medesimi,
destinati ad essere utilizzati da un prestatore di servizi di
certificazione per la prestazione di servizi di firma elettronica oppure
per la creazione o la verifica di firme elettroniche;
13) "accreditamento facoltativo", qualsiasi
permesso che stabilisca diritti ed obblighi specifici della fornitura di
servizi di certificazione, il quale sia concesso, su richiesta del
prestatore di servizi di certificazione interessato, dall'organismo
pubblico o privato preposto all'elaborazione e alla sorveglianza del
rispetto di tali diritti ed obblighi, fermo restando che il prestatore
di servizi di certificazione non è autorizzato ad esercitare i diritti
derivanti dal permesso fino a che non abbia ricevuto la decisione da
parte dell'organismo.
Articolo 3
Accesso al mercato.
1. Gli Stati membri non subordinano ad autorizzazione
preventiva la prestazione di servizi di certificazione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri
possono introdurre o conservare sistemi di accreditamento facoltativi
volti a fornire servizi di certificazione di livello più elevato. Tutte
le condizioni relative a tali sistemi devono essere obiettive,
trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Gli Stati membri non
possono limitare il numero di prestatori di servizi di certificazione
accreditati per motivi che rientrano nell'ambito di applicazione della
presente direttiva.
3. Ciascuno Stato membro provvede affinché venga
istituito un sistema appropriato che consenta la supervisione dei
prestatori di servizi di certificazione stabiliti nel loro territorio e
rilasci al pubblico certificati qualificati.
4. La conformità dei dispositivi per la creazione di
una firma sicura ai requisiti di cui all'allegato III è determinata dai
pertinenti organismi pubblici o privati designati dagli Stati membri.
Secondo la procedura di cui all'articolo 9 la Commissione fissa i
criteri in base ai quali gli Stati membri stabiliscono se un organismo
può essere designato.
La conformità ai requisiti di cui all'allegato III
accertata dagli organismi di cui al primo comma è riconosciuta da tutti
gli Stati membri.
5. Secondo la procedura di cui all'articolo 9 la
Commissione può determinare e pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee i numeri di riferimento di norme generalmente
riconosciute relative a prodotti di firma elettronica. Un prodotto di
firma elettronica conforme a tali norme viene considerato dagli Stati
membri conforme ai requisiti di cui all'allegato II, lettera f) e
all'allegato III.
6. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per
promuovere lo sviluppo e l'uso dei dispositivi di verifica della firma,
alla luce delle raccomandazioni per la verifica della firma sicura di
cui all'allegato IV e nell'interesse dei consumatori.
7. Gli Stati membri possono assoggettare l'uso delle
firme elettroniche nel settore pubblico ad eventuali requisiti
supplementari. Tali requisiti debbono essere obiettivi, trasparenti,
proporzionati e non discriminatori e riguardare unicamente le
caratteristiche specifiche dell'uso di cui trattasi. Tali requisiti non
possono rappresentare un ostacolo ai servizi transfrontalieri per i
cittadini.
Articolo 4
Principi del mercato interno.
1. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni
nazionali da esso adottate in base alla presente direttiva ai prestatori
di servizi di certificazione stabiliti nel suo territorio e ai servizi
da essi forniti. Gli Stati membri non possono limitare la prestazione di
servizi di certificazione originati in un altro Stato membro nella
materia disciplinata dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri consentono ai prodotti di firma
elettronica conformi alla presente direttiva di circolare liberamente
nel mercato interno.
Articolo 5
Effetti giuridici delle firme elettroniche.
1. Gli Stati membri provvedono a che le firme
elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e create
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura:
a) posseggano i requisiti legali di una firma in
relazione ai dati in forma elettronica così come una firma autografa li
possiede per dati cartacei; e
b) siano ammesse come prova in giudizio.
2. Gli Stati membri provvedono affinché una firma
elettronica non sia considerata legalmente inefficace e inammissibile
come prova in giudizio unicamente a causa del fatto che è:
- in forma elettronica, o
- non basata su un certificato qualificato, o
- non basata su un certificato qualificato rilasciato
da un prestatore di servizi di certificazione accreditato, ovvero
- non creata da un dispositivo per la creazione di
una firma sicura.
Articolo 6
Responsabilità.
1. Gli Stati membri provvedono almeno a che il
prestatore di servizi di certificazione che rilascia al pubblico un
certificato come certificato qualificato o che garantisce al pubblico
tale certificato, sia responsabile per danni provocati a entità o
persone fisiche o giuridiche che facciano ragionevole affidamento su
detto certificato:
a) per quanto riguarda l'esattezza di tutte le
informazioni contenute nel certificato qualificato a partire dalla data
di rilascio e il fatto che esso contenga tutti i dati prescritti per un
certificato qualificato,
b) per la garanzia che, al momento del rilascio del
certificato, il firmatario identificato nel certificato qualificato
detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per
la verifica della firma riportati o identificati nel certificato,
c) la garanzia che i dati per la creazione della
firma e i dati per la verifica della firma possano essere usati in modo
complementare, nei casi in cui il fornitore di servizi di certificazione
generi entrambi,
a meno che il prestatore di servizi di certificazione
provi di aver agito senza negligenza.
2. Gli Stati membri provvedono almeno a che il
prestatore di servizi di certificazione che rilascia al pubblico un
certificato come certificato qualificato sia responsabile, nei confronti
di entità o di persone fisiche o giuridiche che facciano ragionevole
affidamento sul certificato, dei danni provocati, per la mancata
registrazione della revoca del certificato, a meno che provi di aver
agito senza negligenza.
3. Gli Stati membri provvedono a che un prestatore di
servizi di certificazione possa indicare, in un certificato qualificato,
i limiti d'uso di detto certificato, purché tali limiti siano
riconoscibili da parte dei terzi. Il prestatore di servizi di
certificazione deve essere esentato dalla responsabilità per i danni
derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti
posti nello stesso.
4. Gli Stati membri provvedono affinché un
prestatore di servizi di certificazione abbia la facoltà di indicare
nel certificato qualificato un valore limite per i negozi per i quali
può essere usato il certificato, purché tali limiti siano
riconoscibili da parte dei terzi.
Il prestatore di servizi di certificazione non è
responsabile dei danni risultanti dal superamento di detto limite
massimo.
5. I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicata la direttiva
93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le
clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
Articolo 7
Aspetti internazionali.
1. Gli Stati membri provvedono a che i certificati
rilasciati al pubblico come certificati qualificati da un prestatore di
servizi di certificazione stabilito in un paese terzo siano riconosciuti
giuridicamente equivalenti ai certificati rilasciati da un prestatore di
servizi di certificazione stabilito nella Comunità, in presenza di una
delle seguenti condizioni:
a) il prestatore di servizi di certificazione
possiede i requisiti di cui alla presente direttiva e sia stato
accreditato in virtù di un sistema di accreditamento facoltativo
stabilito in uno Stato membro, oppure
b) il certificato è garantito da un prestatore di
servizi di certificazione stabilito nella Comunità, in possesso dei
requisiti di cui alla presente direttiva, oppure
c) il certificato o il prestatore di servizi di
certificazione è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o
multilaterale tra la Comunità e paesi terzi o organizzazioni
internazionali.
2. Al fine di agevolare servizi di certificazione
transfrontalieri con paesi terzi e il riconoscimento giuridico delle
firme elettroniche avanzate che hanno origine in paesi terzi, la
Commissione presenta, se del caso, proposte miranti all'effettiva
attuazione di norme e di accordi internazionali applicabili ai servizi
di certificazione. In particolare, ove necessario, essa presenta al
Consiglio proposte relative a mandati per la negoziazione di accordi
bilaterali e multilaterali con paesi terzi e organizzazioni
internazionali. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.
3. Ogniqualvolta la Commissione è informata di
difficoltà che le imprese comunitarie incontrano riguardo all'accesso
al mercato di paesi terzi, essa può, se necessario, presentare al
Consiglio proposte in merito a un appropriato mandato di negoziato per
ottenere diritti paragonabili per le imprese comunitarie in tali paesi
terzi. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.
Le misure adottate a norma di questo paragrafo
lasciano impregiudicati gli obblighi della Comunità e degli Stati
membri derivanti da accordi internazionali in materia.
Articolo 8
Protezione dei dati.
1. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di
servizi di certificazione e gli organismi nazionali responsabili
dell'accreditamento o della supervisione si conformino alla direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati.
2. Gli Stati membri consentono a un prestatore di
servizi di certificazione che rilascia certificati al pubblico di
raccogliere dati personali solo direttamente dalla persona cui si
riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura
necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato. I dati non
possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso
consenso della persona cui si riferiscono.
3. Fatti salvi gli effetti giuridici che la
legislazione nazionale attribuisce agli pseudonimi, gli Stati membri non
vietano al prestatore di servizi di certificazione di riportare sul
certificato uno pseudonimo in luogo del nome del firmatario.
Articolo 9
Comitato.
1. La Commissione è assistita da un "comitato
per la firma elettronica", in prosieguo denominato "il
comitato".
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente
paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione
1999/468/CE, tenuto conto dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione
1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 10
Compiti del comitato.
Il comitato precisa i requisiti di cui agli allegati
della presente direttiva, i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e
le norme generalmente riconosciute per i prodotti di firma elettronica
istituite e pubblicate a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, secondo la
procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
Articolo 11
Notificazione.
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e
agli altri Stati membri le seguenti informazioni:
a) sistemi di accreditamento facoltativi nazionali ed
ogni requisito supplementare a norma dell'articolo 3, paragrafo 7;
b) nomi e indirizzi degli organismi nazionali
responsabili dell'accreditamento e della supervisione nonché degli
organismi di cui all'articolo 3, paragrafo 4;
c) i nomi e gli indirizzi di tutti i prestatori di
servizi di certificazione nazionali accreditati.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 e le loro
eventuali variazioni sono notificate agli Stati membri al più presto.
Articolo 12
Riesame.
1. Entro il 19 luglio 2003 la Commissione riesamina
l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione in
merito al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Nel riesame si valuta, tra l'altro, se l'ambito di
applicazione della presente direttiva debba essere modificato per tener
conto dei progressi tecnologici, dell'evoluzione del mercato e degli
sviluppi giuridici. La relazione include in particolare una valutazione,
sulla base dell'esperienza acquisita, degli aspetti relativi
all'armonizzazione. La relazione è corredata, se del caso, di proposte
legislative.
Articolo 13
Attuazione.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva anteriormente al 19 luglio 2001. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano
nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 14
Entrata in vigore.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 15
Destinatari.
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1999.
Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. Fontaine
Per il Consiglio
Il Presidente
S. Hassi
Allegato I
Requisiti relativi ai
certificati qualificati
I certificati qualificati devono includere:
a) l'indicazione che il certificato rilasciato è un
certificato qualificato;
b) l'identificazione e lo Stato nel quale è
stabilito il prestatore di servizi di certificazione;
c) il nome del firmatario del certificato o uno
pseudonimo identificato come tale;
d) l'indicazione di un attributo specifico del
firmatario, da includere se pertinente, a seconda dello scopo per cui il
certificato è richiesto;
e) i dati per la verifica della firma corrispondenti
ai dati per la creazione della firma sotto il controllo del firmatario;
f) un'indicazione dell'inizio e del termine del
periodo di validità del certificato;
g) il codice d'identificazione del certificato;
h) la firma elettronica avanzata del prestatore di
servizi di certificazione che ha rilasciato il certificato;
i) i limiti d'uso del certificato, ove applicabili; e
j) i limiti del valore dei negozi per i quali il
certificato può essere usato, ove applicabili.
Allegato II
Requisiti relativi ai prestatori
di servizi di certificazione che rilasciano certificati qualificati
I prestatori di servizi di certificazione devono:
a) dimostrare l'affidabilità necessaria per fornire
servizi di certificazione;
b) assicurare il funzionamento di un servizio di
repertorizzazione puntuale e sicuro e garantire un servizio di revoca
sicuro e immediato;
c) assicurare che la data e l'ora di rilascio o di
revoca di un certificato possano essere determinate con precisione;
d) verificare con mezzi appropriati, secondo la
legislazione nazionale l'identità e, eventualmente, le specifiche
caratteristiche della persona cui è rilasciato un certificato
qualificato;
e) impiegare personale dotato delle conoscenze
specifiche, dell'esperienza e delle qualifiche necessarie per i servizi
forniti, in particolare la competenza a livello gestionale, la
conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme
elettroniche e la dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate;
essi devono inoltre applicare procedure e metodi amministrativi e di
gestione adeguati e corrispondenti a norme riconosciute;
f) utilizzare sistemi affidabili e prodotti protetti
da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica
dei procedimenti di cui sono oggetto;
g) adottare misure contro la contraffazione dei
certificati e, nei casi in cui il prestatore di servizi di
certificazione generi dati per la creazione di una firma, garantire la
riservatezza nel corso della generazione di tali dati;
h) disporre di risorse finanziarie sufficienti ad
operare secondo i requisiti previsti dalla direttiva, in particolare per
sostenere il rischio di responsabilità per danni, ad esempio stipulando
un'apposita assicurazione;
i) tenere una registrazione di tutte le informazioni
pertinenti relative ad un certificato qualificato per un adeguato
periodo di tempo, in particolare al fine di fornire la prova della
certificazione in eventuali procedimenti giudiziari. Tali registrazioni
possono essere elettroniche;
j) non conservare né copiare i dati per la creazione
della firma della persona cui il prestatore di servizi di certificazione
ha fornito i servizi di gestione della chiave;
k) prima di avviare una relazione contrattuale con
una persona che richieda un certificato a sostegno della sua firma
elettronica, informarla con un mezzo di comunicazione durevole, degli
esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa
ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento
facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle
controversie. Dette informazioni, che possono essere trasmesse
elettronicamente, devono essere scritte e utilizzare un linguaggio
comprensibile. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni
possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul
certificato;
l) utilizzare sistemi affidabili per memorizzare i
certificati in modo verificabile e far sì che:
- soltanto le persone autorizzate possano effettuare
inserimenti e modifiche;
- l'autenticità delle informazioni sia verificabile,
- i certificati siano accessibili alla consultazione
del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato,
- l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi
modifica tecnica che comprometta i requisiti di sicurezza.
Allegato III
Requisiti relativi ai
dispositivi per la creazione di una firma sicura
1. I dispositivi per la creazione di una firma
sicura, mediante mezzi tecnici e procedurali appropriati, devono
garantire almeno che:
a) i dati per la creazione della firma utilizzati
nella generazione della stessa possono comparire in pratica solo una
volta e che è ragionevolmente garantita la loro riservatezza;
b) i dati per la creazione della firma utilizzati
nella generazione della stessa non possono, entro limiti ragionevoli di
sicurezza, essere derivati e la firma è protetta da contraffazioni
compiute con l'impiego di tecnologia attualmente disponibile;
c) i dati per la creazione della firma utilizzati
nella generazione della stessa sono sufficientemente protetti dal
firmatario legittimo contro l'uso da parte di terzi.
2. I dispositivi per la creazione di una firma sicura
non devono alterare i dati da firmare né impediscono che tali dati
siano presentati al firmatario prima dell'operazione di firma.
Allegato IV
Raccomandazioni per la verifica
della firma sicura
Durante il processo relativo alla verifica della
firma occorre garantire, entro limiti ragionevoli di certezza, che:
a) i dati utilizzati per la verifica della firma
corrispondono ai dati comunicati al verificatore;
b) la firma è verificata in modo affidabile e i
risultati della verifica correttamente comunicati;
c) il verificatore può, all'occorrenza, stabilire in
modo attendibile i contenuti dei dati firmati;
d) l'autenticità e la validità del certificato
necessario al momento della verifica della firma sono verificate in modo
attendibile;
e) i risultati della verifica e dell'identità del
firmatario sono comunicati correttamente;
f) l'uso di uno pseudonimo è chiaramente indicato;
g) qualsiasi modifica che incida sulla sicurezza può
essere individuata.
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