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Direttiva 97/13/CE del 10 aprile 1997
Direttiva del parlamento europeo e del Consiglio
relativa ad una disciplina comune in materia di
autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi
di telecomunicazione
Il parlamento europeo e il Consiglio dell'unione
europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e
l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo
189 B del trattato
1) considerando che la risoluzione del Consiglio del
22 luglio 1993 sul riesame della situazione nel settore delle
telecomunicazioni e sulla necessità di ulteriori sviluppi in questo
mercato, la risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1994 sui principi
e sul calendario per una liberalizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazione nonché le risoluzioni del Parlamento europeo del 20
aprile 1993, del 7 aprile 1995, e del 19 maggio 1995 hanno sostenuto il
processo di completa liberalizzazione dei servizi e delle infrastrutture
di telecomunicazione entro il 1° gennaio 1998, con un periodo di
transizione per taluni Stati membri;
2) considerando che la comunicazione della
Commissione del 25 gennaio 1995 sulla consultazione relativa la Libro
verde per la liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione
e le reti televisive via cavo ha confermato la necessità di principi
generali a livello comunitario per garantire che i regimi di
autorizzazione generale e di concessione di licenza individuali siano
basati su criteri di proporzionalità e siano aperti, non discriminatori
e trasparenti; che la risoluzione del Consiglio del 18 settembre 1995
sulla realizzazione del futuro quadro regolamentare per le
telecomunicazioni riconosce che la definizione, secondo il principio di
sussidiarietà, di norme comuni sui regimi di autorizzazioni generali e
di licenze individuali negli Stati membri, basate su categorie di
diritti e obblighi bilanciati, rappresenta un fattore chiave per tale quadro regolamentare nell'Unione; che
tali principi devono tener conto di tutte le autorizzazioni richieste
per la fornitura dei servizi di telecomunicazione e per la creazione e/o
il funzionamento delle infrastrutture per la fornitura dei servizi di
telecomunicazione;
3) considerando che si dovrebbe definire una
disciplina comune per le autorizzazioni generali e le licenze
individuali rilasciate dagli Stati membri nel settore dei servizi di
telecomunicazione; che, secondo la normativa comunitaria e in
particolare alla direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno
1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di
telecomunicazione, l'ingresso sul mercato dovrebbe essere ristretto
unicamente sulla base di criteri di selezione obiettivi, non
discriminatori, proporzionali e trasparenti, legati alla disponibilità
di risorse scarse, e sulla base di procedure di concessione obiettive,
non discriminatorie e trasparenti applicate dalle autorità di
regolamentazione nazionali; che la direttiva 90/388/CEE stabilisce
altresì i principi, tra l'altro, per i costi, le numerazioni e i
diritti di passaggio; che tali principi dovrebbero essere completati ed
elaborati nella presente direttiva per definire la disciplina comune;
4) considerando che le condizioni delle
autorizzazioni sono necessarie per raggiungere gli obiettivi di
interesse pubblico a vantaggio degli utenti delle telecomunicazioni;
che, a norma degli articoli 52 e 59 del trattato, il regime normativo
nel settore delle telecomunicazioni dovrebbe rispettare, essere
compatibile e coerente con i principi della libertà di stabilimento e
di libera prestazione dei servizi e dovrebbe tener conto della
necessità di agevolare l'introduzione di nuovi servizi così come
l'ampia applicazione delle innovazioni tecnologiche; che, pertanto, i
sistemi di autorizzazioni generali e di licenze individuali dovrebbero
essere il meno costrittivi possibile compatibilmente con il rispetto
delle esigenze pertinenti;
che gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati
a introdurre o mantenere sistemi di autorizzazione, in particolare
quando la prestazione di servizi di telecomunicazione e la creazione e/o
la gestione delle reti di telecomunicazione non sono sottoposte, alla
data di entrata in vigore della presente direttiva, a un sistema di
autorizzazione;
5) considerando che la presente direttiva
contribuirà in modo significativo all'ingresso di nuovi operatori nel
mercato, come parte dello sviluppo della società dell'informazione;
6) considerando che gli Stati membri possono definire
e concedere differenti categorie di autorizzazioni;
che ciò non dovrebbe impedire alle imprese, di
determinare il tipo di servizi o reti di telecomunicazione
che desiderano fornire, nel rispetto dei pertinenti
obblighi normativi;
7) considerando che per facilitare la prestazione di
servizi di telecomunicazione a livello comunitario si dovrebbe accordare
la precedenza ai regimi di accesso al mercato che non richiedono
autorizzazioni o che si basano su autorizzazioni generali, da
completare, ove necessario, con diritti e obblighi richiedenti licenze
individuali per gli elementi non opportunamente trattati nelle
autorizzazioni generali;
8) considerando che le autorizzazioni generali
consentono la fornitura di un servizio e la creazione e/o la gestione di
una rete senza che sia necessaria una decisione esplicita da parte
dell'autorità di regolamentazione nazionale; che tali autorizzazioni
generali possono assumere la forma di una serie di condizioni specifiche
precedentemente definite in modo generale, ad esempio licenze per
categoria, o di normativa generale che può consentire la fornitura del
servizio e la creazione e/o la gestione della rete in questione;
9) considerando che gli Stati membri possono
subordinare le autorizzazioni a determinate condizioni, per assicurare
il rispetto di esigenze fondamentali; che gli Stati membri possono,
inoltre, imporre altre condizioni secondo l'allegato della presente
direttiva;
10) considerando che le condizioni cui sono
subordinate le autorizzazioni dovrebbero essere obiettivamente
giustificate in rapporto al servizio che ne è oggetto, non
discriminatorie, proporzionali e trasparenti; che le autorizzazioni
possono essere uno strumento per applicare le condizioni richieste dalla
normativa comunitaria, in particolare nel settore della fornitura di una
rete aperta;
11) considerando che l'armonizzazione delle procedure
relative al rilascio di autorizzazioni e delle condizioni di tali
autorizzazioni dovrebbe agevolare significativamente la libera
prestazione dei servizi di telecomunicazione nella Comunità;
12) considerando che la corresponsione di diritti o
oneri imposta alle imprese nell'ambito dei procedimenti di
autorizzazione deve basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori e
trasparenti;
13) considerando che i sistemi di licenze individuali
dovrebbero essere limitati ad un numero ristretto di situazioni
predefinite; che gli Stati membri non possono limitare il numero di
licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazione,
se non nella misura necessaria ad assicurare un uso efficiente delle
frequenze radio ovvero per il tempo necessario per rendere disponibili
numeri sufficienti secondo la normativa comunitaria;
14) considerando che gli Stati membri dovrebbero
essere autorizzati a imporre condizioni specifiche alle imprese che
forniscono reti e servizi di telecomunicazione pubblica in virtù della
loro posizione di mercato; che il potere di mercato di un'impresa è
definito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa all'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni al
fine di assicurare l'interoperabilità e l'universalità dei servizi
mediante l'applicazione dei principi della fornitura e di una rete
aperta (ONP) (in appresso denominata la "direttiva
sull'interconnessione");
15) considerando che i servizi di telecomunicazione
hanno un importante ruolo da svolgere nel rafforzare la coesione sociale
ed economica, agevolando, tra l'altro, il completamento del servizio
universale, in particolare nelle zone isolate, periferiche e senza
sbocchi e nelle isole; che pertanto gli Stati membri dovrebbero poter
imporre obblighi di servizio universale mediante la concessione di
licenze individuali che esigano la prestazione d'un servizio universale;
che l'obbligo di contribuire al finanziamento d'un servizio universale
non giustifica, di per sé, l'imposizione di licenze individuali;
16) considerando che, per agevolare la concessione di
licenze individuali alle imprese che le richiedono in più Stati membri
e per agevolare le procedure di notifica nel corso di autorizzazioni
generali, dovrebbe essere istituito un sistema di "sportello
unico";
17) considerando che le autorità di regolamentazione
nazionali dovrebbero cercare, ove possibile, nell'ambito della procedura
di sportello unico, di ridurre i tempi necessari per prendere una
decisione sul rilascio di licenze individuali per talune categorie di
servizi in risposta ai bisogni commerciali;
18) considerando che la "procedura di sportello
unico" dovrebbe essere applicata senza pregiudicare le disposizioni
nazionali relative alla lingua utilizzata nelle pertinenti procedure;
19) considerando che la presente direttiva prevede
già una certa armonizzazione delle procedure; che potrebbe essere
opportuna un'ulteriore armonizzazione per conseguire un mercato più
integrato delle telecomunicazioni; che tale possibilità dovrebbe essere
valutata nella relazione che la Commissione predispone;
20) considerando che i sistemi di autorizzazione
dovrebbero tener conto della creazione delle reti di telecomunicazione
transeuropee come previsto nel titolo XII del trattato; che, a tal fine,
gli Stati membri dovrebbero far sì che le proprie autorità nazionali
di regolamentazione coordinino, ove possibile, le loro procedure di
autorizzazione su richiesta di un'impresa che intende fornire un
servizio di telecomunicazione o creare e gestire una rete di
telecomunicazione in più di uno Stato membro;
21) considerando che le imprese della Comunità
dovrebbero beneficiare di un accesso ai mercati dei Paesi terzi efficace
e comparabile e godervi di un trattamento simile a quello che il
contesto comunitario riserva alle imprese appartenenti interamente o in
maggioranza, oppure effettivamente controllate da cittadini del Paese
terzo interessato;
22) considerando che dovrebbe essere istituito un
Comitato che assista la Commissione;
23) considerando che, da un lato, è necessario, a
causa della particolare sensibilità commerciale delle informazioni che
possono essere ottenute dalle autorità di regolamentazione nazionali
nel corso del rilascio, della gestione, del controllo e
dell'applicazione delle licenze, istituire principi comuni applicabili a
tali autorità in materia di riservatezza; che, dall'altro, in questo
campo i membri delle Istituzioni della Comunità, i membri dei Comitati
e i funzionari e agenti della Comunità sono tenuti, ai sensi della
normativa comunitaria e in particolare dell'articolo 214 del trattato, a
non divulgare le informazioni che per loro natura sono protette dal
segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese, i
loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi;
24) considerando che l'applicazione della presente
direttiva dev'essere riesaminata a tempo debito alla luce dello sviluppo
del settore delle telecomunicazioni e delle reti transeuropee, nonché
alla luce dell'esperienza acquisita nelle procedure di armonizzazione e
di "sportello unico" previste dalla presente direttiva;
25) considerando che, sulla base della piena
attuazione di un contesto competitivo, l'adozione della presente
direttiva rappresenterà un contributo sostanziale al conseguimento
dello scopo fondamentale di permettere lo sviluppo del mercato interno
nel settore delle telecomunicazioni e in particolare la libera
prestazione di servizi e reti di telecomunicazione in tutta la
Comunità; che gli Stati membri dovrebbero attuare tale contesto comune,
in particolare attraverso le proprie autorità di regolamentazione
nazionali;
26) considerando che la presente direttiva si applica
sia alle autorizzazioni esistenti che a quelle future; che talune
licenze sono state concesse per periodi che vanno al di là del 1°
gennaio 1999; che eventuali clausole contenute in tali autorizzazioni
contrarie alla normativa comunitaria, in particolare quelle che
conferiscono ai licenziatari diritti speciali o esclusivi, non sono
più, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, in vigore a
decorrere dalla data indicata nelle pertinenti disposizioni comunitarie;
che, per quanto riguarda altri diritti che non ledono gli interessi di
altre imprese soggette alla normativa comunitaria, gli Stati membri
potrebbero estenderne la validità al fine di evitare domande di
risarcimento;
27) considerando che, in linea di massima, gli
obblighi contenuti in autorizzazioni esistenti alla data di entrata in
vigore della presente direttiva che non fossero stati allineati alle
disposizioni di quest'ultima per il 1° gennaio 1999 dovrebbero essere
inefficaci; che, a richiesta, la Commissione può concedere agli Stati
membri il differimento di tale data,
hanno adottato la presente direttiva:
Sezione I
Campo di applicazione, definizioni e principi
Articolo 1
Campo di applicazione
1. La presente direttiva riguarda le procedure
connesse alla concessione di autorizzazioni e le condizioni ad esse
relative, ai fini della prestazione di servizi di telecomunicazione, ivi
comprese le autorizzazioni per la creazione e/o la gestione di reti di
telecomunicazione necessarie per la fornitura di tali servizi.
2. La direttiva fa salve le norme specifiche adottate
dagli Stati membri secondo il diritto comunitario che disciplinano la
distribuzione di programmi audiovisivi destinati al pubblico, e il
contenuto di tali programmi. Essa lascia inoltre impregiudicate le
misure adottate dagli Stati membri relative alla difesa e quelle per
motivi di pubblico interesse riconosciuti dal trattato, in particolare
dagli articoli 36 e 56, segnatamente in relazione alla moralità
pubblica, alla pubblica sicurezza, ivi comprese le indagini sulle
attività criminali, e all'ordine pubblico.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva, s'intende per:
a) "Autorizzazione" ogni permesso che
sancisca diritti e obblighi specifici per il settore delle
telecomunicazioni e consenta alle imprese di fornire servizi di
telecomunicazione e, se del caso, creare e/o gestire reti di
telecomunicazione per la fornitura di tali servizi, sotto forma di
"autorizzazioni generali" o di "licenze individuali", secondo le
definizioni in appresso:
- "autorizzazione generale":
un'autorizzazione che, indipendentemente dal fatto che sia disciplinata
da una "licenza per categoria" o da una normativa generale, e
che preveda o meno una registrazione, non obbliga le imprese interessate
ad ottenere una decisione esplicita da parte delle autorità di
regolamentazione nazionali per poter esercitare i diritti derivanti
dall'autorizzazione;
- "licenza individuale": un'autorizzazione
concessa da un'autorità di regolamentazione nazionale, la quale
conferisce diritti specifici ad un'impresa, ovvero l'assoggetta ad
obblighi specifici, se del caso oltre all'autorizzazione generale, così
che tale impresa non può esercitare i diritti di cui trattasi senza la
previa decisione dell'autorità di regolamentazione nazionale.
b) "Autorità di regolamentazione
nazionale": ogni ente, giuridicamente distinto e funzionalmente
indipendente dagli organismi di telecomunicazione, incaricato da uno
Stato membro di elaborare le autorizzazioni e di verificarne il
rispetto.
c) Procedura di "sportello unico": sistema
procedurale che agevola l'ottenimento di licenze individuali ovvero, nel
caso delle autorizzazioni generali e se necessario, la notifica a più
autorità di regolamentazione nazionali, grazie ad una procedura
coordinata e in un unico luogo.
d) "Esigenze fondamentali": motivi non
economici di pubblico interesse che possono indurre uno Stato membro a
imporre condizioni relative all'installazione e/o alla gestione di reti
di telecomunicazione o alla prestazione di servizi di telecomunicazioni.
Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, la
salvaguardia della sua integrità e, in casi giustificati, l'interoperabilità
dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e la
pianificazione urbana e del territorio, nonché l'uso effettivo dello
spettro di frequenze e la necessità di evitare interferenze dannose tra
sistemi di telecomunicazione radio fissi e altri sistemi tecnici,
terrestri o spaziali. La protezione dei dati può comprendere la tutela
dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o
memorizzate e la tutela della vita privata.
2. Si applicano, ove pertinenti, le altre definizioni
di cui alla direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990,
sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle
telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete
aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision-ONP) (11), e alla
direttiva sull'interconnessione alla presente direttiva.
Articolo 3
Principi relativi alle autorizzazioni
1. Qualora gli Stati membri subordinino la
prestazione di servizi di telecomunicazione a un'autorizzazione, la
concessione dell'autorizzazione e le relative condizioni sono conformi
ai principi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Le autorizzazioni possono contenere solamente le
condizioni di cui all'allegato. Inoltre, tali condizioni debbono essere
obiettivamente giustificate in rapporto al servizio interessato, non
discriminatorie, proporzionali e trasparenti.
3. Gli Stati membri fanno sì che i servizi di
telecomunicazione e/o le reti di telecomunicazione possano essere
prestati senza autorizzazione ovvero in base ad autorizzazioni generali,
assortite, ove necessario, di diritti e obblighi, per i quali è
necessaria una valutazione individuale delle domande e che danno luogo
alla concessione di una o più licenze individuali. Gli Stati membri
possono concedere licenze individuali solo se il beneficiario accede a
risorse scarse, fisiche o di altro tipo, ovvero è soggetto ad obblighi
particolari o gode di diritti speciali, secondo le disposizioni della
sezione III.
4. Nella formulazione e applicazione dei loro sistemi
di autorizzazione, gli Stati membri agevolano la fornitura dei servizi
di telecomunicazione tra gli Stati membri.
Sezione II
Autorizzazioni generali
Articolo 4
Condizioni relative alle autorizzazioni generali
1. Qualora gli Stati membri subordinino la
prestazione di servizi di telecomunicazioni ad autorizzazioni generali,
le condizioni, ove giustificato, di queste ultime imposte sono quelle
elencate nell'allegato, ai punti 2 e 3. Tali autorizzazioni realizzano
il sistema meno oneroso possibile nel rispetto delle pertinenti esigenze
fondamentali e delle altre pertinenti esigenze d'interesse pubblico di
cui all'allegato, ai pertinenti punti 2 e 3.
2. Gli Stati membri si accertano che le condizioni
imposte dalle autorizzazioni generali siano opportunamente pubblicate in
modo che le parti interessate possano agevolmente accedere a tali
informazioni. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato
nonché nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, si fa
riferimento alla pubblicazione.
3. Gli Stati membri possono modificare le condizioni
imposte ad un'autorizzazione generale nei casi oggettivamente
giustificati e in modo proporzionale. Nel far ciò, gli Stati membri
rendono debitamente nota la loro intenzione in tal senso e danno alle
parti interessate la possibilità di comunicare il proprio punto di
vista sulle modifiche proposte.
Articolo 5
Procedure relative alle autorizzazioni generali
1. Fatte salve le disposizioni della sezione III, gli
Stati membri non precludono ad un'impresa che osserva le condizioni
imposte dall'autorizzazione generale, a norma dell'articolo 4, la
prestazione del servizio di telecomunicazione e/o delle reti di
telecomunicazione.
2. Gli Stati membri possono esigere che, prima di
fornire il servizio e/o le reti di telecomunicazione, l'impresa che gode
di un'autorizzazione generale notifichi all'autorità di
regolamentazione nazionale la propria intenzione in tal senso e
comunichi le informazioni, relative al servizio in oggetto, necessarie
al fine di verificare la conformità alle condizioni stabilite a norma
dell'articolo 4. All'impresa può essere imposto un periodo di attesa a
decorrere alla ricezione formale di tutte le informazioni richieste,
pubblicate a norma del paragrafo 4, non superiore a quattro settimane
prima di iniziare a prestare i servizi oggetto dell'autorizzazione
generale.
3. Se l'impresa beneficiaria di un'autorizzazione
generale non si conforma alle condizioni imposte dall'autorizzazione
generale a norma dell'articolo 4, l'autorità di regolamentazione
nazionale può comunicare all'impresa che questa non ha diritto di
avvalersi dell'autorizzazione generale e/o imporre a tale impresa, in
modo proporzionato, disposizioni specifiche volte ad assicurare il
rispetto delle condizioni. L'autorità di regolamentazione nazionale
offre al contempo all'impresa una ragionevole opportunità per rendere
noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni e per
rimediare alle eventuali violazioni entro un mese a decorrere
all'intervento dell'autorità di regolamentazione nazionale. Se
l'impresa in oggetto rimedia alle violazioni, l'autorità di
regolamentazione nazionale, entro due mesi dal suo intervento iniziale,
annulla o modifica opportunamente la propria decisione, indicandone le
motivazioni. Se l'impresa in oggetto non ovvia alle violazioni,
l'autorità di regolamentazione nazionale, entro due mesi dal suo
intervento iniziale, conferma la propria decisione, indicandone le
motivazioni. La decisione è notificata all'impresa entro una settimana
dall'adozione. Gli Stati membri prevedono una procedura di ricorso
contro tale decisione. da proporre dinanzi ad un organismo indipendente
dall'autorità di regolamentazione nazionale.
4. Gli Stati membri fanno sì che le informazioni
relative alle procedure per le autorizzazioni generali siano
opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano
accedervi agevolmente. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro
interessato nonché nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee si
fa riferimento alla pubblicazione.
Articolo 6
Diritti e oneri per le procedure di autorizzazione
generali
Fatti salvi i contributi finanziari per la
prestazione del servizio universale secondo l'allegato, gli Stati membri
fanno sì che i diritti richiesti alle imprese per le procedure di
autorizzazione siano intesi a coprire esclusivamente i costi
amministrativi connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e
all'attuazione del relativo sistema di autorizzazione generale. Tali
diritti sono pubblicati in maniera opportuna e dettagliata, affinché si
possa accedere agevolmente a tali informazioni.
Sezione III
Licenze individuali
Articolo 7
Ambito di applicazione
1. Gli Stati membri possono rilasciare licenze
individuali solo per i seguenti scopi:
a) per permettere al titolare della licenza l'accesso
a frequenze radio o a numerazioni;
b) per concedere al titolare della licenza diritti
particolari per l'accesso a terreni pubblici o privati;
c) per imporre al titolare della licenza oneri e
condizioni inerenti alla fornitura obbligatoria al pubblico di servizi
e/o reti di telecomunicazione pubbliche, ivi compresi gli obblighi che
impongono al titolare della licenza la fornitura del servizio universale
e gli altri obblighi previsti dalla normativa ONP;
d) per imporre, secondo le norme comunitarie sulla
concorrenza, obblighi specifici ai titolari di licenza che detengano una
notevole forza di mercato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della
direttiva sull'interconnessione, per quanto riguarda la fornitura di
reti e servizi di telecomunicazioni al pubblico.
2. In deroga al paragrafo 1, la prestazione di
servizi di telefonia vocale aperti al pubblico, la creazione e la
fornitura di reti di telecomunicazione pubbliche nonché di altre reti
che prevedono l'utilizzo delle frequenze radio possono essere soggette a
licenze individuali.
Articolo 8
Condizioni relative alle licenze individuali
1. Le condizioni che, oltre a quelle stabilite per le
autorizzazioni generali, possono essere imposte, ove giustificato, alle
licenze individuali sono elencate nell'allegato, punti 2 e 4.
Le condizioni possono essere connesse solo a
situazioni che giustifichino la concessione di tale tipo di licenza,
come definita all'articolo 7.
2. Gli Stati membri possono incorporare i termini
delle pertinenti autorizzazioni generali nelle licenze individuali,
imponendo le condizioni stabilite nell'allegato alla licenza
individuale.
I diritti attribuiti in base ad un'autorizzazione
generale e le condizioni ad essa relative non possono essere limitati o
estesi dalla concessione di una licenza individuale, tranne nei casi
obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, in particolare
per riflettere obblighi inerenti alla fornitura del servizio universale
e/o al controllo di una quota di mercato significativa ovvero per tener
conto degli obblighi inerenti alle offerte nel corso di una procedura di
licitazione.
3. Fatto salvo l'articolo 20, gli Stati membri si
assicurano che le condizioni delle licenze individuali siano
opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano
agevolmente accedere a tali informazioni. Nella Gazzetta ufficiale dello
Stato membro interessato, nonché nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, si fa riferimento alla pubblicazione di tali
informazioni.
4. Gli Stati membri possono modificare le condizioni
imposte ad una licenza individuale in casi obiettivamente giustificati e
in maniera proporzionata. Nel far ciò, gli Stati membri rendono nota
opportunamente la propria intenzione in tal senso e danno alle parti
interessate la possibilità di comunicare il loro punto di vista sulle
modifiche previste.
Articolo 9
Procedure per la concessione di licenze individuali
1. Lo Stato membro che concede licenze individuali fa
sì che le informazioni sulle procedure relative alle licenze
individuali siano pubblicate in modo opportuno affinché siano
agevolmente accessibili.
Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro
interessato, nonché Gazzetta ufficiale delle Comunità europee si fa
riferimento alla pubblicazione di tale informazione.
2. Lo Stato membro che intende concedere licenze
individuali:
- lo fa mediante procedure aperte, non
discriminatorie e trasparenti e, a tal fine, sottopone tutti i candidati
alle stesse procedure, in assenza di una ragione obiettiva per un
trattamento differenziato, e
- stabilisce limiti di tempo ragionevoli; in
particolare, comunica al richiedente la decisione al più presto e
comunque non oltre sei settimane dalla ricezione della domanda. Nelle
disposizioni adottate per l'applicazione della presente direttiva, gli
Stati membri possono prorogare tale limite di tempo fino a quattro mesi
in casi obiettivamente giustificati, definiti specificamente in tali
disposizioni. In particolare, nel caso delle procedure di gara gli Stati membri
possono prorogare ulteriormente tale limite di tempo di quattro mesi.
Tali limiti non pregiudicano eventuali accordi internazionali
applicabili relativi al coordinamento internazionale delle frequenze e
dei satelliti.
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10,
paragrafo 1, ogni impresa che osserva le condizioni decise e pubblicate
dagli Stati membri secondo le pertinenti disposizioni della presente
direttiva, ha titolo a ottenere una licenza individuale. Tuttavia,
qualora un'impresa che domanda una licenza individuale non fornisca le
informazioni che è tenuta ragionevolmente a dare al fine di dimostrare
che osserva le condizioni stabilite secondo le pertinenti disposizioni
della presente direttiva, l'autorità di regolamentazione nazionale può
rifiutare di concedere la licenza individuale.
4. Se il titolare di una licenza individuale non
osserva una delle condizioni indicate nella licenza secondo le
pertinenti disposizioni della presente direttiva, l'autorità di
regolamentazione nazionale può revocare, modificare o sospendere la
licenza individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche
per garantirne l'osservanza. L'autorità di regolamentazione nazionale
offre, nel contempo, all'impresa una ragionevole opportunità per
rendere noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle
condizioni e, eccetto che nei casi di violazioni ripetute da parte della
suddetta impresa, nei quali l'autorità di regolamentazione può
adottare immediatamente le disposizioni adeguate, per rimediare alle
eventuali violazioni, entro un mese a decorrere dal proprio intervento.
Se l'impresa rimedia alle violazioni, l'autorità di regolamentazione
nazionale, entro due mesi dall'intervento iniziale, annulla o modifica
opportunamente la propria decisione motivandola. Se l'impresa non ovvia
alle violazioni, l'autorità di regolamentazione nazionale entro due
mesi dal suo intervento iniziale conferma, motivandola, la propria
decisione. La decisione è notificata all'impresa interessata entro una
settimana dall'adozione. Gli Stati membri prevedono una procedura di ricorso contro tale
decisione da proporre dinanzi ad un organismo indipendente
dall'autorità di regolamentazione nazionale.
5. Nel caso di interferenze dannose tra una rete di
telecomunicazione che utilizza frequenze radio e altri sistemi tecnici,
l'autorità di regolamentazione nazionale può prendere immediate
iniziative per ovviare al problema. In tal caso si dà successivamente
all'impresa in questione una ragionevole opportunità per rendere noto
il proprio punto di vista e per proporre rimedi all'interferenza
dannosa.
6. Gli Stati membri che rifiutano la concessione o
revocano, modificano o sospendono una licenza individuale, informano
l'impresa interessata delle ragioni. Gli Stati membri prevedono una
procedura appropriata di ricorso contro tale rifiuto, revoca, modifica o
sospensione, da proporre dinanzi ad un organismo indipendente
dall'autorità di regolamentazione nazionale.
Articolo 10
Limitazione del numero delle licenze individuali
1. Gli Stati membri possono limitare il numero di
licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazione e
per la creazione e/o la gestione di un'infrastruttura di
telecomunicazione solo al fine di assicurare un uso efficiente delle
frequenze radio o, per il tempo necessario a rendere disponibili numeri
sufficienti secondo la normativa comunitaria.
2. Uno Stato membro che intenda limitare il numero di
licenze individuali concesse, a norma del paragrafo 1:
- tiene nel debito conto la necessità di ottimizzare
i vantaggi degli utenti e di agevolare lo sviluppo della concorrenza;
- permette alle parti interessate di esprimere il
proprio punto di vista nelle limitazioni;
- pubblica, motivandola, la decisione di limitare il
numero di licenze individuali;
- riesamina le limitazioni a intervalli di tempo
ragionevoli;
- sollecita la presentazione di domande di licenze.
3. Gli Stati membri concedono le licenze individuali
in base a criteri di selezione che devono essere obiettivi, non
discriminatori, dettagliati, trasparenti e proporzionati. La selezione
tiene in debito conto la necessità di agevolare lo sviluppo della
concorrenza e di ottimizzare i vantaggi degli utenti.
Gli Stati membri fanno sì che le informazioni sui
criteri di selezione siano pubblicate anticipatamente in maniera
appropriata, perché‚ siano facilmente accessibili. Nella Gazzetta
ufficiale dello Stato membro interessato si fa riferimento alla
pubblicazione di tali informazioni.
4. Se, al momento dell'entrata in vigore della
presente direttiva o successivamente, uno Stato membro, di propria
iniziativa o su domanda di un'impresa, constata che il numero di licenze
individuali può essere aumentato, pubblica tale informazione e invita
alla presentazione di ulteriori domande di licenze.
Articolo 11
Diritti e oneri per le licenze individuali
1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti richiesti
alle imprese per le procedure di autorizzazione siano esclusivamente
intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la
gestione, il controllo e l'esecuzione delle relative licenze
individuali. I diritti per le licenze individuali sono proporzionati al
lavoro che esse comportano e sono pubblicati in maniera appropriata e
sufficientemente dettagliata perché‚ possano essere facilmente
accessibili.
2. In deroga al paragrafo 1 quando siano utilizzate
risorse rare, gli Stati membri possono permettere all'autorità di
regolamentazione nazionale di imporre diritti che riflettono la
necessità di assicurare l'uso ottimale di tali risorse. I diritti
devono essere non discriminatori e tener particolare conto della
necessità di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e la
concorrenza.
Sezione IV
Prestazione di servizi di telecomunicazione in tutta
la comunità
Articolo 12
Armonizzazione
1. Ogni qual volta ciò sia necessario, sono
armonizzate le condizioni delle autorizzazioni generali e le procedure
per la concessione di queste ultime.
L'armonizzazione delle condizioni e procedure è
intesa ad istituire un sistema il meno oneroso possibile che sia in
grado di garantire il rispetto delle disposizioni della presente
direttiva, in particolare degli articoli 3, 4 e 5 e delle esigenze
fondamentali e delle altre esigenze d'interesse pubblico di cui
all'allegato, punti 1, 2 e 3.
L'armonizzazione è inoltre intesa ad istituire un
complesso equilibrato di diritti e di obblighi per le imprese titolari
delle autorizzazioni.
2. La Commissione, secondo la procedura di cui
all'articolo 16, conferisce mandati alla Conferenza europea delle
amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT), al Comitato
europeo per le questioni regolamentari in materia di telecomunicazioni (ECTRA),
al CEPT/Comitato di radiocomunicazioni europeo (ERC), o ad altri
organismi di armonizzazione pertinenti. I mandati precisano i compiti da
eseguire e le categorie di autorizzazione generale da armonizzare e
stabilisce un calendario per l'elaborazione delle condizioni e delle
procedure armonizzate.
3. Alla luce dei lavori svolti in base al paragrafo 2
e fatto salvo l'articolo 7, è adottata, secondo la procedura di cui
all'articolo 17, una decisione in cui viene dichiarato che si applica
l'autorizzazione generale armonizzata.
Articolo 13
Procedura di sportello unico
1. Se del caso e in collaborazione con la CEPT/ECTRA
e il CEPT/ERC, la Commissione prende le misure necessarie per
l'istituzione di una procedura di sportello unico per la concessione
delle licenze individuali e, nel caso delle autorizzazioni generali, per
le procedure di notifica, comprese le opportune modalità di
amministrazione, secondo la procedura di cui all'articolo 17. Nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee sono pubblicate le
informazioni relative alla procedura di sportello unico.
2. La procedura di sportello unico è conforme alle
seguenti condizioni:
a) essa è aperta a tutte le imprese che intendono
fornire servizi di telecomunicazioni nella Comunità;
b) è possibile presentare domande e notifiche, e
sono designati uno o più organismi presso i quali possono essere
presentate le domande e/o le notifiche;
c) nel caso delle licenze individuali, gli organismi
presso i quali sono state presentate le domande inoltrano le stesse alle
rispettive autorità di regolamentazione nazionali, entro sette giorni
lavorativi dalla ricezione formale.
Nel caso delle autorizzazioni generali, gli organismi
presso i quali sono state presentate le notifiche inoltrano le stesse
alle rispettive autorità di regolamentazione nazionali, entro due
giorni lavorativi dalla ricezione formale;
d) nel caso delle licenze individuali, le autorità
di regolamentazione nazionali decidono in merito alla concessione di
tale licenza entro il limite temporale di cui all'articolo 9, paragrafo
2; entro una settimana dall'adozione notificano la decisione al
richiedente e all'organismo presso il quale è stata presentata la
domanda.
Nel caso delle autorizzazioni generali, le autorità
di regolamentazione nazionali osservano il limite temporale di cui
all'articolo 5, paragrafo 2;
e) l'articolo 9 e l'articolo 5 si applicano
rispettivamente alle domande di licenze individuali e alle notifiche
introdotte con la procedura di sportello unico;
f) gli organismi presso i quali possono essere
presentate le domande e/o le notifiche sottopongo alla Commissione una
relazione annuale sul funzionamento della procedura di sportello unico,
contenente le informazioni sulle domande respinte e sulle obiezioni
sollevate riguardo alle notifiche;
g) gli organismi che partecipano alla procedura di
sportello unico si impegnano a rispettare il livello di riservatezza di
cui all'articolo 20.
Sezione V
Comitato per il rilascio delle licenze
Articolo 14
Istituzione del Comitato per il rilascio delle
licenze
La Commissione è assistita da un Comitato composto
dai rappresentati degli Stati membri e presieduto dal rappresentante
della Commissione. Il Comitato è denominato comitato delle licenze (in
appresso denominato: "il Comitato").
Articolo 15
Scambio di informazioni
Se necessario, la Commissione informa il Comitato sui
risultati di regolari consultazioni con i rappresentanti degli organismi
di telecomunicazione, con gli utenti, i consumatori, i produttori, i
fornitori di servizi e i sindacati.
Inoltre, il Comitato, alla luce della politica
comunitaria nel settore delle telecomunicazioni, incoraggia lo scambio
di informazioni tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la
Commissione sulla situazione e gli sviluppi della regolamentazione
relativa all'autorizzazione dei servizi di telecomunicazione.
Articolo 16
Procedura del Comitato n. I
Il rappresentante della Commissione sottopone al
Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato, entro un
termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della
questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente
procedendo a votazione.
Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno
Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a
verbale.
La Commissione tiene in massima considerazione il
parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto
conto del suo parere.
Articolo 17
Procedura del Comitato n. II b
Il rappresentante della Commissione sottopone al
Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il
suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare
in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è
formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del
trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere
su proposta della Commissione. Nelle votazioni in senso al Comitato ai
voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione
fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
La Commissione adotta misure che sono immediatamente
applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere
espresso dal Comitato, la Commissione le comunica immediatamente al
Consiglio. In tal caso:
- la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere
da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui
al comma precedente.
Sezione VI
Disposizioni generali e finali
Articolo 18
Paesi terzi
1. Gli Stati membri possono informare la Commissione
delle difficoltà di ordine generale incontrate, de jure o de facto, da
organizzazioni comunitarie per ottenere le autorizzazioni e per svolgere
la propria attività sulla base di tali autorizzazioni nei Paesi terzi
che siano state segnalate loro.
2. Qualora venga informata di siffatte difficoltà,
la Commissione può, se necessario, presentare al Consiglio proposte
relative ad un appropriato mandato di negoziato al fine di ottenere
diritti comparabili per le organizzazioni comunitarie in tali Paesi
terzi. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.
3. Le misure decise a norma del paragrafo 2 lasciano
impregiudicati gli obblighi della Comunità e degli Stati membri
derivanti da accordi internazionali in materia.
Articolo 19
Nuovi servizi
Fatte salve le sezioni II e III, qualora la fornitura
di un servizio di telecomunicazione non sia coperta da un'autorizzazione
generale e qualora tale servizio e/o rete non possano essere forniti
senza autorizzazione, gli Stati membri, non oltre sei settimane da
quando hanno ricevuto una domanda, adottano condizioni transitorie che
consentano all'impresa di iniziare a fornire il servizio o rigettano la
domanda e informano l'impresa interessata della motivazione.
Successivamente, non appena possibile, gli Stati membri adottano
condizioni definitive o consentono la fornitura del servizio in
questione senza autorizzazione o motivano un eventuale rifiuto. Gli
Stati membri stabiliscono una procedura adeguata per presentare ricorso
a un'istituzione indipendente dall'autorità di regolamentazione
nazionale contro i rifiuti ad adottare condizioni transitorie o definitive,
contro i rigetti delle domande o contro i rifiuti a consentire la
fornitura del servizio senza autorizzazione.
Articolo 20
Riservatezza
1. Le autorità di regolamentazione nazionali non
divulgano le informazioni coperte da segreto d'ufficio, in particolare
informazioni relative a imprese, alle loro relazioni commerciali o agli
elementi che compongono i costi.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle
autorità di regolamentazione nazionali di procedere alla divulgazione
qualora sia indispensabile per l'adempimento dei loro compiti ma, in tal
caso, tale divulgazione deve essere proporzionata e prendere in
considerazione i legittimi interessi delle imprese quanto alla
protezione dei loro segreti commerciali.
3. Il paragrafo 1 non osta alla pubblicazione di
informazioni sulle condizioni di concessione delle licenze che non
includono informazioni di natura riservata.
Articolo 21
Notificazione
1. Oltre a quelle già richieste ai sensi della
direttiva 90/388/CEE, gli Stati membri forniscono alla Commissione le
seguenti informazioni:
- nome e indirizzo delle autorità nazionali e degli
organismi competenti a rilasciare le autorizzazioni nazionali;
- informazioni sui sistemi di autorizzazione
nazionali.
2. Entro un mese dalla loro entrata in vigore, gli
Stati membri notificano ogni eventuale modifica riguardante le
informazioni fornite a norma del paragrafo 1.
Articolo 22
Autorizzazioni esistenti al momento dell'entrata in
vigore della presente direttiva
1. Gli Stati membri adoperano tutte le energie
necessarie affinché le autorizzazioni esistenti al momento dell'entrata
in vigore della presente direttiva si conformino alle disposizioni di
quest'ultima anteriormente al 1° gennaio 1999.
2. Qualora l'applicazione delle disposizioni della
presente direttiva comporti modifiche delle condizioni delle
autorizzazioni già esistenti, gli Stati membri possono estendere la
validità delle condizioni diverse da quelle che conferiscono diritti
speciali o esclusivi, aboliti o da abolire secondo la normativa
comunitaria, a condizione di non pregiudicare i diritti delle altre
imprese sanciti dal diritto comunitario, compresa la presente direttiva.
In tali casi, gli Stati membri notificano alla Commissione le azioni
intraprese a tale scopo, motivandole.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli obblighi
risultanti dalle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore
della presente direttiva non conformi con la stessa data del 1° gennaio
1999 saranno inefficaci.
Ove giustificato, gli Stati membri possono, su
richiesta, ottenere dalla Commissione, un differimento di tale data.
Articolo 23
Riesame
Anteriormente al 1° gennaio 2000, la Commissione
predispone una relazione da sottoporre al Parlamento europeo e al
Consiglio e da corredare, se del caso, di nuove proposte legislative. La
relazione comprende una valutazione, in base all’esperienza acquisita,
della necessità di un ulteriore sviluppo delle strutture normative per
quanto riguarda le autorizzazioni, in particolare in relazione
all'armonizzazione delle procedure e al campo di applicazione delle
licenze individuali, ad altri aspetti dell'armonizzazione e ai servizi e
alle reti transeuropei. La relazione comprende altresì proposte intesa
a raggruppare i vari comitati esistenti previsti dalla legislazione
comunitaria in materia di telecomunicazioni. Nella relazione sono
inoltre considerate le modifiche necessarie per adattare il contenuto
degli allegati, i nuovi sviluppi tecnologici e le procedure pratiche
appropriate, nonché l'articolo 7, paragrafo 2.
Articolo 24
Differimento
Agli Stati membri cui si riferiscono le risoluzioni
del Consiglio del 22 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994, che godono di
un ulteriore periodo di transizione per la liberalizzazione dei servizi
di telecomunicazione è concesso, fino a quando e nella misura in cui
essi si avvalgano di tale periodo di transizione, il differimento
dell'esecuzione degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e agli
articoli 7, 9, 10 paragrafo 1, 12, 13 e 22. Gli Stati membri informano
la Commissione della loro intenzione di avvalersene.
Articolo 25
Attuazione
Gli Stati membri adottano le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva, e pubblicano le condizioni e procedure relative
alle autorizzazioni, il più presto possibile e comunque entro il 31
dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 26
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Articolo 27
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 10 aprile 1997.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J. M. Gil-Robles
Per il Consiglio
Il Presidente
A.Van Dok Van Weele
Allegato
Eventuali condizioni delle autorizzazioni
1. Le condizioni delle autorizzazioni devono essere
conformi alle norme del trattato CE in materia di concorrenza.
2. Condizioni che possono essere associate a tutte le
autorizzazioni, in casi giustificati e in base al principio della
proporzionalità.
2.1. Condizioni che mirano a garantire la conformità
con le pertinenti esigenze fondamentali.
2.2. Condizioni connesse alla fornitura
d'informazioni ragionevolmente necessarie per verificare l'ottemperanza
con le condizioni applicabili e a fini statistici.
2.3. Condizioni intese a prevenire comportamenti
anticoncorrenziali nei mercati delle telecomunicazioni, comprese misure
volte ad assicurare che le tariffe siano non discriminatorie e non
provochino distorsioni della concorrenza.
2.4. Condizioni collegate all'uso efficace ed
effettivo delle capacità di numerazione.
3. Condizioni specifiche possono essere associate
alle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di
telecomunicazione a disposizione del pubblico e di reti pubbliche di
telecomunicazione per la fornitura di tali servizi, in casi giustificati
e in base al principio della proporzionalità.
3.1. Condizioni attinenti alla protezione degli
utenti e degli abbonati, in particolare per quanto concerne:
- l'approvazione preliminare da parte delle autorità
di regolamentazione nazionali dei contratti standard per abbonati,
- la fornitura di fatture dettagliate e accurate,
- la creazione di una procedura per dirimere le
controversie,
- l'appropriata pubblicizzazione delle variazioni
nelle condizioni di accesso, incluse tariffazione, qualità e
disponibilità del servizio.
3.2. Contributo finanziario per la fornitura del
servizio universale, conformemente alla normativa comunitaria.
3.3. Disponibilità della banca dati degli utenti
necessaria per la fornitura dell'informazione di directory universale.
3.4. Fornitura dei servizi di emergenza.
3.5. Disposizioni speciali per le persone disabili.
3.6. Condizioni attinenti all'interconnessione delle
reti e all'interoperabilità dei servizi conformemente alla direttiva
sull'interconnessione e agli obblighi imposti dalla normativa
comunitaria.
4. Condizioni specifiche che possono essere associate
alle licenze individuali, in casi giustificati e in base al principio
della proporzionalità.
4.1. Condizioni specifiche legate all'attribuzione di
diritti di numerazione (concordanza con gli schemi nazionali di
numerazione).
4.2. Condizioni specifiche legate all'uso effettivo e
all'efficace gestione di frequenze radio.
4.3. Esigenze specifiche ambientali e di assetto
territoriale, comprese condizioni legate alla concessione dell'accesso a
terreni pubblici o privati e condizioni legate all'ubicazione e all'uso
comune delle strutture.
4.4. Durata massima, che non deve essere
irragionevolmente breve, in particolare per garantire l'uso efficiente
delle frequenze radio o delle numerazioni o per concedere l'accesso a
terreni pubblici o privati, fatte salve le altre disposizioni riguardanti il
ritiro o la sospensione delle licenze.
4.5. Rispetto all'obbligo di fornire un servizio
universale, conformemente alla direttiva sull'interconnessione e alla
direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 1995, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete
aperta (ONP) alla telefonia vocale.
4.6. Condizioni applicate agli operatori che godono
di una posizione di mercato significativa, come notificato dagli Stati
membri conformemente alla direttiva sull'interconnessione per garantire
l'interconnessione o il controllo di una notevole forza di mercato.
4.7. Condizioni relative alla proprietà,
conformemente al diritto comunitario o agli impegni assunti dalla
Comunità nei confronti dei Paesi terzi.
4.8. Esigenze relative alla qualità, disponibilità
e continuità del servizio o della rete, inclusa la competenza
finanziaria, di gestione e tecnica del richiedente e le disposizioni che
fissano un periodo minimo di attività nonché, se del caso e
conformemente al diritto comunitario, la fornitura obbligatoria di
servizi o reti pubblici di telecomunicazione.
4.9. Condizioni specifiche per la fornitura di linee
affittate a norma della direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno
1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network
Provision-ONP) alle linee affittate.
L'elenco delle condizioni lascia impregiudicate:
- le altre eventuali condizioni giuridiche non
specifiche del settore delle telecomunicazioni, e
- le misure adottate dagli Stati membri conformemente
alle esigenze di interesse pubblico
riconosciute dal trattato CE, in particolare dagli
articoli 36 e 56, segnatamente in relazione alla moralità pubblica,
alla pubblica sicurezza, comprese le indagini sulle attività criminali,
e all'ordine del pubblico.
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