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D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74
Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata
dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 41 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 84/450/CEE
del Consiglio del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri in materia di pubblicità ingannevole;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Finalità.
1. Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla
pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che
esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico
nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le
condizioni di liceità della pubblicità comparativa.
2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e
corretta.
2. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per "pubblicità", qualsiasi forma di
messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di
un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo
scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la
costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure
la prestazione di opere o di servizi;
b) per "pubblicità ingannevole", qualsiasi
pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca
in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle
quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere
ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero
che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;
b-bis) per "pubblicità comparativa",
qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un
concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;
c) per "operatore pubblicitario", il
committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel
caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario
del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso.
3. Elementi di valutazione.
1. Per determinare se la pubblicità sia ingannevole
se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare
ai suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali
la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il
metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo
scopo gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o
commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i
risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli
effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato,
ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti
dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le
capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni
altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o
riconoscimenti.
3-bis. Condizioni di liceità della pubblicità
comparativa.
1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità
comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non è ingannevole ai sensi del presente decreto;
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi
bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o più
caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative,
compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato fra
l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le
denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi
dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi,
denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi,
attività o circostanze di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine,
si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà
connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno
distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti
concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione
o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una
denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilità di cui al comma
1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad
illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato
sono suscettibili di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a
un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il
termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale
non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del
quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o,
se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei
beni e servizi.
4. Trasparenza della pubblicità.
1. La pubblicità deve essere chiaramente
riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a mezzo di
stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al
pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione.
2. I termini "garanzia",
"garantito" e simili possono essere usati solo se accompagnati
dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia
offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di
riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al
contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato
dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore
in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime.
3. È vietata ogni forma di pubblicità subliminale.
5. Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e
la sicurezza dei consumatori.
1. È considerata ingannevole la pubblicità che,
riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la
sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i
consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
6. Bambini e adolescenti.
1. È considerata ingannevole la pubblicità, che, in
quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche
indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro
naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini
ed adolescenti in messaggi pubblicitari, abusi dei naturali sentimenti
degli adulti per i più giovani.
7. Tutela amministrativa e giurisdizionale.
1. L'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni
ed organizzazioni, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne
abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su
denuncia del pubblico, possono chiedere all'autorità garante che siano
inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa
ritenuta illecita ai sensi del presente decreto, la loro continuazione e
che ne siano eliminati gli effetti.
3. L'Autorità può disporre con provvedimento
motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o
della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare
urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria
all'operatore pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può
richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio
pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo.
4. L'Autorità può disporre che l'operatore
pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto
contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi
legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella
procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del
caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente,
i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.
5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve
essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per
via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione,
l'Autorità Garante, prima di provvedere, richiede il parere
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. L'Autorità provvede con effetto definitivo e con
decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio
di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la
pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la
continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento
può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per
estratto, nonché, eventualmente, di un'apposita dichiarazione
rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il
messaggio di pubblicità comparativa ritenuto illecito continuino a
produrre effetti.
7. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari
inseriti sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i
provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione
un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per
l'adeguamento.
8. La procedura istruttoria è stabilita con
regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena
cognizione degli atti e la verbalizzazione.
9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai
provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli
effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con
l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni
(5/a).
10. Al proprietario del mezzo di diffusione del
messaggio pubblicitario che omette di fornire le informazioni di cui al
comma 3 può essere irrogata dall'Autorità una sanzione amministrativa
da due a cinque milioni di lire.
11. I ricorsi avverso le decisioni definitive
adottate dall'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
12. Ove la pubblicità sia stata assentita con
provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del
carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di
pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e
delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile solo in via
giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il
predetto provvedimento.
13. È comunque fatta salva la giurisdizione del
giudice ordinario, in materia di atti di concorrenza sleale, a norma
dell'articolo 2598 del codice civile nonché, per quanto concerne la
pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della
disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni e del marchio d'impresa protetto a norma
del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni,
nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia
e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
14. Per la tutela degli interessi collettivi dei
consumatori e degli utenti derivanti dalle disposizioni del presente
decreto si applica l'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
8. Autodisciplina.
1. Le parti interessate possono richiedere che sia
inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di
pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi
volontari e autonomi di autodisciplina.
2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di
autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire
l'Autorità garante sino alla pronuncia definitiva.
3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorità sia stato
già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto
legittimato, ogni interessato può richiedere all'Autorità la
sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell'organismo di
autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può
disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a
trenta giorni.
9. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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