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D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213
Disposizioni per l'introduzione
dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1,
della L. 17 dicembre 1997, n. 433
28. Ambito di applicazione.
1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati
alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere
rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di
cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile.
2. In funzione della loro diffusione tra il pubblico
il regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, può prevedere che siano
assoggettati alla disciplina del presente decreto anche strumenti
finanziari non aventi le caratteristiche di cui al comma 1.
3. L'emittente strumenti finanziari può
assoggettarli alla disciplina del presente Titolo V.
36. Regolamenti di
attuazione.
1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia,
determina con regolamento:
a) le caratteristiche di diffusione tra il pubblico
degli strumenti finanziari di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 28, ai
fini dell'assoggettamento o della possibilità di assoggettamento dei
medesimi alle disposizioni del presente Titolo V;
b) le procedure e le modalità per assoggettare o
sottrarre alla disciplina del presente decreto strumenti finanziari, in
dipendenza del sorgere o del cessare dei relativi presupposti;
c) il contenuto minimo ed essenziale del contratto da
stipularsi tra la società di gestione accentrata e l'emittente, ovvero
l'intermediario;
d) le caratteristiche tecniche ed il contenuto dei
conti accesi presso la società di gestione accentrata e
l'intermediario;
e) le forme e le modalità che la società di
gestione accentrata deve osservare nella tenuta dei conti e nelle
registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra
i conti propri e quelli intestati ai singoli intermediari;
f) le forme e le modalità che gli intermediari
devono osservare nella tenuta dei conti e nell'effettuazione delle
registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra
i conti propri e quelli intestati ai singoli titolari dei conti;
g) le modalità con le quali la società di gestione
accentrata deve garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei
conti intestati agli emittenti e di quelli intestati agli intermediari,
nonché le relative comunicazioni;
h) le modalità con le quali gli intermediari devono
garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti propri
presso la società di gestione accentrata e quelle dei conti propri e
dei conti intestati ai clienti;
i) i modelli o le modalità di rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 31;
l) i criteri e le modalità di svolgimento
dell'attività di cui all'articolo 34, commi 1 e 2;
m) gli altri soggetti di cui all'articolo 30, comma
1.
2. Con regolamento adottato ai sensi del comma 1
potranno essere dettate le ulteriori disposizioni necessarie per
l'attuazione di quanto previsto nel presente Titolo V .
37. Sistema o
amministrazione accentrata della società Monte Titoli S.p.A.
1. A partire dal giorno successivo all'entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, non potrà più
essere esercitata la facoltà di ritiro dei titoli dalla Società Monte
Titoli S.p.A.
2. Non oltre il termine previsto nel regolamento di
cui all'articolo 36, comma 1, il sistema di amministrazione accentrata
gestito dalla Monte Titoli S.p.A. comunica a ciascun depositario
l'ammontare dei titoli detenuti in gestione accentrata; nella stessa
data ciascun intermediario annota sui conti accesi a norma dell'articolo
30, comma 3, i diritti corrispondenti per ciascun cliente e aggiorna le
evidenze sui conti di cui all'articolo 34.
3. I titoli in essere presso il sistema di
amministrazione accentrata gestito dalla Monte Titoli S.p.A. alla data
della comunicazione sono annullati e spediti all'emittente.
39. Dematerializzazione dei
titoli di Stato.
1. Ai titoli di Stato si applicano, ove non
altrimenti previsto dalla presente sezione II, le disposizioni degli
articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.
2. Ai titoli di Stato appartenenti a prestiti vigenti
non si applicano le norme speciali del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 (34) e
successive modificazioni, se incompatibili con le disposizioni del
presente decreto.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ha la facoltà di applicare le disposizioni del
presente decreto ai prestiti di debito pubblico emessi sui mercati
internazionali ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 149 (35), convertito con modificazioni nella legge 19
luglio 1993, n. 237, nel caso in cui i medesimi siano disciplinati dalla
legge italiana ovvero allorquando la legge straniera applicabile ai
medesimi non preveda la cartolarità dei relativi titoli.
4. Le iscrizioni contabili nel sistema centralizzato
della Banca d'Italia continuano a godere dello stesso trattamento
fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente
normativa riconosce ai titoli di Stato.
40. Ritiro delle materialità e
immissione in gestione accentrata.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sono stabilite le ulteriori
modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla presente
Sezione (35/a).
2. A patire dalla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale di cui al comma 1, il Tesoro non rilascia più
titoli o certificati provvisori o definitivi con o senza cedole
rappresentativi di prestiti.
3. Per l'esercizio di qualsiasi diritto patrimoniale
i detentori dei titoli al portatore e nominativi, appartenenti a
prestiti vigenti, rilasciati anteriormente alla data del presente
decreto, debbono presentare, non oltre il 31 dicembre 1998, i titoli
medesimi ad un intermediario di cui all'articolo 30, il quale provvede
all'apertura del conto ed alla consegna tempestiva dei titoli alla
filiale della Banca d'Italia competente per territorio, che provvederà
all'immissione nel sistema di gestione accentrata e all'annullamento dei
titoli o certificati, trasmettendo i relativi documenti al Tesoro. Con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sono fissate le modalità per il trattamento dei titoli non
consegnati entro il 31 dicembre 1998.
4. A partire dal giorno successivo all'entrata in
vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, i titoli in gestione
accentrata non possono più essere ritirati.
5. I titoli in essere presso il sistema di gestione
accentrata della Banca d'Italia sono annullati e inviati al Tesoro a
decorrere dal 5 ottobre 1998.
6. Il 5 ottobre 1998 il sistema di gestione
centralizzata della Banca d'Italia comunica a ciascun depositario
l'ammontare dei titoli detenuti in gestione accentrata con riferimento
ai saldi dell'ultimo giorno lavorativo precedente; alla medesima data
ciascun intermediario annota altresì, sui conti accesi a norma del
comma 3, i diritti corrispondenti per ciascun cliente e aggiorna le
evidenze sui conti di cui all'articolo 34.
7. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo sono applicate ai titoli emessi dagli enti pubblici indicati
dal decreto ministeriale di cui al comma 1, anche limitatamente a
singoli prestiti.
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