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D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213

Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della L. 17 dicembre 1997, n. 433

28. Ambito di applicazione.

1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile.

2. In funzione della loro diffusione tra il pubblico il regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, può prevedere che siano assoggettati alla disciplina del presente decreto anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche di cui al comma 1.

3. L'emittente strumenti finanziari può assoggettarli alla disciplina del presente Titolo V.

36. Regolamenti di attuazione.

1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento:

a) le caratteristiche di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 28, ai fini dell'assoggettamento o della possibilità di assoggettamento dei medesimi alle disposizioni del presente Titolo V;

b) le procedure e le modalità per assoggettare o sottrarre alla disciplina del presente decreto strumenti finanziari, in dipendenza del sorgere o del cessare dei relativi presupposti;

c) il contenuto minimo ed essenziale del contratto da stipularsi tra la società di gestione accentrata e l'emittente, ovvero l'intermediario;

d) le caratteristiche tecniche ed il contenuto dei conti accesi presso la società di gestione accentrata e l'intermediario;

e) le forme e le modalità che la società di gestione accentrata deve osservare nella tenuta dei conti e nelle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli intermediari;

f) le forme e le modalità che gli intermediari devono osservare nella tenuta dei conti e nell'effettuazione delle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli titolari dei conti;

g) le modalità con le quali la società di gestione accentrata deve garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti intestati agli emittenti e di quelli intestati agli intermediari, nonché le relative comunicazioni;

h) le modalità con le quali gli intermediari devono garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti propri presso la società di gestione accentrata e quelle dei conti propri e dei conti intestati ai clienti;

i) i modelli o le modalità di rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 31;

l) i criteri e le modalità di svolgimento dell'attività di cui all'articolo 34, commi 1 e 2;

m) gli altri soggetti di cui all'articolo 30, comma 1.

2. Con regolamento adottato ai sensi del comma 1 potranno essere dettate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente Titolo V .

37. Sistema o amministrazione accentrata della società Monte Titoli S.p.A.

1. A partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, non potrà più essere esercitata la facoltà di ritiro dei titoli dalla Società Monte Titoli S.p.A.

2. Non oltre il termine previsto nel regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, il sistema di amministrazione accentrata gestito dalla Monte Titoli S.p.A. comunica a ciascun depositario l'ammontare dei titoli detenuti in gestione accentrata; nella stessa data ciascun intermediario annota sui conti accesi a norma dell'articolo 30, comma 3, i diritti corrispondenti per ciascun cliente e aggiorna le evidenze sui conti di cui all'articolo 34.

3. I titoli in essere presso il sistema di amministrazione accentrata gestito dalla Monte Titoli S.p.A. alla data della comunicazione sono annullati e spediti all'emittente.

39. Dematerializzazione dei titoli di Stato.

1. Ai titoli di Stato si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione II, le disposizioni degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.

2. Ai titoli di Stato appartenenti a prestiti vigenti non si applicano le norme speciali del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 (34) e successive modificazioni, se incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha la facoltà di applicare le disposizioni del presente decreto ai prestiti di debito pubblico emessi sui mercati internazionali ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 (35), convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, nel caso in cui i medesimi siano disciplinati dalla legge italiana ovvero allorquando la legge straniera applicabile ai medesimi non preveda la cartolarità dei relativi titoli.

4. Le iscrizioni contabili nel sistema centralizzato della Banca d'Italia continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

40. Ritiro delle materialità e immissione in gestione accentrata.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le ulteriori modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione (35/a).

2. A patire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, il Tesoro non rilascia più titoli o certificati provvisori o definitivi con o senza cedole rappresentativi di prestiti.

3. Per l'esercizio di qualsiasi diritto patrimoniale i detentori dei titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti, rilasciati anteriormente alla data del presente decreto, debbono presentare, non oltre il 31 dicembre 1998, i titoli medesimi ad un intermediario di cui all'articolo 30, il quale provvede all'apertura del conto ed alla consegna tempestiva dei titoli alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio, che provvederà all'immissione nel sistema di gestione accentrata e all'annullamento dei titoli o certificati, trasmettendo i relativi documenti al Tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono fissate le modalità per il trattamento dei titoli non consegnati entro il 31 dicembre 1998.

4. A partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, i titoli in gestione accentrata non possono più essere ritirati.

5. I titoli in essere presso il sistema di gestione accentrata della Banca d'Italia sono annullati e inviati al Tesoro a decorrere dal 5 ottobre 1998.

6. Il 5 ottobre 1998 il sistema di gestione centralizzata della Banca d'Italia comunica a ciascun depositario l'ammontare dei titoli detenuti in gestione accentrata con riferimento ai saldi dell'ultimo giorno lavorativo precedente; alla medesima data ciascun intermediario annota altresì, sui conti accesi a norma del comma 3, i diritti corrispondenti per ciascun cliente e aggiorna le evidenze sui conti di cui all'articolo 34.

7. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sono applicate ai titoli emessi dagli enti pubblici indicati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, anche limitatamente a singoli prestiti.

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