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D. Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50
Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 42 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 85/577/CEE
Consiglio del 20 dicembre 1985, concernente la tutela dei consumatori in
caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto si applica ai contratti tra un
operatore commerciale ed un consumatore, riguardanti la fornitura di
beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi,
stipulati:
a) durante la visita dell'operatore commerciale
al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto
di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si
trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata
dall'operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico,
mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un
catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la
presenza dell'operatore commerciale.
2. Il presente decreto si applica anche nel caso di
proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal
consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per
le quali non sia ancora intervenuta l'accettazione dell'operatore
commerciale.
2. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) consumatore: la persona fisica che, in
relazione ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinati dal
presente decreto, agisce per scopi che possono considerarsi estranei
alla propria attività professionale;
b) operatore commerciale: la persona fisica o
giuridica che, in relazione ai contratti o alle proposte contrattuali
disciplinati dal presente decreto, agisce nell'ambito della propria
attività commerciale o professionale, nonché la persona che agisce in
nome o per conto di un operatore commerciale.
3. Esclusioni.
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente
decreto:
a) i contratti per la costruzione, vendita e
locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti
concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla
fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili, nonché
i contratti relativi alla riparazione di beni immobili;
b) i contratti relativi alla fornitura di
prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico
corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;
c) i contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi ai valori mobiliari.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente
decreto anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la
prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve
essere pagato da parte del consumatore non supera l'importo di lire
cinquantamila, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali
spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota
d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione
della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni del
presente decreto nel caso di più contratti stipulati contestualmente
tra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale,
indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo
di lire cinquantamila.
4. Diritto di recesso.
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali
soggetti alle disposizioni del presente decreto è attribuito al
consumatore un diritto di recesso nei termini ed alle condizioni
indicati negli articoli seguenti.
5. Informazione sul diritto di recesso.
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali
soggetti alle disposizioni del presente decreto l'operatore commerciale
deve informare il consumatore del diritto di cui all'art. 4.
L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:
a) l'indicazione dei termini, delle modalità e
delle eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;
b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va
esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di
società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della
stessa, nonché l'indicazione del soggetto al quale deve essere
restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso.
Qualora il contratto preveda che l'esercizio del
diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità,
l'informazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella
lettera b).
2. Per i contratti di cui alle lettere a), b)
e c) dell'art. 1, qualora sia sottoposta al consumatore, per la
sottoscrizione, una nota d'ordine, comunque denominata, l'informazione
di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d'ordine,
separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri
tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati
nel documento. Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del
luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al
consumatore.
3. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine,
l'informazione deve essere comunque fornita al momento della
stipulazione del contratto ovvero all'atto della formulazione della
proposta, nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 1, ed il relativo
documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli
elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data in cui
viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari per
identificare il contratto. Di tale documento l'operatore commerciale
può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.
4. Per i contratti di cui all'art. 1, lettera d),
l'informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo
o altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del
contratto, o nella relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici
uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la
stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota
d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi
di cui al comma 1, può essere riportato il solo riferimento al diritto
di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine e
con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento
illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi
previsti nell'informazione.
5. L'operatore commerciale non potrà accettare a
titolo di corrispettivo effetti cambiari che abbiano una scadenza
inferiore a 15 giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà
presentarli allo sconto prima di tale termine.
6. Esercizio del diritto di recesso.
1. Il consumatore che intenda esercitare il diritto
di cui all'art. 4 deve inviare all'operatore commerciale o al soggetto
indicato nel precedente art. 5, ove sia diverso, una comunicazione in
tal senso nel termine di 7 giorni, che decorrono:
a) dalla data di sottoscrizione della nota
d'ordine contenente l'informazione di cui al precedente art. 5 ovvero,
nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di
ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la
prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura
di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o
illustrato dall'operatore commerciale il prodotto oggetto del contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se
successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora
l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza dell'operatore
commerciale ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo
diverso da quello oggetto del contratto.
Le parti possono convenire nel contratto garanzie
più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto nel
presente decreto.
2. Qualora l'operatore commerciale abbia omesso di
fornire al consumatore l'informazione sul diritto di recesso, ai sensi
dell'art. 5, oppure abbia fornito una informazione incompleta o errata
che non abbia consentito il corretto esercizio di tale diritto, il
termine indicato nel comma 1 è di sessanta giorni dalla data di
stipulazione del contratto, per i contratti riguardanti la prestazione
di servizi, ovvero dalla data di ricevimento della merce, nel caso di
contratti riguardanti la fornitura di beni.
3. La comunicazione di cui al comma 1, sottoscritta
dal medesimo soggetto che ha stipulato il contratto o che ha formulato
la proposta contrattuale, deve essere inviata mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, che si intende spedita in tempo
utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini
previsti dal presente decreto o dal contratto, ove diversi. La
comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, telex e
fac-simile spediti entro i termini indicati nel comma 1 o nel comma 2, a
condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, con le medesime modalità, entro le 48 ore successive.
L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per
provare l'esercizio del diritto di recesso.
4. Qualora espressamente previsto nell'offerta o
nell'informazione concernente il diritto di recesso in luogo di una
specifica comunicazione, è sufficiente la restituzione, entro il
termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.
7. Condizioni per l'esercizio del diritto
di recesso.
1. Per i contratti riguardanti la vendita di beni,
qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità
della merce da restituire ai sensi del successivo art. 8 è condizione
essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. Nell'ipotesi prevista
dal comma 2 dell'art. 6 è comunque sufficiente che la merce sia
restituita in normale stato di conservazione, in quanto sia stata
custodita ed eventualmente adoperata con l'uso della normale diligenza.
2. Per i contratti riguardanti la prestazione di
servizi, il diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti
delle prestazioni che siano state già eseguite.
8. Effetti dell'esercizio del diritto di
recesso.
1. Con la ricezione da parte dell'operatore
commerciale della comunicazione di cui al precedente art. 6, le parti
sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o
dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi in cui le
obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte
eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo.
2. Qualora sia avvenuta la consegna della merce, il
consumatore è tenuto a restituire all'operatore commerciale o al
soggetto da questi designato la merce ricevuta entro sette giorni dalla
data del suo ricevimento ovvero entro il maggior termine convenuto dalle
parti. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita
nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o
allo spedizioniere. Le spese di spedizione sono a carico del
consumatore.
3. L'operatore commerciale entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui all'art. 6 ovvero dal ricevimento
della merce restituita, deve rimborsare al consumatore le somme da
questi eventualmente pagate, ivi comprese le somme versate a titolo di
caparra. Dal rimborso sono escluse soltanto le eventuali spese
accessorie, così come individuate ai sensi dell'art. 3, comma 2, a
condizione che tale esclusione sia stata espressamente prevista nella
nota d'ordine o nell'informazione di cui all'art. 5, ovvero nel catalogo
o altro documento illustrativo. Le somme si intendono rimborsate nei
termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o
riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine
precedentemente indicato. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato
effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati
ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione.
È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei
confronti del consumatore delle somme versate, in conseguenza
dell'esercizio del diritto di recesso.
9. Altre forme speciali di vendita.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano
anche ai contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di
servizi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di offerte
effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi
audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto
stesso, nonché ai contratti conclusi mediante l'uso di strumenti
informatici e telematici.
2. Per i contratti di cui al comma 1 l'informazione
sul diritto di cui all'art. 4 deve essere fornita nel corso della
presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto,
compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche
dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per
i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il
mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel
corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte.
L'informazione di cui all'art. 5 deve essere altresì fornita per
iscritto, con le modalità previste dal comma 3 di tale articolo, non
oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il
termine per l'invio della comunicazione, indicato nel precedente art. 6,
decorre dalla data di ricevimento della merce.
10. Irrinunciabilità del diritto di
recesso.
1. Il diritto di cui all'art. 4 è irrinunciabile.
2. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le
disposizioni del presente decreto.
11. Sanzioni.
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale
qualora il fatto costituisca reato, nell'ipotesi in cui l'operatore
commerciale non abbia fornito l'informazione di cui al comma 1 dell'art.
5 o abbia fornito una informazione incompleta o errata o comunque non
conforme a quanto prescritto dagli articoli 5 e 9 del presente decreto,
che ostacoli l'esercizio del diritto di recesso, o abbia presentato
all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso
il termine di cui al comma 5 dell'art. 5 o non abbia rimborsato al
consumatore le somme da questi eventualmente pagate o non abbia
restituito gli effetti cambiari secondo le modalità previste dal comma
3 dell'art. 8 del presente decreto, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire
dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i
limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono
raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai
poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dell'art. 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689,
all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia,
gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'art. 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio
provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato della
provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore
commerciale.
12. Foro competente.
1. Per le controversie civili inerenti
all'applicazione del presente decreto la competenza territoriale
inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del
consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
13. Disposizioni transitorie e finali.
1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. In via transitoria è consentito, per il periodo
di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, che i cataloghi o altri documenti illustrativi della merce o
del servizio oggetto del contratto non contengano l'informazione di cui
al comma 1 dell'art. 5, a condizione che tale informazione sia riportata
nella nota d'ordine o in altro documento consegnato al consumatore.
3. È altresì consentito per il periodo di sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto che la nota
d'ordine eventualmente sottoposta al consumatore per la sottoscrizione
ai sensi del comma 2 dell'art. 5 non contenga l'informazione sul diritto
di recesso, purché tale informazione sia comunque fornita al
consumatore per iscritto, secondo le modalità di cui al comma 3
dell'art. 5, con documento a parte, che deve essere sottoscritto dal
consumatore ed allegato alla nota d'ordine medesima.
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