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D. Lgs. 12-2-1993 n. 39
Norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20
febbraio 1993, n. 42
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. 1. Le
disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione, lo
sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti
pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del
decreto medesimo.
2. L'utilizzazione dei sistemi informativi
automatizzati di cui al comma 1 risponde alle seguenti finalità:
a) miglioramento dei servizi;
b) trasparenza dell'azione amministrativa;
c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le
decisioni pubbliche;
d) contenimento dei costi dell'azione
amministrativa.
3. Lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati
di cui al comma 1 risponde ai seguenti criteri:
a) integrazione ed interconnessione dei sistemi
medesimi;
b) rispetto degli standard definiti anche in
armonia con le normative comunitarie;
c) collegamento con il sistema statistico
nazionale.
4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e
l'interconnessione dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni
pubbliche, le regioni, gli enti locali, i concessionari di pubblici
servizi sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazioni, nei
modi previsti dall'art. 7.
2. 1. Le
amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla
progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi
informativi automatizzati.
2. Ove sussistano particolari necessità di natura
tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire
affidamenti a terzi, anche tramite concessione, qualora la relativa
proposta sia accolta nel piano triennale di cui all'art. 9.
3. In ogni caso le amministrazioni sono responsabili
dei progetti di informatizzazione e del controllo dei risultati, salvi i
poteri dell'Autorità prevista all'art. 4, e conservano la titolarità
dei programmi applicativi.
3. 1. Gli atti
amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di
norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.
2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni
l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di
dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici,
nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi
sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del
responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione.
Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista
l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita
dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema
automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
4. 1. È istituita
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata
"Autorità" ai fini del presente decreto; tale Autorità opera
in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal
presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di alta e
riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e
indipendenza. Il presidente è nominato con decreto del presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di
quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con
proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli
altri quattro membri. L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di
ciascuno dei quattro membri dell'Autorità sono comprovate dal relativo
curriculum di cui è disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, in allegato ai suddetti decreti.
3. Il presidente e i quattro membri durano in carica
quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per l'intera
durata dell'incarico essi non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attività professionale e di consulenza, ricoprire uffici
pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti d'azienda;
nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico non possono altresì
operare nei settori produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed
i docenti universitari, per l'intera durata dell'incarico, sono
collocati, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo e di
aspettativa.
4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi
dell'Autorità, al fine della corretta esecuzione delle deliberazioni
adottate dall'Autorità medesima, sovrintende un direttore generale, che
ne risponde al presidente dell'Autorità ed è nominato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su designazione del presidente dell'Autorità. Il direttore
generale dura in carica tre anni, può essere confermato, anche più di
una volta, ed è soggetto alle disposizioni di cui al comma 3.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le
indennità da corrispondere al Presidente, ai quattro membri ed al
direttore generale.
5. 1. Le norme
concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità,
l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico
ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il
parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il
regolamento può comunque essere emanato. Si applica il trattamento
economico previsto per il personale del Garante per l'editoria e la
radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle
relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di
centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei
capitoli di cui al comma 2, così come determinati per il 1995 e tenendo
conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il
triennio 1996-1998.
2. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle
spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti
innovativi da essa direttamente gestiti, nei limiti dei fondi da
iscriversi in due distinti capitoli dello stato di previsione della
spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I fondi sono iscritti
mediante variazione compensativa disposta con decreto del Ministro del
tesoro. Detti capitoli sono destinati, rispettivamente, alle spese di
funzionamento e alla realizzazione dei citati progetti innovativi. La
gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte
dei conti.
6. 1. Nella fase di
prima attuazione del presente decreto, l'Autorità si avvale, per lo
svolgimento dei propri compiti, di personale dipendente da
amministrazioni o enti pubblici, da società od organismi a prevalente
partecipazione pubblica, in posizione di comando, di distacco o, nel
limite massimo del contingente previsto dalle tabelle A e B allegate
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, di fuori ruolo, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, nonché di personale con contratti a tempo
determinato, disciplinati dalle norme di diritto privato, fino ad un
limite massimo complessivo di centocinquanta unità. L'Autorità può
avvalersi di consulenti o di società di consulenza.
2. Entro il 30 giugno 1994 il presidente dell'Autorità
riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto e
formula proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine
all'istituzione di un apposito ruolo del personale dell'Autorità.
7. 1. Spetta
all'Autorità:
a) dettare norme tecniche e criteri in tema di
pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni e delle loro
interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti
organizzativi; dettare criteri tecnici riguardanti la sicurezza dei
sistemi;
b) coordinare, attraverso la redazione di un
piano triennale annualmente riveduto, i progetti e i principali
interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni;
c) promuovere, d'intesa e con la partecipazione
anche finanziaria delle amministrazioni interessate, progetti
intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica previsti
dal piano triennale e sovrintendere alla realizzazione dei medesimi
anche quando coinvolgano apparati amministrativi non statali, mediante
procedimenti fondati su intese da raggiungere tramite conferenze di
servizi, ai sensi della normativa vigente;
d) verificare periodicamente, d'intesa con le
amministrazioni interessate, i risultati conseguiti nelle singole
amministrazioni, con particolare riguardo ai costi e benefici dei
sistemi informativi automatizzati, anche mediante l'adozione di metriche
di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità;
e) definire indirizzi e direttive per la
predisposizione dei piani di formazione del personale in materia di
sistemi informativi automatizzati e di programmi per il reclutamento di
specialisti, nonché orientare i progetti generali di formazione del
personale della pubblica amministrazione verso l'utilizzo di tecnologie
informatiche, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione;
f) fornire consulenza al Presidente del Consiglio
dei Ministri per la valutazione di progetti di legge in materia di
sistemi informativi automatizzati;
g) nelle materie di propria competenza e per gli
aspetti tecnico-operativi, curare i rapporti con gli organi delle
Comunità europee e partecipare ad organismi comunitari ed
internazionali, in base a designazione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
h) proporre al Presidente del Consiglio dei
Ministri l'adozione di raccomandazioni e di atti d'indirizzo alle
regioni, agli enti locali e ai rispettivi enti strumentali o vigilati ed
ai concessionari di pubblici servizi;
i) comporre e risolvere contrasti operativi tra
le amministrazioni concernenti i sistemi informativi automatizzati;
l) esercitare ogni altra funzione utile ad
ottenere il più razionale impiego dei sistemi informativi, anche al
fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni
informatiche.
2. Anche nell'attuazione di quanto disposto dal comma
1, lettera h), l'Autorità può proporre al Presidente del
Consiglio dei Ministri la stipulazione di protocolli di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di cui all'art. 12, L. 23 agosto 1988, n. 400, con
l'Unione delle province italiane (UPI), con l'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia (ANCI), con l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti
della montagna (UNCEM), con l'Unione delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nonché con enti e
società concessionari di pubblici servizi in materia di pianificazione
degli investimenti, di linee di normalizzazione e di criteri di
progettazione di sistemi informativi.
3. Spettano inoltre all'Autorità le funzioni ad essa
riferibili in base al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
4. L'Autorità può corrispondere con tutte le
amministrazioni e chiedere ad esse notizie ed informazioni utili allo
svolgimento dei propri compiti.
8. 1. L'Autorità
esprime parere obbligatorio sugli schemi dei contratti concernenti
l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi
automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica,
qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei
limiti di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del R.D. 18 novembre
1923, n. 2440, come rivalutati da successive disposizioni. La richiesta
di parere al Consiglio di Stato è obbligatoria oltre detti limiti ed è
in tali casi formulata direttamente dall'Autorità. La richiesta di
parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere
rilasciato dall'Autorità.
2. Il parere dell'Autorità è reso entro il termine
di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si
applicano le disposizioni dell'art. 16 della L. 7 agosto 1990, n. 241.
9. 1. L'Autorità
fissa contenuti, termini e procedure per la predisposizione del piano
triennale e delle successive revisioni annuali di cui all'art. 7, comma
1, lettera b).
2. Ai fini della predisposizione del piano triennale
e delle successive revisioni annuali:
a) l'autorità elabora le linee strategiche per
il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2;
b) le amministrazioni propongono una bozza di
piano triennale relativamente alle aree di propria competenza, con la
specificazione, per quanto attiene al primo anno del triennio, degli
studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, mantenimento e
gestione dei sistemi informativi automatizzati da avviare e dei relativi
obiettivi, implicazioni organizzative, tempi e costi di realizzazione e
modalità di affidamento;
c) l'Autorità redige il piano triennale sulla
base delle proposte delle amministrazioni, verificandone la coerenza con
le linee strategiche di cui alla lettera a), integrandole con
iniziative tese al soddisfacimento dei fondamentali bisogni informativi
e determinando i contratti di grande rilievo.
3. Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti
annuali predisposti dall'Autorità sono approvati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro il 30
giugno di ogni anno; essi costituiscono documento preliminare per la
predisposizione dei provvedimenti che compongono la manovra di finanza
pubblica.
4. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che dia
conto dell'attività svolta nell'anno precedente e dello stato
dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare
riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai
relativi costi e benefici. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.
10. 1. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni
amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche,
individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze
professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale
qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente
inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i
rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorità e assume
la responsabilità per i risultati conseguiti nella medesima
amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati
ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica
dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti
all'Autorità.
3. In relazione all'amministrazione di appartenenza,
il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre
a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale,
trasmette all'Autorità entro il mese di febbraio di ogni anno una
relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno
precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese
sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefìci conseguiti.
11. 1. Le
amministrazioni, d'intesa con l'Autorità, riservano una quota dei posti
di dirigente della dotazione complessiva della medesima qualifica per
l'inquadramento del personale specificamente qualificato nello
svolgimento di attività relative ai sistemi informativi automatizzati,
purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso a tale
qualifica.
2. I dirigenti di cui al comma 1 coordinano i sistemi
informativi impiegati nell'amministrazione in cui operano, sotto la
direzione del dirigente generale di cui all'art. 10, comma 1, e si
avvalgono del personale dipendente specificamente adibito allo sviluppo,
gestione e manutenzione dei sistemi informativi automatizzati.
3. Il personale addetto alle attività relative ai
sistemi informativi automatizzati può essere tenuto alle prestazioni
lavorative anche in ore notturne e durante i giorni festivi, con i
trattamenti retributivi ed i turni previsti dai contratti collettivi.
12. 1. Le clausole
generali dei contratti che le singole amministrazioni stipulano in
materia di sistemi informativi automatizzati sono contenute in
capitolati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta
dell'Autorità.
2. I capitolati prevedono in ogni caso:
a) le modalità di scelta del contraente, secondo
le disposizioni della normativa comunitaria;
b) i criteri per la vigilanza in corso d'opera,
per i collaudi parziali e per il collaudo definitivo;
c) i criteri di individuazione delle singole
componenti di costo e del costo complessivo;
d) le penali per i ritardi, per la scarsa qualità
dei risultati, per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché i
poteri amministrativi di decadenza, risoluzione, sostituzione;
e) le modalità per la consegna o l'acquisizione
dei beni e servizi forniti;
f) i criteri e le modalità di eventuali
anticipazioni;
g) i requisiti di idoneità del personale
impiegato dal soggetto contraente;
h) le ipotesi e i limiti dell'affidamento da
parte dell'aggiudicatario a terzi dell'esecuzione di prestazioni
contrattuali;
i) il rilievo degli studi di fattibilità ai fini
dell'aggiudicazione dei contratti di progettazione, realizzazione,
manutenzione, gestione e conduzione operativa;
l) la dichiarazione che i titolari dei programmi
applicativi sviluppati nell'ambito dei contratti di fornitura siano le
amministrazioni.
2-bis. L'Autorità, nel rispetto della vigente
normativa in materia di scelta del contraente, può stipulare
convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare,
sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla
convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di
fornitura deliberati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1. I
contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono
sottoposti al prescritto parere di congruità economica.
3. In sede di prima applicazione del presente
decreto, le amministrazioni possono richiedere la revisione dei
contratti in corso di esecuzione o di singole clausole, per adeguarli
alle finalità e ai princìpi del presente decreto sulla base di
indirizzi e criteri definiti dall'Autorità.
13. 1. La
stipulazione da parte delle amministrazioni di contratti per la
progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione
operativa di sistemi informativi automatizzati, determinati come
contratti di grande rilievo ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 17, è
preceduta dall'esecuzione di studi di fattibilità volti alla
definizione degli obiettivi organizzativi e funzionali
dell'amministrazione interessata. Qualora lo studio di fattibilità sia
affidato ad impresa specializzata, questa non ha facoltà di partecipare
alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti sopra menzionati.
2. L'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 è
oggetto di periodico monitoraggio, secondo criteri e modalità stabiliti
dall'Autorità. Il monitoraggio è avviato immediatamente a seguito
della stipulazione dei contratti di cui al comma 1, ovvero entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
se i contratti siano già stati stipulati. Al monitoraggio provvede
l'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, l'Autorità. In
entrambi i casi l'esecuzione del monitoraggio può essere affidata a
società specializzata inclusa in un elenco predisposto dall'Autorità e
che non risulti collegata, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, con le imprese parti dei contratti. In caso d'inerzia
dell'amministrazione, l'Autorità si sostituisce ad essa. Le spese di
esecuzione del monitoraggio sono a carico dell'Autorità, salve le
ipotesi in cui l'amministrazione provveda alla predetta esecuzione
direttamente o tramite società specializzata.
3. Non è consentito il rinnovo alla medesima impresa
contraente dei contratti di cui al comma 1 ove non sia stata dapprima
effettuata la verifica dei risultati conseguiti in precedenza, nei modi
previsti dall'art. 7, comma 1, lettera d). Qualora motivi di
continuità del servizio imponessero il rinnovo, questo è disposto per
il solo periodo necessario a far compiere la verifica. L'impresa
contraente è tenuta ad offrire piena collaborazione all'Autorità
durante lo svolgimento della verifica dei risultati, pena l'esclusione
dalla partecipazione all'aggiudicazione successiva.
14. 1. I contratti e
i relativi atti di esecuzione in materia di sistemi informativi
automatizzati stipulati dalle amministrazioni statali sono sottoposti al
controllo successivo della Corte dei conti.
2. La Corte riceve entro trenta giorni dalla
stipulazione i contratti e successive periodiche informazioni sulla
gestione dei medesimi, anche sulla base di proprie specifiche richieste.
3. La Corte comunica all'Autorità gli eventuali
rilievi formulati alle amministrazioni.
4. L'Autorità è tenuta a conformarsi, nella propria
attività, alla pronuncia della Corte. In caso di motivato dissenso,
l'Autorità può chiedere al Consiglio dei Ministri di rappresentare
alla Corte i motivi del dissenso. La Corte riferisce annualmente al
Parlamento sui risultati del controllo.
15. 1. Le
amministrazioni e le imprese contraenti sono tenute a fornire
all'Autorità ogni informazione richiesta. Ove l'Autorità ravvisi atti
o comportamenti che possano ingenerare dubbi sulla loro conformità alle
regole della concorrenza, ne riferisce tempestivamente al presidente
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2. Ove risultino gravi inadempienze delle imprese nei
confronti delle amministrazioni, l'Autorità invita le amministrazioni
competenti ad assumere i conseguenti provvedimenti, ivi compresa
l'esclusione delle imprese inadempienti dalla partecipazione a procedure
di aggiudicazione di contratti di fornitura con le amministrazioni.
16. 1. Entro il 31
dicembre 1993 sono adottati, su proposta dei Ministri competenti,
d'intesa con l'Autorità, uno o più regolamenti governativi emanati ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine
di coordinare le disposizioni del presente decreto con le esigenze di
gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la sicurezza
dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo
svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, contestualmente
ai regolamenti ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 1994. Restano
comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 della
legge 1 aprile 1981 n. 121, e dei relativi provvedimenti di attuazione
concernenti il funzionamento del centro elaborazione dati di cui
all'art. 8 della stessa legge.
3. Per ragioni di assoluta urgenza, le
amministrazioni di cui al comma 1 hanno facoltà di procedere
indipendentemente dal parere dell'Autorità di cui all'art. 8, dandone
comunicazione all'Autorità medesima. In tali casi le amministrazioni
richiedono direttamente al Consiglio di Stato il parere di competenza,
che viene espresso nei termini di cui all'art. 8, comma 4, ridotti della
metà.
4. Le comunicazioni all'Autorità concernenti la
progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi
automatizzati di cui al comma 1 sono coperte dal segreto d'ufficio o dal
segreto di Stato, secondo l'indicazione dell'amministrazione
interessata.
5. Dall'applicazione del presente decreto sono
esclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie di cui
all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17
luglio 1947, n. 691.
6. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative
al trattamento di dati personali.
7. Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione
dei sistemi informativi automatizzati resta fermo quanto previsto
dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono altresì
individuate particolari modalità di applicazione del presente decreto
in relazione all'Amministrazione della giustizia.
17. 1. Al fine di
non ostacolare i processi di automazione in atto, in fase di prima
attuazione del presente decreto l'Autorità propone al Presidente del
Consiglio dei Ministri una procedura semplificata per l'approvazione
degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, gestione e
mantenimento dei sistemi informativi automatizzati da avviare nel corso
degli anni 1993 e 1994.
2. In attesa dell'approvazione del primo piano
triennale, l'Autorità determina caso per caso i contratti di grande
rilievo, previa comunicazione da parte delle amministrazioni di tutti i
contratti in via di stipulazione.
3. In deroga a quanto previsto dal presente decreto,
per i contratti in corso di rinnovo o che vengano a scadenza entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
è in facoltà delle amministrazioni di prorogare i rapporti
contrattuali per un periodo non superiore a tre anni, oppure di far
ricorso ad apposito atto di concessione di durata non superiore al
triennio, qualora il contratto da rinnovare intercorra con società
specializzata avente comprovata esperienza pluriennale nella
realizzazione e conduzione tecnica di sistemi informativi complessi.
Agli atti relativi si applicano le disposizioni di cui all'art. 14.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto
e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il commissario straordinario
del Governo, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 13
novembre 1992, è presidente dell'Autorità. Durante tale periodo non si
applica il regime di incompatibilità previsto, per il presidente,
dall'art. 4, comma 3.
18. 1. Alle materie
regolate dal presente decreto non si applicano le disposizioni contenute
negli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 18 gennaio 1923, n.
94, e nell'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140.
2. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art.
27, comma primo, n. 9) e, limitatamente ai riferimenti all'informatica,
n. 3), della legge 29 marzo 1983, n. 93.
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