21
Gennaio 2005
CAMBIAMENTI
PORTATI DALL'EURO AI
TITOLI DI CREDITO
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Con
l’introduzione dell’Euro si verificherà quanto segue:
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Le
disposizioni contenenti importi in lire verranno automaticamente
convertite in euro con gli adattamenti previsti dall'art. 6 L.
433/1997 e dall'art. 4 D. Lgs. 213/1998.
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Ai
sensi dell'art. 5 D. Lgs. 213/1998 anche i titoli di Stato saranno
convertiti.
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Anche
gli strumenti finanziari, ai sensi del D. Lgs. 213/1998 saranno
rinominati.
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Lo
stesso vale per i titoli di Stato ex art. 39.
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A
decorrere dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o
amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni
normative si intenderà espressa anche in Euro secondo il tasso di
conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato (art.
51 D. Lgs. 213/1998).
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Le
disposizioni legislative di maggior rilievo sono
A)
Art. 6 della L. 433/1997 - Effetti della conversione di importi
contenuti in
norme vigenti. Secondo il quale:
1.
Le norme delegate disciplinano gli effetti della conversione in EURO
degli importi in lire contenuti in norme vigenti, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a)
dovrà prevedersi l'irrilevanza degli scarti derivanti dalla
automatica conversione di lire in EURO, con riferimento alle
conseguenze che la norma riconnette agli scostamenti dall'importo
indicato;
b)
qualora si renda opportuno modificare il risultato della
conversione, la modifica dovrà essere effettuata mantenendo
inalterato l'ordine di grandezza dell'originario importo in lire e
salvaguardando gli effetti giuridici che vi sono connessi, nel
rispetto della funzione svolta nell'ordinamento dalla disposizione
considerata;
c)
dovrà essere concesso un adeguato periodo di adattamento agli
importi stabiliti in EURO ai sensi della lettera a), prevedendo a
tal fine una disciplina transitoria che tenga conto del valore delle
modifiche apportate;
d)
le norme che prevedono sanzioni pecuniarie, da sole, alternative o
congiunte a pene detentive per la commissione di taluni reati o che
derivino da pene sostitutive o da conversione di altre sanzioni,
dovranno essere oggetto di singoli provvedimenti per gruppi di
materie al fine di conservare l'omogeneità, la congruità e la
proporzionalità delle sanzioni medesime. Gli stessi princìpi
dovranno essere osservati anche in relazione alle disposizioni
omologhe contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nelle
disposizioni legislative di depenalizzazione successivamente
emanate, nonché alle sanzioni amministrative.
2.
Le norme
delegate disciplinano i criteri di arrotondamento degli importi in
EURO nelle ipotesi in cui una norma, pur non indicando un importo,
ne preveda comunque i criteri di quantificazione, nel rispetto della
funzione svolta nell'ordinamento dalla disposizione considerata e
tenendo conto dell'equilibrio degli interessi delle parti coinvolte
dalla disposizione medesima.
B)
Art. 4 del D. Lgs. 213/1998 - Importi in lire contenuti in norme
vigenti.
Secondo il quale:
1.
A decorrere dal 1° gennaio 1999, quando un importo in lire contenuto
in norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi
amministrati o comunque imposti non costituisce autonomo importo
monetario da pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in euro,
l'importo convertito va utilizzato con almeno:
a)
cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in
unità di lire;
b)
quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in
decine di lire;
c)
tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in
centinaia di lire;
d)
due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in
migliaia di lire.
2.
A decorrere dal 1° gennaio 2002:
a);b);c);d);e);f);g);h);h-bis);h-ter);
(omissis).
3.
Il comma 2 si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle società che si
costituiscono con capitale espresso in euro.
4.
A decorrere dal 1° gennaio 1999 il secondo comma dell'articolo 2435
del codice civile è sostituito dal seguente: "Il bilancio
pubblicato in lire può essere pubblicato anche in euro al tasso fisso
di conversione". A decorrere dal 1° gennaio 2002 il secondo
comma dell'articolo 2435 del codice civile sarà abrogato.
5.
Le quotazioni di riferimento contro euro delle valute estere sono
rilevate per ciascuna giornata lavorativa secondo le procedure
stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
5-bis.
La Banca d'Italia può rilevare per ciascuna giornata lavorativa le
quotazioni di valute estere, diverse da quelle le cui quotazioni sono
rilevate ai sensi del comma 5, secondo le modalità eventualmente
stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
5-ter.
La Banca d'Italia divulga al mercato le quotazioni rilevate ai sensi
dei commi 5 e 5-bis e le comunica al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, che ne cura la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5-quater.
Le quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dei commi 5 e
5-bis tengono luogo di quelle precedentemente rilevate, cui le
disposizioni vigenti fanno riferimento, a qualsiasi titolo.
5-quinquies.
Sono abrogate la legge 12 agosto 1993, n. 312, ed ogni altra
disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.
C.
Art. 51 del D. Lgs. 213/1998 - Conversione delle sanzioni pecuniarie
penali
o amministrative. Secondo il quale:
1.
A decorrere dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o
amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative
si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione
irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
2.
A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa
espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in
Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi
del Trattato.
3.
Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un
risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata
eliminando i decimali.
SINTESI
Con
l’introduzione dell’Euro le disposizioni contenenti importi in
lire verranno automaticamente convertite nel rispetto di alcuni
criteri stabiliti dal legislatore circa l’irrilevanza degli
scarti (punto 2/A lett. a) e la modificazione del risultato
della conversione (punto 2/A lett. b).
La
L. 433/1997 prevede anche la concessione di un adeguato periodo di
adattamento agli importi stabiliti in Euro (punto 2/A lett. c).
Riguardo
la conversione delle sanzioni pecuniarie, da sole, alternative
o congiunte a pene detentive o che derivino da pene sostitutive o da
conversione di altre sanzioni è regolata si veda il punto 2/A lett.
d) e il punto 2/C.
Il
punto B/1 disciplina la conversione di importi contenuti in
norme vigenti che non costituiscono autonomi importi monetari da
pagare o contabilizzare.
Le
quotazioni di riferimento contro Euro delle valute estere
sono disciplinate ai punti B/5-5 bis-5 ter-5 quater.
Per
effetto dell’introduzione dell’Euro saranno convertiti e
rinominati anche i Titoli di Stato e gli strumenti
finanziari.